XVI LEGISLATURA
Senato della
Repubblica N. 1006
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori Vittoria FRANCO, BARBOLINI, BASTICO, CERUTI,
Mariapia GARAVAGLIA, MONGIELLO, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, AMATI,
BASSOLI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DELLA MONICA, DI GIROLAMO, FIORONI,
GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI BACCI, MARINARO, Ignazio Roberto MARINO,
PORETTI, SBARBATI, VITA, VITALI e ANTEZZA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 2008
Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d’apprendimento
DISEGNO DI LEGGE
Art.
1.
(Riconoscimento
e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)
1. La presente legge riconosce la dislessia, la
disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate «DSA», quali
difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di
capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit
sensoriali.
2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova
applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.
3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un
disturbo che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in
particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella
correttezza e nella rapidità di lettura.
4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia
è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e
particolarmente scorrette.
5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un
disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e
dell’elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la
discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Le DSA impediscono l’utilizzo in maniera automatica e
strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire
una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle
persone.
Art.
2.
(Finalità)
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) garantire
il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;
b)
favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento degli
alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
c)
ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
d)
assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli
alunni con DSA;
e)
adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli
alunni con DSA;
f)
sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle
problematiche legate alle DSA;
g)
assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola
dell’infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;
h)
incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e
servizi sanitari durante tutto l’arco dell’istruzione scolastica.
Art.
3.
(Diagnosi
e riabilitazione)
1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese
le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle
famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi
sospetti di DSA degli alunni.
2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di
recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano
persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla
famiglia.
3. La diagnosi di DSA è effettuata nell’ambito dei
trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a
legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di
appartenenza dell’alunno.
4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere,
anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio
sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i
primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a
rischio di DSA. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una
diagnosi effettiva di DSA.
Art.
4.
(Formazione
nella scuola e nelle strutture sanitarie)
1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di
ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, è assicurata una
adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA,
nell’ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle
disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto
scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning
per la formazione on line.
2. La formazione degli insegnanti deve garantire una
conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una
sensibilizzazione per l’individuazione precoce e la capacità di applicare
strategie didattiche adeguate.
Art.
5.
(Misure
educative e didattiche di supporto)
1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno
diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di
flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.
2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche
garantiscono, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai
sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:
a) favorire
l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci
e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche
peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una
strategia educativa adeguate;
b)
coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a
vivere l’apprendimento in condizioni di benessere;
c)
favorire il successo scolastico;
d)
prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l’uso delle
tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già
attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione
vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della
qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi
più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;
e)
prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che
favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l’insegnamento
della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di
apprendimento, prevedendo anche l’esonero dall’insegnamento della seconda
lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte
periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento
degli obiettivi.
4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti
in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro
lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di
cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di
valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione
di ausilio, ovvero l’assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.
5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.
Art.
6.
(Misure
per l’attività lavorativa e sociale)
1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità
di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA
impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire
di orari di lavoro flessibili.
3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2
sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti
interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art.
7.
(Disposizioni
di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e
del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione
di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi,
per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 4.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto,
individua le modalità di formazione dei docenti di cui all’articolo 4.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo
decreto di cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di
verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio
degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.
Art.
8.
(Competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle
disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della
legge stessa.
Art.
9.
(Clausola
di salvaguardia)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono
comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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