PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
5
giugno 1996.
Autorizzazione del Governo alla
sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma
1, del decreto legislativo n. 29/1993 - del
testo del contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
riguardanti il "rappresentante per la sicurezza", concordato il 7
maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL,
CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144,
e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
"Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
Visti gli articoli 18, 19
e 20 del predetto decreto legislativo n. 626/1994
che hanno introdotto specifiche forme di "consultazione e partecipazione
dei lavoratori" per vari aspetti che riguardano la sicurezza e la
protezione della salute negli ambienti di lavoro, prevedendo, in particolare,
la figura del "rappresentante per la sicurezza" e disciplinandone le
attribuzioni e le modalita' elettive o di designazione;
Vista la direttiva del 29 settembre 1996
del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le
Amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale
dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il
parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'italia (ANCI) e dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
Vista la lettera prot. n. 2989 del 10
maggio 1996 (pervenuta il 14 maggio 1996), con la quale l'ARAN, in attuazione
degli articoli 51,
comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini
dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo, del contratto
collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
riguardanti il "rappresentante per la sicurezza", concordato il 7
maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL,
CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI;
Visto il "testo concordato" in
precedenza indicato, che e' stato inviato unitamente ad una "relazione
illustrativa" dell'articolato, nella quale e' precisato, tra l'altro, che
il predetto contratto collettivo quadro "non comporta oneri
aggiuntivi";
Visto l'art. 51, comma
1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
- come modificato dal decreto
legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale
prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il
Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o
negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti
collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della
conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri";
Visto il citato art. 51, comma
1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale
prevede anche che "per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti
il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali" il Governo,
ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, "provvede previa intesa
con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";
Vista la lettera prot. n. 30777/96/7.515
del 17 maggio 1996 con la quale e' stata richiesta l'"intesa" della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, precisando che "tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti
dalla richiamata normativa. . . . . nel caso non intervenga risposta entro
cinque giorni. . . . . si riterra' acquisita l'"intesa";
Vista la lettera del 23 maggio 1996, con la quale la
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano ha espresso la richiesta "intesa";
Considerato che il predetto testo concordato non risulta
in generale in contrasto con la citata direttiva del 29 settembre 1996
impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1996, concernente
l'"autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato in
precedenza citato;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il
Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, e' stato delegato a
provvedere alla "attuazione. . . . . del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni. . . . . " e ad "esercitare
ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano e . . . 1)
Funzione pubblica";
A
nome del Governo;
Autorizza:
ai sensi dell'art. 51, comma
1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione
dell'allegato testo del "contratto collettivo quadro" in merito agli
aspetti applicativi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
riguardanti il "rappresentante per la sicurezza", concordato il 7
maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL,
CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI ed UNIONQUADRI.
Ai sensi dell'art. 51, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sara'
trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 5 giugno 1996
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 28
giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n.
1
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione da parte
della Corte dei conti del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 1996,
con il quale l'ARAN e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato
dell'accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il
"rappresentante per la sicurezza" stipulato il 7 maggio 1996, il
giorno 10 luglio alle ore 10 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro
tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni,
rappresentata dai componenti del comitato direttivo ed i rappresentanti delle
seguenti confederazioni: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR,
USPPI, UNIONQUADRI.
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
in merito agli aspetti applicativi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
riguardanti il "rappresentante per la sicurezza", sottoscritto il 10
luglio 1996.
PREMESSA.
Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel
prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei
lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti
applicativi;
Considerato che le parti intendono dare
attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli
orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie e il decreto
legislativo n. 626/94 di recepimento;
Ravvisata l'opportunita' di prendere in
esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le
sue modalita' di esercizio o di designazione, la formazione di detta
rappresentanza con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19
e 20 del decreto legislativo n. 626/94;
Ritenuto che la logica che fonda i rapporti
tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualita' ed
ispirarsi a criteri di partecipazione;
Preso atto che il rappresentante per la sicurezza svolge
una funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato sindacale
della RSU o della RSA;
Considerato che l'applicazione del decreto
legislativo n. 626/94, nei confronti
delle pubbliche amministrazioni implica distinte responsabilita' tra indirizzo
e gestione;
Convengono quanto segue:
PARTE
PRIMA
I.
Il rappresentante per la sicurezza.
L'art. 18 del
decreto legislativo n. 626/94, il cui comma 1 contiene
l'enunciazione del principio generale secondo il quale in tutte le
amministrazioni o unita' lavorative e' eletto o designato il rappresentante per
la sicurezza, e' dedicato ai criteri di individuazione di tale soggetto unico
per tutti i lavoratori e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per
la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di diritti,
formazione e strumenti per l'espletamento degli incarichi.
A partire dal perfezionamento del presente
accordo, in tutte le amministrazioni o unita' lavorative saranno promosse dalle
stesse e dalle organizzazioni sindacali le iniziative con le modalita' di
seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori
per la sicurezza.
II.
Amministrazioni o unita' lavorative fino a quindici dipendenti.
Le parti concordano che per le
amministrazioni o unita' lavorative aventi fino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza sia eletto dai lavoratori al loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale
diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti. Risultera'
eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano
tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello
spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale
e' comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel
dirigente al quale spettano i poteri di gestione nonche' nel funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e
possono essere eletti tutti i lavoratori - non in prova con contratto a tempo
indeterminato o con contratto a tempo determinato purche' la durata del
medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestano la propria
attivita' nelle amministrazioni o unita' lavorative.
La durata dell'incarico e' di tre anni.
Al rappresentante spettano, per
l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
appositi permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle amministrazioni o unita'
lavorative che occupano fino a 6 dipendenti nonche' pari a 30 ore annue nelle
amministrazioni o unita' lavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti
previsti dall'articolo 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene
utilizzato il predetto monte ore e l'attivita' e' considerata tempo di lavoro.
III.
Amministrazioni o unita' lavorative con piu' di quindici dipendenti.
Amministrazioni
o unita' lavorative da 16 a 200 dipendenti:
nelle amministrazioni o unita' lavorative
che occupano da 16 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si
individua nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
Amministrazioni
o unita' lavorative da 201 a 1000 dipendenti:
nelle amministrazioni o unita' lavorative
che occupano da 201 a 1000 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza sono 3
nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
Amministrazioni
o unita' lavorative con piu' di 1000 dipendenti:
nelle amministrazioni o unita' lavorative
che occupano piu' di 1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la
sicurezza è pari a 6.
I rappresentanti per la sicurezza sono
eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
IV.
Permessi retribuiti orari.
Nelle amministrazioni o unita' lavorative
che occupano piu' di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti
dall'art. 19 del
decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti
per la sicurezza, oltre ai permessi gia' previsti per le rappresentanze
sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue
per ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti
previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19 citato, non viene
utilizzato il predetto monte ore e l'attivita' e' considerata tempo di lavoro.
V.
Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
a) All'atto della costituzione della RSU il
candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificamente tra i
candidati proposti per l'elezione della RSU.
La procedura di elezione e' quella
applicata per le elezioni delle RSU.
b) Nei casi in cui sia gia' costituita la
RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la
procedura che segue:
entro trenta giorni dalla data del presente
accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza e'/sono designato/i dai
componenti della RSU al loro interno;
tale designazione verra' ratificata in
occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione
da parte dell'assemblea, si procedera' a una nuova designazione sempre
all'interno della R.S.U;
nel caso di dimissioni della RSU, il
rappresentante per la
sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova
elezione e comunque non oltre sessanta giorni. In tale ipotesi allo stesso
competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione
al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) Nei casi in cui la RSU non sia stata
ancora costituita - e fino a tale evento - e nelle amministrazioni o nelle
unita' lavorative operino esclusivamente le RSA costituite ai sensi del vigente
art. 19 della
legge n. 300/70 il/i rappresentante/i per la sicurezza
e'/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra
richiamate per le amministrazioni o unita' lavorative con numero di dipendenti
inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
d) Nelle amministrazioni o unita' lavorative
in cui vi sia compresenza di RSU e RSA la individuazione del rappresentante per
la sicurezza avviene per tramite di una elezione con liste separate e
concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto.
L'elettorato passivo e' riservato ai
componenti della RSU e delle RSA.
e) In assenza di rappresentanze sindacali,
il rappresentante per la sicurezza e' eletto dai lavoratori al loro interno
secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle amministrazioni con
numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle organizzazioni
sindacali.
In questa fattispecie, ai rappresentanti
per la sicurezza spettano, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19 del
decreto legislativo n. 626/94, permessi
retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei
rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato al datore di lavoro.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per un
triennio.
VI.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale e' contenuta all'art. 19 del
decreto legislativo n. 626/94, le parti
concordano sulle seguenti indicazioni.
VII.
Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro
sara' esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni
previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala
preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli
ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere
congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un
addetto da questi incaricato.
VIII.
Modalita' di consultazione.
Laddove il decreto
legislativo n. 626/94 prevede a carico del datore di
lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve
svolgere in modo da garantire la sua effettivita' e tempestivita'.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il
rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della
consultazione ha facolta' di formulare proprie proposte e opinioni, sulle
tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale
della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta
consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del decreto
legislativo n. 626/94, nelle realta' in
cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le
procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali
costituite ai sensi del vigente art.19 della
legge n. 300/70.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in
azienda puo' designare uno o piu' soggetti, al proprio interno, tenuto conto di
quanto previsto dall'art. 18, comma
6, del decreto legislativo n. 626/94.
IX.
Informazioni e documentazione aziendale.
Il rappresentante per la sicurezza ha
diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e)
ed f) del comma 1 dell'art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di
consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2,
custodito presso le amministrazioni o unita' lavorative ai sensi dell'art. 4,
comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del
rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto
previsto dalla legge e da eventuali accordi.
Per informazioni inerenti l'organizzazione
e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unita' produttiva
per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute, ed alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la
documentazione, e' tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua
funzione in conformita' a quanto previsto dall'art. 9, comma 3,
del decreto legislativo n. 626/94.
X.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza ha il
diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma
1, lettera g), del decreto legislativo n. 626/94,
anche avendo riguardo alle indicazioni contenute nella circolare della Funzione
pubblica del 24 aprile 1995, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135
del 12 giugno 1995.
La formazione dei rappresentanti per la
sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgera'
mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli gia' previsti per la
loro attivita'.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base
di 32 ore che, nelle amministrazioni o unita' lavorative con un numero di
dipendenti inferiore a 16, si svolgera' in due moduli; tale programma deve
comprendere:
conoscenze generali sugli obblighi e
diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
conoscenze generali sui rischi
dell'attivita' e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
metodologie sulla valutazione del rischio;
metodologie minime delle comunicazioni.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano
introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
XI.
Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art. 11 del
decreto legislativo n. 626/94, le riunioni
periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno cinque giorni
lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza puo'
richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate
situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di
prevenzione nelle amministrazioni o unita' lavorative.
Della riunione viene redatto verbale.
XII.
Strumenti per l'espletamento delle funzioni.
In conformita' a quanto previsto al punto 4
dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 626/94, il
rappresentante alla sicurezza puo' essere autorizzato all'utilizzo di strumenti
in disponibilita' della struttura.
In tali strumenti rientrano in particolare l'utilizzo del
locale a disposizione della rappresentanza sindacale, la consultazione delle
pubblicazioni nella specifica materia.
XIII.
Contrattazione di comparto.
E' rimessa alla contrattazione di comparto, da avviare
entro novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo, in
particolare la possibilita' di:
individuare, in relazione a peculiari
specificita', diverse modalita' di rappresentanza tra piu' amministrazioni
dello stesso comparto o tra piu' uffici della stessa amministrazione,
nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 18,
comma 2, del decreto legislativo n. 626/94;
definire in relazione alla individuazione
di specifiche esigenze di prevenzione e/o protezione dai rischi connessi
all'attivita' di lavoro, un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore
a quello previsto dall'art. 18, dianzi citato che sara' ricompreso nell'ambito
delle rappresentanze sindacali presenti;
evitare la sovrapposizione tra i componenti
delle RSU ed i rappresentanti per la sicurezza nelle unita' lavorative che
occupano da 201 a 300 dipendenti, individuando due rappresentanti per la
sicurezza tra i componenti la RSU ed aggiungendo a questi un ulteriore
rappresentante per la sicurezza;
individuare ulteriori contenuti specifici
della formazione con riferimento a specificita' dei propri comparti.
In ogni caso, in sede di contrattazione di comparto o
decentrata le parti procederanno all'assorbimento delle ore di permesso
spettanti - in base al presente accordo - ai rappresentanti per la sicurezza,
fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute per lo stesso titolo.
PARTE
SECONDA
Organismi
paritetici.
I. La
contrattazione di comparto, da avviare entro novanta giorni dalla
sottoscrizione definitiva del presente accordo, determinera' le modalita'
operative per la costituzione degli organismi paritetici di cui all'art. 20 del
decreto legislativo n. 626/94, su base
territoriale, secondo la struttura del comparto, assegnando le funzioni ivi
previste.
In ogni caso, la funzione di prima istanza
di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.
II. Fino a che non
interviene la predetta disciplina, gli organismi paritetici previsti dai
contratti di comparto svolgeranno anche le funzioni di cui all' art. 20 del
decreto legislativo n. 626/94.
A tale scopo gli organismi predetti si
raccorderanno, in base al territorio di competenza, con i soggetti
istituzionali di livello regionale o provinciale, operanti in materia di salute
e sicurezza per favorire la realizzazione delle finalita' anzidette. Anche per
tali organismi, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso
alla via giurisdizionale.
Dichiarazione congiunta
Nel sottoscrivere l'ipotesi di accordo per
un contratto quadro sulle materie rimesse alla contrattazione collettiva dal decreto
legislativo n. 626/94 le parti auspicano una sollecita
applicazione del decreto legislativo in tutte le pubbliche amministrazioni. A
tal fine, in parallelo alle iniziative gia' programmate dalle confederazioni e
dalle organizzazioni sindacali di categoria, le parti ritengono opportuna da
parte delle singole amministrazioni un'adeguata campagna di informazione sui
contenuti del decreto legislativo, nei confronti dei responsabili delle
articolazioni orgaanizzative e, in generale di tutti i lavoratori interessati.
Dichiarazione CGIL CISL UIL
CGIL CISL UIL evidenziano come eventuali
norme correttive al decreto
legislativo n. 626/94, che rimandino ad ulteriori decreti
ministeriali l'individuazione di particolari esigenze connesse ai servizi
espletati, non sospendono comunque l'applicazione del decreto
legislativo n. 626/94 e pertanto ribadiscono l'immediata
applicabilita' in tutte le pubbliche amministrazioni del presente accordo.
Sottolineano inoltre che questo non
preclude la possibilita' di una sua rimodulazione, appropriata alle specifiche
realta' delle diverse amministrazioni.
Dichiarazione a verbale CONFSAL accordo
quadro decreto legislativo n. 626/94
L'accordo quadro
sul decreto
legislativo n. 626 del 19 settembre 1994
viene firmato condividendo l'impostazione generale ma con le seguenti riserve,
espresse ampiamente nel corso della lunga trattativa e non recepite dall'ARAN
nonostante chiare indicazioni della normativa di riferimento:
a) il numero dei
rappresentanti per la sicurezza indicato nell'accordo e' pari al minimo
indicato dal decreto
legislativo n. 626/94 spesso insufficiente a garantire
l'adempimento delle attribuzioni;
b) il tempo di
lavoro retribuito per lo svolgimento dell'incarico di R.S.L. e' estremamente
restrittivo in riferimento alle attribuzioni di cui al punto 1, lettere a), e),
f), h), m), n), o), dell'art. 19 del
decreto legislativo n. 626/94 e quindi in
contrasto con il punto 2 dello stesso articolo che dispone che "il
rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione ..".