Tutela maternità e
paternità: operativo il decreto
ACCORDO QUADRO SUL CONGEDO PARENTALE
ALLEGATO alla Direttiva
96/34/CE
PREAMBOLO
L'allegato accordo costituisce un impegno dell'UNICE, del CEEP e della CES a
porre in atto prescrizioni minime sul congedo parentale e sull'assenza dal
lavoro per cause di forza maggiore, inteso quale importante strumento per
conciliare la vita professionale e quella familiare e per promuovere la
parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne.
La CES, l'UNICE e il
CEEP invitano la Commissione a sottoporre a questo accordo quadro al
Consiglio affinché questi, con propria decisione, renda tali prescrizioni
minime vincolanti negli Stati membri della Comunità europea, ad eccezione del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
I. CONSIDERAZIONI
GENERALI
1. Visto l'accordo
sulla politica sociale allegato al protocollo
sulla politica sociale del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 2;
2. considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica
sociale prevede che gli accordi conclusi a livello comunitario siano attuati,
a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a una decisione del
Consiglio su proposta della Commissione;
3. considerando che la Commissione ha annunciato la propria intenzione di
proporre una misura comunitaria in merito alla conciliazione della vita
professionale con quella familiare;
4. considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali
stabilisce, al punto 16 relativo alla parità di trattamento tra uomini e
donne, che è opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle
donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari;
5. considerando che la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 1994
riconosce che una politica effettiva di pari opportunità presuppone una
strategia globale integrata, la quale consenta una migliore organizzazione
degli orari di lavoro, una maggiore flessibilità e un più agevole ritorno
alla vita professionale e prende atto del ruolo importante che svolgono le
parti sociali sia in tale campo sia nell'offrire, agli uomini e alle donne,
la possibilità di conciliare le loro responsabilità professionali e i loro
obblighi familiari;
6. considerando che le misure volte a conciliare la vita professionale
familiare dovrebbero promuovere l'introduzione di nuovi modi flessibili di
organizzazione del lavoro e dell'orario, più adattati ai bisogni della
società in via di mutamento, e rispondenti sia alle esigenze delle imprese
che di quelli dei lavoratori;
7. considerando che la politica familiare deve essere situata nel contesto
dei mutamenti demografici, degli effetti dell'invecchiamento della
popolazione, del ravvicinamento delle generazioni e della promozione della
partecipazione delle donne alla vita attiva;
8. considerando che gli uomini dovrebbero essere incoraggiati ad assumere
uguali responsabilità familiari, ad esempio, proponendo loro di prendere
congedi parentali con mezzi quali programmi di sensibilizzazione;
9. considerando che il presente accordo è un accordo quadro che stabilisce
prescrizioni minime e disposizioni sul congedo parentale, distinto dal
congedo di maternità, e sull'assenza dal lavoro per cause di forza maggiore e
rinvia agli Stati membri e alle parti sociali per la determinazione di
condizioni di accesso e di modalità di applicazione affinché si tenga conto
della situazione particolare di ciascuno Stato membro;
10. considerando che gli Stati membri dovrebbero prevedere il mantenimento
delle prestazioni in natura effettuate a titolo di assicurazione malattia
durante il periodo minimo di congedo parentale;
11. considerando che gli Stati membri dovrebbero inoltre, ove ciò risulti
opportuno in considerazione delle condizioni nazionali e della situazione di
bilancio, prevedere il mantenimento integrale dei diritti alle prestazioni di
previdenza e assistenza sociale durante il periodo minimo di congedo
parentale;
12. considerando che il presente accordo tiene conto della necessità di
migliorare le esigenze di politica sociale, di favorire la competitività
dell'economia della Comunità è di evitare di imporre vincoli amministrativi,
finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo
sviluppo delle piccole e medie imprese;
13. considerando che le parti sociali sono le più idonee a trovare soluzioni
rispondenti alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori e che quindi
deve essere riservato loro un ruolo particolare nell'attuazione e
applicazione del presente accordo,
LE PARTI FIRMATARIE HANNO CONCLUSO IL SEGUENTE ACCORDO:
Clausola 1
Oggetto e campo
d'applicazione
1. Il presente
accordo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione
delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano.
2. Il presente
accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto
o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi o dalle
prassi vigenti in ciascuno Stato membro.
Clausola 2
Congedo parentale
1. Fatta salva la
clausola 2.2, il presente accordo attribuisce ai lavoratori, di ambo i sessi,
il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un
bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino
a un'età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle
parti sociali.
2. Per promuovere la
parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne le parti
firmatarie del presente accordo considerano che il diritto al congedo
parentale previsto alla clausola 2.1 dovrebbe, in linea di principio, essere
attribuito in forma non trasferibile.
3. Le condizioni di
accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite
dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto
delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e/o le parti
sociali possono in particolare:
a) stabilire che il
congedo parentale sia accordato a tempo pieno, a tempo parziale, in modo
frammentato o nella forma di un credito di tempo;
b) subordinare il
diritto al congedo parentale ad una determinata anzianità lavorativa e/o
aziendale che non può superare un anno;
c) adeguare le
condizioni di accesso e le modalità d'applicazione del congedo parentale alle
circostanze particolari proprie dell'adozione;
d) fissare i termini del preavviso che il lavoratore deve dare al datore di
lavoro allorché intende esercitare il diritto al congedo parentale; tale
preavviso deve indicare l'inizio e la fine del periodo di congedo;
e) definire le
circostanze in cui il datore di lavoro, previa la consultazione conforme alla
legge, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, è autorizzato a
rinviare la concessione del congedo parentale per giustificati motivi
attinenti al funzionamento dell'impresa (ad esempio allorché il lavoro è di
natura stagionale, o se non è possibile trovare un sostituito durante il
periodo di preavviso, o se una quota significativa della manodopera domanda
il congedo parentale allo stesso tempo, o allorché una funzione particolare
rivesta importanza strategica). Qualsiasi difficoltà derivante
dall'applicazione di questa clausola deve essere risolta secondo la legge, i
contratti collettivi e le prassi nazionali;
f) in aggiunta a quanto stabilito nella lettera e), autorizzare accordi
particolari intesi a soddisfare le esigenze operative e organizzative delle
piccole imprese.
4. Onde assicurare
che i lavoratori possano esercitare il diritto al congedo parentale, gli
Stati membri e/o le parti sociali prendono le misure necessarie per
proteggere i lavoratori dal licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo parentale, secondo la legge, i contratti collettivi o
le prassi nazionali.
5. Al termine del
congedo parentale, il lavoratore ha diritto di ritornare allo stesso posto di
lavoro o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro equivalente o analogo
che corrisponde al suo contratto o al suo rapporto di lavoro.
6. I diritti
acquisiti o in via di acquisizione alla data di inizio del congedo parentale
restano immutati fino alla fine del congedo prenatale. Al termine del congedo
parentale tali diritti si applicano con le eventuali modifiche derivanti
dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.
7. Gli Stati membri
e/o le parti sociali definiscono le modalità del contratto o del rapporto di
lavoro per il periodo del congedo parentale.
8. Tutte le
questioni di previdenza e assistenza sociale legate al presente accordo
devono essere esaminate e determinate dagli Stati membri secondo la legge
nazionale, tenendo conto dell'importanza della continuità dei diritti alle
prestazioni di previdenza e assistenza sociale per i diversi rischi, in
particolare dei diritti dell'assistenza sanitaria.
Clausola 3
Assenza dal lavoro
per cause di forza maggiore
1. Gli Stati membri
e/o le parti sociali prendono le misure necessarie per autorizzare i
lavoratori ad assentarsi dal lavoro, secondo la legge, i contratti collettivi
e/o le prassi nazionali, per cause di forza maggiore derivante da ragioni
familiari urgenti dovute a malattie o infortuni che rendono indispensabile la
presenza immediata del lavoratore.
2. Gli Stati membri
e/o le parti sociali possono precisare le condizioni di accesso e le modalità
di applicazione della clausola 3.1 e limitare tale diritto ad una durata
determinata per anno e/o per evento.
Clausola 4
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri
possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste
nel presente accordo.
2. L'attuazione
delle disposizioni del presente accordo non costituisce una giustificazione
valida per la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nel
settore disciplinato dal presente accordo; resta impregiudicato il diritto
degli Stati membri e/o delle parti sociali di stabilire con l'evolversi della
situazione (compresa anche l'introduzione della non trasferibilità)
disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse, purché le
prescrizioni minime previste nel presente accordo siano rispettate.
3. Il presente
accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti sociali di concludere, a
livello appropriato, compreso quello europeo, convenzioni che adattino e/o
integrino le sue disposizioni per tenere conto di circostanze particolari.
4. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio entro due anni
dall'adozione della decisione ovvero si accertano che le parti sociali
attuino le disposizioni necessarie mediante accordi prima della fine di tale
periodo. Gli Stati membri possono, ove ciò sia necessario in considerazione
di difficoltà particolari o dell'attuazione mediante contratto collettivo,
disporre al massimo di un anno supplementare per conformarsi alla decisione.
5. La prevenzione e
l'esame delle controversie e dei ricorsi risultanti dall'applicazione
dell'accordo ha luogo secondo la legge, i contratti collettivi e le prassi
nazionali.
6. Fatto salvo il
ruolo della Commissione, dei giudici nazionali e della Corte di giustizia,
qualsiasi questione relativa all'interpretazione del presente accordo a
livello europeo dovrebbe innanzitutto essere sottoposta dalla Commissione
alle parti firmatarie, che esprimeranno un parere.
7. Le parti
firmatarie sottopongono a revisione l'applicazione del presente accordo 5
anni dopo la data della decisione del Consiglio, qualora una di esse ne
faccia domanda.
Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1995.
Fritz VERZETNITSCH
Presidente della CES
Emilio GABAGLIO
Segretario generale CES
boulevard Émile Jacqmain 155
B-1210 Bruxelles
Antonio Castellano AUYANET
Presidente del CEEP
Roger GOURVÈS
Segretario generale CEEP
rue de la Charité 15
B-1040 Bruxelles
François PERIGOT
Presidente dell'UNICE
Zygmunt TYSZKIEWICZ
Segretario generale UNICE
rue Joseph II 40
B-1040 Bruxelles
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