Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’a.s. 2008/2009 ,
sottoscritto nell’anno 2007 il giorno 20 del mese di dicembre, in
Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione
integrativa a livello ministeriale
TRA
la delegazione di parte pubblica
costituita con D.M. n.112 del 18 dicembre 2007.
E
i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., S.N.A.L.S.-
C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del Comparto Scuola
PREMESSO:
- che il C.C.N.L. citato, all’art. 4, comma 2, prevede una
cadenza di norma biennale della mobilità compartimentale da attuarsi in
presenza di una corrispondente durata
di definizione dell’organico;
-
che è necessario assicurare con la massima tempestività l’avvio delle
operazioni propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico 2008/09, anche al
fine di procedere tempestivamente alle assunzioni a tempo indeterminato
previste dal piano triennale contenuto nella finanziaria 2007;
LE PARTI CONCORDANO
ü
sulla necessità di orientare il presente contratto agli
obiettivi, fissati nell’Intesa sulla conoscenza, sottoscritta il 27 giugno
2007, della stabilità dell’organizzazione scolastica e della continuità
dell’azione educativa; obiettivi ribaditi dal CCNL, sottoscritto il 29 novembre 2007, che all’art. 4
comma 2 lett. A) richiama la garanzia della “stabilità pluriennale
dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale
docente”;
ü
sulla necessità di definire un percorso graduale e
progressivo idoneo a raggiungere i predetti obiettivi anche attraverso
l’attivazione in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2008/09 di
modelli organizzativi diretti a innalzare la qualità del servizio di
istruzione e ad accrescerne efficienza ed efficacia;
ü
sull’esigenza, nel contesto del predetto percorso, di
garantire, prioritariamente, la stabilità pluriennale dell’organico e di
conseguenza la continuità del servizio dei docenti ed in particolare per
quelli impegnati nell’attività di
sostegno, nelle scuole collocate in aree a rischio, nelle scuole di montagna
e nelle classi funzionanti in ospedali;
ü
sulla necessità di avviare tempestivamente un
calendario di incontri per la
realizzazione dei predetti obiettivi.
In base a tale linee prospettiche di
intervento e degli impegni temporali assunti, le parti concordano il seguente
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2008/09.
TITOLO I
- DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA -
ART.1-
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla
mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
2) Il presente Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
per l’anno scolastico 2008/09.
3) Gli effetti giuridici
decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende
avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4) Le parti concordano di
riaprire il confronto negoziale, nel caso in cui, dovessero intervenire
eventuali nuove disposizioni, ivi comprese quelle in attuazione delle leggi finanziarie 2007 e 2008 che
abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al
personale dei centri EDA.
5) Le connesse modalità di
applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono
definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.l.vo n. 297/94 entro 30 giorni dalla
data di stipulazione del presente contratto.
ART. 2 -
MOBILITA’ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO – DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla
mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel presente
contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola
docente, educativo ed A.T.A con o senza sede definitiva di titolarità.
2. In attuazione di quanto
previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale
docente, educativo assunto dopo l’entrata in vigore della legge, con
decorrenza giuridica uguale o successiva all’1/9/1999 – con esclusione del
personale di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente
Contratto – non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un
triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può
altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di
assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina
in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2008/09 in ambito provinciale il
personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2006 o precedente e in
ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica
1/9/2005 o precedente. Il personale docente ed educativo assunto con
contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la
sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla
seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente
all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia,
partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno
definiti nel relativo C.C.N.I., con esclusione del personale docente della
provincia di Trento per il quale è prevista la permanenza effettiva, per
almeno tre anni, nelle scuole a carattere statale della provincia stessa, ai
sensi della Legge Provinciale n. 5 del 15 marzo 2005.
Il
personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso la titolarità della
sede ai sensi degli articoli 36 e 59 del CCNL, al fine di ottenere la sede
definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda
fase del movimento ( articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente
al personale titolare nella provincia.
3. Il personale scolastico
titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento,
soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base
ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi
titoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle
operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga
il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato
nella sede di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle
medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d’ufficio al fine di
ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di individuazione del
soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e
l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici
titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.
4. Per eccezionali motivi di
ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti
autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento
o l’utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in
deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.
ART. 3
–MOBILITA’ PROFESSIONALE – DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla
mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai
docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti
Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al
momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di
prova. Gli stessi devono essere in
possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo
richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra (con le
successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli
assistenti di cattedra), della specifica abilitazione alla classe di concorso
richiesta. Si intende in possesso della specifica abilitazione e quindi può
produrre domanda anche oltre i termini ordinari stabiliti dall’O.M.,
analogamente a quanto previsto per il personale in soprannumero, il personale
che consegua tale titolo attraverso i concorsi per esami e titoli o le
sessioni riservate.
In particolare può chiedere il
passaggio:
nel ruolo della scuola
dell’infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione
specifica all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:
a) il personale insegnante delle
scuole primarie;
b) il personale delle scuole
secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola primaria,
purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all’insegnamento nelle
scuole primarie:
a) il personale insegnante delle
scuole dell’infanzia;
b) il personale insegnante nelle
scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei
laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola
secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di studio prescritto e
della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è
prevista:
a) il personale insegnante delle
scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado ed
artistica;
b) il personale educativo;
nel ruolo dei docenti laureati
della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso del
titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di
concorso per le quali è prevista:
a) il personale insegnante delle
scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle
scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli
del personale insegnante laureato;
nel ruolo della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di
sostegno:
a) il personale insegnante ed
educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto,
possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul
corrispondente posto di sostegno.
Il passaggio nel ruolo del
personale educativo può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola
dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola
primaria;
c) insegnanti di scuola
secondaria di I grado;
d) insegnanti di istituti di
istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei
laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che siano in possesso dello specifico titolo di accesso
(idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola
primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e
quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno
scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3 ).
Il passaggio nel ruolo del
personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di
II grado può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola
dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola
primaria;
c) personale educativo;
d) insegnanti di scuola
secondaria di I grado;
e) insegnanti di istituti di
istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei
laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che siano in possesso del titolo
di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.
Il passaggio di ruolo può essere
richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola
secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola
provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può
essere richiesto anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il
passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo
stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di
trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento
del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di
passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra
eventualmente già disposti.
Il personale insegnante
tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato
con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di
ruolo se è in possesso della specifica abilitazione.
Il passaggio di cattedra alle
classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può
essere richiesto:
- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria
di primo grado e di secondo grado, ivi compresi i docenti titolari su
insegnamenti di Arte applicata, che siano in possesso della prescritta
abilitazione per la classe di concorso richiesta;
- dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra,
compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso del
titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C
richiesta.
2. Il personale A.T.A, ivi
compreso quello transitato dagli Enti Locali, che sia in possesso dei
prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al
passaggio ad altro profilo della stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24 luglio 2003, già in possesso
degli interessati alla data del 29 novembre 2007 (data di entrata in vigore
del CCNL vigente).
_______________
(1)
Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i
titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai
sensi del D.M. 10/3/1997.
ART.4 –
FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1) Le operazioni di mobilità
territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti nell’ambito del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa
provincia;
III fase: Mobilità professionale e mobilità
territoriale interprovinciale.
ART. 5 –
RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Le operazioni di mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di
sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che
cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengano restituiti al ruolo di
provenienza. Il personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni
scolastiche e culturali all’estero, il personale della scuola primaria che
cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il
personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448,
che, nell’anno scolastico 2007/2008,
ha perso la propria sede di titolarità, nonché il personale docente di cui
all’art.35, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289
(finanziaria 2003), e il personale
docente, vincitore dei concorsi a cattedra nei licei classici e scientifici
presso le scuole militari statali, è assegnato, a domanda, ad una scuola
disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la
stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del
collocamento fuori ruolo.
2. A tal fine il personale di
cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’assegnazione della scuola
di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenterà domanda al
competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Il
personale docente che cessa dal collocamento fuori ruolo ai sensi del citato
comma 5, dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto
all’assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui
prestava servizio, mentre il personale utilizzato in istituzioni diverse da
quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima,
all’assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune di
servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno
applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.
L’assegnazione dovrà essere disposta dal competente Ufficio entro il termine
ultimo di comunicazione al C.E.D. delle domande di mobilità e dei posti
disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2008/09, garantendo, comunque,
all’interessato di produrre istanza di trasferimento qualora, per mancanza di
disponibilità, non sia stato possibile assegnare alcuna delle sedi richieste.
Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede
definitiva e pertanto come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque
sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella
domanda, sarà assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima delle
operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità
territoriale interprovinciale (fasi dei trasferimenti e dei passaggi). Nel
caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche
nel corso dei movimenti, verrà assegnato a sede definitiva sui posti che si
rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente
rispetto al rimanente personale senza sede definitiva. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 si applicano anche al personale docente ed ATA assegnato agli IRRE,
all’INDIRE ed all’ INVALSI e collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di
rientrare in servizio nella scuola.
3. Per il personale docente ed
educativo, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola, il
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle
domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei
movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza, nei
confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e
disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti
per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il
titolo di studio previsto al momento dell’accesso al ruolo precedente.
4. In attuazione di quanto
previsto, all’art. 61 del CCNL del 29 novembre 2007, il
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle
domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei
movimenti previsti dispone la restituzione alla qualifica di
provenienza nei confronti del personale A.T.A. che ne ha fatto richiesta sui
posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti
salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine
conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso nella
qualifica di precedente provenienza.
ART. 6
-SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
1a. Le disponibilità per le
operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di
mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza
dall’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti,
determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.:
dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura
dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini
che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
1b. Tutti i posti di strumento
musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale di I e II
fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi
gli accantonamenti per i docenti inclusi nella seconda fascia delle
graduatorie permanenti, ai sensi dell’art.11, comma 9, della legge 124/1999. Per la classe
di concorso A077 non si effettuano passaggi di ruolo, in quanto non ancora
definiti i relativi titoli di accesso a regime. Sono consentiti
esclusivamente i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra di
tutti coloro che sono in possesso della prescritta abilitazione e sono già
inseriti in graduatoria permanente di strumento e che vi abbiano prestato 360
giorni di servizio.
2. Sono, inoltre, disponibili
per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, ivi
compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l’organico di
diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);
b) le cattedre ed i posti già
vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a
qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema
informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema
medesimo;
c) le cattedre ed i posti non
assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;
Dalle predette disponibilità
vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale riammesso in
servizio o rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2.
3. Sono altresì disponibili le
cattedre ed i posti che si renderanno vacanti per effetto dei movimenti in
uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.
4. Le operazioni di mobilità del
personale docente, relative alla terza fase, realizzano l’equiparazione tra
mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso
l’attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità;
ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle
disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate
dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione
del soprannumero provinciale.
5. Le operazioni di mobilità del
personale A.T.A. relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle
disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate
dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del
soprannumero provinciale.
6. Ai fini della ripartizione
dei posti di cui ai precedenti commi 4 e 5, non è disponibile per le
operazioni di mobilità relative alla terza fase l’eventuale posto dispari eccetto i casi in cui siano presenti nella
provincia domande di mobilità professionale, e che tra le preferenze sia
compreso almeno un codice sintetico di tipo provincia, di docenti
soprannumerari abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul
posto o classe di concorso richiesto.
______________
(1) Sono
comprese in questa categoria le cattedre ed i posti derivanti
dall’istituzione di nuovi indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti
nell’organico di diritto dell’A.S. a cui si riferiscono le operazioni di
mobilità.
ART.7 -
SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI
1. Le precedenze riportate nel
presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono
funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle
sequenze operative delle tre fasi della mobilità
territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di
precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a
cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi
ha maggiore anzianità anagrafica.
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto delle procedure dei
trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla
provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza
assoluta, nell’ordine, al personale
scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente
ed educativo non vedente (art.3 della Legge 28 marzo 1991 n.120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
II) PERSONALE TRASFERITO
D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico
trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di
posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza
nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto
soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile
per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio
successivo al provvedimento suddetto. A partire dall’a.s. 2000/2001 tale
precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata. (6) (7)
La precedenza in esame si
applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare
in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.
Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di
titolarità al momento dell’ avvenuto trasferimento d’ufficio ( posto comune
e/o cattedra, posto di sostegno).
Tale precedenza spetta a
condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del
quinquennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o
istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto)
comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale
scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del
modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da
cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa
“dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito
allegato all’O.M.. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la
precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove
l’interessato era titolare, la quale
verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche
comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel
comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati
usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV).
L’adempimento inerente alla
dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella
scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la
presentazione della dichiarazione per
la continuità di servizio il cui facsimile é riportato nell’apposito allegato
all’O.M. dei trasferimenti, purché in essa si faccia esplicito riferimento
alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio ed all’anno in cui è
avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta di indicare
la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale da cui é stato
trasferito nell'ultimo quinquennio, nell'apposita casella del modulo-domanda,
oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla
precedenza. Per quanto attiene ai centri per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro
territoriale competente del distretto da cui é stato trasferito nell'ultimo
quinquennio.
Per la scuola primaria, tranne
il caso di scuola speciale, la precedenza in esame é assegnata al circolo che
comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza é
stato trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio (1). Nella scuola
dell’infanzia la precedenza di cui al presente comma é parimenti assegnata al
circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta
precedenza é stato trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio (2).
L'utilizzazione in altra scuola
del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento
del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del
servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del
quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente
titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il
personale soprannumerario trasferito d'ufficio, o rimasto in soprannumero
sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il
trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno del
quinquennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel
comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non
sia stato possibile nel quinquennio
in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel
quinquennio sarà riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in
quanto soprannumerario. Si precisa che il punteggio in questione viene
riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai
fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per
l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai
trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in
base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.
La continuità del servizio nella
scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nel
quinquennio, al docente trasferito d’ufficio dalla predetta scuola o istituto
ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l’interessato richieda, in ciascun
anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente
titolarità ovvero nel comune.
La continuità didattica o di
servizio, per il personale ATA,
legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito
d’ufficio nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda
di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Il personale, trasferito
d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale
titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta
scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro
nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità
complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento
condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto
alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella
scuola di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli
anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro
nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del
quinquennio iniziale.
Nei riguardi del personale
scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o
trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in
ciascun anno del quinquennio il
rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del
quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non
interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla
precedenza e al punteggio aggiuntivo.
III) PERSONALE DISABILE E PERSONALE CHE HA BISOGNO
DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei
trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta
la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle
seguenti condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di
invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie
prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale che ha bisogno per
gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad
esempio cobalto-terapia); detto personale ha diritto alla precedenza per
tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali
preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura
specializzato;
3) personale appartenente alle
categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D. L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1)
e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a
condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di
residenza oppure una o più
istituzioni scolastiche comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze
di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così
come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
IV) PERSONALE TRASFERITO
D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI
PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico beneficiario
della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di
precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con
precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda,
nel quinquennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di
precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto
comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà
(3). Detta precedenza opera esclusivamente
nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto
trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare
nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale
sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4),
il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato
quinquennio é attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio.
A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale,
l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (7).
Alle stesse condizioni, tale
precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto
soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta,
per il rientro nel comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro
territoriale competente del distretto, dal quale è stato trasferito
nell'ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel
comune.
Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna
domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a
livello distrettuale su posti per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità,
si intende il comune sede di distretto.
Tale precedenza si applica,
anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in
una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola
di precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni
sopra richiamate.
Il personale, trasferito
d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale
titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola
di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il
rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di
continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di
trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto
prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso
il rientro nel comune di precedente
titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli
anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro
nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del
quinquennio iniziale.
Nei riguardi del personale
scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o
trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in
ciascun anno del quinquennio il
rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del
quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non
interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla
precedenza e al punteggio aggiuntivo.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL
FIGLIO DISABILE, OVVERO ASSISTENZA
DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE DISABILE
Nel contesto della procedura dei
trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai
genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabile in situazione di gravità, al
coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza alla persona disabile in situazione di gravità. Qualora
entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del
figlio disabile grave perché
totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della
scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle,
in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
In questi ultimi casi, la
situazione di unicità di funzione nell’assistenza deriva dalla circostanza,
documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, di non essere in grado di effettuare l’assistenza al
genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente
oggettive, tali da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza. La suddetta autodichiarazione non è
necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l’unico a
convivere con il soggetto disabile.
Il personale scolastico
appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza
limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia che comprende
il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza
il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più
distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto
comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni
scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima
fase dei trasferimenti, limitatamente ai comuni con più distretti a
condizione che venga richiesta come prima preferenza una scuola ubicata nel
distretto di residenza dell’assistito diverso da quello di titolarità.
L’indicazione della preferenza sintetica per il
comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza,
per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando
vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata
indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la
possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio di eventuali preferenze relative
ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.
Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze
analitiche relative al comune o distretto
É riconosciuta la precedenza,
nei trasferimenti interprovinciali, anche ai predetti soggetti che, obbligati
all'assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza
continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
La particolare condizione fisica
che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Tale
disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori
di handicap di età inferiore ai tre anni, in considerazione del fatto che,
relativamente alla fascia di età da zero a tre anni, le certificazioni
mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della
situazione di handicap.
Per beneficiare della precedenza
prevista dall’art.33, della legge n. 104/92, gli interessati
dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate
nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
La predetta certificazione deve
essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
VI) PERSONALE CONIUGE DI
MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
In base al disposto dell'art. 1, 5° comma, legge 10.3.1987, n. 100, dell'art.
10, 2° comma, del D.L. n. 325/87,
convertito con modificazioni nella legge n.
402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale
scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene
corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni
previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei
trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni
richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si
riferisca alla sede nella quale é stato trasferito d'ufficio il coniuge,
ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in
mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.
Analoga precedenza é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti
interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi
residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza,
pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità
professionale.
Per fruire di tale precedenza
gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda
ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9.
I beneficiari di tale precedenza,
nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare
domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel
caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti
termini. Tali domande non potranno, comunque, essere inoltrate oltre le
scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni
ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le
predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, potranno essere
esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad
un solo anno scolastico.
VII) PERSONALE CHE RICOPRE
CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il personale chiamato a
ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma
della legge
3.8.1999, n. 265 e del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del
mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali,
alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima
preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga
precedenza e con i predetti criteri, é loro riconosciuta, nella fase dei
trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della
provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo.
Tale precedenza, pertanto, non
si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Al termine dell’esercizio del
mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza
in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare
prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale
soprannumerario.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE
SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q.
SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
Il personale che riprende
servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla
precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove
ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre
anni.
Tale precedenza pertanto non si
applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità
professionale.
Il possesso del requisito per
beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante
dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. I docenti ed il personale
A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed
amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti
categorie:
Punto I) -
handicap e gravi motivi di salute;
Punto III) -
personale portatore di handicap;
Punto V) -
assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio
unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con
l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere
all’assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di scomparsa
dei genitori medesimi) in situazione di handicap;
Punto VII) -
personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli
Enti Locali;
non sono inseriti nella
graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire
d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere
strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della
scuola, ecc.). Per gli amministratori degli enti locali tale esclusione va
applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo.
Nel caso in cui la contrazione
di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle
predette categorie, il personale
in questione sarà graduato
seguendo l’ordine di cui sopra.
__________________
1) I
docenti della scuola primaria che intendano usufruire della precedenza per il
rientro nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell’organico del
medesimo, dovranno indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, il
codice e la denominazione del plesso sede di circolo
2) I
docenti della scuola dell’infanzia che intendano usufruire della precedenza
per il rientro nel circolo di precedente titolarità, su un posto
dell’organico del medesimo, dovranno indicare, nell’apposita casella del modulo
domanda, il codice e la denominazione del circolo sede dell’organico
funzionale di scuola dell’infanzia in
cui hanno diritto alla precedenza
3) Il
personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di
nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità
per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di
entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.
4) Per
posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione
scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a
prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile
per trasferimento al medesimo.
5) In
caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine
di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per
soppressione di posto o cattedra.
6) E’
equiparato il personale perdente posto trasferito d’ufficio senza aver
presentato domanda.
7)
L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei
confronti dei docenti trasferiti
a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a
posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.
ART. 8 - ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI
Il personale scolastico (
parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi
dell’art.33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, a
decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 non è più destinatario di una
precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare
l’assistenza al familiare disabile,
il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di
assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal
CCNI sulla mobilità annuale.
ART. 9 -
DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
1. In merito alla documentazione
e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:
a) Certificazioni mediche.
Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia
autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le
A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92. Qualora tali
commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n.
324, convertito con modificazioni dalla legge
27.10.93, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la
situazione di disabilità, con
certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata
in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La mancata
emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni
dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento
provvisorio.
Tale accertamento produce
effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della
commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale
e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo
all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni
dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone disabili
che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n.104/92 è necessario che
risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità
civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50,
n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le
certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto
segue:
- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art.
33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di
gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5
e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una
assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo
conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in
grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei
genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.233/2005)
debbono comprovare che il disabile
non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con
dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così
come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, o
mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;
- per le persone bisognose di
cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare
l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia
stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Sarà cura degli uffici
scolastici provinciali verificare che sui certificati medici, redatti secondo
le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del
riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
b) Documentazione per
l’assistenza continuativa
Il coniuge, il genitore, il
figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella
conviventi di soggetto disabile in
situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili,
che assistano il soggetto disabile,
i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art.7,
dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le
modalità appresso indicate:
- il rapporto di parentela, di
adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile, deve essere
documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione
dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di
adozione; ugualmente deve essere
documentata la situazione di effettiva convivenza con il soggetto disabile.
- l'attività di assistenza con
carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto
disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445,così come
modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai
beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente
svolta alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di mobilità.
Nel caso di assistenza
domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto
disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato
rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale
sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
c) Documentazione del rapporto
di parentela per i beneficiari della precedenza ex art. 33, c. 5 e 7, legge n. 104/92.
Il rapporto di discendenza,
coniugio, adozione e affidamento con il soggetto disabile deve essere
comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero
mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di
affidamento e di adozione.
Inoltre, il
fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in
quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio
disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005)
devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea
documentazione di invalidità.
d) Documentazione per i
beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L.
325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 .
Per fruire della precedenza
prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del
personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si
trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II -
D.L. 325/87, convertito nella legge n.
402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale
interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio
il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale
sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria
personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari
convivente con il richiedente.
e) Documentazione per usufruire
delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.
Il punteggio per il
ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sarà attribuito solo se
sarà allegato un certificato di residenza della persona alla quale si
richiede il ricongiungimento. In tale documentazione dovrà essere precisata
la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di
pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M.
concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. Ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la residenza
può essere comprovata con una
dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, sostitutiva del
certificato medesimo nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza
dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data
di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M.
concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.
2. Tutte le predette
certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di
trasferimento.
3. Dovrà, inoltre, essere
allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla
quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la
persona cui intende ricongiungersi.
4. Analogamente, con
dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio
maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di
inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.
5. Tale stato dovrà essere
documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di
cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
6. Dal requisito della residenza
si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a
nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di
emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio,
dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti
tale circostanza.
7. Il ricovero permanente del
figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato
con certificato rilasciato dall'istituto di cura.
8. La necessità di cure
continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato
dalle competenti unità sanitarie locali.
9. Dalla certificazione si dovrà
rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente
la residenza nella sede dell'istituto di cura.
10. L'interessato dovrà,
inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o
gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune
richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un
istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
11. Nell'ambito della
valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti
"al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in
affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
ART. 10 –PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E
TRENTO
1. Per l’a.s. 2008/2009 si applicano al personale
docente appartenente ai ruoli delle province autonome di Bolzano e di Trento
e ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio di cattedra o di
ruolo in provincia di Trento, provenienti da altra provincia, le disposizioni
della contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista
rispettivamente da:
- D.L.vo 24.07.1996, n.434;
- D.P.R. 15.07.1988, n. 405
e successive modifiche e integrazioni;
e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.
2. Ai fini della complessiva
mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel presente
Contratto, con la limitazione prevista al 2° comma, dell’art. 2, per il
personale docente della Provincia di Trento.
ART. 11 -
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERITO D’UFFICIO PER
INCOMPATIBILITA’
Il personale docente ed
educativo trasferito d'ufficio ai sensi dell'art.468, del D.L.vo n. 297/94,
per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il
trasferimento o l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla
quale é stato trasferito.
Nel caso in cui siano state
espresse preferenze di tipo sintetico che comprendano la scuola, l'istituto o
la sede di incompatibilità, tali preferenze dovranno essere annullate.
ART.
12 -
CONTENZIOSO
1. Avverso le graduatorie
redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale
competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del
punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita
la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo,
entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo
che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali
provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni.
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
2. Sulle controversie
riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono
lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure
previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007
(1).
______________
(1) Art. 135 - Tentativo obbligatorio di
conciliazione (art. 1 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Il tentativo obbligatorio di
conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’art. 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può
svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e
arbitrato del 23 gennaio 2001, come
integrato dall’Ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003 , sulla
base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.
2. Fermo restando quanto
previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di
contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura
di cui all’art. 484 del T.U. n. 297/1994.
3. Presso le articolazioni
territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria
per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un
apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
4. La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso
l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio
territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie
riguardanti le materie della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la
richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro
il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica
dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà
di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
5. La richiesta deve indicare:
- Le generalità del richiedente,
la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere
inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l’esposizione sommaria dei
fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non
intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto,
anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte
conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di
conciliazione.
6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione
compie un primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle
pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le
proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà
prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà
il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle
parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte
dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al
deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria
provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che
svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrato nel verbale di
cui ai commi 8 e 9.
7. Qualora la soluzione della
controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle
assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di
segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di
conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di
venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire
all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla
pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle
osservazioni da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal
ricevimento della richiesta.
8. Il tentativo di conciliazione
deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle
parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale,
predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo,
previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411
del Codice di procedura civile. Il processo verbale relativo
al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle
parti o di una associazione sindacale, presso la Direzione provinciale del
lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la
cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del Codice di procedura civile per la
dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la
conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto
previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione
della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà
comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della
controversia.
9. In caso di mancato accordo
tra le parti, l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata
conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una
di esse o di un’associazione sindacale, presso la competente Direzione
provinciale del lavoro.
10. Qualora l’amministrazione
non depositi nei termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2
convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di
conciliazione. Qualora l’amministrazione non si presenti all’udienza di
trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del
tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà depositato presso la
competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al
precedente comma 8.
11. Nei confronti del rappresentante
della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio
di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità
amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 136 –
Arbitrato
(art. 2 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Le parti, possono concordare
di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico,
scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.
Art. 137 - Modalità di designazione dell'arbitro
(art. 3 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
(cfr. nota n. 49 del CCNL 24/7/2003)
1. La richiesta di compromettere
in arbitri la controversia deve essere comunicata all' altra parte secondo le
modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10
giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità
previste dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se
intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata, entro i
successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro,
di un arbitro appartenente alle categorie previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo,
entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e presso la
camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto
nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna delle parti può
decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri,
fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art. 6, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
2. Ciascuna delle parti può
rifiutare l’arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di
parentela o affinità entro il quarto grado con l’altra parte, o motivi non
sindacabili di incompatibilità personale.
Un secondo rifiuto della stessa
parte comporta la rinuncia all’arbitrato, ferma restando la possibilità di
adire l’autorità giudiziaria.
3. L’atto di accettazione
dell’incarico da parte dell’arbitro deve essere depositato, a cura delle
parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del 23/1/2001, entro
cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità
del procedimento.
4. Le parti possono concordare
che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale oppure,
dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l’istituzione cui
appartiene l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato
le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.
Art. 138 - Norma
finale
(art. 4 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Per tutto quanto non previsto
dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle
disposizioni del D.lgs. 165/2001.
TITOLO II
- SEZIONE PERSONALE DOCENTE -
ART. 13 -
DESTINATARI
1. Le disposizioni relative ai
trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai
docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi
compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP)
della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche
di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in
ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di
trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché
al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE.
LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di
sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha
perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i
docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a
qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi
partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I
predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle
operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le
sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verranno trasferiti d’ufficio
con punti zero.
Qualora non ottengano alcuna
delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva
sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari
D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità
professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo
l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a
ciascun aspirante verrà assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in
ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda
seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima
preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande
distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si
prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro
Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze
provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del
capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto
suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto
comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe
di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta
seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi
amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla
prima preferenza valida espressa.
CAPO I -
DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ PER I MOVIMENTI
ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITÀ PER I
MOVIMENTI
1. Sono utilizzabili ai fini dei
trasferimenti e dei passaggi tutti i posti e le cattedre che risultino
vacanti e compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto
dell’anno scolastico 2008/2009.
Sono posti d'insegnamento quelli
costituiti con:
1) attività di sostegno;
2) corsi per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali;
3) dotazioni organiche
provinciali nella scuola secondaria;
4) posti per l’insegnamento
della lingua straniera appartenenti all’organico funzionale di circolo della
scuola primaria;
5) posti attivati presso
strutture ospedaliere;
6) posti attivati presso
strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola primaria, per i
quali esiste il ruolo speciale).
Per la scuola primaria, ai fini
dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico
funzionale di circolo stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale
decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della
lingua straniera, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti
attivati presso strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in scuole
speciali, nonché i posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i centri territoriali.
Per la scuola primaria i posti
di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico funzionale,
individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante
l’indicazione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di
circolo. I posti per l’insegnamento della lingua straniera dell’organico
funzionale di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso
dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua straniera (1) I suddetti docenti possono esprimere
l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua; in assenza di tale
indicazione la priorità viene attribuita al posto di lingua.
L’organico funzionale di scuola
dell’infanzia ed primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile
tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico e
docenti.
Ai fini dei trasferimenti e dei
passaggi nella scuola dell’infanzia sono utilizzabili i posti dell’organico
funzionale, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati
presso le strutture ospedaliere , ed i posti di ruolo speciale in scuole
speciali stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi.
I posti dell’organico funzionale, di sostegno e di tipo speciale, individuati
a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l’indicazione del
codice e della dizione in chiaro del circolo medesimo. L’organico funzionale
delle sezioni aggregate a scuole secondarie di I grado é richiedibile
mediante l’indicazione del codice al quale é assegnato l’organico funzionale
medesimo.
Inoltre, ai fini della mobilità
disciplinata dal presente contratto, oltre ai posti vacanti di organico-sede
(compresi i posti speciali e di sostegno), a quelli della dotazione organica
provinciale (D.O.P.) - con l’esclusione della scuola dell’infanzia e primaria
– e a quelli della D.O.S della scuola secondaria di II grado, sopra
individuati, sono disponibili i posti che si rendono vacanti per effetto del
trasferimento medesimo, fatte salve le limitazioni di seguito riportate.
Si può dar luogo alle operazioni
della III fase - trasferimenti da fuori provincia e passaggi - solo dopo la
completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante
trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari sull'organico sede
provinciale, sulla dotazione organica provinciale (D.O.P.) della scuola
secondaria, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.
2. Non sono considerati
disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei
passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza
dei trasferimenti fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 5, in relazione all’eventuale restituzione
al ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di
mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo
disposti in data precedente all’inizio delle operazioni di mobilità. A tal fine
vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.
3. Non sono considerati
disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al
sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni
ministeriali.
4. Le cattedre ed i posti di cui
ai precedenti commi 2 e 3 non sono disponibili neppure per le operazioni di
assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico
successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il
cui effetto é limitato ad un solo anno scolastico.
____________
(1)
Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti
d’insegnante elementare con il superamento anche della prova facoltativa di
lingua straniera, ovvero sessioni riservate per il conseguimento
dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua
straniera; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione
linguistica in servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione
primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della
specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure d) certificato
rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di
servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo
relativamente all’area linguistica della zona in cui é stato svolto il
servizio all’estero.
ART. 15 -
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1. Prima di eseguire la terza
fase della mobilità (trasferimenti interprovinciali e passaggi), si procede
alla assegnazione della sede definitiva, anche d’ufficio, nei confronti di
tutti gli insegnanti comunque già di ruolo nella provincia ed attualmente in
attesa di sede.
2. L'eventuale trasferimento a
domanda e d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di tipo speciale o
ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e,
limitatamente alla scuola primaria, da posto di lingua straniera ad altro
tipo posto, e viceversa, disposto nel corso della II fase, pur non alterando
il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ne può variare la
tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in
attesa di sede, potranno non essere disponibili tutti i posti della stessa
tipologia di nomina dei senza sede, che invece risultavano disponibili
all’inizio delle operazioni di mobilità.
3. Qualora, per effetto dei
trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti di
scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato
eventualmente indicata nei bandi di concorso, gli uffici scolastici
provinciali potranno procedere alla rettifica puntuale dei singoli
trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne
l'effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori.
4. Nel corso dei movimenti
interprovinciali dovrà altresì tenersi conto delle unità di personale
perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di
sostegno, che non potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima
tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per
mancanza di disponibilità, dovranno essere sistemate su posti di tipo comune.
5. Il posto di una qualsiasi
tipologia presente nell’organico di diritto della scuola dell’infanzia e
primaria, resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di
altra tipologia (es. comune, speciale, sostegno, lingua straniera nella
scuola primaria) eventualmente disposto nel corso dei movimenti - compresi
quelli della terza fase - non é utilizzabile per i trasferimenti
interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell'ambito della
provincia medesima, vi siano docenti in attesa di sede da sistemare su posti
della medesima tipologia o, in subordine, comunque su posto comune.
ART. 16 -
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO
1. Ai fini del computo del
numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra
e di ruolo, che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per
ciascuna classe di concorso, dal numero complessivo delle cattedre e dei
posti dell’organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i Centri
Territoriali, quelli delle dotazioni organiche provinciali e quelli delle
D.O.S. della scuola secondaria superiore, debbono essere detratti i seguenti
valori:
a) totale dei docenti di ruolo
con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle dotazioni
organiche provinciali e i docenti di ruolo ancora in attesa di sede
definitiva che otterranno la sede nel corso delle operazioni di mobilità
disciplinate dal presente contratto;
b) totale dei docenti non
licenziabili, ai sensi degli artt. 43 e 44,della legge 270/1982.
c) numero dei posti o cattedre
del contingente riservato al concorso per gli anni scolastici precedenti a
quello per il quale dovranno essere disposti i movimenti qualora detti posti
o cattedre non siano stati effettivamente coperti per nuova nomina (1).
2. Nel disporre i trasferimenti
nell’ambito della provincia dalle classi di concorso a posti di sostegno e
viceversa dovrà essere salvaguardato un numero di posti necessario alla sistemazione del personale di cui ai
punti b),c), del comma 1 del presente articolo.
3. La sede lasciata vacante a
seguito di passaggio di cattedra del titolare é utilizzabile anche nel corso
dei trasferimenti interprovinciali, sia qualitativamente che
quantitativamente.
4. Sui posti costituiti con
attività di sostegno non si effettuano passaggi di cattedra, di conseguenza
il numero di tali posti non é preso in considerazione ai fini della
determinazione del numero dei passaggi di cattedra.
______________
(1) Nel
predetto contingente non va più compreso il numero di cattedre e posti
accantonati, nell'anno scolastico precedente a quello in cui si dispongono i
trasferimenti, per i docenti inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali
di cui all'art. 8 bis legge 426/88. Qualora la riserva dovesse
risolversi positivamente a seguito di sentenza giurisdizionale o D.P.R. di
accoglimento di ricorso straordinario, i relativi posti verranno individuati
nelle disponibilità dell’anno di definizione dei ricorsi medesimi.
CAPO II -
ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI
ART. 17 -
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE AI CORSI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ETA’
ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
1. I movimenti a domanda sui
posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta nella scuola
elementare e nella secondaria di I grado verranno disposti sui Centri
Territoriali soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta
nel modulo domanda utilizzando puntualmente i relativi codici riportati sui
Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati sulla rete Intranet.
2. L’assegnazione sui posti per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri
territoriali verrà disposta anche d’ufficio secondo quanto previsto dal
presente contratto, fatto salvo quanto
previsto all’art. 1 comma 4.
ART. 18 -
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI - CATTEDRE INTERNE ED
ESTERNE
1. I movimenti su cattedre per
le quali é previsto il completamento in una o due scuole della medesima sede
o di altra sede saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta
esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non é differenziabile
a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze
sia in ordine alla tipologia dei posti che agli ambiti territoriali (1).
Il docente trasferito su
cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di
insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale
scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale
completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che
abbiano classi a tempo prolungato. Il docente dovrà intendersi titolare nella
prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una
cattedra nella scuola di titolarità, l'interessato sarà automaticamente
assorbito in tale scuola.
2. Parimenti il docente titolare
su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima delle
scuole si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà
automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.
3. Tali assorbimenti avverranno
a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare.
Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio
territorialmente competente.
4. I docenti che siano titolari
di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti
nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.
5. Si avverte che le cattedre
costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici
successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più
disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario.
Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare
l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il
completamento d'orario.
6. Per la scuola secondaria di
primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario,
sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le
seguenti:
1) in caso di preferenza
puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine
sequenziale:
a) le cattedre interne alle
scuole;
b) le cattedre orario esterne
con completamento nello stesso comune;
c) le cattedre orario esterne
con completamento in comuni diversi;
2) in caso di preferenza
sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine
sequenziale:
a) le cattedre interne per
ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica,
secondo l'ordine del bollettino;
b) le cattedre orario esterne
con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso
nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
c) le cattedre orario esterne
con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso
nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.
7. Ovviamente, nel caso di
movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in considerazione solo
se l'interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi,
contrassegnando in modo corrispondente le apposite caselle del
modulo-domanda.
8. In caso di mancato
soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede
all'esame delle successive preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.
POSTI
NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
9. Nell'ambito di ciascuna
preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) il
trasferimento é disposto su cattedre.
10. Per ognuna delle predette
preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini dell’assegnazione
del tipo posto “cattedre”, avviene secondo il seguente ordine:
1) cattedre interne alla scuola;
2) cattedre orario esterne
stessa sede;
3) cattedre orario esterne fuori
sede;
tenendo ovviamente conto della
richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su più scuole
dello stesso o di diverso comune.
11. All'interno di ognuno dei
precedenti 3 punti al docente verrà assegnata la prima scuola in cui sia
disponibile una cattedra secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale.
12. Tale modalità di assegnazione
sarà modificata qualora, sempre nell'ambito di ognuno dei predetti punti,
esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta con cattedre
disponibili e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri del
precedente comma sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio
inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.
CATTEDRE
ORARIO, CORSI SERALI NELLA SCUOLA DI II GRADO E ORGANICI DISTINTI NEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
13. Coloro che desiderano il
trasferimento, nell'ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al corso
serale, dovranno farne specifica richiesta riportando la denominazione
ufficiale del corso serale, comprensiva della dizione in chiaro della scuola
con l'indicazione “serale” e del codice corrispondente al corso serale,
parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso
diurno, sempre nell'ambito dello stesso istituto, dovranno farne specifica
richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo
codice. Si fa presente che tali trasferimenti saranno disposti con precedenza
rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa sede. Analoga precedenza verrà attribuita a
coloro che chiedono il trasferimento nell’ambito dello stesso Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello
stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di
concorso, nell’ambito del comune.
14. Coloro che desiderano il
trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario
che funzionano in corsi serali, dovranno ugualmente formulare la preferenza
specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.
15. Nel caso in cui l'insegnante
adoperi preferenze di tipo sintetico (distretto, comune, provincia), poichè
tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario che funzionano in
corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali
cattedre, dovrà farne esplicita richiesta nella apposita casella del
modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche
espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.
16. Sempre con riguardo alle
preferenze sintetiche si fa presente che qualora il docente abbia richiesto
anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la
ricerca di tale tipo di cattedra verrà effettuata, in stretto ordine
sequenziale, secondo le seguenti priorità:
a) corsi diurni per ciascun
istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del
bollettino;
b) corsi serali per ciascun
istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del
bollettino.
17. La cattedra orario tra il
corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra
orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che avranno fatto esplicita
richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi potranno essere
trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali.
_______________
(1) Nel caso
in cui l'aspirante al movimento abbia barrato erroneamente entrambe le
caselle relative alle due tipologie di cattedre orario, sarà considerata
valida l'indicazione inerente a "cattedre orario tra istituti dello
stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi", in
quanto tale preferenza é comprensiva anche dell'altra indicazione inerente
alle sole cattedre orario tra istituti dello stesso comune.
ART. 19 -
SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI
1. Le sezioni associate vanno
considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome. Pertanto i
movimenti su tali sezioni verranno disposti soltanto se l'aspirante ne avrà
fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente
che il numero complessivo delle preferenze non dovrà essere superiore a 15
(1).
2. I movimenti da sezioni
associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri
istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti
fra comuni diversi.
3. Le succursali funzionanti
nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei movimenti, come
parte integrante dell'istituto da cui dipendono e non risultano comprese
negli elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti verranno, pertanto,
disposti esclusivamente per l'istituto principale.
_____________
(1) Sono
da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da
quello della sede principale, nonché quelle associate, anche nell'ambito
dello stesso comune, ad istituti di ordine e tipo diverso per effetto del
dimensionamento . Le suddette sezioni associate, sia site nello stesso comune
dell'istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come
istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole.
CAPO III
- PERDENTI POSTO
ART.20-
INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE
SCOLASTICA
1. Al fine dell'individuazione
del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:
A) Unificazione nella scuola
secondaria di I e II grado.
Nel caso in cui provvedimenti di
dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni di due o più
istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti
sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:
I) le istituzioni dello stesso grado,
ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico
organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica
graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;
II) le istituzioni che nel
processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico
organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso
ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi
titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini
dell’individuazione dei perdenti posto.
B) Dimensionamento dei circoli
didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico.
Nella scuola primaria e
dell’infanzia l’individuazione del perdente posto avviene come segue:
I) nel caso di unificazione di
più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli
e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o
istituto comprensivo entreranno a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo
e formeranno un’unica graduatoria, distinta
per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;
II) nel caso in cui, a seguito
delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia
confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti
titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno
scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole
dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità
didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o
istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente,
sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede
all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto
comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini
dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti
comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria
comprendente sia dei docenti già facenti parte dell’organico funzionale del
circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia dei docenti neo-titolari a
seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti
che hanno acquisito la titolarità nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo
mediante le modalità precedentemente illustrate, potranno, comunque, produrre domanda di trasferimento.
C) Dimensionamento di istituti
nella scuola secondaria di I e II grado.
Con la cessazione del
funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi
gli istituti comprensivi) o di II grado, e l’attribuzione delle relative
classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello
stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la
titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.
L’ufficio scolastico provinciale, prima delle
operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe
di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni
scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i
docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma
degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti
dalla scuola di cui é cessato il funzionamento, non individuati come perdenti
posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti
dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza
espressa. Ovviamente i docenti delle istituzioni non soppresse individuati
come soprannumerari non occupano posto nel processo di unificazione di cui
sopra; questi ultimi e gli ex titolari della scuola soppressa individuati
come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di
mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al
punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I -
DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.
D) Succursali e/o corsi, che a
seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni
scolastiche funzionanti nello stesso comune.
Nel caso in cui le succursali
e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre
istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente
dell’istituto che ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare
nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione in base alla
predetta graduatoria unica. Tale disposizione si riferisce solo ed
esclusivamente al personale docente titolare nell’istituto che, in forza del
dimensionamento, subisce la riduzione di classi; detto personale eserciterà
il diritto di opzione, secondo l’ordine di graduatoria dell’istituto di
provenienza, e sarà, eventualmente, trasferito come soprannumerario, sempre
in funzione della suddetta graduatoria.
ART.21 -
INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1. L'individuazione dei
soprannumerari sarà effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti
dell’organico funzionale di circolo, su posti speciali, su posti di sostegno,
su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola
primaria, su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta della scuola
primaria attivati presso i Centri territoriali. Per l’individuazione del
soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie
si procederà con le modalità enunciate nei successivi commi del presente
articolo.
2. L'individuazione dei
soprannumerari sarà effettuata, ad eccezione dei posti dell’organico
funzionale di circolo, distintamente per le varie tipologie di posto
eventualmente esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una
determinata tipologia di posto non é compensata dalla eventuale disponibilità
su altra tipologia di posto.
3. Nell’organico funzionale
della scuola primaria saranno compilate distinte graduatorie per ognuna delle
tipologie di posto che compongono l’organico funzionale stesso (posto comune,
lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola). Il
personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per
l’insegnamento della lingua straniera, prima delle operazioni di mobilità,
confluirà nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa
graduatoria verranno individuati i docenti perdenti posto sull’organico
funzionale dell’istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente,
attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini
fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni
dell’organico funzionale i docenti individuati quali soprannumerari sui posti
per l’insegnamento della lingua straniera.
4. Il dirigente scolastico
competente, provvede, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della
tabella organica, alla formazione e pubblicazione all'albo dell’istituzione
scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti interessati al fenomeno
delle soppressioni di posti. Allo scopo di identificare gli insegnanti in
soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di
valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ogni
elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali
possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il
dirigente scolastico formulerà le predette graduatorie tenendo presente che
debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro
il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai
fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti
posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di
cui al punto I), III), V) e VII) dell’art.7
– sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono
essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro
i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M.
Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i
titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il
dirigente scolastico provvederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio
spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la
precedenza é determinata in base alla maggiore età anagrafica.
5. I docenti individuati come
perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella
graduatoria di cui al precedente quarto comma, sono da considerare riammessi
nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione
all'albo della graduatoria (1), del modulo domanda di trasferimento. Nel caso
in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di
trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma
sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si
estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non
sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo
richiesto.
6. Ai fini dell’eventuale
individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età
adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico
competente gradua tutti gli insegnanti titolari di tali posti di ciascun
Centro Territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei
titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella
misura prevista dalla lettera C) della citata tabella per i trasferimenti
d'ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito dei corsi per
l'istruzione e la formazione dell’età adulta, nel distretto relativo al
centro territoriale di attuale titolarità.
7. La graduatoria degli
insegnanti titolari in corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso ciascun centro territoriale é pubblicata all'albo dell’
istituzione scolastica competente in data stabilita con apposita circolare
che tenga conto della scansione delle diverse operazioni.
8. I docenti dei corsi per
l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri
Territoriali individuati come perdenti posto saranno trasferiti d'ufficio;
pertanto, il contingente dei posti disponibili, da determinare ai fini dei
trasferimenti interprovinciali, passaggi e nomine, verrà diminuito in
corrispondenza al numero dei predetti docenti perdenti posto; tale decremento
sarà disposto sulla aliquota dei posti di tipo comune.
9. Per le situazioni di
soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui
sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di
ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, gli insegnanti
medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento
d'ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a
far parte dell'organico funzionale o di quello del centro territoriale con
decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati
a far parte dell'organico funzionale o di quello del centro
territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra,
ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda
condizionata (2).
Nell’ambito di ciascuna
graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
_____________
(1) Tali
graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi
analitici (servizio, famiglia e titoli).
(2) Il
personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel
quinquennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come
titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece
come trasferito a domanda il personale docente perdente posto che, nel corso
del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come
prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
ART. 22 -
TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1. Il trasferimento d'ufficio
viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria
compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al
precedente articolo 21, che permangono, nel corso dei movimenti, nella
condizione di perdente posto, fermo restando che l'accoglimento della domanda
di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.
2. I docenti da trasferire
d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili
sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli
elementi di cui alla apposita tabella allegata al presente contratto. In caso
di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
3. L'insegnante individuato come
perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente
scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente
articolo 21, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o
no) ai sensi dei successivi commi del presente articolo, compila in ogni caso
il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente,
le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come perdente posto sulla
base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di
sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite
caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e
riportando i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non
presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvederà a comunicare
tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente competente.
4. L’ufficio territorialmente
competente effettua un controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite
dall'insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.
5. L'insegnante individuato come
perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda.
Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda dovrà essere compilato integralmente.
Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di
cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
6. Il perdente posto che
presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della
situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. In
entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio
previsti per i trasferimenti a domanda.
7. In caso di accoglimento della
domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come
trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale
soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della
situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze
relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima,
comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di
titolarità. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni
diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio
spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 –
sistema delle precedenze – punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti
nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o
d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda.
8. Qualora nel corso dei
trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa tipologia di
sostegno, ovvero di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo
di titolarità dell'interessato non si tiene conto della sua domanda di
trasferimento condizionata.
9. Qualora il docente perdente
posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero
nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo sarà trasferito
d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità, nel corso della prima fase
dei movimenti (1). In subordine, l'insegnante sarà trasferito d'ufficio in
una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre
sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e
pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a
quanto disposto con D.M. 3 febbraio 1983. Il trasferimento d'ufficio dei
titolari di posto comune viene disposto su posti di tipo comune e in
subordine sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di
viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri
territoriali.
10. Ove ciò non sia possibile
per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente verrà
assegnato in soprannumero sull’organico provinciale.
11. Quanto precede si attua,
qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere
in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione,
nell'ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una
sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del
citato elenco di viciniorietà.
12. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posto
speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.
13. Qualora non sia possibile
trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posto
speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l’ufficio territorialmente
competente procede al loro
trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di
titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla
medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico
differenziato per la quale l'interessato possegga il relativo titolo di
specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali
tipologie, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove
ciò non sia possibile l'insegnante sarà trasferito d'ufficio con le modalità
e secondo l'ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti
disponibili nei comuni più vicini a quelle di precedente titolarità sempre
sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre - all'interno di
ciascun ambito territoriale - prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo
didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di
specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale
possegga il relativo titolo.
14. Qualora, invece, non sia
possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di
posto di sostegno, l’ufficio territorialmente competente procede al loro
trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di
titolarità, dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito
della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla medesima o diversa
tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possegga il
relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti
disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo
didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non
sia possibile, il docente, sarà trasferito d'ufficio con le modalità e
secondo l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole
disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità
sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre - all'interno
di ciascun ambito territoriale - prima su posto di sostegno per il quale sia
in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto
di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga
il relativo titolo.
15. Ove non sia in alcun modo
possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai precedenti
commi nell’ambito dell’intera provincia l’ufficio territorialmente
competente li assegna definitivamente
o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di
permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune, ivi
compresi, quelli dell’organico funzionale di circolo, secondo le modalità
indicate nei precedenti commi 9 e 10. Se
trasferito in via definitiva, il docente avrà diritto al rientro nella sede
di titolarità ( art. 7 punti II e IV) esclusivamente per la stessa tipologia
di posto di cui era titolare.
16. L'eventuale assegnazione di
carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto
comune, é limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed é utile ai fini
del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno
scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto
nell'ambito della scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui
era titolare.
17. Quanto previsto dai
precedenti commi 13, 14 e 15 si attua qualora durante il movimento non sia
possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della
loro assegnazione a posti della stessa tipologia di titolarità o di altra
tipologia per la quale abbiano titolo nell’ambito del comune al quale
appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente
assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà.
Nel caso di cui al comma 15, le
posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso delle
operazioni, ai fini dell’assegnazione a posto normale nell’ambito del comune
al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a
quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di
viciniorità, esclusivamente qualora permanga l’assenza di disponibilità su
sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell’intero
ambito provinciale.
18. Gli insegnanti titolari su
corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i
centri territoriali, individuati perdenti posto, possono presentare domanda
condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere,
nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o
altri centri territoriali. Il comune da cui procedere per l'eventuale
applicazione dell'apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di
provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello a cui appartiene
la scuola definita sede amministrativa del centro territoriale medesimo.
19. I docenti in questione,
qualora non sia stato possibile trasferirli a domanda, verranno trasferiti
d'ufficio su posti di tipo comune secondo la tabella di viciniorietà a
partire dal comune in cui ricade la sede amministrativa. Qualora non sia
stato possibile trasferirli sui predetti tipi di posto dell'intera provincia,
saranno trasferiti d'ufficio su altri posti
per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i
centri territoriali, secondo l’ordine con cui questi ultimi compaiono nel
B.U. delle scuole primarie o, in subordine, in soprannumero sull’organico
provinciale.
__________________
(1) Per i
comuni che comprendono più distretti il trasferimento é disposto prima nelle
scuole comprese nel distretto di titolarità (ovvero, qualora trattasi di
distretto anomalo, in quella parte di distretto inclusa nel comune di
titolarità), e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità.
ART. 23 -
INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
A) individuazione dei docenti
soprannumerari sull'organico sede.
1. Non si procede
all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia
possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento
utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella
scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra
precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di
diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti
ed i passaggi - risulteranno in soprannumero, si procederà al trasferimento
d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono
presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione
allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità
del personale della scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti
d’ufficio. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere
"a" e "d" del titolo II della citata tabella sono prese
in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità
scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata
distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per
ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti
nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione
dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per
ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C)
minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente
articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di
attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per
altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile
un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su
tale posto.
2. Sono da considerare in
soprannumero, agli effetti del trasferimento d'ufficio di cui al precedente
primo comma, ove non siano stati riassorbiti nell'organico di diritto
relativo all'anno scolastico per il quale sono disposti i trasferimenti
d'ufficio, i docenti che nell'anno scolastico precedente a tale anno sono
stati di fatto individuati come soprannumerari e sono stati quindi di fatto
utilizzati in istituto diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo
istituto di titolarità. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio il punteggio
viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data
prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.
3. I dirigenti scolastici
formuleranno le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base
alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti
d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in
possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione
della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla
graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire
d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III),
V) e VII) dell’art.7 – sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente
contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a
verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento
previsti dall’O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora
l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli
valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il
dirigente scolastico provvederà
d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in
suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza é determinata in base alla
maggiore età anagrafica.
4. I dirigenti scolastici
dovranno affiggere all'albo dell'istituto, entro 10 giorni dalla
comunicazione della nuova tabella organica, tutte le graduatorie (1)
compilate per l'individuazione dei soprannumerari, sia quelle compilate
all'inizio dell'anno scolastico, sia quelle da compilare ai sensi del
presente articolo e dovranno notificare per iscritto immediatamente agli
interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si
dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.
5. I docenti che sono venuti a
trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di
cui sopra, il modulo domanda allegato all’O.M. sulla mobilità, nei termini e
secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.
6. Per l’individuazione del
soprannumerario sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i Centri Territoriali il dirigente scolastico competente
formulerà distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della
tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti
d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti
corsi.
7. Tutti gli interessati
dovranno innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti
nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del
modulo-domanda. Si fa presente, poi, che l'insegnante in soprannumero,
qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o
nel centro territoriale di titolarità su posti per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo
a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del
movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata
nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. In tal caso il
docente, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni
diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le
preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità.
Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello
di attuale titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a
domanda. I docenti, nell'eventualità che non sia possibile il trasferimento a
domanda per le preferenze espresse, saranno trasferiti d'ufficio a norma
delle disposizioni che seguono. Non si darà corso al trasferimento d'ufficio
del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del
movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga
costituita con completamento di altri istituti o sedi.
8. Il docente in soprannumero,
qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, dovrà
rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del
modulo-domanda. In tal caso, il docente potrà esprimere qualunque tipo di
preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente parteciperà in
ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso
del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si
darà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non
venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non
disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria
e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa, alla luce di quanto
previsto dall’art. 7 punto II, che in tal caso vengono meno sia il diritto di
precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la
valutazione della continuità di servizio.
9. Nei confronti dei docenti
titolari su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati
presso i Centri Territoriali, la valutazione della continuità del servizio
sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le
precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio
di ruolo prestato nell'ambito del distretto di attuale titolarità su posti
per l’istruzione e la formazione dell’età adulta.
10. Qualora, dopo la scadenza
dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano
nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche
determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l’ufficio
territorialmente competente inviterà
i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i
docenti in soprannumero secondo la graduatoria formulata sulla base della
tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti
d'ufficio, tenendo presente che dovranno essere valutati soltanto i titoli in
possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione
della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici formulate le
graduatorie, le affiggeranno immediatamente all'albo insieme alla
comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova
dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro posizione di
soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno
pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni
dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di
passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia
già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di
passaggio, l'eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma,
sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato potrà, altresì,
integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale
delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei
termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo é ammessa solo
se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo
richiesto. I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all’ufficio
territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come
soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.
11. Per le situazioni di
soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui
sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di
ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe
di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai
fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico
dell'istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo
settembre per mobilità a domanda;
- docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico
dell'istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti
quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per
mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2).
Nell’ambito di ciascuna
graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
12. Si rammenta che negli
istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei
corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione
di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se
la situazione di soprannumerarietà si é verificata nei corsi diurni, ovvero
all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si é
verificata nei corsi serali. Nel caso di Istituti di Istruzione Superiore che
comprendono diverse tipologie, poiché gli organici sono distinti, la
posizione di soprannumero va individuata con riferimento ai rispettivi
organici.
13. Analogamente, nel caso di
scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, sezioni staccate o
scuole coordinate, poiché le sezioni o scuole vanno considerate, ai fini dei
trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di
soprannumero va individuata con riferimento all'organico della scuola o
istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si é verificata
nella scuola o istituto principale ovvero all'organico della sezione
associata, sezione staccata o scuola coordinata in cui si é verificata se la
situazione di soprannumerarietà.
B) PERSONALE IN SOPRANNUMERO SU
POSTI DI DOTAZIONI ORGANICHE PROVINCIALI (D.O.P.)
14. L’ufficio territorialmente
competente formulerà, distintamente per classe di concorso, una graduatoria
di tutti i docenti della provincia titolari sulle dotazioni organiche
provinciali (D.O.P). Diversamente da quanto indicato al precedente undicesimo
comma, lettera A), del presente articolo, nelle graduatorie dei docenti
soprannumerari su dotazioni organiche provinciali (D.O.P) non saranno
differenziati i docenti che sono entrati a far parte di tale organico con
decorrenza dal precedente primo settembre da quelli entrati a far parte del
predetto organico negli anni scolastici antecedenti; essi saranno infatti
graduati unicamente sulla base dei punteggi di cui al successivo capoverso.
15. A tal fine, l’ufficio
territorialmente competente graduerà i docenti predetti in base al punteggio
loro attribuito dal dirigente scolastico dell’istituto in cui prestano
servizio. Il dirigente scolastico attribuirà il punteggio in base alla
tabella A) di valutazione dei titoli per i trasferimenti tenendo conto
esclusivamente delle lettere A), B), A1), B2) del titolo I, delle lettere B),
C) del titolo II e del titolo III dell’ALLEGATO D. A parità di punteggio prevale la maggiore
età anagrafica.
16. Il dirigente scolastico
inviterà, pertanto, gli interessati a compilare e presentare, entro 20 giorni
successivi alla data fissata dall’ufficio territorialmente competente,
l'apposita scheda allegata all’O.M. sulla mobilità in cui gli stessi, oltre
agli elementi analitici che concorrono alla formazione del punteggio,
dovranno dichiarare anche il comune (o, in caso di comuni contenenti più
distretti, il distretto) da cui intendono essere trasferiti d'ufficio
nell'ipotesi in cui si vengano a trovare in posizione di soprannumero alla
fine del movimento a domanda.
17. Le voci che danno luogo al
punteggio dovranno essere documentate in conformità a quanto previsto nelle
presenti disposizioni.
18. Coloro che abbiano
presentato domanda di trasferimento, potranno produrre in fotocopia la documentazione
allegata a tale domanda. Il dirigente scolastico apporrà su ogni scheda i
relativi punteggi analitici con il totale e dichiarerà nell'apposita casella
della scheda se l'interessato ha prodotto o meno domanda di trasferimento.
Invierà, quindi, entro la data fissata dall’ufficio territorialmente
competente, tutte le schede ripartite per classi di concorso, con plico a
parte, all’ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità
del docente.
19. Per i docenti che non
compileranno la scheda, la stessa sarà compilata d'ufficio dal dirigente
scolastico, attribuendo loro il punteggio in base alla documentazione
esistente agli atti della scuola.
20. L’ufficio territorialmente
competente , formulate le graduatorie (1) per distinte classi di concorso in
base alle predette schede, le affiggerà all'albo nei 15 giorni successivi
alla data di cui al comma 16 con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo,
anche del comune o distretto richiesto. Avverso la graduatoria gli
interessati potranno produrre entro 10 giorni motivato reclamo. L’ufficio
territorialmente competente, esaminati i reclami, pubblicherà in via
definitiva la predetta graduatoria nei quindici giorni successivi alla
pubblicazione della graduatoria all’albo. Tale graduatoria sarà utilizzata
per i trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari sulle dotazioni organiche
provinciali in soprannumero che non hanno prodotto domanda di trasferimento o
che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti.
21. Sono considerati in soprannumero,
distintamente per classi di concorso, i docenti titolari sulle dotazioni
organiche provinciali numericamente eccedenti il numero di posti di dotazione
organica provinciale determinati relativamente all'anno per il quale sono
disposti i trasferimenti. Ai fini del trasferimento d'ufficio, sono
considerati in posizione di soprannumero i docenti che nella suesposta
graduatoria hanno totalizzato il minor punteggio.
22. Resta ferma la facoltà dei
docenti di cui alla presente lettera B) di presentare domanda di
trasferimento o passaggio.
_________________
(1) Tali
graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi
analitici (servizio, famiglia e titoli).
(2) Il
personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio
nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella
scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito
a domanda il personale docente perdente posto che, nel corso del quinquennio,
pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza
è soddisfatto per altre preferenze.
ART. 24 –
TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA
DI I E II GRADO ED ARTISTICA
A) DOCENTI TITOLARI SULL'
ORGANICO SEDE DEGLI ISTITUTI -
1. L'insegnante, titolare su
posto-sede, individuato come perdente posto sul proprio organico sulla base
della graduatoria formulata dal capo d'istituto ai sensi del presente
contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda.
2. Il perdente posto che
presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della
propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla
domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non
condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento.
3. In entrambi i casi esso
partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi
previsti per i movimenti a domanda.
4. In caso di accoglimento della
domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito
d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che
presenti domanda condizionata al permanere della situazione di
soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a
comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra
le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità.
Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello
di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.
Pertanto il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle precedenze –
punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in
quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver
presentato alcuna domanda.
5. Ovviamente, qualora nel corso
dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato
una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento
condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di
concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella
graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
6. In ogni caso non si procede
al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata
accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
7. Qualora il perdente posto non
presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuna delle
preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito d'ufficio nell'ambito
del comune di titolarità (1) su posto eventualmente disponibile.
8. Ove ciò non sia possibile il
docente sarà trasferito d'ufficio, secondo l'ordine delle operazioni di cui
in allegato C al
presente TITOLO II, sugli altri comuni della provincia seguendo l'ordine
indicato nell'apposita tabella di viciniorietà (all'uopo predisposta e
pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti).
9. Qualora, infine, nell'intera
provincia non fosse disponibile alcun posto, il docente sarà trasferito
d'ufficio su un posto di D.O.P., anche in soprannumero.
10. I trasferimenti a domanda
degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare
comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata
nella apposita casella del modulo domanda, verranno effettuati, relativamente
alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a
domanda, sia in sede che fuori sede, senza alcuna particolare precedenza e
con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non
vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga
la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio
secondo le modalità indicate nei precedenti commi.
11. Per la determinazione del
punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del trasferimento
d'ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d’ufficio
medesimo, si terrà conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in
sede di formulazione della graduatoria ai sensi del presente contratto.
12. Nella scuola secondaria i
trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero sono disposti su tutti i
posti e le cattedre (comprese, nell’ambito della scuola secondaria di primo
grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore
d'insegnamento in classi a tempo prolungato o in classi che attuano la
sperimentazione di cui all' art. 278 del D.Lvo n. 297/94, per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta) e dotazioni organiche provinciali. I
trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti
costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di
concorso, atteso che l'assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone
necessariamente la disponibilità del docente. Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale
applicazione della citata tabella, sede di provenienza dei docenti titolari
su posti di insegnamento per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta attivati presso i centri
territoriali sarà considerato il comune di appartenenza della sede
amministrativa del centro territoriale di titolarità.
I trasferimenti d'ufficio sono
disposti nel seguente ordine di successione:
1) in scuole del comune di
titolarità (1);
2) in scuole di comune viciniore
secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8;
3) sui posti di istruzione per
l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano
sedi amministrative di centri territoriali, limitatamente alla scuola
secondaria di I grado;
4) su posti delle dotazioni
organiche provinciali, anche in eccedenza al relativo contingente assegnato;
Relativamente ai punti 1 e 2 per
ogni comune (e per i comuni che comprendono più distretti, per ogni
distretto), lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre
avviene nel seguente ordine:
1).cattedre interne alla scuola
2) cattedre orario esterne
stessa sede
3) cattedre orario esterne fuori
sede
Il trasferimento d’ufficio dei
docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto prima nella scuola
di titolarità, in scuole del comune di titolarità (1) e successivamente, in
assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le
apposite tabelle di viciniorietà.
In ciascuna delle fasi predette
il trasferimento sarà disposto nelle tre tipologie per le quali il docente
risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il
seguente ordine:
1. sostegno per minorati
psicofisici;
2. sostegno per minorati
dell’udito;
3. sostegno per minorati della
vista.
B) DOCENTI TITOLARI SU POSTI DI
DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE
13. I docenti titolari su posto
di dotazione organica provinciale che abbiano presentato domanda di
trasferimento partecipano, per tutte le preferenze espresse, alle operazioni
di trasferimento a domanda contestualmente agli altri aspiranti provenienti
da fuori sede.
14. Dopo l'effettuazione dei
trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia, qualora sussistano
ancora posizioni di soprannumero sulle D.O.P., si procederà al trasferimento
d'ufficio degli insegnanti individuati come soprannumerari, prima di dare
corso alle operazioni inerenti alla terza fase dei movimenti.
15. In particolare il docente in
soprannumero sulla D.O.P., sempre che non sia già stato trasferito a domanda
(2) verrà trasferito d'ufficio sulla corrispondente classe di concorso di
organico sede normale nel comune o nel distretto validamente indicati (3)
dall'interessato e riportati nella graduatoria redatta dall’ufficio
territorialmente competente secondo le relative disposizioni del presente
contratto, ovvero, in mancanza di valida indicazione, nel comune capoluogo
della provincia di titolarità.
16. In mancanza di posti
disponibili, il docente verrà trasferito sulla corrispondente classe di
concorso su un Centro Territoriale della provincia seguendo la tabella di
viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri
territoriali.
17. Detti trasferimenti
d'ufficio verranno disposti sulla base del punteggio attribuito agli
interessati nella graduatoria formulata dagli uffici scolastici provinciali
ai sensi del presente contratto. Ovviamente, ove non sia stato possibile, per
carenza di posti di organico-sede, operare il trasferimento d'ufficio, i
predetti docenti eccedenti la dotazione organica provinciale permarranno
nello status di docente soprannumerario rispetto alla complessiva dotazione
organica della provincia.
________________________
(1) Per i
comuni che comprendono più distretti il trasferimento é disposto prima in
scuola compresa nel distretto di titolarità ovvero, qualora trattasi di
distretto anomalo (comprendente cioè una porzione di un comune e comuni
limitrofi), in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e
quindi nei distretti viciniori sempre compresi nel comune di titolarità,
sulla base delle disponibilità risultanti dopo l'effettuazione dei
trasferimenti in sede.
(2) Il
perdente posto titolare di dotazione organica provinciale può presentare solo
domanda di trasferimento non condizionata. La condizione eventualmente
apposta rende nulla l'intera domanda di trasferimento.
(3)Qualora
tale comune comprenda più distretti il trasferimento sarà disposto, sempre
sulla base della tabella di viciniorietà, a partire dal primo distretto
indicato nei bollettini ufficiali degli istituti di istruzione secondaria di
I grado e di II grado ed artistica.
Nel caso in cui esso comprenda una porzione di un comune ed altri comuni
limitrofi (distretto anomalo), il trasferimento sarà disposto a partire dalla
parte di distretto compresa nel grande comune.
CAPO IV -
SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
ART. 25 -
FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Il movimento dei trasferimenti
e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I fase comunale dei trasferimenti;
II fase provinciale dei trasferimenti;
III fase della mobilità professionale e mobilità territoriale
interprovinciale.
Per i circoli didattici e/o
istituti comprensivi che comprendono plessi di scuola primaria o scuole
dell’infanzia ubicate in comuni diversi, il riferimento territoriale
utilizzato per l’individuazione delle fasi dei trasferimenti é rappresentato
dal comune dove ha sede la direzione dell’istituto. Per la scuola primaria il
movimento tra plessi é consentito solo per i posti di organico delle scuole
speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere. Nella scuola
dell’infanzia il movimento tra le scuole é consentito solo per i posti di
organico delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture
ospedaliere.
- I fase : trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione
a cattedra o posto di altra scuola o circolo o plesso o istituto nell'ambito
del comune di titolarità. A tale fase partecipa anche il personale titolare
in altro comune trasferito nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto,
che chiede di tornare alla scuola, circolo, plesso, istituto o comune di
precedente titolarità; nonché il personale beneficiario della precedenza
assoluta di cui al punto I), dell’art.7 – TITOLO I. Analogamente, i docenti
titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni partecipano a
domanda a tale fase per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente
titolarità, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata
in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
- II fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione
a comuni diversi da quello di titolarità ovvero a posti delle dotazioni
organiche provinciali (D.O.P.) e viceversa, nell'ambito della stessa
provincia. A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta
nell’ambito della provincia di titolarità, i docenti in attesa di sede, i
docenti che transitano da posti di sostegno della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado e dai posti D.O.S. della scuola secondaria a
posti di tipo comune o cattedre curriculari o viceversa.
- III fase: passaggi dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedre
o posti della propria provincia di titolarità, ivi compresi i posti della
D.O.P. - con l’esclusione della scuola primaria e dell’infanzia;
trasferimenti e passaggi dei docenti provenienti da altra provincia.
L’ordine delle operazioni
derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi
dei movimenti è riportato in allegato C
al presente TITOLO III.
CAPO V -
POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E
POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE
ART. 26 -
DISPOSIZIONI GENERALI
1. I posti di tipo speciale, di
sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per
trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di
studio.
2. I posti attivati in strutture
ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda
ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d’ufficio ai
soli docenti titolari su tali tipi posto.
3. Il trasferimento ai posti di
tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la
permanenza per almeno un quinquennio. Tale obbligo non si applica nei
confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto
soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella
scuola secondaria di secondo grado. Pertanto tale personale conserva titolo
alle precedenze di cui all’art. 7 punti II) e IV) del presente contratto. Per
i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato
nelle predette scuole é considerato utile ai fini del compimento del
quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita
anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato,
alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima
parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del
comma 5 va letta nel senso della intercambiabilità nell’ambito delle tre
tipologie di servizio descritte.
4. Ai fini del computo del
quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante
dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in
legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma
4-bis), é calcolato l'anno scolastico in corso.
5. L'insegnante titolare di
posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non
ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo
per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto
speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere
alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.
6. L'insegnante titolare di
posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha
terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto
per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico
differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo
titolo di specializzazione.
7. I docenti titolari su posto
di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare
alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di
ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su
posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio.
Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di
permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti
di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
8. Gli insegnanti delle scuole
dell’infanzia e primarie, in attesa di sede definitiva, immessi in ruolo per
l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo
didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per
posti di tipo corrispondente a quello per il quale é stata disposta la
nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui
accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.
9. I docenti di ruolo della
scuola secondaria di I grado, in attesa di sede definitiva, possono indicare
esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in
ruolo é stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per
il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
_______________
(1) La
richiesta per tali sedi deve essere espressa puntualmente tra le preferenze
del modulo domanda.
ART. 27 -
INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Per i trasferimenti a posto
di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell'udito, salvo
quanto disposto dal successivo quarto comma, é richiesto il relativo titolo
conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94. (1)
2. Per il trasferimento alle
scuole per non vedenti é necessario il titolo di specializzazione per
minorati della vista conseguito presso l'istituto statale “Romagnoli” o in
altri istituti autorizzati dal ministero; per il trasferimento nelle scuole
speciali per sordomuti, il titolo di specializzazione per sordomuti
conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti
dal ministero.
3. Per il trasferimento alle
scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine
di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365, del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di
abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale
statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad
indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito
presso la scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità
magistrale ai sensi dell' art. 279, del D.L.vo n. 297/94.
4. Per il movimento su posti di
sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed
ambliopi), per minorati dell'udito (sordomuti e sordastri) é richiesto: il
titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati rispettivamente
psicofisici, della vista e dell’udito conseguito al termine del corso
previsto dall'art. 325 del D.Lvo n. 297/94 (1) ovvero il titolo
rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della
formazione primaria.
5. L'interessato, in possesso
del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di
intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto
comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, comune,
speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse
tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite
caselle numerate del modulo domanda (2).
6. Qualora l'aspirante al
movimento non abbia contrassegnato alcuna delle su indicate caselle, il
trasferimento sarà disposto solo per la tipologia di posto di attuale
titolarità.
7. Ove invece l'aspirante abbia
contrassegnato due o più caselle il trasferimento sarà disposto con le
seguenti modalità:
a) in caso di preferenza
puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie
tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal
docente;
b) in caso di preferenza
sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima tipologia
di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole
comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le
medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo
l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda
allegato all’ O.M. sulla mobilità.
8. Nell’ambito del sostegno,
verranno esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo
domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo
nel caso in cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso
dei prescritti titoli di specializzazione. Il trasferimento d’ufficio dei
docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le
modalità di cui al precedente art. 22, prima nell’istituto di titolarità, poi
negli altri istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei
comuni viciniori secondo le apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai
fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione sarà disposta per
una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo
titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo
il seguente ordine :
- sostegno per minorati psicofisici;
- sostegno per minorati dell’udito;
- sostegno per minorati della vista.
___________________
(1) Sono
validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli insegnanti che se
ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per
precedente movimento.
(2) In
caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello
stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della
casella '2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà
effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.
ART. 28 -
INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA PRIMARIA
1. L'impegno quinquennale di
permanenza nelle scuole speciali o classi differenziali o in classi con indirizzo
didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli
insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina
in ruolo disposta a qualsiasi titolo.
2. Gli insegnanti appartenenti
ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie,
istituito con legge 3
febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di
trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche in provincia
diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente contratto,
risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni comprensivi
del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 585.
3. Gli insegnanti elementari
delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli
speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi),
individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento
sia per i posti di sostegno per i quali posseggono il titolo, qualora si
trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune, nel caso in
cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.
4. Per l'accesso alle scuole
speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno
é richiesto:
- scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici e classi
differenziali, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati
psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del D.l.vo n.297/94 (1) ovvero il titolo
rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della
formazione primaria;
- scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della
vista, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista
conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del D.l.vo n.297/94 (1) ovvero il titolo
rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della
formazione primaria;
- scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati
dell'udito, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati
dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art.325, del D.l.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo
rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della
formazione primaria;
- classi differenziali presso gli istituti di rieducazione per
minorenni, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati
psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8, del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma
rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati
dal Ministero della P.I. d'intesa con quello di Grazia e Giustizia (1);
- scuole di differenziazione didattica, titolo conseguito al
termine di corsi istituiti ai sensi dell' art. 365, del D.l.vo n. 297/94.
5. Ai sensi dell' art. 127 - 2 comma – D.L.vo n. 297/94, i posti di
sostegno sono istituiti con riferimento al circolo per quanto riguarda la
titolarità mentre, per quanto riguarda il funzionamento, possono essere
attivati anche in più plessi o, comunque, in un plesso diverso da quello sede
del circolo. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, per
il titolare l'obbligo di prestare servizio nei plessi in cui la relativa
attività si svolge.
6. L'insegnante, in possesso del
prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a livello di
intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto
dell’organico e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine,
su posto dell’organico funzionale, speciale e di sostegno, graduando l'ordine
di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine
prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).
7. La mancata espressione di
gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento
si intende riferita ai soli posti di tipo comune.
8. Ove invece l'aspirante abbia
contrassegnato due o più caselle il trasferimento sarà disposto con le
seguenti modalità:
a) in caso di preferenza
puntuale (3) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto
esistenti nel plesso secondo l'ordine espresso dal docente nella apposita
sezione del modulo domanda;
b) in caso di preferenza
sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima tipologia
di posto prescelta dall'aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi
compresi nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le
medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo
l'ordine indicato dall'aspirante stesso nella suddetta sezione del modulo
domanda.
9. Nell’ambito del sostegno,
verranno esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo
domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo
nel caso in cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso
dei prescritti titoli di specializzazione. Il trasferimento d’ufficio dei
docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le
modalità di cui al precedente art. 22, prima nell’istituto di titolarità, poi
negli altri istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei
comuni viciniori secondo le apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai
fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione sarà disposta per
una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo
titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo
il seguente ordine:
- sostegno per minorati psicofisici;
- sostegno per minorati dell’udito;
- sostegno per minorati della vista.
__________________
(1) Sono
validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli insegnanti che
se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per
precedente movimento.
(2) In
caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello
stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della
casella '2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento
sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale
titolarità.
(3) Si
ricorda che la preferenza dei posti di sostegno va espressa mediante la
trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la
direzione del circolo o dell’istituto comprensivo.
ART. 29 -
SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. I posti di sostegno possono
essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso
del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato
unitamente all'istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate
secondo l'ordine espresso dall'aspirante. Ove l'interessato abbia validamente
indicato, nell'apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più titoli
validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno, ciascuna preferenza
verrà esaminata, nell'ordine espresso dal docente, per tutte le tipologie di
sostegno richiedibili. Per ciascuna preferenza le tipologie di sostegno
verranno esaminate graduando l’ordine di preferenza per le diverse tipologie
di posto contrassegnando nell’ordine prescelto le apposite caselle numerate
del modulo domanda.
Le diverse tipologie di sostegno
sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia
dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di
specializzazione.
2. In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 27 e 28 per
gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola
secondaria di I grado titolari su posti di sostegno non vincolati alla
permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di
cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di
sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse
preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso.
Qualora vengano richieste
entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo
domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando
le apposite caselle numerate. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna
preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda.
3. Non é prevista la fase di
compensazione nell'ambito delle tre tipologie di sostegno.
ART. 30 -
SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
1. E’ costituito, per
l'istruzione secondaria di II grado, un contingente provinciale di posti di
sostegno per l'integrazione scolastica di studenti portatori di handicap, in
conformità a quanto prescritto dall'art. 13, della legge n.104/92.
Il predetto contingente é
ripartito in quattro aree disciplinari:
- scientifica-fisica-naturalistica;
- umanistica-linguistica-musicale;
- tecnico-professionale-artistica;
- psicomotoria;
ognuna delle quali raggruppa le
varie classi di concorso ad essa attinenti come descritta nell'elenco
allegato alla specifica O.M. I posti del predetto contingente sono
richiedibili per trasferimento e per passaggio dai docenti forniti del
prescritto titolo di specializzazione.
2. I docenti titolari nelle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo
di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di
abilitazione, possono partecipare al movimento sui predetti posti di
dotazione provinciale di sostegno esprimendo la preferenza per tale dotazione
nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice
meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti
dell'istruzione secondaria di II grado.
3. Il movimento sarà disposto su
posti del contingente provinciale di sostegno corrispondenti all'area
disciplinare comprendente la classe di concorso di titolarità, nel caso di
domanda di trasferimento, ovvero comprendente la classe di concorso
richiesta, nel caso di domanda di passaggio.
4. I docenti di sostegno della
scuola secondaria di secondo grado sono soggetti all’obbligatoria permanenza
quinquennale nella tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono
il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione
provinciale hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio nel ruolo in cui
sono transitati. Ai fini del computo del quinquennio é calcolato l'anno
scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai
docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni
handicappati. In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono
richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio
di cattedra ed il passaggio di ruolo i quali possono avvenire sia nell'ambito
della stessa area disciplinare, sia da un'area all'altra del sostegno. Gli
insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza
non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra
ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino
al compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale gli
insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per
la classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo
per altra classe di concorso o per altro ruolo.
5. Per i trasferimenti e/o
passaggi sui posti del contingente provinciale di sostegno sia nell'ambito
provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli
valutabili ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione
organica provinciale.
ART. 31 -
SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE
In considerazione della
peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le
strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti
che abbiano comunque maturato almeno tre anni di esperienza nei predetti
corsi, é prevista una priorità per la mobilità territoriale nella prima, e
seconda e terza fase. A tal fine,
nell’articolo 14, comma 1, del presente contratto sono stati individuati
separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra.
ART.
32 - SERVIZIO PRESSO I CORSI PER
ADULTI
1. Analogamente a quanto
disposto nel precedente articolo, é prevista una priorità per la mobilità
territoriale della seconda fase, ai fini dell’accesso ai corsi per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri
territoriali ed ai corsi serali, a favore del personale che ha maturato
almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei
corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di
alfabetizzazione.
CAPO VI -
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRIMARIA
ART. 33 -
PASSAGGI FRA RUOLI DIVERSI DELLA PRIMARIA
1. Gli insegnanti delle scuole
ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali
(istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che
abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime
scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'articolo 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei
ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole primarie.
Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli
insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne abbiano titolo. Tali
passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli
speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei
ruoli speciali non é richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma
1.
3. Gli aspiranti ai passaggi di
cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità
all'apposito modello – all’ufficio territorialmente competente della
provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente
titolo I, in quanto applicabili.
4. La domanda di passaggio può
essere presentata, a pena di nullità,
per un solo ruolo e per una sola provincia.
5. L'elenco nominativo degli
insegnanti che hanno ottenuto il passaggio é pubblicato all'albo dell’ufficio
territorialmente competente alla data prevista dall’O.M. sulla mobilità del
personale della scuola.
Gli insegnanti appartenenti ai
ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie
carcerarie, istituito con legge 3
febbraio 1963, n. 72, ai fini del passaggio al ruolo
normale possono produrre domanda di trasferimento, anche in provincia
diversa, a condizione che risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da
almeno 10 anni, ivi compreso l’anno scolastico in corso.
6. Il passaggio dal ruolo
normale al ruolo speciale carcerario é disposto secondo le modalità del
presente articolo in quanto compatibili.
7. Tale passaggio - disposto
manualmente dagli uffici scolastici provinciali competenti - dovrà essere
effettuato successivamente ai trasferimenti nell'ambito del ruolo carcerario.
8. Gli aspiranti al passaggio,
forniti del prescritto titolo di specializzazione, dovranno produrre apposita
domanda all’ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per
la presentazione della domanda di trasferimento.
CAPO VII
- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA
ART. 34 -
AGGREGAZIONE DI CLASSI DI CONCORSO
1. A seguito del D.M. N. 354 del 10.8.1998, integrato dal D.M. 448 del 10.11.1998, relativo alla costituzione
di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, ai fini della
mobilità professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono
state definite le corrispondenze tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti
disciplinari. Pertanto i docenti in possesso di abilitazione per una delle
classi di concorso aggregate ad un ambito disciplinare possono partecipare
alla mobilità professionale per le classi di concorso appartenenti al
medesimo ambito senza il conseguimento della specifica abilitazione.
2. In base alle disposizioni
citate al comma 1 del presente articolo, per le classi di concorso
appartenenti ai seguenti ambiti, è prevista una corrispondenza automatica:
Ambito 1
25/A Disegno e storia dell’arte;
28/A Educazione artistica .
Ambito 2
29/A Educazione fisica II grado;
30/A Educazione fisica I grado.
Ambito 3
31/A Educazione musicale II grado;
32/A Educazione musicale I grado.
Ambito 4
43/A Ital., storia, educ. civica
nella media;
50/A Materie letterarie negli
istituti II grado.
Ambito 5
45/A Lingua straniera;
46/A Lingue e civiltà straniere.
Ambito 8:
per i docenti in possesso dell’abilitazione per la classe di
concorso 49/A é previsto il passaggio alle classi di concorso 38/A fisica,
47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, il passaggio alla classe
di concorso 48/A matematica applicata.
In base alle disposizioni citate
al comma 1 del presente articolo, è prevista una corrispondenza per le classi
di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione
professionale. Fino all’espletamento dei suddetti corsi di riconversione
nell’ambito provinciale conservano validità, ai soli fini dei passaggi di cattedra,
i titoli di studio che danno accesso alle classi di concorso appartenenti ai
seguenti ambiti della tabella C:
Ambito 10
4/C esercitazioni aeronautiche;
8/C esercitazioni di
circolazione aerea.
Ambito 11
6/C esercitazioni di ceramiche e
di decorazioni;
12/C esercitazioni di
modellismo;
16/C esercitazioni di tecnologia
ceramica;
34/C laboratorio di prog.
Tecnica per la ceramica;
40/C laboratorio per le
industrie ceramiche.
Ambito 12
5/C esercitazioni agrarie;
14/C esercitazioni di officina
meccanica, agricola e di macchine agricole.
Ambito 13
7/C esercitazioni di
abbigliamento e moda;
10/C esercitazioni di disegno
artistico dei tessuti;
22/C laboratori di tecnologie
tessili e dell’abbigl..
Ambito 14
17/C eserc. di teoria della nave
e costr. Nav.;
23/C lab. di aerotecnica, costr.
e tecnol. Aeron..
Ambito 15
24/C lab. di chimica e chimica
industr.;
35/C lab. di tecnica
microbiologica.
Ambito 16
26/C lab. di elettronica;
27/C lab. di elettrotecnica.
Ambito 17
28/C lab. di fisica atomica e
nucl.;
29/C lab. di fisica e fisica
appl..
Ambito 18
30/C lab. di informatica
gestionale;
31/C lab. di informatica
industriale.
Ambito 19
41/C lab. tecnol. per il marmo,
reparti di arch.;
42/C lab. tecnol. per il marmo,
rep. scult. smodellat..
Ambito 20
50/C tecnica dei servizi, eserc.
pratiche di cucina;
51/C tecnica dei servizi, eserc.
prat. di sala e bar;
52/C tecnica dei servizi e
pratica operativa.
Ambito 6:
per i docenti titolari della
classe di concorso 75/A “Datt., stenogr., tratt. testi e dati” è previsto il
passaggio di cattedra alla classe di concorso 76/A “Trattamento testi”. I
docenti inseriti nelle graduatorie, definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A alla
76/A possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell’istituto di
precedente titolarità del titolare della classe 76/A che ha perso posto nel
quinquennio precedente.
Il termine ultimo per le domande
di passaggio relative alle classi di concorso appartenenti agli ambiti
riportati nel presente comma 2 viene stabilito dall’O.M. sulla mobilità del
personale della scuola - compatibilmente con le esigenze operative - in modo
tale da poter accogliere il maggior numero di domande dopo la conclusione dei
corsi.
ART. 35 -
PASSAGGI DI CATTEDRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. Nelle graduatorie
comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti
appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I
grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, in
possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5
anni di servizio nelle stesse istituzioni.
2. Apposite graduatorie saranno
compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I grado che, in
possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del D.L.vo n. 297/94, chiedono il passaggio
nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità.
3. I docenti appartenenti ai
ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi
particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94,
individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento
sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il titolo, qualora si
trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in
cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.
ART. 36 - PASSAGGI DI CATTEDRA E FRA RUOLI DIVERSI NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO
1. Per i docenti degli istituti
di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il passaggio di cattedra
può essere chiesto, tenuto conto della nuova configurazione delle classi di
concorso introdotta dal D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche,
nell'ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione
secondaria di II grado e artistica per qualunque classe di concorso purché
l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione, ove richiesta.
Nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione
secondaria di II grado e artistica, può essere richiesto il passaggio di
cattedra per qualunque classe di concorso, sulla base di quanto previsto ai
precedenti artt. 3 e 34. Il passaggio di cattedra per le classi di concorso
comprese nella tabella D (insegnamenti d'arte applicata) allegata al D.M. 334/94 (e successive modifiche) può essere
richiesto a condizione che l'aspirante sia in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
- inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi ordinari
per esami e titoli a posti di insegnante di arte applicata negli istituti
d'arte;
- frequenza di corso di riconversione di cui all'art. 1 lettera A del D.M. 231/94 conseguente
all'utilizzazione disposta sulla base del titolo di studio nella classe di
concorso richiesta per passaggio.
2. E’ consentito il passaggio a
cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio
a cattedre negli istituti per non vedenti é prescritto il possesso anche
della specializzazione conseguita a norma dell'art.325, del D.L.vo n. 297/94, congiunta all'accertamento
dei titoli professionali per la classe di concorso cl 73/A - vita di
relazione.
3. E’ consentito, infine, il
passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di II
grado e artistica a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti
statali per sordomuti di cui alla legge
30/7/1973, n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre
negli istituti di istruzione secondaria di II grado per sordomuti é
prescritto il possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325, del D.l.vo n. 297/94.
4. Per il passaggio dagli
istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli
istituti normali é prescritto il compimento di cinque anni di servizio
effettivo.
5. Tenuto conto che i movimenti
relativi agli istituti aventi particolari finalità saranno gestiti con
procedure non automatizzate, le domande di trasferimento e di passaggio di
cattedra relativo a istituti per sordomuti e ad istituti per non vedenti
debbono essere indirizzate all’ufficio territorialmente competente della
provincia richiesta.
6. Viceversa, le domande di
passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a istituti
normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere
indirizzate all’ufficio territorialmente competente della provincia dove
l'aspirante al passaggio é titolare nel corrente anno scolastico.
ART. 37 –
PASSAGGI PER CLASSI DI CONCORSO PER INSEGNAMENTI DI ARTE
APPLICATA
Il passaggio di ruolo per classi
di concorso comprese nella tabella D allegata al D.M. 334/94 e successive modifiche é condizionato al
possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 36, comma 1, del presente
contratto per il passaggio di cattedra alle medesime classi di concorso.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI
DI RELIGIONE CATTOLICA
ART. 37 bis
MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA
1. Gli
insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle
operazioni di mobilità territoriale a domanda, secondo quanto previsto dal
presente CCNI, tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da
quella di appartenenza ubicata nella stessa regione di titolarità che per
acquisire la titolarità in diversa regione e conseguente assegnazione al
contingente della diocesi richiesta; ferma restando, in entrambe le ipotesi,
la collocazione dell’insegnante nel settore formativo di appartenenza.
2. Gli
insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito
partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel
diverso settore formativo, nell’ambito dell’insegnamento della religione
cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche
ubicata in regione diversa.
3. La
partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di
mobilità di cui ai commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico
certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario della/e diocesi di
destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.
4. Ferma
restando l’assegnazione all’istituzione scolastica in cui gli insegnanti di
religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano
nelle seguenti fasi:
I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso
settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima
diocesi,
II
fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,
III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso
settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse
appartenenti alla stessa regione,
IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni
diverse,
V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso
settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra
regione.
All’interno
della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di
religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è
regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
5. Le
operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica avvengono
sulla totalità dei posti in organico di diritto, che per la specifica
categoria corrispondono al 70% dei posti complessivi, tenuto conto dei posti
effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell’anno di riferimento
e fatto salvo l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove
assunzioni in ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra trasferimenti
interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il
restante personale docente di cui al presente contratto.
6. In
ciascuna delle fasi di mobilità debbono essere riconosciute per quanto
compatibili le precedenze previste dall’art. 7 del presente contratto.
Si applicano
agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della
mobilità, nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto.
TITOLO
III - SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO
ART. 38 -
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Le disposizioni contenute nel
presente C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente si applicano, per
quanto compatibili, anche al personale educativo.
2. Il trasferimento del
personale educativo sia maschile che femminile viene effettuato,
indifferentemente, nei convitti e negli educandati in conformità a quanto
previsto nell’art. 4 ter della legge n. 333 del 20 agosto 2001. E’
richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.
3. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei
ruoli dei docenti sono regolate in base ai criteri previsti negli articoli 3
e 37 del presente contratto.
ART. 39 -
DESTINATARI
1. Il personale educativo
sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti
maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto
nell’art. 4 ter, della legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il
trasferimento può essere chiesto per non più di tre province oltre a quella
di titolarità.
2. Qualora si intenda chiedere,
a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una
provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono
le province richieste secondo le modalità stabilite dall’O.M.(Allegato A).
Della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto
qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. In caso di presentazione di
più domande di trasferimento in relazione a province diverse da quella di
titolarità deve necessariamente essere indicato, su ciascuna domanda,
l’ordine di priorità in cui si desidera il movimento.
4. Gli istitutori di ruolo che
siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono
partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti
disposizioni.
5. Possono altresì partecipare
ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi
dell'art. 467, del D.Lvo n. 297/94, tranne per i posti per
i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione
dell'art.468, del D.Lvo n.297/94. L’ufficio
territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e
le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal
consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma dell'art.469, del D.Lvo n. 297/94.
ART. 40 –
INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO
1. Qualora, a seguito della
revisione degli organici, si sia riscontrata nell'istituto la necessità di
procedere alla soppressione di posto in organico, l’ufficio territorialmente
competente predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno
scolastico e ne dà immediata comunicazione ai dirigenti scolastici
interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli istitutori titolari
nell'istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione
all'albo della direzione.
2. In caso di trasformazione del
convitto in solo semiconvitto si procederà alla individuazione di eventuale
personale in soprannumero mediante la compilazione di un’ unica graduatoria.
3. L'individuazione degli educatori
soprannumerari sarà effettuata attraverso la graduatoria unica del personale
educativo come previsto dalla legge n.
333/01.
E’ fatta salva la quota parte di
educatori dello stesso sesso dei convittori utile a garantire le attività
convittuali scorrendo la graduatoria unica fino al raggiungimento della quota
necessaria, qualora, in applicazione del contratto di scuola, il Dirigente
Scolastico ne individui la necessità.
4. Il dirigente scolastico
competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della
tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione
delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno
delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli istitutori in soprannumero
sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i
trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato
dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il capo
d'istituto formulerà le predette graduatorie tenendo presente che debbono
essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il
termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini
dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei
perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle
precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell’art. 7 – sistema delle
precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in
considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle
domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità del personale
della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o
a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria
di cui sopra, il dirigente scolastico provvederà d'ufficio all'attribuzione
del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di
punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
5. Avverso le suddette
graduatorie gli istitutori interessati possono presentare, entro 10 giorni dalla
loro pubblicazione, motivato reclamo al dirigente scolastico.
6. Esaminati gli eventuali
reclami, il dirigente scolastico entro 15 giorni provvede alle rettifiche
delle graduatorie. Queste ultime, così definite, dovranno essere
immediatamente comunicate all’ufficio territorialmente competente con le
deduzioni in ordine ai reclami.
7. Gli istitutori individuati
come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella
graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi
nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione
all'albo delle graduatorie - del modulo domanda di trasferimento compilato
secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui
l'istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda di
trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma
sostituisce integralmente quella precedente.
ART.41 -
DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE
1. Sono utilizzabili ai fini del
trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni
organiche determinate dagli uffici scolastici provinciali. I posti di cui al
presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa
all'organico di diritto stabilito l'a.s. dal quale decorrono i movimenti
medesimi.
Ai fini della determinazione
delle disponibilità per i movimenti si tiene conto, altresì, delle vacanze
determinate si a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.:
dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al
sistema informativo nei termini fissati dalle apposite disposizioni
ministeriali.
2. Gli uffici scolastici
provinciali comunicano, entro la data prevista nell’O.M., di tali
disponibilità a tutti gli altri uffici scolastici provinciali e alle
sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio
territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre province, ne
curerà l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente a quelli relativi alla
propria.
3. Non sono considerati
disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al ruolo
dei docenti disposti successivamente alla operazione di trasferimento del
personale educativo. I suddetti posti non sono, altresì, disponibili
neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere
utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno
scolastico, fatto salvo quanto
previsto nell’articolo 5 comma 3, relativamente al rientro nel ruolo di
provenienza.
4. La graduatoria, distinta per
le tre fasi della mobilità territoriale, degli istitutori interessati al
movimento è pubblicata all'albo dell’ufficio territorialmente competente in
data stabilita con apposita circolare che tenga conto della scansione delle
diverse operazioni. Gli interessati hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla
data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo all’ufficio
territorialmente competente, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle
eventuali rettifiche.
ART. 42 -
PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI
1. Gli istitutori dei convitti
per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei
ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto
dall'art. 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli
provinciali ordinari del personale educativo. Reciprocamente possono chiedere
il passaggio nei predetti ruoli speciali gli istitutori appartenenti ai ruoli
provinciali ordinari che siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.
Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori
appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti
disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei
ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma
1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.
3. Gli aspiranti ai passaggi di
cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità
all'apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità (allegato B) – per il
tramite della istituzione di titolarità all’ufficio scolastico provinciale
della provincia per cui si chiede il movimento (ed anche a quella di
titolarità laddove venga richiesto movimento per provincia diversa) nel
termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto
applicabili.
4. La domanda di passaggio può
essere presentata, a pena di nullità, per non più di tre province.
5. L'elenco nominativo degli
istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo dell’ufficio
territorialmente competente alla data prevista dall’O.M..
ART. 43 -
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO NEL RUOLO DEL
PERSONALE EDUCATIVO
1. La domanda di passaggio di
ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo (ordinario o speciale)e per non
più di tre province.
2. La domanda, redatta in
conformità dell'apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni ivi
richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini
stabiliti dal precedente art. 39 e dall’apposita O.M. sulla mobilità.
3. Le domande prodotte fuori
termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi non vengono
prese in considerazione.
4. Per le eventuali rinunce,
revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute nell’apposita
O.M. sulla mobilità; trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute
nell’O.M. per quanto attiene alla documentazione delle domande.
TITOLO IV
– SEZIONE PERSONALE A.T.A.
ART. 44 -
DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla
mobilità, contenute nel presente accordo, si applicano al personale a.t.a
appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle
vigenti disposizioni.
2. Può altresì partecipare ai
movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di
titolarità, ivi compreso il personale
che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’articolo 59 del CCNL 29 novembre 2007. Il
predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle
operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi
della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio
con punti zero.
Qualora non ottenga alcuna delle
preferenze espresse nella domanda, sarà assegnato a sede definitiva sui posti
residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III
fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale
interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli
stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante verrà assegnata
d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle
tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di
viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida
espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come
comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un
grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un
Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le
preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del
capoluogo di provincia. Qualora il personale non trovi posto nelle scuole
della provincia di titolarità verrà assegnato sui Centri Territoriali della
provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi
amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla
prima preferenza valida espressa.
3. Il personale A.T.A. con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato già assunto dagli Enti Locali con
rapporto di lavoro a tempo parziale, può a domanda, essere trasferito per
l’a.s. 2008/09 su posti di lavoro
a tempo pieno dello stesso profilo, purchè vi sia la relativa disponibilità
di posto.
4. Gli Assistenti tecnici con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non
siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale
continuano a permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in
attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione
professionale previsti dall’art.48 del C.C.N.L. 24.7.2003 e dell’art. 50 del
presente contratto.
CAPO
I -
DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER
I TRASFERIMENTI E PASSAGGI
ART. 45 -
POSTI DISPONIBILI
1. Ai fini dei trasferimenti
sono disponibili tutti i posti previsti dall’organico di diritto dell'anno
scolastico 2008/09 secondo le
fattispecie di seguito elencate:
a) i posti la cui vacanza si sia
determinata a seguito di variazioni del rapporto di lavoro, che devono essere
comunicate al sistema informativo entro il termine previsto dall’O.M. sui
trasferimenti;
b) quelli ricoperti da personale
con contratto di lavoro a tempo determinato;
c) i posti delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata al
sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni
ministeriali;
d) i posti che si renderanno
disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale, nonché
a seguito della mobilità professionale.
2. L'elenco dei posti
disponibili deve essere pubblicato all'albo dell’ufficio territorialmente
competente entro il termine previsto dall’O.M. sui trasferimenti.
3. Per l’individuazione dei
posti disponibili di assistente tecnico è necessario acquisire le eventuali
nuove situazioni dei posti in questione. A tal fine i Dirigenti Scolastici,
dopo l’approvazione da parte del C.S.A. della pianta organica, dovranno
comunicare allo stesso ufficio la nuova situazione in dettaglio dei posti di
assistente tecnico, indicando i nominativi del personale a tempo
indeterminato assegnato con decorrenza dall’anno scolastico cui si
riferiscono le operazioni di trasferimento. Laddove la nuova situazione
comporti casi di soprannumerarietà, sarà cura dei Dirigenti Scolastici
comunicare agli uffici territorialmente competenti i nominativi dei
soprannumerari.
4. Ai fini del computo del
numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo
che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun
profilo, dal numero complessivo dei posti di organico di diritto, ivi
compresi quelli attivati presso i centri territoriali, debbono essere
detratti :
a) totale A.T.A. con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva e A.T.A. con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ancora in attesa di sede definitiva;
b) personale in soprannumero
sull’organico provinciale;
c) accantonamenti da effettuare
per le procedure concorsuali in atto e per la chiamata diretta (L.68 del 12.3.1999).
5. I posti che si dovessero
rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei
passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai
trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia
stato comunque salvaguardato il numero di posti necessario per le procedure
concorsuali in atto, per la chiamata diretta e per il personale in
soprannumero.
6. Relativamente ai posti di
assistente tecnico, gli accantonamenti
per le procedure concorsuali in atto sono individuati per area
professionale e comunicati al Sistema informativo, sulla base delle
disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l'effettuazione dei movimenti relativi
all'anno scolastico precedente e residuate dopo le operazioni di assunzioni a
tempo indeterminato relative al medesimo anno.
CAPO II
- SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
ART. 46 -
FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Il movimento dei
trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I - fase comunale: trasferimenti
del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del comune di titolarità;
II - fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente
l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla
propria provincia;
III - fase della mobilità
territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a
province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.
L’ordine delle operazioni
derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi
dei movimenti è riportato in allegato F
al presente contratto.
CAPO III - PERDENTI POSTO
ART. 47 -
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO
1. I direttori dei servizi
generali ed amministrativi, titolari di istituzioni oggetto di provvedimenti
di dimensionamento, devono presentare domanda di trasferimento, compilando
obbligatoriamente la sezione del modulo domanda riguardante la trattazione
della casistica di cui al presente articolo. In particolare, devono riportare
il punteggio calcolato secondo le tabelle di valutazione per i trasferimenti,
allegato E.
Coloro i quali abbiano interesse a permanere in una delle istituzioni oggetto
del dimensionamento, in cui è coinvolta la propria scuola, prioritariamente
rispetto alle altre preferenze espresse nel modulo domanda, devono rispondere
negativamente al trasferimento incondizionato a domanda (riportata nell’altra
casella della predetta sezione del modulo domanda già citato nel presente
comma).
2. I direttori dei servizi
generali ed amministrativi, di cui al precedente comma 1, titolari di
istituzioni scolastiche coinvolte in un “singolo dimensionamento” (1),
confluiranno, durante le operazioni di mobilità in una unica graduatoria di
“singolo dimensionamento” finalizzata alla eventuale assegnazione prioritaria
nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo
dimensionamento” ovvero per l’individuazione del personale perdente posto da
trasferire d’ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. Se il
provvedimento di dimensionamento predetto riguarda più istituti e determina
il permanere di due o più istituzioni scolastiche, l’assegnazione, effettuata
secondo i criteri di cui sopra, verrà disposta tenendo conto della precedente
titolarità del direttore dei servizi generali ed amministrativi non perdente
posto. Nel caso contrario l’assegnazione all’istituto, tra quelli derivanti
dal dimensionamento, avviene secondo l’ordine del bollettino ufficiale delle
scuole, qualora non siano state espresse preferenze.
3. Le graduatorie saranno
formulate in base alle precedenze previste dall’art.7, comma 1, punti I),
III), V) e VII) e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione
per i trasferimenti d’ufficio, allegato E,
tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in
possesso degli interessati e le situazioni che si vengano a verificare entro
il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso
di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.
4. Il personale coinvolto nel
processo di ogni singolo dimensionamento della rete scolastica sarà invitato
dall’ufficio territorialmente competente a presentare domanda entro i termini
di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del
relativo provvedimento di dimensionamento, altrimenti, se individuato come
perdente posto, sarà trasferito d’ufficio.
5. L’ufficio territorialmente
competente acquisite al Sistema Informativo le domande di cui al comma 1 del
presente articolo, comunica ai destinatari la graduatoria del “singolo
dimensionamento” che li riguarda.
Gli interessati, entro 3 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria, possono presentare domanda all’ufficio
territorialmente competente al fine di prendere visione dei documenti
relativi alla graduatoria stessa. Eventuali reclami possono essere presentati
entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria allo stesso ufficio
territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli
interessati l’esito del reclamo.
6. Il direttore dei servizi
generali ed amministrativi individuato come perdente posto ha titolo a
rientrare con precedenza nella istituzione scolastica derivante
dall’unificazione qualora il posto si renda disponibile nel corso dei
movimenti e sempre secondo l’ordine di graduatoria derivante dalla tabella
dei trasferimenti d’ufficio allegato E.
__________________
(1) Si
definisce “singolo dimensionamento” l’insieme di istituzioni scolastiche che
cedono (o acquisiscono) istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre
istituzioni scolastiche che fanno parte dello stesso singolo dimensionamento
ART. 48 –
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE
PERSONALE SOPRANNUMERARIO
1. Il personale individuato
soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento che verrà
esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d'ufficio.
2. Le modalità ed i termini per
la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla
ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale,
nel compilare la domanda, dovrà precisare se la stessa debba essere presa in
considerazione solo nel caso che perduri lo stato di soprannumerarietà. In
tale ipotesi non si darà corso al trasferimento qualora si renda disponibile
un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della
domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come
trasferito d'ufficio. Il personale, individuato quale soprannumerario, che
presenti domanda condizionata al permanere della situazione di
soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a
comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra
le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Le
preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità,
vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto, il
beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle precedenze – punto
II), viene riconosciuto al personale
trasferito in quanto soprannumerario, a domanda condizionata o d'ufficio,
nell'ultimo quinquennio.
3. Gli interessati dovranno
dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il
quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella
del modulo domanda.
4. La mancata presentazione
della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà,
comporterà in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio
attribuito in fase di individuazione come perdente posto comunicato dal
dirigente scolastico all’ufficio territorialmente competente.
5. I dirigenti scolastici
formuleranno le graduatorie dei perdenti posto sulla base dei punteggi
previsti dall'allegato E
al presente accordo tenendo presente che debbono essere valutati
soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per
la presentazione della domanda di trasferimento. Per le situazioni di
soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui
sono disposti i trasferimenti, il personale ATA è da considerare in
soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto con
decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;
- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto,
dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal
precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata
(1).
Nell’ambito di ciascuna
graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
6. Per gli assistenti tecnici
l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie
comprendenti il personale appartenente alla stessa area.
7. Nel caso di dimensionamento
della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di
due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il
personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo
dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore
dei servizi generali ed amministrativi - confluirà in un’unica graduatoria
(distinta per profilo) al fine dell’individuazione del personale perdente
posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti
Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra
loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano
e ne trasmettono copia all’ufficio territorialmente competente insieme agli
eventuali reclami.
8. I dirigenti scolastici,
contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 7 del
presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i
documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà
di produrre reclamo all’ufficio territorialmente competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria il quale nei 5 giorni successivi, comunica
agli interessati l’esito del reclamo.
9.I trasferimenti dei
soprannumerari che abbiano presentato domanda saranno effettuati
contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare
posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti saranno
effettuati d'ufficio insieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano
prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso comune, o, laddove
non ci sia disponibilità, in altri comuni della provincia di titolarità.
10. Ai fini della individuazione
dei soprannumerari, non dovrà essere preso in esame il personale appartenente
alle categorie di cui all’art.7, comma 1, punti I), III), V) e VII) del
presente accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere
necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie; in particolare,
in caso di unificazione tra scuole, il medesimo personale non dovrà essere inserito
nella graduatoria dei perdenti posto.
11. Devono essere prese in
considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le situazioni che si
verificano entro i termini di presentazione delle domande.
12. I trasferimenti d'ufficio
sono disposti secondo criteri di viciniorietà determinati dagli uffici
territorialmente competenti, sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate
nelle forme dovute prima dell'effettuazione del movimento, e, nell'ambito del
singolo comune o distretto (per i comuni comprendenti più distretti), secondo
l'ordine del bollettino. Le suddette tabelle terranno conto delle distanze
chilometriche e dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi.
Successivamente i trasferimenti d’ufficio saranno disposti sui Centri
Territoriali della provincia secondo la tabella di viciniorietà. Qualora non
vi siano posti disponibili nell’intera provincia, il personale A.T.A. rimarrà
in soprannumero sull’organico provinciale.
13. Il trasferimento d'ufficio
degli assistenti tecnici verrà effettuato esaminando ciascun ambito
territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di
trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l'area comprensiva
del laboratorio ove l'assistente tecnico perdente posto risulta titolare. Nell'ambito
della singola area professionale il laboratorio verrà assegnato secondo
l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori,
allegata alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
14. In particolare per gli
assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di
movimento, il trasferimento d'ufficio verrà disposto con riferimento ai
singoli laboratori costituenti l'area per la quale i medesimi sono stati
individuati soprannumerari.
15. Le disposizioni dei commi precedenti
saranno applicate altresì alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a
seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico
cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.
16. In tali ipotesi gli uffici
territorialmente competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti
interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della
graduatoria di cui ai precedenti commi quinto e sesto.
17. L’ufficio territorialmente
competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria
unica di ogni singolo dimensionamento (di cui al comma 7 del presente
articolo) e rispetto all’organico complessivo delle istituzioni e circoli
coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale ata non perdente
posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con
le seguenti modalità:
I. Riassegnazione, del personale non perdente posto, alle
istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità
nell’anno in corso, nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità.
II. Assegnazione della titolarità al restante personale, non
perdente posto – in base alle preferenze espresse e nel rispetto della
graduatoria unica – sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni scolastiche
derivate dal singolo dimensionamento.
III. Completate le operazioni di
cui sopra, il personale che non ha potuto, ottenere la titolarità
nell’istituto nel quale è confluita la sua sede di servizio (plesso, sezione
staccata ecc..) può, ove vi sia la disponibilità del relativo posto, essere
riassegnato, a domanda, a tale sede nel rispetto della graduatoria unica e
comunque prima delle operazioni di mobilità.
IV. Infine, l’ufficio territorialmente competente invita il
personale, individuato come perdente posto, a presentare domanda di
trasferimento.
18. Il personale di cui al punto
II, del comma 17, del presente articolo può chiedere, a domanda, di usufruire
della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità (anche se
trasformata in comprensiva) dell’anno in corso. Comunque, tale operazione
precede il riassorbimento del personale di cui al punto IV, del comma 17, del
presente articolo.
19. Il personale di cui al punto
IV, del comma 17, del presente articolo può chiedere, a domanda, di usufruire
della precedenza per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto
del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità.
Tale precedenza opera in subordine a quella prevista dal comma 18, del
presente articolo.
20. Qualora dopo la scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso
prima dell’inizio delle operazioni di movimento, emergano posizioni di
personale perdente posto di cui al punto IV, del comma 17, del presente articolo
ovvero di personale non perdente posto di cui al punto II, del comma 17,
sempre del medesimo articolo, gli uffici territorialmente competenti,
inviteranno formalmente gli interessati a presentare domanda di trasferimento
e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le
eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti.
________________________
(1) Il
personale trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella
scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola
dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a
domanda il personale perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur
avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è
soddisfatto per altre preferenze.
ART. 49 -
PERSONALE SOPRANNUMERARIO SULL'ORGANICO PROVINCIALE
1. Il personale in soprannumero
sull’organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora
lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze
espresse è disponibile, verrà trasferito d’ufficio.
I soprannumerari che non abbiano
ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda o il
passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico provinciale, possono rientrare nella
scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti d’ufficio nell’ultimo
quinquennio usufruendo della precedenza di cui all’art.7, comma 1, punti II)
e IV). Il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella
predetta scuola, ovvero nel comune,
parteciperà al movimento e sarà graduato con il personale perdente
posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.
2. Il personale in oggetto che
ha perso la sede negli anni scolastici precedenti e che, è tuttora senza sede, ai fini del
trasferimento d’ufficio verrà trattato nella seconda fase dell’ordine delle
operazioni (allegato F
- lettera C)
CAPO
IV -
MOBILITÀ PROFESSIONALE
ART. 50 -
MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE
1. I passaggi da uno all’altro
profilo della stessa area (individuata nella tabella C 1) del C.C.N.L. del 29.11.2007
sono disposti nell’ambito delle operazioni di mobilità del personale A.T.A.
sulle disponibilità residuate dopo l’effettuazione dei trasferimenti
interprovinciali ad eccezione dei passaggi nell’ambito della stessa provincia
relativi a personale soprannumerario appartenente a profili in esubero.
2. La mobilità professionale tra
i diversi profili della stessa area comporta che il personale interessato sia
in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo quanto previsto all’art. 3 comma
2.
In mancanza dei requisiti
richiesti è titolo utile per la partecipazione al passaggio a diverso profilo
della stessa area la frequenza ai corsi di riconversione previsti dall’art. 48, lettera B, del CCNL del 29
luglio 2007.
Oltre ai corsi di riconversione
previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla mobilità in
argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione
professionale previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni
conseguiti nei precedenti anni scolastici.
3 .Ai fini della mobilità
professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo
II della tabella in allegato E.
ART. 51 - SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE)
1. Nelle domande di
trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che
trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in
provincia diversa, che ai fini dei trasferimenti vengono considerate scuole
autonome. Pertanto, il personale in servizio in una di queste sezioni o
scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo domanda, la
sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.
2. Qualora il personale che
presta servizio in una sezione staccata
o scuola coordinata posta in provincia diversa da quella di
titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica ubicata nella
provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione
staccata o scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va
considerata a carattere interprovinciale, anche se non c'è mutamento di
titolarità da una provincia all'altra.
3. Qualora invece lo stesso
chieda per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in cui è
ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il
trasferimento ha carattere provinciale, anche se in tal caso il trasferimento
medesimo comporta un cambio di titolarità da una provincia all'altra.
CAPO
V -
ASSISTENTI TECNICI
ART. 52 -
ASSISTENTI TECNICI
1. Il trasferimento degli
assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può
essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia
il trasferimento degli assistenti tecnici da un’area professionale ad
un’altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato,
relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti
necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali
in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell’art.49.
Comunque i trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi i
trasferimenti previsti nell’allegato F,
fase I, punti B) e C), verranno disposti in subordine rispetto ai
trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale come riportato
nell’allegato F del
presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli
assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è
disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti
interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6, parte
comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad
un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo
domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso
dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza
aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento
ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale
titolarità; in tale caso il trasferimento sarà disposto con precedenza
rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più
aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali saranno considerate per
la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito
della singola area professionale, i laboratori verranno assegnati secondo
l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata.
2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area
professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007 oppure quelli
previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto
personale.
3. I codici di detti titoli
devono essere utilizzati anche da coloro i quali sono in possesso dei titoli
equipollenti a quelli codificati.
4. Devono essere considerati
equipollenti:
a) diploma di scuola secondaria
di I grado (o altro titolo superiore) integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.
Nel presente caso, dovrà essere
utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la
specificità dell' attestato. L’ufficio territorialmente competente valuterà
l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. Gli attestati in questione
devono essere corredati da idonea certificazione comprovante la durata del
corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;
b) gli attestati di
partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area
professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 50
del presente accordo.
5. Ai laboratori
"Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e
"Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla
area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in
possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno
dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori
annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
6. Il personale in possesso dei
titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno
dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti
elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), dovrà, altresì,
essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore”
rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGA).
7. Al laboratorio "Conduzione
e manutenzione di autoveicoli" (codice 132), appartenente all'area
meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso
della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo
certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati
nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate
al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali
per le supplenze del personale A.T.A..
ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
ALLEGATO C – ORDINE DELLE
OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE
DOCENTE ED EDUCATIVO
-
EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –
1. Le operazioni di cui alla
prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della
provincia. A tale fase partecipano
anche i titolari dei centri
territoriali nell’ambito del comune a cui appartiene la sede
amministrativa del centro territoriale di titolarità.
Prima dell’effettuazione della
suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità, mediante
opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi
sperimentali autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni
scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza acquisito in
organico di diritto.
Nell'ambito di questa fase
l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
A1) trasferimenti a domanda,
nell’ambito della scuola primaria, tra i posti dell’organico funzionale
(comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola)
del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità. (0)
A) trasferimenti, a domanda, dei
docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art. 7 - TITOLO
I del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di
provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali)
B) trasferimenti a domanda nel
plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti
trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, beneficiari
della precedenza di cui al punto II) dell’art 7 - TITOLO I del presente
contratto; nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado,
trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti
oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 20 comma 1, lettera A
(2), nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda
dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui
all’art. 20, lettera C;
C) per la sola scuola secondaria
di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale
nell’ambito dello stesso istituto e viceversa, ovvero nell’ambito
dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti
organici distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi
sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune.
D) trasferimenti, a domanda, dei
docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III)-1)- 2)
e 3) dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto;
D1) trasferimenti, a domanda,
dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 -
TITOLO I del presente contratto limitatamente ai comuni con più distretti;
E1) trasferimenti a domanda dei
docenti beneficiari delle precedenze
di cui all’art. 31 del TITOLO II del presente contratto;
E) trasferimenti
a domanda in sede (3);
F) trasferimenti, a domanda, dei
docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, nel
comune di precedente titolarità (4) (5), beneficiari della precedenza di cui
al punto IV) dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto;
__________
Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno
riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita
casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda.
Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o
istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della
rete scolastica, la precedenza é riferita, ovviamente, al nuovo plesso,
circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata
l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico)
nell'apposita casella del modulo domanda.
La precedenza é valida
soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della
stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l’aspirante
risulta soprannumerario.
In tale fase il docente soprannumerario concorre,
per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per
il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli
aspiranti non soprannumerari.
In questo stesso punto dell’ordine delle
operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle
istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nel
quinquennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno
scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale
con cui viene istituito il nuovo comune.
Per i docenti di scuola primaria o dell’infanzia
trasferiti nell’ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, quale comune di
precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione
didattica del plesso o della scuola dell’infanzia di precedente titolarità.
G) trasferimenti d'ufficio,
nell’ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto,
dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola
prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel
modulo-domanda.
2. Per ciascuna delle operazioni
l'ordine di graduatoria degli aspiranti é determinato, per ciascuna
preferenza , sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle
tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente contratto. Per il
personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo quinquennio per
soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola,
istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi
relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione)
limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o
circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la
posizione in graduatoria é determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
-
EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -
1. La seconda fase del movimento
concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti
dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche
i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell’età adulta.
Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente:
A) trasferimenti d’ufficio,
secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità
stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre
dell’organico sede che non abbiano
prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il
movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;
B) trasferimenti, a domanda, dei
docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell’art. 7 –
TITOLO I – del presente contratto;
trasferimenti, a domanda, dei
docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 7 – TITOLO
I – del presente contratto;
C) trasferimenti, a domanda, dei
docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 7 – TITOLO
I – del presente contratto;
D) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 31 del
TITOLO II del presente contratto;
E1) trasferimenti a domanda
dei docenti beneficiari delle
precedenze di cui all’art. 32 del TITOLO II del presente contratto;
E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII)
dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
F) trasferimenti, a domanda, dei
docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente delle
D.O.P. ed i docenti privi della
sede), che non usufruiscono di alcuna precedenza (1).
Per la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell’ambito delle
operazioni di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti
dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni
ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche
se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Nella scuola secondaria di I
grado e II grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E),E1) E2),
F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero
tipologia di sostegno richiesta vi siano – a livello provinciale – situazioni
di esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia pari o superiore al
numero di posti in organico.
G) trasferimenti d’ufficio dei
docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica
provinciale (D.O.P.) che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso
delle precedenti operazioni;
H) Trasferimenti, nelle tre
tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da
cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase
intercomunale nell’ambito della provincia;
I) trasferimenti d’ufficio dei
docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso
della precedenti operazioni.
2. Nell’ambito di ciascuna delle
operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di
graduatoria. L’ordine di graduatoria é determinato sulla base di tutti gli
elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il
trasferimento d’ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi
esaminate nel corso del trasferimento d’ufficio medesimo, é quello attribuito
dai dirigenti scolastici (o, per i titolari su D.O.P., dagli uffici
scolastici provinciali) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate
in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del
personale della scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste é dato
dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in
graduatoria é determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.
__________
In tale
fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel
modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e
senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.
-
EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -
1. Le operazioni di mobilità relative
alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote paritetiche,
di cui al comma 4 dell’ art 6 (parte comune) del presente contratto; qualora il calcolo delle predette
aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità
superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Le
operazioni in questione sono effettuate nell’ordine sottoindicato:
I) Le operazioni di mobilità
professionale, nel limite del 50% delle disponibilità assegnate alla terza
fase, sono effettuate nel seguente ordine:
a) passaggi di cattedra, dei
docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I)
dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;
b) passaggi di ruolo, dei
docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I)
dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;
c) passaggi di cattedra dei
docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o
soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni
di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali
analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
d) passaggi di ruolo dei docenti
titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o
soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni
di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali
analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
e) passaggi di cattedra dei
docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello
cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe
di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti
dell’abilitazione;
f) passaggi di ruolo dei docenti
titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono
riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di
concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;
passaggi di ruolo nella scuola di II grado degli insegnanti di scuola
primaria e di scuola dell’infanzia della provincia utilizzati nelle attività
di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali,
che cessino o siano cessati nell’ultimo quinquennio dalle predette attività;
g) passaggi di cattedra dei
docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;
h) passaggi di ruolo dei docenti
titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Le operazioni di cui alle
precedenti lettere a), b), c) e d) del presente punto sono effettuate anche
oltre il predetto limite numerico
del 50% (aliquota assegnata alla
mobilità professionale nell’ambito
della disponibilità della terza fase). Inoltre alle operazioni di cui al
presente punto è attribuito anche l’eventuale posto dispari di cui all’art.
6, comma 6.
II) I trasferimenti
interprovinciali sono effettuati sulle disponibilità residuate dopo le operazioni di cui al precedente punto
I, secondo l’ordine di seguito riportato:
i) trasferimenti
interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o
soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni
di mobilità, nel limite del riassorbimento dell’esubero;
j) trasferimenti
interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell’art. 7 – TITOLO I – del
presente contratto;
k) trasferimenti
interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 – TITOLO I – del
presente contratto;
l) trasferimenti
interprovinciali dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di
personale che percepisce l’indennità di pubblica sicurezza ai sensi della L.100/87, beneficiari della precedenza di cui al
punto VI) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;
m) trasferimenti a domanda dei
docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 7 –
TITOLO I - del presente contratto;
n) trasferimenti
interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al
punto VIII dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;
o) trasferimenti
interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
III) Le operazioni di mobilità
professionale interprovinciale e di
mobilità professionale residuale nella provincia sotto elencate sono
effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e disponibili dopo
le operazioni di cui ai precedenti punti I) e II) del presente comma, secondo
l’ordine di seguito riportato:
p) passaggi di cattedra e di
ruolo dei docenti titolari in altra provincia che beneficiano della
precedenza di cui al punto I), art 7, titolo I);
q) passaggi di cattedra dei
docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso
soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio
delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero;
passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra provincia provenienti da
classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come
tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento
dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola
dell’infanzia e primaria;
r) passaggi di cattedra e di
ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell’anno scolastico
precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono
utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità -
per la quale sono forniti dell’abilitazione;
s) passaggi di cattedra e di
ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra
provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente
punto I) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità di terza
fase. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in
stretto ordine di punteggio.
2. I posti e le cattedre che si
dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali
e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno
della secondaria di II grado vanno ad incrementare l’aliquota assegnata alla
mobilità della terza fase nel suo complesso. Essi verranno assegnati secondo
l’ordine delle operazioni riportate nel comma precedente e nel rispetto delle
relative aliquote (1).
3. I passaggi tra i ruoli
diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da
altro ordine di scuola o grado di istruzione.
4. Nell’ambito di ciascuna delle
predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti
secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria é determinato sulla
base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi
per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le
richieste é dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza
la posizione in graduatoria é determinata dalla maggiore anzianità
anagrafica.
5. Il passaggio di ruolo nelle
scuole secondarie di primo grado su classi di concorso é disposto con
priorità rispetto al passaggio di ruolo su posto di sostegno. Il passaggio
nei ruoli delle scuole secondarie di primo grado su posti di sostegno é
disposto manualmente dagli uffici scolastici provinciali competenti dopo
l’effettuazione delle procedure automatizzate.
6. Le cattedre ed i posti
lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro
ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole
operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre
il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente
alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.
7. Per la scuola secondaria di
primo grado le istanze di trasferimento da posti di sostegno a classi di
concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate
contestualmente alle istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di
concorso. Analogo esame contestuale viene effettuato per le istanze di
trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari
sulle tre tipologie di sostegno e di quelli titolari sulle classi di
concorso.
________
(1) Ad
esempio, qualora alla disponibilità iniziale della terza fase, determinata in
tre posti (ripartiti in: 2 posti ai
trasferimenti interprovinciali, 1 posto alla mobilità professionale) si aggiunga una ulteriore
disponibilità, a ciascuna delle operazioni della terza fase vanno attribuiti
2 posti.
ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E
DEI SERVIZI
A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A
DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE
DOCENTE ED EDUCATIVO
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Tipo di servizio
|
Punteggio
|
A) per ogni anno di servizio
comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina,
nel ruolo di appartenenza (1)
|
Punti 6
|
A1) per ogni anno di servizio
effettivamente prestato (2) dopo la
nomina nel ruolo di appartenenza
(1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al
punteggio di cui al punto A)
|
Punti 6
|
B) per ogni anno di servizio
preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera
o per ogni anno di servizio
preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia
(4)
|
Punti 3
|
B1) (valido solo per la scuola
secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in
posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola
secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola
secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
|
Punti 3
|
B2) per ogni anno di servizio
preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini
della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di
ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole
o istituti situati nelle piccole
isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)
|
Punti 3
|
B3) (valido solo per la scuola
primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come
"specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al
punteggio di cui alle lettere B e
B2) rispettivamente:
- se il servizio é prestato
nell'ambito del plesso di titolarità
- se il servizio é stato
prestato al di fuori del plesso di titolarità
|
Punti 0,5
Punti 1
|
C) per il servizio di ruolo
prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici
nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di
secondo grado (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B),
B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la
nota 5 bis).
Per ogni ulteriore anno di
servizio:
entro il quinquennio
oltre il quinquennio
|
Punti 6
Punti 2
Punti 3
|
C1) per la sola scuola primaria:
per il servizio di ruolo
effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità,
a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come
docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera
(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)
per il servizio di ruolo
effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di
continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico
97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)
|
Punti 1,5
Punti 3
|
D) a coloro che, per un
triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano
presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o,
pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti,
verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum, un punteggio
aggiuntivo di (5ter)
|
Punti 10
|
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)
Tipo di esigenza
|
Punteggio
|
A) per ricongiungimento al
coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente
o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai
genitori o ai figli (7)
|
Punti 6
|
B) per ogni figlio di età
inferiore a sei anni (8)
|
Punti 4
|
C) per ogni figlio di età
superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per
ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a
proficuo lavoro
|
Punti 3
|
D) per la cura e l'assistenza
dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero
del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro
che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)
|
Punti 6
|
III - TITOLI GENERALI (15)
Tipo di titolo
|
Punteggio
|
A) per ogni promozione di merito distinto ………………………………….
|
Punti 3
|
B) per il
superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per
l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione
della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di
appartenenza (10)
|
Punti 12
|
C) per ogni diploma di
specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti
ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi
attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano
riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11
bis), ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle
scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente
- per ogni diploma …………………………………………………………..
(è valutabile un solo diploma,
per lo stesso o gli stessi anni accademici
o di corso)
|
Punti 5
|
D) per ogni diploma
universitario (laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore
di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12)………………...
|
Punti 3
|
E) per ogni corso di
perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli
statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt.
4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2°
livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di
educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal
docente (14)
- per ogni corso
( è valutabile un solo corso,
per lo stesso o gli stessi anni accademici )
|
Punti 1
|
F) per ogni diploma di laurea
con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea
in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica),
di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, conseguito oltre al
titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di
appartenenza (12)
|
Punti 5
|
G) per il conseguimento del
titolo di "dottorato di ricerca”
(si valuta un solo titolo)
|
Punti 5
|
H) per la sola scuola primaria
per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e
glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni
scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi,
rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università ………….…………..
|
Punti 1
|
I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al
D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di
presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno,
compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno handicappato
che sostiene l’esame…………………………..………
|
Punti 1
|
N.B. i titoli relativi a C),
D), E), F), G), H), anche cumulabili
tra di loro, sono valutati
fino ad un massimo di
|
Punti 10
|
B) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA’
PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE
ED EDUCATIVO
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:
Tipo di servizio
|
Punteggio
|
A) per ogni anno di servizio
comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina,
nel ruolo di appartenenza (1)
|
Punti 6
|
A1) per ogni anno di servizio
effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti
situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A
|
Punti 6
|
B) per ogni anno di servizio
preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera per
ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella
scuola dell’infanzia (4)
|
Punti 3
|
B1) (valido solo per la scuola
secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in
posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola
secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola
secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
|
Punti 3
|
B2) per ogni anno di servizio
preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini
della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di
ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o
istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di
cui al punto B) e B1) .
|
Punti 3
|
B3) (valido solo per la scuola
primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista"
per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino
all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e
B2) rispettivamente:
- se il servizio è prestato
nell'ambito del plesso di titolarità
- se il servizio è stato
prestato al di fuori del plesso di titolarità
|
Punti 0,5
Punti 1
|
C) per il servizio di ruolo
prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici
nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di
secondo grado (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B),
B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5
bis).
Per ogni ulteriore anno di
servizio:
entro il quinquennio
oltre il quinquennio
|
Punti 6
Punti 2
Punti 3
|
C1) per la sola scuola primaria:
per il servizio di ruolo
effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità,
a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come
docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)
per il servizio di ruolo
effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità,
a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come
docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera
(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)
|
Punti 1,5
Punti 3
|
D) a coloro che, per un
triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001,
non presentano o non abbiano
presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o,
pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti,
verrà riconosciuto dopo il predetto triennio, una tantum, un punteggio
aggiuntivo di (5 ter)
|
Punti 10
|
II - TITOLI GENERALI (15)
Tipo di titolo
|
Punteggio
|
A)per ogni promozione di
merito distinto
|
Punti 3
|
B) per il
superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per
l'accesso al ruolo di appartenenza
(1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello
pari o superiore a quello di appartenenza (10)
|
Punti 12
|
B1) per ulteriori concorsi
pubblici ordinari per esami e titoli accesso ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza,
diversi da quello di cui al punto B), per ogni concorso
|
Punti 6
|
C) per ogni diploma di
specializzazione conseguita in corsi post-laurea prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivata
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli
siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11)
e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente
- per ogni diploma
( è valutabile un solo
diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)
|
Punti 5
|
D) per ogni diploma
universitario (laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore
di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l’accesso al ruolo richiesto (12)
|
Punti 3
|
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad
un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché
per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi
compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,
nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente (14)
- per ogni corso
( è valutabile un solo corso,
per lo stesso o gli stessi anni accademici)
|
Punti 1
|
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno
quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), di accademia di belle
arti, di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo richiesto (12)
|
Punti 5
|
G) per ogni titolo di
"dottorato di ricerca” conseguito
|
Punti 5
|
H) per la sola scuola
primaria: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione
linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con
la collaborazione degli uffici scolastici provinciali, delle istituzioni
scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP, oggi IRRE,
INVALSI, INDIRE) e dell'università
|
Punti 1
|
I) per ogni partecipazione agli
esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323,
fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione
o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta
dal docente di sostegno all’alunno handicappato che svolge l’esame
|
Punti 1
|
L) CREDITI
PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non
inferiore a 180 gg) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe
di concorso per cui è richiesto il passaggio
|
Punti 3
|
NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI
TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO
P R E M E S S A
Ai fini dell’attribuzione del
punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di
ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
- nell’anzianità di servizio non
si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli
vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la
presentazione della domanda;
- nella valutazione delle
esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d’ufficio) è necessario
che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto
nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto
anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
L’anzianità' di servizio di cui
alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata
dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo
specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con
certificato di servizio.
L'anzianità di servizio di cui
alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente
alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni
anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é
raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di
concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile
il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della
nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra
invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato
alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di
appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello
derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato.
Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di
educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti
di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore
della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i
docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio
prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di
utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera
A) con riferimento al ruolo di appartenenza.
L'anzianità di cui alla lettera
B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di
appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo
diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili)
per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale
appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo
prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei
servizi prestati nella scuola primaria. L’anzianità di cui alla lettera B)
comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o
ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia,
fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il
sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità
per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto
titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si
rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile,
può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Il
servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 33 del CCNL 24/7/2003 è da valutare con lo
stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio,
qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.
La valutazione del servizio di
cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente
dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato,
effettivo servizio di docente nelle scuole statali.
Per gli insegnanti di educazione
fisica non é riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma
rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore
alla legge
7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche).
La valutazione del servizio
pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, mentre nella
mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni
sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni é valutato per i 2/3
(due terzi).
Nel caso della mobilità
d’ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio
pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione
di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio,
all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:
primi 4 anni (valutati per intero) Þ 4
anni x 3 punti = 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) Þ 2/3 x 2 anni x
3 punti = 4 punti
_______
totale: 12 punti + 4 punti
Þ 16 punti.
Oltre che per i docenti delle
scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di
ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere
sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere
valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non
abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Il servizio di ruolo o non di
ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole
isole é valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del
servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il
sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul
riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire
che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto, ad esempio, per
quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del
servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di preruolo sulle piccole
isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che d’ufficio, mentre
quello derivante da 8 anni assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a
40 in quella d’ufficio.
Qualora il docente abbia
usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi
di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione
sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico
l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso
contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun
punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III –
Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo
parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere
computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Al personale docente di ruolo
che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di
dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di
studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di
amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di
organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il periodo di durata del
corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi
valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio - lettera A) e
lettera B), nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I
delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della
circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario é utile ai
fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio
concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.
Il servizio prestato nelle
scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della
ricostruzione di carriera.
N O T E
(1) Il ruolo di appartenenza va
riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola
primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di
istruzione secondaria di II grado e artistica.
Va valutato nella misura
prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno
scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai
sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di
scuola materna.
Va valutato nella misura
prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante
il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 e
dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.
Per ogni anno di insegnamento
prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle
scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi
differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento
a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole
speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine,
per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio é raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle
scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai
sensi della legge
1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per
l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in
sede.
Per ogni anno di servizio
prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato.
(2) Ai fini dell'attribuzione
del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere
effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per
servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il
periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
(3) La dizione ‘piccole isole’ è
comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione,
ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
Il punteggio aggiuntivo previsto
per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente
dal luogo di residenza dell’interessato.
(4) Va valutata nella misura
prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica
della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non é stato prestato
alcun servizio o se il servizio non é stato prestato nel ruolo di
appartenenza.
Nella stessa misura é valutato
anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o
ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al
termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.l.vo n.297/94 ai fini della valutabilità
per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o
riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n.370,
convertito con modificazioni nella legge 26/7/70
n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio
preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole
speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento
prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle
scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali,
o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o
d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per
quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno
o per posti DOS, il punteggio é raddoppiato.
Relativamente agli insegnanti di
scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai
sensi della legge
1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per
l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in
sede.
Va valutato nella misura
prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo
dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica,
prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio
prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come
servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
Nella stessa misura va valutato,
altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli
insegnanti della scuola primaria e viceversa.
(5) La continuità del servizio
prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale
titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di
Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera
C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere
attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme
all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale. Il primo
anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità al
personale DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004. L’introduzione
nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola
primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola
primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce
soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio
continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il
trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico
funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di
servizio.
Per la scuola primaria, il
trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello
stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
Si precisa che, per
l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere,
per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero
sostegno a prescindere dalla tipologia di handicap) o - per le scuole ed
istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe
di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di
servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva
della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di
titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione
dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per
la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto
per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a
livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti
corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la
continuità didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato sullo
stesso tipo organico di titolarità ( o diurno o serale).
Da tale ultimo requisito si
prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di
cui all’art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d’ufficio
nell’ultimo quinquennio del presente contratto.
Il punteggio in questione va
attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del
servizio nella scuola o plesso di titolarità é riconosciuto a tutti gli
effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima
scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve
essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e
puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n.
151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo
servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di
utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti
del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della
presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei
collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a
commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n° 448, art. 26, comma 8 per
il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n°
240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000,
n° 306. Si precisa, inoltre, che nel caso di
dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione,
soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla
scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla
titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata,
soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non
interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del
docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del
docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun
anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di
precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata
nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al
personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente
contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento
d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.
Si precisa che il punteggio in
questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria
interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da
trasferire d’ufficio.
La continuità didattica, legata
alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio
nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di
trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Nei riguardi del personale
docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto
domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima
preferenza in ciascun anno del quinquennio
il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver
ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze
espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Qualora, scaduto il quinquennio
in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di
precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel
quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato
trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche
ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre
ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati
a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse
da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come
specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di
titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che
prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L.
6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge
6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche
ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di
concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere
considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di
titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata
complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui
trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento
annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale
soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo,
il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il punteggio va attribuito se la
scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato
servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito
nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in
quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II
grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di
concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti,
già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato
l’istituto di titolarità.
Non va valutato l'anno
scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
(5 bis) Ai fini della formazione
della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del
trasferimento d’ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la
continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:
C) Per ogni anno di servizio
di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
- entro il quinquennio
................................................……………
- oltre il
quinquennio …………………………………………….
|
Punti 2
Punti 3
|
Sempre ai fini della formazione
della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del
trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella
sede di attuale titolarità, nella seguente misura:
Co) Per ogni anno di servizio
di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
………………………………………………………………
|
Punti 1
|
Il predetto punteggio va
attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato
ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per
sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto
al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto
soprannumerario.
Nei riguardi del personale
docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto
domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima
preferenza in ciascun anno del quinquennio
il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver
ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze
espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Per i docenti di istruzione
secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere
altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
Il punteggio non va attribuito
ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età
adulta).
Non va valutato l'anno
scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera
Co) non é cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla
lettera C).
( 5 ter ) Il triennio di
riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi
periodo di servizio prestato continuativamente per tre anni, alle condizioni
previste nelle Tabelle di cui sopra, a partire dalla mobilità per l’anno
scolastico 2000/2001, in quanto trattasi di norma contrattuale introdotta con
il CCDN del 27 gennaio 2000.
L’anno scolastico 2007/2008
(anno di scadenza del triennio di continuità iniziatosi nell’anno scolastico
2005/06) sarà l’ultimo anno utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo
a seguito della maturazione del triennio.
Si chiarisce che tale punteggio
potrà essere utilizzato anche successivamente a tale periodo.
Il punteggio viene riconosciuto
anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari
e, per la scuola primaria, domanda di trasferimento tra i posti (comune e
lingua) dell’organico funzionale nello stesso circolo; la richiesta, nel
quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare
regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito,
si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in
ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione
provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro, entro il quinquennio, nella
scuola di precedente titolarità.
Nei riguardi del personale
docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto
domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima
preferenza in ciascun anno del quinquennio
il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver
ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze
espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo.
(6) Il punteggio spetta per il
comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano
effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza del familiare a cui
si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato
anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei quali
dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione
anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare
trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione
dell'ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento
e quello per la cura e l’assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A
– Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra
l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè
che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale
educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero
istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di
viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà
attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza
zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. Per quanto
attiene all’organico funzionale della scuola dell’infanzia e primaria,
qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale
sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II,
non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va
attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso
nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale
sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte
II. I punteggi per le esigenze di
famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti
nell'ambito della stessa sede
( per sede si intende “comune”).
(7) Ai fini della formulazione
della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di
famiglia, da considerarsi in questo caso
come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di
attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera A) (ricongiungimento al
coniuge, etc..) vale quando il familiare é residente nel comune di titolarità
del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di
ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che
non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore
alla sede di titolarità. Per quanto attiene all’organico funzionale della
scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del
familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla
lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di
Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede
dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del
familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui
alla lettera D della Tabella a – Parte II.
lettera B) e lettera C) valgono
sempre;
lettera D) (cura e assistenza
dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata
l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad
esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Il punteggio così calcolato
viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del
soprannumerario.
(8) Il punteggio va attribuito
anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il
31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
(9) La valutazione é attribuita
nei seguenti casi:
a) figlio minorato, ovvero
coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero
coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura
tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto
medesimo.
c) figlio tossicodipendente
sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare
presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti
di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso
la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto
dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
(10) E’equiparata all'inclusione
in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli
istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti
della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola
primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I
grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II
grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante
diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente
nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.
I concorsi ordinari a posti di
personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della
scuola primaria.
I concorsi a posti di personale
ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore
rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16, ultimo
comma, del D.L. 30.1.76, n. 13,
convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n.
88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con
il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - é valevole esclusivamente per cattedre
nella scuola secondaria di primo grado.
Sono ovviamente esclusi i
concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità
all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del
conseguimento dell’abilitazione.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro
che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a
52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola
banditi antecedentemente alla legge 270/82.
Tale punteggio spetta anche per
l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito
disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario
per esami e titoli bandito in attuazione della legge
124/1999.
(11) Il punteggio va attribuito
al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi
previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90),
ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di
specializzazione di cui al D.P.R. 162/82
(art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi
previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università
attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati
dalle università avvalendosi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la
costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
Sono assimilati ai diplomi di
specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal
precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione
di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione
(durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei
singoli anni e un esame finale).
(11 bis) Si ricorda che a norma
dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di
università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono
essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali
riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle
disposizioni di legge.
Si precisa che non rientra fra
quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni
in situazione di handicap di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale
riferimento alla Legge 341/90
– commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle
Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS).
Detti titoli non possono essere,
infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per
l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
(12) Il punteggio spetta per il
titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o
per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze
motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma
di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).
Non si valuta il diploma di
laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo valido per
l’accesso al ruolo.
(13) Il punteggio può essere
attribuito anche al personale diplomato.
(14) I corsi tenuti a decorrere
dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata
annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU
e con esame finale.
(15)
limitatamente alla mobilità nell’ambito dell’insegnamento della religione
cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni
ALLEGATI
PERSONALE A.T.A.
ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E
DEI SERVIZI
A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITA’
PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A.
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: ( F )
Tipo di servizio
|
Punteggio
|
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio
effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della
nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (per i trasferimenti
a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda)
|
Punti 2
|
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio
effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della
nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) -
(a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda)
|
Punti 2
|
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio
non di ruolo o di altro servizio
riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a)
|
Punti 1
|
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio
non di ruolo o di altro servizio
riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o
istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al
punto B) (3) (11) (a)
|
Punti 1
|
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di
ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche
Amministrazioni o negli Enti Locali
(b)
|
Punti 1
|
D) per ogni anno intero di
servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità
per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)
entro il quinquennio
oltre il quinquennio
|
Punti 8
Punti 12
|
E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo
di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di
continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e,
per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido
solo per i trasferimenti d’ufficio
|
Punti 4
|
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di
mobilità per l’a.s.2000/01, non presentano o non abbiano presentato domanda
di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo
presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, viene
riconosciuto, una tantum, un punteggio
aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B) , C) e
|
Punti 40
|
(a) Tale servizio è riconosciuto sia
al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai
direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche
del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza
giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
(b) Tale servizio è riconosciuto
sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali:
per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il
servizio di cui alla lettera A) e B).
(c)Tale servizio è riconosciuto
sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali.
Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione
anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza
giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo
(d) Al personale transitato dagli
Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio
prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di
attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni
quale dipendente degli Enti Locali.
(e) Il
triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è
un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per tre anni alle
condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra, a partire dalla mobilità per
l’anno scolastico 2000/2001, in quanto trattasi di norma contrattuale
introdotta con il CCDN del 27 gennaio 2000.
L’anno scolastico 2007/2008
(anno di scadenza del triennio di continuità iniziatosi nell’anno scolastico
2005/06) sarà l’ultimo anno utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo
a seguito della maturazione del triennio.
Si chiarisce che tale punteggio
potrà essere utilizzato anche successivamente a tale periodo.
Il punteggio viene riconosciuto
anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari;
la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente
titolarità, fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale
punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a
seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il
passaggio o l’assegnazione provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro,
entro il quinquennio, nella scuola di precedente titolarità.
Nei riguardi del personale
A.T.A. soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o
trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in
ciascun anno del quinquennio il
rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto
nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse
nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo.
(f) Vanno computati
nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo
retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto
Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di
maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo
VII – Congedi per la malattia del figlio)
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER)
(5) (5 bis):
Tipo di esigenza
|
Punteggio
|
A) per ricongiungimento o
riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o
separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale,
per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5)
|
Punti 24
|
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6)
|
Punti 16
|
C) per ogni figlio di età superiore
ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6)
ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente
inabile a proficuo lavoro
|
Punti 12
|
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici,
psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o
permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto
nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli
tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la
residenza abituale con l'assistenza del
medico di fiducia (art.122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le
strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 – 118 – 122 D.P.R.
309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede
della struttura medesima (8)
|
Punti 24
|
III - titoli generali
Tipo di titolo
|
Punteggio
|
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al
ruolo di appartenenza (9).
|
Punti 12
|
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per
esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10)
|
Punti 12
|
NOTE
(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3,
l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera
l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita),
lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di
parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi.
Analogamente con dichiarazione personale
può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La
residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o
con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve
essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il
ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il
bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità
la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece,
documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da
medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione
medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con
dichiarazione personale redatta
in conformità delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il
figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti
soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste
un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.
Ai fini della validità della
certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(2) E' valutato il periodo coperto
da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo
servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il
punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola
materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi
dell'art.8, della legge n.463/78; il servizio di ruolo
prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza
qualifica funzionale ai sensi dell'art.49, della legge n.312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il
personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art.19, del D.P.R. 399/88 e dell'art.38, del D.P.R. 209/87;
il servizio prestato in profilo
diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione
provvisoria;
- il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità
da parte del personale responsabile amministrativo o assistente
amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del
DSGA;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale
trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art.200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3,
purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella
tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e
integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell’amministrazione centrale e
periferica;
il servizio prestato dal
personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi
dell’art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995
in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque
coerenti;
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli
confluiti nei singoli profili professionali
previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n.588 (per l'ausiliario, i servizi
prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il
guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli
aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio
prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);
- per
l’attribuzione del punteggio relativo al
servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti
situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;
- al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2, della legge 13/08/1984, n.476, per la
frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di
studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri,
enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla
presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
- per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di
servizio - punto I, lettere A), B), C), D)
agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai
sensi dell’art.21, della legge 9.8.1978,n.463 è valutato il
servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di
insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;
- in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000
sottoscritto ai sensi dell’art. 8, della Legge n.124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori
scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli
effetti a quello prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie o secondarie
di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l’assegnazione ad una
tipologia di scuola era disposta sulla base di un’unica graduatoria in
relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso.
Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);
- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il
punteggio è raddoppiato .
(3) La valutazione del servizio
pre-ruolo, nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero nella mobilità
a domanda, mentre per la mobilità d’ufficio si valuta nella seguente maniera:
i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è
valutato per i due terzi (2/3).
Con il punteggio previsto dalla
presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- il servizio di ruolo
prestato in qualità di docente;
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto
o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive
modifiche e integrazioni e della legge n.958/86,
nonché' il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore
nella misura prevista dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili
anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in
periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica
della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia
stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi
i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore
ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme
di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati
nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni,
deve essere raddoppiato.
(4) Ai fini del calcolo del
punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio.Si precisa
che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni
considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente
nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto
sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza
giuridica retroattiva della nomina) e
la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in
questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata
prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti
gli effetti nelle norme vigenti come
servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di
servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli
disciplinati dal D.L.vo n.
151/01, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza
e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio
civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio
previsti dalla legge per i componenti
del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di
utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che,
nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il
servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla
titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine
dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità
del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in
soprannumero nella scuola di titolarità, né l’utilizzazione ottenuta con
precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione
delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del
servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora
il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il
trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in
ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In
ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di
titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata
complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.
Non interrompe, altresì, la
continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai
sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005, da parte del
personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola
diversa da quella di titolarità.
Nei riguardi del personale
A.T.A. soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o
trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in
ciascun anno del quinquennio il
rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto
nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse
nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
(4Bis) Si precisa che il
punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato
abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il
medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia
ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro
si realizzi prima della scadenza del quinquennio.
(4Ter) Ai fini della formulazione
della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia,
da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla
scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente
maniera:
- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il
familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale
punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del
familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre
istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato.
Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di
istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a
laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati
- lettera b) e lettera c) valgono sempre;
- lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale
quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il
comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore,
qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Il punteggio così calcolato viene
utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del
soprannumerario.
(5) Il punteggio spetta per il
comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione
che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda
effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del
familiare alla quale si chiede il
ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con
dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali
dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde
dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al
familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data
di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del
punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dovrà
contenere l’anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune
viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si
verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a
condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni
scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli
assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di
istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a
laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati . I
punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono
cumulabili fra loro.
(5 bis) Per i soli trasferimenti
a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i
trasferimenti nell’ambito della stessa sede ( per sede si intende “comune”).
(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i
6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio
e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
(7) La valutazione e' attribuita
nei seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero
coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero
coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di
cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto
medesimo.
(8) Per l'attribuzione del
punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera,
rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle
strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli
tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo
comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.
(9) Il punteggio è attribuito
esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di
responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Il punteggio é attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito
dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è attribuito
anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.
(10) Il punteggio è attribuito al
personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di
responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi
ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito
dei concorsi a posti, nella scuola
statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che
riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al
personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.
(11) Il servizio prestato in
qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e art. 58, del CCNL 24.7.2003, è da valutare con lo
stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio,
qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.
ALLEGATO
F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA
EFFETTUAZIONE DELLA I FASE
Le operazioni di cui alla prima
fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale
fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del
comune cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di
titolarità.
a
A1)
|
Assegnazione di sede dei
direttori dei servizi generali amministrativi sulla base di quanto previsto
dall’art. 47 del presente contratto.
|
|
A2)
|
Trasferimenti del personale (
ad eccezione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi ) che
usufruiscono della precedenza prevista dal comma 18 dell’art. 48 del
presente contratto.
|
A3)
|
Trasferimenti del personale (ad
eccezione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi) che
usufruiscono della precedenza prevista dal comma 19 dell’art. 48 del
presente contratto.
|
A4)
|
Trasferimenti a domanda del
personale beneficiario della precedenza di cui al punto I, n. 2) dell’art.7
– titolo I – del presente contratto, indipendentemente dal comune o
provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali)
|
B)
|
Trasferimenti del personale
perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto
soprannumerario, nell'ultimo quinquennio (precedenza di cui al punto II
dell’art.7), compreso il personale di cui all’art. 49 (5), che abbia
prodotto domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità(6),
qualora in essa si sia ricostituito il posto. In caso di più aspiranti, gli
interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il
trasferimento a domanda (4).
|
C)
|
Trasferimenti a domanda
nell'ambito dello stesso istituto da un'area all'altra del personale appartenente
al profilo di assistente tecnico.
|
D)
|
Trasferimenti, a domanda, del
personale beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1), 2) e 3)
dell’art. 7, titolo I del presente contratto.
|
D0)
|
Trasferimenti a domanda del
personale beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 7,
titolo I del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti.
|
D1)
|
Trasferimenti a domanda in
sede (1) (2).
|
D2)
|
Trasferimenti, a domanda, del
personale appartenente al profilo
di assistente tecnico che si muova su un’area diversa da quella di
titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1), 2) e
3) dell’art.7, titolo I del presente contratto
|
D3)
|
Trasferimenti a domanda, del personale
appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area
diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al
punto V) dell’art. 7, titolo I del presente contratto, limitatamente ai
comuni con più distretti.
|
D4)
|
Trasferimenti a domanda in
sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si
muova su un’area diversa da quella di titolarità, (1) (2).
|
E)
|
Trasferimenti del personale
perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto
soprannumerario, nell'ultimo quinquennio - compreso il personale di cui
all’art. 49 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di
precedente titolarità, di cui al punto IV) dell’art.7 – titolo I – del presente contratto. In
caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il
punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4).
|
E1)
|
Trasferimenti del personale
perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su
un’area diversa rispetto a quella
di titolarità, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto
soprannumerario, nell'ultimo quinquennio – compreso il personale di cui
all’art. 49 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente
titolarità, di cui al punto IV) dell’art.7 – titolo I – del presente
contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati
con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4).
|
F)
|
Trasferimenti d'ufficio in
sede del personale soprannumerario rispetto alle dotazioni dell'organico di
diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento
che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia
ottenuto le scuole richieste (2).
|
F1)
|
Trasferimenti d'ufficio in
sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente
tecnico che si muova su un’area diversa rispetto a quella di titolarità,
rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il
trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta,
non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
|
|
|
|
|
EFFETTUAZIONE DELLA II FASE
La seconda fase del movimento concerne
i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei
titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari
dei centri territoriali per sedi di comuni diversi rispetto a quello cui
appartiene la sede amministrativa del centro territoriale.
A)
|
Trasferimenti d'ufficio da
fuori sede del personale soprannumerario rispetto alle dotazioni
dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce
il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola
prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
|
A1)
|
Trasferimenti d'ufficio da
fuori sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che
si muova per un’area diversa da quella di titolarità, soprannumerario
rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno
scolastico cui si riferisce il trasferimento, che non abbia prodotto
domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste
(2).
|
B1)
|
Trasferimenti a domanda da
fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto
III) dell’art.7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia
nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
|
B2)
|
Trasferimenti a domanda da
fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto V)
dell’art.7 – titolo I – del presente
contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze
previste dal presente contratto.
|
B3)
|
Trasferimenti a domanda da
fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VI)
dell’art.7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della
provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
|
B4)
|
Trasferimenti a domanda da
fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al
punto VII) dell’art.7– titolo I –
del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle
precedenze previste dal presente contratto.
|
B5)
|
Trasferimenti a domanda da
fuori sede (1) nell'ambito della provincia del personale che non usufruisce
di alcuna preferenza.
|
B6)
|
Trasferimenti a domanda da
fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che
si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della
precedenza di cui al punto III) dell’art.7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito
della provincia.
|
B7)
|
Trasferimenti a domanda da
fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che
si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della
precedenza di cui al punto V) dell’art.7 – titolo I – del presente
contratto (1), nell'ambito della provincia.
|
B8)
|
Trasferimenti a domanda da
fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che
si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della
precedenza di cui al punto VI) dell’art.7 – titolo I – del presente
contratto (1), nell'ambito della provincia .
|
B9)
|
Trasferimenti a domanda da
fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che
si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della
precedenza di cui al punto VII) dell’art. 7 – titolo I – nell'ambito della
provincia.
|
B10)
|
Trasferimenti a domanda da
fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che
si muova per un’area diversa da quella di titolarità che non usufruisce di
alcuna precedenza.
|
C)
|
Trasferimenti d’ufficio del
personale senza sede di titolarità.
|
EFFETTUAZIONE DELLA III FASE
Le operazioni di mobilità
relative alla terza fase vengono realizzate secondo l’ordine seguente nel
rispetto delle aliquote di cui al comma 5 dell’art. 6 (Titolo I) del presente
contratto.
A)
|
Passaggi a domanda da uno ad
altro profilo della stessa area nell’ambito della provincia di tutto il
personale che risulti soprannumerario nella provincia, nel limite delle
disponibilità previste dal presente accordo.
|
B)
|
Trasferimenti degli aspiranti provenienti
da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al
punto III) dell’art.7 – titolo I – del presente contratto.
|
B1)
|
Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza
di cui al punto V) dell’art.7 – titolo I – del presente contratto.
|
B2)
|
Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza
di cui al punto VI) dell’art.7 – titolo I – del presente contratto.
|
B3)
|
Trasferimenti a domanda del
personale beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell’art.7
- titolo 1 – del presente contratto
|
B4)
|
Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di
cui al punto VIII) dell’art.7 –
titolo I – del presente contratto.
|
B5)
|
Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.
|
C1)
|
Passaggi da uno ad altro profilo
della stessa area del personale non in soprannumero, beneficiario della
precedenza di cui al punto I), n. 2
– art.7 – titolo I) del presente contratto.
|
C2)
|
Passaggi da uno ad altro
profilo della stessa area del personale non in soprannumero.
|
Ferme restando le precedenze
sopra richiamate fra i diversi aspiranti
alla stessa sede o al medesimo istituto, dovranno essere trasferiti quelli con punteggio
complessivo più alto e, a parità di
punteggio, i più anziani di età.
NOTE
Per “sede” si intende “il comune”
Per i titolari su posti
determinati a livello di distretto
intercomunale, per “sede” va inteso il comune sede di distretto.
E’ trattato in tal punto
dell'ordine delle operazioni anche il personale titolare di istituzioni
scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.
Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo
quinquennio per soppressione di posto che chiede di tornare alla scuola,
ovvero al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi
relativi alle esigenze di famiglia (titolo II della tabella di valutazione
per i trasferimenti a domanda) limitatamente alla preferenza riferita alla
sola istituzione scolastica di precedente titolarità.
Per tale personale,
soprannumerario sull’organico provinciale, che chiede di tornare alla scuola
o al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi
alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione)
limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di
precedente titolarità.
Per il personale appartenente al
profilo di assistente tecnico, compreso il personale di cui all’art.49 (5) il
rientro sulla scuola di precedente titolarità è consentito su tutte le aree
professionali richieste a domanda.
Roma,
Per l’Amministrazione
|
Per le Organizzazioni
Sindacali
|
|
F.L.C-C.G.I.L
|
|
C.I.S.L.Scuola
|
|
U.I.L.Scuola
|
|
S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L
|
|
GILDA–UNAMS
|
|