CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE
DIRIGENTE DELL' AREA V
QUADRIENNIO
NORMATIVO 2006-2009
E PRIMO BIENNIO
ECONOMICO 2006-2007
PREMESSA:
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Campo
di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai dirigenti
scolastici dell’Area V, come definiti dall’art. 2 del CCNQ
01/02/2008, nonché ai dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM,
laddove presenti. Nel testo che segue il predetto personale verrà indicato col
termine “dirigente”.
2.
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per
la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007
per la parte economica.
3.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva
l’indicazione di una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La
stipula conclusiva si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte
dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui
agli artt. 47 e 48 del
d. lgs. n. 165/2001.
4.
Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, ai sensi del comma
3.
5.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto
previsto dall’art. 48, comma 3
del decreto legislativo n. 165/2001.
6.
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le
disposizioni non disapplicate dei precedenti CCNL, nel rispetto della normativa
contenuta nel Decreto
legislativo n. 150 del 27/10/2009 e di quella adottata in attuazione del
medesimo, che sono comunque fatte salve.
7.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
TITOLO I
DEFINIZIONE E
CONTENUTI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE
Art. 1
Funzione
dirigenziale nelle scuole e negli istituti Afam 1.
L’art. 1, comma 1
del CCNL 11-4-2006 è così sostituito:
“1.
La funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM si esplica con i
compiti e le modalità previsti dal D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, fatte salve le modifiche e le integrazioni del DPR 28 febbraio
2003 n. 132, nonché dal D. Lgs. n.
150/2009.”
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 2
Contrattazione
collettiva integrativa
1.
I commi 1 e 2 dell’art.4 del CCNL
11-4-2006 sono così sostituiti:
“1.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR,
sono disciplinati i criteri per:
a)
la definizione ed il finanziamento dei programmi di formazione e di
aggiornamento;
b)
la determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi obbligatori di cui
all’art. 19, comma 1 del CCNL dell’11/4/2006;
c)
la concessione dei congedi di cui all’art. 24, commi 4 e 5, CCNL
dell’11/04/2006.
2.
In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione
scolastica regionale sono disciplinati i criteri per:
a)
la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati a
livello locale;
b)
l’ applicazione dei diritti sindacali;
c)
il monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture
sedi di attività formative nonché dell’attuazione delle normative in materia di
sicurezza dei lavoratori e degli studenti;
d)
la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato”.
Art. 3
Partecipazione
1.
All’art. 5, comma 1,
del CCNL 11-4-2006, dopo la lett. h), è aggiunta la seguente materia:
“i)
riparto tra gli uffici scolastici regionali delle risorse destinate alla
retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei
dirigenti scolastici”.
2.
All’art. 5 è aggiunto il seguente comma:
“5.
E’ consentito l’accesso all’intranet scolastico per le informazioni di cui sono
titolari le Organizzazioni sindacali, ai sensi del vigente CCNL".
Art. 4
Interpretazione
autentica del contratto
1.
In attuazione dell’art. 49 del d.
lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, quando
insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti
che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il
significato delle clausole controverse.
2.
L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di
cui all’articolo 47 del
d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio
della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi
e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del
Presidente del Consiglio dei ministri è espresso tramite il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
3.
Il presente articolo sostituisce l’art. 6 del CCNL 11-4-2006.
Art. 5
Altre forme di
partecipazione
1.
All’art. 8 del CCNL
11-4-2006 è aggiunto il seguente comma:
“2.
Tali organismi possono essere istituiti a livello nazionale o regionale”.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6
Contratto
individuale di lavoro
1.
I commi 3, 4 e 5 dell’art. 12 del CCNL
11-4-2006 sono così sostituiti:
“3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13
del CCNL dell’11/4/2006, ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali
e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione,
si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche
delle istituzioni scolastiche:
a)
criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA);
b)
criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di
indirizzi);
c)
criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale
o territoriale).
4.
I criteri generali di cui al precedente comma 3 si fondano sui dati obiettivi
del sistema informativo del MIUR.
5.
I criteri di cui al precedente comma 3 possono essere integrati in sede di
contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche
realtà locali”.
Art. 7
Personale in
particolari posizioni di stato
1.
All’art. 13 del CCNL
11-4-2006 è aggiunto il seguente comma:
“5.
In ogni singola sede è possibile conferire un solo incarico ai sensi comma 4”.
Art. 8
Periodo di prova
1.
Il comma 9 dell’art. 14 del CCNL
11-4-2006 è così sostituito:
“9.
In caso di mancato superamento della prova, il dirigente può rientrare, a
domanda, nell’Amministrazione del comparto di provenienza, sulla base della
disciplina prevista dal relativo CCNL. Il dipendente viene collocato nel
comparto, nella posizione economica e nel profilo professionale rivestito in
precedenza”.
Art. 9
Mutamento
dell’incarico
1.
Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall’inizio di ogni anno
scolastico o accademico.
2.
Il mutamento dell’incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i
sottoindicati criteri:
a)
esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche
dall’applicazione delle procedure di cui all’art. 20 del CCNL
dell’11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in
applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori
richieste per tutta la durata dell’incarico stesso;
b)
va riconosciuta un’ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia
maturato nell’attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni
a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con
espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento
dell’incarico.
3.
In deroga ai criteri di cui comma 2, il
mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti
casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
a)
insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti
solo nelle sedi richieste;
b)
trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto
individuale;
c)
altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
4.
Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo
assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio
scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità
interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti
annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di
ciascun anno e l’esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell’ipotesi
di cui al presente comma, il mutamento d’incarico, ove concesso, non può
nuovamente essere richiesto nell’arco di un triennio dall’incarico conferito.
5.
Il presente articolo sostituisce l’art. 17 del CCNL
11-4-2006.
Art. 10
Incarichi aggiuntivi
1.
L’art. 19, comma 4
del CCNL 11-4-2006 è così sostituito:
“4.
Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che
svolgono incarichi aggiuntivi diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3, e
debitamente autorizzati previa valutazione da parte del Direttore Generale
regionale della compatibilità dell’incarico, viene loro direttamente
corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma
complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del
principio di onnicomprensività della retribuzione. In questi casi
l’Amministrazione, nell’autorizzare questa tipologia di incarichi aggiuntivi,
avrà cura di precisare all’Ente erogatore del compenso la procedura ed il
capitolo su cui dovrà essere versato tassativamente ed a cura dell’Ente stesso
il compenso per l’incarico aggiuntivo”.
TITOLO IV
SOSPENSIONE E
INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11
Assenze per malattia
1.
Il dirigente assente per malattia o per infortunio non dipendente da causa di
servizio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto
mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze
dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al dirigente che ne faccia richiesta
è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi
particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3.
Prima di concedere su richiesta del dirigente l'ulteriore periodo di assenza di
cui al comma 2, l’Ufficio scolastico regionale può procedere all'accertamento
delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario
ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
4.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure
nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il
dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l'Ufficio scolastico regionale può procedere, salvo quanto previsto dal
successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente
l'indennità sostitutiva del preavviso.
5.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
6.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da
TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno
1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309.
7.
Il trattamento economico spettante al dirigente, nel caso di assenza per
malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a)
intera retribuzione tabellare mensile, RIA, retribuzione di posizione, per i
primi nove mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo nei primi dieci giorni di
assenza, salvo il caso di ricovero ospedaliero, al dirigente compete solo lo
stipendio tabellare mensile, la RIA e la retribuzione di posizione, parte
fissa;
b)
90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c)
50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
8.
In caso di assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1
e 7 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per
i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione tabellare mensile,
la RIA e la retribuzione di posizione.
9.
Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle
norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla
tempestiva comunicazione all’Istituzione scolastica dello stato di infermità e
del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente
necessaria, dandone informativa alla Direzione regionale. La visita fiscale
viene disposta dall’Istituzione scolastica secondo le vigenti normative in materia.
10.
Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia
ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare
comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da
parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente
alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7 e
agli oneri riflessi relativi.
11.
Nel caso di cui al comma precedente, il risarcimento del danno da mancato
guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora
comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente
all'Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio,
da parte dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
12.
Il presente articolo sostituisce l’art. 25 del CCNL
11/4/2006.
TITOLO V
ESTINZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 12
Cessazione del
rapporto di lavoro e obbligo delle parti
1.
La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età
avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera
dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo al compimento del 65°
anno di età La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto
dall'Amministrazione. In tutti i casi in cui il dirigente abbia diritto, ai
sensi della normativa vigente, a chiedere la permanenza in servizio oltre il
65° anno di età, la relativa istanza deve essere prodotta entro il 31 dicembre
precedente il collocamento in pensione per compimento del 65° anno di età.
2.
La pensione di anzianità è disciplinata dalla normativa vigente in materia. Nei
casi di pensionamento per anzianità, la relativa istanza deve essere presentata
entro il 28 febbraio dell’anno scolastico precedente a quello del pensionamento
stesso.
3.
Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all'Amministrazione rispettando i termini di preavviso.
4.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento, decorsi quindici giorni di ingiustificata assenza non si presenti
in servizio.
5.
Il presente articolo sostituisce l’art. 28 del CCNL
11/4/2006.
TITOLO VI
RESPONSABILITA’
DISCIPLINARE
Art. 13
Principi generali
1.
In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari
responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del
principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti
agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla
dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di
assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle pubbliche
amministrazioni, le parti ritengono necessario identificare forme di
responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché il relativo sistema di
procedure e sanzioni, garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente
medesimo.
2.
Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di
valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare,
anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità
disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i
principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla
responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le
procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della
normativa vigente.
3.
Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55 del
d.lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza
rispetto alla responsabilità disciplinare.
4.
I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, adottato con DPCM del 28
novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del d.
lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (allegato 1).
Art. 14
Obblighi del
dirigente
1.
Il dirigente, la cui funzione è definita negli articoli 1 e 2 del CCNL 11
aprile 2006, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon
andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa nonché
quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e
2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse
pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2.
Il dirigente impronta la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di
innovazione e miglioramento dell’organizzazione dell’istituzione scolastica
diretta, nonché di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia
del servizio, con particolare riguardo alle attività formative, nella primaria
considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3.
Al dirigente spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Lo
stesso è responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3,
del d. lgs. n. 165/2001.
4.
In relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e al fine di
migliorare costantemente la qualità del servizio, il dirigente deve in
particolare:
a)
assicurare il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive
generali e di quelle impartite dall’amministrazione e perseguire direttamente
l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti
che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi
raggiunti;
b)
non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d’ufficio;
c)
nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di
collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all’interno
dell’istituzione e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta
uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi
della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine
dell’amministrazione;
d)
nell’ambito della propria attività, come disciplinata dall’art.15 del CCNL
11 aprile 2006, mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente
pubblico, organizzando la propria presenza in servizio in correlazione con le
esigenze della struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato;
e)
astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni,
all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge dei parenti e degli affini fino al quarto
grado e dei conviventi;
f)
sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto
espletamento dell’attività del personale operante nella istituzione scolastica,
nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare,
provvedendo all’attivazione dell’azione disciplinare, nei casi in cui ricorrano
le condizioni, secondo le disposizioni vigenti;
g)
informare l’Amministrazione, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi
confronti è esercitata l’azione penale;
h)
astenersi dal chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se non
nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di
modico valore.
5.
Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in
materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali,
trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza,
autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.
Art. 15
Sanzioni e procedure
disciplinari
1.
Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi di cui all’art. 14,
secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto dall’art.
16 (codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo
all’applicazione delle seguenti sanzioni:
a)
sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00;
b)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le
previsioni del successivo art. 16 (codice disciplinare);
c)
licenziamento con preavviso;
d)
licenziamento senza preavviso.
2.
Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti
disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimenti
disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del
d. lgs. n. 165/2001.
3.
Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
4.
I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle
eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa
la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal
sistema di valutazione.
Art. 16
Codice disciplinare
1.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali
riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni:
a)
la intenzionalità della condotta, il grado di negligenza ed imperizia, la
rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
b)
le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la
gravità della lesione del prestigio dell’Amministrazione o con l’entità del
danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
c)
l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse
al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella
violazione di più persone.
2.
La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra
quelle individuate nell’ambito dei medesimi commi.
3.
Al dirigente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4.
La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di €
350,00, si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del
comma 1, nei casi di:
a)
inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio,
anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio in
correlazione con le esigenze della struttura e con l’espletamento dell’incarico
affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater,
comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 165/2001;
b)
condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza
verso i componenti degli organi di vertice dell’amministrazione, gli altri dirigenti,
i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c)
alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d)
violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’amministrazione di
essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi
confronti è esercitata l’azione penale;
e)
violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi
titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l’espletamento
delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali
relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f)
inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni
o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per
l’amministrazione o per gli utenti;
g)
violazione del segreto d’ufficio, così come disciplinato dalle norme dei
singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
anche se non ne sia derivato danno all’ amministrazione;
h)
violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies
del d. lgs. n. 165/2001.
L’importo
delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio
dell’Amministrazione.
5.
La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma
7, del d. lgs. n. 165/2001.
6.
La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di tre mesi con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato
per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata
della sospensione, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies,
comma 3, e dell’art. 55-septies, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.
7.
La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di
tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto
dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.
8.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si
applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a)
recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5 6 e 7 quando sia
stata già comminata la sanzione massima oppure quando le infrazioni previste dai
medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b)
minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri
dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con utenti;
c)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 300/1970;
d)
tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno
scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
e)
salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater,
comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 165/2001, assenza
ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni
causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
f)
occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito
uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell’amministrazione o ad esso affidati;
g)
qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione
o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;
h)
sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti dei dipendenti dell’istituzione scolastica;
i)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
j)
grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini
fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dell’art. 7, comma 2
della legge n. 69/2009.
9.
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
per:
a)
le ipotesi considerate dall’art. 55-quater,
comma 1, lett. b) e c) del d. lgs. n. 165/2001;
b)
recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8,
anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia
già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione
dal servizio.
10.
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica
per:
a)
le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del
d. lgs. n. 165/2001;
b)
commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli
che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina
dell’art. 18 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto
salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 1 (Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale);
c)
condanna, anche non passata in giudicato, per:
1.
i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente
all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1,
lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a)
e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del d. lgs. n.
267/2000;
2.
gravi delitti commessi in servizio;
3.
delitti previsti dall’art. 3, comma 1
della legge 27 marzo 2001 n. 97.
d)
recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
e)
recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, lesivi della dignità della persona.
11.
Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 10 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui
all’art. 14 (Obblighi del dirigente) e quanto al tipo e alla misura delle
sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
12.
Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima
pubblicità, da attuarsi tramite pubblicazione nel sito web
dell’amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 2,
d. lgs. n. 165/2001.
13.
In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve
essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro
quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel sito web
dell’amministrazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal d. lgs. n.
150/2009 si applicano dell’entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 17
Sospensione
cautelare in corso di procedimento disciplinare
1.
L’amministrazione, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti
su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa
puntuale informazione al dirigente, può disporne, con espressa motivazione, la
sospensione cautelare dal lavoro, per un periodo non superiore a trenta giorni,
con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento.
2.
L’eventuale sospensione cautelare non deve costituire impedimento all’esercizio
del diritto alla difesa da parte del dirigente.
3.
Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di
sospensione irrogati.
4.
Il periodo trascorso in allontanamento cautelare, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
Art. 18
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
1.
Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente
sospeso dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e
privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione
della libertà, salva la facoltà dell’amministrazione di procedere direttamente
ai sensi dell’art. 17, comma 10.
2.
Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
e con sospensione dall’incarico anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o
questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter,
comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare
fino al termine di quello penale.
3.
Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già
previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a) e b), limitatamente all'art. 316 del
codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai
delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice
penale, lett. b), e c), del d. lgs. n.
267/2000. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 16, comma 10,
qualora l’amministrazione non disponga, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 1, del
d. lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al
termine di quello penale.
4.
Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1,
della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi
stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova
applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. Resta ferma, in
ogni caso, l’applicabilità dell’art. 16, comma 10, qualora l’amministrazione
non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di
quello penale.
5.
Nei casi indicati ai commi precedenti si applica comunque quanto previsto
dall’art. 19 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento
penale.
6.
Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art.
16, comma 10, la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente
articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento
disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente
disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata,
per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è
revocata di diritto ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei
quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 16, comma
10, l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dirigente
provochi un pregiudizio all’immagine della stessa a causa del discredito che da
tale permanenza potrebbe derivarle
presso gli utenti e/o comunque, per ragioni di opportunità ed
operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per
i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, i cui presupposti devono essere
valutati con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato
eventualmente sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi
dell’art. 19, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni
caso l’applicabilità dell’art. 16, comma 10. 7. Al dirigente sospeso dal
servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità
alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale
di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante e gli eventuali
assegni familiari, qualora ne abbia titolo.
8.
Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la
formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non ha commesso il fatto”, quanto
corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno
alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto
in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento
all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre
infrazioni, ai sensi dell’art. 19, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9.
In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene
conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche
della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal
conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
Art. 19
Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale
1.
Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, fatti
in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le
disposizioni dell’art. 55-ter, del
d. lgs. n. 165/2001.
2.
Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del
d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale,
intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il
fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che
l’imputato non lo ha commesso, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto
delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001, riprende
il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando
le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In
questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre
ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non
costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il
procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le
modalità stabilite dell’art. 55-ter, comma 4.
3.
Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione
della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 16, comma 10 (codice
disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una
sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto
addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che l’imputato non
lo ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un
atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter,
comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio presso
l’amministrazione, anche in soprannumero rispetto all’organico regionale, nonché
all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto
all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che
l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di
processo di revisione.
4.
Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti
gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento,
tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché
della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In
caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente
superstite e ai figli.
5.
Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma
3, siano state contestate al dirigente altre violazioni ovvero nel caso in cui
le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato
al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le
procedure previste dal presente CCNL.
Art. 20
Reintegrazione del
dirigente illegittimamente licenziato
1.
Il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato, è reintegrato
in servizio dalla data della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità o
l’ingiustificatezza, anche in soprannumero rispetto all’organico regionale. Il
soprannumero è temporaneo e riassorbibile a seguito di eventuali cessazioni dal
servizio che dovessero verificarsi a qualunque titolo.
Allo
stesso dirigente è garantito un incarico di valore equivalente a quello
posseduto all’atto del licenziamento, nonché il trattamento economico che
sarebbe stato corrisposto nel periodo del licenziamento, anche con riferimento
alla retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento stesso.
2.
Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma
1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui
le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato
al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le
procedure previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 21
Indennità
sostitutiva della reintegrazione
1.
L’Amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte, in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento a favore
del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in relazione alla
valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al
corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due
mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
2.
L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove
l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
a)
sette mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
b)
sei mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
c)
cinque mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
d)
quattro mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
e)
tre mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
f)
due mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
3.
Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di
posizione già in godimento da parte del dirigente al momento del licenziamento,
con esclusione di quella di risultato.
4.
Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della
reintegrazione non può successivamente adire l’autorità giudiziaria per
ottenere la reintegrazione nei ruoli. In caso di pagamento dell’indennità
supplementare, l’amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto
precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al
numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.
5.
Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della
reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione
dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha
dichiarato l’illegittimità o l’ingiustificatezza del licenziamento, può
avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d.
lgs. n. 165/2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra
amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo
periodo non lavorato.
6.
La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva
sottoscrizione del presente CCNL.
Art. 22
Procedura di
conciliazione non obbligatoria
1.
L’autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa,
possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare,
da applicare con esclusione dei casi per i quali la legge ed il contratto
collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2.
La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di
cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge
o dal CCNL per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad
impugnazione.
3.
L’autorità disciplinare competente o il dirigente possono proporre all’altra
parte l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha
natura obbligatoria, entro il termine dei tre giorni successivi alla audizione
del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis,
comma 2, del d. lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i
termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d. lgs. n.
165/2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli
altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità
dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.
4.
La proposta di attivazione deve contenere la sommaria prospettazione dei fatti
e delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura
della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta
entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza dalla facoltà delle
parti di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5.
La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve
essere comunicata entro i quattro giorni successivi al ricevimento della
proposta, con le modalità dell’art. 55-bis,
comma 5, del d. lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il
suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del
procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La
mancata accettazione comporta la decadenza dalla facoltà delle parti di
attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6.
Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei
tre giorni successivi il dirigente, al quale è riconosciuta la facoltà di
avvalersi dell’assistenza di un procuratore o di un rappresentante
dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7.
Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è
formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e
dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad
impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.
8.
In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la
procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini
del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del
d. lgs. n. 165/2001.
9.
In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di
trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della
sanzione. La scadenza di tale termine comporta l’estinzione della procedura
conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la
decadenza dalla facoltà delle parti di avvalersi ulteriormente della stessa.
TITOLO VII
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art. 23
Incrementi
trattamento economico fisso
1.
Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 2 del CCNL
dell’11/04/2006 (biennio economico 2004-2005) è incrementato dei seguenti
importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date
sottoindicate:
-
dal 01/04/2006 di € 15,74;
-
rideterminato dal 01/07/2006 in € 26,24;
-
rideterminato dal 01/01/2007 in € 141,386.
2.
Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio
tabellare, a regime, è rideterminato in € 41.968,00 annui lordi, comprensivi
del rateo della tredicesima mensilità.
3.
La retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 5, comma 1, lett. a)
del CCNL dell’11/4/2006 (biennio economico 2004-2005), è rideterminata a
decorrere dall’1/1/2007 in € 3.166,68 annui lordi, comprensivi del rateo di
tredicesima mensilità.
4.
Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a
titolo di indennità di vacanza contrattuale.
5.
Al fine di non pregiudicare il potere di acquisto del trattamento economico
fisso, gli incrementi di cui al presente articolo non concorrono al
riassorbimento di quanto previsto dall’art. 58, comma 3 del CCNL dell’11/4/2006
(quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).
Art. 24
Effetti dei nuovi
trattamenti economici
1.
Gli incrementi di cui all’art. 23 hanno effetto integralmente sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo
indennizzo e sull'indennità alimentare.
2.
Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3.
I benefici economici risultanti dall'applicazione dell’art. 23 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza
contrattuale.
4.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto,
dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del
cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
Art. 25
Finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato
1.
Il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è
costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall’art. 4 del CCNL
dell’11-4-2006 (biennio economico 2004-2005).
2.
Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi,
al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, a decorrere dalle
date sottoindicate:
a)
dall’1/1/2007 di € 6.140.615,00;
b)
dal 31/12/2007 e a valere sull’anno 2008 di ulteriori € 1.879.804,00.
3.
Entro il 31 luglio di ciascun anno, il MIUR ripartisce tra gli Uffici
Scolastici Regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione e
risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale
ripartizione è oggetto di informazione preventiva ai sensi dell’art. 5, comma 1
del CCNL 11/4/2006.
4.
Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi della
retribuzione di posizione parte fissa definiti all’art. 23, comma 3 e, per la
parte residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.
Art. 26
Retribuzione di
posizione
1.
A valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi
dell'art. 25, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione
dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i
seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità: da un
minimo di € 3.166,68, che costituisce la parte fissa di cui all’art. 23, comma
3, ad un massimo di € 34.195,96.
2.
In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i criteri per la
determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto
di quanto previsto dall'art. 12 del CCNL
dell’11-4-2006, come modificato dall’art. 6 del presente CCNL.
3.
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono
essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo
risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di
risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa
Art. 27
Retribuzione di
risultato
1.
Al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la
valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al
finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici
sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 25, in misura
non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
2.
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono
essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia
possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della
predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E
FINALI
Art. 28
Disapplicazioni
1.
Sono disapplicate le seguenti disposizioni del CCNL quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto l’11/4/2006:
art. 6; art. 11, comma 5, lett. f); art. 17; art. 18; art. 24,
comma 10; art. 25; art. 28; art. 35; art. 38; art. 39; art. 42.
Dichiarazione
congiunta n. 1
Con
riferimento a quanto previsto dall’art. 11, comma 5 lett. a) del CCNL
dell’11-4-2006, le parti concordano nel ritenere che la conferma degli
incarichi ricoperti, in continuità di servizio, possa essere effettuata dal
Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, senza bisogno di specifica domanda
da parte dell’interessato.
Dichiarazione
congiunta n. 2
Le
parti prendono atto della necessità che le amministrazioni adottino ogni utile
iniziativa per consentire la trasmissione agli enti previdenziali dei dati
utili ai fini della riliquidazione dei trattamenti di fine servizio e di
quiescenza entro e non oltre novanta giorni.
ALLEGATO 1
CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di
carattere generale)
1.
I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2.
I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento
con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
3.
Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non
siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1.
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente
la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento
e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti
alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2.
Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge
alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio
e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3.
Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di
tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4.
Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio.
5.
Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con
i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a
cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6.
Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte
dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle
norme giuridiche in vigore.
7.
Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie
competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre
utilità)
1.
Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione
di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da
soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
2.
Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre
utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il
dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi
parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico
valore.
Art. 4
(Partecipazione ad
associazioni e altre organizzazioni)
1.
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo
che si tratti di partiti politici o sindacati.
2.
Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
(Trasparenza negli
interessi finanziari.)
1.
Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto
nell'ultimo quinquennio, precisando:
a)
se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b)
se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2.
Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione
le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo
in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha
parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte
nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta
del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli
fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di
astensione)
1.
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli
stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività
collaterali)
1.
Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni
o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei
propri compiti d'ufficio.
2.
Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3.
Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1.
Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad
alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2.
Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella
vita sociale)
1.
Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in
servizio)
1.
Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2.
Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal
luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3.
Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui
dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le
linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che
dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo
svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone
estranee all'amministrazione.
4.
Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni
o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il
pubblico)
1.
Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela
dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da
dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio
dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3.
Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4.
Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5.
Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di
qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei
servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di
qualità.
Art. 12
(Contratti)
1.
Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette
ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver
facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2.
Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel
caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3.
Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4.
Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa
per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13
(Obblighi connessi
alla valutazione dei risultati)
1.
Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte
le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con
particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento
tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni.