Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Unificata
Accordo quadro per la realizzazione di
un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni,
volta a migliorare i raccordi tra
nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei
servizi socio educativi 0-6 anni
Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lett. C) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. 40/CU del 20 marzo 2008
LA CONFERENZA
UNIFICATA
Nell'odierna seduta del 20 marzo 2008
VISTO il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni;
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;
VISTA la legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59;
VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l’attivazione di "progetti
tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai
24 ai 36 mesi di età, anche mediante
la realizzazione di iniziative
sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità,
rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli
essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla
cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo
sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli
asili nido”;
VISTA la sentenza della
Corte Costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;
VISTA la direttiva
generale del Ministro della pubblica istruzione sull'azione amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2007, emanata il 15 gennaio 2007, riguardante: "Attivazione di nuovi
servizi per garantire l'ampliamento dell'offerta formativa rivolta a bambini
fra i due e i tre anni di età, meglio rispondenti alle esigenze educative e
alle aspettative delle famiglie (sezioni primavera) (articolo 1, comma 630) con particolare riferimento all'obiettivo A.9 ";
VISTO l'accordo
sancito in Conferenza unificata il 14 giugno 2007, con cui è stata data attuazione all'art. 1, comma 630, della legge 296/2006, limitatamente all'anno scolastico 2007-2008, per l’attivazione in via sperimentale di un servizio educativo
integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia
o di asili nido;
VISTE le intese sancite in Conferenza Unificata il 26 settembre
2007 e il 14 febbraio 2008, con cui lo Stato, le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali confermano l'impegno a
sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia tra cui quelli previsti dal comma 630,
art. 1 della legge 296/2006 per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;
CONSIDERATA l'opportunità di procedere all'attivazione in forma
diffusa sul territorio di servizi educativi integrati per rispondere in parte
alle pressanti richieste delle famiglie, avvalendosi anche dell'esperienza
sperimentale condotta nell'anno scolastico 2007-2008 per una maggiore
qualificazione dell'offerta;
CONSIDERATA l'opportunità di valorizzare gli esiti delle
esperienze delle sezioni primavera e le risorse professionali, strumentali e
finanziarie impiegate per la loro attuazione nel corso dell'anno scolastico
2007-2008;
CONSIDERATO che, in data 13 marzo 2008, è pervenuto lo schema di
accordo-quadro dal Ministero della pubblica istruzione, che è stato diramato
in data 14 marzo 2008;
CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 18 marzo 2008, sono
state avanzate alcune richieste di modifica da parte della Regione Lombardia
e dell'ANCI (articolo 2 e articolo 5), che sono state accolte dalle amministrazioni statali interessate
(Ministero della pubblica istruzione, Ministero della solidarietà,
Dipartimento delle politiche per la famiglia);
CONSIDERATO che, nella medesima sede, è stata accolta la
richiesta dell'ANCI di aggiungere un ultimo capoverso al testo dell'accordo
in oggetto, nella seguente formulazione: "Il presente accordo ha validità per il 2008-2009; mentre, in ordine
alla proposta del Ministero della pubblica istruzione, di inserire, di
seguito al riferimento temporale sopra citato, il seguente periodo
"viene tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva eventuale
richiesta di modifica da parte di uno più soggetti firmatari, da presentare entro
il primo bimestre dell'anno di
riferimento” è stata espressa riserva politica, da parte delle Regioni e
avviso tecnico favorevole da parte dell'ANCI;
RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le
Regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo con le modifiche
concordate in sede tecnica e con la richiesta di inserire, a conclusione del
presente accordo, il seguente emendamento: "Le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo
nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto
speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti”;
RILEVATO che il Governo ha accolto il predetto emendamento delle
Regioni;
RILEVATO che I'ANCI e I'UPI, nell'esprimere avviso favorevole
all'accordo, hanno sottolineato il rispetto dei criteri che garantiscano
all'organizzazione l'omogeneità dal punto di vista del profilo della qualità
formativa, educativa e didattica;
RILEVATO altresì che I'UNCEM ha espresso avviso favorevole
all'accordo in oggetto,
SANCISCE IL
SEGUENTE ACCORDO
tra Governo, Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane nei termini
sottoindicati.
Articolo 1
Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un
servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo
e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili
nido. L'offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie
per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una
cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei
anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi
delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.
Articolo 2
I fondi statali per il funzionamento delle
sezioni primavera sono assegnati agli Uffici scolastici regionali, i quali, sulla base di apposite intese con le
rispettive Regioni e di criteri forniti dal Ministero della pubblica
istruzione, sentite le rappresentanze degli Enti locali, provvedono alla
programmazione e alla gestione complessiva delle sezioni, nel rispetto dei
criteri contenuti nel presente accordo, in base alle seguenti linee
operative:
a) nei limiti consentiti dalle risorse
finanziarie complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2008-2009 in
via prioritaria sono ammesse le sezioni primavera già funzionanti nell'anno
scolastico 2007-2008, finanziate con il contributo statale o regionale, per
le quali permangano i requisiti iniziali di ammissione;
b) le intese regionali sono definite di
norma entro il mese di aprile 2008 e comunque in tempo utile per attivare la
programmazione e le procedure di ammissione dei progetti;
c) possono essere ammesse al
funzionamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie regionali
e degli eventuali residui statali, nuove sezioni i cui requisiti di accesso
sono definiti con le intese regionali di cui al successivo articolo 3;
d) gli eventuali residui statali sono
destinati al funzionamento di sezioni nel medesimo territorio regionale.
Articolo 3
I gestori di scuole dell'infanzia statali,
comunali e paritarie, di asili nido comunali o gestiti da soggetti in
convenzione appositamente autorizzati, possono partecipare all'attivazione di
nuovi servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:
a) per nuove sezioni da ammettere in
base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito
progetto educativo, tramite specifica istanza da produrre nei termini e
secondo le modalità definite dall'intesa regionale;
b) le richieste di ammissione vengono
valutate dall'apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui
alle successive indicazioni.
Articolo 4
Lo Stato, le Regioni e i Comuni, concorrono al funzionamento del
servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse
finanziarie sotto indicate:
a) il Ministero della pubblica
istruzione mette a disposizione per l’esercizio 2008 la somma di 19 milioni
di euro;
b) il Ministero delle politiche per la
famiglia mette a disposizione per l’esercizio 2008 la somma di 10 milioni di
euro;
c) il Ministero della solidarietà sociale si
riserva di mettere a disposizione per l’esercizio 2008 una quota di risorse
finanziarie determinata in base alle disponibilità di bilancio
successivamente accertate;
d) ciascuna Regione concorre al
funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che
viene quantificato in sede di definizione dell'intesa regionale di cui al precedente
articolo 2;
e) i comuni concorrono al funzionamento
delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali e umane, e
di servizi autonomamente definito.
Articolo 5
Al fine di sostenere la qualificazione del
servizio educativo e la valutazione del suo processo di attuazione, anche
nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua espansione sul
territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di supporto, previsti
al punto 9 dell'accordo del 14
giugno 2007:
a) in sede nazionale, il Gruppo
paritetico nazionale, istituito quale cabina di regia del progetto, con
funzioni di raccordo e coordinamento, che potrà avvalersi delle competenze
tecniche messe a disposizione dai diversi partner istituzionali, per lo
svolgimento delle funzioni di propria competenza, anche in relazione alla
individuazione delle priorità degli interventi finanziari statali e dei
criteri di qualificazione del progetto;
b) in sede regionale, il Tavolo tecnico
di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite
dalle singole Regioni, con finalità di indirizzo e verifica e di
predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza;
c) in sede locale il Comune e riconosciuto come soggetto
"regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della
programmazione e normazione regionale. L'eventuale avvio di nuove sezioni
avviene con le modalità previste dal punto 6) dell'accordo
14.6.2007.
Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo
nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto
speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai
rispettivi ordinamenti.
Il presente Accordo ha validità per il
2008-2009.
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