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CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
relativo
al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e
Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo
2002/2005 e il biennio economico 2002/2003
Il
giorno 16/02/2005 alle ore 10.00, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo
l’incontro tra:
- l’ARAN nella persona
dell’
Avv.
Guido Fantoni …
- i rappresentanti delle seguenti Confederazioni
CGIL
… CISL
... UIL
…
CONFSAL
…
-
ed i rappresentanti delle seguenti OO.SS. di
categoria
UNIONE
ARTISTI UNAMS …
CGIL
SNUR AFAM …
CISL
UNIVERSITA’ … UIL
AFAM …
CONFSAL
SNALS …
Al
termine della riunione le
parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL relativo al personale del
comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica
e Musicale per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico
2002/2003.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato comunque appartenente al comparto di cui
all'art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto il 18.12.02.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nelle
seguenti aree professionali:
a) area della docenza;
b) area dei servizi generali, tecnici e
amministrativi.
Per quanto disposto dalla legge n. 124/1999, il presente contratto ha come destinatari, altresì,
i modelli viventi delle Accademie di Belle Arti.
3. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa, ed è valido dal 1°
gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
4. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della
sottoscrizione, salva l’indicazione di una diversa decorrenza nel corpo
del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al momento
della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo n.
165/2001.
5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle
parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza
stessa. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.
165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto
dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio
1993.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL
CONTRATTO
1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n.
165/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione
del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato
della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata
invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La
richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento
a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale o integrativo.
CAPO II – RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto
delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell’Amministrazione e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare
l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e
alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e
l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato
alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali di
cui al presente capo faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo
che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa
integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di
garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema
formativo nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro
elaborate dal Ministro, nell’ambito di quanto definito dal presente
contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del
presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali, al di sotto
del presente CCNL, si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva integrativa: si svolge a
livello nazionale e a livello di istituzione di alta cultura, con le
modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti
dell’informazione e della concertazione;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi
di cui all'art. 2.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è
finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi
innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità
coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti,
definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il
personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonché i criteri
generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi
programmati.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa
nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i
criteri generali per:
a) la mobilità interna al comparto ed
intercompartimentale, disciplinando altresì eventuali residue situazioni,
in particolare attinenti ai responsabili amministrativi;
b) criteri per l’attribuzione delle risorse e linee
di indirizzo per l'attività di formazione in servizio del personale
amministrativo e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale
riconversione del personale, anche in caso di applicazione
dell’art. 33 del D.Lgs.165/2001;
c) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela
della salute nell'ambiente di lavoro;
d) in relazione ai provvedimenti di riforma del
comparto e dei corsi di studio, l’orario di servizio per le
attività didattiche e per quelle connesse alla ricerca, alla produzione e
alla partecipazione agli organi collegiali e agli esami, in tempo utile
per l’avvio dell’anno accademico 2004-2005 e per i seguenti, nonché i
criteri per la fruizione di congedi e permessi in coerenza con il predetto
orario, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 2, dell’Accordo 1° agosto
1996.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle
condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n.
165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della
medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n.
165/2001.
Entro il primo mese di negoziato le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo
avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30
luglio.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE
1. Il Ministero fornisce informazioni e, ove
necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai
soggetti identificati all’articolo 7 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione
degli organici di tutto il personale, con riferimento a quanto previsto
dalla L. 508/1999;
b) operatività di nuovi sistemi informativi o di
modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e
di supporto all’attività accademica;
c) dati generali sullo stato dell'occupazione degli
organici e di utilizzazione del personale;
d) andamento generale della mobilità del
personale;
e) stato di attuazione del processo di riforma;
f) i criteri di attribuzione delle risorse alle
istituzioni accademiche.
2. Ricevuta l’informazione i soggetti sindacali di
cui all’articolo 7 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di
concertazione su:
a) criteri per la definizione e la distribuzione
degli organici di tutto il personale con riferimento a quanto previsto dal
decreto legislativo n.
165/2001 e dalla legge n. 508/1999.
La concertazione si svolge in appositi incontri che
iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione
le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che
deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della
concertazione è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle
parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo
avvio dell’anno accademico la concertazione deve comunque concludersi
entro il 30 luglio.
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
1. Ciascuna istituzione accademica è sede di
contrattazione integrativa.
2. Il presidente e il direttore forniscono ai
soggetti sindacali di cui all'articolo 7 un'informazione preventiva,
consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di organizzazione della didattica, della
ricerca, della produzione artistica e di determinazione degli organici;
b) criteri generali per l'utilizzazione del personale
docente nelle attività relative alla didattica, alla ricerca e alla
produzione artistica, anche a garanzia di quanto previsto dal successivo
art. 21, comma 3;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti
sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all’albo e
di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti
dall'articolo 2 dell' Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di
assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti relativi alla didattica, alla
ricerca, alla produzione artistica e relativi compensi accessori comunque
finanziati e/o retribuiti nell’ambito della programmazione accademica e
delle convenzioni ed accordi fra l’istituzione accademica ed altre
istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed
internazionale;
g) criteri generali per la retribuzione e
l'utilizzazione del fondo d’istituto, con prioritaria attenzione all’
utilizzo di parte del fondo per l’erogazione di buoni pasto ove ricorrano
specifiche esigenze organizzative;
h) criteri generali per le politiche dell'orario e
dell'organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo;
i) criteri generali per l'adattamento delle tipologie
dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle
singole istituzioni di alta cultura;
j) criteri generali per la fruizione dei permessi per
l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo;
k) criteri generali per la fruizione di permessi per
il diritto allo studio relativamente al personale tecnico e amministrativo
;
I) criteri generali di individuazione e
modalità utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche
disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di
programma stipulati dalla singola istituzione accademica con altri enti e
istituzioni.
m) linee di indirizzo per la realizzazione dei piani
di aggiornamento e formazione del personale tecnico e amministrativo e
criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali
piani;
3. L'informazione viene fornita in appositi incontri
da concordare tra le parti.
4. Ricevute le informazioni, sulle materie indicate
nei predetti punti c), d), e),f)- limitatamente agli aspetti retributivi-,
g), h), i) ed m) si svolge la contrattazione integrativa.
5. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio
effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà
di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente
implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel
rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl.
Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un
congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva
conclusione delle trattative.
6. L' informazione è successiva relativamente alle
unità di personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il
fondo di istituto con indicazione degli obbiettivi raggiunti. Essa viene
fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE
DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come
segue:
I - A livello nazionale di Amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti
titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente CCNL.
II -A livello di Istituzione di alta cultura:
a) Per la parte pubblica:
- dal presidente, con facoltà di delega a trattare al
direttore amministrativo per le materie di cui ai punti g) h) j) e m) di
cui al comma 2 del precedente art. 6;
- dal Direttore per tutte le altre materie di cui
allo stesso comma 2;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
CAPO III – NORME COMUNI
ART. 8 - CONGEDI PARENTALI
1. Al personale di cui all’art. 1 del presente
CCNL si
applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità
contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi
degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n.
151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi
di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione
fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che
competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 11, comma 8.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di
richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed
il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in
parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. La richiesta
viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla
quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il
rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni
caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n.
151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro
previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.
151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le
ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti
per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la
salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al
comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n.
151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite
di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di
età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4
e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro
del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs.
n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato
comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario
periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni
personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
ART. 9 - FERIE
1. Il personale ha diritto, per ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo spetta
la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di
lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di
servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera
a) della legge 23 dicembre 1977, n.
937.
3. I dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma
2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo
prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie
previsti nel comma 2.
5. In caso di programmazione delle attività su cinque
giorni settimanali, il sabato è considerato non lavorativo, tranne che per
il personale tecnico e amministrativo, ed i giorni di ferie spettanti ai
sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26,
comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23
dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza
del Santo Patrono della località in cui il personale presta servizio,
purché ricadente in giorno lavorativo. Le quattro giornate di riposo
predette sono fruite nel corso dell'anno accademico cui si riferiscono.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie
è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli
effetti come mese intero.
7. Il personale che ha usufruito dei permessi
retribuiti di cui all’articolo 10 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la
mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi
sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse vanno fruite nel
corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del personale, tenuto
conto delle esigenze di servizio.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il
personale può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno. La
fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti,
assicurando comunque al personale che ne abbia fatto richiesta il
godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo 1 giugno – 30
settembre.
10. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione
possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio.
In tal caso il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate
per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località
dalla quale è stato richiamato, nonché all’indennità di missione per la
durata del medesimo viaggio. Il personale ha inoltre diritto al rimborso
delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
11. Le ferie sono sospese da malattia debitamente
documentata che si protragga per più di 3 giorni o dia luogo a ricovero
ospedaliero. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una
tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
12. Le assenze per malattia non riducono il periodo
di ferie spettanti, anche se si protraggano per l’intero anno solare. In
tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal direttore,
in relazione alle esigenze di servizio.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto
della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale
data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di
cui al comma 1.
ART. 10 - PERMESSI RETRIBUITI
1. Il personale dell’ istituzione di alta cultura con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di
idonea documentazione anche autocertificata, a permessi
retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8
complessivi per anno accademico, ivi compresi quelli eventualmente
richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il
secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini
di primo grado: gg. 3 per evento.
I permessi sono erogati a domanda da presentarsi al
direttore da parte del personale docente, amministrativo e tecnico.
2. A domanda del personale, inoltre, sono attribuiti
nell' anno accademico tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
3. Il personale ha altresì diritto ad un permesso
retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio,
fruibili entro 10 giorni dall’evento.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere
fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno accademico, non riducono
le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al personale spetta
l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le
indennità di amministrazione e di lavoro notturno/festivo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3
ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non
sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai
precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente
fruiti dai docenti non nelle medesime giornate settimanali.
7. Il personale ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano
le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge.
8. Nel limite di trenta giorni per anno accademico sono
concessi, a domanda, al personale docente permessi retribuiti per la
partecipazione ad attività di studio, di ricerca e/o di produzione
artistica e scientifica. I giorni di permesso non goduti sono cumulabili
anche al di là dell’anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di
dieci periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno
sabbatico dal 1° novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di
rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.
ART. 11 - ASSENZE PER MALATTIA
1. Il personale assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo si sommano, alle assenze dovute
all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto
ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del personale
l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l’Amministrazione procede
all'accertamento delle sue condizioni di salute, tramite l’organo
sanitario competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai
commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento
disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l’Amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo
comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo l'indennità
sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua
funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo
e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero
sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa
nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge
a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al personale,
nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il
seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione
di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove
mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo, per le malattie
inferiori a 15 gg lavorativi, al solo personale tecnico e amministrativo
compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i
successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per
gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente
articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche
quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di
comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituzione in cui il
dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio
dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso
di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il personale, salvo comprovato impedimento, è
tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con
indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa.
Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
12. L’Amministrazione di appartenenza o di servizio
può disporre sin dal primo giorno il controllo della malattia, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo
sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in
strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il personale che durante l'assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del
domicilio dichiarato all’Amministrazione deve darne immediata
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il personale assente per malattia, pur in
presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto
a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del personale nel proprio domicilio
durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata
nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il personale debba allontanarsi durante
le predette fasce di reperibilità dall'indirizzo comunicato per effettuare
visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto
a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione con l'indicazione
della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa
di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente
liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche
della normale retribuzione - è versato dal personale all’Amministrazione
fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri
riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio da
parte dell’Amministrazione di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n.
289.
ART. 12 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI LAVORO
1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad
essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del
10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si
richiamano. L'aspettativa è autorizzata dal direttore al personale
docente ed ATA.
2. Il personale è inoltre collocato in aspettativa, a
domanda, per un anno accademico senza assegni, per realizzare, nell’ambito
di un altro comparto della P.A. l’esperienza di una diversa attività
lavorativa o per superare un periodo di prova.
ART. 13 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE
ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale assunto a tempo determinato e al
personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.
270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto
di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze
stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato
sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle
ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno
accademico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno
accademico.
3. Il personale docente, amministrativo e tecnico
assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno accademico o
fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso
equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a 9 mesi in un triennio accademico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno
accademico la retribuzione spettante al personale di cui al comma
precedente è corrisposta per intero durante il primo mese di assenza,
nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Le assenze per malattia parzialmente retribuite
non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
6. Al personale docente, amministrativo e tecnico
assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente
comma 3, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a
concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno
accademico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di
sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 10, comma 2.
7. I periodi di assenza senza assegni interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. Il personale di cui al presente articolo ha
diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto conseguente alla
perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
9. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del
personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato
stipulato dal presidente, si applica
l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 1983, n.
638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di
durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
10. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di
cui al precedente comma 9 non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
11. Il personale docente, amministrativo e tecnico
assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del
rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione
del matrimonio, fruibile entro 10 giorni dall’evento.
12. I permessi di cui ai commi 8 e 11 sono
computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
ART. 14 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA
1. Al personale inviato in missione sul territorio
nazionale oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta pari a:
- Euro 20,65 per ogni periodo di 24 ore di
trasferta;
- un importo determinato proporzionalmente per ogni
ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o
per le ore eccedenti le 24;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la
classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo
del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati
dall'amministrazione;
e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza
delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario
di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il
tempo effettivamente lavorato;
f) nel caso degli autisti si considera attività
lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per
la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai
dipendenti incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni
dell'amministrazione in caso di trasferimento, anche temporaneo, ad
altra sede;
g) il tempo di viaggio può essere considerato
attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali,
in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni
lavorative, è necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata
non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni - previa
consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, sulla base della
propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei
relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in
un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di
riferimento .
2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore
compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,25.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il
rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a
quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessivi euro
44,26, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente
documentate.
3. Nei casi di missione continuativa nella medesima
località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso
della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di
categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
4. Al personale delle diverse categorie inviato in
trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione
ufficiale dell'amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni
previste per i componenti della predetta delegazione.
5. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso
di cui al comma 2, spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a) primo
alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennità di trasferta in misura intera.
6. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
7. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo
delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il
viaggio.
8. Le amministrazioni stabiliscono le condizioni per
il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli
strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico
affidato.
9. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto
in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore, svolte come normale
servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito
territoriale di competenza dell' amministrazione.
10. Il trattamento di trasferta cessa di essere
corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella
medesima località.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole
amministrazioni per tale specifica finalità.
ART. 15 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A
CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla
conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il
dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 11, comma 8, lett.
a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza
è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
dirette alla generalità del personale della istituzione di alta cultura e
pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo
determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su
eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui
sopra.
ART. 16 - TERMINI DI PREAVVISO
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati
come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
oltre 10 anni.
ART. 17 – PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità
uomini-donne, è istituito presso ciascuna delle istituzioni di alta
cultura il Comitato pari opportunità, secondo i principi definiti dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1, e dal D.lgs.
n.165/2001, articolo 7, comma 1 e articolo 57. Il Comitato è costituito da una persona designata
da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.
Il presidente del Comitato è nominato dal presidente dell’istituzione e
designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
della contrattazione integrativa;
c) iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone
nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della normativa citata nel
comma precedente.
3. Nell'ambito delle relazioni sindacali devono
essere sentite le proposte formulate dal Comitato, per ciascuna delle
materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale delle lavoratrici:
- azioni positive, con particolare riferimento
all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie
sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
- flessibilità degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità;
- interventi idonei a facilitare il reinserimento
delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la
professionalità.
4. L’istituzione assicura l'operatività del Comitato
e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni
delle lavoratrici e dei lavoratori nell’Amministrazione, a cui deve essere
data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti
possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
1. Ciascuna istituzione dà applicazione, con proprio
atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella
lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto
dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n.
92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1
del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia.
Dell’atto così adottato l’istituzione dà informazione preventiva alle
OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
ART. 19 – COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL
MOBBING
1. Per mobbing si intende una forma di violenza
morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore
di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso
è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare
un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la
professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino
all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con
riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al
fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto
istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascuna
Amministrazione con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con
particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di
lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare
l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei
codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate
alle Amministrazioni per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano,
in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto
nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di
condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL.
4. In relazione all'attività di prevenzione del
fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei
piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro,
ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti
una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle
dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene alternativamente
designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente
dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione
paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del
comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo,
allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei
comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In
particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono
tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono
in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un sola volta.
CAPO IV - DOCENTI
ART. 20 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI
LAVORO
1. Il personale docente delle istituzioni di alta
cultura è collocato nella distinta area professionale del personale
docente.
2. L’area professionale docenti di cui al comma 1 si
articola nelle seguenti fasce:
a) professore di prima fascia;
b) professore di seconda fascia.
Sono inquadrati nella fascia a) tutti i professori
che nel CCNL 15.03.2001 del comparto Scuola erano ricompresi
nella tabella A, colonna 9 (ex livello VIII).
Sono inquadrati nella fascia b) tutti i professori
che nel
CCNL 15.03.01 del comparto Scuola erano ricompresi
nella tabella A, colonne 8 e 6 (ex livello VII ed ex livello VI
bis).
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale docente delle istituzioni di
alta cultura sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel
rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale
è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il
personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello
retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica
di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a
tempo indeterminato;
g) sede dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne
costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto
di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa
di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
ART. 21– PROFILO PROFESSIONALE, FUNZIONI E
ATTRIBUZIONI
1. Il profilo professionale docenti è costituito da
elevate e specifiche competenze artistico-disciplinari,
metodologiche-didattiche e di ricerca artistico-scientifica tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano e si affinano col maturare
dell’esperienza didattica, dell’attività di studio, di ricerca e di
produzione artistica, nonché con la sistematizzazione della particolare
pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi di ricerca, di
formazione e di produzione perseguiti dal sistema nazionale dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale e nel rispetto degli indirizzi che
ciascuna Istituzione definisce nell’ambito dell’autonomia didattica.
2. I professori di prima e seconda fascia sono
inquadrati, ai fini dell’espletamento delle loro funzioni, nei settori
disciplinari di
appartenenza e adempiono ai compiti didattici nei corsi di studio
ordinari, nonché negli insegnamenti costituenti i corsi di diploma
accademico di primo e di secondo livello, nei corsi di specializzazione,
di perfezionamento e nei master, e comunque in tutti gli
insegnamenti e le attività di competenza dell’Istituzione.
In attesa dell’emanazione e della piena applicazione
dei regolamenti di cui all’art. 2, comma 7, della legge n.
508/99, i professori di prima e seconda fascia espletano le
loro funzioni nei corsi sperimentali di primo e di secondo livello di cui
ai DD.MM. 08.10.03 e 08.01.04.
3. L'attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e
produzione artistica avviene prioritariamente nei confronti dei professori
di prima e seconda fascia di cui al precedente articolo 20, comma 2,
sentiti gli interessati e nel rispetto della loro libertà di insegnamento
e delle loro specifiche competenze, mediante procedure stabilite dal
Consiglio accademico.
4. Ai professori di prima e seconda fascia è
garantita libertà d'insegnamento, di ricerca e di produzione. Agli stessi
è tuttavia fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni
dell’Istituzione e delle altre strutture didattiche previste dagli statuti
cui appartengono per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi
programmi. Nel caso di attività nell’ambito della medesima disciplina, i
docenti di prima e seconda fascia ne concordano i contenuti al fine di
corrispondere agli obiettivi formativi dei corsi, nel rispetto della
propria autonomia didattica.
5. Il docente incaricato della direzione delle
istituzioni AFAM continua a percepire l’indennità di funzione nella misura
già prevista ed attribuita dall’art. 69 del CCNL Scuola 4 agosto
1995, dall’art. 21 del CCNL Scuola 26 maggio
1999.
ART. 22 – VERIFICA DELLA PRODUZIONE DIDATTICA E ARTISTICA
1. I professori dovranno presentare al Consiglio
accademico dell’Istituzione, una volta ogni tre anni, una relazione sul
lavoro didattico-artistico svolto nel corso del medesimo triennio, con
allegata l’eventuale documentazione. Tali atti sono depositati presso
l’istituzione di appartenenza.
2. Il Consiglio accademico dà atto dell’avvenuta
presentazione della relazione di cui al comma 1 e ne riferisce al
competente Dipartimento del MIUR, dandone altresì comunicazione
all’interessato.
3. Gli atti indicati al comma 1 costituiscono altresì
documentazione utile per i monitoraggi del nucleo di valutazione di cui
all’art. 10 del DPR n. 132/2003.
ART. 23 – INCARICHI AGGIUNTIVI
1. Ferma restando per i professori la responsabilità
del corso di titolarità, le strutture didattiche, secondo le esigenze
della programmazione e attraverso modalità da definire in contrattazione
integrativa, attribuiscono prioritariamente ai propri professori, secondo
le loro specifiche competenze e con il consenso degli stessi,
l'affidamento e la supplenza di ulteriori moduli o corsi non previsti
nell’organico. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena
utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori di prima e seconda
fascia e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di
stato giuridico.
2. Le Istituzioni possono attribuire ai professori di
prima e seconda fascia incarichi aggiuntivi di durata massima annuale,
rinnovabili, per l’attivazione di corsi integrativi o sperimentali di
insegnamento o per altre attività riguardanti la ricerca e la produzione
artistica.
ART. 24 – INCARICHI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI
1. I professori di prima e seconda fascia possono
accettare incarichi per attività di insegnamento e per altre attività
professionali consentite dalla legge, conferiti da altre Istituzioni,
pubbliche e/o private, a condizione che le predette attività consentano il
pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l’Istituzione
di appartenenza. A tal fine l’Istituzione rilascerà il necessario nulla
osta dietro richiesta dell’interessato.
ART. 25 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA FUNZIONE DOCENTE
1. I professori hanno l'obbligo di dedicare al
proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni frontali, sia di
esercitazioni di seminario, di laboratorio o di produzione e di ricerca,
tante ore quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso
richiedano.
2. Essi sono altresì tenuti a partecipare agli organi
di governo dell'Istituzione, come previsto dallo statuto e dai
regolamenti.
3. La ripartizione delle attività e dei compiti è
determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa con il direttore,
secondo la programmazione deliberata dal Consiglio accademico, sentito il
Collegio dei professori.
4. Quando il professore per motivi di salute o per
altro legittimo impedimento non possa tenere la lezione o
l’esercitazione, ne deve informare il direttore in tempo utile per
l’adozione dei necessari provvedimenti organizzativi.
5. Ciascun professore deve tenere per ogni corso un
registro, vidimato dal direttore, nel quale annota l'argomento e la durata
della lezione o dell’esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso
viene definitivamente depositato presso la segreteria alla chiusura
dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte orario.
ART. 26 – ATTIVITÀ DI DIREZIONE IN ISTITUTI E
LABORATORI DI RICERCA.
1. Con decreto del direttore, su conforme parere del
Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione, i professori
possono essere autorizzati a dirigere programmi in istituzioni ed enti di
ricerca e/o di produzione a carattere internazionale, nazionale o
regionale.
2. Considerate le caratteristiche, le dimensioni
dell’ente nonché l'impegno che la funzione richiede, i professori possono
essere collocati a domanda in aspettativa senza assegni. Il periodo
dell'aspettativa non è utile ai fini della progressione della
carriera.
ART. 27 –
INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI
1. Fermo restando il regime delle incompatibilità
previsto dall’art. 53 del d.lgs. n.165/2001, è ammesso l’esercizio della libera attività in
campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto
con le attività e il ruolo dell’Istituzione nel territorio. I professori
non possono impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.
2. Delle attività consentite di cui al precedente
comma il professore deve darne comunicazione al direttore.
3. Il professore che violi le norme sulle
incompatibilità è diffidato dal direttore a cessare dalla situazione di
incompatibilità.
4. La circostanza che il professore abbia ottemperato
alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
5. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.
6. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con
decreto del direttore.
ART. 28 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE
CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale docente chiamato a
ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n. 267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n.165. Il personale che si avvalga del regime delle
assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare
all’ istituzione in cui presta servizio, ogni trimestre e a partire
dall'inizio dell'anno accademico, apposita dichiarazione circa gli impegni
connessi alla carica ricoperta da assolvere nel trimestre successivo,
nonché a comunicare mensilmente le eventuali variazioni degli impegni già
dichiarati.
ART. 29 – ANNO SABATICO
1. In alternativa ai permessi di cui all’art. 10,
comma 8, e decorso comunque un periodo di tempo che comporti il cumulo di
almeno 10 dei predetti permessi non fruiti, il professore, di prima o di
seconda fascia, può chiedere di essere collocato in congedo retribuito per
la durata di un intero anno solare per ragioni di studio, di ricerca e/o
di produzione artistica e scientifica. Detto periodo di congedo è da
considerarsi utile ai fini della carriera e dell’anzianità di
servizio.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma
precedente, il professore può chiedere di essere collocato in
aspettativa senza assegni per lo stesso periodo e per i medesimi motivi.
In tal caso l’anno trascorso in aspettativa non è da considerarsi utile ai
fini della carriera e dell’anzianità di servizio.
CAPO V - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO
ART. 30 - AREA E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il personale amministrativo e tecnico delle
istituzioni di alta cultura assolve alle funzioni amministrative,
contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse
all'attività delle istituzioni medesime, in rapporto di collaborazione con
il direttore amministrativo e con il personale
docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi
dell’autonomia statutaria così come regolata dal DPR n. 132/2003, sulla base del principio generale dell’unità dei
servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e
organizzazione dei servizi, con il coordinamento del direttore
amministrativo.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella
distinta area contrattuale del personale amministrativo e tecnico.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale amministrativo e tecnico delle
istituzioni di alta cultura sono costituiti e regolati da contratti
individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa
comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del personale sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale,
per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il
personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello
retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica
di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a
tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria,
dell'attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne
costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto
di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa
di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a
tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro.
ART. 31 – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E
TECNICO
1. La classificazione del personale amministrativo e
tecnico è individuata dall’allegata tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle
disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono
individuati dall'allegata tabella B.
2. Il sistema di classificazione del personale,
improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni
organizzative, è articolato in quattro aree comprendenti ciascuno uno o
più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è
individuata nelle successive tabelle C e C1.
ART. 32 - COMPITI DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO E TECNICO
1. I compiti del personale amministrativo e tecnico
sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni riconducibili
ai profili di area indicati nella tabella A;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle
disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano
l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di
particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la
realizzazione delle attività accademiche.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal direttore
amministrativo, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla
contrattazione locale nell’ambito del piano delle attività
ART. 33 - MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO E TECNICO
1. I passaggi interni al sistema di classificazione
di cui all’art. 31 possono avvenire:
A) tra le aree, con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale da un’area
inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure
selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall’Amministrazione, le cui modalità verranno definite con la
contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto
sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n.
1/99 e n. 194/2002.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la
partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per
il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli
abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di
studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di
appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo
profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno
cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) all’interno dell’area, mediante percorsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei
requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono
possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti
prevista a tal fine.
3. In sede di prima applicazione del presente CCNL, i
DSGA inquadrati in tale qualifica per effetto dell’art. 9 della sequenz |