Accordo per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche
italiane all'estero ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera B del CCNL del
comparto Scuola 4.8.1995
sottoscritto l’11
dicembre 1996
A seguito della
registrazione da parte della Corte dei conti, in data 4 dicembre 1996,
registro n. 105, foglio n. 14, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 novembre 1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a
sottoscrivere il testo dell'accordo successivo, previsto dall' art. 1, comma
3, lettera b) del CCNL del comparto "scuola", concordato il 29 ottobre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di
categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA e UNAMAS riguardante
il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero,
il giorno 11
dicembre 1996, alle ore 15 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), rappresentata dai componenti del comitato direttivo
come di seguito indicati:
prof. Carlo
Dell'Aringa (firma)
prof. Giancandido De
Martin (firma)
avv. Guido Fantoni
(firma)
avv. Arturo Parisi
(firma)
prof. Gianfranco
Rebora (firma)
e le seguenti Confederazioni
e Organizzazioni sindacali di categoria:
CGIL (firma)
CISL
UIL (firma)
CISAL (firma)
USPPI
CGIL/SNS (firma)
CISL/SISM (firma)
CISL/SINASCEL
(firma)
UIL/SCUOLA (firma)
UNAMS
Al termine dei
lavori le parti concordano l'unito testo di accordo successivo concernente le
specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto
1995 relativa al personale in servizio presso le
istituzioni scolastiche italiane all'estero, secondo quanto previsto dall' art. 1, comma 3, lettera b) del medesimo contratto collettivo
nazionale.
Esse ritengono di
porre in evidenza quanto disposto dall'art. 10 dell'accordo stesso circa
l'integrale applicabilità al personale delle istituzioni scolastiche italiane
all'estero di tutte le disposizioni del contratto collettivo nazionale di
lavoro per le quali le parti non hanno ritenuto necessarie norme modificative
di adattamento.
ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3,
LETTERA B), DEL CCNL DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995.
Art. 1
Vertenze ed organismi di conciliazione
1. La proclamazione
e la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le istituzioni
scolastiche italiane di uno o più Paesi esteri sono comunicate al Ministero
degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali - il
quale ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
la funzione pubblica - ed il Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto
del Ministro; per le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la
comunicazione è indirizzata al console territorialmente competente.
2. Sono costituiti,
d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli
affari esteri, per i conflitti che interessino il personale in servizio in
uno o più Paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a
livello di circoscrizione consolare.
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Art. 2
Contrattazione decentrata
1. La contrattazione
decentrata, di cui all'art. 5, comma
2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, ha luogo, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero,
presso il Ministero degli affari esteri. Tale contrattazione si svolge sulle
materie indicate dal comma 4 del medesimo articolo, nonchè su quelle
specificamente indicate dal presente accordo.
2. La contrattazione
decentrata territoriale, concernente le materie di cui al predetto art.
5, comma 5 , si svolge, nei casi che, per
particolari esigenze di coordinamento, sono determinati in sede di
contrattazione decentrata a livello di Ministero, presso l'ambasciata; negli
altri casi ha luogo presso gli uffici consolari.
3. La delegazione di
parte pubblica per la contrattazione decentrata a livello di Ministero è
costituita da un delegato del Ministro degli affari esteri, che la presiede,
da un delegato del Ministro della pubblica istruzione e da una rappresentanza
dei titolari degli uffici interessati dell'amministrazione degli affari
esteri e di quella della pubblica istruzione. Per la contrattazione
decentrata a livello di ambasciata, la delegazione di parte pubblica è
costituita dall'ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una
rappresentanza dei titolari degli uffici consolari interessati. Presso gli
uffici consolari detta delegazione è costituita
4. Il termine
previsto dall' art. 4, comma
3, del contratto collettivo nazionale di lavoro decorre, ai fini di cui ai precedenti commi, dalla data di
sottoscrizione del presente accordo.
5. Con la
contrattazione decentrata, di cui al comma 1, sarà anche determinato il
trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo
all'assegno di sede, fermo restando che questo spetta comunque per i sei
giorni di ferie di cui all' art. 19, comma 9, ed all' art. 21, comma 2, del predetto contratto collettivo nazionale di
lavoro, alle condizioni di cui all' art. 658, comma
5, del testo unico 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 3
Forme di partecipazione
1. Ai sensi dell' art. 7, comma
2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, il Ministero degli affari esteri, nell'ambito della propria
autonomia e delle proprie responsabilità, fornisce un'informazione
preventiva, anche, in relazione alla lettera f) del predetto articolo, nella
materia degli assegni di sede di cui all' art. 658 del
testo unico 16 aprile 1994, n. 297, nonchè, in
relazione alla lettera c), sulle professionalità richieste dai compiti
attribuiti al personale da destinare al Ministero medesimo, ai sensi dell' art. 626 del
citato testo unico. Esso fornisce altresì un'informazione
preventiva nell'individuazione dei posti di cui all' art. 6, comma 2.
2. L'osservatorio di
cui all' art. 12 del
predetto contratto collettivo nazionale di lavoro è costituito, per le istituzioni scolastiche italiane
all'estero, presso il Ministero degli affari esteri, con la partecipazione di
rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e, a livello di
circoscrizione consolare, presso ciascun ufficio consolare.
Art. 4
Ferie
1. Per il personale
direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le
istituzioni scolastiche italiane all'estero, la durata delle ferie è
determinata in quarantotto giorni lavorativi, cui si aggiungono quattro
giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del relativo computo il
sabato è considerato giorno lavorativo.
2. I periodi di
sospensione delle attività didattiche, durante i quali, ai sensi dell' art. 19, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro, vanno
fruite le ferie da parte dei capi d'istituto e del personale docente sono
riferiti ai calendari scolastici in uso nel Paese estero in cui funziona
l'istituzione scolastica italiana.
3. Il godimento di
almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo che il comma 11 del
citato art. 19 assicura al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel
periodo 1 luglio-31 agosto va riferito ad altro idoneo periodo nei Paesi in
cui è adottato il calendario scolastico locale.
4. Si può derogare
alle disposizioni recate dai commi 2 e 3 nei casi di trasferimento tra Paesi
con differente calendario scolastico locale, nei limiti in cui ciò sia reso
necessario per assicurare all'interessato la fruizione dell'intero periodo di
ferie cui ha titolo.
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Art. 5
Procedure di destinazione all'estero
1. Ferma restando la
norma speciale di cui all' art. 401,
comma 17, del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla destinazione alle
istituzioni scolastiche italiane all'estero, di cui all' art. 640, comma 1, del medesimo testo unico, si provvede, a decorrere
dal 1 settembre 1997, secondo le modalità di cui al presente articolo,
utilizzando esclusivamente personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato che abbia superato il periodo di prova ed abbia prestato, nelle
rispettive aree funzionali, almeno 3 anni di servizio effettivo nelle scuole
metropolitane dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
2. La destinazione
all'estero ha luogo sulla base della posizione conseguita nelle graduatorie
di cui al comma 4 a cui si accede previo esame di accertamento della
conoscenza della lingua o delle lingue straniere, nonchè della valutazione
dei requisiti culturali e professionali; le sessioni di esame, che consistono
in una prova scritta ed in un colloquio si espletano ogni triennio ai sensi
dell' art. 640, comma 6, del decreto legislativo n. 297, con i programmi e le
modalità da definire secondo le norme previste dall' art. 640, comma 14, tenendo conto delle specificità del servizio da
svolgere all'estero.
3. Terminate le
prove d'esame, le commissioni giudicatrici formulano l'elenco dei candidati
che le hanno superate, con il punteggio a ciascuno assegnato, risultante
dalla somma dei punteggi che il citato art. 640 stabilisce per le prove scritte e per il colloquio
4. I candidati
inseriti negli elenchi di cui al comma 3 acquisiscono titolo all'inclusione
in graduatorie permanenti definite a seguito di procedura disciplinata con
ordinanza del Ministro degli affari esteri. Le graduatorie, suddivise per
codice di funzione, entrano in vigore a decorrere dalla stessa data indicata
al comma 1 e sono aggiornate per ogni triennio, anche a seguito di successive
sessioni degli esami di accertamento di cui al comma 2. Sono depennati dalle
graduatorie i candidati che, decorsi i 9 anni dal conseguito inserimento
negli elenchi relativi all'accertamento culturale previsto dal comma 2 non
producano, in occasione della formazione o dell'aggiornamento delle
graduatorie permanenti, l'attestazione del superamento delle prove di una
nuova procedura di accertamento culturale. Alle stesse condizioni ha titolo a
chiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti il personale che alla data
del 1 settembre 1997 sia inserito nelle graduatorie di uno dei concorsi per
la destinazione all'estero indetti nei 9 anni scolastici precedenti ai sensi
dell' art. 1 della
legge n. 604 del 1982 recepito dall' art. 640 del
decreto legislativo n. 297 del 1994.
5. I criteri della
definizione delle categorie dei titoli culturali, professionali e di servizio
e della relativa tabella di valutazione, da utilizzare per la formazione
delle graduatorie permanenti di cui al comma 4 sono fissati dal Ministero
della pubblica istruzione di concerto con il Ministero degli affari esteri e
sono oggetto delle procedure di informazione secondo le statuizioni degli articoli 7 e 8 del
contratto collettivo nazionale lavoratori del
comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.
6. I candidati
inseriti nelle graduatorie permanenti che accettino la proposta delle
destinazioni all'estero sono depennati dalla graduatoria di appartenenza e
possono esservi reinseriti a domanda, in occasione dell'aggiornamento della
graduatoria medesima, purché dopo il loro rientro abbiano svolto servizio
effettivo in territorio metropolitano per almeno un anno scolastico. Coloro
che non accettino la proposta di destinazione all'estero sono depennati dalla
graduatoria di appartenenza per il periodo di validità e possono esservi
reinseriti, a domanda, al momento dell'aggiornamento. Entrambe le categorie
di candidati devono anche continuare a possedere il requisito di accertamento
culturale in corso di validità.
7. Le destinazioni
all'estero sono disposte ogni anno in relazione al numero di posti di
contingente vacante. Il personale che si trovi in servizio all'estero
all'entrata in vigore del presente contratto è collocato a domanda nelle
graduatorie, purché in possesso del requisito di cui al comma 4 e può
ottenere una nuova assegnazione solo al compimento del settennio di servizio
all'estero ed entro il limite del 50% dei posti annualmente vacanti.
Art. 6
Mobilità e trasferimenti
1. Gli accordi che,
per le operazioni di mobilità, sono previsti dagli articoli 37, 48 e 55, del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono definiti,
per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane
all'estero, nell'ambito della contrattazione decentrata di cui all' art. 2
del presente accordo.
2. I trasferimenti
di ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di permanenza
nella sede possono essere disposti, per i capi d'istituto e per il personale
docente, anche su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da
quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio, ovvero, da
corsi a scuole e viceversa, purché il personale vi abbia titolo sulla base
della funzione di destinazione. Essi possono aver luogo nell'ambito della
medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione
consolare limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le quali sia
stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e,
comunque, dopo avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio
nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse
condizioni i trasferimenti possono essere disposti su posti di Paesi di altro
emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio precedono quelle
per trasferimenti a domanda.
3. Anche i
trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni
scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il
personale ha prestato servizio o per circoscrizioni consolari ed aree
linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Ulteriori
modalità e criteri sono determinati nell'ambito della contrattazione
decentrata di cui all' art. 2.
5. Per il personale
assegnato alla scuole europee il trasferimento può essere disposto a domanda
solo al termine di un quinquennio, su posti disponibili in altre scuole
europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il
personale, conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza
assoluta su posti in altre scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i
tempi di applicazione del presente comma sono definiti con la contrattazione
decentrata nazionale di cui all' art. 2.
Art. 7
Restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per
malattia
1. Nel caso di assenze
per malattia di durata superiore ai sessanta giorni, il personale in servizio
all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale
conserva l'intero assegno di sede per i primi quarantacinque giorni;
l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti quindici giorni.
Art. 8
Restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per
motivi di servizio
1. La destinazione
all'estero cessa, con decreto del Ministro degli affari esteri, quando si
determinino situazioni di incompatibilità di permanenza all'estero, ovvero,
per motivi di servizio. In caso di contestata situazione di incompatibilità,
l'interessato può presentare controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio
attengano agli aspetti tecnici dell'attività di istituto, al provvedimento di
restituzione ai ruoli metropolitani non si può dar luogo se non previo parere
del Ministero della pubblica istruzione.
ñ
Art. 9
Restituzione ai ruoli metropolitani a seguito di sanzioni
disciplinari
1. L'irrogazione di
una sanzione disciplinare superiore alla censura, per quanto riguarda i capi
di istituto ed il personale docente, ed alla multa, per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, comporta l'immediata restituzione ai
ruoli metropolitani.
Art. 10
Norme finali
1. Al consiglio di
circolo o di istituto si sostituisce il capo d'istituto in tutti i compiti
che il contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del
predetto organo collegiale e, in particolare, per la definizione delle
modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con
gli studenti, alla quale si provvede, sulla base delle proposte del collegio
dei docenti, ai sensi dell' art. 42, comma
4, del predetto contratto.
2. I riferimenti che
il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello provinciale, al
provveditorato agli studi od al provveditore agli studi debbono intendersi,
quando non vi sia diversa determinazione nel presente accordo, come
riferimenti al livello della circoscrizione consolare, all'ufficio consolare od
al console.
3. Per quanto non
diversamente previsto dal presente accordo, al personale direttivo, docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni
scolastiche italiane all'estero, si applica, quando la fattispecie regolata
sussista, la disciplina recata dal citato contratto collettivo nazionale di
lavoro, con le decorrenze e per i periodi di vigenza in esso indicati.
4. Ai fini della
progressione professionale sono utili anche le attività di formazione
appositamente svolte per il predetto personale.
5. Le ordinanze e
gli altri atti a contenuto normativo la cui emanazione il contratto
collettivo nazionale di lavoro attribuisce alla competenza del Ministro della
pubblica istruzione, sono adottati, per le istituzioni scolastiche italiane
all'estero, dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della
pubblica istruzione.
6. I riferimenti che
il contratto collettivo nazionale di lavoro fa agli organici si intendono
ricondotti ai contingenti di cui all' art. 639 del
testo unico n. 297 del 1994.
Art. 11
Disapplicazioni
1. L'elencazione
delle disposizioni di legge e di regolamento - recata dall' art. 82 del
contratto collettivo nazionale di lavoro - divenute inapplicabili, in quanto in contrasto con il
contratto stesso e con i conseguenti accordi decentrati, è integrata, per il
suo adattamento al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche
italiane all'estero, dall'indicazione delle seguenti norme:
w
con riferimento all' art. 3 (forme di
partecipazione): art. 639,
comma 1, del testo unico n. 297 del 1994 , nella parte in cui fa riferimento alle osservazioni e
proposte di apposite commissioni sindacali;
w
con riferimento all' art. 4 (ferie): art. 658,
comma 4, del testo unico n. 297 del 1994, limitatamente alla determinazione del numero dei giorni di
congedo ordinario cui è riferito il mantenimento dell'assegno di sede, che va
determinato sulla base della durata delle ferie come risulta dal medesimo
art. 4; art. 656,
comma 2, del medesimo testo unico;
w
con riferimento all' art. 5 (procedure di
destinazione all'estero), comma 1: art. 640, comma 1, alle parole: " ... che abbia superato il periodo
di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza ...";
w
con riferimento all' art. 5 (procedure di
destinazione all'estero), comma 3 : art. 640, comma 7 limitatamente alle parole: " .. 100 punti, di cui
.." e " .. 20 per titoli professionali e culturali .." ed art. 640, commi 9 e 10;
w
con riferimento all' art. 7(restituzione ai
ruoli metropolitani in caso di malattie o assenze): art. 671 del
testo unico n. 297 del 1994, secondo periodo
del comma 1;
w
con riferimento all' art. 9 (restituzione ai
ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari): art. 675, comma 4.
ñ
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