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CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
relativo
al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e
Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo
2002/2005 e il biennio economico 2002/2003
Il
giorno 16/02/2005 alle ore 10.00, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo
l’incontro tra:
- l’ARAN nella persona
dell’
Avv.
Guido Fantoni …
- i rappresentanti delle seguenti Confederazioni
CGIL
… CISL
... UIL
…
CONFSAL
…
-
ed i rappresentanti delle seguenti OO.SS. di
categoria
UNIONE
ARTISTI UNAMS …
CGIL
SNUR AFAM …
CISL
UNIVERSITA’ … UIL
AFAM …
CONFSAL
SNALS …
Al
termine della riunione le
parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL relativo al personale del
comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica
e Musicale per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico
2002/2003.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato comunque appartenente al comparto di cui
all'art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto il 18.12.02.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nelle
seguenti aree professionali:
a) area della docenza;
b) area dei servizi generali, tecnici e
amministrativi.
Per quanto disposto dalla legge n. 124/1999, il presente contratto ha come destinatari, altresì,
i modelli viventi delle Accademie di Belle Arti.
3. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa, ed è valido dal 1°
gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
4. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della
sottoscrizione, salva l’indicazione di una diversa decorrenza nel corpo
del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al momento
della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo n.
165/2001.
5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle
parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza
stessa. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.
165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto
dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio
1993.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL
CONTRATTO
1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n.
165/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione
del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato
della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata
invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La
richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento
a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale o integrativo.
CAPO II – RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto
delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell’Amministrazione e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare
l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e
alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e
l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato
alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali di
cui al presente capo faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo
che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa
integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di
garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema
formativo nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro
elaborate dal Ministro, nell’ambito di quanto definito dal presente
contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del
presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali, al di sotto
del presente CCNL, si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva integrativa: si svolge a
livello nazionale e a livello di istituzione di alta cultura, con le
modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti
dell’informazione e della concertazione;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi
di cui all'art. 2.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è
finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi
innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità
coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti,
definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il
personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonché i criteri
generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi
programmati.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa
nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i
criteri generali per:
a) la mobilità interna al comparto ed
intercompartimentale, disciplinando altresì eventuali residue situazioni,
in particolare attinenti ai responsabili amministrativi;
b) criteri per l’attribuzione delle risorse e linee
di indirizzo per l'attività di formazione in servizio del personale
amministrativo e tecnico, per l'aggiornamento e per l’eventuale
riconversione del personale, anche in caso di applicazione
dell’art. 33 del D.Lgs.165/2001;
c) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela
della salute nell'ambiente di lavoro;
d) in relazione ai provvedimenti di riforma del
comparto e dei corsi di studio, l’orario di servizio per le
attività didattiche e per quelle connesse alla ricerca, alla produzione e
alla partecipazione agli organi collegiali e agli esami, in tempo utile
per l’avvio dell’anno accademico 2004-2005 e per i seguenti, nonché i
criteri per la fruizione di congedi e permessi in coerenza con il predetto
orario, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 2, dell’Accordo 1° agosto
1996.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle
condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n.
165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della
medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n.
165/2001.
Entro il primo mese di negoziato le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo
avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30
luglio.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE
1. Il Ministero fornisce informazioni e, ove
necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai
soggetti identificati all’articolo 7 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione
degli organici di tutto il personale, con riferimento a quanto previsto
dalla L. 508/1999;
b) operatività di nuovi sistemi informativi o di
modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e
di supporto all’attività accademica;
c) dati generali sullo stato dell'occupazione degli
organici e di utilizzazione del personale;
d) andamento generale della mobilità del
personale;
e) stato di attuazione del processo di riforma;
f) i criteri di attribuzione delle risorse alle
istituzioni accademiche.
2. Ricevuta l’informazione i soggetti sindacali di
cui all’articolo 7 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di
concertazione su:
a) criteri per la definizione e la distribuzione
degli organici di tutto il personale con riferimento a quanto previsto dal
decreto legislativo n.
165/2001 e dalla legge n. 508/1999.
La concertazione si svolge in appositi incontri che
iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione
le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che
deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della
concertazione è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle
parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo
avvio dell’anno accademico la concertazione deve comunque concludersi
entro il 30 luglio.
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
1. Ciascuna istituzione accademica è sede di
contrattazione integrativa.
2. Il presidente e il direttore forniscono ai
soggetti sindacali di cui all'articolo 7 un'informazione preventiva,
consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di organizzazione della didattica, della
ricerca, della produzione artistica e di determinazione degli organici;
b) criteri generali per l'utilizzazione del personale
docente nelle attività relative alla didattica, alla ricerca e alla
produzione artistica, anche a garanzia di quanto previsto dal successivo
art. 21, comma 3;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti
sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all’albo e
di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti
dall'articolo 2 dell' Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di
assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti relativi alla didattica, alla
ricerca, alla produzione artistica e relativi compensi accessori comunque
finanziati e/o retribuiti nell’ambito della programmazione accademica e
delle convenzioni ed accordi fra l’istituzione accademica ed altre
istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed
internazionale;
g) criteri generali per la retribuzione e
l'utilizzazione del fondo d’istituto, con prioritaria attenzione all’
utilizzo di parte del fondo per l’erogazione di buoni pasto ove ricorrano
specifiche esigenze organizzative;
h) criteri generali per le politiche dell'orario e
dell'organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo;
i) criteri generali per l'adattamento delle tipologie
dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle
singole istituzioni di alta cultura;
j) criteri generali per la fruizione dei permessi per
l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo;
k) criteri generali per la fruizione di permessi per
il diritto allo studio relativamente al personale tecnico e amministrativo
;
I) criteri generali di individuazione e
modalità utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche
disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di
programma stipulati dalla singola istituzione accademica con altri enti e
istituzioni.
m) linee di indirizzo per la realizzazione dei piani
di aggiornamento e formazione del personale tecnico e amministrativo e
criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali
piani;
3. L'informazione viene fornita in appositi incontri
da concordare tra le parti.
4. Ricevute le informazioni, sulle materie indicate
nei predetti punti c), d), e),f)- limitatamente agli aspetti retributivi-,
g), h), i) ed m) si svolge la contrattazione integrativa.
5. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio
effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà
di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente
implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel
rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl.
Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un
congruo numero di incontri funzionale alla più sollecita e positiva
conclusione delle trattative.
6. L' informazione è successiva relativamente alle
unità di personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il
fondo di istituto con indicazione degli obbiettivi raggiunti. Essa viene
fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE
DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come
segue:
I - A livello nazionale di Amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti
titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente CCNL.
II -A livello di Istituzione di alta cultura:
a) Per la parte pubblica:
- dal presidente, con facoltà di delega a trattare al
direttore amministrativo per le materie di cui ai punti g) h) j) e m) di
cui al comma 2 del precedente art. 6;
- dal Direttore per tutte le altre materie di cui
allo stesso comma 2;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
CAPO III – NORME COMUNI
ART. 8 - CONGEDI PARENTALI
1. Al personale di cui all’art. 1 del presente
CCNL si
applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità
contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi
degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n.
151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi
di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione
fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che
competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 11, comma 8.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di
richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed
il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in
parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. La richiesta
viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla
quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il
rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni
caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n.
151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro
previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.
151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le
ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti
per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la
salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al
comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n.
151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite
di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di
età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4
e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro
del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs.
n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato
comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario
periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni
personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
ART. 9 - FERIE
1. Il personale ha diritto, per ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo spetta
la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di
lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di
servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera
a) della legge 23 dicembre 1977, n.
937.
3. I dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma
2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo
prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie
previsti nel comma 2.
5. In caso di programmazione delle attività su cinque
giorni settimanali, il sabato è considerato non lavorativo, tranne che per
il personale tecnico e amministrativo, ed i giorni di ferie spettanti ai
sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26,
comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23
dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza
del Santo Patrono della località in cui il personale presta servizio,
purché ricadente in giorno lavorativo. Le quattro giornate di riposo
predette sono fruite nel corso dell'anno accademico cui si riferiscono.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie
è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli
effetti come mese intero.
7. Il personale che ha usufruito dei permessi
retribuiti di cui all’articolo 10 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la
mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi
sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse vanno fruite nel
corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del personale, tenuto
conto delle esigenze di servizio.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il
personale può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno. La
fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti,
assicurando comunque al personale che ne abbia fatto richiesta il
godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo 1 giugno – 30
settembre.
10. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione
possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio.
In tal caso il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate
per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località
dalla quale è stato richiamato, nonché all’indennità di missione per la
durata del medesimo viaggio. Il personale ha inoltre diritto al rimborso
delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
11. Le ferie sono sospese da malattia debitamente
documentata che si protragga per più di 3 giorni o dia luogo a ricovero
ospedaliero. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una
tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
12. Le assenze per malattia non riducono il periodo
di ferie spettanti, anche se si protraggano per l’intero anno solare. In
tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal direttore,
in relazione alle esigenze di servizio.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto
della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale
data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di
cui al comma 1.
ART. 10 - PERMESSI RETRIBUITI
1. Il personale dell’ istituzione di alta cultura con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di
idonea documentazione anche autocertificata, a permessi
retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8
complessivi per anno accademico, ivi compresi quelli eventualmente
richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il
secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini
di primo grado: gg. 3 per evento.
I permessi sono erogati a domanda da presentarsi al
direttore da parte del personale docente, amministrativo e tecnico.
2. A domanda del personale, inoltre, sono attribuiti
nell' anno accademico tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
3. Il personale ha altresì diritto ad un permesso
retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio,
fruibili entro 10 giorni dall’evento.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere
fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno accademico, non riducono
le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al personale spetta
l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le
indennità di amministrazione e di lavoro notturno/festivo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3
ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non
sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai
precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente
fruiti dai docenti non nelle medesime giornate settimanali.
7. Il personale ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano
le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge.
8. Nel limite di trenta giorni per anno accademico sono
concessi, a domanda, al personale docente permessi retribuiti per la
partecipazione ad attività di studio, di ricerca e/o di produzione
artistica e scientifica. I giorni di permesso non goduti sono cumulabili
anche al di là dell’anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di
dieci periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno
sabbatico dal 1° novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di
rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.
ART. 11 - ASSENZE PER MALATTIA
1. Il personale assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo si sommano, alle assenze dovute
all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto
ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del personale
l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l’Amministrazione procede
all'accertamento delle sue condizioni di salute, tramite l’organo
sanitario competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai
commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento
disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l’Amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo
comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo l'indennità
sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua
funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo
e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero
sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa
nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge
a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al personale,
nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il
seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione
di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove
mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo, per le malattie
inferiori a 15 gg lavorativi, al solo personale tecnico e amministrativo
compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i
successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per
gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente
articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche
quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di
comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituzione in cui il
dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio
dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso
di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il personale, salvo comprovato impedimento, è
tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con
indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa.
Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
12. L’Amministrazione di appartenenza o di servizio
può disporre sin dal primo giorno il controllo della malattia, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo
sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in
strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il personale che durante l'assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del
domicilio dichiarato all’Amministrazione deve darne immediata
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il personale assente per malattia, pur in
presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto
a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del personale nel proprio domicilio
durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata
nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il personale debba allontanarsi durante
le predette fasce di reperibilità dall'indirizzo comunicato per effettuare
visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto
a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione con l'indicazione
della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa
di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente
liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche
della normale retribuzione - è versato dal personale all’Amministrazione
fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri
riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio da
parte dell’Amministrazione di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n.
289.
ART. 12 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI LAVORO
1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad
essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del
10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si
richiamano. L'aspettativa è autorizzata dal direttore al personale
docente ed ATA.
2. Il personale è inoltre collocato in aspettativa, a
domanda, per un anno accademico senza assegni, per realizzare, nell’ambito
di un altro comparto della P.A. l’esperienza di una diversa attività
lavorativa o per superare un periodo di prova.
ART. 13 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE
ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale assunto a tempo determinato e al
personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.
270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto
di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze
stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato
sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle
ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno
accademico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno
accademico.
3. Il personale docente, amministrativo e tecnico
assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno accademico o
fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso
equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a 9 mesi in un triennio accademico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno
accademico la retribuzione spettante al personale di cui al comma
precedente è corrisposta per intero durante il primo mese di assenza,
nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Le assenze per malattia parzialmente retribuite
non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
6. Al personale docente, amministrativo e tecnico
assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente
comma 3, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a
concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno
accademico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di
sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 10, comma 2.
7. I periodi di assenza senza assegni interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. Il personale di cui al presente articolo ha
diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto conseguente alla
perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
9. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del
personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato
stipulato dal presidente, si applica
l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 1983, n.
638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di
durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
10. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di
cui al precedente comma 9 non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
11. Il personale docente, amministrativo e tecnico
assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del
rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione
del matrimonio, fruibile entro 10 giorni dall’evento.
12. I permessi di cui ai commi 8 e 11 sono
computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
ART. 14 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA
1. Al personale inviato in missione sul territorio
nazionale oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta pari a:
- Euro 20,65 per ogni periodo di 24 ore di
trasferta;
- un importo determinato proporzionalmente per ogni
ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o
per le ore eccedenti le 24;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la
classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo
del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati
dall'amministrazione;
e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza
delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario
di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il
tempo effettivamente lavorato;
f) nel caso degli autisti si considera attività
lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per
la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai
dipendenti incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni
dell'amministrazione in caso di trasferimento, anche temporaneo, ad
altra sede;
g) il tempo di viaggio può essere considerato
attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali,
in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni
lavorative, è necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata
non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni - previa
consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, sulla base della
propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei
relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in
un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di
riferimento .
2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore
compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,25.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il
rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a
quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessivi euro
44,26, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente
documentate.
3. Nei casi di missione continuativa nella medesima
località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso
della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di
categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
4. Al personale delle diverse categorie inviato in
trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione
ufficiale dell'amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni
previste per i componenti della predetta delegazione.
5. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso
di cui al comma 2, spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a) primo
alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennità di trasferta in misura intera.
6. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
7. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo
delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il
viaggio.
8. Le amministrazioni stabiliscono le condizioni per
il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli
strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico
affidato.
9. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto
in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore, svolte come normale
servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito
territoriale di competenza dell' amministrazione.
10. Il trattamento di trasferta cessa di essere
corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella
medesima località.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole
amministrazioni per tale specifica finalità.
ART. 15 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A
CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla
conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il
dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 11, comma 8, lett.
a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza
è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
dirette alla generalità del personale della istituzione di alta cultura e
pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo
determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su
eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui
sopra.
ART. 16 - TERMINI DI PREAVVISO
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati
come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
oltre 10 anni.
ART. 17 – PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità
uomini-donne, è istituito presso ciascuna delle istituzioni di alta
cultura il Comitato pari opportunità, secondo i principi definiti dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1, e dal D.lgs.
n.165/2001, articolo 7, comma 1 e articolo 57. Il Comitato è costituito da una persona designata
da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.
Il presidente del Comitato è nominato dal presidente dell’istituzione e
designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
della contrattazione integrativa;
c) iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone
nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della normativa citata nel
comma precedente.
3. Nell'ambito delle relazioni sindacali devono
essere sentite le proposte formulate dal Comitato, per ciascuna delle
materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale delle lavoratrici:
- azioni positive, con particolare riferimento
all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie
sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
- flessibilità degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità;
- interventi idonei a facilitare il reinserimento
delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la
professionalità.
4. L’istituzione assicura l'operatività del Comitato
e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni
delle lavoratrici e dei lavoratori nell’Amministrazione, a cui deve essere
data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti
possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
1. Ciascuna istituzione dà applicazione, con proprio
atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella
lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto
dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n.
92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1
del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia.
Dell’atto così adottato l’istituzione dà informazione preventiva alle
OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
ART. 19 – COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL
MOBBING
1. Per mobbing si intende una forma di violenza
morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore
di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso
è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare
un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la
professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino
all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con
riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al
fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto
istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascuna
Amministrazione con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con
particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di
lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare
l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei
codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate
alle Amministrazioni per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano,
in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto
nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di
condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL.
4. In relazione all'attività di prevenzione del
fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei
piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro,
ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti
una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle
dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene alternativamente
designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente
dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione
paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del
comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo,
allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei
comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In
particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono
tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono
in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un sola volta.
CAPO IV - DOCENTI
ART. 20 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI
LAVORO
1. Il personale docente delle istituzioni di alta
cultura è collocato nella distinta area professionale del personale
docente.
2. L’area professionale docenti di cui al comma 1 si
articola nelle seguenti fasce:
a) professore di prima fascia;
b) professore di seconda fascia.
Sono inquadrati nella fascia a) tutti i professori
che nel CCNL 15.03.2001 del comparto Scuola erano ricompresi
nella tabella A, colonna 9 (ex livello VIII).
Sono inquadrati nella fascia b) tutti i professori
che nel
CCNL 15.03.01 del comparto Scuola erano ricompresi
nella tabella A, colonne 8 e 6 (ex livello VII ed ex livello VI
bis).
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale docente delle istituzioni di
alta cultura sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel
rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale
è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il
personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello
retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica
di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a
tempo indeterminato;
g) sede dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne
costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto
di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa
di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
ART. 21– PROFILO PROFESSIONALE, FUNZIONI E
ATTRIBUZIONI
1. Il profilo professionale docenti è costituito da
elevate e specifiche competenze artistico-disciplinari,
metodologiche-didattiche e di ricerca artistico-scientifica tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano e si affinano col maturare
dell’esperienza didattica, dell’attività di studio, di ricerca e di
produzione artistica, nonché con la sistematizzazione della particolare
pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi di ricerca, di
formazione e di produzione perseguiti dal sistema nazionale dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale e nel rispetto degli indirizzi che
ciascuna Istituzione definisce nell’ambito dell’autonomia didattica.
2. I professori di prima e seconda fascia sono
inquadrati, ai fini dell’espletamento delle loro funzioni, nei settori
disciplinari di
appartenenza e adempiono ai compiti didattici nei corsi di studio
ordinari, nonché negli insegnamenti costituenti i corsi di diploma
accademico di primo e di secondo livello, nei corsi di specializzazione,
di perfezionamento e nei master, e comunque in tutti gli
insegnamenti e le attività di competenza dell’Istituzione.
In attesa dell’emanazione e della piena applicazione
dei regolamenti di cui all’art. 2, comma 7, della legge n.
508/99, i professori di prima e seconda fascia espletano le
loro funzioni nei corsi sperimentali di primo e di secondo livello di cui
ai DD.MM. 08.10.03 e 08.01.04.
3. L'attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e
produzione artistica avviene prioritariamente nei confronti dei professori
di prima e seconda fascia di cui al precedente articolo 20, comma 2,
sentiti gli interessati e nel rispetto della loro libertà di insegnamento
e delle loro specifiche competenze, mediante procedure stabilite dal
Consiglio accademico.
4. Ai professori di prima e seconda fascia è
garantita libertà d'insegnamento, di ricerca e di produzione. Agli stessi
è tuttavia fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni
dell’Istituzione e delle altre strutture didattiche previste dagli statuti
cui appartengono per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi
programmi. Nel caso di attività nell’ambito della medesima disciplina, i
docenti di prima e seconda fascia ne concordano i contenuti al fine di
corrispondere agli obiettivi formativi dei corsi, nel rispetto della
propria autonomia didattica.
5. Il docente incaricato della direzione delle
istituzioni AFAM continua a percepire l’indennità di funzione nella misura
già prevista ed attribuita dall’art. 69 del CCNL Scuola 4 agosto
1995, dall’art. 21 del CCNL Scuola 26 maggio
1999.
ART. 22 – VERIFICA DELLA PRODUZIONE DIDATTICA E ARTISTICA
1. I professori dovranno presentare al Consiglio
accademico dell’Istituzione, una volta ogni tre anni, una relazione sul
lavoro didattico-artistico svolto nel corso del medesimo triennio, con
allegata l’eventuale documentazione. Tali atti sono depositati presso
l’istituzione di appartenenza.
2. Il Consiglio accademico dà atto dell’avvenuta
presentazione della relazione di cui al comma 1 e ne riferisce al
competente Dipartimento del MIUR, dandone altresì comunicazione
all’interessato.
3. Gli atti indicati al comma 1 costituiscono altresì
documentazione utile per i monitoraggi del nucleo di valutazione di cui
all’art. 10 del DPR n. 132/2003.
ART. 23 – INCARICHI AGGIUNTIVI
1. Ferma restando per i professori la responsabilità
del corso di titolarità, le strutture didattiche, secondo le esigenze
della programmazione e attraverso modalità da definire in contrattazione
integrativa, attribuiscono prioritariamente ai propri professori, secondo
le loro specifiche competenze e con il consenso degli stessi,
l'affidamento e la supplenza di ulteriori moduli o corsi non previsti
nell’organico. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena
utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori di prima e seconda
fascia e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di
stato giuridico.
2. Le Istituzioni possono attribuire ai professori di
prima e seconda fascia incarichi aggiuntivi di durata massima annuale,
rinnovabili, per l’attivazione di corsi integrativi o sperimentali di
insegnamento o per altre attività riguardanti la ricerca e la produzione
artistica.
ART. 24 – INCARICHI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI
1. I professori di prima e seconda fascia possono
accettare incarichi per attività di insegnamento e per altre attività
professionali consentite dalla legge, conferiti da altre Istituzioni,
pubbliche e/o private, a condizione che le predette attività consentano il
pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l’Istituzione
di appartenenza. A tal fine l’Istituzione rilascerà il necessario nulla
osta dietro richiesta dell’interessato.
ART. 25 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA FUNZIONE DOCENTE
1. I professori hanno l'obbligo di dedicare al
proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni frontali, sia di
esercitazioni di seminario, di laboratorio o di produzione e di ricerca,
tante ore quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso
richiedano.
2. Essi sono altresì tenuti a partecipare agli organi
di governo dell'Istituzione, come previsto dallo statuto e dai
regolamenti.
3. La ripartizione delle attività e dei compiti è
determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa con il direttore,
secondo la programmazione deliberata dal Consiglio accademico, sentito il
Collegio dei professori.
4. Quando il professore per motivi di salute o per
altro legittimo impedimento non possa tenere la lezione o
l’esercitazione, ne deve informare il direttore in tempo utile per
l’adozione dei necessari provvedimenti organizzativi.
5. Ciascun professore deve tenere per ogni corso un
registro, vidimato dal direttore, nel quale annota l'argomento e la durata
della lezione o dell’esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso
viene definitivamente depositato presso la segreteria alla chiusura
dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte orario.
ART. 26 – ATTIVITÀ DI DIREZIONE IN ISTITUTI E
LABORATORI DI RICERCA.
1. Con decreto del direttore, su conforme parere del
Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione, i professori
possono essere autorizzati a dirigere programmi in istituzioni ed enti di
ricerca e/o di produzione a carattere internazionale, nazionale o
regionale.
2. Considerate le caratteristiche, le dimensioni
dell’ente nonché l'impegno che la funzione richiede, i professori possono
essere collocati a domanda in aspettativa senza assegni. Il periodo
dell'aspettativa non è utile ai fini della progressione della
carriera.
ART. 27 –
INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI
1. Fermo restando il regime delle incompatibilità
previsto dall’art. 53 del d.lgs. n.165/2001, è ammesso l’esercizio della libera attività in
campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto
con le attività e il ruolo dell’Istituzione nel territorio. I professori
non possono impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.
2. Delle attività consentite di cui al precedente
comma il professore deve darne comunicazione al direttore.
3. Il professore che violi le norme sulle
incompatibilità è diffidato dal direttore a cessare dalla situazione di
incompatibilità.
4. La circostanza che il professore abbia ottemperato
alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
5. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.
6. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con
decreto del direttore.
ART. 28 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE
CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale docente chiamato a
ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n. 267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n.165. Il personale che si avvalga del regime delle
assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare
all’ istituzione in cui presta servizio, ogni trimestre e a partire
dall'inizio dell'anno accademico, apposita dichiarazione circa gli impegni
connessi alla carica ricoperta da assolvere nel trimestre successivo,
nonché a comunicare mensilmente le eventuali variazioni degli impegni già
dichiarati.
ART. 29 – ANNO SABATICO
1. In alternativa ai permessi di cui all’art. 10,
comma 8, e decorso comunque un periodo di tempo che comporti il cumulo di
almeno 10 dei predetti permessi non fruiti, il professore, di prima o di
seconda fascia, può chiedere di essere collocato in congedo retribuito per
la durata di un intero anno solare per ragioni di studio, di ricerca e/o
di produzione artistica e scientifica. Detto periodo di congedo è da
considerarsi utile ai fini della carriera e dell’anzianità di
servizio.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma
precedente, il professore può chiedere di essere collocato in
aspettativa senza assegni per lo stesso periodo e per i medesimi motivi.
In tal caso l’anno trascorso in aspettativa non è da considerarsi utile ai
fini della carriera e dell’anzianità di servizio.
CAPO V - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO
ART. 30 - AREA E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il personale amministrativo e tecnico delle
istituzioni di alta cultura assolve alle funzioni amministrative,
contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse
all'attività delle istituzioni medesime, in rapporto di collaborazione con
il direttore amministrativo e con il personale
docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi
dell’autonomia statutaria così come regolata dal DPR n. 132/2003, sulla base del principio generale dell’unità dei
servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e
organizzazione dei servizi, con il coordinamento del direttore
amministrativo.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella
distinta area contrattuale del personale amministrativo e tecnico.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale amministrativo e tecnico delle
istituzioni di alta cultura sono costituiti e regolati da contratti
individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa
comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del personale sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale,
per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il
personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello
retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica
di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a
tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria,
dell'attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne
costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto
di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa
di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a
tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro.
ART. 31 – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E
TECNICO
1. La classificazione del personale amministrativo e
tecnico è individuata dall’allegata tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle
disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono
individuati dall'allegata tabella B.
2. Il sistema di classificazione del personale,
improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni
organizzative, è articolato in quattro aree comprendenti ciascuno uno o
più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è
individuata nelle successive tabelle C e C1.
ART. 32 - COMPITI DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO E TECNICO
1. I compiti del personale amministrativo e tecnico
sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni riconducibili
ai profili di area indicati nella tabella A;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle
disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano
l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di
particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la
realizzazione delle attività accademiche.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal direttore
amministrativo, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla
contrattazione locale nell’ambito del piano delle attività
ART. 33 - MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO E TECNICO
1. I passaggi interni al sistema di classificazione
di cui all’art. 31 possono avvenire:
A) tra le aree, con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale da un’area
inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure
selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall’Amministrazione, le cui modalità verranno definite con la
contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto
sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n.
1/99 e n. 194/2002.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la
partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per
il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli
abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di
studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di
appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo
profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno
cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) all’interno dell’area, mediante percorsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei
requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono
possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti
prevista a tal fine.
3. In sede di prima applicazione del presente CCNL, i
DSGA inquadrati in tale qualifica per effetto dell’art. 9 della sequenza contrattuale
18.10.2001, sono inquadrati nell’area EP1 quali
Direttori dell’ufficio di ragioneria. Gli attuali direttori amministrativi
sono inquadrati nell’area EP2.
ART. 34 - ORARIO DI LAVORO
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore,
suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane
2. In sede di contrattazione integrativa locale
saranno disciplinate le modalità di articolazione delle diverse tipologie
di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei
ritardi, recuperi e riposi compensativi, sulla base dei seguenti
criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di
servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse
umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte
dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri
uffici ed altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale
dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove
ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore
continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30
minuti per il recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale
consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se
l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12
minuti.
4. In quanto autorizzate e compatibilmente con le
risorse disponibili, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono
retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di
contrattazione integrativa locale.
5. Nell’ambito dell’assetto organizzativo delle
Istituzioni, il personale inquadrato nella categoria EP assicura la
propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro
correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura,
all’espletamento dell’incarico affidatogli e ai programmi da
realizzare.
ART. 35 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO E TECNICO CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale amministrativo e
tecnico chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui
al d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e di cui
all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001,
n.165.
Il personale che si avvalga del regime delle assenze
e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare all’
istituzione in cui presta servizio, ogni trimestre, a partire dall'inizio
dell'anno accademico, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi
alla carica ricoperta da assolvere nel trimestre successivo, nonché a
comunicare mensilmente la conferma o le eventuali variazioni degli impegni
già dichiarati.
ART. 36 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI
LAVORO
1. In coerenza con le presenti disposizioni, possono
essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro
eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli
obiettivi definiti da ogni singola istituzione:
a) Orario di lavoro flessibile:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di
servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di
servizio è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero,
che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del
personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le
necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione
(piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte
dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti
nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di
servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato
dall’istituzione.
Successivamente potranno anche essere prese in
considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a
situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli
in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla
legge n. 266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con
l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle
esigenze prospettate dal restante personale.
b) Orario plurisettimanale:
-la programmazione plurisettimanale dell’orario di
lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei
quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o
particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione;
Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
I. il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario
settimanale di 36 ore può aumentare fino a un massimo di 6 ore per un
totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
II. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore
medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione
dell’orario devono essere preventivamente individuati ogni anno, e, di
norma, non possono superare le 13 settimane annue.
Le forme di recupero delle ore di cui al punto I nei
periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante
riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso
la riduzione del numero delle giornate lavorative.
c) Turnazioni:
- la turnazione è finalizzata a garantire la
copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di
servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite
tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora
le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le
esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per l’adozione
dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che si avvicenda
in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà
avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- l’adozione dei turni può prevedere la
sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno
precedente;
- un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà
essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse
alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione;
- l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade
nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del
giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno
successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e dal d.lgs. n. 151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla
effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le
donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento
fino a un anno.
2. All’inizio dell’anno accademico il direttore
amministrativo formula una proposta di piano dell’attività inerente la
materia del presente articolo.
Il direttore, verificatane la congruenza rispetto al
piano delle attività accademiche ed espletate le procedure di cui all’art.
6, lo adotta formalmente.
La puntuale attuazione dello stesso è affidata al
direttore amministrativo.
Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di
lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali
esigenze dell’istituzione e previo un nuovo esame con le delegazioni
sindacali di cui all’art. 7.
ART. 37 –RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI
1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro
comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo
a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad
inadempienza del personale, si opera la proporzionale decurtazione della
retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o
frazione non inferiori alla mezza ora.
3. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti
l’orario di servizio sono retribuite.
4. Se il personale, per esigenze di servizio e previe
disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario
giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di
tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo
compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative
dell’istituzione. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno
essere cumulate e usufruite con prioritario riguardo alla funzionalità e
alla operatività dell’istituzione.
5. Le predette giornate di riposo non possono essere
cumulate oltre l’anno accademico di riferimento e devono essere usufruite
entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno accademico nel quale si
sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell’istituzione. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate
esigenze di servizio o comprovati impedimenti del personale, le stesse
devono comunque essere retribuite.
6. L’istituzione fornirà mensilmente a ciascun
dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente
gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari
acquisiti.
ART. 38 – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE
SETTIMANALI
1. Il personale destinatario della riduzione d’orario
a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più
turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario,
finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti
particolari gravosità nelle istituzioni di alta cultura strutturate
con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3
giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione il
numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale
che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al
comma 1.
ART. 39 - DISPOSIZIONI PER LE ELEVATE
PROFESSIONALITÀ
1 .Nell'ambito della contrattazione decentrata in
sede nazionale vengono determinate linee di indirizzo specifiche per la
formazione in servizio e l'aggiornamento delle EP, con riferimento anche
agli standard organizzativi ed alle modalità di diffusione delle relative
attività.
2. Il direttore amministrativo è sostituito, nei casi
di assenza, dal direttore dell’ufficio di ragioneria.
ART. 40 - INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE E
SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
1. Ai direttori amministrativi e ai direttori
dell’ufficio di ragioneria delle istituzioni di alta cultura è corrisposta
un’ indennità di amministrazione di € 1.586,55 (come nella
misura
prevista dalla tabella C annessa al CCNI Scuola
31.08.99 per la parte fissa). La predetta
indennità di amministrazione verrà incrementata di una quota variabile da
definirsi in contrattazione integrativa nazionale.
2. In caso di assenza del direttore amministrativo,
le relative funzione vengono supplite dal direttore dell’ufficio di
ragioneria che, per il tempo della predetta supplenza, percepirà la
differenza tra la propria indennità di amministrazione e quella del
direttore amministrativo.
ART. 41 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO
1. Il personale amministrativo e tecnico può
prestare la propria collaborazione ad altra istituzione per realizzare
specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali
non presenti in quella istituzione.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche
parziali, dal servizio ed è autorizzata dal direttore,
sentito il direttore amministrativo.
ART. 42 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Per il personale di cui al presente Capo, nelle
istituzioni di alta cultura possono essere costituiti rapporti di lavoro a
tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo
pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della
dotazione organica di personale a tempo pieno, con esclusione della
qualifica del direttore amministrativo e, comunque, entro i limiti di
spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale
si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3. Con ordinanza del Ministero, previa intesa con i
Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati i
criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché
la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente
comunicate dal Ministero alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 ,
comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il personale a tempo parziale copre una frazione
di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In
ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può
superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La domanda va
presentata al direttore entro il 15 marzo di ogni anno.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno
(tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione
risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e
b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere
continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni
dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa
autorizzazione del direttore, l'esercizio di altre prestazioni di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività dell’istituto. L’assunzione di altro lavoro,
o la variazione della seconda attività da parte del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al direttore
entro 15 giorni dall’evento.
10. Il trattamento economico, anche accessorio, del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto
a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n. 61/2000.
ART.43 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL
PERSONALE IN SERVIZIO
1. Il personale amministrativo e tecnico può
accettare, nell’ambito dei comparti AFAM e Scuola, contratti a tempo
determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni,
complessivamente per ulteriori tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L’accettazione dell’incarico comporta
l’applicazione della disciplina prevista dal relativo CCNL.
ART. 44 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Le istituzioni possono assumere personale a tempo
determinato, in applicazione del D.lgs. 6 settembre 2001, n.
368.
2. Le istituzioni medesime disciplinano con gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di cui
all’art.52 del D.lgs. n.165/2001, le procedure selettive per l’assunzione di personale
con contratto di lavoro a termine.
3. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve
automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine
indicato nel contratto individuale.
4. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a
tempo pieno ovvero a tempo parziale.
5. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
in applicazione dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.
165/2001.
6. Al personale assunto a tempo determinato si
applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL
per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la
durata del contratto a termine e con le precisazioni di cui al precedente
art. 13.
ART. 45 – RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI
PROVENIENZA
1. Il personale appartenente ad una qualifica
amministrativa o tecnica può, a domanda, essere restituito alla qualifica
amministrativa o tecnica di provenienza con effetto dall’anno accademico
successivo alla data del provvedimento di restituzione. Il provvedimento è
disposto dal Ministero.
2. Il personale restituito alla qualifica di
provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli
sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.
CAPO VI - TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI
LAVORO
ART.46 - FINALITÀ
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme
di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema
di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal
D.lgs 626/94 come modificato dal D.lgs 242/96, le parti convengono sulla necessità di realizzare
l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni accademiche
sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli
del presente capo, in coerenza con le norme legislative di riferimento e
con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio
1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza nel comparto pubblico.
ART.47 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
in tutte le unità istituzioni del comparto, è eletto nei modi previsti
dall’ Accordo quadro 10-7-1996.
Qualora successivi Accordi quadro modificassero in
tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà
ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è
contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle
seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti
dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente le visite
che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono
svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o
un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.lgs 626/94 preveda l’obbligo da parte del presidente di
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e
tempestività. Il presidente consulta il rappresentante dei
lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa
prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione
della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni
sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere
verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate
le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso è
consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell’istituzione. E’ altresì consultato in merito all’organizzazione della
formazione di cui all’art. 22, comma 5 del
D.lgs.626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla
valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione
relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie
professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
d) il presidente su istanza del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la
documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso
strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto alla formazione specifica prevista all’art. 19, comma 1, lett.G) del D.lgs. n.
626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma
base almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs 626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del
16/1/1997. In sede di organismo paritetico possono essere
proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari
esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui
all’art. 19 del D.lgs 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai
permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi
permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per
l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed
l) dell’art. 19 del D.lgs 626/94, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati
tempo di lavoro.
ART.48 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa
esplicito riferimento al D.lgs 626/94, al D.lgs. 242/96, al D.M.292/96, al D.M. 382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e
sicurezza.
CAPO VII – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente
Art. 49 - OBBLIGHI DEL DOCENTE
1. Il docente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità,
adeguando il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di
lavoro contenuti nel codice di condotta allegato al presente CCNL, in
quanto attinenti e rapportabili alla specificità della funzione.
2. In tale ambito, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualità dell’offerta formativa, il docente deve in
particolare:
a) svolgere le attività didattiche nel rispetto del
contesto organizzativo deliberato dal collegio dei professori e dal
consiglio accademico;
partecipare alle riunioni degli organi collegiali di
cui fa parte;
curare i rapporti con gli allievi;
d) partecipare ai lavori delle commissioni di esame e
di concorso di cui sia stato nominato componente;
e) collaborare con diligenza osservando le norme del
presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del
lavoro impartite dall'istituzione, anche in relazione alle norme in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
f) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei
modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti, ai sensi
dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
g) non utilizzare a fini privati le informazioni di
cui disponga per ragioni d'ufficio;
h) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle
formalità previste per la rilevazione delle presenze;
i) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della
persona;
l) non attendere ad occupazioni estranee al servizio
e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di
malattia od infortunio;
m) avere cura dei mobili, oggetti, macchinari e
strumenti a lui affidati;
n) non valersi di quanto è di proprietà
dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
o) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione
lavorativa;
p) comunicare all'Amministrazione la propria
residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni
successivo mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso
all'istituzione, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, o di suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi.
ART. 50 - SANZIONI
1. L’azione disciplinare è promossa dal direttore. Al
personale docente, nel caso di violazione dei propri doveri, possono
essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero scritto (censura);
b) sospensione dall'insegnamento fino a un mese;
c) sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a
sei mesi;
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.
2. Le Istituzioni non possono adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza aver prima
contestato l'addebito e senza aver sentito, a sua difesa, il dipendente
medesimo, eventualmente assistito da un procuratore o da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La
contestazione va effettuata in forma scritta entro e non oltre i 20 giorni
da quando il direttore sia venuto a conoscenza del fatto e comunque non
oltre 30 giorni dal fatto stesso.
3. La convocazione scritta per la difesa non può
avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla
contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15
giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene
applicata nei successivi 15 giorni.
4. I procedimenti disciplinari vengono rimessi dal
direttore alla Direzione Generale competente del MIUR, che, qualora
ritenga che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla
Corte di disciplina del CNAM. Se, invece, ritenga opportune ulteriori
indagini nomina un rappresentante dell’amministrazione, che nel corso
delle indagini può sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi
quelli indicati dal professore, e può avvalersi della cooperazione di
altri uffici della stessa o di altre amministrazioni. Quando il medesimo
ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone
la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato e al
direttore.
5. La Corte di cui al precedente comma, sentito
l’incolpato ai sensi dell’art. 3, comma 3 del regolamento approvato dal
CNAM nell’adunanza del 10 gennaio 2002, esprime un parere circa la
sanzione da adottare. Tale parere è trasmesso alla Direzione generale
competente del MIUR che irroga la relativa sanzione.
6. Al docente, o su sua espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti
il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito qualora
comporti la sanzione della censura. In tutti gli altri casi il
procedimento deve concludersi nel termine di 180 giorni dalla data della
contestazione. Qualora non sia stato portato a termine entro tali termini,
il procedimento si estingue.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il
lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
ART. – 51 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e
in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del
2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento e alla
rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato
dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilità dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti
o attenuanti;
- al comportamento complessivo del docente, con
particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio
precedente;
al comportamento verso gli utenti.
b) al docente responsabile di più mancanze compiute
in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento disciplinare, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal
servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell’anzianità di
servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di
carriera.
2. La sanzione disciplinare del rimprovero
scritto
si applica al docente per:
a) ingiustificata inosservanza delle deliberazioni
degli organi collegiali e delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza
verso altri dipendenti o nei confronti dell’utenza;
c) negligenza nella cura dei beni mobili o strumenti
a lui affidati o sui quali debba espletare azione di vigilanza durante le
attività didattiche;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione
degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia
derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione
o di terzi;
e) insufficiente comprovato rendimento per qualità e
quantità della prestazione professionale.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di un mese
si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato
l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando le
mancanze previste nel comma precedente presentino caratteri di particolare
gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso. In tali ipotesi l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione degli obblighi del docente, agli eventuali danni causati
all'istituzione, agli utenti o ai terzi;
c) svolgimento di altre attività lavorative durante
lo stato di malattia o di infortunio;
d) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza
falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso l’utenza o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche con utenti;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell’istituzione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di
espressione;
g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno
grave all’istituzione o a terzi;
h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
i) sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o
di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente
dell’istituzione.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio da oltre un mese fino a sei mesi servizio si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel
comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma
precedente presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10
giorni e fino a 15 giorni;
c) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti
e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente
al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
d) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della
persona.
5. Durante la sospensione dal servizio prevista dai
precedenti commi, il docente è privato della retribuzione e gli viene
corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale
spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare
ove spettanti.
6. La sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in
una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione
della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio, salvo quanto
previsto al comma 7, lett. a);
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel
rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità
attivata;
c) mancata ripresa del servizio nel termine
prefissato dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed
ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici
giorni;
d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti
il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento dovuta a
comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la
piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di
persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità
della persona;
g) condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta
al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie
gravi, calunnie o diffamazioni verso l’utenza o altri dipendenti, alterchi
con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante
la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero
che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a
seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di
terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di
rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. reati di cui all’art. 58 del D.lgs. 18.08.2000, n.
267, nonché per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p. -;
2. quando alla condanna consegua comunque
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n.
97.
8. Le mancanze non espressamente previste nei commi
precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili,
agli obblighi dei docenti di cui all’art. 49 del presente CCNL, quanto al
tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
9. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in
ogni istituzione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
ART. – 52 -RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti
illeciti di rilevanza penale l’istituzione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare
si sospende fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta
anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del
procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma
precedente, quando l’istituzione venga a conoscenza dell'esistenza di un
procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto di
procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del
2001, negli altri casi il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da
quando l’istituzione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si
conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del
2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso
è riattivato entro 90 giorni da quando l’istituzione ha avuto notizia
della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni
dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista
dall'art.
51, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 6,
lett. g) e 7, lett. d) e e), non ha carattere automatico, essendo
correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto
previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p.- Qualora nel procedimento disciplinare sospeso al
docente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia
stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente
al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
9. Il docente licenziato ai sensi dell'art. 51, commi
6, lett. g) e 7, lett. d) ed e), e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra
su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con
decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il docente riammesso ai sensi del precedente
comma è reinquadrato nella posizione economica in cui è confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta
una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il
coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati attribuiti al docente nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla
presenza in servizio.
ART. 53 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI
PROCEDIMENTO
PENALE
1. Il docente che sia colpito da misura restrittiva
della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. L’istituzione, ai sensi del presente articolo,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il
periodo di sospensione del docente fino alla sentenza definitiva alle
medesime condizioni del successivo comma 3.
3. Il docente può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare,
se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento
ai sensi dell'art. 51, commi 6 e 7.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal
servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n. 267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3.
Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica
l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del
2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica
quanto previsto dall'art. 51 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al docente sospeso ai sensi dei commi da 1 a
5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione
fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, comma 1, nonché gli
assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dell' art. 51, commi 6 e 7, quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà
conguagliato con quanto dovuto al docente se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre
infrazioni, ai sensi del medesimo art. 51, comma 6, il conguaglio dovrà
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si
concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al docente
precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali
o per prestazioni di carattere straordinario, nonché i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto
e il docente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane,
comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
SEZIONE II: personale amministrativo e tecnico
ART. 54 - OBBLIGHI DEL
DIPENDENTE
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico
agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il
proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro
contenuti nel codice di condotta allegato al presente CCNL.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto
dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente
deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del
presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del
lavoro impartite dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei
modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti, ai sensi
dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di
cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le
informazioni cui questo abbia diritto, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'amministrazione, nonché osservare le disposizioni del D.lgs. 28.12.2000, n. 443 e del DPR 28.12.2000, n. 445 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle
formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal
luogo di lavoro senza autorizzazione;
f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata a principi di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della
persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio
e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di
malattia od infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti l'espletamento delle
proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne
rimostranza a chi l'ha impartito, illustrandone le ragioni. Se l'ordine è
rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non
deve, comunque, eseguire l'ordine quando questo comporta la violazione
della legge penale;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
l) non valersi di quanto è di proprietà
dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione
lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che
regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e
non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
o) comunicare all'Amministrazione la propria
residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni
successivo mutamento delle stesse;
p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso
all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
q) astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, o di suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi.
ART. 55 - SANZIONI E PROCEDURE
DISCIPLINARI
1. L’azione disciplinare è promossa dal direttore
amministrativo, e per quest’ultimo dal presidente. Le violazioni, da parte
dei lavoratori, degli obblighi disciplinati dal precedente articolo danno
luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti
sanzioni, previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero scritto (censura);
b) multa di importo variabile da una ad un massimo di
quattro ore di retribuzione;
c) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni;
d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L’istituzione non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione
scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non
oltre 20 giorni da quando il direttore amministrativo è venuto a
conoscenza del fatto.
3. Il dipendente deve essere preventivamente
ascoltato a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero
di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o
conferisce mandato
La convocazione scritta per la difesa non può
avvenire prima di cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto.
Il dipendente può, adducendo adeguate motivazioni, chiedere che venga
dilazionata, ma comunque non oltre il quindicesimo giorno dall’originaria
convocazione, la data della propria audizione a discolpa. La sanzione
verrà eventualmente irrogata entro il termine di 15 giorni dalla data
fissata per l’audizione, anche se l’interessato dovesse non
presentarsi.
4. Al dipendente o, su espressa delega del medesimo
al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori
riguardanti il procedimento a suo carico.
5. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non
sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue.
6. La sanzione, tra quelle ricomprese al comma 1 del
presente articolo, viene decisa ed irrogata dal direttore amministrativo
nei casi previsti dalle lettere a) e b).
I procedimenti disciplinari comportanti sanzioni
superiori alla multa vengono rimessi dal direttore amministrativo alla
Direzione Generale competente del MIUR, che qualora ritenga possa
applicarsi una sanzione più grave della multa, e che il caso sia
sufficientemente istruito, emette il relativo provvedimento sanzionatorio.
Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina un rappresentante
dell’amministrazione, che nel corso delle indagini può sentire senza
giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dal dipendente, e
può avvalersi della cooperazione di altri uffici della stessa o di altre
amministrazioni. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
comunicazione all'interessato e all’istituzione.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il
lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
ART. 56 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e
in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del
2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla
rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato
dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilità dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti
o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di
lavoro occupata dal dipendente;
al concorso nella mancanza di più lavoratori in
accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con
particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio
precedente;
al comportamento verso gli utenti.
b) al dipendente responsabile di più mancanze
compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra
loro collegate ed accertate con un unico procedimento disciplinare, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal
servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell’anzianità di
servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di
carriera.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero
scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si
applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche
in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza
verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione
degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia
derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione
o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n.
300;
f) insufficiente rendimento.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato
dal bilancio dell'istituzione accademica e destinato ad attività di
supporto per gli allievi.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste
nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso. In tali ipotesi l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni
causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni,
a trasferirsi nella sede assegnata dall'amministrazione;
d) svolgimento di altre attività lavorative durante
lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza
falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero
e di espressione;
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno
grave all'amministrazione o a terzi;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o
di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo
di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel
comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3
presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10
giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di
pertinenza dell'amministrazione o ad essa affidati, quando, in relazione
alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di
controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto
a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti
e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente
al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della
persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente
comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno
mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una
indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi
del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare
ove spettanti.
5. La sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in
una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione
della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4,
lettera d);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel
rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità
attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine
prefissato dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed
ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici
giorni.
e) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti
il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a
comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la
piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di
persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità
della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta
al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie
gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti,
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante
la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero
che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a
seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di
terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di
rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. di cui all’art. 58 del D.lgs. 18.08.2000, n.
267, nonché per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p. -;
2. quando alla condanna consegua comunque
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n.
97.
7. Le mancanze non espressamente previste nei commi
da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili,
agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 54 del presente CCNL, quanto
al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in
ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma
di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
ART. 57 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti
illeciti di rilevanza penale l’Amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare si
sospende fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta
anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del
procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma
precedente, quando l’Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di
un procedimento penale a carico del personale per i medesimi fatti oggetto
di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del
2001, negli altri casi il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da
quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si
conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del
2001, il procedimento disciplinare precedentemente
sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi
120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista
dall'art.
56, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5,
lett. h) e 6, lett. d) e e), non ha carattere automatico, essendo
correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto
previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p.- Qualora nel procedimento disciplinare sospeso al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia
stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente
al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 56,
comma 5, lettera h) e comma 6, lett. d) e e), e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto,
dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio
nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero,
nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta
all'atto del licenziamento.
10. Il personale riammesso ai sensi del comma 9, è
reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta
una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il
coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 58 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI
PROCEDIMENTO
PENALE
1. Il personale che sia colpito da misura restrittiva
della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. L’istituzione, ai sensi del presente articolo,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il
periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle
medesime condizioni del successivo comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare,
se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento
ai sensi dell'art. 56, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal
servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3.
Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica
l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del
2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica
quanto previsto dall'art. 57 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al personale sospeso ai sensi dei commi da 1 a
5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione
fondamentale indicata dal presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo
familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dell' art. 57, commi 6 e 7, quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre
infrazioni, ai sensi del medesimo art. 57, comma 6, il conguaglio dovrà
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si
concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al personale
precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali
o per prestazioni di carattere straordinario, nonché i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto
e il personale riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane,
comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
CAPO VIII - NORMATIVA VIGENTE, DISAPPLICAZIONI, NORME PARTICOLARI
ART. 59 – NORMATIVA VIGENTE
1. In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs.
n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme generali e speciali
del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate
divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con
l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del
presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto
AFAM:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n.
336 e successive modificazioni e integrazioni.
b) tutta la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per
servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici
spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in
guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo
resta regolata dalle norme vigenti ai sensi dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n.
165/2001;
d) tutta la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la seguente normativa:
- Art. 3 del DPR n. 395/88 (in tema di diritto allo studio)
- Art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
- Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2 ( mobilità per
incompatibilità)
- Art. 7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si
dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro
per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al
precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione
autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
3. Le parti convengono che la materia di cui al
presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposita
sequenza contrattuale da concludersi in tempo utile per il secondo
biennio.
ART. 60 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione
di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto
ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive
modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di
fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del
29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più
ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti
competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con
i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi
dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le
procedure previste dall'art. 13 del medesimo, con importi corrispondenti a
quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell’Accordo 14 marzo
2001 per l’istituzione del Fondo nazionale di pensione
complementare dei lavoratori della Scuola. Le spese di avvio del Fondo
potranno essere definite in misura maggiore di quella prevista
dall’art. 16 del citato Accordo
14.03.2001 in sede di trattativa per la costituzione del Fondo
pensioni di cui trattasi, a fronte di specifiche, ulteriori disponibilità.
In questo caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di
dotazione datoriale, come previsto dall’art. 12 del predetto Accordo.
ART. 61 - COMMISSIONE BILATERALE DI STUDIO
1. Le parti convengono che possa essere istituito una
commissione bilaterale di studio, tra il MIUR e le OO.SS. firmatarie del
presente CCNL, che persegua l’obiettivo di programmare e realizzare
qualificate e certificate iniziative di formazione nazionale per il
personale del comparto. Tale commissione opererà senza comportare oneri
aggiuntivi.
ART. 62 – PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI
STATO
1. Il periodo trascorso dal personale delle
Istituzioni in posizione di comando, distacco, aspettativa sindacale,
utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del
MIUR, è
valido a tutti gli effetti come servizio di Istituto. Il predetto
personale ha
comunque diritto ad ogni trattamento accessorio a carattere fisso e
continuativo (indennità di amministrazione, compenso individuale
accessorio e retribuzione professionale docente).
ART. 63 – CONCILIAZIONE E ARBITRATO
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali di lavoro previsto dall’art. 65, comma 1, del D. lgs.
n.165/2001, si svolge nelle forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23
gennaio 2001 e dal successivo CCNQ del 24 luglio 2003.
CAPO IX – ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI
ART. 64 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del personale
docente, amministrativo e tecnico appartenente al comparto della AFAM si
compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) eventuali assegni “ad personam”.
- trattamento accessorio:
a) retribuzione professionale docenti;
b) indennità di amministrazione del personale EP;
c) compenso individuale accessorio per il personale
tecnico-amministrativo;
d) indennità e compensi retribuiti con il fondo
d’istituto;
e) altre indennità previste dal presente contratto
e/o da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi
carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica
soluzione mensile.
ART. 65 - AUMENTI DELLA
RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo
conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente, nonché di una anticipazione del
differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno
2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari
previsti dall’art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 del comparto Scuola sono
incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate
nell’allegata Tabella 2, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa
speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta
come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio
tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul
trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni
dal personale in servizio all’estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2,
e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono
rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 3.
Nota a verbale per l’art. 65 :
Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le
parti precisano che al personale in servizio all’estero cui non spetta
l’indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto,
verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente
alla misura dell’indennità integrativa speciale stessa percepita al
31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere
effettuato secondo le normative vigenti.
ART. 66 – PROGRESSIONE PROFESSIONALE
1. Al personale viene attribuito un trattamento
economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una
posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei
periodi previsti dall'allegata Tabella 3, sulla base dell'accertato utile
assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si
intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione
della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari
definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il
passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per
mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i
periodi seguenti:
a. due anni di ritardo in caso di sospensione dal
servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in
caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il
personale amministrativo e tecnico;
b. un anno di ritardo in caso di sanzione
disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un
mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale
amministrativo e tecnico.
ART. 67 – TREDICESIMA MENSILITÀ
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità
corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al
trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre,
fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero
al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso
anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo
inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso
dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni
mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i
periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in
altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del
trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio
per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la
riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità,
relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della
riduzione del trattamento economico.
ART. 68 - EFFETTI DEI NUOVI
STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 65 hanno effetto
integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività
aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo
e sull’assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione
dell’art. 65 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità
di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 65, comma 3, del
presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo
in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10 della legge n.
335/1995.
ART. 69 – COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.
1. Al personale amministrativo e tecnico è
corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale
accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo
restando l’eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad
personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle
misure ed alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 4.
3. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a
tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun
anno accademico, al personale tecnico e amministrativo con rapporto di
impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera
durata dell’anno accademico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un
massimo di dieci mesi per ciascun anno accademico, al personale tecnico e
amministrativo con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine
delle attività didattiche.
4. Nei confronti del personale dell’area EP detto
compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di amministrazione
di cui all’art. 40 .
5, Il compenso individuale accessorio in questione
spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio
effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
6. Per i periodi di servizio o situazioni di stato
assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al
personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
7. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art.
11 , comma 8, lettera a).
8. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di
stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è
ridotto nella stessa misura.
9. Nei confronti del personale amministrativo e
tecnico con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in
rapporto all’orario risultante dal contratto.
10. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle
ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile
provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
ART. 70 – RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.
1. La retribuzione professionale docenti di cui
all’art. 7 del CCNL del 15.03.2001 del comparto Scuola è incrementata nelle misure
mensili lorde e alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 5.
2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1,
la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è
rideterminata nelle misure indicate nell’allegata Tabella 5.
3. La retribuzione professionale docenti,
analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici
mensilità.
ART. 71 – RISORSE COMPLESSIVE PER IL
FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL’ISTITUTO
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo
d’istituto, già definite ai sensi dell’art.14 del CCNL 2000/01 del comparto Scuola stipulato
il 15 marzo 2001, sono integrate dalle ulteriori
seguenti risorse, a decorrere dall’1.1.2003:
a) un importo pari a € 14,30 pro-capite per tredici
mensilità per ogni docente e unità di personale educativo;
b) un importo pari a € 10,50 pro-capite per tredici
mensilità per ogni unità di personale amministrativo e tecnico.
ART. 72 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO D’ISTITUTO
1. Il fondo d’istituto è finalizzato a retribuire le
prestazioni rese dal personale docente, amministrativo e tecnico per
sostenere il processo di autonomia, con particolare riferimento alle
esigenze che emergono dalla realizzazione dell’organizzazione complessiva
del lavoro nonché delle attività e del servizio.
2, Le risorse di cui all’art. 14 del CCNL 15.3.2001 della Scuola, comma 1, lettere b), c), d), nonché le
ulteriori risorse stabilite nell’art. 71, comma 1, lett.
a) e b) del presente CCNL, continuano ad essere ripartite tra i singoli
istituti in relazione alla rispettiva dotazione organica. Le risorse così
distribuite si aggiungono a quelle ripartite ai sensi dell’art. 28 del CCNI del 31.8.1999 della
Scuola.
3. Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti
previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate
dall’istituzione finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del
personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea,
da enti pubblici o soggetti privati.
4. Le risorse del fondo delle singole istituzioni
accademiche, che risultino non utilizzate alla fine dell’esercizio
finanziario, sono riutilizzate nell’esercizio successivo.
ART. 73 – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI
1. A decorrere dal 1.1.2002 ai direttori dei servizi
generali ed amministrativi, destinatari dell’incremento retributivo
previsto dell’art. 8 c.1 del CCNL 15 marzo
2001 del comparto Scuola è attribuito un incremento
retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale
iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la
corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla
data del 1.9.2000.
ART. 74 –
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA
1. A decorrere dall'1.1.2002, i docenti già
inquadrati nell’ex livello VI bis sono collocati nella seconda fascia ai
sensi dell'art. 20 del presente contratto, con l’attribuzione della
posizione stipendiale iniziale Docente ex VII livello ed il riconoscimento
dell’anzianità definita ai sensi del presente articolo.
2. In aggiunta all'importo definito ai sensi del
comma 1, all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di
anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento,
comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonché del rateo di
anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di
provenienza.
3. La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e
2 viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della
collocazione di ciascun docente all'interno delle posizioni economiche del
profilo di docente di seconda fascia.
ART. 75 – DIRETTORI
AMMINISTRATIVI
1. A decorrere dall'1.1.2002, la retribuzione
tabellare e le posizioni stipendiali dei direttori amministrativi sono
rideterminate secondo le allegate tabelle.
ART. 76 – NUOVI PROFILI PROFESSIONALI
1. In connessione con i processi di riforma in atto e
considerata la riserva di legge per la determinazione degli organici, le
parti convengono che la definizione dei profili professionali di cui alle
successive tabelle A e B verrà realizzata in sede di
contrattazione integrativa nazionale presso il MIUR.
TABELLE
TABELLA A – PROFILI DI
AREA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E
TECNICO
1. L’unità dei servizi amministrativi è costituita
dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale
amministrativo e tecnico individuati dalla presente tabella.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle
disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che
sono individuati dalla tabella B.
Appartengono alle seguenti aree lavoratori che
svolgono attività caratterizzate rispettivamente da:
Area EP:
EP2 - Elevato grado di autonomia connesso alla
soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o
professionale. Responsabilità formale e personale della gestione
amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile
dell’istituzione.
EP1 - Elevato grado di autonomia connesso alla
soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o
professionale. Responsabilità dei risultati , dell’efficienza e
dell’efficacia per le attività di competenza.
Area D:
- Autonomia connessa allo svolgimento di obiettivi
assegnati implicanti scelte tra diverse modalità di attuazione;
- Responsabilità relativa alla correttezza esecuzione
degli obiettivi assegnati.
Area C
- Autonomia nello svolgimento di attività inerenti
procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri
prestabiliti;
- Responsabilità relativa alla correttezza
complessiva delle procedure gestite.
Area B
-Svolgimento di compiti sulla base di direttive
assegnate e procedure prestabilite;
-Responsabilità connessa al corretto ed efficace
svolgimento dei compiti assegnati.
Area A
- Svolgimento di compiti prevalentemente ausiliari
sulla base di istruzioni assegnate.
TABELLA B - REQUISITI
CULTURALI PER L’ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO E TECNICO
Direttore amministrativo
- diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze
politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o in
ingegneria gestionale, unitamente a diploma di specializzazione
universitaria post-lauream.
Direttore dell’ufficio di ragioneria:
-diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze
politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o in
matematica e statistica.
Coordinatore tecnico, amministrativo e di
biblioteca:
- diploma di laurea breve in biblioteconomia o
archivistica congiunto e, limitatamente ai Conservatori, diploma di
Conservatorio.
Collaboratore tecnico, amministrativo, di biblioteca
e di laboratorio:
-diploma di ragioniere o perito commerciale (anche
con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito
commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici
commerciali;
-diploma di analista contabile, diploma di operatore
commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi
commerciali;
-diploma di maturità di tecnico della gestione
aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e
turistici.
In caso di mancato possesso di uno dei predetti
titoli, è valida anche la laurea breve specifica.
Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo
specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di
aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa
turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile,
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del
1978.
In caso di mancato possesso di uno dei predetti
titoli, e' valido un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi
universitari.
Coadiutore:
- diploma di scuola media.
TABELLA C - CORRISPONDENZA TRA AREE E PROFILI PROFESSIONALI
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO
Nuove Aree
|
Nuovi profili professionali previsti dal CCNL
|
EP2 |
Direttore amministrativo |
|
|
EP1 |
Direttore dell’ufficio di ragioneria |
|
|
D |
Coordinatore tecnico, amministrativo e di
biblioteca. |
|
|
C |
Collaboratore tecnico, amministrativo, di
biblioteca e di laboratorio |
|
|
B |
Assistente amministrativo |
|
|
A |
Coadiutore |
TABELLA C1 – Equivalenza
vecchio-nuovo ordinamento personale amministrativo e tecnico
Vecchia
Area |
Vecchia
qualifica |
Nuova
qualifica |
Nuova
Area |
D |
Direttore amministrativo |
Direttore amministrativo |
EP2 |
|
|
|
|
D |
Direttore dei servizi generali e
amministrativi |
Direttore dell’ufficio di ragioneria |
EP1 |
|
|
|
|
C |
Assistente di biblioteca |
Coordinatore di biblioteca, coordinatore
tecnico e amministrativo |
D |
|
|
|
|
C |
|
Collaboratore tecnico, amministrativo, di
biblioteca e di laboratorio |
C |
|
|
|
|
B |
Assistente amministrativo |
Assistente amministrativo |
B |
|
|
|
|
A |
Collaboratore scolastico |
Coadiutore |
A |
Tabella 1 – Indennità
integrativa speciale (valori per 12 mensilità)
Posizioni stipendiali al 1.1.2002 (valori per 12 mensilità)
Tabella 2 - Aumenti
posizioni stipendiali dal 1.1.2002 (da corrispondere per 13 mensilità)
Aumenti posizioni stipendiali dal 1.1.2003 (da corrispondere per 13
mensilità)
Tabella 3 - Posizioni
stipendiali dal 1.1.2003 (valori per 12 mensilità)
Tabella 4 - Aumenti
compenso individuale accessorio
Tabella 5 - Aumenti
retribuzione professionale docente
TABELLE DA
1 A 5 (formato Acrobat compresso)
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