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31-03-1999 n° - Contratti

CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni-Autonomie locali".
Accordo 31 marzo 1999
Accordo 31 marzo 1999

Accordo 31 marzo 1999

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle «Regioni‑Autonomie locali».

 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della funzione pubblica

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

 

A seguito del parere favorevole espresso in data 11 marzo 1999 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 31 marzo 1999, alle ore 18, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa,ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali: CGIL/FP, FIST/CISL, UIL/EE.LL., DICCAP/CONFSAL Dipartimento Enti Locali Camere di Commercio ‑ Polizia Municipale ‑ (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal).

Coordinamento sindacale autonomo: «Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail‑Unsiau, Confill Enti Locali ‑ Cusal, Usppi – Cuspel – Fasil ‑ Fadel».

Federazione nazionale EE.LL.: (Ugl enti locali, CIL, Cildi‑Fildi, Consal‑Fednadel, SAL, Quadril, Sinpa, Ospol).

Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, UGL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale dipendente del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

 

 

PARTE GENERALE

Campo di applicazione e obiettivi

 

1. Oggetto e campo di applicazione.

 

1. Il presente contratto disciplina il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie locali di cui all'accordo del 2 giugno 1998, dal Comune di Campione d'Italia, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle regioni nonché ai dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da gioco.

2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato, integrato o sostituito dal D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, sono riportati come D.Lgs. n. 29 del 1993.

 

 

2. Obiettivi.

 

1. Il presente contratto persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Le parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti.

3. Alle finalità previste nel comma 2 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati dagli enti.

 

 

PARTE I

Classificazione

 

3. Il sistema di classificazione del personale.

 

1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.

2. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2‑4 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998.

4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.

5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. Nell'allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.

6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'allegato A.

7. Nell'allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all'art. 13.

 

 

4. Progressione verticale nel sistema di classificazione.

 

1. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno. Analoga procedura può essere attivata dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie.

2. Gli enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni procedono alla copertura dei posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno degli stessi enti con le medesime procedure previste dal presente articolo.

3. Alle procedure selettive del presente articolo è consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.

4. Anche i posti ammessi a selezione ai sensi del comma 1 sono coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.

5. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo, non è soggetto al periodo di prova.

 

 

5. Progressione economica all'interno della categoria.

 

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13.

2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per i passaggi nell'ambito e della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;

b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;

c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;

d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:

‑ diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;

‑ grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;

‑ iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.

 

 

6. Sistema di valutazione.

 

1. In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell'art. 16, comma 2.

 

 

7. Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione.

 

1. Il personale in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento (tabellare più eventuale livello economico differenziato), secondo le prescrizioni della allegata tabella C.

2. Il trattamento economico corrispondente alla posizione attribuita ai sensi del comma 1, indicato nella colonna 3 della tabella C, sostituisce e assorbe le voci retributive stipendio tabellare e livello economico differenziato di cui all'art. 28, comma 1, del CCNL del 6 luglio 1995.

3. Il personale della ex prima e seconda qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1° gennaio 1998, nella ex terza qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL, nella categoria A, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali, con riassorbimento dell'indennità di cui all'art. 4, comma 3 del CCNL del 16 luglio 1996.

4. Il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1° gennaio 1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6 luglio 1995  e successive modificazioni e integrazioni.

5. A seguito della riclassificazione del personale dell'area di vigilanza di cui al comma 4, gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex 6ª qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli enti devono prioritariamente considerare anche gli effetti della eventuale ritardata applicazione delle norme sul livello economico differenziato, relativamente alle selezioni non ancora concluse alla data indicata nel comma 1.

7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo e dell'art. 12, comma 4, si fa fronte con le somme di cui all'art. 2, comma 2, del CCNL 16 luglio 1996. Le ulteriori disponibilità dello stesso articolo 2, comma 2, del CCNL 16 luglio 1996 saranno utilizzate secondo le indicazioni del CCNL 1998‑2001.

 

 

8. Area delle posizioni organizzative.

 

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9.

 

 

9. Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.

 

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto ‑ rispetto alle funzioni ed attività da svolgere ‑ della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

 

 

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 10 da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998‑2001 con le decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso CCNL:

a) attuazione dei princìpi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;

b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente;

c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

 

 

10. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

 

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998‑2001.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.

 

 

11. Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche.

 

1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3‑bis, della L. n. 142 del 1990 introdotto dalla L. n. 191 del 1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.

2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art. 10.

3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.

4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.

 

 

12. Norme finali e transitorie della parte I.

 

1. L'inserimento nel nuovo sistema di classificazione in conformità del presente CCNL deve risultare dal contratto individuale che tutti i dipendenti in servizio dovranno stipulare ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 6 luglio 1995.

In caso di progressione verticale nel sistema di classificazione ai sensi dell'art. 4 gli enti comunicano ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito ai sensi della L. n. 152 del 1997.

2. Sono portati a compimento i concorsi interni o pubblici banditi alla data di stipulazione del presente contratto. I vincitori sono automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione, secondo quanto previsto nella tabella C, con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale per la decorrenza della nuova posizione acquisita a seguito dell'espletamento del concorso o della selezione.

3. Fino al 31 dicembre 2001, la progressione economica di cui all'art. 5 del personale dei profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi fino all'acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4 e D3.

4. In sede di prima applicazione dell'art. 7, le Camere di Commercio tengono conto anche dell'accordo 7 ottobre 1993, punto b, sottoscritto dall'Unioncamere e dalle OO.SS., previa verifica tra i soggetti che lo hanno stipulato.

 

 

PARTE II

Trattamento economico e sistema di finanziamento

 

 

13. Trattamento economico.

 

1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3.

2. La progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina dell'art. 5 si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare iniziale individuato nel comma 1, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B.

 

 

14. Finanziamento del sistema di classificazione.

 

1. Le procedure selettive di cui all'art. 4 sono indette, ai sensi delle vigenti disposizioni, nel rispetto della programmazione in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale, utilizzando le risorse a tal fine disponibili nei bilanci degli enti.

2. Per il finanziamento della progressione all'interno delle categorie di cui all'art. 5 e della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 10, gli enti provvedono, con la decorrenza prevista dall'art. 9, comma 6, alla costituzione di due distinti fondi annuali. Limitatamente al periodo 1998‑2001, il CCNL, nel disciplinare le modalità di finanziamento degli oneri derivanti dalla progressione economica all'interno della categoria, dovrà individuare anche idonei strumenti per il controllo della spesa e per stimolare la selettività della stessa progressione prevedendo l'individuazione di valori massimi di riferimento per il costo del personale di ciascuna categoria e le regole per i relativi aggiornamenti e/o modificazioni.

3. In attesa della disciplina del CCNL 1998‑2001, nel fondo per il finanziamento della progressione economica all'interno delle categorie di cui all'art. 5 confluisce, dalla data di stipulazione del presente CCNL, l'insieme delle risorse già destinate alla corresponsione, al personale in servizio alla stessa data, del livello economico differenziato.

4. Le condizioni, le procedure e gli adempimenti necessari per l'incremento del fondo di cui al comma 3 e per la effettiva costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 10, formano oggetto di organica disciplina nell'ambito del CCNL per il quadriennio 1998‑2001.

 

 

15. Norme finali e transitorie di inquadramento economico.

 

1. Al personale assunto dopo la stipulazione del presente CCNL viene attribuito il trattamento tabellare iniziale di cui alla tabella allegato B previsto per la categoria cui il profilo di assunzione appartiene secondo la disciplina dell'art. 13, comma 1.

2. In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione di uno dei profili di cui all'art. 3, comma 7, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo personale la differenza, assorbibile nella successiva progressione economica.

3. Al personale proveniente per processi di mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.

 

 

PARTE III

Relazioni sindacali

 

16. Relazioni sindacali.

 

1. In attesa di rivedere il sistema delle relazioni sindacali riguardante la contrattazione collettiva integrativa, le parti convengono che, allo stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL del 6 luglio 1995, sono integrate dalle seguenti:

‑ completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2;

‑ modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all'art. 14.

2. Nell'ambito della revisione del sistema delle relazioni sindacali, da attuarsi in sede di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998‑2001, le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:

a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;

b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;

c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica;

d) metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 6;

e) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria di cui all'art. 5;

f) individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6;

g) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all'art. 14, comma 2.

Le procedure di concertazione di cui al presente comma sono effettuate attraverso un confronto che deve comunque concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.

 

 

PARTE IV

Norme finali

 

17. Norma programmatica.

 

1. Il CCNL del quadriennio 1998‑2001 dovrà prevedere la deferibilità delle controversie individuali in materia di classificazione a collegi di conciliazione e a collegi arbitrali stabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Il CCNL del quadriennio 1998‑2001 dovrà prevedere regole più flessibili, anche per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie, in favore degli enti che presentano condizioni di gestione economica e finanziaria coerenti con parametri di riferimento predeterminati ed accertati in sede di consuntivo dell'esercizio finanziario o che, pur non presentando pienamente tali condizioni, abbiano comunque conseguito un significativo avvicinamento ai predetti parametri.

 

 

18. Disposizione finale.

 

1. La disciplina dei commi 3 e 4 dell'art. 7 e del comma 4 dell'art. 12, trova applicazione anche nei confronti del personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1998 e la data di stipulazione del presente CCNL; per il personale comunque assunto successivamente al 1°gennaio 1998, l'efficacia della stessa disciplina coincide con la data di inizio del rapporto di lavoro.

 

 

Allegato A

 

DECLARATORIE

 

Categoria A

 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

‑ Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;

‑ Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;

 

 

‑ Problematiche lavorative di tipo semplice;

‑ Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;

Esemplificazione dei profili:

‑ lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna ‑ ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.

‑ lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.

Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili:

custode, bidello.

 

Categoria B

 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

‑ Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;

‑ Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;

‑ Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;

‑ Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.

Esemplificazione dei profili:

‑ lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.

‑ lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto.

‑ lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.

Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili:

lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.

 

Categoria C

 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

‑ Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;

‑ Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;

‑ Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

‑ Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili:

‑ lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.

‑ lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili:

esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.

 

Categoria D

 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

‑ Elevate conoscenze pluri‑specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;

‑ Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;

‑ Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

‑ Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili:

‑ lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.

‑ lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.

‑ lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.

‑ lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.

 

 

 

 

 

Tabella B

 

Categorie e posizioni economiche

 

 

D

 

D1 18.071.000

 

D2

1.900.000

D3

23.267.000

3.296.000

D4

1.733.000

D5

2.000.000

 

 

C

 

C1

15.771.000

 

C2

800.000

C3

829.000

C4

1.100.000

 

 

 

B

 

B1

12.865.000

 

B2

536.000

 

B3

14.409.000

1.008.000

B4

444.000

 

B5

547.000

 

B6

600.000

 

 

A

 

A1

11.697.000

 

A2

400.000

 

A3

503.000

 

A4

500.000

 

 

 

 

 

Tabella B‑bis

 

Tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle posizioni economiche

 

 

D

 

D1

18.071.000

 

D2

19.971.000

D3

23.267.000

23.267.000

D4

25.000.000

D5

27.000.000

 

 

C

 

C1

15.771.000

 

C2

16.571.000

C3

17.400.000

C4

18.500.000

 

 

 

B

 

B1

12.865.000

 

B2

13.401.000

 

B3

14.409.000

14.409.000

B4

14.853.000

 

B5

15.400.000

 

B6

16.000.000

 

 

A

 

A1

11.697.000

 

A2

12.097.000

 

A3

12.600.000

 

A4

13.100.000

 

 

 

 

 

Tabella C

 

Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione

 

Precedente

qualifica e

livello

differenziato

Trattamento

tabellare

e LED ed

eventuale

indennità

Trattamento

economico

di primo

inquadramento

 

Posizione

Economica

di primo

inquadramento

 

Nuova

Categoria

1

9.386.000

11.697.000

A.1

A

1 led

9.770.000

11.697.000

A.1

A

2

10.502.000

11.697.000

A.1

A

2 led

10.958.000

11.697.000

A.1

A

3

11.697.000

11.697.000

A.1

A

3 led

12.097.000

12.097.000

A.2

A

4

12.865.000

12.865.000

B.1

B

4 led

13.401.000

13.401.000

B.2

B

5

14.409.000

14.409.000

B.3

B

5 led

14.853.000

14.853.000

B.4

B

5 + int. tab.

15.639.000

15.771.000

C.1

C

6

15.771.000

15.771.000

C.1

C

6 led

16.571.000

16.571.000

C.2

C

7

18.071.000

18.071.000

D.1

D

7 led

19.971.000

19.971.000

D.2

D

8

23.267.000

23.267.000

D.3

D

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

 

Le parti si danno atto della necessità di pervenire, in sede di rinnovo del CCNL 1998‑2001, anche a seguito dei processi di riforma legislativa in corso, al superamento delle tipologie degli enti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 347 del 1983.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

 

Negli enti privi di posizioni dirigenziali di cui all'art. 11, la valutazione dei risultati di cui agli artt. 6 e 9 è effettuata dal soggetto appositamente individuato nel regolamento degli uffici e dei servizi in conformità alle disposizioni della L. n. 127 del 1997.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3

 

Le parti concordano nel ritenere che gli enti locali che non abbiano potuto dare applicazione alle disposizioni di cui all'art 33, comma 5, del D.P.R. n. 333 del 1990 e all'art. 5, comma 21, del D.P.R. n. 268 del 1987, a seguito di rilievi formulati da organismi di controllo, possono ancora avvalersi della facoltà ivi prevista.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4

 

Le parti ritengono che l'istituto del Livello Economico Differenziato trovi applicazione fino all'entrata in vigore del presente CCNL, e quindi anche relativamente alle selezioni riferite al 31 dicembre 1998.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

 

Le parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro‑faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65 del 1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6 luglio 1995, come modificato dall'art. 8 del CCNL del 16 luglio 1996.

 

Coordinamento sindacale autonomo

«Fiadel‑Cisal, Fialp‑Cisal, Cisas‑Fisael, Confail‑Unsiau, Confill‑Cusal Usppi ‑ Cuspe ‑ Fasil ‑ Fadel»

 

DICHIARAZIONE VERBALE

 

Il Coordinamento Sindacale Autonomo C.S.A., nel confermare le dichiarazioni ripetutamente espresse in sede di trattative con l'ARAN per il CCNL relativo sia all'Ordinamento Professionale e alla disciplina del sistema di classificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni, sia per il CCNL 1998‑2001 del comparto Regioni e Autonomie Locali, sottolinea le parti ritenute illegittime, allegando la seguente dichiarazione a verbale.

1. La garanzia delle specifiche figure professionali iscritte agli albi, è stata assicurata dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997 di delega al Governo che all'art. 11, comma 4, lettera d), quale norma inderogabile stabilisce «che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali», relative ai laureati iscritti agli albi e «stabiliscano altresì, una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti la iscrizione agli albi» concernenti i dipendenti diplomati abilitati alla professione.

2. Il decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997 all'art. 1, comma 3 prevede che per le figure professionali in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione (concernenti i quadri) o che comportano iscrizione agli albi (concernenti i professionisti), sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

3. Tali norme legislative in quanto inderogabili, sono state rispettate dagli altri ordinamenti professionali di comparto di cui ai CCNL degli enti pubblici non economici e dei ministeri sottoscritti dall'ARAN e dai sindacati rappresentativi nei comparti sopracitati.

4. L'ordinamento relativo al comparto Regioni e Autonomie Locali, ha palesemente violato le norme legislative sopra richiamate, poiché anziché escludere dall'Ordinamento professionale le figure professionali iscritte agli albi, legislativamente protette; le ha comprese nella fascia C (geometri, periti industriali) e fascia D (architetti, ingegneri, avvocati, geologi e altro personale laureato), dando la possibilità alle amministrazioni attraverso gli articoli 8 e 9 del CCNL sull'«Ordinamento professionale», non solo di far conferire gli incarichi professionali anziché dal legale rappresentante della amministrazione, direttamente dai dirigenti, per la durata di cinque anni, non considerando che le amministrazioni assumono per concorso pubblico, professionisti laureati e diplomati iscritti agli albi per l'esercizio della professione pubblica senza soluzioni di continuità ma anche è stata assegnata loro la possibilità di revocare tali incarichi professionali a seguito di risultati negativi, il cui accertamento, viceversa, è riservato dalla legge in esclusiva alla disciplina degli Ordini professionali, come ripetute sentenze della Cassazione hanno sempre sancito, evidenziando il loro «status» professionale, oltre quello impiegatizio.

5. In conclusione, l'appiattimento dei valori professionali che trovano la loro fonte primaria nella legge professionale, evidenzia negli enti locali, la debolezza delle amministrazioni non disposte a pagare il giusto prezzo per acquisire le elevate professionalità, come chiaramente denunciato al Parlamento dal doc CXI in data 23 ottobre 1996, alla quale debolezza si aggiunge l'addebito dell'immotivata soppressione dell'area contrattuale riservata dalla legge alla specifica disciplina normativo‑economica degli iscritti agli albi e di riflesso, alla loro esclusione da una adeguata presenza nello R.S.U. mediante la situazione di specifici collegi elettorali, a causa della loro modesta incidenza nelle piante organiche, viceversa, previsto dal comma 10 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 396 del 1997.

6. Il rifiuto al rimborso della iscrizione agli albi, richiesto dalle amministrazioni in sede di concorso pubblico pena la decadenza dell'assunzione, crea l'assurdo che un dipendente deve sostenere annualmente, nell'interesse della amministrazione di appartenenza, una spesa, spesso di centinaia di migliaia di lire, per poter lavorare, così come deve affrontare i rischi professionali e di cantiere senza che la amministrazione provveda alla loro copertura mediante una polizza assicurativa.

Per quanto sopra dichiarato, nel respingere le parti contrattuali in violazione alla legge, si riserva ogni iniziativa giurisdizionale per eliminare le parti del contratto ritenute illegittime e/o in contrasto con i provvedimenti legislativi sopracitati.

 

C.S.A. Coordinamento sindacale autonomo

Fiadel ‑ Cisal/Fialp ‑ Cisal/Cisas ‑ Fisael/Confail ‑ Unsiau Confill EE.LL. ‑ Cusal/Usppi ‑ Cuspel ‑ Fasil – Fadel

 

 

DICHIARAZIONE VERBALE

 

Nel mantenere le riserve precedentemente esposte sul sistema di inquadramento del personale attualmente in servizio nelle nuove categorie, mancata previsione della figura di «quadro», revoca degli incarichi, premio di qualità per le posizioni organizzative, non inclusione dei criteri riguardanti la progressione verticale (passaggi di qualifica) tra le materie oggetto di contrattazione decentrata, lo scrivente C.S.A. decide di sottoscrivere l'accordo, in quanto ritiene che lo stesso costituisca, in una situazione ventennale di ristagno e penalizzazioni rispetto agli altri Ordinamenti Professionali degli altri Comparti, un primo avvio per il conseguimento di un obiettivo più razionale corrispondente alle prospettive organizzative degli Enti nell'ambito dei prossimi rinnovi contrattuali.

 

 

 

Scadenze di: ottobre 2024
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