Accordo Stato Regioni
CONFERENZA
STATO-REGIONI
Seduta
del 18 febbraio 2000
OGGETTO: Accordo
tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione degli standards minimi delle
qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle
strutture della formazione professionale.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
VISTO l'articolo 17
della legge 24 giugno 1997, n. 196, in
materia di riordino della formazione professionale;
VISTO gli articoli 140,
143 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
che conferisce alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella
materia della formazione professionale, salvo quelli espressamente mantenuti
allo Stato di cui al richiamato articolo 142, affidando a questa Conferenza la
definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e
regionali del sistema di formazione professionale;
VISTO l'articolo 142,
comma I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
che individua le competenze mantenute in capo allo Stato in materia dì
formazione professionale;
VISTO il comma 2
del richiamato articolo 142 che dispone che, in ordine alle suddette competenze
mantenute in capo allo Stato, ad esclusione di quelle di cui alla lett. 1) del
comma I, questa Conferenza esercita funzioni di parere obbligatorio e di
proposta;
CONSIDERATO che,
nella seduta del 10 febbraio 2000 di questa Conferenza, le Regioni, nel rendere
parere sul disegno di legge recante "Delega al Governo in materia
professionale", hanno evidenziato la necessità di pervenire, in attesa di
un intervento normativo in materia, ad un accordo per coordinare l’esercizio
delle competenze affidate allo Stato e alle Regioni relative al complessivo
sistema della formazione professionale;
VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 16
dicembre 1999 (Atti Rep n. 200) tra il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, le Regioni, le Province, i
Comuni e le Comunità montane per l'individuazione per gli standard minimi di
funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego;
VISTA la proposta
di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, trasmessa alla Segreteria di questa Conferenza il 17 febbraio 2000,
nella stesura definitiva, a seguito di quanto convenuto in sede tecnica
Stato-Regioni il 15 febbraio 2000, con le integrazioni tecniche concordate,
nell'incontro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con i
rappresentanti delle Regioni e le organizzazioni sindacali;
VISTO l’articolo 2 comma
2 lettera b) del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n° 281
che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi
secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;
VISTO l'articolo
4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in
questa Conferenza Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del
principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
ACQUISITO
l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome,
espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, del richiamato decreto legislativo n 281 del 1997;
SANCISCE
il seguente accordo, nei termini sottoindicati:
Il Ministro dei
lavoro e della previdenza sociale,
le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano:
CONSIDERATA la
necessità di garantire un efficace coordinamento tra loro, nel rispetto delle
diverse Competenze nell'esercizio delle attività finalizzate al sistema della
formazione professionale,
RITENUTO che, per
la realizzazione degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti, relativi
all'individuazione degli standards delle qualifiche professionali e dei crediti
formativi, occorra definire standards minimi al fine di fissare criteri di
riferimento validi per tutto il territorio nazionale;
RITENUTO che, per
l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale,
ivi comprese quelle che svolgono attività di orientamento, tirocinio e azioni
formative integrate, occorra definire requisiti minimi al fine di fissare
criteri di riferimento validi per tutto il territorio nazionale;
CONSIDERATA la
complessità e la rilevanza dell'intervento per il quale si ritiene
indispensabile una programmazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed
una concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l'utilizzazione delle
risorse a disposizione;
CONVENGONO sulla
necessità, per quanto di rispettiva competenza, di adottate appositi
provvedimenti normativi per sostenere, anche attraverso interventi finanziari,
la ristrutturazione degli enti dì formazione professionale; di prevedere
inoltre le necessarie modifiche normative anche per promuovere lavoro autonomo,
associato e cooperativo;
per quanto
concerne la formazione continua, di fare riferimento alle intese già raggiunte
tra Istituzioni pubbliche e Parti sociali con l'accordo del 22 dicembre 1998
"Patto per lo sviluppo e l'occupazione";
sulla necessità
di coordinare, semplificare e armonizzare le procedure di impiego delle risorse
nazionali e comunitarie con particolare riferimento a quelle di vigilanza,
controllo monitoraggio e valutazione degli interventi;
di perseguire gli
obiettivi di seguito indicati, secondo le modalità, i tempi e le condizioni per
ciascuno di essi definiti dai rispettivi allegati al presente Accordo, che ne
costituiscono, pertanto, parte integrante:
1) Accreditamento
delle strutture formative - (all. A);
2) Certificazione
delle competenze professionali - (all. B);
3)
Ristrutturazione degli enti di formazione - (all. C).
Il Segretario
Il Presidente
(Accreditamento
delle strutture formative)
Le strutture
pubbliche e private, indipendentemente dalla loro natura giuridica, possono
svolgere attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con
risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale,
presso sedi operative accreditate ai sensi di quanto di seguito indicato:
a)
l’accreditamento viene effettuato dalle Regioni con riferimento a ciascuna sede
operativa delle strutture pubbliche e private in relazione a tipologie di
attività;
b)
l’accreditamento è concesso previa valutazione della documentazione prodotta da
ciascuna sede operativa relativamente ai criteri e requisiti indicati alla
successiva lettera e) ed a condizione dell'impegno ad applicare per il
personale il contratto collettivo di lavoro di riferimento nonché ad accettare
il sistema di controlli pubblici, che può essere esercitato anche mediante
ispezioni. Dell'avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene
data contestualmente comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ai fini dell'inserimento delle strutture in un elenco nazionale;
c) entro sei mesi
dall'adozione dei presente accordo, il Ministro del Lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce i requisiti ed i
criteri minimi di valutazione delle sedi operative ai fini dell’accreditamento
sulla base dei seguenti indicatori da stabilirsi anche in rapporto alle
strutture di appartenenza:
1. capacità
gestionali e logistiche;
2. situazione
economica;
3. disponibilità
di competenze professionali impegnate in attività di direzione, amministrazione
e docenza, coordinamento, analisi e progettazione, valutazione dei fabbisogni,
orientamento;
4 livelli di
efficacia ed efficienza raggiunti nelle attività precedentemente realizzati;
5, interrelazioni
maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.
Le sedi operative
delle strutture pubbliche e private certificate ai sensi del sistema di qualità
150 9001, 2] fine di ottenere l’accreditamento devono dimostrare il possesso
dei requisiti di cui alla lettera e), nn. 4) e 5). Le strutture di nuova
costituzione possono richiedere l’accreditamento per le proprie sedi operative
purché in possesso dei requisiti di cui alla lettera c), nn. I), 2) e 3). A
tali sedi sarà rilasciato un accreditamento provvisorio; entro un biennio la
regione dovrà accertare la sussistenza dei requisiti di cui alla predetta
lettera e), nn. 4) e 5);
d)
l'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento
delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 14~ del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 12, ed attività collegate; esso può essere
sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle
condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione;
e) sono esclusi
dall'obbligo dell'accreditamento, ai sensi del presente allegato, i datori di
lavoro, pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio
personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche
condizioni attuative, da definirsi da parte delle amministrazioni titolari
delle forme di intervento o dell'amministrazione alla quale ne è affidata la
gestione, anche in coerenza con i criteri di cui alla lettera b) in quanto
compatibili, e ad attestare le competenze professionali acquisite dai
lavoratori secondo modalità idonee ai fin della certificazione.
(Procedure per la
costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali)
a) Al fine
dell'adozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze si
conviene di istituire, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione
formata dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell’Università e della
ricerca scientifica, e delle regioni. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base dell'esame istruttorio della Commissione, delle
elaborazioni effettuate dall’ISFOL e delle rilevazioni degli Organismi
Bilaterali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
formula le proposte di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera e), della legge 24 giugno 1997, n. 196,
relative ai criteri ed alle modalità di certificazione delle competenze
acquisite nell'ambito del sistema di Formazione professionale e quelle
acquisite dal lavoratore secondo le modalità di cui al punto e) dell'allegato A del presente accordo, ai fine di
assicurare l'omogeneità delle certificazioni su tutto il territorio nazionale
ed il loro riconoscimento in sede di Unione europea;
b) le competenze
professionali acquisite mediante la partecipazione regolare ad attività di
formazione professionale realizzate da strutture accreditate ai sensi dell'Allegato A, mediante lo svolgimento di
un'attività lavorativa o di formazione continua, nonché mediante attività di
tirocinio o di autoformazione sono certificate, anche su richiesta degli
interessati dalle regioni;
c) la
certificazione delle competenze è effettuata dalle regioni, nei modi previsti
dalle leggi regionali, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera c), della legge 24 giugno 1997, ri. 196,
definiti sulla base delle proposte di cui al presente allegato;
d) sono
competenze professionali certificabili quelle che costituiscono patrimonio
conoscitivo ed operativo degli individui ed il cui insieme organico costituisce
una qualifica o figura professionale. Al fine di documentare il curriculum
formativo e le competenze acquisite le regioni istituiscono il libretto
formativo del cittadino su cui verranno annotati anche i crediti formativi che
possono essere conosciuti, ai fini del conseguimento di un titolo di studio o
dell'inserimento in un percorso scolastico, sulla base di specifiche intese tra
Ministeri competenti, Agenzie formati-ve e regioni interessate.
(Ristrutturazione
degli enti formativi)
Nell'ambito del
riordino e della qualificazione del sistema formativo, le regioni
predispongono, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, piani di intervento
per il finanziamento di progetti di ristrutturazione avendo a riferimento i
piani degli enti di formazione interessati.