XVI LEGISLATURA
Senato della
Repubblica N. 1197
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(GELMINI)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2008
Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della
ricerca
DISEGNO DI LEGGE
Art.
1.
1. È convertito in legge il
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per
il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca.
2. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10
novembre 2008.
Disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità
del sistema universitario e della ricerca
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità ed
urgenza di dettare norme che dispongono una distribuzione delle risorse
stanziate per l’anno 2008 per la qualità del sistema universitario, tenendo
conto dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca
scientifica, nonché della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;
Ritenuta la necessità ed
urgenza di disciplinare, in attesa del riordino organico dei criteri di
reclutamento dei professori universitari, le procedure relative ai concorsi
di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di
valorizzazione del merito;
Ritenuta la necessità ed
urgenza di assicurare immediate risorse aggiuntive per garantire l’esercizio
del diritto allo studio, in attuazione dell’articolo 34 della Costituzione;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
emana
il
seguente decreto-legge:
Articolo
1.
(Disposizioni
per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)
1.
Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno
superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere
all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né
all’assunzione di personale.
2.
Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi
relativi agli anni 2008-2009, di cui all’articolo 1, comma 650, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma
13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali,
fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad
assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una
spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente.
Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per
cento all’assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per
una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori
ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di
cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei
limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».
Conseguentemente,
l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il
finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per
l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per
l’anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012.
4. Per le procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I
e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni
giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà
che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una
lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al
numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato
attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al
settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna
commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il
bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari
o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al
settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza
del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato
in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari
sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun
commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad
una sola commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino
delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino
al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei
candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e
all’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono
composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato
dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari
sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari
appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo
rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti
al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna
commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il
bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che
almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare
oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui
al comma 4.
6. In relazione a quanto
disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese
ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente
natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il
presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
7. Nelle procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione
comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri,
riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura
non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al
comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa
indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le
quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la
costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo
periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con
il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di
effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui
ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del
presente decreto.
9. All’articolo 74, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole:
«personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione
di quelle degli enti di ricerca,».
Articolo
2.
(Misure
per la qualità del sistema universitario)
1.
A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento
qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare
l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non
inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui
all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli
anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:
a)
la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b)
la qualità della ricerca scientifica;
c)
la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.
2.
Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente
natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre
2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
Articolo
3.
(Disposizioni
per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)
1.
Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del
diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla
realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000,
n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.
2.
Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle
borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l’anno 2009 di
un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai
commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative
alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono
prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello
stesso Ministero.
Articolo
4.
(Norma
di copertura finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per
l’anno 2009, a 71 milioni di euro per l’anno 2010, e a 141 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun
Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al presente
decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate
nell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché
quelle connesse all’istruzione ed all’università.
Articolo
5.
(Entrata
in vigore)
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 10 novembre 2008.
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