ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI
CONSERVATORI (ART. 30 DEL C.C.N.L. PER IL COMPARTO SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4
AGOSTO 1995)
Art.
1
Campo
di applicazione
1. In attuazione dell'art. 30 del contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto del personale della scuola,
sottoscritto il 4 agosto 1995,
il presente accordo provvede a dettare norme di adeguamento delle disposizioni
recate dal contratto stesso alle peculiarità delle prestazioni professionali
del personale dipendente dalle seguenti istituzioni di alta cultura: accademie
di belle arti, accademia nazionale di danza, accademia nazionale di arte
drammatica e conservatori di musica; esso si applica altresì ai modelli viventi
delle accademie di belle arti e dei licei artistici.
2. Le norme di adeguamento tengono altresì
conto delle specifiche strutture organizzative in cui si svolgono le predette
prestazioni professionali.
Art.
2
Contrattazione
decentrata
1. In sede di contrattazione decentrata
nazionale, da effettuare a livello di Ministero della pubblica istruzione, sono
regolate, per i docenti delle accademie e dei conservatori, anche le seguenti
materie: le linee di indirizzo per le attività di ricerca e di produzione
artistica; i criteri, anche in deroga a quelli stabiliti dall'art. 48 del contratto
collettivo nazionale di lavoro,
per una più proficua gestione delle risorse professionali e per l'eventuale
assorbimento del personale in situazioni di esubero, anche mediante passaggi di
cattedra e di ruolo, da attuare tenendo conto della specificità degli
insegnamenti nelle predette istituzioni di alta cultura e dei titoli artistici
e professionali per essi richiesti. I suddetti titoli saranno valutati da una
commissione, articolata a seconda delle materie di insegnamento, i cui
componenti saranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione, in modo da
assicurare la presenza di titolari delle materie stesse; la commissione, che
funzionerà presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica, sarà rinnovata ogni
triennio; i criteri per una coerente ridefinizione delle operazioni di
mobilita' annuale e per gli eventuali collegamenti operativi con procedure
connesse; le specifiche modalità di verifica dei risultati in relazione alla
peculiarità delle prestazioni professionali del predetto personale, anche ai
fini della ripartizione delle risorse per il miglioramento dell'offerta
formativa e per le prestazioni aggiuntive.
2. La contrattazione decentrata che l'art. 5, comma 5, del
contratto collettivo nazionale di lavoro
prevede, per la generalità del personale della scuola, a livello di ufficio
scolastico periferico, si svolge, per il personale delle accademie e dei
conservatori, presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica.
Art.
3
Permessi
retribuiti previsti da disposizioni di legge
1. Ai sensi dell'art. 21, comma 8, del
contratto collettivo nazionale
di lavoro, tra i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di
legge sono compresi, per i direttori ed i docenti delle accademie e dei
conservatori, i permessi per lo svolgimento di attività artistiche
disciplinati, anche per quanto riguarda la loro durata massima, dall'art. 454 del testo unico 16 aprile
1994, n. 297.
Art.
4
Progressione
professionale
1. Per i direttori ed i docenti delle
accademie e dei conservatori, il passaggio da una posizione stipendiale a
quella successiva e' subordinato, oltre che all'accertato utile assolvimento di
tutti gli obblighi inerenti alla funzione, al comprovato svolgimento, per il
numero minimo di ore previsto dall'art. 27, comma 2, del
contratto collettivo nazionale di lavoro,
delle attività di ricerca, individuali o di gruppo, di carattere disciplinare
od interdisciplinare, e di quelle di produzione artistica, svolte anche
nell'ambito dell'istituzione con il coinvolgimento degli studenti.
2. Nelle attività di ricerca rientrano
anche le attività di aggiornamento e la partecipazione ad incontri di studio ed
a seminari promossi dall'amministrazione o da altri enti.
3. Nelle attività di produzione artistica
rientra la partecipazione attiva a mostre, a concerti, a commissioni o giurie
in concorsi per la premiazione di opere od esecuzioni artistiche, a convegni, a
produzioni cinematografiche, teatrali e radiotelevisive ed alla loro
organizzazione, nonché la pubblicazione di saggi, articoli e monografie nel
settore delle arti visive ed in quello musicale.
4. Il presente articolo si applica altresì
al personale in servizio presso gli istituti superiori per le industrie
artistiche.
Art.
5
Funzioni
dei docenti incaricati della direzione delle accademiedi belle arti
1. Ai docenti incaricati della direzione
delle accademie di belle arti si applica quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 32 del contratto
collettivo nazionale di lavoro,
nei limiti e secondo le competenze stabiliti dagli ordinamenti propri di dette
istituzioni.
2. Il presente
articolo si applica, in quanto compatibile, anche ai coordinatori incaricati
degli istituti superiori per le industrie artistiche.
Art.
6
Valutazione
1. Il processo di valutazione, di cui all'art. 36 del contratto
collettivo nazionale di lavoro,
e' concluso, per i direttori delle istituzioni di cui al presente accordo, ivi
compresi quelli incaricati, dal dirigente preposto all'Ispettorato per
l'istruzione artistica, sulla base degli elementi forniti da un apposito nucleo
di valutazione costituito, in ambito nazionale, presso l'Ispettorato medesimo.
2. Per la composizione del predetto nucleo
e per la definizione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità procedurali
si applica quanto previsto dal comma 1 del citato art. 36.
Art.
7
Integrazione
delle norme di definizione dell'area docente
1. Il comma 2 dell'art. 38 del contratto
collettivo nazionale di lavoro
e' integrato nel senso che nell'area docente sono compresi anche i docenti
dell'accademia nazionale di arte drammatica, ferme restando le peculiarità del
loro rapporto di lavoro, nonché gli accompagnatori al pianoforte dei
conservatori di musica e dell'accademia nazionale di arte drammatica, i
pianisti accompagnatori e le assistenti educatrici dell'accademia nazionale di
danza.
2. Alle assistenti educatrici si applicano,
per quanto compatibili, le particolari disposizioni recate dall'apposito
accordo successivo riguardante il personale educativo dei convitti e delle
altre istituzioni educative.
Art.
8
Attività
di progettazione a livello di istituto
1. Il progetto per l'organizzazione delle
attività formative, di ricerca e produzione artistica da svolgere in ciascuna
istituzione e' deliberato annualmente, nel periodo intercorrente tra l'inizio
delle attività didattiche e l'inizio delle lezioni, dal collegio dei professori,
per quanto riguarda gli aspetti formativi e di organizzazione della didattica e
della ricerca e produzione artistica, e dal consiglio di amministrazione, per
quanto riguarda gli aspetti finanziari. Nel caso in cui il progetto comporti
spese che non trovano sufficiente finanziamento nelle disponibilità di
bilancio, il collegio dei professori, su segnalazione del consiglio di
amministrazione, delibera le necessarie modifiche del progetto stesso.
2. Ai fini della preliminare
predisposizione di proposte relative alla definizione dei vari aspetti del
progetto, il collegio dei professori si può articolare in dipartimenti,
commissioni o gruppi di lavoro, designandone i coordinatori sulla base delle
specifiche competenze richieste.
3. Il direttore, avvalendosi della
collaborazione dei professori coordinatori, predispone il piano attuativo del
progetto stesso, tenendo conto altresì delle proposte avanzate dagli studenti
in merito all'organizzazione della didattica e dei servizi didattici
complementari, al tutorato ed all'attuazione del diritto allo studio.
Il piano attuativo, che va sottoposto
all'approvazione del collegio dei professori, esplicita la pianificazione
annuale dell'insieme delle attività formative, didattiche, di ricerca e
produzione artistica.
4. Il collegio dei professori provvede alla
verifica e valutazione del piano nel periodo tra la fine delle lezioni e la
conclusione delle attività didattiche.
5. Per una compiuta valutazione delle
esigenze organizzative inerenti al funzionamento dei servizi, il direttore,
coadiuvato dal direttore amministrativo, provvede ad acquisire, in un'apposita
riunione, il parere del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
6. In sede di contrattazione decentrata a
livello di Ispettorato per l'istruzione artistica saranno definite le modalità
per la pubblicizzazione dei servizi offerti da ciascuna istituzione.
Art.
9
Obblighi
di lavoro
1. Gli obblighi di lavoro del personale
docente delle istituzioni di cui al presente accordo sono funzionali alla
completa realizzazione di quanto previsto dal progetto di cui all'art. 8 e dal
relativo piano attuativo.
2. Fermi restando gli obblighi relativi
allo svolgimento delle attività didattiche stabiliti dai vigenti ordinamenti,
all'adempimento degli obblighi di servizio si provvede, con criteri di
flessibilità, mediante una programmazione annuale, da definire sulla base di un
monte ore annuo determinato moltiplicando il numero delle ore settimanali
previste dagli ordinamenti stessi per 27 settimane di attività di insegnamento.
3. I criteri di programmazione sono
deliberati dal collegio dei professori, tenendo conto degli obiettivi definiti
dai progetti di cui al citato art. 8, delle esigenze didattiche e delle
necessita' degli studenti.
4. L'organizzazione delle attività
funzionali all'insegnamento, e, in particolare, dell'attività di ricerca,
dell'attività di formazione e di quella di produzione artistica, svolta,
quest'ultima, nell'ambito dell'istituzione, anche con il coinvolgimento degli
studenti, e' definita nel quadro della progettazione a livello di istituto. Il
comprovato utile espletamento di tali attività costituisce, ai sensi dell'art. 4
del presente accordo e dell'art. 27 del contratto collettivo
nazionale di lavoro, titolo utile
per la progressione professionale.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui
ai commi precedenti, prima dell'avvio delle attività didattiche, debbono essere
comunicate al direttore le proposte relative all'articolazione ed alla
scansione temporale dell'orario di lavoro, distintamente per ciascuna delle
attività da svolgere. Il direttore predispone in tempo utile il piano annuale
delle attività didattiche, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8, e ne
assicura la realizzazione.
6. Resta fermo
l'obbligo di assicurare la partecipazione alle riunioni degli organi
collegiali, alle commissioni di esame, alle attività di valutazione degli
studenti ed alle altre attività previste dagli ordinamenti delle rispettive
istituzioni.
7. Nulla e' innovato per quanto riguarda
gli obblighi di lavoro del personale direttivo.
Art.
10
Attività
aggiuntive funzionali all'insegnamento
1. Le attività aggiuntive funzionali
all'insegnamento, da programmare nell'ambito del progetto di istituto di cui
all'art. 8, consistono nelle seguenti attività:
a) Svolgimento di compiti relativi: al
coordinamento della progettazione, di cui all'art. 8, della sua attuazione,
verifica e valutazione; al supporto organizzativo al direttore; al
coordinamento di eventuali articolazioni del collegio dei professori, quali
dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, nonché dei consigli di scuola o
corso; alla produzione di materiali utili per la didattica; all'assolvimento di
attività finalizzate all'attuazione del diritto allo studio.
b) Partecipazione a progetti comunitari,
nazionali o locali, mirati al miglioramento della qualità dell'insegnamento ed
al sostegno dei processi di innovazione o ad un maggior raccordo con il mondo
del lavoro.
c) Partecipazione ad attività realizzate
sulla base di convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e private e con
soggetti terzi, aventi per oggetto prestazioni di servizi od utilizzazione di
strutture per progetti che siano coerenti con le finalità del progetto di
istituto.
2. Per quanto riguarda i compensi relativi
alle predette attività aggiuntive si applicano le norme recate dall'art. 43, commi 5 e 6, del
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art.
11
Attività
aggiuntive per il personale A.T.A.
1. Per il personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario in servizio presso le accademie ed i conservatori, nonché presso
gli istituti superiori per l'industria artistica, le attività aggiuntive sono
costituite, oltre che da quelle indicate dall'art. 54 del contratto collettivo
nazionale di lavoro, anche dalle
attività relative a prestazioni di lavoro riguardanti la realizzazione, anche
all'esterno dell'istituzione, di esercitazioni, saggi, spettacoli, seminari e
mostre.
2. All'individuazione delle attività
retribuibili a carico del fondo di istituto provvede il direttore sulla base
dei criteri deliberati, in relazione agli obiettivi indicati nel progetto di
istituto di cui all'art.
8, dal consiglio di amministrazione o, per
gli istituti superiori per l'industria artistica, dal comitato
tecnico-scientifico, tenuto conto delle proposte del direttore amministrativo e
del personale interessato.
3. Il direttore determina l'impegno orario
e predispone al riguardo uno specifico piano di attività che porta a conoscenza
delle organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui all'art. 9 del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Art. 12
Modelli
viventi
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 275 del testo unico 16 aprile
1994, n. 297, anche per quanto riguarda l'orario
di servizio, ai modelli viventi si applicano le norme che l'art. 53 del contratto collettivo
nazionale di lavoro reca per la
disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario. Le modalità attuative di tale disciplina
sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale a livello di
Ministero della pubblica istruzione.
2. Ai modelli viventi si applicano altresì
le norme disciplinari che gli articoli 57 e seguenti del
contratto collettivo nazionale di lavoro
recano per il predetto personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Art.
13
Disposizioni
per i direttori amministrativi
1. Ai direttori amministrativi delle
accademie di belle arti, delle accademie nazionali di arte drammatica e di
danza e dei conservatori di musica si applicano, ai fini dell'accesso alla
qualifica di dirigente, le disposizioni recate dall'art. 28 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, quelle che il
comma 2 del medesimo articolo detta nei riguardi dei dipendenti di ruolo che
provengano dall'ex carriera direttiva, ovvero dei dipendenti di ruolo che,
essendo in possesso di qualifiche funzionali corrispondenti, versino nelle
condizioni ed abbiano i requisiti ivi previsti.
2. Nell'ambito della contrattazione
decentrata in sede nazionale, prevista dall'art. 5 del contratto collettivo
nazionale di lavoro,
vengono determinate, per quanto riguarda la materia di cui al suo comma 4, lettera
e), linee di indirizzo specifiche per la formazione in servizio e
l'aggiornamento dei predetti direttori amministrativi, con riferimento anche
agli standard organizzativi ed alle modalità di diffusione delle relative
attività.
3. Nell'art. 69, comma 1, del contratto
collettivo nazionale di lavoro,
la sostituzione del direttore amministrativo va riferita al responsabile
amministrativo, che riveste la qualifica funzionale immediatamente inferiore, e
non all'assistente amministrativo.
Norme
finali
1. I riferimenti che il contratto
collettivo nazionale di lavoro fa al livello provinciale, al provveditorato
agli studi od al provveditore agli studi debbono intendersi, quando non sia
diversamente determinato dal presente accordo, come riferimenti al livello
nazionale, all'Ispettorato per l'istruzione artistica ed al dirigente ad esso
preposto. I riferimenti al capo di istituto od ad altri organi di governo delle
istituzioni scolastiche debbono intendersi come riferimenti al direttore ed
agli organi di governo che, nelle accademie e nei conservatori, esplicano,
secondo i loro specifici ordinamenti, analoghe funzioni.
2. Per quanto non diversamente previsto dal
presente accordo, al personale delle accademie e dei conservatori si applica,
quando la fattispecie regolata sussista in dette istituzioni, la disciplina
recata dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro, con le decorrenze e
per i periodi di vigenza in esso indicati.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le OO.SS. firmatarie del presente accordo
ritengono necessaria una urgente revisione dell'orario dei singoli insegnamenti
delle Accademie, ormai incoerenti rispetto all'organizzazione degli studi, e si
impegnano a sostenere presso l'Amministrazione l'emanazione di un apposito
regolamento: "SISM-CISL - SNS-CGIL - UIL-SCUOLA; UNAMS"