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16-02-2005 n° - Contratti

C.C.N.L. personale del comparto delle Istituzioni AFAM per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003

 

 

 

Il giorno 16/02/2005 alle ore 10.00, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:

 

 - l’ARAN nella persona dell’ Avv. Guido Fantoni    

 

 - i rappresentanti  delle seguenti Confederazioni

CGIL         
CISL       ...
UIL         

CONFSAL      

 

- ed i rappresentanti delle seguenti OO.SS. di categoria

UNIONE ARTISTI UNAMS  

CGIL SNUR AFAM   

CISL UNIVERSITA’      
UIL AFAM      

CONFSAL SNALS      

 

 

Al termine della riunione  le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.

 

 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato comunque appartenente al comparto di cui all'art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.12.02.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nelle seguenti aree professionali:

a) area della docenza;

b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

Per quanto disposto dalla legge n. 124/1999, il presente contratto ha come destinatari, altresì, i modelli viventi delle Accademie di Belle Arti.

3. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

4. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva l’indicazione di una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001.

5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza stessa. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.

7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

 

 

ART.  2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO

 

1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza  generale.

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.

 

 

CAPO II – RELAZIONI SINDACALI

 

 

ART.  3 - OBIETTIVI E STRUMENTI

 

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’Amministrazione e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali di cui al presente capo faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema formativo nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro, nell’ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

3. Il sistema delle relazioni sindacali, al di sotto del presente CCNL, si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva integrativa: si svolge a livello nazionale e a livello di istituzione di alta cultura, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;

b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione e della concertazione;

c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.

 

 

ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

 

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati.

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali per:

a) la mobilità interna al comparto ed intercompartimentale, disciplinando altresì eventuali residue situazioni, in particolare attinenti ai responsabili amministrativi;

b) criteri per l’attribuzione delle risorse e linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio del personale amministrativo e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personale, anche in caso di applicazione dell’art. 33 del D.Lgs.165/2001;

c) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

d) in relazione ai provvedimenti di riforma del comparto e dei corsi di studio, l’orario di servizio  per le attività didattiche e per quelle connesse alla ricerca, alla produzione e alla partecipazione agli organi collegiali e agli esami, in tempo utile per l’avvio dell’anno accademico 2004-2005 e per i seguenti, nonché i criteri per la fruizione di congedi e permessi in coerenza con il predetto orario, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 2, dell’Accordo 1° agosto 1996.

3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.

Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.

 

 

ART. 5 -  PARTECIPAZIONE

 

1. Il Ministero fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all’articolo 7 sulle seguenti materie:

a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, con riferimento a quanto previsto dalla L. 508/1999;

b) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto all’attività accademica;

c) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;

d) andamento generale della mobilità del personale;

e) stato di attuazione del processo di riforma;

f) i criteri di attribuzione delle risorse alle istituzioni accademiche.

2. Ricevuta l’informazione i soggetti sindacali di cui all’articolo 7 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione su:

a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 e dalla legge n. 508/1999.

La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la concertazione deve comunque concludersi entro il 30 luglio.

 

 

ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE

 

1. Ciascuna istituzione accademica è sede di contrattazione integrativa.

2. Il presidente e il direttore forniscono ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:

a) proposte di organizzazione della didattica, della ricerca, della produzione artistica e di determinazione degli organici;

b) criteri generali per l'utilizzazione del personale docente nelle attività relative alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistica, anche a garanzia di quanto previsto dal successivo art. 21, comma 3;

c) utilizzazione dei servizi sociali;

d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all’albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell' Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) attività e progetti relativi alla didattica, alla ricerca, alla produzione artistica e relativi compensi accessori comunque finanziati e/o retribuiti nell’ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l’istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale;

g) criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del fondo d’istituto, con prioritaria attenzione all’ utilizzo di parte del fondo per l’erogazione di buoni pasto ove ricorrano specifiche esigenze organizzative;

h) criteri generali per le politiche dell'orario e dell'organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo;

i) criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura;

j) criteri generali per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo;

k) criteri generali per la fruizione di permessi per il diritto allo studio relativamente al personale tecnico e amministrativo ;

 I) criteri generali di individuazione e modalità utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione accademica con altri enti e istituzioni.

m) linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento e formazione del personale tecnico e amministrativo e criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani;

3. L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

4. Ricevute le informazioni, sulle materie indicate nei predetti punti c), d), e),f)- limitatamente agli aspetti retributivi-, g), h), i) ed m) si svolge la contrattazione integrativa.

5. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattative.

6. L' informazione è successiva relativamente alle unità di personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con indicazione degli obbiettivi raggiunti. Essa viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

 

 

ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

 

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A livello nazionale di Amministrazione:

a) Per la parte pubblica:

 - dal Ministro o da un suo delegato;

 - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

II -A livello di Istituzione di alta cultura:

a) Per la parte pubblica:

- dal presidente, con facoltà di delega a trattare al direttore amministrativo per le materie di cui ai punti g) h) j) e m) di cui al comma 2 del precedente art. 6;

- dal Direttore per tutte le altre materie di cui allo stesso comma 2;

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

 

 

CAPO III – NORME COMUNI

 

 

ART. 8 - CONGEDI PARENTALI

 

1. Al personale di cui all’art. 1 del presente CCNL  si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 11, comma 8.

3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. La richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.

4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

 

 

ART. 9 - FERIE

 

1. Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.

5. In caso di programmazione delle attività su cinque giorni settimanali, il sabato è considerato non lavorativo, tranne che per il personale tecnico e amministrativo, ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il personale presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Le quattro giornate di riposo predette sono fruite nel corso dell'anno accademico cui si riferiscono. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il personale che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’articolo 10 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.

9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al personale che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo 1 giugno – 30 settembre.

10. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte  per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

11. Le ferie sono sospese da malattia debitamente documentata che si protragga per più di 3 giorni o dia luogo a ricovero ospedaliero. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

12. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l’intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal direttore, in relazione alle esigenze di servizio.

13. Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.

 

 

ART. 10 - PERMESSI RETRIBUITI

 

1. Il personale dell’ istituzione di alta cultura con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a  permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno accademico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica  e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.

I permessi sono erogati a domanda da presentarsi al direttore da parte del personale docente, amministrativo e tecnico.

2. A domanda del personale, inoltre, sono attribuiti nell' anno accademico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

3. Il personale ha altresì diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibili entro 10 giorni dall’evento.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno accademico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al personale spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione e di lavoro notturno/festivo.

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti non nelle medesime giornate settimanali.

7. Il personale ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

8. Nel limite di trenta giorni per anno accademico sono concessi, a domanda, al personale docente permessi retribuiti per la partecipazione ad attività di studio, di ricerca e/o di produzione artistica e scientifica. I giorni di permesso non goduti sono cumulabili anche al di là dell’anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabbatico dal 1° novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.

 

 

ART. 11 - ASSENZE PER MALATTIA

 

1. Il personale assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

3. Prima di concedere su richiesta del personale l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l’Amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, tramite l’organo sanitario competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai  commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché  quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

8. Il trattamento economico spettante al personale, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.

Nell'ambito di tale periodo, per le malattie inferiori a 15 gg lavorativi, al solo personale tecnico e amministrativo compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;

b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituzione in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

11. Il personale, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

12. L’Amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre sin dal primo giorno il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

13. Il personale che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’Amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

14. Il personale assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

15. La permanenza del personale nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

16. Qualora il personale debba allontanarsi durante le predette fasce di reperibilità dall'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal personale all’Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio da parte dell’Amministrazione di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289.

 

 

ART. 12 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI LAVORO

 

1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è autorizzata dal direttore  al personale docente ed ATA.

2. Il personale è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno accademico senza assegni, per realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A. l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

 

 

ART. 13 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

 

1. Al personale assunto a tempo determinato e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno accademico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno accademico.

3. Il personale docente, amministrativo e tecnico assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno accademico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio accademico.

4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno accademico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero durante il primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

5. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

6. Al personale docente, amministrativo e tecnico assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 3, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno accademico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 10, comma 2.

7. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

8. Il personale di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto conseguente alla perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.

9. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal presidente, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

10. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 9 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

11. Il personale docente, amministrativo e tecnico assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibile entro 10 giorni dall’evento.

12. I permessi di cui ai commi 8 e 11 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

 

 

ART. 14  - TRATTAMENTO DI TRASFERTA

 

1. Al personale inviato in missione sul territorio nazionale oltre alla normale retribuzione, compete:

a) una indennità di trasferta pari a:

- Euro 20,65  per ogni periodo di 24 ore di trasferta;

- un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio;

c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;

d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;

e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;

f) nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso di  trasferimento, anche temporaneo, ad altra sede;

g) il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali, in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, è necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni - previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento .

2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,25. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessivi euro 44,26, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.

3. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

4. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.

5. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 2, spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.

6. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

7. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

8. Le amministrazioni stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.

9. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore, svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito territoriale di competenza dell' amministrazione.

10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.

 

 

ART. 15 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

 

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 11, comma 8, lett. a).

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della istituzione di alta cultura e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

 

 

ART. 16 - TERMINI DI PREAVVISO

 

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;

- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;

- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

 

 

ART. 17 – PARI OPPORTUNITÀ

 

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito presso ciascuna delle istituzioni di alta cultura il Comitato pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1, e dal D.lgs. n.165/2001, articolo 7, comma 1 e articolo 57. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal presidente dell’istituzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;

b) proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;

c) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della normativa citata nel comma precedente.

3. Nell'ambito delle relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: 

- azioni positive, con particolare riferimento all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;

- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;

- flessibilità degli orari di lavoro;

- fruizione del part-time;

- processi di mobilità;

- interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità.

4. L’istituzione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori nell’Amministrazione, a cui deve essere data la massima pubblicizzazione.

5. Il Comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

 

 

ART. 18 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO

 

1. Ciascuna istituzione dà applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato l’istituzione dà informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

 

 

ART. 19 – COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING

 

1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti  nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascuna Amministrazione con i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;

b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing;

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate alle Amministrazioni per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.

6. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei comitati e  garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.

7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.

 

 

CAPO IV  - DOCENTI

 

 

ART. 20 - AREA  DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

 

1. Il personale docente delle istituzioni di alta cultura è collocato nella distinta area professionale del personale docente.

2. L’area professionale docenti di cui al comma 1 si articola nelle seguenti fasce:

a) professore di prima fascia;

b) professore di seconda fascia.

Sono inquadrati nella fascia a) tutti i professori che nel CCNL 15.03.2001 del comparto Scuola erano ricompresi nella tabella A, colonna 9 (ex livello VIII).

Sono inquadrati nella fascia b) tutti  i professori che nel  CCNL 15.03.01 del comparto Scuola erano ricompresi nella tabella A, colonne 8 e 6 (ex livello VII ed ex livello VI bis).

3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente delle istituzioni di alta cultura sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.

4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;

d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;

g) sede dell'attività lavorativa.

5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

 

 

ART. 21– PROFILO PROFESSIONALE, FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

 

1. Il profilo professionale docenti è costituito da elevate e specifiche competenze artistico-disciplinari, metodologiche-didattiche e di ricerca artistico-scientifica tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano e si affinano col maturare dell’esperienza didattica, dell’attività di studio, di ricerca e di produzione artistica, nonché con la sistematizzazione della particolare pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi di ricerca, di formazione e di produzione perseguiti dal sistema nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e nel rispetto degli indirizzi che ciascuna Istituzione definisce nell’ambito dell’autonomia didattica.

2. I professori di prima e seconda fascia sono inquadrati, ai fini dell’espletamento delle loro funzioni, nei settori disciplinari di  appartenenza e adempiono ai compiti didattici nei corsi di studio ordinari, nonché negli insegnamenti costituenti i corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, nei corsi di specializzazione, di perfezionamento e nei  master, e comunque in tutti gli insegnamenti e le attività di competenza dell’Istituzione.

In attesa dell’emanazione e della piena applicazione dei regolamenti di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, i professori di prima e seconda fascia espletano le loro funzioni nei corsi sperimentali di primo e di secondo livello di cui ai DD.MM. 08.10.03 e 08.01.04.

3. L'attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e produzione artistica avviene prioritariamente nei confronti dei professori di prima e seconda fascia di cui al precedente articolo 20, comma 2, sentiti gli interessati e nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze, mediante procedure stabilite dal Consiglio accademico.

4. Ai professori di prima e seconda fascia è garantita libertà d'insegnamento, di ricerca e di produzione. Agli stessi è tuttavia fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell’Istituzione e delle altre strutture didattiche previste dagli statuti cui appartengono per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi. Nel caso di attività nell’ambito della medesima disciplina, i docenti di prima e seconda fascia ne concordano i contenuti al fine di corrispondere agli obiettivi formativi dei corsi, nel rispetto della propria autonomia didattica.

5. Il docente incaricato della direzione delle istituzioni AFAM continua a percepire l’indennità di funzione nella misura già prevista ed attribuita dall’art. 69 del CCNL Scuola 4 agosto 1995, dall’art. 21 del CCNL Scuola 26 maggio 1999.

 

 

ART. 22 – VERIFICA DELLA PRODUZIONE DIDATTICA E ARTISTICA

 

1. I professori dovranno presentare al Consiglio accademico dell’Istituzione, una volta ogni tre anni, una relazione sul lavoro didattico-artistico svolto nel corso del medesimo triennio, con allegata l’eventuale documentazione. Tali atti sono depositati presso l’istituzione di appartenenza.

2. Il Consiglio accademico dà atto dell’avvenuta presentazione della relazione di cui al comma 1 e ne riferisce al competente Dipartimento del MIUR, dandone altresì comunicazione all’interessato.

3. Gli atti indicati al comma 1 costituiscono altresì documentazione utile per i monitoraggi del nucleo di valutazione di cui all’art. 10 del DPR n. 132/2003.

 

 

ART. 23 – INCARICHI AGGIUNTIVI

 

1. Ferma restando per i professori la responsabilità del corso di titolarità, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione e attraverso modalità da definire in contrattazione integrativa, attribuiscono prioritariamente ai propri professori, secondo le loro specifiche competenze e con il consenso degli stessi, l'affidamento e la supplenza di ulteriori moduli o corsi non previsti nell’organico. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori di prima e seconda fascia e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

2. Le Istituzioni possono attribuire ai professori di prima e seconda fascia incarichi aggiuntivi di durata massima annuale, rinnovabili, per l’attivazione di corsi integrativi o sperimentali di insegnamento o per altre attività riguardanti la ricerca e la produzione artistica.

 

 

ART. 24 – INCARICHI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI

 

1. I professori di prima e seconda fascia possono accettare incarichi per attività di insegnamento e per altre attività professionali consentite dalla legge,  conferiti da altre Istituzioni, pubbliche e/o private, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l’Istituzione di appartenenza. A tal fine l’Istituzione rilascerà il necessario nulla osta dietro richiesta dell’interessato.

 

 

ART. 25 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA FUNZIONE DOCENTE

 

1. I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di produzione e di ricerca, tante ore quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano.

2. Essi sono altresì tenuti a partecipare agli organi di governo dell'Istituzione, come previsto dallo statuto e dai regolamenti.

3. La ripartizione delle attività e dei compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa con il direttore, secondo la programmazione deliberata dal Consiglio accademico, sentito il Collegio dei professori.

4. Quando il professore per motivi di salute o per altro legittimo impedimento  non possa tenere la lezione o l’esercitazione, ne deve informare il direttore in tempo utile per l’adozione dei necessari provvedimenti organizzativi.

5. Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro, vidimato dal direttore, nel quale annota l'argomento e la durata della lezione o dell’esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso viene definitivamente depositato presso la segreteria  alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte orario.

 

 

ART. 26 – ATTIVITÀ DI DIREZIONE  IN ISTITUTI E LABORATORI DI RICERCA.

 

1. Con decreto del direttore, su conforme parere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione, i professori possono essere autorizzati a dirigere programmi in istituzioni ed enti di ricerca e/o di produzione a carattere internazionale, nazionale o regionale.

2. Considerate le caratteristiche, le dimensioni dell’ente nonché l'impegno che la funzione richiede, i professori possono essere collocati a domanda in aspettativa senza assegni. Il periodo dell'aspettativa non è utile ai fini della progressione della carriera.

 

 

ART. 27 – INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI

 

1. Fermo restando il regime delle incompatibilità previsto dall’art. 53 del d.lgs. n.165/2001, è ammesso l’esercizio della libera attività in campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il ruolo dell’Istituzione nel territorio. I professori non possono impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.

2. Delle attività consentite di cui al precedente comma il professore deve darne comunicazione al direttore.

3. Il professore che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal direttore a cessare dalla situazione di incompatibilità.

4. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

5. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.

6. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del direttore.

 

 

ART. 28 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

 

1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n. 267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare all’ istituzione in cui presta servizio, ogni trimestre e a partire dall'inizio dell'anno accademico, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.

 

 

ART. 29 –  ANNO SABATICO

 

1. In alternativa ai permessi di cui all’art. 10, comma 8, e decorso comunque un periodo di tempo che comporti il cumulo di almeno 10 dei predetti permessi non fruiti, il professore, di prima o di seconda fascia, può chiedere di essere collocato in congedo retribuito per la durata di un intero anno solare per ragioni di studio, di ricerca e/o di produzione artistica e scientifica. Detto periodo di congedo è da considerarsi utile ai fini della carriera e dell’anzianità di servizio.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, il professore  può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per lo stesso periodo e per i medesimi motivi. In tal caso l’anno trascorso in aspettativa non è da considerarsi utile ai fini della carriera e dell’anzianità di servizio.

 

 

CAPO V -  PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

 

 

ART. 30 - AREA E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

 

1. Il personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta cultura assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni medesime, in rapporto di collaborazione con il direttore amministrativo e con il personale docente.

2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia statutaria così come regolata dal DPR n. 132/2003, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi, con il coordinamento del direttore amministrativo.

3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale amministrativo e tecnico.

4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta cultura sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.

5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del personale sostituito.

6.  Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;

d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;

g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.

7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

8. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.

 

 

ART. 31 – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

 

1. La classificazione del personale amministrativo e tecnico è individuata dall’allegata tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne  per i requisiti culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.

2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in quattro aree comprendenti ciascuno uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nelle successive tabelle C e C1.

 

 

ART. 32  - COMPITI  DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

 

1. I compiti del personale amministrativo e tecnico sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni  riconducibili ai profili di area indicati nella tabella A;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione delle attività accademiche.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal direttore amministrativo, secondo le modalità,  i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione locale nell’ambito del piano delle attività

 

 

ART. 33  - MOBILITÀ PROFESSIONALE  DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

 

1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art. 31 possono avvenire:

A) tra le aree, con le seguenti procedure: 

a) I passaggi del personale  da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n. 194/2002.

b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

B) all’interno dell’area, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.

2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.

3. In sede di prima applicazione del presente CCNL, i DSGA inquadrati in tale qualifica per effetto dell’art. 9 della sequenz