SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
N. 3344
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro dell’economia e delle finanze
(SINISCALCO)
di concerto col Vice presidente del Consiglio dei ministri
(FINI)
col Vice presidente del Consiglio dei ministri
(FOLLINI)
col Ministro dell’interno
(PISANU)
col Ministro delle attività produttive
(MARZANO)
col Ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)
col Ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)
col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
col Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
(MORATTI)
col Ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)
col Ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)
col Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
e col Ministro per l’innovazione e le tecnologie
(STANCA)
COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 16 MARZO 2005
Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano d’azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005.
Disposizioni
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare
misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di
dotare l’ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le
determinazioni del Piano d’azione europeo, così da assicurare la crescita
interna in misura corrispondente allo scenario europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell’11 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti
del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell’interno, delle attività
produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali,
dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, per la
funzione pubblica, per gli affari regionali e per l’innovazione e le tecnologie;
emana
il seguente decreto-legge:
Capo
I
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
Articolo 1.
(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo)
1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con
l’obiettivo di consentire l’ingresso e l’uscita delle merci dal territorio
doganale dell’Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei
traffici, nonché per l’incentivazione dei sistemi logistici nazionali in
grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la
distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in
materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure
amministrative di sdoganamento delle merci, con l’individuazione di forme di
semplificazione e di coordinamento operativo affidate all’Agenzia delle dogane,
per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo
sdoganamento delle merci, e comunque nell’osservanza dei princìpi della
massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell’accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, dell’adeguamento delle procedure alle
tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta
salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei
beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a
rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in
alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto
privato abilitato.
3. Al comma 380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le
seguenti: «e all’Agenzia delle dogane».
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza
delle apparecchiature scanner in dotazione all’Agenzia delle dogane
installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale,
favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento
delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente,
nonché assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al
terrorismo ed alla criminalità internazionale, l’Agenzia delle dogane
utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme
rispetto all’esercizio precedente versate all’Italia dall’Unione europea e
che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’articolo
3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l’acquisizione di
mezzi tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento delle attività di
accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle
finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l’anno
2005, di 39.498.000 euro per l’anno 2006, di 38.700.000 euro per l’anno 2007
e di 42.320.000 euro a decorrere dall’anno 2008, per le esigenze connesse
all’istituzione del Sistema d’informazione visti, finalizzato al contrasto
della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo
scambio tra gli Stati membri dell’Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004. Al
riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All’onere
di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il
2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando,
per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascun degli anni
2006 e 2007, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e,
per euro 3.500.000 per il 2005, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad
euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il
2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a.,
come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento
per gli investimenti all’estero che riguardano attività aggiuntive delle
imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che
garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma
la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale
della predetta partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l’acquisto o
l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a
qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi
le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state
violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in
materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si
applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a
qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata
la legittima provenienza.
8. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni
previste dal comma 7 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello
stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero
degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
9. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le
seguenti: «o di origine».
10. All’articolo 517 del codice penale, le parole: «due
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
11. Il comitato anti-contraffazione di cui all’articolo 4,
comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, opera in stretto
coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della
legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle
imprese che, investendo all’estero, non prevedano il mantenimento sul
territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione
commerciale, nonché di una parte sostanziale dell’attività produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria
attività all’estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale,
possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese
estere sulla base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione,
di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003.
14. Allo scopo di
favorire l’attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al
fine di migliorarne l’efficienza nei processi di internazionalizzazione, le
partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi dell’articolo 1 della
legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del
capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane
intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di
durata del contratto.
15.
I funzionari delegati di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti tra le
aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi
all’acquisizione di beni e servizi nell’ambito dell’unità previsionale di
base «Uffici all’estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al
competente centro di responsabilità, all’ufficio centrale del bilancio e alla
Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle
conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli
affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
attuazione delle norme di cui al presente comma.
Articolo. 2.
(Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e
di libere professioni)
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito
denominato: «regio decreto n. 267 del 1942», sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 67 è sostituito dal
seguente: «67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. Sono
revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato
d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui
è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento,
se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti
preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di
fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra
parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un
diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se
compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi
effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto
corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo
d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale
dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le
garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione
di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione
debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo
2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le
garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo omologato ai sensi
dell’articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per
prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche
non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed
esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione
controllata e di concordato preventivo;
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;
b) l’articolo 70 del regio decreto n.
267 del 1942, è sostituito dal seguente: «70. Effetti della revocazione.
La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati,
procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste
dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce
effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al
passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti
continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla
differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo
per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare
residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo
il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo
corrispondente a quanto restituito.»;
c) nella rubrica del Titolo III, del
regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli
accordi di ristrutturazione»;
d) l’articolo 160 del regio decreto
n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «160. Condizioni per
l’ammissione alla procedura. L’imprenditore che si trova in stato di
crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un
piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di
azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri
strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività
delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi
partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali
siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in
classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra
creditori appartenenti a classi diverse.»;
e) l’articolo 161 del regio decreto
n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «161. Domanda di concordato.
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è
proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in
cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini
della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo
delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti
reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori
particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui
all’articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano medesimo.
Per la società la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell’articolo 152.»;
f) l’articolo 163 del regio decreto
n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «163. Ammissione alla procedura.
Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione,
con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di
concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il
tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei
criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta
giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la
comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni
entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale
la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell’articolo 173, quarto comma.»;
g) l’articolo 177 del regio decreto
n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «177. Maggioranza per
l’approvazione del concordato. Il concordato è approvato se riporta il
voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti
ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui
al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o
più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la
proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle
classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché
la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al
diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non
inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia
ha effetto ai soli fini del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il
coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della
proposta di concordato.»;
h) l’articolo 180 del regio decreto
n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «180. Approvazione del
concordato e giudizio di omologazione. Il tribunale fissa un’udienza in
camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario
giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo del
tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e
agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno
dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva
contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio,
nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel
medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio
motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche
d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente
delegando uno dei componenti del collegio per l’espletamento
dell’istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo
177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono
previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso
la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177, può approvare il
concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la
maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano
risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
Il decreto è comunicato al debitore e al commissario
giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e
affisso a norma dell’articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa
altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.»;
i) l’articolo 181 del regio decreto
n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «181. Chiusura della procedura.
La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di
omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve intervenire nel
termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’articolo
161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di
sessanta giorni.»;
l) dopo l’articolo 182 del regio
decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente: «182-bis. Accordi
di ristrutturazione dei debiti. Il debitore può depositare, con la
dichiarazione e la documentazione di cui all’articolo 161, un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno
il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento
alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i
creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede
all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi
dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.
L’accordo acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione nel registro delle imprese.».
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b),
si applicano alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure
iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 133 del codice di
procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a
mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;
b) all’articolo 134 del codice di
procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a
mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;
c) all’articolo 176, secondo comma,
del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;
d) all’articolo 250 del codice di
procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle
parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore
attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con
lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto
inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di
ricevimento.»;
e) all’articolo 490 del codice di
procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può
essere inserito in appositi siti Internet.».
4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, secondo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui l’ufficiale
giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la
sottoscrizione è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto
dal sistema informatizzato del nominativo dell’ufficiale giudiziario
stesso.»;
b) all’articolo 4, secondo comma,
dopo le parole: «per telegrafo» sono inserite le seguenti: «o in via
telematica»;
c) all’articolo 8 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se le
persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano
di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea
assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone
sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio
postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di
notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua
dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale
preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del
destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella
cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.
L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la
notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale
la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale
o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché
l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui
destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi,
con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi
dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il
predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Trascorsi
dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato
il ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale,
della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato,
dell’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni“ e della
data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato
depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei
motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “non ritirato entro il
termine di centottanta giorni“ e della data di restituzione.»;
3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla
data del ritiro del piego, se anteriore.»;
4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l’ufficio postale»
sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;
5) il sesto comma è abrogato.».
5. Nel caso in cui l’abilitazione professionale costituisca
requisito per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è
obbligatoria l’iscrizione all’albo per l’espletamento delle relative
funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per
l’accesso alla professione, quest’ultimo può essere svolto secondo quanto
previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilità di un
professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività
nel settore.
6. Nelle commissioni per l’esame di Stato per
l’abilitazione professionale non più della metà dei commissari sono designati
dall’ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all’albo.
7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti,
l’istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare
interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività
caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali
prestazioni non adeguate.
8. Le associazioni costituite da professionisti che non
esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai
sensi dell’articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e
nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere
riconosciute.
Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Articolo 3.
(Semplificazione amministrativa)
1. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente:
«Art. 19.
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande
per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di
atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale
per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia,
alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti
di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico
e dell’ambiente, nonchè degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è
sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo
di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni
normativamente richieste. L’amministrazione competente può richiedere
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto
qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione
stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
2. L’attività
oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla
data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.
Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione
all’amministrazione competente.
3.
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,
modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto
comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di
organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono
sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta
giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti
indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data
comunicazione all’interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini
diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per
l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1,
2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) può essere effettuata su istanza del venditore,
attraverso lo Sportello telematico dell’automobilista (STA) di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse le seguenti parole:
«e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater
e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonchè l’allegato 1 del citato
decreto, sono abrogati.
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni
aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di
valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia
sui medesimi è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione,
essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli
Sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonchè dai funzionari
dell’Automobile Club d’Italia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento della funzione pubblica,
di concerto con il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e
con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le concrete modalità applicative dell’attività di cui al comma 4
da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione
delle medesime disposizioni.
6. L’eventuale estensione ad altre categorie della
possibilità di svolgere l’attività di cui al comma 4 è demandata ad un
regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, con
cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio
dell’attività medesima da espletarsi nell’ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 4.
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)
1. Nell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 82 è soppresso;
b) al comma 344 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma
345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione
del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.»;
c) al comma 362, dopo le parole: «in
conto residui» sono inserite le seguenti: «e quelle relative a residui
passivi perenti»;
d) il comma 540 è soppresso.
Capo III
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Articolo 5.
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto
capitale di cui al comma 1 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall’articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per
effetto della modifiche dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma
per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
selezionati secondo i princìpi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29
settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23
novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità
strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione
comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la
dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree
metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.
3. L’individuazione degli interventi strategici di cui al
comma 2, da inserire in apposito programma regionale, è effettuata,
valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e
delle intese raggiunte dai Ministeri dell’economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da
rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed
economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della
delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 dell’11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di project
financing possono essere destinate anche le risorse costituenti
investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali
strategici e urgenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori
previsti nell’ambito delle concessioni autostradali già assentite, non
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal
CIPE con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002,
la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo
sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, i soggetti
competenti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria
in materia di appalti di lavori pubblici e le disposizioni di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, ed il decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni. Sono fatti
salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti, già
formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, purchè destinati a concludersi entro trenta giorni.
7. Per ciascuna delle opere di cui al comma 5 si procede
alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i
poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, provvedendo contestualmente alla conferma o
alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente già nominati. Nel
caso di opera di interesse regionale la proposta di nomina o di sostituzione
dei Commissari straordinari deve essere formulata sentito previamente il
Presidente della regione o della provincia autonoma interessata; nel caso di
opera di interesse interregionale o internazionale, la proposta di nomina o
di sostituzione dei commissari straordinari deve essere formulata sentito il
Presidente della regione o della provincia autonoma interessata ovvero con il
sindaco della città metropolitana interessata.
8. I Commissari straordinari seguono l’andamento delle
opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo
2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i
poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure
ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura
e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare
rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella
fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, comma 4-bis,
del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e
dei permessi necessari alla realizzazione dei terminali di rigassificazione
già autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n.
340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale con
la citata deliberazione CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad
esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o
ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell’ambito
dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio,
provvede, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario «ad acta»
per gli adempimenti di competenza.
11. Nell’esercizio dei poteri e compiti ai medesimi
attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari
provvedono, nel limite dell’importo approvato per l’opera dai soggetti
competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa
vigente nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle normativa
comunitaria.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto
disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l’appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando
all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in
alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino
il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con
le modalità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta
fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà
fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.
14. Per la
ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di
Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 53 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in
favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’articolo
32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine
integrato dell’importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a
decorrere dall’anno 2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche
disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di
competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino
all’aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
16.
Il contributo di 10 milioni di euro di cui all’articolo 83, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere utilizzato anche per la realizzazione
di incubatori per imprese produttive.
Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E
SVILUPPO
Articolo 6.
(Destinazione
di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti
congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre
finalità di pubblico interesse).
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo
nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un’economia basata
sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all’articolo 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 361 del citato articolo 1, è destinata al sostegno di attività, programmi
e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche
congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l’Istituto
superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
pubblici e privati, nonchè gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1
sono parte della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi
aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
delle attività produttive, nei limiti delle finalità di cui al comma 1, ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 354, dopo le parole:
«sostegno alle imprese» sono inserite le seguenti: «e gli investimenti in
ricerca»;
b) al comma 355, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’individuazione degli interventi
ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti
progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad
innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e
processi aziendali, su proposta del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
b) programmi di innovazione
ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
ambientale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2001/c 37/03,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 37 del 3
febbraio 2001, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonchè
delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad
essi collegate.».
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate
prioritariamente ai seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di
programmi strategici di ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese,
università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttività dei
settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto
tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall’estero e che
comprendano attività di formazione per almeno il dieci per cento delle
risorse;
b) favorire la realizzazione o il
potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le
regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;
c) stimolare gli investimenti in
ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle imprese di piccola e
media dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, può riservare una quota delle risorse del fondo di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative
realizzate ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto
tecnologico nell’ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il
CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie
dell’intervento e i requisiti soggettivi dei soci dell’imprese proponenti,
anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e imprese,
nonchè le modalità di accesso preferenziale ai benefici di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi di cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca con gli istituti bancari per
la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni
stesse, per un periodo di tempo non superiore all’originaria durata
contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo
pari ad almeno il venti per cento.
7. Il fondo di cui all’articolo 4, comma 100, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul
rimborso dei prestiti fiduciari, nonchè alla corresponsione agli studenti
meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti
stessi, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per
rafforzare l’innovazione e la produttività dei distretti e dei settori
produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle
strutture del CIPE medesimo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
stabilisce, con proprio decreto, le modalità semplificate di funzionamento
del Comitato, anche in deroga all’articolo 3 del vigente regolamento interno
del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle
tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello
territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su
proposta dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e
forestali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per
l’innovazione e le tecnologie, dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e
della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorità e la
tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali interventi,
sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la
proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in
infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso
alle modalità previste dall’articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento
tecnologico e di rafforzare l’innovazione e la produttività delle imprese che
si associano con università, centri di ricerca, e istituti di istruzione e
formazione promuove, d’intesa con le Regioni interessate, la predisposizione
e l’attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e
tecnologici, facendo ricorso alle modalità previste dall’articolo 2, comma
206, della citata legge n. 662 del 1996.
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9
e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte
in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito
stanziamento di bilancio e fa ricorso alle risorse del Fondo aree
sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e del Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per
accrescere l’attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel
Paese, con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si
costituisce in Comitato per l’attrazione delle risorse in Italia senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio decreto le
modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga
all’articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con
delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
13. Per l’attrazione degli investimenti, il predetto Comitato
definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da
Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, facendo in
particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere CIPE
n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
103 del 6 maggio 2003 e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003.
14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo
aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del
2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in
generale dell’intervento di Sviluppo Italia per l’attrazione degli
investimenti.
Capo V
SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
Articolo 7.
(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)
1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture
per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03
del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27
febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il
CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al
finanziamento del citato programma attuato dal Ministero delle comunicazioni
per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia
S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per
il tramite della società Innovazione Italia S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni
previsto dall’articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è
rinnovato, per il triennio 2005 – 2007 per l’importo di 5.165.000 euro annui.
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
comma 502 è sostituito dal seguente: «502. Il Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i
requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo
degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l’insieme di tutte le
componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti
attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3 e 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità
a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal
materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e
l’apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l’effettuazione dei
controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere
almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.».
Capo
VI
RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA
Articolo 8.
(Riforma degli incentivi)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito
nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l’effetto degli incentivi sulla
competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per
investimenti in attività produttive disposta ai sensi dell’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dell’articolo 2, comma 203, lettere d),
e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita
secondo i seguenti princìpi:
a) il contributo in conto capitale è
inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per
pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento
bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalità di
cui all’articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i
criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento
pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare
al finanziamento pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento
annuo;
d) è previsto l’impegno creditizio
dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli
incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e
ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione
delle graduatorie sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi
dell’obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l’altro, da
premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attività
della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
conformità alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le
condizioni e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando,
tra l’altro:
a) le attività e le iniziative
ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli
investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle
domande, con le modalità della procedura valutativa a graduatoria;
d) gli indicatori per la formazione
di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i princìpi di cui al comma
1, lettera e);
e) la misura dell’intervento agevolativo, assicurando che l’intensità
di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime
consentite dalla normativa dell’Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo
in conto capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di
cui al comma 1, lettera a);
g) le modalità e i contenuti
dell’istruttoria delle domande, prevedendo la stipula di apposite
convenzioni, modificando eventualmente quelle attualmente in essere, con
soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di
terzietà.
3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano
alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla
data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di
programma il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa
data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 356, lettera e), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai
soggetti abilitati a svolgere l’istruttoria delle richieste di ammissione
agli incentivi ovvero, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con
questi ultimi, anche da altri soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385.
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1
possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle
imprese di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355.
Si applica la disposizione dell’articolo 1, comma 360, della citata legge 30
dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo
biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 60
e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si conforma all’indirizzo di
assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso
degli strumenti di cui al comma 1, una quantità di risorse in grado di
attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di
investimenti privati equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli
anni 2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di tale
indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti
pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in
conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una
disponibilità, non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di
euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a copertura degli
interventi di cui all’articolo 5, comma 1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 1, è
aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Alle agevolazioni di cui al
comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli
investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.»;
b) all’articolo 5, comma 1,
all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2, le parole: «composte
esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero
composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni»
sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da soggetti di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni»;
c) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 11,
comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data del 1º
gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all’atto
della presentazione della domanda,»;
d) all’articolo 9, comma 1, le
parole: «gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» sono
sostituite dalle seguenti: «i giovani imprenditori agricoli»;
e) dopo l’articolo 12 è inserito il
seguente: «Art.12-bis. (Ampliamenti aziendali) 1. Gli incentivi di cui
ai capi I e II del presente titolo I possono essere concessi anche per
finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della
presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente
sane ed abbiano effettivamente avviato l’attività di impresa da almeno tre
anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti
abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono
dare dimostrazione di aver completato l’originario programma di investimenti
ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione
della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.»;
f) all’articolo 17, comma 1, le
parole: «nei sei mesi antecedenti la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
g) all’articolo 23, dopo il comma 4,
è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I limiti di investimento di
cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo
possono essere modificati con delibera del CIPE.».
Articolo 9.
(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di
concentrazione)
1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di
piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di
concentrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel
regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un
contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento
delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all’operazione di
concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell’operazione,
secondo le condizioni che seguono:
a) il processo di concentrazione deve
essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra
la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi
successivi;
b) l’impresa risultante dal processo
di concentrazione, comunque operata, deve rientrare nella definizione di
piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea
del 6 maggio 2003;
c) tutte le imprese che partecipano
al processo di concentrazione devono aver esercitato l’attività nell’anno
precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione o
aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell’Unione europea ovvero
dello Spazio economico europeo.
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il
processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il
rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero che
sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica,
tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui
all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per fruire del
contributo, l’impresa concentrataria inoltra, dalla data di ultimazione del
processo di concentrazione, un’apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via
telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L’Agenzia
delle entrate esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di
presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione
dell’istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del
contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall’istanza ovvero
per l’esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l’anno
2005, 110 milioni di euro per l’anno 2006 e 57 milioni di euro per l’anno
2007.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell’istanza e
sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonchè i termini di presentazione
delle istanze medesime. Dell’avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data
notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
5. Per le modalità di presentazione telematica si applicano
le disposizioni contenute nell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo.
Il credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del
valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nè dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
7. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni
antielusive di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 10.
(Disposizioni
in materia di agricoltura)
1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c),
è sostituita dalla seguente: «c) le cooperative e loro consorzi di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le
associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della
legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti
prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o
previa manipolazione o trasformazione, nonchè gli enti che provvedono per
legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva
per conto dei produttori soci.»;
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 4, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il
conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;
d) il comma 10 è soppresso;
e) il comma 11 è sostituito dal
seguente: «11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano,
salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi
precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari
dandone comunicazione all’Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».
2. All’allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono
sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per
grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici
intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti:
«Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro
730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico:
euro 765,44 per ettolitro anidro».
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare
entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le
percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di
assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal
1º gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con
effetto dal 1º gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori
entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
5. All’articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dopo le parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e
di distretto».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalità per l’attivazione di contratti di distretto di cui al
comma 5, prevedendo anche la possibilità di partecipazione attiva ai predetti
contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma
512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia
di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è
soppresso.
8. All’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: «dal
presente articolo», sono inserite le seguenti: «,nonchè quelle previste
dall’articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
b) dopo il comma 5 è inserito il
seguente: «5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo
possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri,
condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall’escussione della garanzia
concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è
elencata nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.».
9. Il Fondo di cui all’articolo 1-bis del
decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 settembre 2003, n. 268, è soppresso. Le disponibilità
finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto sul
fondo per la meccanizzazione dell’agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre
1966, n. 910, già destinate al fondo per il risparmio idrico ed energetico,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
trasferite all’ISMEA per le finalità di cui all’articolo 17, comma 5, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
10. Allo scopo di favorire l’internazionalizzazione dei
prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche
agricole e forestali, promuove un programma di azioni al fine di assicurarne
un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a
quelli extra comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si
avvale, per l’attuazione del programma di cui al presente comma, della società
«Buonitalia» S.p.a., di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99. A tale fine è destinata, per l’anno 2005, quota parte,
nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui
all’articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con
riferimento all’attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n.
90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251
del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e le
procedure per l’attuazione del presente comma, ivi inclusa l’individuazione
delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.
Articolo 11.
(Sostegno
e garanzia dell’attività produttiva)
1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel
capitale di rischio di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è incrementato per l’anno 2005 di un importo pari a 100 milioni
di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le
risorse del Fondo di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare,
esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese
produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad
introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie
digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono
in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei
limiti di cui all’articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una
dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l’anno 2005.
4. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 3 si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al
comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Le attività di coordinamento e monitoraggio degli
interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la
valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.
6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri
e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
7. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 è soppresso;
b) dopo il comma 61- ter è
aggiunto, in fine, il seguente:
«61-quater. Le caratteristiche delle garanzie
dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall’Accordo
di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le
banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi
industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione
industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio
dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti
economiche e sociali, secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 266 e
267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Per gli
interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario pari a 50
milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di
euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati
prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti
locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto
della quota di cofinanziamento.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 9 si
provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai
sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
per 50 milioni di euro per l’anno 2005, 50 milioni di euro per l’anno 2006,
85 milioni di euro per l’anno 2007 e 65 milioni di euro per l’anno 2008.
Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato
all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è ridotto di 50 milioni di euro.
11. Al fine di
consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese
interessate, l’applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica di cui all’articolo 1, lettera c), del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l’anno 2010 alle
condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 19 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono
estese con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas,
alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni
dell’alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con
riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei
nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e
caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di
cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un
protocollo d’intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto
dalle parti con l’amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri
interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
vengono aggiornate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas che
incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per
cento, ovvero, qualora quest’ultimo valore risulti più elevato,
dell’incremento percentuale del prezzo medio dell’energia elettrica
all’ingrosso registrato nelle principali borse dell’Europa centrale.
14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell’energia
elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del
bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale
ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio
1994, la regione Sardegna, dopo l’approvazione del piano energetico
regionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di
carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione Sardegna
assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e
assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli elementi da prendere in
considerazione per la valutazione delle offerte, ai fini dell’assegnazione
della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento
energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con
utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri
e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro
equivalente;
c) contenimento dei tempi di
esecuzione dei lavori;
d) presentazione di un piano
industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e
l’esercizio della centrale di produzione di energia elettrica, che preveda
ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell’area del Sulcis
Iglesiente, avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo
ridotto per le imprese localizzate nell’Isola;
e) definizione e promozione di un
programma di attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad
emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.
Articolo 12.
(Rafforzamento e rilancio del settore turistico)
1.
Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo
del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’estero, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il
Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento
delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l’attività
dell’Agenzia. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati
nel citato decreto, il Presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro
rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel
numero massimo di tre, secondo modalità indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l’immagine unitaria dell’offerta
turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l’Ente nazionale
del turismo (ENIT) è trasformato nell’Agenzia nazionale del turismo, di
seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all’attività di indirizzo e
vigilanza del Ministro delle attività produttive.
3. L’Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell’Agenzia: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei
conti.
4. L’Agenzia assume la denominazione di ENIT-Agenzia
nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e
passivi, dell’ENIT, che prosegue nell’esercizio delle sue funzioni fino
all’adozione del decreto previsto dal comma 7.
5. L’Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio
funzionamento attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni
statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di
specifiche attività promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione
e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonchè dalle
attività di cui al comma 8;
e) contribuzioni diverse.
6. Per l’anno 2005, all’ENIT è concesso il contributo
straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari
regionali, se nominato, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede all’organizzazione e alla disciplina dell’Agenzia, con
riguardo anche all’istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e
dell’Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi
dell’agenzia di rappresentanti delle regioni e delle associazioni di categoria,
anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell’Agenzia è
in particolare previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.
8. Per l’iniziativa volta a promuovere il marchio Italia
nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli
Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla
realizzazione dell’iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma
tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la
partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con
l’Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli
affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni,
per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione
turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore
del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività
culturali.
9. Al finanziamento dell’iniziativa di cui al comma 8 sono
destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004,
nell’ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti
strategici nel settore informatico, di cui all’articolo 27, commi 2 e 4,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonchè gli eventuali proventi derivanti da
forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della
piattaforma tecnologica.
10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio al Progetto Scegli-Italia.
11.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 10 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto
capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.
Capo
VII
MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E
POTENZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI
Articolo 13.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare, per
il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego
nonchè conferma dell’indennizzabilità della disoccupazione nei casi di
sospensione dell’attività lavorativa)
1. Al fine di sostenere l’apparato produttivo anche
attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di
previdenza complementare previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 23
agosto 2004, n. 243, è autorizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 42,
della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2005, 200
milioni di euro per l’anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l’anno
2005, 200 milioni di euro per l’anno 2006 e 506 milioni di euro per l’anno
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2007, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3, quanto a
10 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori
sociali e del sistema degli incentivi all’occupazione, per gli anni 2005 e
2006 sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di
disoccupazione in pagamento dal 1º aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata
dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui
all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e
successive modificazioni, è elevata a sette mesi per i soggetti con età
anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con età
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di
commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al
cinquanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al quaranta per cento
per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta
confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di
percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con
età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con
età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e
di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di
disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all’indennità ordinaria con
requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160. L’articolo 20, comma 2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, è abrogato. L’indennità di disoccupazione non
spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Per le finalità di cui alla presente lettera, è istituita,
nell’ambito dell’INPS, una speciale evidenza contabile a cui affluisce per
l’anno 2005 l’importo di 307,55 milioni di euro e per l’anno 2006 l’importo
di 427,23 milioni di euro;
b) all’articolo 1, comma 155, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»; dopo le parole:
«entro il 31 dicembre 2005» sono inserite le seguenti: «e per gli accordi di
settore entro il 31 dicembre 2006»; dopo le parole: «intervenuti entro il 30
giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che recepiscono le intese
intervenute in sede istituzionale territoriale»;
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di
lavoro, in caso di assunzione, o all’utilizzatore in caso di
somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo
1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in
cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1,
comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero dell’articolo 1, comma 5, della
citata legge n. 223 del 1991, in caso di cessazione di attività, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, ed all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31
dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l’applicazione del
citato articolo 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti
connessi alla fruizione per il lavoratore e all’ammissione per l’impresa ai
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza
l’applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l’entità dei
benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2005 a carico del Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con
riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione
guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività
che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni
straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell’impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con
quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo;
d) nel limite di 10 milioni di euro
di euro per l’anno 2005 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i
processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di
lavoro privati, al mantenimento dell’occupazione, ai lavoratori in mobilità o
sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede
di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, è erogata
una somma pari a una mensilità dell’indennità di mobilità in caso di
contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o pari a tre
mensilità dell’indennità di mobilità in caso di contratto a tempo
indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del
distacco di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del
1993, in una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di
residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell’ambito delle risorse
finanziarie di cui al capoverso precedente, una somma pari a una mensilità
dell’indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a dodici
mesi o pari a tre mensilità dell’indennità di mobilità in caso di distacco di
durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite le relative modalità attuative.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere b), c)
e d), il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 170 milioni di euro per
l’anno 2005. Il predetto Fondo è altresì incrementato di 1,35 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2007.
4. All’articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per l’anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto
Fondo è stabilita in 10 milioni di euro.»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l’occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei
fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri
di priorità per l’attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree
territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonchè i criteri di
selezione dei soggetti di gestione dei programmi di sviluppo locale
connessi.».
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55
milioni di euro per l’anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l’anno 2006 e a
1,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede quanto a 456,05
milioni di euro per l’anno 2005, per 402,23 milioni di euro per l’anno 2006 e
per 0,35 milioni di euro per l’anno 2007 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 23,5
milioni di euro per l’anno 2005, 17 milioni di euro per l’anno 2006 e un
milione di euro per l’anno 2007, mediante utilizzo, per l’anno 2005, di parte
delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, comma 2,
e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui
all’articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 9-ter della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, come
determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. L’INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti
dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione, per quanto
concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della lettera i-quater),
della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario
all’adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze
di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è riconosciuta
anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad
eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, e che
siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, comma 1, nel
limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il
riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti
agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).
8. L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, è riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi
inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al
nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi
in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non
imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei
requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un
intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico
degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla
somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e
qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano
ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di
integrazione salariale, nonchè nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato
con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate
dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui
ai commi 7 e 8 non può superare sessantacinque giornate annue di indennità.
Per l’indennità ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto
quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino
corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il
datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare
ai centri per l’impiego e alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale territorialmente competente, la sospensione dell’attività lavorativa
e le relative motivazioni, nonchè i nominativi dei lavoratori interessati,
che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al
locale centro per l’impiego.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori,
non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonchè le procedure di
comunicazione all’INPS dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui
ai commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del
medesimo Istituto di cui al comma 12.
12. L’INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l’erogazione
dei medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le
risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell’economia e delle finanze.
13. All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il sesto periodo è
sostituito dal seguente: «I piani aziendali, territoriali o settoriali sono
stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente
interessate.»;
b) al comma 2, le parole: «da due
rappresentanti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro
rappresentanti delle regioni».
Capo
VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO,
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE
CONOSCENZE DEI LAVORATORI
Articolo 14.
(ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone
fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi
1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonchè quelle
erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore
nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque
nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che
riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con
completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di
gestione, nonchè la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di
cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile,
operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la
sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in
ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario
dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni
rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle
liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in
solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le
sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del
comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni
altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di
imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la
lettera l-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: «l-quater) le
erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni
universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto
superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali.»;
b) all’articolo 100, comma 2, lettera
a), le parole: «o finalità di ricerca scientifica» sono soppresse; nel
medesimo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c)
le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui
all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero
degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè degli enti
parco regionali e nazionali;».
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a
favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi
compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e
nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul
valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili
relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono
ridotti del novanta per cento.
Capo
IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma
14, 7, comma 2, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a
complessivi 73 milioni di euro per l’anno 2005, 458 milioni di euro per
l’anno 2006, e 368,5 milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3 milioni di euro
a decorrere dal 2008, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti nell’ambito dell’ unità previsionale di base «Fondo
speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo utilizzando la
proiezione per i predetti anni dell’accantonamento relativo al Ministero
delle comunicazioni;
b) quanto a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti nell’ambito dell’ unità previsionale di base
«Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente;
c) quanto a 68 milioni di euro per
l’anno 2005, 315 milioni di euro per l’anno 2006, 293,5 milioni di euro per
l’anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10,
commi 2, 3 e 4;
d) quanto a 133 milioni di euro per
l’anno 2006 e a 65 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come
determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L’importo corrispondente alle maggiori entrate di cui
agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura
degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 19 milioni di euro per l’anno 2006,
20 milioni di euro per l’anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008.
3.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del
presente decreto.
Articolo 16.
(Entrata in vigore)
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 2005.
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