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11-12-1996 n° - Accordi

Accordo successivo per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero ai sensi dell'art. 1, c.3, lett. B del CCNL del comparto Scuola 4.8.1995
Accordo per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero ai sensi dell'art

Accordo per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera B del CCNL del comparto Scuola  4.8.1995

sottoscritto l’11 dicembre 1996

 

 

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti, in data 4 dicembre 1996, registro n. 105, foglio n. 14, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo dell'accordo successivo, previsto dall' art. 1, comma 3, lettera b) del CCNL del comparto "scuola", concordato il 29 ottobre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA e UNAMAS riguardante il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero,

 

il giorno 11 dicembre 1996, alle ore 15 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rappresentata dai componenti del comitato direttivo come di seguito indicati:

prof. Carlo Dell'Aringa (firma)

prof. Giancandido De Martin (firma)

avv. Guido Fantoni (firma)

avv. Arturo Parisi (firma)

prof. Gianfranco Rebora (firma)

 

e le seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL (firma)

CISL

UIL (firma)

CISAL (firma)

USPPI

CGIL/SNS (firma)

CISL/SISM (firma)

CISL/SINASCEL (firma)

UIL/SCUOLA (firma)

UNAMS

 

Al termine dei lavori le parti concordano l'unito testo di accordo successivo concernente le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 relativa al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, secondo quanto previsto dall' art. 1, comma 3, lettera b) del medesimo contratto collettivo nazionale.

Esse ritengono di porre in evidenza quanto disposto dall'art. 10 dell'accordo stesso circa l'integrale applicabilità al personale delle istituzioni scolastiche italiane all'estero di tutte le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per le quali le parti non hanno ritenuto necessarie norme modificative di adattamento.

 

 

ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, LETTERA B), DEL CCNL DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995.

 

 

Art. 1

Vertenze ed organismi di conciliazione

1. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le istituzioni scolastiche italiane di uno o più Paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali - il quale ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - ed il Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto del Ministro; per le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è indirizzata al console territorialmente competente.

2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i conflitti che interessino il personale in servizio in uno o più Paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a livello di circoscrizione consolare.

 

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Art. 2

Contrattazione decentrata

1. La contrattazione decentrata, di cui all'art. 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, ha luogo, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, presso il Ministero degli affari esteri. Tale contrattazione si svolge sulle materie indicate dal comma 4 del medesimo articolo, nonchè su quelle specificamente indicate dal presente accordo.

2. La contrattazione decentrata territoriale, concernente le materie di cui al predetto art. 5, comma 5 , si svolge, nei casi che, per particolari esigenze di coordinamento, sono determinati in sede di contrattazione decentrata a livello di Ministero, presso l'ambasciata; negli altri casi ha luogo presso gli uffici consolari.

3. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli affari esteri, che la presiede, da un delegato del Ministro della pubblica istruzione e da una rappresentanza dei titolari degli uffici interessati dell'amministrazione degli affari esteri e di quella della pubblica istruzione. Per la contrattazione decentrata a livello di ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita dall'ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici consolari interessati. Presso gli uffici consolari detta delegazione è costituita

4. Il termine previsto dall' art. 4, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro decorre, ai fini di cui ai precedenti commi, dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

5. Con la contrattazione decentrata, di cui al comma 1, sarà anche determinato il trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo all'assegno di sede, fermo restando che questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui all' art. 19, comma 9, ed all' art. 21, comma 2, del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, alle condizioni di cui all' art. 658, comma 5, del testo unico 16 aprile 1994, n. 297.

 

 

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Ai sensi dell' art. 7, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, il Ministero degli affari esteri, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie responsabilità, fornisce un'informazione preventiva, anche, in relazione alla lettera f) del predetto articolo, nella materia degli assegni di sede di cui all' art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, nonchè, in relazione alla lettera c), sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero medesimo, ai sensi dell' art. 626 del citato testo unico. Esso fornisce altresì un'informazione preventiva nell'individuazione dei posti di cui all' art. 6, comma 2.

2. L'osservatorio di cui all' art. 12 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro è costituito, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, presso il Ministero degli affari esteri, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e, a livello di circoscrizione consolare, presso ciascun ufficio consolare.

 

 

Art. 4

Ferie

1. Per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, la durata delle ferie è determinata in quarantotto giorni lavorativi, cui si aggiungono quattro giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.

2. I periodi di sospensione delle attività didattiche, durante i quali, ai sensi dell' art. 19, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro, vanno fruite le ferie da parte dei capi d'istituto e del personale docente sono riferiti ai calendari scolastici in uso nel Paese estero in cui funziona l'istituzione scolastica italiana.

3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo che il comma 11 del citato art. 19 assicura al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel periodo 1 luglio-31 agosto va riferito ad altro idoneo periodo nei Paesi in cui è adottato il calendario scolastico locale.

4. Si può derogare alle disposizioni recate dai commi 2 e 3 nei casi di trasferimento tra Paesi con differente calendario scolastico locale, nei limiti in cui ciò sia reso necessario per assicurare all'interessato la fruizione dell'intero periodo di ferie cui ha titolo.

 

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Art. 5

Procedure di destinazione all'estero

1. Ferma restando la norma speciale di cui all' art. 401, comma 17, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla destinazione alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, di cui all' art. 640, comma 1, del medesimo testo unico, si provvede, a decorrere dal 1 settembre 1997, secondo le modalità di cui al presente articolo, utilizzando esclusivamente personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova ed abbia prestato, nelle rispettive aree funzionali, almeno 3 anni di servizio effettivo nelle scuole metropolitane dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. La destinazione all'estero ha luogo sulla base della posizione conseguita nelle graduatorie di cui al comma 4 a cui si accede previo esame di accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere, nonchè della valutazione dei requisiti culturali e professionali; le sessioni di esame, che consistono in una prova scritta ed in un colloquio si espletano ogni triennio ai sensi dell' art. 640, comma 6, del decreto legislativo n. 297, con i programmi e le modalità da definire secondo le norme previste dall' art. 640, comma 14, tenendo conto delle specificità del servizio da svolgere all'estero.

3. Terminate le prove d'esame, le commissioni giudicatrici formulano l'elenco dei candidati che le hanno superate, con il punteggio a ciascuno assegnato, risultante dalla somma dei punteggi che il citato art. 640 stabilisce per le prove scritte e per il colloquio

4. I candidati inseriti negli elenchi di cui al comma 3 acquisiscono titolo all'inclusione in graduatorie permanenti definite a seguito di procedura disciplinata con ordinanza del Ministro degli affari esteri. Le graduatorie, suddivise per codice di funzione, entrano in vigore a decorrere dalla stessa data indicata al comma 1 e sono aggiornate per ogni triennio, anche a seguito di successive sessioni degli esami di accertamento di cui al comma 2. Sono depennati dalle graduatorie i candidati che, decorsi i 9 anni dal conseguito inserimento negli elenchi relativi all'accertamento culturale previsto dal comma 2 non producano, in occasione della formazione o dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti, l'attestazione del superamento delle prove di una nuova procedura di accertamento culturale. Alle stesse condizioni ha titolo a chiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti il personale che alla data del 1 settembre 1997 sia inserito nelle graduatorie di uno dei concorsi per la destinazione all'estero indetti nei 9 anni scolastici precedenti ai sensi dell' art. 1 della legge n. 604 del 1982 recepito dall' art. 640 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

5. I criteri della definizione delle categorie dei titoli culturali, professionali e di servizio e della relativa tabella di valutazione, da utilizzare per la formazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 4 sono fissati dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero degli affari esteri e sono oggetto delle procedure di informazione secondo le statuizioni degli articoli 7 e 8 del contratto collettivo nazionale lavoratori del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.

6. I candidati inseriti nelle graduatorie permanenti che accettino la proposta delle destinazioni all'estero sono depennati dalla graduatoria di appartenenza e possono esservi reinseriti a domanda, in occasione dell'aggiornamento della graduatoria medesima, purché dopo il loro rientro abbiano svolto servizio effettivo in territorio metropolitano per almeno un anno scolastico. Coloro che non accettino la proposta di destinazione all'estero sono depennati dalla graduatoria di appartenenza per il periodo di validità e possono esservi reinseriti, a domanda, al momento dell'aggiornamento. Entrambe le categorie di candidati devono anche continuare a possedere il requisito di accertamento culturale in corso di validità.

7. Le destinazioni all'estero sono disposte ogni anno in relazione al numero di posti di contingente vacante. Il personale che si trovi in servizio all'estero all'entrata in vigore del presente contratto è collocato a domanda nelle graduatorie, purché in possesso del requisito di cui al comma 4 e può ottenere una nuova assegnazione solo al compimento del settennio di servizio all'estero ed entro il limite del 50% dei posti annualmente vacanti.

 

 

Art. 6

Mobilità e trasferimenti

1. Gli accordi che, per le operazioni di mobilità, sono previsti dagli articoli 37, 48 e 55, del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono definiti, per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, nell'ambito della contrattazione decentrata di cui all' art. 2 del presente accordo.

2. I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di permanenza nella sede possono essere disposti, per i capi d'istituto e per il personale docente, anche su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa, purché il personale vi abbia titolo sulla base della funzione di destinazione. Essi possono aver luogo nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque, dopo avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i trasferimenti possono essere disposti su posti di Paesi di altro emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio precedono quelle per trasferimenti a domanda.

3. Anche i trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

4. Ulteriori modalità e criteri sono determinati nell'ambito della contrattazione decentrata di cui all' art. 2.

5. Per il personale assegnato alla scuole europee il trasferimento può essere disposto a domanda solo al termine di un quinquennio, su posti disponibili in altre scuole europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i tempi di applicazione del presente comma sono definiti con la contrattazione decentrata nazionale di cui all' art. 2.

 

 

Art. 7

Restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia

1. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai sessanta giorni, il personale in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno di sede per i primi quarantacinque giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti quindici giorni.

 

 

Art. 8

Restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi di servizio

1. La destinazione all'estero cessa, con decreto del Ministro degli affari esteri, quando si determinino situazioni di incompatibilità di permanenza all'estero, ovvero, per motivi di servizio. In caso di contestata situazione di incompatibilità, l'interessato può presentare controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici dell'attività di istituto, al provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani non si può dar luogo se non previo parere del Ministero della pubblica istruzione.

 

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Art. 9

Restituzione ai ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari

1. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura, per quanto riguarda i capi di istituto ed il personale docente, ed alla multa, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, comporta l'immediata restituzione ai ruoli metropolitani.

 

 

Art. 10

Norme finali

1. Al consiglio di circolo o di istituto si sostituisce il capo d'istituto in tutti i compiti che il contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del predetto organo collegiale e, in particolare, per la definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli studenti, alla quale si provvede, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, ai sensi dell' art. 42, comma 4, del predetto contratto.

2. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello provinciale, al provveditorato agli studi od al provveditore agli studi debbono intendersi, quando non vi sia diversa determinazione nel presente accordo, come riferimenti al livello della circoscrizione consolare, all'ufficio consolare od al console.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente accordo, al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica, quando la fattispecie regolata sussista, la disciplina recata dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro, con le decorrenze e per i periodi di vigenza in esso indicati.

4. Ai fini della progressione professionale sono utili anche le attività di formazione appositamente svolte per il predetto personale.

5. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto normativo la cui emanazione il contratto collettivo nazionale di lavoro attribuisce alla competenza del Ministro della pubblica istruzione, sono adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

6. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa agli organici si intendono ricondotti ai contingenti di cui all' art. 639 del testo unico n. 297 del 1994.

 

 

Art. 11

Disapplicazioni

1. L'elencazione delle disposizioni di legge e di regolamento - recata dall' art. 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro - divenute inapplicabili, in quanto in contrasto con il contratto stesso e con i conseguenti accordi decentrati, è integrata, per il suo adattamento al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dall'indicazione delle seguenti norme:

 

w              con riferimento all' art. 3 (forme di partecipazione): art. 639, comma 1, del testo unico n. 297 del 1994 , nella parte in cui fa riferimento alle osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali;

w              con riferimento all' art. 4 (ferie): art. 658, comma 4, del testo unico n. 297 del 1994, limitatamente alla determinazione del numero dei giorni di congedo ordinario cui è riferito il mantenimento dell'assegno di sede, che va determinato sulla base della durata delle ferie come risulta dal medesimo art. 4; art. 656, comma 2, del medesimo testo unico;

w              con riferimento all' art. 5 (procedure di destinazione all'estero), comma 1: art. 640, comma 1, alle parole: " ... che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza ...";

w              con riferimento all' art. 5 (procedure di destinazione all'estero), comma 3 : art. 640, comma 7 limitatamente alle parole: " .. 100 punti, di cui .." e " .. 20 per titoli professionali e culturali .." ed art. 640, commi 9 e 10;

w              con riferimento all' art. 7(restituzione ai ruoli metropolitani in caso di malattie o assenze): art. 671 del testo unico n. 297 del 1994, secondo periodo del comma 1;

w              con riferimento all' art. 9 (restituzione ai ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari): art. 675, comma 4.

 

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Scadenze di: dicembre 2024
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