Gazzetta Ufficiale
N. 159 del 09 Luglio 2002
CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 20 giugno 2002
Intesa inter-istituzionale tra Stato, regioni ed enti
locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto l'art. 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede
accordi tra il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunita'
montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
in collaborazione attivita' di interesse comune; Considerata la necessita' di
garantire un processo armonico di adeguamento dell'ordinamento alla riforma del
titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Considerato che la riforma del titolo V
della Costituzione configura un nuovo assetto del sistema delle autonomie
territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come
elementi costitutivi della Repubblica e che pertanto comuni, province, citta' metropolitane,
regioni e Stato hanno pari dignita', pur nella diversita' delle rispettive
competenze, essendo la potesta' legislativa attribuita allo Stato ed alle
regioni e riconoscendosi a comuni, province e citta' metropolitane la natura di
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 114 della
Costituzione;
Ritenuta la necessita' di individuare i
principi informatori comuni dell'azione dei soggetti istituzionali;
Ritenuta l'esigenza di avviare un confronto
tra tutti gli enti che compongono la Repubblica al fine di pervenire ad una
valutazione concertata dei piu' delicati temi e profili istituzionali.
Tra il Governo, le regioni, i comuni, le
province e le comunita' montane si conviene il seguente accordo:
I) Finalita'.
1. Tutti i soggetti che compongono la
Repubblica sono tenuti a prestare il proprio contributo per sostenere e
valorizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, il doveroso processo di armonizzazione
dell'ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale, nel rispetto del
principio di unita' ed indivisibilita' della Repubblica, sancito, dell'art. 5 della Costituzione.
2. Il nuovo modello di pluralismo
istituzionale rende necessario un comune impegno che consenta di realizzare,
contemperando le ragioni dell'unita' con quelle delle autonomie, una
consapevole direzione politico-istituzionale del processo di adeguamento alle
nuove disposizioni costituzionali. A tal fine, si riconosce che la separazione
delle competenze comporta la valorizzazione del principio della leale
collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, finalizzata alla
ricerca della piu' ampia convergenza, per addivenire a soluzioni condivise in
ordine alle rilevanti questioni interpretative e di attuazione poste dalla
riforma costituzionale del titolo V.
3. In tale ottica, e' auspicabile che sia
quanto prima attuata l'integrazione della commissione bicamerale per le
questioni regionali, come consentito dall'art. 11 della
legge costituzionale n. 3 del 2001, e nel contempo che siano rivalutate
e rese operative le altre sedi di confronto, quali la Conferenza unificata di
cui all'art. 8, comma 1,
del decreto legislativo n. 281 del 1997 ed i consigli
regionali delle autonomie, previsti dal nuovo art. 123 della Costituzione.
II) Principi dell'azione comune ed
argomenti di approfondimento. 1. Costituiscono principi essenziali dell'azione
comune:
a) privilegiare, tra piu' possibili
interpretazioni della legge costituzionale, la piu' aderente alla logica del
pluralismo autonomistico cui e' ispirata la riforma costituzionale;
b) considerare il principio di
sussidiarieta', elemento fondante della riforma, unitamente ai principi di
differenziazione ed adeguatezza;
c) garantire, in ogni caso, il rispetto dei
principi di continuita' e completezza dell'ordinamento giuridico.
2. In relazione ai poteri legislativi
assegnati, lo Stato e le regioni individuano e delimitano i rispettivi ambiti
di competenza per un corretto esercizio delle funzioni legislative. Tale delimitazione
si rende necessaria anche al fine di dare certezza dell'ambito delle materie
rimesse in competenza residuale regionale e per l'individuazione di soluzioni
volte a prevenire e limitare il contenzioso costituzionale.
3. Lo Stato e le regioni, nell'esercizio
delle loro potesta' legislative, assumono, altresi', l'impegno di verificare,
in fase di predisposizione degli atti normativi, il puntuale rispetto degli ambiti
di competenza ad essi assegnati dalla novella costituzionale. La verifica
riguarda anche i provvedimenti gia' in corso di perfezionamento, proponendone,
ove occorra, la modifica o il ritiro. A questi fini i presidenti delle regioni
si impegnano ad orientare, in ogni sede ed in ogni fase, l'iniziativa
legislativa delle giunte regionali. Il Presidente del Consiglio si impegna ad
emanare una direttiva a tutti i Ministri per orientare l'iniziativa legislativa
del Governo, in ogni sede ed in ogni fase, al rispetto del nuovo assetto
costituzionale.
4. Per l'attuazione del federalismo
fiscale, si conviene sulla necessita' di introdurre nel DPEF la previsione: di
una conferenza mista per definire l'impianto complessivo del federalismo
fiscale; dell'avvio del trasferimento di una parte delle risorse necessarie per
svolgere le competenze esclusive e le funzioni amministrative derivanti dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, da definire in legge finanziaria, senza
oneri finanziari addizionali, con contestuale riduzione delle corrispondenti
voci di costo a carico del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle
spese per le strutture ed il personale statali.
5. Per quanto riguarda l'esercizio delle
funzioni statutarie, regolamentari e amministrative spettanti alle istituzioni
locali, occorre dare piena attuazione alle disposizioni dettate dagli articoli 114, 117 e 118 della
Costituzione. In tale fase, vanno determinate le funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera p), e vanno osservati i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza
nell'attribuzione delle funzioni amministrative, il cui esercizio e
organizzazione compete ai comuni, singoli o associati, anche nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, e qualora lo richiedano esigenze di
unitarieta', alle province, alle citta' metropolitane, alle regioni ed allo
Stato. Tali obiettivi sono raggiunti attraverso la revisione del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale intervento necessario, accanto
all'adozione di ulteriori leggi statali e di leggi regionali, per attuare gli
articoli 114, 117 e 118 della Costituzione.
6. Modalita' operative di coordinamento e
di collaborazione tra il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza unificata saranno
individuate al fine di realizzare le opportune sinergie tra i medesimi
organismi.
III) Modalita' organizzative.
1. La sede istituzionale di confronto e'
individuata nella Conferenza unificata. Le riunioni della Conferenza hanno
cadenza periodica e costituiscono il momento di confronto politico, di
valutazione, di indirizzo e di verifica per l'attuazione della presente intesa.
L'approfondimento degli specifici argomenti individuati e' affidata a tavoli
tecnici.
2. I soggetti firmatari si impegnano,
altresi', a ricercare ulteriori azioni coordinate proponendo del caso anche
eventuali nuovi strumenti di collaborazione e di intesa.
Roma, 20 giugno 2002
Il presidente della
Conferenza dei presidenti
delle regioni e
delle province autonome
Ghigo
Il presidente
dell'Associazione
nazionale comuni
italiani (ANCI)
Domenici
Il presidente
dell'Associazione
nazionale province
d'Italia (UPI)
Ria
p. Il presidente
dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti
montani (UNCEM)
Prignachi
Il Presidente
del Consiglio dei
Ministri
Berlusconi