Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER LA REALIZZAZIONE DALL’ANNO SCOLASTICO 2003/2004 DI UN’OFFERTA FORMATIVA
SPERIMENTALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE MORE
DELL’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DI CUI ALLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53
Visto il Decreto
Legislativo 28 agosto 1997, n.281;
Vista la legge costituzionale
18 ottobre 2001, n.3;
Vista la legge 28 marzo
2003, n.53;
Vista la legge 17 maggio
1999, n.144 e, in particolare l’art.68
concernente l’obbligo di frequenza ad attività formative;
Visto il DPR 12 luglio
2000 n.257 contenente il regolamento di
attuazione dell’art.68 della
citata legge n.144/99;
Visto il DPR 8 marzo
1999, n.275 recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Premesso che,
a seguito
dell’abrogazione della legge n.9/99
disposta dalla citata legge n.53/03
e nelle more dell’emanazione dei decreti delegati previsti per l’attuazione del
diritto-dovere di istruzione e formazione, si rileva l’esigenza di predisporre,
in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2003/2004 e fino
all’entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge medesima,
un’offerta formativa in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei
ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle aspettative personali.
La realizzazione
di tale offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale
non predetermina l’assetto a regime dei percorsi del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale, da definirsi attraverso l’adozione delle norme
attuative sopra richiamate.
Le Regioni sono
titolari della programmazione delle attività inerenti l’attuazione del presente
Accordo, secondo le norme vigenti e nel rispetto delle competenze delle
autonomie locali.
IL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO,
LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITA’ MONTANE
1. Convengono che
per corrispondere alle esigenze richiamate in premessa, anche nell’ottica di
una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli
insuccessi, della dispersione scolastica e formativa, e degli abbandoni,
occorra:
- individuare
modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa che coinvolgano
l’istruzione e la formazione professionale, rispettando e valorizzando il ruolo
delle istituzioni scolastiche autonome e quello delle strutture formative
accreditate;
- realizzare
forme di interazione e/o di integrazione fra i soggetti operanti nei citati
sistemi;
- promuovere le
capacità progettuali dei docenti della scuola e della formazione professionale,
per motivare l’apprendimento dello studente attraverso il sapere ed il saper
fare.
2. considerano
opportuno attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione
professionale – rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo
di studi, manifestino la volontà di accedervi – caratterizzati da curricoli
formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il
livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello
studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua
conoscenza del mondo del lavoro.
3. stabiliscono – anche al fine
di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di continuare il
proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i
rientri fra l’istruzione e la formazione professionale e viceversa – che tali
percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche
comuni:
- avere durata
almeno triennale;
- contenere, con
equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla
formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate;
- consentire il
conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e
corrispondere almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio
85/368/CEE).
4. convengono
sull’esigenza di attivare un percorso articolato di partenariato istituzionale,
a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello
regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da
quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il
riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei
titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei
passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, nonché per
la definizione delle procedure relative alla determinazione e all’integrazione
delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione.
5. valutano
importante prevedere, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, che
tali percorsi siano accompagnati dalla progettazione di azioni di formazione
congiunta dei docenti dell’istruzione e della formazione professionale per lo
scambio di esperienze tra i sistemi, per l’acquisizione di competenze utili ai
fini dell’orientamento dei giovani e delle loro famiglie.
6. concordano che
il presente Accordo quadro costituisce il riferimento per la successiva
assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, recanti le modalità, anche diffenziate, con
le quali sono attivati – dall’anno scolastico 2003-2004 e fino all’entrata in
vigore delle norme attuative previste dalla legge 53/2003
e garantendo, comunque, il compimento delle attività iniziate – i percorsi di
istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le
proprie caratteristiche territoriali, nonché per l’integrazione delle risorse
finanziarie e l’adeguamento degli strumenti operativi.
7. concordano
altresì che, per la realizzazione di tali percorsi sperimentali a livello
regionale, sono sottoscritti, anche nell’ambito delle intese di cui al punto
precedente, formali accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali
per l’individuazione delle relative modalità operative, nel rispetto dei
principi stabiliti dalle intese di cui al punto sei.
7 bis. convengono
che, nelle materie di cui ai punti 6, 7 in ciascuna Regione si definiscono le
modalità per l’attivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie
locali.
8. convengono sull’esigenza di
attivare, nei rispettivi ambiti di competenza, il confronto con le Parti
sociali, sulla sperimentazione di cui al presente Accordo, con particolare
riferimento al tema della definizione degli standard formativi.
9. si impegnano,
a partire dall’esercizio finanziario 2003 e fino all’entrata in vigore delle
norme attuative della legge 28 marzo
2003, n.53, garantendo, comunque, il
completamento delle attività iniziate, a stanziare le risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dei citati percorsi sperimentali, nonché delle
relative misure di accompagnamento e di sistema.
A partire
dall’anno 2003 sono stanziate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca risorse a valere sul Fondo di cui alla L. 440/97
e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sui fondi
destinati all’attuazione dell’obbligo formativo.
Le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano possono integrare tali finanziamenti con
proprie risorse.
Le risorse messe
a disposizione dal MIUR per l’anno 2003 sono pari ad euro 11.345.263,00, a
valere sul fondo di cui alla legge 440/97;
le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali per l’anno 2003, pari ad euro 204.709.570,00, a valere sul capitolo
7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al
Fondo Sociale Europeo di cui all’articolo 9,
comma 5 della legge 19 luglio 1993, n.236.
Per assicurare la
prosecuzione e la conclusione dei percorsi sperimentali e delle predette
misure, il Governo si impegna ad assumere le iniziative ritenute più utili,
anche con apposite previsioni normative nel bilancio e nella legge finanziaria
del 2004, in modo che vengano determinati, a partire dall’inizio di ciascun
esercizio finanziario, gli stanziamenti da assegnare alle Regioni ed alle
Province autonome di Trento e Bolzano.
Le risorse messe
a disposizione dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
per l’anno 2003 concorrono alla programmazione regionale degli interventi di
cui al presente accordo e sono trasferite agli Uffici scolastici regionali, in
attesa delle necessarie modificazioni legislative che, a partire dall’esercizio
finanziario per l’anno 2004, consentiranno il diretto trasferimento delle risorse
del citato Dicastero alle Regioni.
Per consentire la
piena attuazione del presente accordo, il Governo si impegna a garantire per la
sua quota parte la piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni
della sperimentazione.
10. convengono
che negli accordi territoriali, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle strutture formative, siano contenute le modalità per
l’impiego di tutte le risorse disponibili, ivi comprese quelle finanziarie,
anche prevedendo l’utilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti,
dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola
nonché delle strutture, senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e degli
Enti locali, con particolare riferimento alle misure di orientamento, di
personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili, nonché alle
funzioni di monitoraggio ed alle azioni di sistema.
11. Le Regioni,
le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
montane si impegnano, altresì, a predisporre tutti gli adempimenti necessari a
consentire l’avvio dei percorsi sin dall’inizio del prossimo anno scolastico.