Accordo 31 marzo 1999
Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di
classificazione del personale del comparto delle «Regioni‑Autonomie
locali».
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della funzione pubblica
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
A seguito del parere favorevole espresso in data 11 marzo
1999 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo alla revisione
del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni e
delle Autonomie Locali, nonché della certificazione della Corte dei conti
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla
loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 31 marzo 1999, alle ore 18, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo
Dell'Aringa,ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e
Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali: CGIL/FP, FIST/CISL, UIL/EE.LL.,
DICCAP/CONFSAL Dipartimento Enti Locali Camere di Commercio ‑ Polizia
Municipale ‑ (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal).
Coordinamento sindacale autonomo: «Fiadel/Cisal,
Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail‑Unsiau, Confill Enti Locali ‑
Cusal, Usppi – Cuspel – Fasil ‑ Fadel».
Federazione nazionale EE.LL.: (Ugl enti locali, CIL, Cildi‑Fildi,
Consal‑Fednadel, SAL, Quadril, Sinpa, Ospol).
Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL,
UGL.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto
l'allegato CCNL relativo al personale dipendente del comparto delle Regioni e
delle Autonomie locali.
PARTE GENERALE
Campo
di applicazione e obiettivi
1. Oggetto e campo di applicazione.
1. Il presente contratto disciplina il sistema di
classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale,
dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie locali di cui all'accordo del 2 giugno
1998, dal Comune di Campione d'Italia, dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono
prevalente attività assistenziale individuate dalle regioni nonché ai
dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da gioco.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato, integrato o sostituito dal D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, sono riportati come D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Obiettivi.
1. Il presente contratto persegue le finalità del
miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento
dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione
delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità
delle prestazioni lavorative individuali.
2. Le parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di
valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo
sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti.
3. Alle finalità previste nel comma 2 sono correlati
adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi
pluriennali, formulati e finanziati dagli enti.
PARTE I
Classificazione
3. Il sistema di classificazione del personale.
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro
categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Per il personale della
categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni
organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.
2. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte le
mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente
equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti
costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del
contratto di lavoro.
3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della
categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di
esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina
contrattuale, è regolata dai commi 2‑4 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998.
4.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate
nell'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali
necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professionale delle
attribuzioni proprie della categoria. Nell'allegato A sono riportati, a
titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
6.
Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i
profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti
professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti
categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via
analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo
semplificativo nell'allegato A.
7. Nell'allegato A sono altresì indicati, per le categorie
B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni
economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale
di particolari profili professionali ai fini di cui all'art. 13.
4. Progressione verticale nel sistema di classificazione.
1. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati
nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegato A, le procedure
selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei
dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di
classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di
tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.
Analoga procedura può essere attivata dagli enti per la copertura dei posti
vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7,
riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri
profili professionali delle medesime categorie.
2. Gli enti che non versino nelle condizioni
strutturalmente deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni procedono
alla copertura dei posti vacanti dei profili caratterizzati da una
professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno degli stessi enti con
le medesime procedure previste dal presente articolo.
3. Alle procedure selettive del presente articolo è
consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai
titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti
salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.
4. Anche i posti ammessi a selezione ai sensi del comma 1
sono coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione stessa ha avuto
esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da
selezionare.
5. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente
superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo,
non è soggetto al periodo di prova.
5. Progressione economica all'interno della categoria.
1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una
progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il
trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la
disciplina dell'art. 13.
2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza
nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3
e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per i passaggi nell'ambito e della categoria A, sono
utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c)
adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità
dei profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva
ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui
alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica,
successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa
selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più
elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi
formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai
processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione
individuale;
d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle
categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D,
secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli
elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che
tengano conto del:
‑ diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte,
con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
‑ grado di coinvolgimento nei processi lavorativi
dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi,
partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
‑ iniziativa personale e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.
6. Sistema di valutazione.
1.
In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle
prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione
economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei
dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al
dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell'art. 16, comma 2.
7. Norma di inquadramento del personale in servizio nel
nuovo sistema di classificazione.
1. Il personale in servizio
alla data di stipulazione del presente CCNL è inserito, con effetto dalla
medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con la attribuzione della
categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica
funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento (tabellare
più eventuale livello economico differenziato), secondo le prescrizioni della
allegata tabella C.
2. Il
trattamento economico corrispondente alla posizione attribuita ai sensi del
comma 1, indicato nella colonna 3 della tabella C, sostituisce e assorbe le
voci retributive stipendio tabellare e livello economico differenziato di cui
all'art. 28, comma 1, del CCNL del 6 luglio 1995.
3. Il personale
della ex prima e seconda qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1°
gennaio 1998, nella ex terza qualifica funzionale e, con decorrenza dalla
data di stipulazione del presente CCNL, nella categoria A, con la
attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali, con riassorbimento
dell'indennità di cui all'art. 4, comma 3 del CCNL del 16 luglio 1996.
4. Il personale
dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali,
inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza
1° gennaio 1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla
data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con la attribuzione
dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente
riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6 luglio 1995 e successive
modificazioni e integrazioni.
5. A seguito
della riclassificazione del personale dell'area di vigilanza di cui al comma
4, gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle
posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex 6ª qualifica
funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.
6. Ai fini
dell'applicazione del presente articolo, gli enti devono prioritariamente
considerare anche gli effetti della eventuale ritardata applicazione delle
norme sul livello economico differenziato, relativamente alle selezioni non
ancora concluse alla data indicata nel comma 1.
7. All'onere
derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo e dell'art.
12, comma 4, si fa fronte con le somme di cui all'art. 2, comma 2, del CCNL 16 luglio 1996. Le ulteriori disponibilità dello stesso articolo 2, comma 2, del CCNL 16 luglio 1996 saranno utilizzate secondo le indicazioni del CCNL 1998‑2001.
8. Area delle
posizioni organizzative.
1. Gli enti istituiscono
posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità
di prodotto e di risultato:
a) lo
svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa;
b) lo
svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e
specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie
e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo
svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di
vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali
posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con
l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti
classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a
termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9.
9. Conferimento
e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.
1. Gli
incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai
dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa
determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e
motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il
conferimento degli incarichi gli enti tengono conto ‑ rispetto alle
funzioni ed attività da svolgere ‑ della natura e caratteristiche dei
programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini
e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della
categoria D.
3. Gli incarichi possono
essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in
relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico
accertamento di risultati negativi.
4. I risultati
delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi
di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri
e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo
alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma
3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una
valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del
dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa
procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata
dell'incarico di cui al comma 3.
5. La revoca
dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 10 da
parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato
nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo
di appartenenza.
6. La
disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo
entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998‑2001 con le decorrenze
che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti abbiano
realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di
stipulazione dello stesso CCNL:
a) attuazione
dei princìpi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive
modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal
titolo II, capo II;
b)
ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche
dell'ente;
c) istituzione
e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
10. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
1. Il
trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare
delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione
e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le
competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto
collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario,
secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998‑2001.
2. L'importo
della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un
massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente
stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a
ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.
3. L'importo
della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del
25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di
valutazione annuale.
4. Il valore
complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere
comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità
assorbite ai sensi del comma 1.
11.
Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche.
1. I Comuni
privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3‑bis, della L. n. 142 del 1990 introdotto dalla L. n. 191 del
1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie
ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli
artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la
responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il
sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.
2. I Comuni di
cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di
posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma
classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art. 10.
3. Nel caso in
cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina
degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle
categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di
legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della
relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000
ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
4. Nei Comuni tra loro
convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento
associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che
svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica,
limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la
disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss.,
in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.
12. Norme
finali e transitorie della parte I.
1.
L'inserimento nel nuovo sistema di classificazione in conformità del presente
CCNL deve risultare dal contratto individuale che tutti i dipendenti in
servizio dovranno stipulare ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 6 luglio 1995.
In caso di
progressione verticale nel sistema di classificazione ai sensi dell'art. 4
gli enti comunicano ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito ai sensi
della L. n. 152 del 1997.
2. Sono portati
a compimento i concorsi interni o pubblici banditi alla data di stipulazione
del presente contratto. I vincitori sono automaticamente collocati nel nuovo
sistema di classificazione, secondo quanto previsto nella tabella C, con
effetto dalla data stabilita nel contratto individuale per la decorrenza
della nuova posizione acquisita a seguito dell'espletamento del concorso o
della selezione.
3. Fino al 31
dicembre 2001, la progressione economica di cui all'art. 5 del personale dei
profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni
economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi fino
all'acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti,
rispettivamente, ai valori B4 e D3.
4. In sede di
prima applicazione dell'art. 7, le Camere di Commercio tengono conto anche dell'accordo
7 ottobre 1993, punto b, sottoscritto dall'Unioncamere e dalle OO.SS., previa
verifica tra i soggetti che lo hanno stipulato.
PARTE II
Trattamento economico e sistema di finanziamento
13. Trattamento economico.
1. Il trattamento
tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è
indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica
iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di
cui all'art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale
corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle
posizioni B3 e D3.
2. La progressione economica
all'interno della categoria secondo la disciplina dell'art. 5 si sviluppa,
partendo dal trattamento tabellare iniziale individuato nel comma 1, con
l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni
successive risultanti dalla tabella B.
14.
Finanziamento del sistema di classificazione.
1. Le procedure
selettive di cui all'art. 4 sono indette, ai sensi delle vigenti
disposizioni, nel rispetto della programmazione in tema di gestione delle
risorse umane e di reclutamento del personale, utilizzando le risorse a tal
fine disponibili nei bilanci degli enti.
2. Per il
finanziamento della progressione all'interno delle categorie di cui all'art.
5 e della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 10, gli
enti provvedono, con la decorrenza prevista dall'art. 9, comma 6, alla
costituzione di due distinti fondi annuali. Limitatamente al periodo 1998‑2001,
il CCNL, nel disciplinare le modalità di finanziamento degli oneri derivanti
dalla progressione economica all'interno della categoria, dovrà individuare
anche idonei strumenti per il controllo della spesa e per stimolare la
selettività della stessa progressione prevedendo l'individuazione di valori
massimi di riferimento per il costo del personale di ciascuna categoria e le
regole per i relativi aggiornamenti e/o modificazioni.
3. In attesa
della disciplina del CCNL 1998‑2001, nel fondo per il finanziamento
della progressione economica all'interno delle categorie di cui all'art. 5
confluisce, dalla data di stipulazione del presente CCNL, l'insieme delle
risorse già destinate alla corresponsione, al personale in servizio alla
stessa data, del livello economico differenziato.
4. Le
condizioni, le procedure e gli adempimenti necessari per l'incremento del
fondo di cui al comma 3 e per la effettiva costituzione del fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art.
10, formano oggetto di organica disciplina nell'ambito del CCNL per il
quadriennio 1998‑2001.
15. Norme
finali e transitorie di inquadramento economico.
1. Al personale
assunto dopo la stipulazione del presente CCNL viene attribuito il
trattamento tabellare iniziale di cui alla tabella allegato B previsto per la
categoria cui il profilo di assunzione appartiene secondo la disciplina
dell'art. 13, comma 1.
2. In caso di
passaggio tra categorie, nonché di acquisizione di uno dei profili di cui
all'art. 3, comma 7, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare
iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il trattamento
economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica,
risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente
conserva a titolo personale la differenza, assorbibile nella successiva
progressione economica.
3. Al personale
proveniente per processi di mobilità da altri enti del comparto resta
attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di
provenienza.
PARTE III
Relazioni sindacali
16. Relazioni
sindacali.
1. In attesa di rivedere il sistema delle relazioni
sindacali riguardante la contrattazione collettiva integrativa, le parti
convengono che, allo stato, le materie di contrattazione decentrata di cui
all'art. 5, comma 3, del CCNL del 6 luglio 1995, sono integrate dalle seguenti:
‑ completamento ed integrazione dei criteri per la
progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma
2;
‑ modalità di ripartizione delle eventuali risorse
aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro
distribuzione tra i fondi annuali di cui all'art. 14.
2. Nell'ambito della revisione del sistema delle relazioni
sindacali, da attuarsi in sede di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998‑2001,
le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti e le
rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei
criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:
a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra
qualifiche;
b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa
graduazione delle funzioni;
c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni
organizzative e relativa valutazione periodica;
d) metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 6;
e) individuazione delle risorse aggiuntive per il
finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria
di cui all'art. 5;
f) individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3,
comma 6;
g) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o
modificazioni di cui all'art. 14, comma 2.
Le procedure di concertazione di cui al presente comma sono
effettuate attraverso un confronto che deve comunque concludersi entro il
termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.
PARTE IV
Norme finali
17. Norma programmatica.
1. Il CCNL del quadriennio 1998‑2001 dovrà prevedere
la deferibilità delle controversie individuali in materia di classificazione
a collegi di conciliazione e a collegi arbitrali stabili ai sensi delle
vigenti disposizioni.
2. Il CCNL del quadriennio 1998‑2001 dovrà prevedere
regole più flessibili, anche per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse
finanziarie, in favore degli enti che presentano condizioni di gestione economica
e finanziaria coerenti con parametri di riferimento predeterminati ed
accertati in sede di consuntivo dell'esercizio finanziario o che, pur non
presentando pienamente tali condizioni, abbiano comunque conseguito un
significativo avvicinamento ai predetti parametri.
18. Disposizione finale.
1. La disciplina dei commi 3 e 4 dell'art. 7 e del comma 4
dell'art. 12, trova applicazione anche nei confronti del personale cessato
dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1998 e la data di stipulazione del
presente CCNL; per il personale comunque assunto successivamente al 1°gennaio
1998, l'efficacia della stessa disciplina coincide con la data di inizio del
rapporto di lavoro.
DECLARATORIE
Categoria A
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono
attività caratterizzate da:
‑ Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base
teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso
esperienza diretta sulla mansione;
‑ Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi
processi produttivi/amministrativi;
‑ Problematiche lavorative di tipo semplice;
‑ Relazioni organizzative di tipo prevalentemente
interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
‑ lavoratore che provvede al trasporto di persone,
alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna ‑ ritiro della
documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione
dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
‑ lavoratore che provvede ad attività prevalentemente
esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o
disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti
profili:
custode, bidello.
Categoria B
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono
attività caratterizzate da:
‑ Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di
conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato
da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
‑ Contenuto di tipo operativo con responsabilità di
risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
‑ Discreta complessità dei problemi da affrontare e
discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
‑ Relazioni organizzative interne di tipo semplice
anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni)
di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
‑ lavoratore che nel campo amministrativo provvede
alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli
elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e
telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora,
inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione
di viaggi e riunioni.
‑ lavoratore che provvede alla esecuzione di
operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione,
conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica
abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale
addetto all'impianto.
‑ lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo
sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi
complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti
profili:
lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio,
operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine
operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio
professionale, operatore socio assistenziale.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali
che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 come integrato
dal D.P.R. n. 333 del 1990, potevano essere
ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è
fissato nella posizione economica B3.
Categoria C
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono
attività caratterizzate da:
‑ Approfondite conoscenze mono specialistiche (la
base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado
di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
‑ Contenuto di concetto con responsabilità di
risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
‑ Media complessità dei problemi da affrontare basata
su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni
possibili;
‑ Relazioni organizzative interne anche di natura
negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità
organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni)
anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
‑ lavoratore che, anche coordinando altri addetti,
provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza
relativamente alla unità di appartenenza.
‑ lavoratore che svolge attività istruttoria nel
campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle
procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze
professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi
dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti
profili:
esperto di attività socioculturali, agente di polizia
municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra,
ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente
amministrativo del registro delle imprese.
Categoria D
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono
attività caratterizzate da:
‑ Elevate conoscenze pluri‑specialistiche (la
base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di
laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di
aggiornamento;
‑ Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo
con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi
produttivi/amministrativi;
‑ Elevata complessità dei problemi da affrontare
basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza
delle soluzioni possibili;
‑ Relazioni organizzative interne di natura negoziale
e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di
appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche
con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta,
anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
‑ lavoratore che espleta attività di ricerca, studio
ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico
finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi
documenti contabili e finanziari.
‑ lavoratore che espleta compiti di alto contenuto
specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione,
elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della
predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di
edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
‑ lavoratore che espleta attività progettazione e
gestione del sistema informativo delle reti informatiche e delle banche dati
dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di
applicazioni informatiche.
‑ lavoratore che espleta attività di istruzione,
predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività
amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità,
nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di
competenza.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili
identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo,
ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici,
specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della
vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e
contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore
metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche
delle Province.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali
che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 come integrato
dal D.P.R. n. 333 del 1990, potevano
essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare
iniziale è fissato nella posizione economica D3.
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