ACCORDO QUADRO SUL TELELAVORO
23
marzo 2000
Art. 1
Ambito
di applicazione e durata
1.Il presente accordo quadro si applica al
personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Considerato il carattere sperimentale
dell'istituto, all'inizio del secondo biennio di applicazione le parti
valuteranno l'opportunità di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni
anche sulla scorta delle valutazioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 7.
Art.
2
Finalità
e obiettivi del telelavoro
1. Le parti convengono preliminarmente sul
fatto che le potenzialità positive del telelavoro, sul piano sociale ed
economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare:
a) alla pubblica amministrazione la
concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità
lavorativa;
b) al lavoratore di scegliere una diversa
modalità di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace
il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime
aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di
appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto
lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.
Art.
3
Relazioni
sindacali
1.Le relazioni sindacali si svolgono
secondo criteri di responsabilità, correttezza, trasparenza e tempestività; gli
istituti di partecipazione sindacale debbono essere attivati e conclusi in
tempi strettamente congrui rispetto all'avvio e all'attuazione dei progetti.
2. Le Amministrazioni consultano
preventivamente le OO.SS. sui contenuti dei progetti di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70.
3. A livello di Amministrazione, la
concertazione ha per oggetto le modalità di realizzazione dei progetti e l'ambito
delle professionalità impiegate mediante il telelavoro.
La concertazione si svolge in appositi
incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della
richiesta.
Nella concertazione le parti verificano la possibilità
di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il
termine massimo di venti giorni dalla sua attivazione; dell'esito della
concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizione delle parti
nelle materie oggetto della stessa.
4. A livello di Amministrazione, la
contrattazione integrativa determina gli eventuali adattamenti della disciplina
del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari condizioni della
prestazione.
Decorsi trenta giorni dall'inizio delle
trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la
rispettiva libertà d'iniziativa.
5. Nell'ambito di ciascun comparto, la
contrattazione potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle
specificità del comparto e, in particolare:
a) criteri generali per l'esatta
individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione;
b) criteri generali per l'articolazione del
tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità telematica;
c) forme di copertura assicurativa delle
attrezzature in dotazione e del loro uso;
d) iniziative di formazione legate alla
specificità del comparto.
Art.
4
Assegnazione
ai progetti di telelavoro
1. Nell'ambito dei progetti di telelavoro
di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70,
l'Amministrazione procederà con le modalità previste dall'art. 4 dello stesso DPR n. 70
all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano
dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste
dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o
abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da
consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.
2. In caso di richieste superiori al numero
delle posizioni l'Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:
a) situazioni di disabilità psico-fisiche
tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
b) esigenze di cura di figli minori di 8
anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente
certificate;
c) maggiore tempo di percorrenza
dall'abitazione del dipendente alla sede.
3. L'assegnazione a progetti di telelavoro
deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di
carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione
rispetto ai lavoratori che operano in sede.
4. L'assegnazione a progetti di telelavoro
non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è
revocabile a richiesta del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo
indicato nel progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente
previste nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto), o d'ufficio
da parte dell'amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla sede
di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le
esigenze del lavoratore, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, elevati a
20 giorni nel caso di cui al comma 2, lettera b), oppure nel termine previsto
dal progetto.
5. In
conformità all'articolo 3, comma 6, del citato
DPR n. 70, il dirigente, sulla base di quanto previsto dal
progetto, può esercitare le sue funzioni svolgendo parte della propria attività
in telelavoro.
Art.
5
Postazione
di lavoro e adempimenti dell'Amministrazione
1.Il
telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal progetto, quali lavoro
a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri – satellite, servizi in rete o
altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, comunque
in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione "a
distanza", diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è
assegnato.
2.Le spese per l'installazione e la manutenzione della postazione
di telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente per le attività
attinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell'amministrazione; sono, del
pari, a carico dell'amministrazione le spese relative al mantenimento dei
livelli di sicurezza. Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali,
necessarie per lo svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato
gratuito al lavoratore per la durata del progetto. La contrattazione di
comparto prevederà forme di copertura assicurativa delle attrezzature in
dotazione e del loro uso.
3.
Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato
all'insaputa dei lavoratori, l'amministrazione è tenuta ad informare il
lavoratore circa le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del
lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della prestazione del
lavoratore nel rispetto di tali modalità possono essere utilizzati ai fini
dell'esercizio dei poteri datoriali.
4. Ciascun progetto prevederà la
possibilità che siano disposti, con frequenza media da definirsi eventualmente
nella contrattazione di comparto, rientri periodici del lavoratore presso la
sede di lavoro.
5. L'amministrazione deve garantire che la
prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le normative
vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori.
L'amministrazione è tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria
perché la prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per
sé e per le persone che eventualmente vivono negli ambienti prossimi al suo
spazio lavorativo.
6. Le
amministrazioni, nell'ambito delle attività formative dedicate ai lavoratori,
prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica tendente
a garantire un adeguato livello di professionalità e socializzazione per gli
addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative saranno rivolte,
altresì, ai dirigenti degli uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano
attività di telelavoro.
7. Debbono essere assicurate forme di
comunicazione tempestiva – ivi compreso l'utilizzo dell'e-mail – per rendere
partecipe il lavoratore delle informazioni di carattere amministrativo più
direttamente connesse con le sue legittime aspettative, come indicato
nell'articolo 2, lettera b)
Art.
6
Diritti
ed obblighi del lavoratore
1. Avendo riguardo agli obiettivi ed alle
modalità attuative del progetto, allo scopo anche di valorizzare l'autonomia
nella gestione del tempo e dell'attività lavorativa, la prestazione del
telelavoro è orientata a modelli innovativi di distribuzione dell'orario di
lavoro, ferma restando la stessa quantità oraria globale prevista per il
personale che presta la sua attività nella sede e secondo i criteri generali
definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b).
Eventuali brevi periodi di interruzione del
circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al
lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell'orario di
lavoro. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà
dell'amministrazione, sentite le OO.SS., richiedere il temporaneo rientro del
lavoratore presso la sede di lavoro.
2. Il lavoratore, nel caso in cui la
postazione sia ubicata presso la sua abitazione, è tenuto a consentire, con
modalità concordate, l'accesso alle attrezzature di cui ha l'uso da parte degli
addetti alla manutenzione, nonché del responsabile di prevenzione e protezione
e da parte del delegato alla sicurezza, per verificare la corretta applicazione
delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di
telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve
strettamente attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni
impartite.
3. Al lavoratore, la cui postazione di
lavoro è ubicata presso la sua abitazione, dovrà essere corrisposta una somma,
che potrà per alcune spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle
spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre
spese connesse all'effettuazione della prestazione.
L'importo di tale somma, corrisposta a
titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza predeterminata, è fissato dal
progetto con le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, e sarà
rideterminato con riferimento all'andamento dei prezzi e delle tariffe dei
servizi indispensabili per l'effettuazione del telelavoro.
4. Il trattamento retributivo, tabellare e
accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale,
integrativa e decentrata, che si applica ai lavoratori del comparto.
Del pari, per la parte normativa (ad es.:
fruizione di ferie, festività e permessi, aspettative, ecc.) si applica al
lavoratore la disciplina contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori
del comparto.
5. È
garantito l'esercizio dei diritti sindacali.
Il lavoratore deve poter essere informato e
deve poter partecipare all'attività sindacale che si svolge in azienda, a
cominciare dalla istituzione, nelle amministrazioni e negli enti che impiegano
telelavoro, di una bacheca sindacale elettronica, nonché dall'utilizzo
dell'e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
Art.
7
Osservatorio
sul telelavoro
1. In
considerazione della sperimentalità del telelavoro, sarà istituito presso
l'A.Ra.N., per il primo biennio di attuazione, un Osservatorio formato da un
componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
accordo e da tre componenti nominati dall'Aran. Tale Osservatorio, avvalendosi
eventualmente dell'apporto di esperti, nonché dei Comitati pari opportunità,
ove costituiti, dovrà, durante il biennio, raccogliere dati e informazioni
circa l'andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento
dell'amministrazione e sull'organizzazione di vita dei lavoratori. Al termine
del biennio l'Osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso pubblico, ed
orienterà le parti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella
contrattazione collettiva
2. La
contrattazione di comparto istituirà, altresì, Osservatori di comparto, anche
quali sensori settoriali dell'Osservatorio intercompartimentale.