CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE
UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED
A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2005/2006.
MODELLI per il personale docente ed
educativo
L'anno 2005 il giorno 13 del mese di giugno, in Roma,
presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in sede di
negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 82
del 1/12/2004
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S. C.O.N.F.S.A.L. firmatarie dei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
il presente contratto sostituisce il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglato in data
25/6/2004.
Art. 1
- Campo di applicazione,
durata e decorrenza del
contratto
1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al
personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82.
2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali
ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2005/2006
secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del
comparto scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato
di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione
degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola,
assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze
professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti
interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di
utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a ruoli e
classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o
professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico
eventualmente spettante; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente,
contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con
il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo
temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di
passaggio di ruolo.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione
del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione
da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico
2005/2006.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di
fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la
definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito
nell’art. 3 del presente contratto,la contrattazione decentrata regionale
definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di
utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto
dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità,
ed eventuali, successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse
tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso,
secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente
contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é
formulata secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola
sottoscritto in data 14 gennaio 2005 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio. Le
tabelle (All. 1) vengono riportate unite al presente contratto con le
seguenti precisazioni:
·
nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico
in corso;
·
per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei
familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con
iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la
presentazione delle domande;
·
l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui
si effettuano le utilizzazioni;
·
ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed
educativo, il punteggio di cui alle lettere A, A1, B e B2 della tabella di
valutazione dei titoli e dei servizi (All. 1 – parte I – Anzianità di servizio) è riconosciuto anche al
personale proveniente dagli Enti Locali, che abbia svolto, prima del
trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole
statali;
·
sia ai fini delle utilizzazioni che delle assegnazioni
provvisorie in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha
maggiore anzianità anagrafica;
·
la valutazione dei titoli delle assegnazioni provvisorie è
stabilita dal presente contratto (ALLEGATO 2).
7. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto
il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le
domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, per tutto il
personale docente ed educativo alla data 2/7/2005, per il personale A.T.A. alla
data del 9/7/2005. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate
alle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2005/2006 verrà rimesso nei
termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni
successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE
Art. 2
- Docenti destinatari delle
utilizzazioni
1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di
fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la
definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito
nell’art. 3 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di
utilizzazione per l’a.s. 2005/2006 sono:
a) i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda
condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno
scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati
come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto
sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora
non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni viciniori nel
rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del
quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente
titolarità;
c)
i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art.5 del C.C.N.I. del
14/1/2005 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra
quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli
oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria
sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della
procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano
servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle
espresse a domanda.;
d) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento
risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o senza sede definitiva, nonché
i docenti già impegnati nelle esercitazioni didattiche presso gli istituti
magistrali che siano cessati nel quinquennio da tale attività;
e) i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2004/2005
trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2005/2006;
f)
i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della
scuola secondaria di secondo grado;
g) i docenti con contratto a tempo indeterminato senza sede
con decorrenza giuridica 2005/2006;
h) i docenti senza sede per altro titolo (riammessi in
servizio, etc);
i)
i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il
mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno
trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
j)
i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso
in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di
concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di
appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei
limiti dell’esubero. In tale categoria rientrano anche i docenti di educazione
musicale che chiedono di essere utilizzati su posti di strumento musicale
qualora vi sia esubero a livello provinciale; questi ultimi possono chiedere di
essere utilizzati nella predetta classe di concorso solo se inseriti nella
relativa graduatoria permanente; le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli
accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella prima fascia della
predetta graduatoria che precedono il richiedente;
k)
i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso
del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su
sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola. I docenti di scuola
primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento
della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua
straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in
cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
l)
i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi
di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del
titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
m)
i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui
agli art. 43 e 44 della legge n.270/82.
n) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di
cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di
secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L.124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla
tabella C allegata al D.M. 39/98.
2.
I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono
a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a
domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di
grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per
la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del
14/1/2005.
3.
Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede,
appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche
d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i
quali si possiede l’abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione
ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito
disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
c) insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di
studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza.
4.
Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno
scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite
operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove
permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella provincia di
appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta,
laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per la
classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili
per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione
corrispondente.
5.
Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed
i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella
scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino
ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati
nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività
specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze
temporanee. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario
nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria
disponibilità di ore.
6.
Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero,
in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di
sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati
dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli
che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione
professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a
domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei
corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al
momento della partecipazione ai corsi stessi.
7.
Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di un titolo di
studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso ovvero in altra area
di sostegno, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, sono
utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente
articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti
della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o
dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della
tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
8.
Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia
diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione
delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali
iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati
nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o
l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella
provincia di titolarità.
9.
Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili
fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di
concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti
tecnico-pratici nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi
ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di
laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria,
secondaria di I° grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti
tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in
istituzioni di altro ordine o tipo:
a)
per lo svolgimento di attività didattiche
tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di
sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
b)
per gli adempimenti relativi al miglioramento della
sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto
della disponibilità e della professionalità degli interessati;
c)
per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti
tra scuola e mondo del lavoro.
10. Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra
transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla
tabella C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione
prescinde dall’esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in
utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio, ovvero
assegnati a domanda per un anno in altro istituto per il medesimo insegnamento
già attivato dall’ente locale (1). Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui
ai commi 7 e 8, gli stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di
concorso della tabella A e C, se in possesso del titolo di studio
specificatamente previsto. Possono essere altresì, utilizzati, a domanda, anche
in assenza di specifico titolo di studio, in relazione alle attività previste
dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 9.
11. I docenti già impegnati nelle esercitazioni didattiche
presso gli istituti magistrali che siano cessati nel quinquennio da tale
attività, compresi nei destinatari delle utilizzazioni alla lett. d), comma 1,
possono essere utilizzati, a domanda, in altro ordine di scuola, per il quale
siano in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento, dopo
l’espletamento di tutte le utilizzazioni riguardanti tale ordine di scuola.
(1) Sarà cura del C.S.A. competente di valutare l’equivalenza
dell’insegnamento sulla base delle esigenze rilevate dal dirigente
scolastico.
Art. 3 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la
determinazione delle
disponibilità
1. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a
livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro
complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di
insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono
compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto
1/138, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli
derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti
della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed
utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano
disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di
sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni. Tra le disponibilità per le
operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o
disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali a
qualsiasi titolo autorizzate e le ore comunque residuate che, a tal fine,
possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra
istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario
settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto salvo i casi
previsti dall’ordinamento.
2. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va
perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per
ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la
funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze
professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti
interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle
disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla
copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.
3. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce
i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali
già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e
sociale.
4. La contrattazione decentrata a livello regionale potrà
eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre
quelle previste dal successivo art. 5, in relazione alle specifiche situazioni
locali, con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo
studio nonché favorire le iniziative volte all’educazione degli adulti.
5. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa
informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro
complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti. Sarà
data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità
sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.
Art. 4 -
Assegnazione del personale nel circolo e
nell’istituto
1. Nella scuola dell’infanzia e primaria, le modalità di
assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale,
debbono essere regolate dal contratto d’Istituto in tempo utile per l’avvio
dell’anno scolastico. L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole
nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare precede quella
del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non
costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le
parti si faranno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o
pattizie ivi comprese quelle relative al presente C.C.N.I.. Nel caso in cui il
contratto d’Istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o
istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell’art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001 (2).
2. La sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino
ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non
impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell’ambito del
modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di insegnamento programmato
per ciascun insegnante; sono, peraltro possibili eventuali adattamenti e
modificazioni dell’orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione di
istituto.
3. Nella scuola secondaria, qualora l’istituto sia articolato
su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di
assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di
istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1.
4. Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti
d’arte il contratto di istituto terrà, altresì, conto delle disposizioni di cui
al D.M. n. 334 del 24.11.1994 e l’art. 4 punto 9 dell’O.M. n. 332 del
9.7.1996.
(2) Si riporta l’articolo:Il dirigente scolastico, in relazione
ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano
annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti
di scuola primaria e dell’infanzia ai plessi, alle scuole ed alle attività
assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto
previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal
collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione
ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere
considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando,
altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla
programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze
manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle
attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con
priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a
far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali
assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di
concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata
in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni
allegata al C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni
sindacali previste dall'art. 6 del C.C.N.L..
Art. 5
- Criteri di articolazione delle
utilizzazioni
1. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle
preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali
desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi,
secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle
precedenze di cui all’art. 8. In assenza dell’espressione delle preferenze da
parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente D.O.P.
sono previste due distinte graduatorie, nelle quali confluiscono
rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:
a) docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche
Provinciali;
b) docenti che, successivamente alle operazioni di mobilità,
risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione Organica Provinciale;
Tali graduatorie andranno formulate secondo le tabelle di
valutazione dei titoli allegati al presente contratto.
3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non
possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili
successivamente.
4. Nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente
a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda,
cui seguiranno le proroghe d'ufficio dei docenti che hanno superato o stanno
frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le
nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio. Nelle operazioni in altra
provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno
privilegiate le proroghe a domanda.
5. Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno
disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a
condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi
nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica.
6. I docenti assegnati comunque alle predette attività non
possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti
che vengano a rendersi disponibili.
7. Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia
utilizzazione del personale in soprannumero - qualora le risorse del personale
da utilizzare eccedono le disponibilità accertate - si dovrà prevedere un
adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione
sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole, con
particolare riguardo alle scuole che a seguito della riconduzione delle cattedre
a 18 ore hanno avuto una maggiore contrazione di posti, all’esistenza di
cattedre con orario eccedente quello contrattualmente previsto e alla copertura
di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi. I docenti posti a
disposizione sono utilizzabili, sulla base di modalità e criteri definiti in
sede di contrattazione regionale, fino alla concorrenza dell’orario d’obbligo
settimanale entro il limite di 3 scuole ed avendo riguardo alla loro
raggiungibilità.
8. I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito
della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto
dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n.
268, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o
parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell’art. 2 del presente contratto, sono utilizzati
nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di
posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e,
subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o
di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio
coerente.
In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il
predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento
dell’offerta formativa, fatto salvo l’obbligo della copertura delle supplenze
brevi e saltuarie.
Nell’ambito dell’autonomia
organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle
risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del
soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di
concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello
individuato come soprannumerario.
L’impiego su posti di sostegno
è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo
indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su classi di
concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei
docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.
Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente
in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni
presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della
sua posizione di soprannumerarietà.
L’operazione si colloca nella
fase prevista ai punti 13 bis e 28 bis dell’allegato 3 – sequenza operativa -.
Il docente soprannumerario è
individuato sulla base della tabella di cui all’allegato 1 del presente
contratto.
Art. 6 - Assegnazione delle ore di insegnamento nella
scuola secondaria di I grado
1. Il personale docente titolare nella scuola secondaria di I
grado che, in attuazione della normativa vigente, consegua una riduzione
dell’orario obbligatorio d’insegnamento nelle classi prime e seconde, completerà
il proprio servizio con ore appartenenti alla propria classe di concorso
comunque disponibili nella scuola.
2. Le eventuali disponibilità orarie residue, dopo la predetta
operazione, saranno tempestivamente comunicate dalle istituzioni scolastiche al
competente CSA e andranno a confluire nel quadro delle disponibilità previste
dal precedente articolo 3, commi 1 e 4, utilizzabili per tutte le operazioni di
cui al presente contratto.
3. Successivamente al conferimento delle supplenze annuali o
fino al termine delle attività didattiche, il personale docente di cui al
precedente 1° comma, che non abbia potuto completare l’orario d’obbligo nel
senso ivi indicato, potrà completare, a domanda, il suddetto orario obbligatorio
di servizio con ore di altra classe di concorso per la quale sia in possesso
della specifica abilitazione o di titolo di studio valido per l’accesso
all’insegnamento da attribuire. Ove non ricorra la predetta ipotesi, si
procederà all’utilizzo dello stesso personale, sino al completamento dell’orario
obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell’offerta
formativa, salvo l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e
saltuarie.
4. Le ore ulteriormente disponibili, dopo la precedente fase,
potranno essere assegnate come ore aggiuntive d’insegnamento in eccedenza
all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In
tal caso le ore disponibili andranno prioritariamente attribuite al personale in
servizio nella stessa classe di concorso, successivamente, al personale di altro
insegnamento in possesso della specifica abilitazione e, infine, dopo aver
constatato l’assenza di personale fornito della prescritta abilitazione inserito
nella I o II fascia delle graduatorie di istituto, al personale in possesso di
titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento da attribuire.
Art. 7
- Assegnazioni
provvisorie personale
docente
1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una
sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che
per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di
concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il
possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato
dall’art. 3 del C.C.N.I. del
14/1/2005, fermo restando che l’assegnazione provvisoria nell’ambito
dello stesso grado precede quella dei titolari tra gradi diversi, per i seguenti
motivi, nell’ordine:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la
stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento, in assenza del coniuge o convivente, ai
figli minori, o maggiorenni inabili o handicappati, ai genitori e ai minori o
inabili affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da
certificazione sanitaria.
2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di
istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non
abbia superato il periodo di prova Non sono, altresì, consentite le assegnazioni
provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di
prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo
stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
3. In base a quanto disposto nell’art. 2 comma 2 del C.C.N.I. del
14/1/2005, può partecipare all’assegnazione provvisoria anche in
altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il
personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno
scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione
provvisoria. Pertanto, per l’a.s. 2005/2006, possono chiedere l’assegnazione
provvisoria anche coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico
2004/2005.
4. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova
sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia
si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere
allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di
valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il
ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito
solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è
riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione
provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni
entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A
tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per
ricongiungimento ai genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà
indicare il comune di ricongiungimento nella domanda.
6. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive
delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 9 del C.C.N.I. del 14/1/2005 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 6 del 19.1.2005.
7. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito
del comune di titolarità, salvo diversa determinazione assunta in sede di
contrattazione regionale per le grandi aree metropolitane.
8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere
disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno
scolastico e per l’intero orario di cattedra.
9. In sede di contrattazione regionale decentrata saranno
regolamentate le modalità per consentire lo scambio di cattedre o posti tra
coniugi anche fra province diverse.
10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è
regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.
Art.
8
- Precedenze nelle
operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria
1.
Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate
sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente
ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art.9 del presente
C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal
C.C.N.I. del 14/1/2005.
I. HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a)
Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n.
120);
b)
Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO
RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
c) Personale docente che chiede il rientro nella scuola di
precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata
ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda nell’anno scolastico a cui si
riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente
titolarità del docente analogamente trasferito quale soprannumerario nei cinque
anni scolastici precedenti, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio
il trasferimento anche nell’istituto di precedente titolarità; nel caso di
concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia
di posto.
III. PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
d)
Personale docente portatore di handicap di cui
all'art.21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648;
e)
Personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute
di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto
personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella
domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in
cui esista un centro di cura specializzato;
f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal
comma 6 dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a
condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di
residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
IV. ASSISTENZA
g)
Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge
n.104/92:
- coniuge e genitore, anche
adottivo o a coloro che esercitano legale tutela, di portatore di handicap in
situazione di gravità.
- unico figlio/a in grado di
prestare assistenza al genitore; tale unicità, deriva dalla circostanza -
documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado
di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità,
per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano
i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all’estero o
comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa
assistenza.);
h)
Personale docente:
- parente o
affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione
di gravità.
che assista con
continuità ed in via esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado,
portatore di handicap. A tal fine, la situazione deve essere documentata secondo
le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. del
14/1/2005 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 6 del
19/1/2005; in particolare i punti a), b) e d) dell’art.9, con
esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato
dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del
08/03/2000. La condizione di esclusività dell’assistenza al portatore
di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.
3;
i) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o,
in alternativa i lavoratori padri;
V. PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA
DELL’ART. 35 COMMA 5 DELLA LEGGE 27/12/2002, n.289
j) i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito
della procedura prevista dall’art. 35, comma 5, della legge 27/12/2002, n.
289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano
servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle
espresse a domanda.
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
k) il coniuge convivente del personale militare, del personale
che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui
all’art.2, commi 197 e 198, della legge
n.549/95, destinatari della legge n.100/87, dell’art. 10 comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con
modificazioni nella L.402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del
28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di
mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività
progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il
disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994.
La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio
del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio
in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni
provvisorie)
l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla
precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il
proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta
sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili.
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE
DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
m) Il personale che riprende servizio al termine
dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni
provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e
nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il
possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere
documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.
3.
Art.
9 - Sequenza
operativa
1. Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di
sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto
dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate
alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti
disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando
preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di
sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni
vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi
successive.
2. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno
mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non
perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno
disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai
docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per
l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto.
Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a
domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto
comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno
corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato.
3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui
tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse
professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei
singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai
docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in
servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo
stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in
servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali
relative alle figure professionali previste dalla legge n. 426/88 e dalla legge n.104/92.
4. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la
sequenza operativa riportata nell’allegato 3.
Le operazioni di assegnazione
provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso saranno effettuate
salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per
l’a.s. 2005/2006.
TITOLO II
PERSONALE
EDUCATIVO
Art. 10 -
Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
1. Al personale educativo si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione
provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero
provinciale si applica la disciplina per l’utilizzazione a domanda in altro
ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati
siano in possesso del prescritto titolo. L’individuazione del personale
soprannumerario va effettuata secondo l’ordine delle graduatorie unificate in
base all’articolo 4 ter della Legge n.
333/2001.
2. Qualora presso istituzioni educative maschili esistano
posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e,
reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico
disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre,
prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla
copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale
educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di
appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso
l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita
l'utilizzazione del personale educativo presso l'ufficio scolastico provinciale,
ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82.
3. Il personale educativo trasferito quale soprannumerario
nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il
trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere
l’utilizzazione nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza
rispetto agli altri aspiranti.
TITOLO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED
AUSILIARIO
Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle
utilizzazioni
1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di
fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la
definizione degli organici e la costituzione di posti part-time, come definito
nell’art. 3 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di
utilizzazione per l’a.s. 2005/2006 sono:
a) il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico di
titolarità;
b) il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata
ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello
stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chieda di essere
utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine,
nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente
titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni
viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun
anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente
titolarità;
c) il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate,
plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a
funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove - ai sensi
dell’art.48, comma 16, punto A del CCNI del
14/1/2005 detto personale è riassegnato d’ufficio per l’anno
scolastico successivo;
d) il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai
sensi dell’art.5 del C.C.N.I. 14/1/2005 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra
quelle espresse a domanda;
e) il direttore dei servizi generali e
amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di
appartenenza che, a norma dell’art. 35, comma 6, della legge
27/12/2002,n.289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno
scolastico 2003/2004;
f)
il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere la
mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque
coerente, e che, a norma dell’art. 35 comma 6 delle legge 27/12/2002
n.289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno
scolastico 2003/2004;
g) il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le
mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell’art.35 comma 6 della legge 27/12/2002,
n.289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno
scolastico 2003/2004; qualora non soddisfatto della sede assegnata, abbia
chiesto di partecipare ai movimenti e non abbia ottenuto alcuna delle sedi
richieste con la domanda di trasferimento;
g1) Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le
mansioni del profilo di appartenenza che chiede di essere utilizzato su posti
disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale
inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una
entità in ingresso per scuola.
h) il personale A.T.A. incaricato a tempo indeterminato ancora
senza sede definitiva;
i)
il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a
domanda o d’ufficio ai sensi dell’art.10, comma 9 del C.C.N.L. del
24/07/2003;
j)
il personale A.T.A. senza sede per altro titolo (riammessi
in servizio, etc);
k) il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il
mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha
trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
l)
il personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia
frequentando corsi di riconversione professionale;
m) i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti
elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art.21 della legge n.463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore
dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi
soprannumerario a tutti gli effetti;
n) i responsabili amministrativi presenti in istituzioni
scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della
funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da
considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
o) il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui
ci sia situazione di esubero.
2. In conformità alle finalità indicate dall’art.1 comma 2 del
presente contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed istituti viene
utilizzato anche d’ufficio in profilo o aree diverse da quelle di appartenenza,
ma comunque nell’ambito della stessa qualifica, sulla base dei titoli di studio
o di altro titolo professionale posseduto richiesto per l’accesso a quel profilo
o area diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale
interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti.
3. Il personale che non sia stato possibile utilizzare
nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra
area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale
appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree
professionali - sarà utilizzato anche d’ufficio su eventuali disponibilità
relative ad altro profilo od altra area della stessa qualifica. A tal fine il
personale di cui al presente comma parteciperà alle attività di riconversione
professionale previste nel presente accordo.
4. Per il personale che abbia superato i corsi di
riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti comma 2 e 3, si
procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d’ufficio.
5. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi,
cessato dal collocamento fuori ruolo, a norma dell’art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002
n.289, e quello riconosciuto comunque inidoneo, sarà utilizzato
su posto vacante o disponibile di altro profilo.
6. Il personale A.T.A. inidoneo, cessato dal collocamento
fuori ruolo a norma dell’art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002,
n.289 nonché quello dichiarato inidoneo successivamente, è
utilizzato, secondo quanto indicato dalla certificazione medica e dal relativo
nuovo contratto individuale, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto di
istituto.
Art. 11 bis - Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. a
tempo indeterminato sui posti di D.S.G.A.
1. Con criteri, modalità e termini stabiliti dalla
contrattazione regionale, nei casi eccezionali in cui non sia stato possibile
provvedere alla sostituzione del D.S.G.A. secondo quanto indicato dagli
artt. 47 e 55 del CCNL 24.07.03, i C.S.A. possono procedere alla copertura dei posti
vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico anche mediante provvedimento
di utilizzazione di personale ATA appartenente ai profili di responsabile
amministrativo o assistente amministrativo di altra scuola.
2. Nella predisposizione dei criteri dovrà essere
adeguatamente valorizzata l’esperienza comunque già acquisita a qualsiasi titolo
nel profilo di DSGA.
3. L’utilizzazione dovrà essere comunque disposta
prioritariamente nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali di
accesso al profilo di area D di cui alla Tabella D allegata al CCNL. A tal fine i C.S.A. predisporranno i conseguenti
provvedimenti nei confronti di coloro che hanno dato la propria disponibilità
con esclusione di chi ha rifiutato analogo incarico conferito ai sensi
dell’art. 47 del CCNL nella propria scuola.
4. Ai soli fini della scelta della sede, la conferma, ove
richiesta nella stessa scuola di servizio dell’anno scolastico 2003/04, dovrà
precedere le nuove utilizzazioni. Contestualmente il C.S.A. provvede alla
sostituzione nella scuola di servizio dell’assistente amministrativo utilizzato
sul posto di DSGA con personale supplente. All’uopo si richiamano le
disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. n. 430 del
13/12/2000.
Art. 12 - Criteri per la determinazione delle disponibilità
del personale A.T.A.
1. Con riguardo al personale A.T.A., possibilmente nell’ambito
degli stessi accordi di cui al precedente articolo 3, stipulati a livello
regionale con le OO.SS., si determinano i criteri di definizione del quadro
complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui effettuare le
operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive
scaturite dalle situazioni socioeconomiche, culturali e di disagio presenti
nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro deve essere assicurata, in
via primaria, la copertura di tutti i posti disponibili in organico, accertati
in base alle disposizioni in vigore, i posti di titolarità dei direttori dei
servizi generali ed amministrativi inidonei e quelli del personale inidoneo al
proprio profilo utilizzato in profilo coerente, nonchè tutti i posti disponibili
per mancanza del personale titolare assente a seguito di disposizioni previste
dall’attuale normativa, nonché quelli che si rendano disponibili per mobilità
intercompartimentale, nonché quelli disponibili per concessione di part-time.
Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche sulle eventuali
disponibilità sopraggiunte e sulle motivazione delle stesse.
2. Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano
superiori alle disponibilità individuate al comma 1 del presente articolo, il
quadro complessivo dovrà ricomprendere una o più tra le seguenti disponibilità
derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da
particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche ed
educative correlate ai nuovi compiti richiesti alla Scuola dell’autonomia ed
alla ridefinizione dei servizi generali amministrativi delle istituzioni
scolastiche dimensionate:
a) esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi
deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola,
nell’ambito dei piani dell’offerta formativa;
b) utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni
scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in
relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici e
alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali;
c) saranno inoltre considerate le esigenze di supporto alle
iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni
scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R. 10/10/1996, n.567. In particolare saranno considerate le esigenze di
supporto alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art.5, comma 1 e
comma 2, lettera c), del citato D.P.R. n.156/99;
d) utilizzazione di personale soprannumerario nei nuclei di
supporto all’autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;
e) utilizzazione di personale soprannumerario presso i centri
territoriali;
f)
esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a
seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso gli Uffici scolastici
provinciali e regionali ai sensi dell’art.31, comma 6 bis, del decreto legislativo
3.2..1993,n.29 e successive modificazioni e integrazioni;
g) utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto
della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE,
INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi
della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con
gli stessi Enti.
3. I responsabili amministrativi di cui all’art.11, comma 1,
lettera m) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati
al successivo art. 13, comma 1 ad esclusione del criterio definito al comma 1,
lettera a) del citato art.13, concernente le sostituzioni nelle Istituzioni
scolastiche. Sono utilizzati inoltre a domanda su posti eventualmente
disponibili di assistente amministrativo nelle scuole.
4. I responsabili amministrativi di cui all’art.11, comma 1,
lettera n) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati
al successivo art. 13, comma 1 del presente contratto e, a domanda, possono
essere utilizzati su posti eventualmente disponibili di assistente
amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Tale personale sarà comunque
utilizzato in coda alle operazioni di utilizzazione dei direttori dei servizi
generali ed amministrativi dei cui all’art.11,comma 1 lettera a) del presente
contratto.
Art. 13 - Ulteriori criteri per la determinazione delle
disponibilità riferiti al profilo di Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi.
1. Qualora le unità di Direttori dei Servizi Generali ed
Amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate in
base ai criteri di cui al precedente art. 12 comma 1, al fine del miglior
impiego di tale personale soprannumerario secondo le finalità individuate
all’art. 12 comma 2, la contrattazione decentrata regionale definirà il seguente
quadro nell’ambito del quale ricomprendere una o più delle seguenti
disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, avuto
particolarmente riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento
nell’ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche autonome:
a) utilizzazione del personale soprannumerario per
sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze presumibilmente fino al
termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
b) utilizzazione presso i centri territoriali per l’educazione
degli adulti;
c) utilizzazione presso i nuclei di supporto all’autonomia
scolastica attivati dai Centri dei Servizi Amministrativi;
d) saranno inoltre considerate le esigenze di supporto, con
funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività
integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In particolare saranno considerate le esigenze di
supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale A.T.A.
soprannumerario alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art.5 comma
1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n.156/99;
e) utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a
seguito di progetti di supporto all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche da realizzare anche con l’eventuale coinvolgimento degli Enti
Locali. Le intese da stipularsi con gli Enti Locali potranno prevedere punti di
raccordo operativi a livello distrettuale o in più istituzioni scolastiche con
funzioni di polo, da attivarsi tenendo anche conto della fase di
riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca. Potrà essere prevista l’utilizzazione del
personale in argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed
altre iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le parti
sociali con particolare riguardo ai progetti connessi al riassorbimento della
dispersione scolastica, al contenimento del disagio giovanile, ai progetti
sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti gli alunni portatori di
handicap e quelli connessi all’inserimento ed all’integrazione degli alunni
stranieri;
f)
utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto
della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE,
INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi
della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con
gli stessi Enti.
2. Sull’insieme delle disponibilità definite dal presente
articolo possono partecipare anche a domanda i Direttori dei servizi generali e
amministrativi trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari.
Art. 14 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in
sedi coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel
dimensionamento.
1. Il personale A.T.A. di cui all’art.11, comma 1 lettera c)
del presente contratto ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato nelle
istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il plesso e la
sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali era in servizio
nell’anno scolastico, 2003/2004 con precedenza assoluta, e purchè vi sia la
relativa disponibilità di posto.
2. In sede di contrattazione decentrata regionale saranno
definite specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la
riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto al comma
1.
Art. 15 - Assegnazione del personale A.T.A. alle sedi
associate, alle succursali e ai plessi.
1. L’assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate,
alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in cui
il contratto d’istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà
ai seguenti criteri:
a)
maggiore anzianità di servizio;
b)
mantenimento della continuità nella sede occupata nel
corrente anno scolastico;
c)
disponibilità del personale stesso a svolgere specifici
incarichi previsti dal C.C.N.L..
2. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si
faranno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie
ivi comprese quelle relative al presente C.C.N.I.
Art. 16 - Criteri di articolazione delle
utilizzazioni
1. Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione decentrata
regionale dovrà prevedere che vengano compilate distinte graduatorie per i
profili professionali del personale in soprannumero secondo le tabelle di
valutazione dei titoli allegate al presente accordo con riguardo al seguente
ordine:
a) tutto il personale con contratto a tempo
indeterminato con la sede di titolarità nella provincia dichiarato in
soprannumero;
b) tutto il personale con contratto a
tempo indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa della sede
definitiva.
2. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali va
perseguita la realizzazione degli obiettivi che la Scuola dell’autonomia si è
prefissata assicurando, in particolare, la funzionalità e l’efficacia del
servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto anche conto
delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità espresse dal personale
A.T.A. coinvolto. Qualora il numero del personale da utilizzare sia inferiore
alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate
alla copertura dei posti che comportino un maggiore onere finanziario.
3. Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle
preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali
desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi,
sulla base della sequenza operativa di cui al successivo art.20 e nel rispetto
delle precedenze di cui all’art. 19 In assenza dell’espressione delle preferenze
da parte degli interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio.
4. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non
possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive
disponibilità.
5. Le modalità di utilizzazione sono stabiliti mediante
contrattazione decentrata regionale. Tale contrattazione potrà eventualmente
definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione in relazione alle
specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi e criteri generali
definiti dal presente accordo.
Art. 17 - Criteri di
individuazione di situazioni di
soprannumero
1. L’individuazione del personale soprannumerario si effettua
sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al
presente contratto. In caso di concorrenza tra il personale in servizio presso
la stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione del soprannumerario - ove
necessaria - è prevista nell’ordine seguente:
a) personale privo della sede di titolarità, perdente posto
sull’organico provinciale;
b) personale titolare nella scuola entrato a far parte
dell’organico a partire dal 1 Settembre dell’anno in cui si procede
all’utilizzazione;
c) personale titolare nella scuola entrato a far parte
dell’organico negli anni scolastici precedenti.
2. I beneficiari delle precedenze di cui all’art. 19 punti
I, III, IV lettere f) ed h) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti
nella scuola per l’anno scolastico 2005/2006.
Art. 18 - Assegnazioni
provvisorie
1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una
sola provincia, per un massimo di quindici sedi e per i seguenti motivi
nell’ordine:
-
ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la
stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
-
ricongiungimento, in assenza del coniuge o convivente, ai
figli minori, o maggiorenni inabili o handicappati, ai genitori e ai minori o
inabili affidati con provvedimento giudiziario;
-
per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da
certificazione sanitaria.
2. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova
sede per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa in altra provincia,
si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere
allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di
valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il
ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito
solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è
riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione
provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni
entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie.
A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per
ricongiungimento ai genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà
indicare nella domanda il comune di ricongiungimento.
4. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive
delle certificazioni, a quanto stabilito dall’art. 9 del C.C.N.I. del
14/1/2005 e dall’art. 4 dell’O.M. n 6 del 19/1/2005.
5. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito
del comune di titolarità, salvo diversa determinazione assunta in sede di
contrattazione regionale per le grandi aree metropolitane.
6. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere
disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno
scolastico.
7. In sede di contrattazione regionale decentrata saranno
regolamentate le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi anche
fra province diverse.
8. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è
regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 20
Art. 19 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria
Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate
sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente
ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art.20 del presente
C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal
C.C.N.I. del 14/1/2005:
I. HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale A.T.A emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO
RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
b) Personale A.T.A che chiede il rientro nella scuola di
precedente titolarità trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata
ovvero trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda nell’anno scolastico
cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di
precedente titolarità dell’A.T.A analogamente trasferito quale soprannumerario
nei cinque anni scolastici precedenti (ivi compreso a.s. 2005/2006 a cui si
riferiscono le operazioni di utilizzazione del presente contratto), che abbia
richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto
di precedente titolarità;
III. PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
c) Personale A.T.A portatore di handicap di cui
all'art.21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648;
d) Personale A.T.A che ha bisogno per gravi motivi di salute
di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto
personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella
domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in
cui esista un centro di cura specializzato;
e) Personale A.T.A appartenente alle categorie previste dal
comma 6 dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a
condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di
residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
IV. ASSISTENZA
f)
Personale A.T.A destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge
104/92:
- coniuge e genitore, anche
adottivo o a coloro che esercitano legale tutela di portatore di handicap in
situazione di gravità.
- unico figlio/a in grado di
prestare assistenza al genitore; tale unicità, deriva dalla circostanza -
documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado
di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità,
per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano
i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all’estero o
comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa
assistenza);
g) Personale A.T.A:
- parente o affine
entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di
gravità.
che assista con continuità ed in via esclusiva un parente
od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la
situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art.9 punti a), b) e d) del C.C.N.I. del
14/1/2005, con esclusione del punto c) (documentazione per la
convivenza anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del
08/03/2000. La condizione di esclusività dell’assistenza al portatore
di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.
3;
h) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o,
in alternativa i lavoratori padri;
V. PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL
PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
i)
il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel
proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede
l’utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
l)
il coniuge convivente del personale militare, del personale
che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui
all’art.2 commi 197 e 198 della legge
n.549/95, destinatari della legge n.100/87, dell’art. 10 comma 2 del D.L. 325/87, convertito con
modificazione nella L. 402/87 dell’art. 17 della L. n. 266 del
28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del
29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di
mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività
progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il
disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994.
La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio
del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio
in relazione al profilo di appartenenza.
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni
provvisorie)
m) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla
precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il
proprio mandato amministrativo.
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE
DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
n) Il personale che riprende servizio al termine
dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni
provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e
nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il
possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere
documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.
3.
Art. 20 - Sequenza
operativa
1. Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le
operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le
operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per
massimizzare i posti disponibili, l’ordine delle operazioni viene effettuato
privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.
2. Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione
dell’istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell’anno
scolastico precedente sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre
operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasi:
a) utilizzazione in altra area professionale, nell’ambito
dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla propria
area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti
o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad
attività di riconversione professionale;
b) utilizzazione a domanda nella scuola di precedente
utilizzazione del personale A.T.A. inidoneo;
c) utilizzazione a domanda o d’ufficio in altra istituzione
scolastica - nello stesso profilo professionale - del personale in soprannumero
sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti tecnici, nella stessa o in
altra area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali
posseduti;
d) utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero
nella scuola di titolarità, a domanda o d’ufficio, in altra istituzione
scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli prescritti con la
conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
e) utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede
di contrattazione decentrata regionale, di personale tecnico che non trovi
alcuna utilizzazione nell’ambito del proprio profilo professionale;
f)
assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d’ufficio, al
personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;
g) assegnazioni provvisorie provinciali;
h) utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede
di contrattazione decentrata regionale, dei responsabili amministrativi presenti
in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti locali aggiunti al
titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola;
i)
assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori
provincia;
3. In sede di contrattazione regionale potranno essere
disciplinate forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente
ai profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.
Art. 21 - Attività di formazione finalizzata alla riconversione
professionale
1. Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e
per l’ottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione della
scuola dell’autonomia, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale
dovrà essere definito o integrato il piano degli interventi di supporto e di
riconversione professionale del personale che non sia stato possibile utilizzare
nell'ambito del profilo d’appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica
in relazione ai titoli posseduti.
2. Il personale privo dei prescritti requisiti d’accesso al
diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto
a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione
professionale da conseguire. Il corso in questione dovrà essere dedicato, di
regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del
personale frequentante, nell’ambito della stessa sede di servizio, ai sensi
dell’art. 48 c. 1 lett b) del CCNLdel
24/7/2003. L’attività di riconversione sarà svolta, di norma,
durante la prima parte dell’anno scolastico nel quale il personale interessato è
utilizzato in altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell’ambito
della stessa qualifica funzionale.
3. L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione
è valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell’art. 50 del C.C.N.I. concernente la mobilità del
personale della scuola sottoscritto il 14/1/2005 - a condizione che i frequentanti al termine del corso
stesso abbiano superato positivamente una verifica finale sull'effettiva
acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le funzioni del nuovo
profilo.
4. Le iniziative di riconversione saranno organizzate sulla
base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale di cui
al comma 1. A tali corsi potrà partecipare, a domanda, in subordine al personale
soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta
condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finalizzate a
tale scopo purché appartenenti a profili o aree professionali con esubero nella
provincia.
TITOLO IV
DISPOSIZIONE COMUNE
Art. 22 - CONTENZIOSO
Qualora insorgano delle controversie in sede di
applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente
il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art.2 del C.C.N.L. del 24/07/2003.
Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da
parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati
nei loro confronti.
- Reclami -
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente
scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la
valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di
eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del
personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o
notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno
esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti
contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti
definitivi.
- Controversie individuali -
Sulle controversie riguardanti la materia delle
utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli
130 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito
esclusivamente alla mobilità definitiva), 131, 132 e 133 del C.C.N.L. del 24.7.2003, riportati al comma 2, art. 12 del CCNI del 14/1/2005.
Allegati
ALLEGATO 1
Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini
delle utilizzazioni del personale docente ed educativo
i - anzianità di servizio:
|
Tipo di servizio |
Punteggio |
|
A) per ogni anno di servizio comunque prestato,
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza (1) (13) ………………….. |
Punti 6 |
|
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato
(2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti
situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto
A) (13) ……………………………… |
Punti 6 |
|
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro
servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o
per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato
nella scuola materna (4) ………………………….. |
Punti 3 |
|
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado
ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando
ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore
successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in
aggiunta al punteggio di cui al punto B) ………………… |
Punti 3 |
|
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro
servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o
per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella
scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati
nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
e B1) (13) …. |
Punti 3 |
|
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni
anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino
all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B
e B2) rispettivamente:
- se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di
titolarità ……………….
- se il servizio é stato prestato al di fuori del
plesso di titolarità ……………….. |
Punti 0,5
Punti 1 |
|
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione
di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale
titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione
Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (5)
(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
(N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis).
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio ……………………………….
oltre il quinquennio …………………………………….. |
Punti 6
Punti 2
Punti 3 |
|
C1) per la sola scuola primaria:
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per
un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente
"specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera(in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C) ……………….
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per
un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente
"specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) ………………. |
Punti 1,5
Punti 3 |
|
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle
operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano
presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o,
pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti,
verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum, un punteggio
aggiuntivo di ………….. (5ter) |
Punti 10 |
II - esigenze di famiglia (6) (7):
|
Tipo di esigenza |
Punteggio |
|
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso
di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con
atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli
(7) ……………………..
|
Punti 6 |
|
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)
………………………
|
Punti 4 |
|
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma
che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni
figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a
proficuo lavoro …………………………………..
|
Punti 3 |
|
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati
fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del
genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere
assistiti soltanto nel comune richiesto (9) ……
|
Punti 6 |
III - titoli generali:
|
Tipo di titolo |
Punteggio |
|
A) per ogni promozione di merito distinto
………………………………. |
Punti 3 |
|
B) per il superamento di un pubblico concorso
ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1),
al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o
superiore a quello di appartenenza (10) ……
|
Punti 12 |
|
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in
corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.
162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivati dalle
università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ovvero da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi
universitari (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali
o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito
delle discipline attualmente insegnate dal docente
- per ogni diploma ……………………………
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli
stessi anni accademici o di corso) |
Punti 5 |
|
D) per ogni diploma universitario (laurea breve o di
primo livello o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF))
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso
al ruolo di appartenenza (12) ……….
|
Punti 3 |
|
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non
inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82,
ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati
(11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,
nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente
-- per ogni corso ………………………………
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli
stessi anni accademici) |
Punti 1 |
|
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata
almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze
motorie), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica,
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso
al ruolo di appartenenza (12) ………………….
|
Punti 5 |
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G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di
ricerca” ……………….
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Punti 5 |
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H) per la sola scuola primaria: per la frequenza del
corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso
nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici
scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di
Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università ………………………..
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Punti 1 |
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I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui
alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno
scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal
docente di sostegno all’alunno handicappato che sostiene l’esame
…………………………..……. |
Punti 1 |
N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche
cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di … Punti 10
N O T E
N.B. 1) Si precisa che il termine “trasferimenti”, sotto
indicato, va letto come “utilizzazioni”, dal momento che le tabelle previste dal
CCNI del 14/1/2005, sono applicabili tanto alla prima che alla seconda
fattispecie sopra menzionata.
2) Si precisa che il CCNI del 14/1/2005 e le
tabelle allegate relative alla valutazione dei punteggi per le operazioni di
pertinenza, vanno letti alla luce del Contratto di Integrazione sottoscritto il
24 febbraio 2005.
valutazione delle anzianita’ di servizio
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di
trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del
perdente posto si precisa quanto segue:
- nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno
scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli
posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i
trasferimento a domanda e d’ufficio)
è necessario che queste sussistano alla data della
presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli
che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui
si effettua il trasferimento
L’anzianità' di servizio di cui alle lettere A) e B) del
punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita
dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla
mobilità del personale ovvero con certificato di servizio.
L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende
gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza
giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di servizio
prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato. Per gli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende
anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella
di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra.
L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di
appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella
prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il
servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato
servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in
integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli
anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico
(scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima
dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad
esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta
legge.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di
ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo
servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o
riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella
carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio
preruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa
misura dei servizi prestati nella scuola primaria. L’anzianità di cui alla
lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180
giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al
termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo
servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo
n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo
prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su
posti di sostegno. (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il
sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di
rapporto di impiego).
Per gli insegnanti di educazione fisica non é riconoscibile
il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di
titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88
(tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).
La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a
domanda viene effettuata per intero, mentre nella mobilità d’ufficio viene
effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero -
il periodo eccedente i 4 anni é valutato per i 2/3 (due terzi). Pertanto, ad
esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene
riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura
di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16
derivanti dal seguente calcolo:
primi 4 anni (valutati per intero)
Þ 4 anni x 3 punti = 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati due terzi)
Þ 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
totale: 12 punti + 4 punti Þ 16 punti.
Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di
istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come
insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi di cui al
precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio
dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di
prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Nel caso di servizio prestato in posizione di comando ai
sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado
successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado il
punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera B) del punto
I della tabella di valutazione é integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito
nella lettera B1) delle stesse tabelle.
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato
in scuole o istituti situati nelle piccole isole é valutato il doppio, anche nei
casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per
servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a
quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.
Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto, ad
esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di
calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di preruolo vale
12 punti, mentre quello derivante da 8 anni ( che corrispondono a 4 anni
valutati il doppio) assomma a 20 punti e non a 24.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di
aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere
A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a
condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un
servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere
valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai
sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca
e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma
dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali,
di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti
internazionali, é riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di
studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del
trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera A) e lettera B) - nella parte
relativa al servizio in altro ruolo - del titolo I delle tabelle di
valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il
periodo di questo tipo di congedo straordinario é utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto
periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la
continuità del servizio nella stessa scuola.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si
richiama quanto disposto dalla legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed
integrata dalla legge 191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto
1998 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative
sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di
attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).
(1)
Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a)
alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di
I° grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e
artistica.
Va valutato nella misura prevista dalla
presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79,
dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8
della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche
il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori
ruolo ai sensi dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del
prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo
didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o
nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le
scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o
per DOS, il punteggio é raddoppiato.
Relativamente ai
docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o
di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato.
Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in
sede.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in
via di sviluppo il punteggio é raddoppiato.
(2)
Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il
servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le
assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il
sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un
intero anno scolastico.
(3)
La dizione ‘piccole isole’ comprensiva di tutte le isole
del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori
(Sicilia e Sardegna).
(4)
Va valutata nella misura prevista dalla presente voce,
l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla
decorrenza economica, se non é stato prestato alcun servizio o se il servizio
non é stato prestato nel ruolo di appartenenza.
Nella
stessa misura é valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180
giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al
termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del
D.l.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio
prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai
sensi del D.L. 19/6/70 n.370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70
n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio preruolo prestato senza il
prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di
sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del
prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo
didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o
nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le
scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o
per DOS, il punteggio é raddoppiato.
Relativamente ai
docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di
cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge
1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si
prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va
valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti
appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II
grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa.
Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va
considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
(5)
La continuità del servizio prestato ininterrottamente da
almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di
servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella
scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di
valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con
apposita dichiarazione personale conforme all’apposito modello allegato all’O.M.
sulla mobilità del personale. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del
punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall’anno
scolastico 2003/2004. L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale
di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola
dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole
isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della
dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di
titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto
precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello
stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
Per
la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale
(comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di
servizio.
Si precisa che, per l'attribuzione del
punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni
considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale
appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del
periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la
prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti
titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati
presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la
continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello
di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi
serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità
didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo
organico di titolarità ( o diurno o serale).
Da tale
ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della
precedenza di cui all’art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito
d’ufficio nell’ultimo quinquennio – del presente contratto.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i
casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso
di titolarità é riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come
servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo
esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere
attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio,
per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato
politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio
previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di
esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero
dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la
partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi
della legge 23 dicembre 1998, n° 448, art. 26, comma VIII per il periodo in cui
mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n° 240, convertito con
modificazioni nella legge 27/10/2000, n° 306. Si precisa, inoltre, che nel caso
di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, la titolarità
ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono
ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata,
aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in
questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra
scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il
trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda
in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto
di precedente titolarità ovvero nel comune. Similarmente si riconosce la
continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di
dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la propria titolarità,
nonché al personale docente collocato fuori ruolo per lo svolgimento di compiti
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica ( legge 23.12.1998, n, 448,
art. 26 – c. 8), per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del
D.L. 28/8/2000, n° 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n°
306.
Si precisa che il punteggio in questione viene
riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai
fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per
l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai
trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base
alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si
richiama l’attenzione sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate
sia per l’individuazione del soprannumerario nell’istituto, sia per il
trasferimento d’ufficio; detta continuità di servizio maturata nella scuola o
nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente
beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle
condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia
attualmente titolare su posti DOP.
La continuità
didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico
trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola
domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente
non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi
relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti
esclusivamente alla scuola ove é stato trasferito in quanto soprannumerario. Il
punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da
quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma
dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio,
sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai
docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua
straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti
utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove
figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con
modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta
anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del
D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.
In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del
servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un
periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il
punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione
provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito
nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del
quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità
giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo
coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va
anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale
trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di
I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe
di concorso di attuale titolarità.
(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per
l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio,
fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella
scuola di attuale titolarità viene così valutata:
|
C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella
scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
- entro il quinquennio
...........................……………
- oltre il quinquennio ……………………………….
|
Punti 2
Punti 3
|
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione
del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche
la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente
misura:
|
Co) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella
sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) …
|
Punti 1
|
Il
predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in
cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo
considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel
caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto
soprannumerario.
Per
i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il
servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale
titolarità.
Il
punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto
per l’istruzione dell’età adulta).
Il
punteggio di cui alla lettera Co) non é cumulabile per lo stesso anno scolastico
con quello previsto dalla lettera C).
(5 ter) Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che
presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari e, per la scuola
primaria, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell’organico
funzionale nello stesso circolo; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella
scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio
aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si
ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il
trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
(6)
Il punteggio spetta per il comune di residenza dei
familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi
risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza della persona alla quale si chiede il
ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con
dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n.445 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16
gennaio 2003 n. 3. nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione
stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di
ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti
alla data di pubblicazione dell'ordinanza.
Il punteggio
di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del
coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non
comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo,
istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per
tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le
tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale
punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato
una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I
punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono
cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente
titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
(7)
Ai fini della formulazione della graduatoria per
l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi
in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di
attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
- lettera A) (ricongiungimento al coniuge , etc..) vale
quando il familiare é residente nel comune di titolarità del docente. Tale
punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi
siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano
l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di
titolarità.
- lettera B) e lettera C) valgono sempre;
- lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati,
etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide
con il comune di titolarità del docente.
Il punteggio
così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento
d’ufficio del soprannumerario.
(8)
Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i
sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si
effettua il trasferimento.
(9)
La valutazione é attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati
permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di
cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la
residenza nella sede dello istituto medesimo.
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o
private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma
che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa,
ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come
previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
(10) E’ equiparata all'inclusione in graduatoria di merito
l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione
artistica.
I concorsi a posti di personale ispettivo e
dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai
concorsi a posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16,
ultimo comma, del D.L. 30.1.76, , n. 13, convertito con modificazioni nella l.
30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica , indetto con il D.M.
5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - é valevole
esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.
Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il
conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità.
Tale
punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti
allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un
concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge
124/1999.
(11) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti
delle università (art. 6 l. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale
presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma
L.341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle
università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi
attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici
e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art.
8 L. 341/90).
Sono assimilati ai diplomi di
specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal
precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di
corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione
(durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli
anni e un esame finale).
Si ricorda che a norma
dell'art. 10 del d.l. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L.
30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto
di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università
statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore
legale a norma delle disposizioni di legge.
(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello
necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del
passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad
avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di
Educazione Fisica (ISEF).
(13) Tale servizio è riconosciuto anche al personale proveniente
dagli Enti Locali che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato,
effettivo servizio di docente nelle scuole statali.
ALLEGATO 2
Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni
provvisorie del personale docente
|
Tipo di esigenza |
Punteggio |
|
A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o, in
assenza, per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni inabili o
handicappati ed ai genitori anziani (di età superiore ai 65 anni)
(1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni inabili o handicappati affidati
(6) |
Punti 6 |
|
B) per ogni figlio o
affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4) |
Punti 4 |
|
C) per ogni figlio o
affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18
anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che
risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro |
Punti 3 |
|
D) per la cura e
l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o
sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere
assistiti soltanto nel comune richiesto (5) |
Punti 6 |
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI
DOCENTI
Ai fini della validità della certificazione richiesta si
richiama quanto disposto dal D.PR. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed
integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3
1.
il punteggio spetta per il comune di residenza della
persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art. 7 a condizione che
essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con
iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale
si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico
o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000
come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei
quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa.
Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al
coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di
presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio,
dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale
circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel
comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche
richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal
caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino,
secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse.
Tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata
dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le
predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a),
b), c), d) sono cumulabili fra loro.
2.
l'inabilità deve essere totale e permanente.
3.
il punteggio è attribuito solo nei casi in cui i genitori
abbiano un’ età superiore ai 65 anni (v. nota 4), ad essi sono assimilati i
genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).
4.
l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si
effettua l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono i
sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua
l'assegnazione provvisoria.
5.
la valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore ricoverato
permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di
cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità la
residenza nella sede dello istituto medesimo;
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o
private, di cui agli artt. 114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n.309, programma
che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero
presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come
previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
6.
il provvedimento di affidamento deve risultare da atto
giudiziario.
ALLEGATO
3
Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie
e assegnazioni di sede provvisoria -
personale
docente
|
|
Tipo posto |
Descrizione |
Note |
|
1 |
Sostegno |
Conferma a domanda della utilizzazione nello stesso
istituto dell’anno scolastico precedente dei docenti titolari su posto
della Dotazione Organica di Sostegno |
Valido solo per la scuola secondaria di II grado |
|
2 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce
della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto I del presente contratto
nell’ordine riportato. |
|
|
3 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce
della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto II del presente
contratto. |
Non valido per la scuola secondaria di secondo
grado |
|
4 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce
della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto III nell’ordine
riportato. |
|
|
5 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce
della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto IV del presente contratto
nell’ordine riportato, esclusa la lettera i). |
La lavoratrice madre con prole di età inferiore di un
anno (art. 8 comma 1 punto IV lettera i)) viene trattata con priorità
nell’ambito di ciascuna delle fasi successive. |
|
5 bis |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente cessato dal
collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 35 comma 5 della legge
27/12/2002 N. 289. |
|
|
6 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno dei docenti di cui
all’art.2, comma 1 lettera b) nella sede di titolarità fornito del
prescritto titolo |
|
|
7 |
Sostegno |
Conferma su sostegno, a domanda, del docente fornito
del prescritto titolo di specializzazione utilizzato nell’anno scolastico
precedente. |
|
|
8 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei
docenti già titolari su posti della dotazione organica di sostegno |
Valido solo per la scuola secondaria di secondo
grado |
|
9 |
Sostegno |
Utilizzazione sul comune di precedente titolarità
(trattamento in subordine) del docente trasferito quale soprannumerario
nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio, che
abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità;
l’utilizzazione avviene anche su tipologia diversa da quella di titolarità
purché il docente sia in possesso del prescritto titolo di
specializzazione. |
Non valido per la scuola secondaria di secondo
grado |
|
10 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
dell’art. 2 comma 1 lettera g) titolari su posto di sostegno. |
|
|
11 |
Sostegno |
Assegnazione Provvisoria su sostegno del docente
titolare su posto di sostegno. |
|
|
12 |
Sostegno |
Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità
del docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e
titolare di posto di tipo comune, trasferito quale soprannumerario
nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio. |
|
|
13 |
Sostegno |
Utilizzazione in sedi viciniori (trattamento in
subordine) del docente, in possesso del prescritto titolo di
specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferito quale
soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo
quinquennio. |
|
|
14 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei
docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione titolari
della D.O.P. |
Valido solo per la scuola secondaria |
|
15 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei
docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione non
licenziabili che non trovano sistemazione per l’insegnamento
d’appartenenza. |
Valido solo per la scuola secondaria di primo
grado |
|
16 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti di
cui all’art. 2 lettera c), j) e k) in possesso del prescritto titolo di
specializzazione |
|
|
17 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda del docente di
scuola secondaria in possesso del titolo di specializzazione, appartenente
a classe di concorso con esubero nella provincia. |
Valido solo per la scuola secondaria |
|
18 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda del docente in
possesso del titolo di specializzazione, proveniente da altro ruolo,
appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia. |
Valido solo per la scuola secondaria |
|
19 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
dell’art. 2 comma 1 lettera e) titolari su posto comune in possesso del
prescritto titolo. |
|
|
20 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
titolari su tipo posto comune in possesso del titolo di specializzazione,
non compresi nelle categorie precedenti. |
|
|
21 |
Comune |
Utilizzazione su posto di lingua straniera nella
scuola primaria, con precedenza nell’ambito del circolo di titolarità |
Valido solo per la scuola primaria |
|
22 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto I del presente
contratto nell’ordine riportato. |
|
|
23 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II del
presente contratto. |
|
|
24 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto III
nell’ordine riportato. |
|
|
26 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto IV del
presente contratto nell’ordine riportato esclusa la lettera i). |
La lavoratrice madre con prole di età inf. di un anno
(art.8 comma 1 punto IV lettera i)) viene trattata con priorità
nell’ambito di ciascuna delle fasi successive. |
|
26 bis |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente
cessato dal collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 35 comma 5 della
legge 27/12/2002 N. 289. |
|
|
27 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente
cessato dal collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 35 comma 5 della
legge 27/12/2002 N. 289. |
|
|
28 |
Comune |
Utilizzazione sul distretto sub-comunale di
precedente titolarità (in caso di trasferimento d’ufficio in diverso
distretto sub-comunale), sul comune di precedente titolarità, o, in
subordine, su comuni viciniori del docente trasferito quale
soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo
quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di
precedente titolarità. |
|
|
28 bis |
Comune |
Utilizzazione del personale docente soprannumerario
di cui al comma 8 dell’art. 5 |
|
|
29 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e
d’ufficio dei docenti già titolari su D.O.P. |
Valido solo per la scuola secondaria |
|
30 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e
d’ufficio dei docenti entrati nella D.O.P. a seguito di assegnazione
definitiva di sede a decorrere dall’anno scolastico per il quale si
procede alle utilizzazioni. |
Valido solo per la scuola secondaria |
|
31 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e
d’ufficio dei docenti non licenziabili che non trovano sistemazione per
l’insegnamento d’appartenenza. |
Valido solo per la scuola secondaria di primo
grado |
|
32 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei
docenti di cui all’art. 2 lettera c), i) e j). |
|
|
33 |
Comune |
Utilizzazione a domanda del docente appartenente a
classe di concorso con esubero nella provincia in classe di concorso
diversa da quella di titolarità. |
Valido solo per la scuola secondaria |
|
34 |
Comune |
Utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario o
D.O.P., appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in
classe di concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo per la scuola secondaria |
|
35 |
Comune |
Conferma a domanda e successiva utilizzazione a
domanda del docente proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di
concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da
quella di titolarità. |
Valido solo per la scuola secondaria |
|
36 |
Comune |
Utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario o
D.O.P., proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con
esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di
titolarità. |
Valido solo per la scuola secondaria |
|
37 |
Comune |
Utilizzazione a domanda dei docenti dell’art. 2 comma
1 lettera e) titolari su posto comune. |
|
|
38 |
Comune |
Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia
su tipo posto comune (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma
1). |
|
|
39 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
specializzati appartenenti allo stesso ruolo provenienti da altra
provincia in cui ci sia situazione di esubero. |
|
|
40 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
specializzati appartenenti a classi di concorso con esubero nella
provincia da cui provengono. |
Valido solo per la scuola secondaria |
|
41 |
Sostegno |
Assegnazione provvisoria su sostegno da altra
provincia del docente in possesso del prescritto titolo di
specializzazione |
|
|
42 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda di docenti di cui
alla lett. k) - art. 2 |
|
|
43 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei
docenti provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di
esubero. |
|
|
44 |
Comune |
Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei
docenti provenienti da altra provincia (nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 7 comma 1). |
|
|
45 |
Sostegno |
Assegnazione della sede provvisoria su sostegno ai
docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva. |
|
|
46 |
Comune |
Assegnazione della sede provvisoria su tipo posto
comune ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede
definitiva. |
|
ALLEGATO 4
Tabella di valutazione dei titoli per il personale A.T.A.
(1)
i - anzianità di servizio:
|
Tipo di servizio |
Punteggio |
|
A) per ogni mese o
frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (2) (a) (per i trasferimenti a domanda è da
computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda) ……………………… |
Punti 2 |
|
B) per ogni mese o
frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro
servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a) …………………… |
Punti 1 |
|
C) Per ogni anno o
frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato
a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b)
…………….. |
Punti 1 |
|
D) Per ogni anno intero
di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di
continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4)
(11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)
Entro il quinquennio. .........……………………
Oltre il quinquennio.
..............................……. |
Punti 8
Punti 12 |
|
E) Per ogni anno intero
di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di
attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano
coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti
d’ufficio)………………………………………. |
Punti 4 |
|
F) A coloro che per un
triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01, non
presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o
di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l’abbiano revocata nei termini previsti, viene riconosciuto, una tantum,
un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D)
(e)…………………………………. |
Punti 40 |
a)
Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a
quello proveniente dagli enti locali. Ai direttori dei servizi generali ed
amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato
successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di
responsabile amministrativo.
b)
Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a
quello proveniente dagli enti locali: per quest’ultimo personale, ovviamente,
non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).
c)
Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a
quello proveniente dagli enti locali. Ai direttori dei servizi generali ed
amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato
successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di
responsabile amministrativo
d)
Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato compete il punteggio
per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un
triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle
stesse condizioni quale dipendente degli Enti locali.
e)
Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda
condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di
rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il
predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel
caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale,
il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):
|
Tipo di esigenza |
Punteggio |
|
A) per ricongiungimento
o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o
separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal
tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli
(5) …………………………. |
Punti 24 |
|
B) per ogni figlio di
età inferiore a sei anni (6) ……………………. |
Punti 16 |
|
C) per ogni figlio di
età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno
di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro ………………………………… |
Punti 12 |
|
D) per la cura e
l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del
coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per
l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale
con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R.
309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 –
118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il
domicilio nella sede della struttura medesima (8) …………..
|
Punti 24 |
III - titoli generali:
|
Tipo di titolo |
Punteggio |
|
A) per l'inclusione
nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo
di appartenenza (9) ………………………………. |
Punti 12 |
|
B) per l'inclusione
nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo
di livello superiore a quello di appartenenza(10) ………………………. |
Punti 12 |
NOTE
(1)
A norma del D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato
ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può
comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli
minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe,
nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone
con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione
personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne,
permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere
comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 così come
modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve
essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero
permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per
i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza
nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con
certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o
dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso,
l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in
conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 così come
modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, che il
figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti
soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un
istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Per
l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I,
lettere a), b), c) e d) - agli insegnanti elementari collocati permanentemente
fuori ruolo ai sensi dell’art.21 della legge del 09/08/1978, n.463, è valutato
il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di
insegnante di scuola primaria sia con mansioni di responsabile amministrativo.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto
disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445
così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.
3.
(2)
E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica
della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo
professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente
voce i seguenti servizi:
-
il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola
materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi
dell'art.8 della legge n.463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente
di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi
dell'art.49 della legge n.312/80;
-
il servizio prestato nel profilo di provenienza per il
personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art.19 del D.P.R.
399/88 e dell'art.38 del D.P.R. 209/87;
-
il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il
personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto
dell'art.200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3, purché il ruolo di
provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R.
31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli
corrispondenti dell’amministrazione centrale e periferica;
-
il servizio prestato dal personale inidoneo durante il
periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 – comma 5 del C.C.N.L.
sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o
in altro profilo comunque coerenti;
-
i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli
confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985 n.588
(per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli
accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei
guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore
amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e
dei magazzinieri). Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti
situati nelle piccole isole relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15
giorni, deve essere raddoppiato. Al personale A.T.A. di ruolo collocato in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2
della legge 13/08/1984 n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in
quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti
pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il
punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della
borsa di studio. Agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori
ruolo, ai sensi dell’art.21 della legge 9.8.1978,n.463 è valutato il servizio
prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare
sia con mansioni di responsabile amministrativo;
-
in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N.
/ OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, il
servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti
Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne,
elementari o secondarie degli stessi enti, considerato che l’assegnazione ad una
tipologia di scuola era disposta sulla base di un’unica graduatoria in relazione
alle esigenze di servizio dell’ente stesso.
Tali servizi
sono riconosciuti nelle lettere A) e B);
-
per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il
punteggio è raddoppiato
(3)
Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno
valutati i seguenti servizi o periodi:
-
La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata per
intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d’ufficio si valuta
nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo
eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3);
-
il servizio non di ruolo ed il servizio militare
riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del
Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della legge
n.958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera inferiore nonché
servizio di ruolo e non di ruolo in qualità di docente nella misura prevista
dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui
riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
-
il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica
della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato
prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i
periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai
12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di
legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle
piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve
essere raddoppiato.
(4)
Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si
prescinde dal computo del triennio.Si precisa che per l'attribuzione del
punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo
di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel
medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo
sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la
prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione
va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del
servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle
norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima
scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la
continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative
per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva
o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi,
di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio
nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di utilizzazione
presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di
sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio
relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità
ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine
dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del
servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in
soprannumero nella scuola di titolarità, nell'utilizzazione ottenuta con
precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione
delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio,
il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo
ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel
precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda
per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve
essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di
titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata
complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.
(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va
attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del
riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il
rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla
quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della
scadenza del quinquennio.
(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per
l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi
in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di
attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando
il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale
punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del
familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre
istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per
gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di
istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori
compresi nell’area di appartenenza degli interessati;
- lettera b) e lettera c) valgono sempre;
- lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..)
vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il
comune di titolarità del soprannumerario.
- il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle
operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(5)
Il punteggio spetta per il comune di residenza dei
familiari a condizione che essi, alla data di sottoscrizione del presente
contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre
mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve
essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale
redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 nei
quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde
dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare
trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione
dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la
dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n.445 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16
gennaio 2003 n. 3, dovrà contenere l’anzidetta informazione. I punteggi per le
esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra
loro.
(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni
di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell’ambito della
stessa sede ( per sede si intende “comune”).
(6)
Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i
6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si
effettua il trasferimento.
(7)
La valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati
permanentemente in istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di
cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di
risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
(8)
Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono
produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal
medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del
D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un
programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il
domicilio nella sede dei genitori.
(9)
Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale
appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore
dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio é attribuito anche per
l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.
557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli
Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 124/99.
(10) Il punteggio e' attribuito al personale appartenente a
profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore
dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella
graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale
A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per
esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli
Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 124/99.
(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5
dell’Accordo ARAN–OO.SS. 8.3.2002 e art. 58 del CCNL 24.7.2003 è da valutare con
lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio,
qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.
ALLEGATO 5
Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale
A.T.A. (1)
|
Tipo di esigenza |
Punteggio |
|
A)
per ricongiungimento al coniuge o al convivente o, in
assenza, per il ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni inabili o
handicappati ed ai genitori anziani (di età superiore ai 65 anni)
(2)(3)(5) e ai minori o maggiorenni inabili o handicappati affidati (7)
|
Punti 24 |
|
B) per ogni figlio o affidato (7) che non abbia compiuto
i sei anni di età. (3) |
Punti 16 |
|
C) per ogni figlio o affidato (7) di età superiore ai
sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero
per ogni figlio o affidato (7) maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro.(1) |
Punti 12 |
|
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (7)
minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere
assistiti soltanto nel comune richiesto (4)(1), nonché per l'assistenza
dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con
l'assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III – D.P.R. 309/90),
o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 - 122
D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio
nella sede della struttura medesima. (6)
|
Punti 24 |
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL
PERSONALE A.T.A.
(1)
A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato
ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può
comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli
minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe,
nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone
con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione
personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne,
permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere
comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato con
certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio,
del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure
continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede
dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato
rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio
sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato
dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al
D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della
legge 16 gennaio 2003 n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari
minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione
provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura
presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità
della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio
2003 n. 3.
(2)
Il punteggio spetta per il comune di residenza dei
familiari a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda, vi
risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La
residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere
documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la
decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde
quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei
tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per
l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del
datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per
il comune viciniore a quello di residenza dei familiari in relazione alle
preferenze espresse, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano
istituzioni scolastiche esprimibili dal personale interessato. I punteggi per le
esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra
loro.
(3)
L'età é riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si dispone
l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o
i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l'assegnazione
provvisoria.
(4)
La valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
A)
figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati
permanentemente in istituto di cura;
B)
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di
cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di
risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
(5)
Il punteggio è attribuito solo nei casi in cui i genitori
abbiano un’età superiore ai 65 anni (v. nota 3); ad essi sono assimilati i
genitori inabili. L'inabilità deve essere totale e permanente.
(6)
Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono
produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal
medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del
D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un
programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il
domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria.
(7)
Il provvedimento di affidamento deve risultare da atto
giudiziario.
- Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni
provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria –
Personale A.T.A.
|
|
Descrizione |
|
1 |
Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all’art.
11, comma 1, lettera c) del presente contratto |
|
2 |
Utilizzazione del personale A.T.A. che usufruisce
delle precedenze di cui all’art.19 (dalla I alla V) nell’ordine previsto
dall’articolo stesso del presente contratto. |
|
3 |
Conferma a domanda del personale A.T.A nella scuola
in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico 2003/2004. |
|
4 |
Utilizzazione a domanda e d’ufficio del personale
A.T.A. titolare su posto di organico sede individuato quale
soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni sulla scuola o sul
distretto sub-comunale (in caso di trasferimento d’ufficio in diverso
distretto sub-comunale) o sul comune di precedente titolarità di coloro
che sono stati trasferiti quali soprannumerari nell’anno in cui si
riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio. |
|
5 |
Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all’art.
11, comma 1, lettera d) del presente contratto. |
|
6 |
Utilizzazione a domanda del personale A.T.A.
appartenente a profilo o area professionale (per gli assistenti tecnici)
con esubero nella provincia in profilo della stessa area o il altra area
professionale (riferita agli assistenti tecnici) diverso da quello di
titolarità. |
|
7 |
Utilizzazione d’ufficio, in base ai titoli posseduti
dal personale A.T.A. in altro profilo della stessa area o in altra area
professionale (per gli assistenti tecnici). |
|
8 |
Assegnazione provvisoria nell’ambito della
provincia. |
|
9 |
Assegnazione della sede provvisoria al personale
A.T.A. neo nominato in ruolo o privo della sede definitiva. |
|
10 |
Utilizzazione a domanda del personale A.T.A.
proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. |
|
11 |
Assegnazione provvisoria del personale A.T.A.
proveniente da altra provincia. |
Per l’Amministrazione
………………..
Per le Organizzazioni Sindacali
FLC-CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
SNALS CONFSAL firmato
MODELLI (relativi al personale docente ed educativo)
-
Modello U1 – scuola dell’infanzia (formato .pdf)
-
Modello U2 – scuola primaria (formato .pdf)
-
Modello U3 – scuola secondaria I grado (formato .pdf)
-
Modello U4 – scuola secondaria II grado (formato .pdf)
Nota di trasmissione prot. 2140 del 13 giugno
2005.