Accordo successivo ai sensi dell’art. 45 del CCNL 1\3\2002 per
il personale dell’Area V della
Dirigenza Scolastica da destinarsi
all’estero.
Il giorno 6 giugno
2003 alle ore 10, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro per la
sottoscrizione definitiva dell’Accordo successivo ai sensi dell’art. 45
del CCNL 1\3\2002 per il personale dell’Area V della Dirigenza
Scolastica da destinarsi all’estero
tra
L’ARAN:
nella persona del
Presidente Avv. Guido Fantoni
e per i
rappresentanti sindacali:
Confederazioni:
CGIL firmato
CISL firmato
CONFSAL firmato
CIDA firmato
Organizzazioni
Sindacali:
CGIL/SNS M. Mari firmato
CISL/Scuola R.
Mazziotta firmato
CONFSAL/SNALS A. Natali firmato
CIDA/ANP Petrolino firmato
Al termine
dell’incontro le parti sottoscrivono l’allegato Accordo.
SEQUENZA CONTRATTUALE PER I DIRIGENTI
SCOLASTICI ALL’ESTERO
ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SEQUENZA
CONTRATTUALE
La presente sequenza
contrattuale, in attuazione dell’art.45
del CCNL 1-3-2002 del personale dell’area V, riguarda i
dirigenti scolastici che vengono inviati presso istituzioni scolastiche o
consolari italiane all’estero.
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ART.2 - LA FUNZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALL’ESTERO.
1 .Il dirigente,
assegnato a dirigere all’estero una istituzione scolastica, svolge i compiti
previsti nel CCNL 1-3-2002, nello specifico quadro ordinamentale che attualmente regola le
scuole italiane all’estero, in coerenza con i principi dell’autonomia.
2. Lo stesso, se
assegnato alle sedi consolari, svolge le proprie funzioni, con riferimento alle iniziative scolastiche e
al personale della scuola presente nella circoscrizione consolare (corsi,
scuole non statali, scuole internazionali, scuole straniere etc. etc.),
avendo presenti gli obiettivi indicati dall’autorità consolare.
In tale contesto,
predispone il piano complessivo dell’offerta formativa a livello
circoscrizionale, con l’apporto dei soggetti che vi concorrono; promuove e
coordina le iniziative volte alla diffusione della lingua e della cultura
italiana col supporto delle istituzioni scolastiche.
Ancora promuove e
coordina le opportune iniziative per il conseguimento degli obiettivi, in
presenza di accordi in materia scolastica o di progetti di diffusione della
lingua e cultura italiana all’estero, che prevedano l’integrazione dei corsi
scolastici ordinari o di progetti di lingua viva o di bilinguismo da
realizzare nelle scuole straniere e/o internazionali.
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ART.3 - DESTINAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
ALL’ESTERO
1. Il Ministero
degli Affari Esteri –attivate le relazioni sindacali di cui al CCNL- provvede tempestivamente e comunque entro
il 31 marzo di ogni anno a pubblicizzare, con apposito avviso -anche
telematico e che indichi altresì i criteri di massima che saranno adottati
nella valutazione dei curricula- i
posti di dirigenza disponibili per l’anno scolastico successivo presso le istituzioni scolastiche
italiane all’estero e presso gli uffici scolastici delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari italiani.
2. Per l’anno
scolastico 2002-2003 la pubblicazione dei posti disponibili avrà luogo entro
10 giorni dalla firma definitiva del presente accordo. Entro i successivi
quindici giorni i dirigenti che aspirino ai predetti posti potranno
presentare dichiarazione di disponibilità, corredata di dettagliato
curriculum e con l’indicazione delle lingue straniere conosciute, al
Ministero degli Affari Esteri, al fine di ricoprire le funzioni presso le
sedi appartenenti alle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola.
3. La Direzione
Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli
Affari Esteri, vagliate le domande e i relativi curricula, convocherà i
dirigenti, le cui note professionali corrispondano ai criteri di valutazione
adottati, per un colloquio
finalizzato ad una verifica dell’adeguata conoscenza della lingua o delle
lingue straniere e della particolare idoneità relativa al servizio
all’estero, che garantisca lo svolgimento dell'incarico in uno specifico contesto educativo e
plurilingue.
4. In caso di
valutazione favorevole, il Direttore generale per la Promozione e
Cooperazione Culturale conferirà ai candidati prescelti, attraverso la
stipula di un atto bilaterale di natura privatistica, secondo quanto
previsto dall’art. 23
del CCNL per la dirigenza scolastica, un incarico
per l’espletamento delle funzioni dirigenziali. Per i dirigenti in servizio
all’estero dall’1-9-2000 in poi verrà adottato un atto bilaterale di natura
ricognitiva.
5. Per i dirigenti
che ottengano dal Consiglio Superiore delle Scuole Europee la nomina ad un
posto di direttore di scuola europea, si provvederà, qualora si renda
necessario, alla stipula di un nuovo atto bilaterale, di natura privatistica,
per l’espletamento dell’incarico dirigenziale in uno dei posti disponibili
che, considerato quanto previsto dallo Statuto delle predette Scuole, avrà,
eccezionalmente, la durata di nove anni.
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ART.4 – SEDI DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO.
1. La destinazione
all'estero viene effettuata in relazione ai posti istituiti in corrispondenza
dei due seguenti settori formativi:
a) settore formativo
comprendente direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di
livello elementare ex art.636 del
D.L.vo 297/94; scuole secondarie di I grado/uffici
scolastici dei corsi di livello secondario di I grado ex art.636 del D.L.vo
297194; istituti comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado);
b) settore formativo
comprendente scuole secondarie di II grado; istituti comprensivi (scuola
elementare, scuola secondaria di I e lI grado, o scuola secondaria di I e II
grado).
I dirigenti già in
servizio in Italia al momento della stipula del contratto individuale,
potranno chiedere indifferentemente di essere destinati a posti dell’uno o
dell’altro settore formativo all’estero.
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ART.5 – RACCORDO CON LE NORMATIVE
CONTRATTUALI NAZIONALI E RELAZIONI SINDACALI
1. Ai dirigenti
scolastici all’estero si applicano gli istituti normativi ed economici
previsti dal CCNL 1-3-2002, con particolare riferimento agli artt. 16 (impegno di lavoro), 25 (revoca dell’incarico dirigenziale), 26 (incarichi aggiuntivi), 27 (verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti), 34 (conciliazione ed arbitrato, la cui sede di riferimento è la
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale presso il
MAE), 36 (responsabilità civile e patrocinio legale), 37 (struttura della retribuzione), 42 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato),
43 (retribuzione di posizione), 44 (retribuzione di risultato).
2. Nel caso di
assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale dirigente
in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto
personale conserva l' intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l'assegno
stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni.
3. Relativamente a
ferie e festività si applicano i commi 6 e 7 dell’art.27
del d.lgs. n.62/1998. Per quanto
riguarda le assenze retribuite si applica l’art.19
(fruizione dei permessi) dell’accordo 24-2-2000 sulla sequenza contrattuale prevista dall’art. 18
del CCNL 26.05.99 del comparto Scuola. Relativamente
agli infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a causa di servizio e alle
norme sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità al personale del presente
accordo si applica l’art. 35 del
d.lgs. n.62/1998, nonché la vigente disciplina circa i
congedi parentali.
4. Per quanto
riguarda la retribuzione di posizione, questa è corrisposta in misura pari
alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall’art. 43,
comma 1, del CCNL 1.3.2002 per il personale
dell’area V della dirigenza scolastica.
Per l’attribuzione e
la corresponsione della retribuzione di risultato, questa, in via
transitoria, è determinata sulla base dell’attribuzione media effettuata
dalle corrispondenti articolazioni regionali di provenienza, che provvedono
altresì all’erogazione della stessa, e sulla scorta delle valutazioni
espresse dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale, la quale, in tema di verifica dei risultati e di valutazione dei
dirigenti, nella circostanza svolge i compiti che il CCNL 1.3.2002 prevede
quali attribuzioni della Direzione Generale Scolastica Regionale. La medesima
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale è titolare
delle relazioni sindacali che l’art. 7,
comma 2, del CCNL 1.3.2002 colloca a livello della Direzione Generale Scolastica
Regionale.
5. Per l’anno
scolastico 2001/02, considerato che il CCNL è stato sottoscritto in corso
d’anno, con conseguente impossibilità di predisporre un sistema di
valutazione ai sensi dell’art. 27
del medesimo CCNL, la retribuzione di risultato viene
erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo i casi di
acclarata responsabilità formalizzata in atti.
6. Per la
definizione di specifici aspetti del servizio dei dirigenti legati alla prevista estensione e
attuazione all'estero dell'autonomia scolastica (tra cui le funzioni di raccordo con
le RR.DD e CC., alla luce delle nuove competenze previste dalla normativa
vigente, e la direzione degli uffici scolastici consolari) si rinvia alla contrattazione integrativa
decentrata a livello di Ministero degli Affari Esteri. La delegazione di
parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di
Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la
presiede, da un delegato del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli
Uffici interessati dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del
MIUR.
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ART.6 - DURATA DEL SERVIZIO
ALL’ESTERO
1. A partire dall'anno scolastico 2002/2003 il
personale destinatario del presente contratto può prestare servizio
all'estero per un massimo complessivo di nove anni, ivi compreso quello
eventualmente già svolto con qualifica di preside o direttore didattico, fatta
comunque salva la naturale scadenza degli incarichi in atto.
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ART. 7 - DISAPPLICAZIONI E MANTENIMENTO IN
VIGORE
1. Sono disapplicate
tutte le disposizioni in materia di destinazione all’estero dei dirigenti
scolastici che siano in contrasto con le norme del presente contratto.
2. Continua ad
applicarsi il decreto
legislativo n. 62/1998, anche per le
parti non richiamate dal presente
contratto.
seguono firme
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