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Accordo per l’istituzione
del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001
A seguito del parere
favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7
febbraio 2001 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al Fondo nazionale
pensione complementare per i dipendenti della scuola, nonchè della
certificazione positiva della Corte dei conti in data 1° marzo 2001, il
giorno 14 marzo 2001 alle ore 9,30, le parti sottoscrivono l'allegato
Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i
lavoratori della scuola.
Per l'Aran il presidente facente funzioni
avv. Guido Fantoni
e
per i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni:
CGIL, CISL, UIL,
CONFSAL, CIDA
Per i rappresentanti delle seguenti
organizzazioni sindacali:
CISL scuola, UIL scuola, CONFSAL/SNALS,
CIDA-ANP, GILDA/UNAMS.
Accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale Pensione
Complementare per i lavoratori della Scuola
Le parti:
Visto il decreto
legislativo n. 124/1993 e successive
modificazioni;
Vista la legge 8 agosto
1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi
pensione dei pubblici dipendenti;
In conformità a quanto previsto dall'accordo quadro
29 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
agosto 1999 n. 201 e dal CCNL del
comparto scuola 1998-2001 del 26 maggio 1999 pubblicato su s.o. Gazzetta Ufficiale 133 del 9 giugno 1999;
Concordano
di istituire una
forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a
capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo
nazionale pensione complementare per i lavoratori di cui al CCNL citato, di
seguito denominato Fondo per brevità di dizione.
I contenuti del
presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto
dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla
normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione in materia statutaria.
Art. 1.
Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti
del codice civile e del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, di seguito
indicato per brevità decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Fondo sarà disciplinato dallo statuto
e dal regolamento elettorale.
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Art. 2.
Destinatari
1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori
dipendenti ai quali si applica il Ccnl
sottoscritto per il comparto Scuola il 26 maggio 1999 dalle organizzazioni sindacali e dall'ARAN, assunti con una
delle seguenti tipologie di contratto:
w
contratto a tempo indeterminato;
w
contratto part-time a tempo indeterminato;
w
contratto a tempo determinato di durata non
inferiore a tre mesi continuativi.
Tali lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di
contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 12 mesi
successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Sono altresì destinatari delle
prestazioni del Fondo:
a)
i lavoratori, così come identificati al comma
precedente, ivi compresi quelli assunti con contratto di formazione-lavoro,
appartenenti ai seguenti settori affini: personale di scuole private,
parificate e legalmente riconosciute; personale di Enti o Istituti per la
formazione professionale, a condizione che vengano stipulati dalle competenti
organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali
per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati. L'adesione
deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione;
b)
i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in
aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le
predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativI
oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano
il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.
Art. 3.
Associati
Sono associati al Fondo:
a)
i destinatari in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2, che abbiano sottoscritto la domanda di
adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
b)
l'amministrazione della Pubblica istruzione e
gli enti, d'ora in poi denominati "Amministrazioni" che abbiano
alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c)
i percettori di prestazioni pensionistiche
complementari a carico del Fondo, di seguito denominati
"pensionati".
Art. 4.
Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
w
l'assemblea dei delegati;
w
il consiglio di amministrazione;
w
il presidente e il vice presidente;
w
il collegio dei revisori contabili.
Art. 5.
Assemblea dei delegati
1. L'assemblea è costituita, nel rispetto
del criterio di partecipazione paritetica, da 60 rappresentanti, per metà
eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle
amministrazioni.
2. L'elezione dei rappresentanti dei
lavoratori avverrà sulla base di liste presentate secondo le modalità
stabilite dal regolamento elettorale. Le elezioni per l'insediamento della
prima assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 adesioni
al Fondo.
Art. 6.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è
costituito da 18 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità previsti dalla legge.
2. In attuazione del principio di
pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle amministrazioni
in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi
9 consiglieri componenti il consiglio di amministrazione, sulla base di liste
predisposte da ciascuna parte istitutiva o da componenti dell'assemblea e
sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente
dai lavoratori e dalle amministrazioni.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere
e votare una sola lista.
4. I componenti del consiglio di
amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l'assemblea decadono
dalla stessa al momento della loro nomina.
Art. 7.
Presidente e vice presidente
1. Il presidente ed il vice presidente sono
eletti dal consiglio di amministrazione rispettivamente ed alternativamente
tra i membri del consiglio rappresentanti le amministrazioni ed i membri del
consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
Art. 8.
Collegio dei revisori contabili
1. Il collegio dei revisori contabili è
composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti
dall'assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo
e per l'altra metà in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del
criterio della rappresentanza paritetica.
2. Per l'elezione si procede mediante liste
presentate disgiuntamente dalle parti istitutive e dai delegati, sottoscritte
da almeno un terzo dei delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due
revisori contabili effettivi e di un revisore contabile supplente; risultano
eletti per ciascuna parte i revisori contabili la cui lista ha ottenuto il
maggior numero di voti.
3. Tutti i componenti il collegio dei
revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di
cui all'art. 4 del
decreto del Ministro del lavoro n. 211/1997 e devono essere iscritti al registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero della giustizia.
4. Il collegio dei revisori contabili
nomina al proprio interno il presidente nell'ambito della rappresentanza che
non ha espresso il presidente del consiglio di amministrazione.
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Art. 9.
Impiego delle risorse
1. Il patrimonio del Fondo è integralmente
affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti
abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'art. 6
del decreto e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione indicano le
linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono
essere modificate, nonchè i termini e le modalità con i quali è esercitata la
facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la
necessità.
3. È in facoltà del consiglio di
amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie
atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero
differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse
esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire
dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto. Decorso tale
termine, dopo le opportune verifiche, il consiglio di amministrazione propone
all'assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di
gestione pluricomparto o l'eventuale mantenimento dell'assetto monocomparto.
Art. 10.
Conflitti d'interesse
1. Ai sensi dell'art. 6,
comma 4-quinquies, lettera c), del decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo
definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto
riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro
del tesoro n. 703/1996 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
Art. 11.
Contribuzione
1. L'obbligo contributivo in capo ai
lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza
dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà
quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o
alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in
assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di
associato.
2. La contribuzione destinata al Fondo
dalle amministrazioni, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva
prevista dall'art. 74 della
legge n. 388/2000 è pari all'1% dei seguenti elementi
retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima
mensilità.
La contribuzione destinata al Fondo dai
lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi sopra indicati.
Eventuali voci ulteriori, utili al fine del
trattamento di fine rapporto, saranno definite tra le parti, in sede di
rinnovi contrattuali nell'ambito delle disponibilità finanziarie destinate al
Fondo.
Sono altresì contabilizzate dall'INPDAP:
w
la quota del 2% della retribuzione utile al
calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31 dicembre 1996 e di quelli
assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;
w
l'1,5% della base contributiva di riferimento
del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art. 2, commi
4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;
w
per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001
il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.
3. La contribuzione di cui al comma
precedente, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso
di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di
conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in
tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria
o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite
dal consiglio di amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà pari a
quella versata al fondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi citati.
4. È prevista la facoltà del lavoratore
associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dal presente articolo, nei limiti della deducibilità fiscale ed alle
condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal consiglio di
amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle amministrazioni
cosi come indicato dalla norma contrattuale.
5. In caso di omesso o ritardato
versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si
applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal
consiglio di amministrazione.
6. In relazione ai tassi di effettiva
crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare
la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e
assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio
finanziario.
ñ
Art. 12.
Utilizzo di risorse destinate al Fondo
1. Nell'ambito delle risorse finanziarie
complessivamente disponibili a carico del bilancio dello Stato, al fine di
incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è
maggiorato di una quota aggiuntiva pari all'1% per coloro che si iscrivono
nel primo anno dall'entrata in esercizio del Fondo e solo per dodici mesi.
Per coloro che si iscrivono nel secondo anno la quota aggiuntiva è pari allo
0,50% sempre per una durata di soli 12 mesi.
Art. 13.
Adesione e permanenza nel Fondo
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per
libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta
dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di
lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la
condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.
4. In caso di sospensione della prestazione
lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è
disciplinato dal precedente art. 11.
Art. 14.
Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a
carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di
lavoro.
2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a
carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di
lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di
partecipazione al Fondo stesso.
3. Il lavoratore ha la facoltà di disporre
unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione
dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la
sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina
automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di
lavoro. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate
nello statuto.
4. Il lavoratore associato nei cui
confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del
pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti
opzioni:
w
trasferimento della posizione individuale
presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al
cambiamento di settore contrattuale;
w
trasferimento della posizione individuale
presso un fondo pensione aperto;
w
riscatto della posizione individuale; il
riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera
posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il
Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che
danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene
secondo le modalità stabilite nello statuto;
w
conservazione della posizione individuale
anche in assenza di contribuzione.
5. Qualora ricorra la fattispecie di cui al
comma 3-bis dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 124/1993 e successive
modificazioni e integrazioni viene a cessare l'obbligo contributivo a carico
del datore di lavoro ed il versamento della quota del TFR.
6. In questo caso le richieste di
trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese
di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere
rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
7. Le modalità ed i termini relativi a
detta facoltà sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti
relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei
mesi.
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Art. 15.
Prestazioni
1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i
presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per
anzianità.
2. Il diritto alla prestazione
pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile
stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato almeno
cinque anni di contribuzione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione
pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di
non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel
regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di
contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento
da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione
dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata
presso il fondo di provenienza.
3-bis. In via transitoria, entro i primi
quindici anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di
permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.
4. Il lavoratore associato che non abbia
conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto
a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
5. Il Fondo provvede all'erogazione delle
prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità
mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati
dalla legge.
6. Il lavoratore associato che abbia
maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia
o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale
della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella
percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
7. Ai lavoratori associati che provengano
da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della
documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli
effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del
presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione
pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di
cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in
forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione
individuale.
8. In caso di morte del lavoratore
associato prima del pensionamento, la posizione individuale viene riscattata
dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
9. Trascorsi otto anni di iscrizione al
Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati
per l'acquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con
atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d), dell'art. 31, comma
1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali
spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria
posizione del Fondo.
10. Le modalità di reintegro della
posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del consiglio di
amministrazione.
11. Il Fondo non può concedere o assumere
prestiti.
12. Il Fondo può stipulare convenzioni con
una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità
permanente e premorienza.
Art. 16.
Spese di avvio del Fondo
Per fronteggiare i costi di avvio del
Fondo, l'INPDAP in fase di prima attuazione, verserà all'atto della
costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di L. 5000 "pro
capite" riferita al numero dei dipendenti del comparto.
A tale onere si fa fronte nell'ambito della
quota del comparto scuola della somma di 100 miliardi trasferita all'INPDAP
con le modalità dell'art. 3 del decreto-legge n. 346/2000.
All'atto dell'adesione il lavoratore
associato verserà una quota di iscrizione al fondo nella misura prevista dal
Consiglio di amministrazione.
ñ
Art. 17.
Spese per la gestione del fondo
1. Per il suo funzionamento il Fondo
sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle
risorse finanziarie.
2. Alla copertura degli oneri della
gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante
l'utilizzo:
w
delle quote di iscrizione non impiegate per le
spese di avvio e di amministrazione provvisoria;
w
di una parte dei contributi, denominata
"quota associativa", il cui ammontare è stabilito annualmente dal
consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
w
degli interessi di mora versati dalle
amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
w
delle somme provenienti dall'acquisizione al
fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in
assenza di beneficiari ex lege;
w
di ogni altra entrata finalizzata a realizzare
l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
3. Gli oneri relativi all'investimento
delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca
depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
4. La quantificazione degli oneri della
gestione amministrativa del Fondo sarà determinata di anno in anno con
deliberazione del Consiglio di amministrazione del Fondo sulla base del
preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.
L'entità della quota associativa non può
superare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua utile al calcolo
della contribuzione.
5. Nei primi dodici mesi di esercizio del
Fondo gli oneri della gestione amministrativa saranno coperti interamente
dalle risorse del decreto-legge n. 346/2000.
Art. 18.
Fase transitoria
1. Le parti firmatarie del presente accordo
si impegnano a predisporre entro il 31 marzo 2001 lo statuto ed il
regolamento elettorale del Fondo.
2. All'atto della costituzione del Fondo le
parti designano i componenti del consiglio di amministrazione provvisorio e
del Collegio dei revisori contabili provvisorio, che restano in carica fino a
quando la prima assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'art.
5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo consiglio
di amministrazione e del nuovo collegio dei revisori contabili.
3. Il consiglio di amministrazione
provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle
amministrazioni e 9 in rappresentanza dei lavoratori.
4. Il collegio dei revisori contabili
provvisorio è composto da 2 membri, di cui uno in rappresentanza delle
amministrazioni e uno in rappresentanza dei lavoratori.
5. Il consiglio di amministrazione
provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità
preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo
e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
6. Spetta al consiglio di amministrazione
provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente
accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima assemblea al
raggiungimento della soglia di 30.000 adesioni al Fondo.
7. Durante la fase transitoria il consiglio
di amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione, potendo
allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del
Fondo di cui all'art. 16 del presente accordo, predispone la scheda
informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Art. 19.
Norma finale
1. In relazione alla dichiarazione
congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare, l'apporto fornito dal Ministero della
pubblica istruzione al fondo della scuola in mezzi, locali o risorse umane
sarà definito mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da
agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.
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