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20-03-2008 n° - Accordi

Accordo Quadro Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata: realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni (Sezioni primavera)
Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Unificata

 

 

Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni

Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lett. C) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Repertorio atti n. 40/CU  del 20 marzo 2008

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell'odierna seduta del 20 marzo 2008

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l’attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTA la direttiva generale del Ministro della pubblica istruzione sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2007, emanata il 15 gennaio 2007, riguardante: "Attivazione di nuovi servizi per garantire l'ampliamento dell'offerta formativa rivolta a bambini fra i due e i tre anni di età, meglio rispondenti alle esigenze educative e alle aspettative delle famiglie (sezioni primavera) (articolo 1, comma 630) con particolare riferimento all'obiettivo A.9 ";

VISTO l'accordo sancito in Conferenza unificata il 14 giugno 2007, con cui è stata data attuazione all'art. 1, comma 630, della legge 296/2006, limitatamente all'anno scolastico 2007-2008, per l’attivazione in via sperimentale di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido;

VISTE le intese sancite in Conferenza Unificata il 26 settembre 2007 e il 14 febbraio 2008, con cui lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali confermano l'impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia tra cui quelli previsti dal comma 630, art. 1 della legge 296/2006 per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere all'attivazione in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati per rispondere in parte alle pressanti richieste delle famiglie, avvalendosi anche dell'esperienza sperimentale condotta nell'anno scolastico 2007-2008 per una maggiore qualificazione dell'offerta;

CONSIDERATA l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione nel corso dell'anno scolastico 2007-2008;

CONSIDERATO che, in data 13 marzo 2008, è pervenuto lo schema di accordo-quadro dal Ministero della pubblica istruzione, che è stato diramato in data 14 marzo 2008;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 18 marzo 2008, sono state avanzate alcune richieste di modifica da parte della Regione Lombardia e dell'ANCI (articolo 2 e articolo 5), che sono state accolte dalle amministrazioni statali interessate (Ministero della pubblica istruzione, Ministero della solidarietà, Dipartimento delle politiche per la famiglia);

CONSIDERATO che, nella medesima sede, è stata accolta la richiesta dell'ANCI di aggiungere un ultimo capoverso al testo dell'accordo in oggetto, nella seguente formulazione: "Il presente accordo ha validità per il 2008-2009; mentre, in ordine alla proposta del Ministero della pubblica istruzione, di inserire, di seguito al riferimento temporale sopra citato, il seguente periodo "viene tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva eventuale richiesta di modifica da parte di uno più soggetti firmatari, da presentare entro il primo bimestre dell'anno di riferimento” è stata espressa riserva politica, da parte delle Regioni e avviso tecnico favorevole da parte dell'ANCI;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo con le modifiche concordate in sede tecnica e con la richiesta di inserire, a conclusione del presente accordo, il seguente emendamento: "Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti”;

RILEVATO che il Governo ha accolto il predetto emendamento delle Regioni;

RILEVATO che I'ANCI e I'UPI, nell'esprimere avviso favorevole all'accordo, hanno sottolineato il rispetto dei criteri che garantiscano all'organizzazione l'omogeneità dal punto di vista del profilo della qualità formativa, educativa e didattica;

RILEVATO altresì che I'UNCEM ha espresso avviso favorevole all'accordo in oggetto,

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

 

tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane nei termini sottoindicati.

 

Articolo 1

 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. L'offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

 

 

Articolo 2

 

I fondi statali per il funzionamento delle sezioni primavera sono assegnati agli Uffici scolastici regionali, i quali, sulla base di apposite intese con le rispettive Regioni e di criteri forniti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le rappresentanze degli Enti locali, provvedono alla programmazione e alla gestione complessiva delle sezioni, nel rispetto dei criteri contenuti nel presente accordo, in base alle seguenti linee operative:

a) nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2008-2009 in via prioritaria sono ammesse le sezioni primavera già funzionanti nell'anno scolastico 2007-2008, finanziate con il contributo statale o regionale, per le quali permangano i requisiti iniziali di ammissione;

b) le intese regionali sono definite di norma entro il mese di aprile 2008 e comunque in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei progetti;

c) possono essere ammesse al funzionamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie regionali e degli eventuali residui statali, nuove sezioni i cui requisiti di accesso sono definiti con le intese regionali di cui al successivo articolo 3;

d) gli eventuali residui statali sono destinati al funzionamento di sezioni nel medesimo territorio regionale.

 

 

Articolo 3

 

I gestori di scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, di asili nido comunali o gestiti da soggetti in convenzione appositamente autorizzati, possono partecipare all'attivazione di nuovi servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:

a) per nuove sezioni da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dall'intesa regionale;

b) le richieste di ammissione vengono valutate dall'apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui alle successive indicazioni.

 

 

Articolo 4

 

Lo Stato, le Regioni e i Comuni, concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie sotto indicate:

a) il Ministero della pubblica istruzione mette a disposizione per l’esercizio 2008 la somma di 19 milioni di euro;

b) il Ministero delle politiche per la famiglia mette a disposizione per l’esercizio 2008 la somma di 10 milioni di euro;

c) il Ministero della solidarietà sociale si riserva di mettere a disposizione per l’esercizio 2008 una quota di risorse finanziarie determinata in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate;

d) ciascuna Regione concorre al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell'intesa regionale di cui al precedente articolo 2;

e) i comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali e umane, e di servizi autonomamente definito.

 

 

Articolo 5

 

Al fine di sostenere la qualificazione del servizio educativo e la valutazione del suo processo di attuazione, anche nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua espansione sul territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di supporto, previsti al punto 9 dell'accordo del 14 giugno 2007:

a) in sede nazionale, il Gruppo paritetico nazionale, istituito quale cabina di regia del progetto, con funzioni di raccordo e coordinamento, che potrà avvalersi delle competenze tecniche messe a disposizione dai diversi partner istituzionali, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, anche in relazione alla individuazione delle priorità degli interventi finanziari statali e dei criteri di qualificazione del progetto;

b) in sede regionale, il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole Regioni, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza;

c) in sede locale il Comune e riconosciuto come soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale. L'eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità previste dal punto 6) dell'accordo 14.6.2007.

 

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

 

Il presente Accordo ha validità per il 2008-2009.

 

 

IL PRESIDENTE

On.le Prof. Linda Lanzillotta

IL SEGRETARIO

Avv. Giuseppe Busia

 

Scadenze di: febbraio 2025
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