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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE
UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO
ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/13.
L'anno 2012 il giorno 23 del mese di agosto,
in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede
di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita
con D.M. n. 24 del 10 marzo 2010.
E
i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. SCUOLA, U.I.L. SCUOLA e S.N.A.L.S.
C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro del Comparto Scuola
PREMESSO
- che con il vigente CCNL 29
novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità
territoriale e professionale, ivi comprese le utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie del personale (art. 10);
- che lo stesso CCNL, al capo II – Relazioni
sindacali, artt. 3, 4, 5 e
6,
definisce le materie di competenza della contrattazione integrativa di
secondo livello e gli ambiti territoriali della stessa;
- che in data 10.5.2012 il
nuovo protocollo d’intesa sul lavoro pubblico tra il Ministro della
Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le
Organizzazioni sindacali ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo
negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie
previste dal CCNL vigente;
SI CONCORDA QUANTO
SEGUE
il presente contratto sostituisce l’O.M. n. 64
del 21.7.2011 emanata in via eccezionale per l’a.s. 2011/12, ai sensi dell’art. 40 comma 3
del D.L.vo 165/2001 come novellato dal D.L.vo 150/2009, in assenza di
sottoscrizione definitiva della pre-intesa del 12.5.2011, concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed A.T.A..
Art. 1 - Campo di
applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il
presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola
docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
ai docenti di cui agli artt.43 e 44
della legge n. 270/82.
2. Il
presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le
operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2012/2013 secondo le
disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola
è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il
personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli
obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola,
assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze
professionali, tenuto conto delle
esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata,
tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il
potenziamento delle attività dell’offerta formativa - per il personale
appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei
titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior
trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10 comma
10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale
competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e
assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto
di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo
corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente
contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte
dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2012/2013.
4. Premesso
che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la
disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli
organici, e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 3 del
presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri
e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5.
Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa
informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione
Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali
successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di
posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i
principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La
valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed
educativo (All. 1) titolare di cattedra e/o posto nella scuola é formulata da
ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel
caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio,
sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda,
acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di
conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni
organiche provinciali (D.O.P.), i docenti della scuola primaria in esubero
titolari sulla provincia e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale
valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i
docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai
competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata
considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la
presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria,
secondo le tabelle allegate al C.C.N.I.
concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 29
febbraio 2012 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le
seguenti precisazioni e integrazioni:
• nei titoli di servizio va valutato anche
l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di
residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano
effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data
stabilita per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre
dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di
punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
• per i docenti di religione cattolica il
punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale,
suddivisa per diocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10,
commi 3 e 4 dell’O.M. n. 26 del 3 aprile 2012.
7. La
valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4) é formulata da
ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel
caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio,
sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda,
acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di
conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro
il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle
allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola
sottoscritto in data 29 febbraio 2012
per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni
e integrazioni:
• nei titoli di servizio, va valutato anche
l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di
residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano
effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data
stabilita per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre
dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di
punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
• l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui
alla prima riga della nota (3) della citata tabella è sostituita
dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o
riconoscibile”.
8. La
valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal
presente contratto sulla base dell’All. 2 - Tabella del
personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella personale
A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la
presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9. Al
fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio
nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, alla data del 4 agosto
2012 per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado, personale educativo e per gli insegnanti di
religione, e alla data del 23 agosto 2012 per il personale A.T.A.. Il
personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di
mobilità relative all’a.s. 2012/2013 verrà rimesso nei termini per la
presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla
data di comunicazione della rettifica stessa.
10. Per
quanto riguarda la disciplina delle operazioni di utilizzazione e
assegnazioni provvisorie per la regione Abruzzo si rinvia alle disposizioni
contenute nell’accordo sottoscritto il 15 luglio 2009 stipulato a modifica ed
integrazione del C.C.N.I. 26
giugno 2009.
Per
la mobilità annuale nazionale restano ferme le scadenze del presente
contratto.
11. Le
parti si riservano di integrare, in successiva sessione di contrattazione, le
operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui al presente
C.C.N.I. alla luce degli esiti della successiva mobilità. Inoltre le parti
integreranno il presente accordo in successiva sessione di contrattazione,
sulle modalità di utilizzazione del personale scolastico negli ITS.
In
particolare le parti si riservano di integrare il presente accordo in
presenza di specifiche esigenze che dovessero emergere a causa dei recenti
eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia Romagna e alcune province
del centro-nord.
Art.1-bis. -
Utilizzazione tra province statali che hanno modificato l’assetto
territoriale di competenza.
1. Il
personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti
delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali
di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex
titolarità ai sensi dell’art. 20/bis, c.
2 lett. C), del C.C.N.I. 29.2.2012 e non l’abbia ottenuto, ha titolo a
presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex
titolarità e, in subordine, nel comune. La domanda va inviata all’Ufficio
territoriale della provincia di attuale competenza. A tale personale si
applica la precedenza di cui al successivo art. 8 c. 1 punto II e art. 19
comma 1 punto II.
2.
Il personale docente, educativo
ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato
l’assetto delle aree territoriali di competenza, qualora abbia chiesto e non
ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità ai
sensi dell’art. 20/bis, c. 2 lett. A), del C.C.N.I. 29.2.2012, ha titolo a
presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia
di titolarità, a prescindere dalla situazione di esubero nel suo posto o
classe di concorso. Il suddetto personale invia la domanda all’Ufficio
territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di
utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia.
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE
Art. 2 - Docenti
destinatari delle utilizzazioni
1. Premesso
che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la
disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli
organici e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 3 del
presente contratto e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14
del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012, i destinatari dei
provvedimenti di utilizzazione per l’a.s. 2012/2013 sono:
a) i docenti in soprannumero sull’organico di
titolarità, ivi compresi quelli in esubero nella scuola primaria titolari
sulla provincia;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari
a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda
nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano
di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in
subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di
precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto
comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che
abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche
nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2012/2013 può
produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito
d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2004/2005 e successivi;
c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del
C.C.N.I. del 29.2.2012 che hanno avuto una sede di titolarità non
compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati
restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di
mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei
all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della
L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in
cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa
tra quelle espresse a domanda.
d) i docenti che, dopo le operazioni di
trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o che
risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
e) i docenti titolari D.O.P. nell’anno
scolastico 2011/2012 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico
2012/2013;
f) i titolari delle Dotazioni Organiche di
Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
g) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del
29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento
in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato
disponibile il posto di precedente titolarità;
h) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o
classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli,
posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola
secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa,
o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi
del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. Sui
posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli
accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia
della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell’art. 11
comma 9 della L. 124/99; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o
classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti
autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di
qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;
i) i docenti titolari su insegnamento
curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere
utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. I
docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo
per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati
su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in
altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili.
Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di
essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso
le istituzioni carcerarie;
j) i docenti che abbiano superato o stiano
frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il
conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di
sostegno;
k) i docenti della scuola secondaria di primo
grado di cui agli art. 43 e 44
della legge n. 270/82;
l) gli insegnanti tecnico-pratici e gli
assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8
della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C
allegata al D.M. 39/98, ai quali si applica l’art. 14 comma 14 del D.L.
95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7
agosto 2012, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della
medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con
riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul
sostegno;
m) gli insegnanti di religione cattolica
immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio
2003, n. 186;
n) docenti, anche non in esubero, in possesso
dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M.
n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in
particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la
diffusione della cultura e della pratica musicale.
2. I
docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di
concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei
limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado
diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la
mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del
C.C.N.I. del 29.2.2012, ivi compresi i posti assegnati alla scuola
secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta
formativa.
3. Il
personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a
classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in
altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione
a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui si possiede
l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso
ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del
10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del
10/11/1998);
c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio
posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in
soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto
titolo di specializzazione nonché qualora abbia frequentato apposito corso di
formazione di cui all’art. 14
comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7
agosto 2012.
E’ fatto salvo quanto previsto all’ultimo
periodo del successivo art. 5 comma 6.
4. Al
fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il
riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a
domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di
esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza;
dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove
risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto
o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque
disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione
corrispondente.
5. Negli
istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di
insegnamento, i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica
che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio
di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola
medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore
mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo
svolgimento di supplenze temporanee. La presente normativa si applica anche
agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria.
Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella
scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria
disponibilità di ore.
6. Per
i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del
titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito
al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica
ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano
frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe
anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in
possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche
d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione
ai corsi stessi.
7. Gli
insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in
possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di
concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, ovvero in
altra area di sostegno, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei
commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le
quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero
provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di
utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il
maggior trattamento economico spettante.
8. Gli
insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di
titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie
delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli
ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse
attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria
e permanga la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.
9. Dopo
la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle
attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi
affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici,
negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per
gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti autorizzati,
anche in via sperimentale e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto
disponibile ed assegnabile a livello provinciale, che prevedano attività di
laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria,
secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che
risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di
altro ordine o tipo:
a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell’art.
8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il
riordino degli istituti professionali e dell’art. 8 comma 4
del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;
b) per lo svolgimento di attività didattiche
tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di
sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
c) in base a quanto disposto dall’art. 14,
commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L.
135 del 7 agosto 2012
d) per gli adempimenti relativi al
miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto
legislativo 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto
conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
e) per la realizzazione di progetti
qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro;
f) per l’attuazione di progetti autorizzati,
anche in via sperimentale, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto
disponibile a livello provinciale.
10.
Gli insegnanti di religione cattolica, sono confermati nella sede di servizio
dell’anno precedente. Nei casi di dimensionamento della rete scolastica si applicano
ai predetti docenti le norme previste dall’art. 20 del CCNI 29.2.2012, tenuto
conto della graduatoria di cui all’art. 10,
commi 3 e 4 dell’O.M. n. 26 del 3.4.2012. Possono comunque
chiedere l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della
religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell’ambito
dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I
medesimi, inoltre, possono anche chiedere l’utilizzazione, a domanda, per
diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della
religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della
idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere
prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che
ottengono l’utilizzazione su diversa sede scolastica all’interno della
medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono
produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla
sede assegnata.
Art. 3 - Contrattazione
decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità
1. Con
riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con
le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di
tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento
eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi
anche i posti di sostegno aggiuntivi così come determinati dalla legge
finanziaria 2007, e gli ulteriori posti in deroga in attuazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti
comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri
e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli
incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla
mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote
orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra
MIUR e Regioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente
contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico
derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali autorizzate anche in via
sperimentale (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed
assegnabile a livello provinciale), i posti autorizzati per la scuola
secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa
e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a
tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in
altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con
orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto salvo i
casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie
letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di
approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo
prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua
inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono
a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di
abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di
abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano
delle disponibilità rientrano anche i posti
di ufficio tecnico di cui all’art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il
riordino degli istituti professionali e all’art. 8
comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti
tecnici.
2. Nell’utilizzazione
di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli
obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di
scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del
servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto
delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il
numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni
di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che
comportino un maggior onere finanziario.
3. La
contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le
modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai
sensi del comma 1 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta
rilevanza educativa e.
4. La
contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire
ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo
art. 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di
rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le
iniziative volte all’educazione degli adulti.
5. Prima
di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS.,
sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle
disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti
relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione
alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione
delle stesse.
Art. 3 bis-
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli IRC
1. Le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione
cattolica sono effettuate d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e
l’Ordinario Diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del
territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i
posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.
2. Come
previsto all'art. 3, comma 5 del presente contratto, gli Uffici Scolastici
Regionali, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa
informazione alle OO.SS., predisporranno, per ogni diocesi, il quadro
complessivo delle disponibilità dei posti relativi all’insegnamento della
religione cattolica e daranno tempestiva informazione alle OO.SS. anche su
eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.
Art. 4 – Mobilità
annuale nell’ambito delle diverse sedi o plessi dello stesso istituto.
(ELIMINATO)
Art. 5 - Criteri di
articolazione delle utilizzazioni
1. Le
utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli
interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere
assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza
operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle precedenze di cui
all’art. 8. In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati
l'utilizzazione avviene d'ufficio.
2. Ai
fini delle utilizzazioni del personale docente D.O.P. sono previste due
distinte graduatorie, nelle quali confluiscono rispettivamente, le seguenti
tipologie di personale:
a) docenti appartenenti alle Dotazioni
Organiche Provinciali;
b) docenti che, successivamente alle
operazioni di mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione
Organica Provinciale;
Tali graduatorie vanno formulate secondo le
tabelle di valutazione dei titoli di cui al C.C.N.I. sulla
mobilità sottoscritto in data 29.2.2012 allegate al presente
contratto, con le precisazioni e integrazioni di cui all’art. 1, comma 6.
3. I
provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire
modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.
4. Le
operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del
personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate
prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita
domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la
medesima causale.
L’utilizzazione
negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi
di concorso in esubero, è effettuata, a domanda, prioritariamente nell’ambito
dei docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, nell’ambito dei
docenti in esubero in ambito provinciale, tenendo conto del punteggio a loro
attribuito.
5. Il
personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su posto di
organico sede, avente titolo alla precedenza di cui all’art. 8, comma 1,
punto 2 e appartenente a ruolo in esubero sarà utilizzato a domanda sui posti
richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo,
tipologia e classe di concorso. In caso di mancanza di disponibilità potrà
essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto tra tutti
coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di
titolarità sulla base di quanto previsto dal POF per l’arricchimento ed il
potenziamento delle attività dell’ offerta formativa nonché per posti che
dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura
delle supplenze. Tale modalità di
utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.
6. Seguiranno
le assegnazioni d'ufficio del solo personale in esubero privo della sede di
titolarità, vale a dire titolare senza sede nella provincia o sulla DOP, che
non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso,
tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario
contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero
provinciale.
7.
Nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a
ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe.
8. Le
utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per
l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che
sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa
cattedra e fatta salva la continuità didattica.
9. Al
fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del personale
appartenente a posti o classi di concorso in esubero qualora il personale da
utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto
nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza, che in tutte
le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro
ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per
l’insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a
disposizione pari all’eccedenza di personale che sarà impiegato parimenti a
quello di cui al comma 5, secondo periodo.
10. I
docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del
numero delle classi in organico di fatto, secondo quanto disposto dall’art. 2 della
legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a trovarsi in situazioni di
soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con
riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto
alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5
dell’art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della scuola
di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente
disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e,
subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento
o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di
studio coerente.
In mancanza delle disponibilità sopra riportate,
il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di
arricchimento dell’offerta formativa.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della
scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con il
consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero,
il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso
affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato
come soprannumerario.
L’impiego su posti di sostegno è subordinato
alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all’
apposito corso di formazione di cui all’art. 2 comma 3 lettera c) del
presente contratto, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a
supplenze. Analogamente l’impiego su classi di concorso affine di docente non
abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito
provinciale per la classe di concorso richiesta.
Resta ferma in ogni caso la possibilità per il
docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle
utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni
dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.
L’operazione si colloca nella fase prevista ai
punti 10, 13 e 28 bis dell’allegato 3 – sequenza operativa- .
Il docente è individuato soprannumerario sulla
base della tabella allegato 1 con le precisazioni e integrazioni di
cui all’art. 1, comma 6, del presente contratto.
Art. 6 - Assegnazione delle ore di insegnamento
nella scuola secondaria di I grado
1. Le
eventuali disponibilità orarie residue per l’approfondimento in materie
letterarie nel tempo normale, per l’approfondimento di discipline a scelta
delle scuole che determinano l’incremento orario nel tempo prolungato fino a
40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento dell’insegnamento della
lingua inglese e non assegnate nell’ambito delle operazioni di competenza
dell’Ufficio territoriale (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e
assunzioni a tempo determinato), sono restituite alla disponibilità delle
scuole. Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio
nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente
diritto al completamento dell’orario e, successivamente, come ore aggiuntive
di insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24
ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno
attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di
concorso.
Art. 6 bis –
Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici
1. Sui
posti che si rendono disponibili nei licei musicali e coreutici per gli
insegnamenti di nuova istituzione vengono utilizzati i docenti delle classi
di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota
prot. n. A00DPER 2320 del 29 marzo 2012 - allegato E (1) - tabella licei.
2. Tutti
coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente possono produrre
istanza di utilizzazione, anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e
gli spezzoni orario disponibili.
Al
fine di soddisfare le necessità di funzionamento delle nuove istituzioni
scolastiche, nel quadro complessivo delle disponibilità su cui effettuare le
operazioni di utilizzazione dovranno essere considerate tutte le ore che si
rendano disponibili, ivi compresi eventuali spezzoni orario costituiti da un
numero di ore anche inferiore a sei.
3. L’utilizzazione
parziale comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le
operazioni sull’organico di fatto relative all’anno scolastico 2012/2013.
Si
precisa che ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su
insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere
conferiti ulteriori spezzoni orari nelle scuole di servizio che diano luogo
ad un orario settimanale superiore a quello previsto dal vigente CCNL.
4. Possono
produrre l’istanza di cui al comma 2 anche i docenti appartenenti ai ruoli di
diversa provincia della stessa regione o di altra regione qualora in quest’
ultima non siano stati attivati corsi di liceo musicale.
5. Nelle
operazioni di utilizzazione di cui sopra il personale di cui al comma 2
precede quello di cui al comma 4.
6. Gli
Uffici Scolastici Regionali nel cui territorio sono ubicati i nuovi licei
musicali e coreutici provvedono a pubblicare nei propri siti istituzionali
l’elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, distinto per
insegnamento, almeno cinque giorni prima delle date di scadenza previste nell’art.
1 comma 9 del presente C.C.N.I..
7. Per
quanto riguarda gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e
“Laboratorio di musica d’insieme” si fa riferimento alla nota ministeriale
prot. A00DPER n. 2320 del 29 marzo 2012 – allegato E (1) - tabella
licei. Il servizio prestato per tali insegnamenti è valutabile esclusivamente
nelle sottoindicate ipotesi:
a) servizio per l’insegnamento dello
strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali;
b) servizio per l’insegnamento dello
strumento musicale prestato nei corsi di qualunque tipologia o posto nella
scuola secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi
della L. 440/97, questi ultimi
effettuati sino all’a.s. 2011/12.
8. Per
i suddetti insegnamenti sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei
titoli previsti dalla nota prot. A00DPER n. 2320 del 29 marzo 2012 – allegato E (1) - tabella
licei, i docenti titolari nella classe di concorso 77/A, in possesso di
diploma di conservatorio nello specifico strumento, graduati in base alla
tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 29.2.2012,
con priorità per i medesimi docenti in esubero.
9. Per
l’insegnamento di “Storia della musica” sono utilizzati, in subordine ai
docenti forniti dei titoli previsti dalla nota prot. A00DPER n. 2320 del 29
marzo 2012 – allegato E (1) - tabella licei, i docenti, in
esubero, titolari nella classe di concorso 31/A in possesso di diploma in
didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di
maturità.
10. Nei
soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di
liceo musicale, il personale ivi impiegato negli aa.ss. 2009/10 e precedenti
resta confermato con priorità assoluta in attesa della costituzione delle
classi di concorso specifiche.
11. I
docenti già utilizzati nei due anni scolastici precedenti, vale a dire dalla
istituzione ordinamentale dei licei musicali, hanno diritto alla conferma
dell’utilizzazione secondo le disponibilità dei posti e a condizione che
rientrino nel numero delle utilizzazioni da effettuare sulla base della
posizione occupata in graduatoria;
tra
essi precedono, a loro volta, coloro che risultano appartenere a classi di
concorso in esubero.
Le
operazioni nell’ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia.
___________________________
(1) Si riporta l’allegato E.
Allegato E
PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO MUSICALE
E COREUTICO
|
|
classe
conc.
|
1° anno
|
2° anno
|
3° anno
|
4° anno
|
5° anno
|
|
Attività e
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
|
|
Lingua e letteratura italiana
|
50/A 51/A
|
132
|
132
|
132
|
|
|
|
Lingua e cultura straniera
|
46/A
|
99
|
99
|
99
|
|
|
|
Storia e geografia
|
51/A
50/A
|
99
|
99
|
|
|
|
|
Storia
|
37/A
50/A
|
|
|
66
|
|
|
|
Filosofia
|
36/A - 37/A
|
|
|
66
|
|
|
|
Matematica*
|
49/A
|
99
|
99
|
66
|
|
|
|
Fisica
|
49/A
|
|
|
66
|
|
|
|
Scienze naturali**
|
60/A
|
66
|
66
|
|
|
|
|
Storia dell’arte
|
24/A-25/A-61/A
|
66
|
66
|
66
|
|
|
|
Religione cattolica o attività alternative
|
|
33
|
33
|
33
|
|
|
|
Totale ore
|
|
594
|
594
|
594
|
|
|
|
Sezione musicale
|
|
Scienze motorie e sportive
|
29/A
|
66
|
66
|
66
|
|
|
|
Esecuzione e interpretazione (1)
|
31/A
|
99
|
99
|
66
|
|
|
|
Teoria, analisi e composizione (3)
|
31/A
|
99
|
99
|
99
|
|
|
|
Storia della musica (4)
|
31/A
|
66
|
66
|
66
|
|
|
|
Laboratorio di musica d’insieme (2) (a)
|
31/A
|
66
|
66
|
99
|
|
|
|
Tecnologie
musicali (2) (a)
|
31/A
|
66
|
66
|
66
|
|
|
|
Totale ore
|
|
462
|
462
|
462
|
|
|
|
Sezione coreutica
|
|
Storia della danza
|
&
|
|
|
66
|
|
|
|
Storia della musica (4)
|
31/A
|
|
|
33
|
|
|
|
Tecniche
della danza
|
&
|
264
|
264
|
264
|
|
|
|
Laboratorio
coreutico
|
&
|
132
|
132
|
|
|
|
|
Laboratorio
coreografico
|
&
|
|
|
99
|
|
|
|
Teoria e
pratica musicale per la danza
|
&
|
66
|
66
|
|
|
|
|
Totale ore
|
|
462
|
462
|
462
|
|
|
|
Totale complessivo ore
|
|
1056
|
1056
|
1056
|
|
|
& i docenti saranno reclutati in
collaborazione con l’accademia di danza; in alternativa si farà ricorso a
personale esperto esterno.
I posti nei licei musicali e coreutici relativi agli
insegnamenti di nuova istituzione (2) non sono disponibili per le operazioni
di mobilità fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di
accesso.
(2)Liceo
musicale: esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione;
storia della musica; laboratorio di musica d’insieme; tecnologie musicali.
Liceo coreutico: storia della danza;
storia della musica; tecniche della danza; laboratorio coreutico; laboratorio
coreografico; teoria e pratica musicale per la danza.
(a)
Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13
comma 8.
* con Informatica al primo
biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
(1) In fase transitoria concorrono
all’insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di
musica di insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico
strumento,abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano
prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado;
concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A
purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e
che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione
secondaria di II grado.
(2) In fase transitoria
concorrono all’insegnamento di Tecnologie musicali i docenti abilitati per le
classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del: Diploma
accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono di cui al
D.M. 462/03; Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui
al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; Diploma accademico di II livello “musica
elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007; Diploma di
“Musica elettronica” (vecchio ordinamento); Qualsiasi diploma accademico di
II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso
almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della
musica elettronica.
(3) In fase transitoria
concorrono all’insegnamento di Teoria e analisi e composizione i docenti
abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del
diploma di vecchio ordinamento o
di diploma accademico di II livello
in: - composizione; - direzione di orchestra;- organo e composizione organistica;-musica
corale e direzione del coro;-
strumentazione per banda. .
(4) Purché in possesso
della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe
LM-45- o titoli equiparati ai sensi
del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233 ) congiuntamente a
diploma di conservatorio)
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Art. 6 ter – Diffusione della cultura e della pratica
musicale nella scuola primaria
1. Ai
fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole
primarie, anche consorziate in rete, individuate dagli Uffici Scolastici
Regionali in attuazione del D.M. n. 8 del
31 gennaio 2011, sono prioritariamente utilizzati, a domanda e nel
rispetto dell’orario contrattuale, i docenti interni alla scuola che siano in
possesso dei requisiti previsti all’art. 3 (1) del suddetto
decreto, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella del
personale docente ed educativo.
2. In
assenza di personale docente interno disponibile in possesso dei requisiti,
si utilizzano i docenti secondo il seguente ordine di priorità:
-
docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di
concorso in esubero, nell’ambito delle classi 31/A, 32/A e 77/A;
-
docenti di cui all’art. 2 comma 1 lettera n) del presente C.C.N.I. che
ne abbiano fatto domanda in ambito provinciale, graduati in base alla tabella
di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed educativo.
3. I
posti che si liberano per effetto delle utilizzazioni di cui ai commi 1 e 2
vanno ad incrementare il piano delle disponibilità di cui all’art. 3 del
presente C.C.N.I. per le operazioni di utilizzazione del personale docente
nella stessa tipologia di posto o classe di concorso.
4. Si
precisa che l'insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria, di
cui all'art. 2 del DM
8/11, può essere affidato ai docenti della scuola primaria, in
possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo decreto, al di
fuori delle classi assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su
base volontaria.
________________________________
(1) Si riporta l’art. 3 del D.M. n. 8 del 31.1.2011.
Art. 3
1. Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi
destinati alla specializzazione in musica del personale docente della scuola
primaria, si farà riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli
conseguiti presso istituzioni dell’alta formazione musicale:
a) diploma quadriennale in didattica
della musica;
b) diploma biennale di cui al decreto
ministeriale 28 settembre 2007 n. 137;
c) diploma accademico di secondo livello;
d) diploma conseguito secondo
l’ordinamento previgente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212;
e) diploma accademico di primo livello;
f) diploma accademico specifico in
didattica della musica o in musica per l’educazione conseguito all’estero
presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è
equiparato secondo la normativa vigente.
2. Nell’ambito degli accordi di rete di cui all’articolo 2,
possono, altresì, essere utilizzati docenti delle classi di concorso A031,
A032 e A077 nell’ambito dell’organico assegnato, purché l’utilizzo di detto
personale non produca esuberi nell’organico destinato alla scuola primaria.
3. Il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è
completato dalle specifiche attività formative di cui all’articolo 11, al
fine di integrare le competenze musicali con le specifiche esigenze
didattiche connesse all’insegnamento nella scuola primaria.
Art. 7 - Assegnazioni
provvisorie personale docente
1. L’assegnazione
provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di
sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di
concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado
diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido
per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del
C.C.N.I. del 20.12.2007. La richiesta di assegnazione provvisoria per
altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva
rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di
titolarità. Resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo
speciale o ad indirizzo didattico differenziato (1) e che
l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di
concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso,
secondo l’ordine previsto ai punti 38 e 44 della sequenza operativa di cui all’allegato 3.
L’assegnazione provvisoria può essere
richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al
convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della
convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati
con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente
comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori;
2. Non
sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da
quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il
periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie
di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima
nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo
stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie
3. In
base a quanto disposto nell’art. 2 comma 2 del C.C.N.I. del 29.2.2012, può
partecipare all’assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità, per
i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente
assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si
effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Per
quanto riguarda l’assegnazione in altra provincia, per l’a.s. 2012/2013,
possono chiedere l’assegnazione provvisoria tutti coloro che sono stati
assunti nell’anno scolastico 2010/2011, anche solo giuridicamente, e negli
anni scolastici precedenti. Diversamente, in attuazione di quanto previsto
all’art. 9 comma 21
della legge n. 106/11, il personale docente assunto a partire dalla
decorrenza giuridica 1° settembre 2011, non può chiedere assegnazione
provvisoria per altra provincia per un quinquennio a far data dalla
decorrenza giuridica dell’assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano
delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi
compreso il personale docente della provincia di Trento. Le lavoratrici madri
o, in alternativa i lavoratori padri, assunti con decorrenza giuridica 1°
settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto,
pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV,
lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra
provincia.
4. In
caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede
per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si
prescinde dall’iscrizione anagrafica.
5. Alla
domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti
attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le
assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai
genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel
caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età
è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione
provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni
entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per
ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di
ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti
e/o classi di concorso richiedibili. Tale comune, ovvero il distretto
scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere
necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto
dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà
necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune.
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con
le seguenti modalità:
-
l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di
concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso;
-
l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede
l’assegnazione per scuole di diverso comune
anche rispetto alle
richieste di classi
di concorso o
posti di grado
diversi da quello di appartenenza.
- le
preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda
saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le
tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di
appartenenza.
L’indicazione della preferenza sintetica per
il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di
ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo
allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti
oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.
La mancata indicazione del comune di
ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte
dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre
classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento
dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi
l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze
analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per
la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
6. Si
richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni,
quanto stabilito dall’art. 9 del C.C.N.I. del 29.2.2012 e dall’art. 4
dell’O.M. n. 20 del 5.3.2012 anche con riferimento ai casi di
ricongiungimento al convivente.
7. Non
è consentita l’assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità,
con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.
8. Le
operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su
posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e
per l’intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, anche
sommando spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time
l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti
al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche
sommando spezzoni diversi compatibili.
9. In
sede di contrattazione regionale decentrata saranno regolamentate le modalità
per consentire lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province
diverse.
10. La
sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle
disposizioni di cui al successivo art. 9.
11. L’assegnazione
provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta,
esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per
una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza.
12. Alla
domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica
deve essere, altresì, allegata la Idoneità rilasciata dall’Ordinario della
diocesi richiesta.
13. Le
operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe
di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate
salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto
per l’a.s. 2012/2013.
______________________
(1) Tale disposizione va letta nel senso della intercambiabilità
nell’ambito delle tre tipologie di servizio descritte.
Art. 8 - Precedenze
nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
1. Le
precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per
categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di
priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9 del presente C.C.N.I.,
in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I.
del 29.2.2012.
I. PERSONALE
CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale docente non vedente (art. 3 della
Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della
Legge n. 270/82);
II. PERSONALE
TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI NOVE ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA
SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
c) Personale docente che, a partire dall’a.s.
2004/2005 e/o successivi, chiede il
rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale
soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver
presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni,
e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente
titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già
appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di
concorso, posto sostegno).
III. PERSONALE
CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21
della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del
D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella
"A" annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648;
e) Personale docente (non necessariamente
disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere
continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla
precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che
la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di
cura specializzato;
f) Personale docente appartenente alle
categorie previste dal comma 6 dell'art. 33
della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601
del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale
precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di
residenza, a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o
più istituzioni scolastiche comprese in esso;
IV. ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell'art. 33,
commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:
coniuge o genitore, anche adottante o
chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di
gravità.
solo figlio/a individuato come
referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di
referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione
- che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare
l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni
esclusivamente oggettive.
h) Personale docente destinatario dell'art.
33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine
entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto
65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o
affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in
situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata
con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in
grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di
gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In relazione ai punti g ed h:
- la
situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9
del C.C.N.I. del 29.2.2012, (in
particolare i punti a, b) e dall’art. 4
dell’O.M. 20 del 5.3.2012. La condizione di esclusività dell’assistenza
al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza
al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere
documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3. I requisiti debbono sussistere entro
la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere
prodotta entro la medesima data.
- la
suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il
richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente
o affine e che convive con il soggetto
con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la
certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto
con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza
permanente, continuativa e globale (art. 3, comma
3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del
provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
- La precedenza è riconosciuta a condizione
che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio
dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti
sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si
richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il
domicilio in comune diverso dall’assistito.
i)
lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i
lavoratori padri. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre
anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il
movimento.
V. PERSONALE
CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA DELL’ART. 35 COMMA 5 DELLA LEGGE
27/12/2002, n. 289
j) i docenti dichiarati idonei
all’insegnamento a seguito della procedura prevista dall’art. 35,
comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 che non sono stati
assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una
sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
VI. PERSONALE
CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle
assegnazioni provvisorie)
k) il coniuge convivente del personale
militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del
personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95,
destinatari della legge n. 100/87, dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87,
convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266
del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del
ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le
attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo
presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181
del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora
nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il
personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di
concorso di appartenenza.
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE
NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle
assegnazioni provvisorie)
l) Il personale chiamato a ricoprire cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999
n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha
titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede
ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore,
qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole
richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione
delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione
provvisoria
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL
TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL
7/8/1998
(limitatamente alla fase delle assegnazioni
provvisorie)
m) Il personale che riprende servizio al
termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il
7/8/1998 ha diritto alla precedenza
nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia
ove ha svolto attività sindacale e nella
quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il
possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere
documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
Art. 9 - Sequenza
operativa
1. Le
operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di
specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei
posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le
operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le
operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per
massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate
privilegiando le operazioni che
liberino posti per le fasi successive.
2. Le
operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a
domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di
specializzazione, saranno disposte dopo
aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati
aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui
si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di
sostegno, mediante utilizzazione a
domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto
comune, saranno disposte dopo aver
accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti
specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato.
3. Al
fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività
progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti
nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere
utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie
di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole
interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si
applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e
inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali
previste dalla legge n. 426/88 e dalla legge n. 104/92.
4. Le
operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa
riportata nell’allegato 3.
L’Ufficio territorialmente competente che
dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è
tenuto a darne immediata comunicazione all’Ufficio territorialmente
competente di provenienza degli interessati.
TITOLO II
PERSONALE EDUCATIVO
Art. 10 - Utilizzazioni
ed assegnazioni provvisorie
1. Al
personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che
disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale
docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la
disciplina per l’utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di
concorso o posti di sostegno per i quali
gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.
L’individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l’ordine
delle graduatorie unificate in base all’articolo 4 ter
della Legge n. 333/2001.
2. Qualora
presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili
determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso
istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati
dalla semiconvittualità maschile, dovrà
essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di
utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei
confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo
quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile)
e prioritariamente presso l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà,
infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso
l'Ufficio territorialmente competente, ai sensi dell'art. 73 della
Legge n. 270/82.
3. Il
personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni,
che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche
nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l’utilizzazione
nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri
aspiranti.
TITOLO III
PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle
utilizzazioni
1. Premesso
che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la
disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli
organici e la costituzione di posti part-time, come definito nell’art. 3 del presente
contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.
2012/2013 sono:
a) il personale A.T.A. in soprannumero
sull’organico di titolarità;
b) il personale A.T.A. trasferito a domanda
condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale
soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici
precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza
nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che
la comprende o nel comune di
precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto
comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbia
richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche
nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’anno scolastico
2012/2013 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato
trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2004/05 e
successivi;
c) il personale A.T.A., già in servizio in
sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del
dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede
di titolarità dove - ai sensi dell’art. 48 - , comma 19, del C.C.N.I. del 29.2.2012 detto personale è riassegnato
d’ufficio per l’anno scolastico successivo;
d) il personale A.T.A. restituito ai ruoli
metropolitani ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 29.2.2012 che ha avuto una
sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
e) il direttore dei servizi generali e
amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di
appartenenza che, a norma dell’art. 35,
comma 6, della legge 27/12/2002,n. 289, è cessato dal
collocamento fuori ruolo dall’anno scolastico 2003/2004;
f) il personale A.T.A. che, dichiarato
inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni
di altro profilo comunque coerente, e che, a norma dell’art. 35 comma 6 delle
legge 27/12/2002 n. 289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno
scolastico 2003/2004;
g) il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell’art. 35
comma 6 della legge 27/12/2002, n. 289, è cessato dal collocamento fuori
ruolo dall’anno scolastico 2003/2004; qualora non soddisfatto della sede
assegnata, abbia chiesto di partecipare ai movimenti e non abbia ottenuto
alcuna delle sedi richieste con la domanda di trasferimento;
g1) Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere
utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio
analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata
a non più di una entità in ingresso per scuola.
h) il personale A.T.A. che a qualunque titolo
risulti senza sede definitiva;
i) il personale A.T.A. restituito ai ruoli
di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma 9 del
C.C.N.L. del 29/11/2007;
j) il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del
29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in
servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile
il posto di precedente titolarità;
k) il personale A.T.A. in esubero che abbia
superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
l) i responsabili amministrativi, ivi compresi
gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi
dell’art. 21 della legge n. 463/78, che
non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi
generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario
a tutti gli effetti;
m) i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con
personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma
degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi
soprannumerario a tutti gli effetti;
n) il personale A.T.A. proveniente da altra
provincia in cui ci sia situazione di esubero;
o) il direttore dei servizi generali e
amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi
dell’art. 47, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il
29.2.2012, in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di
precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di
precedente titolarità. L’operazione si colloca dopo il punto 5 della sequenza
operativa – allegato 6.
2. In
conformità alle finalità indicate dall’art. 1 comma 2 del presente contratto,
il personale in soprannumero nelle scuole ed istituti viene utilizzato, a
domanda, in profilo diverso da quello di appartenenza, o per gli assistenti
tecnici in area diversa ma comunque nell’ambito della stessa area
contrattuale, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale
richiesto per l’accesso a quel profilo o area diversa. A tale scopo i
Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli
di studio e/o professionali posseduti.
3. Il
personale che non è possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di
appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del
titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al profilo di
assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - è utilizzato, a domanda, sulle eventuali
disponibilità relative ad altro profilo o, per gli assistenti tecnici in
laboratorio di area professionale diversa, ma comunque nell’ambito della
stessa area contrattuale. A tal fine il personale di cui al presente comma,
parteciperà alle attività di riconversione professionale previste nel
presente contratto.
4. Per
il personale che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le
condizioni di cui ai precedenti comma 2 e 3,
si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d’ufficio.
5. Il
direttore dei servizi generali ed amministrativi, cessato dal collocamento
fuori ruolo, a norma dell’art. 35,
comma 6, della legge 27/12/2002 n. 289, e quello riconosciuto
comunque inidoneo, è utilizzato su posto vacante o disponibile di altro
profilo.
6. Il
personale A.T.A. inidoneo, cessato dal collocamento fuori ruolo a norma
dell’art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002, n. 289 nonché quello
dichiarato inidoneo successivamente, è utilizzato, secondo quanto indicato
dalla certificazione medica e dal relativo nuovo contratto individuale, sulla
base dei criteri stabiliti dal contratto di istituto.
Art. 12 - Criteri per
la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A.
1. Con
riguardo al personale A.T.A., nell’ambito degli stessi accordi di cui al
precedente articolo 3 , stipulati a livello regionale con le OO.SS., si
determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le
disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione in
corrispondenza delle esigenze complessive scaturite dalle situazioni
socioeconomiche, culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni
territoriali. In detto quadro deve essere assicurata, in via primaria, la
copertura di tutti i posti disponibili in organico, accertati in base alle
disposizioni in vigore. Sono compresi in tali disponibilità i posti di titolarità dei direttori dei
servizi generali ed amministrativi inidonei e quelli del personale inidoneo
al proprio profilo utilizzato in
profilo coerente, nonché tutti i posti disponibili per mancanza del personale
titolare, assente a seguito di disposizioni previste dalla normativa vigente.
Sono altresì da considerare quelli che si rendano disponibili per mobilità
intercompartimentale, nonché quelli disponibili per concessione di part-time.
Su richiesta del personale, l’utilizzazione può essere effettuata anche
sommando spezzoni compatibili su più scuole. Alle OO.SS. è data tempestiva
informazione anche sulle eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla
motivazione delle stesse.
2.
Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori
alle disponibilità individuate al comma 1 del presente articolo, il quadro
complessivo deve ricomprendere una o più tra le seguenti disponibilità
derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da
particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche
ed educative correlate ai nuovi compiti richiesti alla Scuola dell’autonomia
ed alla ridefinizione dei servizi generali amministrativi delle istituzioni
scolastiche dimensionate:
a) esigenze di supporto ai progetti educativi
e formativi deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della
scuola, nell’ambito dei piani dell’offerta formativa;
b) utilizzazione degli assistenti tecnici in
istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di
titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori
didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie
multimediali;
c) esigenze di supporto alle iniziative
complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di
cui al D.P.R.
09/04/1999, n. 156 e al D.P.R.
10/10/1996, n. 567. In particolare saranno considerate le esigenze di
supporto alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art. 5,
comma 1 e comma 2, lettera c), del citato D.P.R. n. 156/99;
d) utilizzazione di personale soprannumerario
nei nuclei di supporto all’autonomia scolastica istituiti a livello
provinciale;
e) utilizzazione di personale soprannumerario
presso i centri territoriali;
f) esigenze connesse ai posti resisi di
fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso gli
Uffici scolastici provinciali e regionali ai sensi dell’art. 31, comma 6
bis, del decreto legislativo 3.2.1993,
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
g) utilizzazione di personale soprannumerario
- tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti -
presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Uffici
scolastici provinciali della disponibilità dei posti.
3. I
responsabili amministrativi di cui all’art. 11, comma 1, lettera l) del presente contratto sono utilizzati in
base ai criteri individuati al successivo art. 13 ad esclusione del criterio
definito al comma 1, lettera b) del citato
art. 13, concernente le sostituzioni nelle Istituzioni scolastiche. Sono
confermati, a domanda, con priorità nella scuola o posto di servizio di
utilizzazione dell’anno scolastico precedente.
4. I
responsabili amministrativi di cui all’art. 11, comma 1, lettera m) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri
individuati al successivo art. 13, comma 1 del presente contratto e, a
domanda, possono essere utilizzati su posti eventualmente disponibili di
assistente amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Sono confermati, a
domanda con priorità nella scuola o posto di servizio di utilizzazione
dell’anno scolastico precedente.
Art. 13 - Ulteriori
criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
1. Qualora
le unità di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi da utilizzare
siano superiori alle disponibilità individuate in base ai criteri di cui al
precedente art. 12 comma 1 al fine del miglior impiego di tale personale
soprannumerario, secondo le finalità
individuate all’art. 12 comma 2, la contrattazione decentrata regionale definisce il quadro
delle disponibilità nel quale comprendere una o più delle seguenti
disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, con
particolare riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento
nell’ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche:
a) utilizzazione nella sede di titolarità
dell’anno scolastico 2011/2012 del DSGA soprannumerario per effetto
dell’applicazione dell’art. 4 comma
70 della Legge n. 183/2011 in luogo della
reggenza. In subordine, tali posti sono disponibili per l’utilizzazione di
eventuale ulteriore personale in esubero.
b) utilizzazione del personale soprannumerario
per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze prevedibili fino
al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche.
c)
utilizzazione presso i centri territoriali per l’educazione degli adulti;
d)
utilizzazione presso i nuclei di supporto all’autonomia scolastica attivati
presso gli uffici provinciali;
e)
esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento alle iniziative
complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di
cui al D.P.R.
09/04/1999, n. 156 e al D.P.R. 10/10/1996
n. 567. In particolare devono essere considerate le esigenze di
supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale A.T.A.
soprannumerario, alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art. 5
comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n. 156/99;
f) utilizzazione sui posti relativi a progetti
autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di
qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.
g)
utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito di
progetti di supporto all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche da realizzare anche con
l’eventuale coinvolgimento degli Enti Locali. Le intese da stipularsi con gli
Enti Locali possono prevedere punti di raccordo operativi a livello
distrettuale o in più istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da
attivarsi tenendo anche conto della fase di riorganizzazione degli uffici
periferici del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Può
essere prevista l’utilizzazione del personale in argomento su progetti che
vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre iniziative territoriali
concordate tra i soggetti istituzionali e le parti sociali con particolare
riguardo ai progetti connessi al riassorbimento della dispersione scolastica,
al contenimento del disagio giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a
rischio e a quelli riguardanti gli alunni con disabilità e quelli connessi all’integrazione
degli alunni stranieri;
h)
utilizzazione, solo a domanda, di personale soprannumerario - tenuto conto
della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso
IRRE, INVALSI e INDIRE, previo
accertamento da parte dei Uffici scolastici
provinciali della disponibilità dei
posti.
2. Sull’insieme
delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche
a domanda i Direttori dei servizi generali e amministrativi trasferiti
d’ufficio in quanto soprannumerari.
Art. 14 - Direttore dei
servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura
1. I posti del profilo professionale di
direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di
contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico,
a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7
del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti
amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione
scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo
2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono
regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1
il dirigente scolastico provvede
mediante incarico da conferire ai sensi dell’articolo
47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio
nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli
assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui
all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
3. In via esclusivamente residuale, rispetto
alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti
vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di
utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di
responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra
scuola della medesima provincia.
4. Gli Uffici Scolastici Regionali nell’ambito
degli accordi di cui ai precedenti articoli 3 e 12, predispongono appositi elenchi del
personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di
criteri che devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle
esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei
servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali. Devono, altresì,
essere finalizzati a favorire l’impiego degli assistenti amministrativi
titolari delle posizioni economiche.
5. L’Ufficio scolastico regionale predispone i
conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con
esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo
incarico ai sensi dei commi 1 e 2.
6. Ai soli fini della scelta della sede e nel
limite degli aventi diritto all’incarico, le utilizzazioni di cui al comma 3
sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma
nell’istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia svolto
analogo servizio.
7. Ferma restando la possibilità di
utilizzazione del personale eventualmente trasferito d’ufficio, gli assistenti
amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di
titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le
disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle
supplenze del personale A.T.A., adottato con decreto
ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo,
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Regolamento citato. Gli
assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono retribuiti ai
sensi dell’articolo
146, lettera g) n. 7) del C.C.N.L./2007.
8. Nell’ambito dell’ordine delle operazioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 e l’ordine di priorità previsto al comma 6,
l’inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall’area “B”
all’area “D”, formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, costituisce titolo
di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente
articolo.
Art. 15 - Utilizzazione in sedi coordinate, plessi e
sezioni staccate ivi comprese quelle coinvolte nel dimensionamento -
Assegnazione del personale alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.
(ELIMINATO)
Art. 16 - Criteri di
articolazione delle utilizzazioni
1. Ai
fini delle utilizzazioni, la contrattazione decentrata regionale deve
prevedere che siano compilate distinte graduatorie per i profili
professionali del personale in soprannumero, secondo le tabelle di
valutazione dei titoli allegate al presente contratto con riguardo al
seguente ordine:
a) tutto il personale con contratto a tempo
indeterminato con la sede di
titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;
b) tutto il personale con contratto a tempo
indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa di sede
definitiva.
2. Nell’utilizzazione
di tutte le risorse professionali va perseguita, la funzionalità e
l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali,
tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità
espresse dal personale A.T.A. coinvolto. Qualora il numero del personale da
utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le utilizzazioni devono essere
finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggiore onere
finanziario.
3. Le
utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle preferenze espresse dagli
interessati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della
sequenza operativa di cui al successivo art. 20 e nel rispetto delle
precedenze di cui all’art. 19 In assenza dell’espressione delle preferenze da
parte degli interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio.
4. I
provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche
in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.
5. Le
modalità di utilizzazione sono stabilite mediante contrattazione decentrata
regionale. Tale contrattazione può eventualmente definire ulteriori criteri e
modalità di utilizzazione, in relazione a specifiche situazioni locali, nel
rispetto dei principi e criteri generali definiti dal presente C.C.N.I..
Art. 17 - Criteri di individuazione di situazioni
di soprannumero
1. L’individuazione
del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti
nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto. In caso di
concorrenza tra il personale titolare presso la stessa scuola, circolo,
istituto, l’individuazione del soprannumerario - ove necessaria - è prevista
nell’ordine seguente:
a) personale titolare nella scuola entrato a
far parte dell’organico, per mobilità volontaria, a partire dal 1° Settembre
dell’anno in cui si procede all’utilizzazione;
b) personale titolare nella scuola entrato a
far parte dell’organico negli anni scolastici precedenti, ivi compresi i
trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (vedi nota (1) – art. 48 del
C.C.N.I. 29.2.2012).
2. I
beneficiari delle precedenze di cui all’art. 19 punti I, III, IV lettere f) ed h) sono
esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l’anno
scolastico 2012/2013.
3. Per
gli assistenti tecnici, l’individuazione del soprannumerario avviene sulla
base delle graduatorie compilate per ciascuna area.
Art. 18 - Assegnazioni provvisorie
1. L’assegnazione provvisoria può essere
richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e
indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al
convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della
convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli
affidati con provvedimento giudiziario;
- per gravi esigenze di salute del
richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori;
2. In caso di ricongiungimento al coniuge
destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa
in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
3. Alla domanda di assegnazione provvisoria
devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella
tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto
per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata
tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore
a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua
l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6
anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le
assegnazioni provvisorie. A tal fine,
il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per
ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve
indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Tale comune, ovvero il
distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti,
deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto
dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve
necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune.
4. L’indicazione della preferenza sintetica
per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di
residenza per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo
allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i
predetti.
5. La mancata indicazione del comune di
ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte
dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni , ma non
comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. In
tali casi, l’ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in
considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole
del comune di ricongiungimento.
6. Per le dichiarazioni personali sostitutive
delle certificazioni, si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 9 del
C.C.N.I. del 29.2.2012 e dall’art. 4
dell’O.M. n. 20 del 5.3.2012, anche con riferimento ai casi di
ricongiungimento al convivente.
7. Non è consentita l’assegnazione provvisoria
nell'ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che
comprendono più distretti.
8. Le assegnazioni provvisorie possono essere
effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno
scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole.
Per il personale part time, l’assegnazione provvisoria, su specifica
richiesta del personale, interessato può essere effettuata su spezzoni
corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni
diversi compatibili costituiti su più scuole. Coerentemente con i principi
generali che regolano la costituzione dei posti orario esterni anche alla
costituzione di posto A.T.A. su due scuole deve essere subordinata alla
facile raggiungibilità delle sedi ed
alla funzionale organizzazione della prestazione lavorativa del personale
interessato in entrambe le istituzioni scolastiche.
9. In sede di contrattazione regionale
decentrata sono regolamentate le modalità per consentire lo scambio di posti
tra coniugi anche fra province diverse.
10. La sequenza operativa delle assegnazioni
provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 20.
11. Le assegnazioni provvisorie da altra
provincia sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo
indeterminato previsto per l’a.s. 2012/2013.
Art. 19 - Precedenze nelle operazioni di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria
1. Le
precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per
categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di
priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 20 del presente C.C.N.I.,
in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I.
del 12.02.2009:
I. PERSONALE
CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Emodializzati (art. 61 della
Legge 270/82);
a1) Non vedenti
II. PERSONALE
TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI NOVE ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA
SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
b)
Personale A.T.A. che, a partire dall’anno scolastico 2004/2005 e/o
successivi, chieda il rientro nella scuola di precedente titolarità in
quanto trasferito quale
soprannumerario a domanda condizionata ovvero trasferito d’ufficio (senza
aver presentato domanda) nell’anno scolastico cui si riferiscono le
operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato; nel caso di
concorrenza prevale l’istanza del personale A.T.A. già appartenente allo
stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, alla stessa area.
III.
PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE BISOGNOSO DI PARTICOLARI CURE
c) Personale A.T.A. con disabilità di cui
all'art. 21 della
legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601
del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due
terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella
"A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
d) Personale A.T.A., non necessariamente
disabile, che necessita, per gravi patologie di particolari cure a carattere
continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla
precedenza per tutte le preferenze
espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia
relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
e) Personale A.T.A. appartenente alle
categorie previste dal comma 6 dell'art. 33
della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601
del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale
precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di
residenza, a condizione che abbia espresso
come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
IV. ASSISTENZA
f) Personale A.T.A. destinatario dell'art. 33, commi
5 e 7 della citata legge 104/92 che sia:
coniuge o genitore, anche adottante o
chi eserciti legale tutela di soggetto con disabilità in situazione di
gravità.
unico figlio/a in grado di prestare
assistenza al genitore; tale unicità,
deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il
coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza
al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni
esclusivamente oggettive.
g) Personale A.T.A. destinatario dell'art.
33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine
entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto
65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o
affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona disabile in
situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata
con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in
grado di effettuare l’assistenza al soggetto disabile in situazione di
gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In relazione ai punti f e g:
-
la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art.
9 del C.C.N.I. del 29.2.2012, (in
particolare i punti a), b) ) e dall’art. 4
dell’O.M. n. 20 del 5.3.2012. La condizione di esclusività dell’assistenza
al soggetto con disabilità è prevista unicamente nei casi di assistenza al
genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta a norma
delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3; tutte le certificazioni devono essere
prodotte entro la data di presentazione della domanda.
-
la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria qualora il
richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente
o affine che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è
riconosciuta anche nell’ipotesi in cui la certificazione attestante la
gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile”
purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e
globale (art. 3, comma
3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del
provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
-
La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o
distretto sub comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare
preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha
diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione
provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune
diverso dall’assistito.
h) lavoratrici madri con prole di età
inferiore a tre anni o, in alternativa, i lavoratori padri; sono presi in
considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.
V. PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE
MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
i) il personale dichiarato inidoneo a
svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e
che chiede l’utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI
CATEGORIA EQUIPARATA
(limitatamente alla
fase delle assegnazioni provvisorie)
l) il coniuge convivente del personale
militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del
personale di cui all’art. 2 commi 197 e 198 della legge n. 549/95,
destinatari della legge n. 100/87, dell’art. 10 comma 2 del D.L. 325/87,
convertito con modificazione nella L. 402/87 dell’art. 17 della L. n. 266 del
28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del
ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione
provvisoria, sarà previsto l'impiego
anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a
disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di
Stato - Sez. VI - n. 181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore
avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano
scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al
profilo di appartenenza.
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE
NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alla fase delle assegnazioni
provvisorie)
m) Il personale chiamato a ricoprire cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999
n. 265, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché
venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato
amministrativo. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione
delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione
provvisoria.
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL
TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL
7/8/1998
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
Il
personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui
al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase
delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha
svolto attività sindacale e nella
quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il
possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere
documentato mediante dichiarazione, sotto la propria responsabilità, redatta
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
Art. 20 - Sequenza operativa
1. Al
fine di individuare i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione
sono effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del
personale titolare di sede; in particolare,
per massimizzare i posti disponibili, l’ordine delle operazioni viene
effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle
fasi successive.
2. Al
fine di favorire la funzionalità e la qualificazione dell’istituzione
scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell’anno scolastico
precedente sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni di
utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasi:
a) utilizzazione in altra area professionale,
nell’ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero
sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o
professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la
conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
a1)
utilizzazione del personale di cui al precedente art. 11 lettere l) ed m);
b) utilizzazione a domanda nella scuola di
precedente utilizzazione del personale A.T.A. inidoneo;
c) utilizzazione a domanda o d’ufficio in
altra istituzione scolastica - nello stesso profilo professionale - del
personale in soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti
tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di
studio e/o professionali posseduti;
d) utilizzazione degli assistenti tecnici in
soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o d’ufficio, in altra
istituzione scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli
prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione
professionale;
e) utilizzazione, secondo criteri e modalità
definite in sede di contrattazione decentrata regionale, di personale tecnico
che non trovi alcuna utilizzazione nell’ambito del proprio profilo
professionale;
f) assegnazioni di sede provvisoria, a
domanda e d’ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede
definitiva;
g) assegnazioni provvisorie provinciali;
h) utilizzazione, secondo criteri e modalità
definite in sede di contrattazione decentrata regionale, dei responsabili
amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli
Enti locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili
della scuola;
i) assegnazioni provvisorie del personale
proveniente da fuori provincia;
3. In
sede di contrattazione regionale possono essere disciplinate forme di
utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai profili di
infermiere, cuoco e guardarobiere.
L’Ufficio provinciale fornisce immediata
comunicazione agli uffici delle province di provenienza degli interessati,
delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie disposte.
Art. 21 - Riconversione
professionale
(ELIMINATO)
TITOLO IV
DISPOSIZIONE COMUNE
Art. 22 - Contenzioso
Qualora insorgano delle controversie in sede
di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente
il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art. 2 del
C.C.N.L. del 29.11.2007.
Resta ferma la possibilità di presentazione di
reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i
provvedimenti adottati nei loro confronti.
- Reclami -
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente
scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la
valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di
eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del
personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla
pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I
reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti
correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni
sui reclami sono atti definitivi.
- Controversie individuali -
Sulle controversie riguardanti la materia
delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli
135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla
mobilità definitiva), 136, 137 e 138
del C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della
legge 4 novembre 2010 n. 183.
Allegati:
ALLEGATO 1 – A) -
Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni
del personale docente ed educativo
|
Tipo di servizio
|
Punteggio
|
|
A) per ogni anno di servizio comunque
prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo
di appartenenza (1)
|
Punti 6
|
|
A1) per ogni anno di servizio
effettivamente prestato (2) dopo la
nomina nel ruolo di appartenenza (1)
in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al
punteggio di cui al punto A)
|
Punti 6
|
|
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di
altro servizio di ruolo riconosciuto o
riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio
pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia
(4)
|
Punti 3
|
|
B1) (valido solo per la scuola secondaria di
II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di
comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di
II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I
grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
|
Punti 3
|
|
B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di
altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera
o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella
scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3)
(4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)
|
Punti 3
|
|
B3) (valido solo per la scuola primaria) per
ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come
"specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
- se il servizio è prestato nell'ambito del
plesso di titolarità …
- se il servizio è stato prestato al di
fuori del plesso di titolarità …
|
Punti 0,5
Punti 1
|
|
C) per il servizio di ruolo prestato senza
soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di
attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di
Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo
grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i
trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis).
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio …
oltre il quinquennio …
per il servizio prestato nelle piccole isole
il punteggio si raddoppia
|
Punti 6
Punti 2
Punti 3
|
|
C1) per la sola scuola primaria:
per il servizio di ruolo effettivamente
prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire
dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente
"specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)
per il servizio di ruolo effettivamente
prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire
dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente
"specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)
|
Punti 1,5
Punti 3
|
|
D) a coloro che, per un triennio, a
decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s.
2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o
passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata
nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum,
un punteggio aggiuntivo di (5ter)
|
Punti 10
|
II -
ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)
|
Tipo di esigenza
|
Punteggio
|
|
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero,
nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai
genitori o ai figli (7)
|
Punti
6
|
|
B) per ogni figlio di età inferiore a sei
anni (8)
|
Punti
4
|
|
C) per ogni figlio di età superiore ai sei
anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che
risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
|
Punti
3
|
|
D) per la cura e l'assistenza dei figli
minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del
coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che
possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)
|
Punti
6
|
III - TITOLI GENERALI (15)
|
Tipo di titolo
|
Punteggio
|
|
A)
per ogni promozione di merito distinto ……….
|
Punti
3
|
|
B) per il superamento di un pubblico
concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di
appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli
di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)
|
Punti
12
|
|
C) per ogni diploma di specializzazione
conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.
162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n.
509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da
amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti
equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi
compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle
scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente
- per
ogni diploma …………..
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso
o gli stessi anni accademici o di
corso)
|
Punti
5
|
|
D) per ogni diploma universitario (diploma
accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma
Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) o diploma di accademia di
belle arti o di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di
studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12)…
…..
|
Punti
3
|
|
E) per ogni corso di perfezionamento di
durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal
D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal
decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali
o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito
delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)
- per
ogni corso …..
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o
gli stessi anni accademici)
|
Punti
1
|
|
F) per ogni diploma di laurea con corso di
durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze
motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni
diploma accademico di secondo livello conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) ……
|
Punti 5
|
|
G) per il conseguimento del titolo di
"dottorato di ricerca”… …
(si valuta un solo titolo)
|
Punti 5
|
|
H) per la sola scuola primaria per la
frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica
compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli
Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni
scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi,
rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16) ……...
|
Punti 1
|
|
I)
per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425
e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità
di presidente di commissione o di componente esterno o di componente
interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno
disabile che sostiene l’esame ……
|
Punti 1
|
|
N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G),
H), anche cumulabili tra di loro,
sono valutati fino ad un massimo di
….
|
Punti 10
|
|
NOTE COMUNI ALLE
TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO
P R E M E S S A
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le
domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per
l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
- nell’anzianità di servizio non si tiene
conto dell’anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono
considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione
della domanda;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia
(per i trasferimento a domanda e d’ufficio) è necessario che queste
sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei
figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro
il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
L’anzianità di servizio di cui alle lettere A)
e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con
apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato
all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze
on line ovvero con certificato di servizio.
L'anzianità di servizio di cui alla lettera A)
comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla
decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno
di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A)
comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa
da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di
cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel
ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in
quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun
servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.
Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante
dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi
nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione
fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di
istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore
della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché
nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati
a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello
di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è
valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende
gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti
da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di
appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini
giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità
comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola
dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella
scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo
prestato nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di
insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi
appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti
servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso
dello Stato nell’Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini
della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità
diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio
scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione della
corrispondenza tra servizi.
L’anzianità di cui alla lettera B) comprende
anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o
ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia,
fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il
sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt.
485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera
ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di
specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che
il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere
valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Il servizio
prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del
CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio
non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180
gg interrompe la continuità.
La valutazione del servizio di cui alle
lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti
Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo
servizio di docente nelle scuole statali.
Per gli insegnanti di educazione fisica non è
riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato
dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla
legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94,
n. 334 e successive modifiche).
La valutazione del servizio pre-ruolo nella
mobilità a domanda viene effettuata per intero, mentre nella mobilità
d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono
valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due
terzi).
Nel caso della mobilità d’ufficio, ad esempio,
il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene
riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella
misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di
punti 16 derivanti dal seguente calcolo:
|
primi 4 anni
(valutati per intero)
|
>
4 anni x 3 punti
|
= 12 punti
|
|
rimanenti
2 anni (valutati due terzi)
|
>
2/3 x 2 anni x 3 punti
|
=
4 punti
|
|
_______
|
|
|
|
totale:
12 punti + 4 punti
|
>
|
16
punti.
|
Oltre che per i docenti delle scuole ed
istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo
prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre
valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati
anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano
ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del
5.6.1985.
Il servizio di ruolo o non di ruolo
effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è
valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per
gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo
servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale
servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il
punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente
esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio pre-ruolo, il
punteggio derivante da 4 anni di pre-ruolo sulle piccole isole vale 24 punti
sia nella mobilità volontaria che d’ufficio, mentre quello derivante da 8
anni assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella
d’ufficio.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi
di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle
lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per
intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia
prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non
può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I
periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto
Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV –
Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la
malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
Al personale docente di ruolo che abbia
frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di
dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di
studio - a norma dell'art. 453
del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti
pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è
riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come
effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a
domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello
stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro
ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene
tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo
straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento
di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini
dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella
stessa scuola.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie
non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di
carriera.
E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio
prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano
mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del
servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.
N O T E
(1) Il ruolo di appartenenza va riferito
rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c)
alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria
di II grado e artistica.
Va valutato nella misura prevista dalla
presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79,
dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo
8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Va valutato nella misura prevista dalla
presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento
fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5
del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 e dell’art. 17 comma 5
del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il
possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o
ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei
posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o
d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per
quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di
sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole
primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D.
5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n.
90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde
dal requisito della residenza in sede.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi
in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in
questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato
- salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva
o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la
valutazione di un intero anno scolastico.
(3) La dizione “piccole isole” è comprensiva
di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle
due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
Il punteggio aggiuntivo previsto per il
servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal
luogo di residenza dell’interessato.
(4) Va valutata nella misura prevista dalla
presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina
anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o
se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.
In merito alla valutazione di un precedente
servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di
servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero,
ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si
sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo
della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo
grado.
Gli anni di un precedente servizio di ruolo
prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero,
sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado
(e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come
pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola
dell’infanzia.
Nella misura della presente voce è valutato
anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o
ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al
termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo
n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio
prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera
ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge
26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo
prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o
su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il
possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o
ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei
posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o
d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per
quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno
o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente agli insegnanti di scuole
primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D.
5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90,
il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal
requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla
presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati
degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato
precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in
qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio
prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
Nella stessa misura va valutato, altresì, il
servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della
scuola primaria e viceversa.
(5) La continuità del servizio prestato
ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità
ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione
Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C,
del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere
attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme
all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a
quello predisposto per le istanze on line. Il primo anno del triennio per
l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a
partire dall’anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per
l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione
cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010. L’introduzione nell’a.s.
1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s.
1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di
montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del
servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio
dal plesso di titolarità del docente
al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente
all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la
continuità di servizio.
Per la scuola primaria, il trasferimento tra i
posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la
continuità di servizio.
Si precisa che, per l'attribuzione del
punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni
considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a
prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di
istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso
di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo
sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e
la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i
docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i Centri Territoriali ai
fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio,
va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.
Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e,
analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica
è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di
titolarità (o diurno o serale).
Da tale ultimo requisito si prescinde
limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art.
7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio
del presente contratto.
Il punteggio in questione va attribuito anche
in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella
scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme
vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.
Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere
attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e
puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio
militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico
ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio
previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di
esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di
incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento
dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione
a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge
23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono
la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con
modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle
scuole militari. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della
rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole)
la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o
aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi
alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione
del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio
l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di
titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora
il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il
trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La
continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente
titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del
predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi
previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente
titolare su posti DOP.
Si precisa che il punteggio in questione viene
riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto
ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio.
La continuità didattica, legata alla scuola di
ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo
ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non
anche della domanda di passaggio.
Nei riguardi del personale docente ed
educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o
trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in
ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente
titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per
altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del
servizio.
Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il
docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i
punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere
riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto
soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati
in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la
sperimentazione a norma dell'art. 278
del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio,
sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità,
ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua
straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti
utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove
figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito
con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione
spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1
del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di
titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità
del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio
per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno
scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di
assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di
docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in
ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente
titolarità.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità
giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo
coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso di
diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto
soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e
artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso
di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già
titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M.
215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al
momento della presentazione della domanda.
(5 bis) Ai fini della formazione della
graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del
trasferimento d’ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la
continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:
|
C) Per ogni anno di servizio di ruolo
prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
-
entro il quinquennio ......
-
oltre il quinquennio …...
|
Punti 2
Punti 3
|
Sempre ai fini della formazione della
graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del
trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella
sede di attuale titolarità, nella seguente misura:
|
C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo
prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) ….
|
Punti 1
|
Il predetto punteggio va attribuito se la sede
di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio
continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende
comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro
nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Nei riguardi del personale docente ed
educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o
trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in
ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente
titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per
altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del
servizio.
Per i docenti il servizio deve essere stato
prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola
di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio
deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale
titolarità.
Il trasferimento dal sostegno a posto comune o
viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.
Il punteggio non va attribuito ai docenti
titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).
Qualora il docente al termine dell’ottennio
non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola
dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla
lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al
momento di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è
cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera
C).
(5 ter) Il diritto all’attribuzione del
punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, analoga
al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto
per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è
presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle
condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.
Ai fini della maturazione una tantum del
punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le
domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno
scolastico 2007-2008.
Con le domande di mobilità per l’anno
scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per
l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del
triennio.
Le condizioni previste alla lett. D) titolo I
della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato
servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di
arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di
mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate
anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa
provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto
anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito
provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento,
in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola
primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso
circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di
precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla
precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde
esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in
ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione
provvisoria.
Nei riguardi del personale docente ed
educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver
prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il
riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo
di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7,
comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente
titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o
l’assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del
punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata
che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente
titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della
domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita
del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
(6) Il punteggio spetta per il comune di
residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano
effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza del familiare a cui si chiede il
ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con
dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la
decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde
quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei
tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento e quello per
la cura e l’assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A – Parte II)
spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza
familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non
comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale
educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio
sarà attribuito per tutte le scuole
ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di
viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà
attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una
preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. Per
quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il
comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono
le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede
di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito
per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune
di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le
condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di
cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito
della stessa sede
(per sede si intende “comune”).
(7) Ai
fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del
soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla
scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente
maniera:
lettera
A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente
nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in
cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche
richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo
stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene
all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di
residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni
di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo
didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune
sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza
del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui
alla lettera D della Tabella a – Parte II.
lettera
B) e lettera C) valgono sempre;
lettera
D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui
può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del
docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano
sedi scolastiche richiedibili.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato
anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(8) Il punteggio va attribuito anche per i
figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre
dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
(9) La valutazione è attribuita nei seguenti
casi:
a) figlio
minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un
istituto di cura;
b) figlio
minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un
istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede
dello istituto medesimo.
c) figlio
tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di
cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che
comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero,
presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come
previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
(10) Si precisa che ai sensi della lettera B)
si valuta un solo pubblico concorso.
E’equiparata all'inclusione in graduatoria di
merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di
istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola
dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così
come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono
valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed
artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato
nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente
nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.
I concorsi ordinari a posti di personale
educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola
primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente
scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a
posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L.
30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il
concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono
stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole
esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.
Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati
per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la
partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento
dell’abilitazione.
Ai sensi dell’art. 5 del
D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola
abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi
ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi
antecedentemente alla legge 270/82.
Tale punteggio spetta anche per l’accesso a
tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per
il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e
titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
(11) Il punteggio va attribuito al personale
in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli
statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con
provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R.
162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla
legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri
consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle
università avvalendosi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la
costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi
previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione
i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento
universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino
le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima
biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un
esame finale).
(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10
del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n.
30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico,
istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle
università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli
aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
Si precisa che non rientra fra quelli
valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in
situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con
l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non
si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS).
Detti titoli non possono essere, infatti,
considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai
ruoli sia per il passaggio.
(12) Il punteggio spetta per il titolo
aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il
conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze
motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al
diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). Analogamente il
diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di
ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al
diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in
base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.
Non si valuta il diploma di laurea in scienze
della formazione primaria in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al
ruolo di appartenenza.
Analogamente non si valuta il diploma di
laurea in Didattica della musica.
(13) Il punteggio può essere attribuito anche
al personale diplomato.
(14) I corsi tenuti a decorrere dall’anno
accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con
1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame
finale.
(15) Limitatamente alla mobilità nell’ambito
dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli
previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive
modificazioni ed integrazioni.
(16) Il punteggio viene attribuito per il
conseguimento di un solo titolo linguistico.
ALLEGATO 2 - Tabella
per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo.
|
Tipo di esigenza
|
Punteggio
|
|
A) per
ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli
minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità( art. 3.- comma 3 –
legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai
minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 –
legge 104/92) affidati (6) ……
|
Punti 6
|
|
B) per ogni figlio o
affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4)
|
Punti 4
|
|
C) per ogni figlio o affidato (6) di età
superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o
affidato (6) maggiorenne che risulti
totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro …...
|
Punti 3
|
|
D) per la cura e l'assistenza dei figli o
affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti,
ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5) ….
|
Punti 6
|
In caso di parità di precedenze e di punteggio
prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Ai fini della validità della certificazione
richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 445 del
28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
(1) il
punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il
ricongiungimento ai sensi dell’art. 7 a condizione che essi, alla data di
presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione
anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si
chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico
o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del
28.12.2000 come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la
decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde
quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei
tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso,
per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione
del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di
ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del
coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non
comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà
attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di
viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà
attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una
preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I
punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono
cumulabili fra loro.
(2) Il
punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante
la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché
sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma
3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata la
durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
(3) il
punteggio è attribuito anche nei casi
in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre
dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono
assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva
nota 5).
(4) il
punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto
tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione
provvisoria.
(5) la
valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio disabile ovvero coniuge o
genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio disabile, ovvero coniuge o
genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione
del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
c) figlio tossicodipendente
sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare
presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122,
D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio
nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con
l'assistenza del medico di fiducia,
come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
(6) il
provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.
ALLEGATO 3 - Sequenza operativa: Utilizzazioni,
Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria - personale
docente
Operazioni riguardanti
i titolari su posto di sostegno
|
|
Tipo posto
|
Descrizione
|
Note
|
|
1
|
Sostegno
|
Conferma a domanda della utilizzazione nello
stesso istituto dell’anno scolastico precedente dei docenti titolari su
posto della Dotazione Organica di Sostegno.
|
Valido solo per la scuola secondaria di II
grado
|
|
2
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto I del presente
contratto nell’ordine riportato, indipendentemente dalla tipologia di posto
di titolarità.
|
- Personale docente non vedente
- Personale docente emodializzato
|
|
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno nella scuola di
precedente titolarità del docente titolare di sostegno che usufruisce della
precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II del presente contratto.
L’utilizzazione avviene in subordine anche su tipologia di sostegno diversa
da quella di titolarità purché il docente sia in possesso del prescritto
titolo di specializzazione.
|
Non valido per la scuola secondaria di
secondo grado
|
|
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno del docente,
titolare di sostegno, che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8
comma 1, punto III nell’ordine riportato.
|
Personale con disabilità:
- art. 21 L. 104/92
- particolari cure continuative
- art. 33, comma 6 L. 104/92
|
|
5
|
Sostegno
|
|
Assistenza a persone con disabilità – art.
33, commi 5 e 7 L. 104/92:
La lavoratrice madre con prole di età
inferiore ai tre anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera i)) viene trattata
con priorità nell’ambito di ciascuna delle fasi successive.
|
|
6
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno del docente
cessato dal collocamento fuori ruolo indipendentemente dalla tipologia di
posto di precedente titolarità (precedenza di cui all’art. 8, comma 1 punto
V).
|
Art. 2, comma 1 lettera c) secondo periodo
|
|
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno a domanda e
d’ufficio dei docenti già titolari su posti della dotazione organica di
sostegno che non hanno chiesto o ottenuto la conferma dell’utilizzazione
nello stesso istituto dell’anno scolastico precedente.
|
Valido solo per la scuola secondaria di secondo grado
|
|
|
Sostegno
|
Utilizzazione, in base al punteggio, del
docente titolare di sostegno trasferito quale soprannumerario nell’anno cui
si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni, che abbia chiesto e
non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità (punto 3)) nel
seguente ordine:
-
sul distretto sub comunale di precedente titolarità
-
sul comune di precedente titolarità
- su comuni viciniori specificamente
richiesti nel rispetto delle relative tabelle (trattamento in subordine);
l’utilizzazione avviene anche su tipologia
di sostegno diversa da quella di titolarità purché il docente sia in
possesso del prescritto titolo di specializzazione.
|
Non valido
per la scuola secondaria di secondo grado
|
|
9
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno a domanda dei
docenti dell’art. 2 comma 1 lettera e) titolari su posto di sostegno.
|
|
|
10
|
Sostegno
|
Assegnazione Provvisoria su sostegno del
docente titolare su posto di sostegno nella provincia. Il personale docente
beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 viene trattato con
priorità, nell’ordine previsto.
|
|
Utilizzazioni su
sostegno dei titolari di posto comune nella provincia
|
|
Tipo posto
|
Descrizione
|
Note
|
|
11
|
Sostegno
|
Utilizzazione nella scuola di precedente
titolarità del docente, in possesso del prescritto titolo di
specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferito quale
soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi
otto anni.
|
|
|
12
|
Sostegno
|
Conferma su sostegno, a domanda, del docente
fornito del prescritto titolo di specializzazione utilizzato nell’anno
scolastico precedente.
|
|
|
13
|
Sostegno
|
Utilizzazione, in base al punteggio, del
docente titolare di posto comune trasferito quale soprannumerario nell’anno
cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni, che abbia
chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità nel
seguente ordine:
-
sul distretto sub comunale di precedente titolarità
-
sul comune di precedente titolarità
- su comuni viciniori specificamente
richiesti nel rispetto delle relative tabelle (trattamento in subordine)
|
|
|
14
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno a domanda e
d’ufficio dei docenti titolari di posto comune della D.O.P. o provincia
senza sede in possesso del prescritto titolo di specializzazione
|
|
|
15
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno a domanda e
d’ufficio dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione
non licenziabili (art. 2, lettera k)) che non trovano sistemazione per
l’insegnamento d’appartenenza.
|
Valido solo per la scuola secondaria di primo grado
|
|
16
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno a domanda dei
docenti di cui all’art. 2 lettera c) e j) in possesso del prescritto titolo
di specializzazione
|
- docenti restituiti ai ruoli (lettera c))
- riconversioni su sostegno (lettera j))
|
|
17
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno a domanda del
docente in possesso del titolo di specializzazione, appartenente a classe
di concorso o posto con esubero nella provincia
|
Valido solo per la scuola secondaria
- art. 2, lettera h)
|
|
18
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno a domanda del
docente titolare di posto comune in possesso del titolo di
specializzazione, proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di
concorso o posto con esubero nella provincia.
|
Valido solo per la scuola secondaria
- art. 2, lettera h)
|
|
19
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno a domanda dei
docenti dell’art. 2 comma 1 lettera
e) titolari su posto comune in possesso del prescritto titolo.
|
- Titolari DOP nell’anno scolastico precedente trasferiti d’ufficio
su sede
|
|
|
Sostegno
|
Utilizzazione su
sostegno a domanda dei docenti titolari su tipo posto comune in possesso
del titolo di specializzazione, non compresi nelle categorie precedenti.
|
|
|
20 bis
|
Sostegno
|
Assegnazione provvisoria su sostegno del
docente titolare di posto comune nella provincia (nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 7 comma 1). Il personale docente beneficiario delle
precedenze di cui all’art. 8 viene trattato con priorità, nell’ordine
previsto.
|
|
Utilizzazioni su posto
comune
|
|
Tipo posto
|
Descrizione
|
Note
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|
21
|
Comune
|
Utilizzazione su posto di lingua straniera
nella scuola primaria, con precedenza nell’ambito del circolo di titolarità
|
Valido solo per la scuola primaria
Art. 2 lettera i)
|
|
22
|
Comune
|
Utilizzazione su tipo posto comune del
docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto I
del presente contratto nell’ordine riportato.
|
- Personale docente non vedente
- Personale docente emodializzato
|
|
23
|
Comune
|
Utilizzazione su tipo posto comune nella
scuola di precedente titolarità del docente che usufruisce della precedenza
di cui all’art. 8 comma 1, punto II del presente contratto.
|
|
|
24
|
Comune
|
Utilizzazione su tipo posto comune del
docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto
III nell’ordine riportato.
|
Personale con disabilità:
- art. 21 L. 104/92
- particolari cure continuative
- art. 33, comma 6 L. 104/92
|
|
25
|
Comune
|
Utilizzazione su tipo posto comune del
docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto IV
del presente contratto nell’ordine riportato esclusa la lettera i).
|
Assistenza a persone con disabilità – art.
33, commi 5 e 7 L. 104/92:
La lavoratrice madre con prole di età
inferiore ai tre anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera i)) viene trattata
con priorità nell’ambito di ciascuna delle fasi successive.
|
|
26
|
Comune
|
Utilizzazione su tipo posto comune del
docente cessato dal collocamento fuori ruolo.
|
|
|
27
|
Comune
|
Conferma su tipo posto comune, a domanda,
del docente nella scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico
precedente, nell’ambito della stessa classe di concorso o tipologia di
posto di titolarità.
|
|
|
|
Comune
|
Utilizzazione, in base al punteggio, del
docente trasferito quale
soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi
otto anni, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di
precedente titolarità (punto 23) nel seguente ordine:
-
sul distretto sub comunale di precedente titolarità
- sul
comune di precedente titolarità
- su comuni viciniori specificamente
richiesti nel rispetto delle relative tabelle (trattamento in subordine)
|
|
|
29
|
Comune
|
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda
e d’ufficio dei docenti già titolari su D.O.P. o provincia.
|
|
|
30
|
Comune
|
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda
e d’ufficio dei docenti entrati nella D.O.P. o provincia a seguito di
assegnazione definitiva di sede a decorrere dall’anno scolastico per il
quale si procede alle utilizzazioni.
|
|
|
31
|
Comune
|
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda
e d’ufficio dei docenti non licenziabili che non trovano sistemazione per
l’insegnamento d’appartenenza (art. 2, lettera k)).
|
Valido solo per la scuola secondaria di
primo grado
Artt. 43 e 44
L. 270/82
|
Operazioni riguardanti
i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di concorso
nella provincia
|
|
Tipo posto
|
Descrizione
|
Note
|
|
32
|
Comune
|
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda
dei docenti di cui all’art. 2 lettera i).
|
- Docenti richiedenti strutture ospedaliere
o carcerarie (lettera i))
|
|
33
|
Comune
|
Conferma a domanda e, successivamente,
utilizzazione a domanda del docente appartenente a posto o classe di
concorso con esubero nella provincia in posto o classe di concorso diversi
da quelli di titolarità ivi compresi i docenti di cui all’art. 2 c. 3
lettere a),b), c).
|
|
|
34
|
Comune
|
Utilizzazione d’ufficio del docente
soprannumerario o D.O.P. o provincia, appartenente a posto o a classe di
concorso con esubero nella
provincia, in posto o classe di concorso diversi da quelli di titolarità
ivi compresi i docenti di cui all’art. 2 c. 3 lettere a),b), c) (nel
rispetto di quanto previsto all’art. 5, comma 6).
|
|
|
35
|
Comune
|
Conferma a domanda e successiva
utilizzazione a domanda del docente proveniente da altro ruolo,
appartenente a posto o classe di concorso con esubero nella provincia, in
posto o classe di concorso o posto diversi da quelli di titolarità ivi
compresi i docenti di cui all’art. 2 c. 3 lettere a),b), c).
|
|
|
36
|
Comune
|
Utilizzazione d’ufficio del docente
soprannumerario o D.O.P. o provincia, proveniente da altro ruolo,
appartenente a posto o classe di concorso con esubero nella provincia, in
posto o classe di concorso diversi da quelli di titolarità ivi compresi i
docenti di cui all’art. 2 c. 3 lettere a),b), c) (nel rispetto di quanto
previsto all’art. 5, comma 6).
|
|
|
37
|
Comune
|
Utilizzazione a domanda dei docenti
dell’art. 2 comma 1 lettera e)
titolari su posto comune.
|
|
|
37 bis
|
|
Assegnazione provvisoria dei docenti
nell’ambito dello stesso comune tra distretti diversi
|
|
|
|
Comune
|
Assegnazione provvisoria nell’ambito della
provincia su tipo posto comune (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7
comma 1). Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui
all’art. 8 viene trattato con priorità, nell’ordine previsto..
|
|
Utilizzazioni su
sostegno dei titolari in altra provincia
|
|
Tipo posto
|
Descrizione
|
Note
|
|
39
|
Sostegno
|
Proroga a domanda (art. 5, comma 4) e,
successivamente, utilizzazione su
sostegno a domanda dei docenti titolari di posto comune specializzati
appartenenti allo stesso ruolo o classe di concorso provenienti da altra
provincia in cui ci sia situazione di esubero.
|
|
|
40
|
Sostegno
|
Proroga a domanda (art. 5, comma 4) e,
successivamente, utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari di posto comune
specializzati appartenenti a diverso ruolo o classi di concorso provenienti
da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
|
|
|
41
|
Sostegno
|
Assegnazione provvisoria su sostegno da
altra provincia del docente in possesso del prescritto titolo di
specializzazione.
In caso di concorrenza prevale l’istanza del
docente titolare di sostegno (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7
comma 1).
Il personale docente beneficiario delle
precedenze di cui all’art. 8 viene trattato con priorità, nell’ordine
previsto.
|
|
|
42
|
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno a domanda di
docenti di cui alla lettera J) - art. 2
senza titolo di specializzazione.
|
|
Operazioni su posto
comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia
|
|
Tipo posto
|
Descrizione
|
Note
|
|
43
|
Comune
|
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda
dei docenti provenienti da altra
provincia in cui ci sia situazione di esubero.
|
|
|
44
|
Comune
|
Assegnazione provvisoria su tipo posto
comune dei docenti provenienti da altra provincia (nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 7 comma 1).
Il personale docente beneficiario delle
precedenze di cui all’art. 8 viene trattato con priorità, nell’ordine
previsto.
|
|
Operazioni riguardanti
i docenti neo assunti
|
|
Tipo posto
|
Descrizione
|
Note
|
|
45
|
Sostegno
|
Assegnazione della sede provvisoria su
sostegno a domanda e d’ufficio ai docenti
neo assunti a tempo indeterminato, ivi compresi i neo assunti sulla
DOS .
|
|
|
46
|
Comune
|
Assegnazione della sede provvisoria a
domanda e d’ufficio su tipo posto comune ai docenti neo assunti a tempo
indeterminato.
|
|
ALLEGATO 4 – A -
Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni
del personale A.T.A.
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: ( F )
|
Tipo di servizio
|
Punteggio
|
|
A)
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio
effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della
nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi
fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) …..
|
Punti 2
|
|
A1)
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio
effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della
nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) -
(a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda) ..…
|
Punti 2
|
|
B) per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11)
(a) …
|
Punti 1
|
|
B1)
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di
ruolo o di altro servizio
riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o
istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al
punto B) (3) (11) (a) …..
|
Punti 1
|
|
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6
mesi di servizio di ruolo
effettivamente prestato a
qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b) …..
|
Punti 1
|
|
D) per ogni anno intero di servizio prestato
nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un
triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)
entro il quinquennio ….……
oltre il
quinquennio ……….
per il servizio prestato nelle piccole isole
il punteggio si raddoppia
|
Punti 8
Punti 12
|
|
E)
per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di
appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità
(4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi
che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i
trasferimenti d’ufficio) ….…
|
Punti 4
|
|
F) A
coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per
l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur
avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è
riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle
lettere A) e B), C) e D) (e) ……..
|
Punti 40
|
(a) Tale servizio è riconosciuto sia al
personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai
direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche
del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza
giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
(b) Tale servizio è riconosciuto sia al
personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per
quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il
servizio di cui alla lettera A) e B).
(c)Tale servizio è riconosciuto sia al
personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai
direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche
del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza
giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo
(d) Al personale transitato dagli Enti Locali
allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel
profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale
titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale
dipendente degli Enti Locali.
(e) Il diritto all’attribuzione del punteggio
deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si
elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità
volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla
mobilità del personale.
Ai fini della maturazione una tantum del
punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le
domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico
2007/2008.
Con le domande di mobilità per l’anno
scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per
l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del
triennio.
Le condizioni previste alla lettera F) titolo
I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato
prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi:
l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata
domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono
realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un
trasferimento in diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel
suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento in
quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di
precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla
precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del C.C.N.I..
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde
esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in
ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione
provvisoria.
Nei riguardi del personale A.T.A. individuato
soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o
trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del
punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla
precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del C.C.N.I., il
rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento
per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del
punteggio aggiuntivo il personale trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola
di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della
domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita
del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
(f) Vanno computati nell’anzianità di
servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non
retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III –
Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo
parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):
|
Tipo di esigenza
|
Punteggio
|
|
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al
coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato
giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per
ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5) …..
|
Punti
24
|
|
B) per ogni figlio di età inferiore a sei
anni (6) ……
|
Punti 16
|
|
C) per ogni figlio di età superiore ai sei
anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per
ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a
proficuo lavoro …..
|
Punti 12
|
|
D) per la cura e l'assistenza dei figli
minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere
assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei
figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la
residenza abituale con l'assistenza del
medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso
le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R.
309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede
della struttura medesima (8) …..
|
Punti
24
|
III - TITOLI GENERALI
|
Tipo di titolo
|
Punteggio
|
|
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito
di concorsi per esami per l'accesso
al ruolo di appartenenza (9) …...
|
Punti 12
|
|
B) per l'inclusione nella graduatoria di
merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a
quello di appartenenza(10) …..
|
Punti 12
|
NOTE
(1) A norma del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con
dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni
(precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile,
coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con
cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione
personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne,
permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere
comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato con
certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del
figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi
di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede
dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato
rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio
sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato
dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità
delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri
familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in
quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il
quale i medesimi possono essere assistiti.
Ai fini della validità della certificazione
richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni
contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(2) E' valutato il periodo coperto da
decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo
servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il
punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- il
servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il
personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8,
della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di
convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art.
49, della legge n. 312/80;
- il
servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato
nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell’ambito della stessa
qualifica o area ai sensi dell'art.
19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2
lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
il servizio prestato in profilo diverso da
quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- il
servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del
personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito
di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e
successivi, per la sostituzione del DSGA;
- il
servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel
profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato
con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso
fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e
successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti
dell’amministrazione centrale e periferica;
il servizio prestato dal personale inidoneo
durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 – comma
5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del
profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
- i
servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli
profili professionali previsti dal
D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei
bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio
prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il
collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati
di segreteria e dei magazzinieri);
- per l’attribuzione del punteggio relativo
al servizio effettivamente prestato
nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal
requisito della residenza in sede;
al
personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476,
per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di
studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri,
enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla
presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
- per
l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I,
lettere A), B), C), D) agli insegnanti
elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art. 21, della
legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di
appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di
responsabile amministrativo;
- in
applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000
sottoscritto ai sensi dell’art. 8,
della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato
dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato
a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie o
secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l’assegnazione ad
una tipologia di scuola era disposta sulla base di un’unica graduatoria in
relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso.
Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);
- per
ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
(3) La valutazione del servizio pre-ruolo,
nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero nella mobilità
a domanda, mentre per la mobilità d’ufficio si valuta nella seguente maniera:
i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è
valutato per i due terzi (2/3).
Con il punteggio previsto dalla presente voce
vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- il
servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
- il
servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai
fini della carriera ai sensi dell’art. 569
del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della
legge n. 958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera
immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. n. 399/88.
Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da
personale ancora in periodo di prova;
- il
periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina
antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato
effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi
corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12
mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di
legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati
nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni,
deve essere raddoppiato.
(4) Ai fini del calcolo del punteggio di
perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per
l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la
titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici
indipendentemente dall’area professionale di titolarità) ed eventualmente nel
ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia
del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza
giuridica retroattiva della nomina) e
la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in
questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata
prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti
gli effetti nelle norme vigenti come
servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di
servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli
disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed aspettative per motivi di salute, per
gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo
servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal
servizio previsti dalla legge per i
componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri
sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione
presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di
sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio
relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla
titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine
dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità
del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in
soprannumero nella scuola di titolarità, né l’utilizzazione ottenuta con
precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione
delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del
servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora
il medesimo ottenga nell’ottennio immediatamente successivo il trasferimento
nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno,
domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non
deve essere considerata interruzione della
continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione
del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in
ciascun anno scolastico.
Non interrompe, altresì, la continuità del
servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell’art. 11
bis del C.C.N.I. 15 luglio 2010, da parte del personale responsabile
amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di
titolarità.
Nei riguardi del personale A.T.A.
soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito
a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno
dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità,
l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze
espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
(4Bis) Si precisa che il punteggio in
questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito
del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga
il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola
dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima
della scadenza dell’ottennio.
(4Ter) Ai fini della formulazione della
graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia,
da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla
scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente
maniera:
-
lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è
residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta
anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a
condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni
scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli
assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di
istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a
laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati
-
lettera b) e lettera c) valgono sempre;
-
lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il
comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di
titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune
medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato
anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(5) Il punteggio spetta per il comune di
residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che
esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente
con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento
deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione
personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali dovrà essere indicata la
decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica
quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei
tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso
ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dovrà contenere l’anzidetta
informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di
residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni
di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in
quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali
possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale
ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella
quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza
degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere
A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le
situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti
nell’ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”).
(6) Il punteggio va attribuito anche per i
figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui
si effettua il trasferimento.
(7) La valutazione è attribuita nei seguenti
casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore,
ricoverati permanentemente in istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge, o
genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da
comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
(8) Per l'attribuzione del punteggio gli
interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata
rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture,
abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli
tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo
comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.
(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente
al personale appartenente al profilo professionale di responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio
è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi
riservati di cui all'art.557
D.L.vo 297/94 e all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è
attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8,
comma 3, della L. n. 124/99.
(10) Il punteggio è attribuito al personale
appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è
attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito
dei concorsi a posti, nella scuola
statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che
riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al
personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo
professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui
all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti
Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.
(11) Il servizio prestato in qualità di
incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del
CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del
CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il
servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata
superiore a 180 gg, interrompe la continuità.
ALLEGATO 5 -
Tabella per le assegnazioni
provvisorie per il personale A.T.A.(1)
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Tipo di esigenza
|
Punteggio
|
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A)
per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per il
ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di
gravità (art. 3.- comma 3 - legge
104/92 ) o ai genitori di età superiore ai 65 anni (2)(3)(5) e ai minori o maggiorenni
disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92) affidati (7) …….
|
Punti
24
|
|
B) per ogni figlio o affidato (7) che non abbia compiuto i sei anni di
età. (3) ……….
|
Punti 16
|
|
C)
per ogni figlio o affidato (7) di età superiore ai sei
anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio o affidato (7)
maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo
lavoro.(1) …….
|
Punti
12
|
|
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (7) minorati fisici,
psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o
permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto
nel comune richiesto (4)(1), nonché per l'assistenza dei figli
tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la
residenza abituale con l'assistenza del
medico di fiducia (art. 122 - comma III – D.P.R. 309/90), o presso
le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 - 122 D.P.R.
309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede
della struttura medesima. (6) ……
|
Punti 24
|
in caso di parità di precedenze e di punteggio
prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE A.T.A.
(1) A norma del D.P.R. 445 del
28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con
dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni
(precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile,
coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con
cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza
di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del
familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con
dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato con
certificato rilasciato dall'istituto
di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore
minorato. Il bisogno per i medesimi di
cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza o il
domicilio nella sede dell'istituto di
cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da
ente pubblico ospedaliero o da medico
provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione
medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione
personale redatta in conformità al D.P.R. 445 del
28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri
familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per
assegnazione provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un
istituto di cura presso il quale i
medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della
certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
(2) Il punteggio spetta per il comune di
residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di presentazione
della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da
almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il
ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale
dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione
anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare
trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione
della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere
presentata una dichiarazione del
datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche
per il comune viciniore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a
condizione che in quest’ultimo comune non esistano istituzioni scolastiche
esprimibili dal personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia
di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.
(3) il punteggio è attribuito anche per i
figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre
dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria
(4) La valutazione e' attribuita nei seguenti
casi:
A) figlio disabile ovvero coniuge o genitore,
ricoverati permanentemente in istituto di cura;
B) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative
presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di elezione del
domicilio nella sede dell'istituto medesimo.
(5) il punteggio è attribuito anche nei casi in
cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno
in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i
genitori inabili. Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la
certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto
disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza
permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma
3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del
provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
(6) Per l'attribuzione del punteggio gli
interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata
rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture,
abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli
tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità
il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria.
(7) Il provvedimento di affidamento deve
risultare da atto giudiziario.
ALLEGATO 6 - Sequenza operativa: Utilizzazioni,
Assegnazioni provvisorie e
assegnazioni di sede provvisoria –Personale A.T.A.
|
|
Descrizione
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1
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Utilizzazione del personale A.T.A. di cui
all’art. 11, comma 1, lettera c) del presente contratto
|
|
|
Utilizzazione del personale A.T.A. che
usufruisce delle precedenze di cui all’art. 19 (dalla I alla V) nell’ordine
previsto dall’articolo stesso del presente contratto.
|
|
3
|
Conferma a domanda del personale A.T.A.
nella scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico precedente.
Tale conferma riguarda anche il personale di cui all’art. 11 lettere l) ed
m) del presente contratto.
|
|
|
Utilizzazione a domanda e d’ufficio del
personale A.T.A. titolare su posto di organico sede individuato quale
soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni sulla scuola o sul
distretto sub-comunale (in caso di trasferimento d’ufficio in diverso
distretto sub-comunale) o sul comune
di precedente titolarità di coloro che sono stati trasferiti quali
soprannumerari nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
nell’ultimo ottennio.
|
|
|
Utilizzazione del personale A.T.A. di cui
all’art. 11, comma 1, lettera d) e lettera o) del presente contratto.
|
|
6
|
Utilizzazione a domanda del personale A.T.A.
appartenente a profilo o area professionale (per gli assistenti tecnici)
con esubero nella provincia in profilo della stessa area o in altra area
professionale (riferita agli assistenti
tecnici) diverso da quello di titolarità.
|
|
7
|
Utilizzazione d’ufficio, in base ai titoli
posseduti dal personale A.T.A. in
altro profilo della stessa area o in altra area professionale (per gli assistenti
tecnici).
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|
8
|
Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia.
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|
9
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Assegnazione della sede provvisoria al
personale A.T.A. neo nominato in ruolo o privo della sede definitiva.
|
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10
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Utilizzazione a domanda del personale A.T.A.
proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
|
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11
|
Assegnazione provvisoria del personale
A.T.A. proveniente da altra provincia.
|
INDICE
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e
decorrenza del contratto
Art.1-bis. - Utilizzazione tra province
statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE
Art. 2 - Docenti destinatari delle
utilizzazioni
Art. 3 - Contrattazione decentrata regionale:
criteri per la determinazione delle disponibilità
Art. 3 bis - Utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie degli IRC
Art. 4 – Mobilità annuale nell’ambito delle
diverse sedi o plessi dello stesso istituto (ELIMINATO)
Art. 5 - Criteri di articolazione delle
utilizzazioni
Art. 6 -
Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I
grado
Art. 6 bis – Utilizzazioni del personale nei
licei musicali e coreutici
Art. 6 ter – Diffusione della cultura e della
pratica musicale nella scuola primaria
Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale
docente
Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria
Art. 9 - Sequenza operativa
TITOLO II - PERSONALE EDUCATIVO
Art. 10 - Utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie
TITOLO III - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
ED AUSILIARIO
Art. 11
- Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni
Art. 12 - Criteri per la determinazione delle
disponibilità del personale A.T.A.
Art. 13 - Ulteriori criteri per la
determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi
Art. 14 -
Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili
e/o vacanti – copertura
Art. 15 - Utilizzazione in sedi coordinate,
plessi e sezioni staccate ivi comprese quelle coinvolte nel dimensionamento – Assegnazione del
personale alle sedi associate, alle succursali e ai plessi (ELIMINATO)
Art. 16 - Criteri di articolazione delle
utilizzazioni
Art. 17 - Criteri di individuazione di
situazioni di soprannumero
Art. 18 - Assegnazioni provvisorie
Art. 19 - Precedenze nelle operazioni di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria
Art. 20 - Sequenza operativa
Art. 21 – Riconversione professionale
(ELIMINATO)
TITOLO IV - DISPOSIZIONE COMUNE
Art. 22 -
CONTENZIOSO
ALLEGATO 1 – A) Tabella di valutazione dei
titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo
ALLEGATO 2 - Tabella per le assegnazioni
provvisorie del personale docente ed educativo
NOTE
ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO
ALLEGATO 3
- Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e
assegnazioni di sede provvisoria - personale docente
ALLEGATO 4 – A) Tabella di valutazione dei
titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale A.T.A.
ALLEGATO 5 - Tabella per le assegnazioni provvisorie per il
personale A.T.A.
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A.
ALLEGATO 6
- Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria –
Personale A.T.A.
|
Per l’Amministrazione
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Per le Organizzazioni Sindacali
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firmato Luciano Chiappetta
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F.L.C-C.G.I.L firmato
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firmato M. A. Palermo
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C.I.S.L.Scuola firmato
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firmato Gildo De Angelis
|
U.I.L.Scuola firmato
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|
|
S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L
firmato
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|
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GILDA–UNAMS firmato
|
|