UNIONE DELLE
CONFEDERAZIONI DELL'INDUSTRIA E DEI DATORI DI LAVORO DELL'EUROPA (UNICE)
CONFEDERAZIONE
EUROPEA DEI SINDACATI (CES)
CENTRO EUROPEO DELLE
IMPRESE A PARTECIPAZIONE STATALE (CEEP)
ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE
(allegato alla Direttiva
97/81/CE 15.12.1997)
Preambolo
Il presente accordo
quadro è un contributo alla strategia globale europea per l'occupazione. Il
lavoro a tempo parziale ha avuto, negli ultimi anni, importanti effetti
sull'occupazione. Pertanto, le parti firmatarie del presente accordo hanno
dedicato un'attenzione particolare a questa forma di lavoro. Le parti hanno
intenzione di prendere in considerazione la necessità di ricercare accordi
analoghi per altre forme di lavoro flessibili.
Riconoscendo la
diversità delle situazioni nei diversi Stati membri e riconoscendo che il
lavoro a tempo parziale è caratteristico dell'occupazione in certi settori ed
attività, il presente accordo enuncia principi generali e prescrizioni minime
relative al part-time. Esso rappresenta la volontà delle parti sociali di
definire un quadro generale per l'eliminazione delle discriminazioni nei
confronti dei lavoratori a tempo parziale e per contribuire allo sviluppo
delle possibilità di lavoro a tempo parziale, su basi che siano accettabili
sia per i datori di lavoro, sia per i lavoratori.
Il presente accordo
riguarda le condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo parziale,
riconoscendo che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale
rinviano alle decisioni degli Stati membri. Nel quadro del principio di
non-discriminazione, le parti firmatarie hanno tenuto conto della
dichiarazione sull'occupazione del Consiglio europeo di Dublino del dicembre
1996, dichiarazione nella quale il Consiglio sottolineava, tra l'altro, la
necessità di rendere i sistemi di sicurezza sociale più favorevoli
all'occupazione, sviluppando "sistemi di protezione sociale capaci di
adattarsi ai nuovi modelli di lavoro e di offrire una tutela sociale
appropriata alle persone assunte nel quadro di queste nuove forme di
lavoro". Le parti firmatarie ritengono che tale dichiarazione debba
essere resa operativa.
La CES, l'UNICE e il
CEEP chiedono alla Commissione di sottomettere il presente accordo quadro al
Consiglio, affinché questi, mediante una decisione, renda vincolanti queste
prescrizioni negli Stati membri che hanno aderito all'accordo sulla politica
sociale annesso al protocollo sulla politica sociale annesso al trattato che
istituisce la Comunità europea.
Le parti firmatarie
del presente accordo domandano che la Commissione, nella sua proposta
finalizzata all'attuazione del presente accordo, chieda agli Stati membri che
adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio al più tardi due anni
dopo l'adozione della decisione o di assicurarsi (1) che le parti sociali
mettano in essere le disposizioni necessarie attraverso un accordo prima
della fine del periodo indicato. Gli Stati membri possono, per tener conto,
se necessario, di difficoltà particolari o di un'attuazione mediante contratto
collettivo, disporre al massimo di un anno supplementare per conformarsi alla
presente disposizione.
Senza pregiudizio
per il ruolo dei tribunali nazionali e della Corte di giustizia, le parti
firmatarie del presente accordo chiedono che ogni questione relativa
all'interpretazione del presente accordo a livello europeo venga rimessa in
primo luogo a loro da parte della Commissione perché possano fornire il loro
parere.
Considerazioni
generali
1. Visto l'accordo
sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale annesso al trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 2;
2. considerando che
l'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale prevede che gli
accordi conclusi a livello comunitario siano messi in atto, su richiesta
congiunta delle parti firmatarie, attraverso una decisione del Consiglio su
proposta della Commissione;
3. considerando che
la Commissione, nel suo secondo documento di consultazione sulla flessibilità
dell'orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori ha annunciato la sua
intenzione di proporre una misura comunitaria giuridicamente vincolante;
4. considerando che
le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità
di promuovere l'occupazione e le pari opportunità tra donne e uomini e hanno
auspicato l'assunzione di misure che abbiano come obiettivo un "aumento
dell'intensità occupazionale della crescita, in particolare attraverso
un'organizzazione del lavoro più flessibile che risponda tanto agli auspici
dei lavoratori quanto alle esigenze della concorrenza";
5. considerando che
le parti firmatarie del presente accordo attribuiscono importanza alle misure
che facilitino l'accesso al tempo parziale per uomini e donne che si
preparano alla pensione, che vogliono conciliare vita professionale e
familiare e approfittare delle possibilità di istruzione e formazione per
migliorare le loro competenze e le loro carriere, nell'interesse reciproco di
datori di lavoro e lavoratori e secondo modalità che favoriscano lo sviluppo
delle imprese;
6. considerando che
il presente accordo rinvia agli Stati membri e alle parti sociali la
definizione delle modalità di applicazione di tali principi generali, delle
prescrizioni minime e delle disposizioni ivi contenute, al fine di tener
conto della situazione in ogni Stato membro;
7. considerando che
il presente accordo prende in conto la necessità di rispondere alle esigenze
della politica sociale, di favorire la competitività dell'economia della
Comunità e di evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici che impediscano la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese;
8. considerando che
le parti sociali si trovano nella posizione migliore per trovare soluzioni
corrispondenti ai bisogni dei datori di lavoro e dei lavoratori e che, di
conseguenza, deve essere loro assegnato un ruolo centrale nell'attuazione e
nell'applicazione del presente accordo,
LE PARTI FIRMATARIE HANNO CONCLUSO IL PRESENTE ACCORDO:
Clausola 1: Oggetto
Il presente accordo
quadro ha per oggetto:
a) di assicurare la
soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo
parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale;
b) di facilitare lo
sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire
all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in modo da tener conto
dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori.
Clausola 2: Campo di
applicazione
1. Il presente
accordo si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un
rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle
prassi in vigore in ogni Stato membro.
2. Gli Stati membri,
dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti
collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali a livello
appropriato conformemente alle prassi nazionali relative alle relazioni
industriali, possono, per ragioni obiettive, escludere totalmente o
parzialmente dalle disposizioni del presente accordo i lavoratori a tempo
parziale che lavorano su base occasionale. Queste esclusioni dovrebbero
essere riesaminate periodicamente al fine di stabilire se le ragioni
obiettive che le hanno determinate rimangono valide.
Clausola 3: Definizioni
Ai fini del presente
accordo si intende per:
1) "lavoratore
a tempo parziale", il lavoratore il cui orario di lavoro normale,
calcolato su base settimanale o in media su un periodo di impiego che può
andare fino ad un anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno
comparabile;
2) "lavoratore
a tempo pieno comparabile", il lavoratore a tempo pieno dello stesso
stabilimento, che ha lo stesso tipo di contratto o di rapporto di lavoro e un
lavoro/occupazione identico o simile, tenendo conto di altre considerazioni
che possono includere l'anzianità e le qualifiche/competenze.
Qualora non
esistesse nessun lavoratore a tempo pieno comparabile nello stesso
stabilimento, il paragone si effettuerebbe con riferimento al contratto
collettivo applicabile o, in assenza di contratto collettivo applicabile,
conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali.
Clausola 4: Principio di
non-discriminazione
1. Per quanto
attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono
essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno
comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un
trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
2. Dove opportuno,
si applica il principio "pro rata temporis".
3. Le modalità di
applicazione della presente clausola sono definite dagli Stati membri e/o
dalle parti sociali, tenuto conto della legislazione europea e delle leggi,
dei contratti collettivi e delle prassi nazionali.
4. Quando ragioni
obiettive lo giustificano, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti
sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi
nazionali, e/o le parti sociali possono, se del caso, subordinare l'accesso a
condizioni di impiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata
del lavoro o a condizioni salariali. I criteri di accesso dei lavoratori a
tempo parziale a condizioni di impiego particolari dovrebbero essere
riesaminati periodicamente tenendo conto del principio di non-discriminazione
previsto alla clausola 4.1.
Clausola 5: Possibilità di
lavoro a tempo parziale
1. Nel quadro della
clausola 1 del presente accordo e del principio di non-discriminazione tra
lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno:
a) gli Stati membri,
dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge o alle prassi
nazionali, dovrebbero identificare ed esaminare gli ostacoli di natura
giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a
tempo parziale e, se del caso, eliminarli;
b) le parti sociali,
agendo nel quadro delle loro competenze a delle procedure previste nei
contratti collettivi, dovrebbero identificare ed esaminare gli ostacoli che
possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso,
eliminarli.
2. Il rifiuto di un
lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo
parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido
per il licenziamento, senza pregiudizio per la possibilità di procedere,
conformemente alle leggi, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, a
licenziamenti per altre ragioni, come quelle che possono risultare da
necessità di funzionamento dello stabilimento considerato.
3. Per quanto
possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione:
a) le domande di
trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un lavoro e tempo parziale che
si renda disponibile nello stabilimento;
b) le domande di
trasferimento dei lavoratori a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno o di
aumento dell'orario, se tale opportunità si presenta;
c) la diffusione in
tempo utile di informazioni sui posti a tempo parziale e a tempo pieno
disponibili nello stabilimento, in modo da facilitare il trasferimento da un
lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale e viceversa;
d) le misure
finalizzate a facilitare l'accesso al lavoro a tempo parziale a tutti i
livelli dell'impresa, ivi comprese le posizioni qualificate e con
responsabilità direzionali, e nei casi appropriati, le misure finalizzate a
facilitare l'accesso dei lavoratori a tempo parziale alla formazione
professionale per favorire carriera e mobilità professionale;
e) la diffusione,
agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni
adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa.
Clausola 6: Disposizioni per
l'attuazione
1. Gli Stati membri
e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più
favorevoli rispetto a quelle previste nel presente accordo.
2. L'attuazione
delle disposizioni del presente accordo non costituisce giustificazione
valida per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori
nell'ambito coperto dal presente accordo e ciò senza pregiudizio per il
diritto degli Stati membri e/o le parti sociali di sviluppare, tenuto conto
dell'evoluzione della situazione, disposizioni legislative, normative o
contrattuali differenti, e senza pregiudizio per l'applicazione della
clausola 5.1 purché il principio di non-discriminazione contemplato alla
clausola 4.1 sia rispettato.
3. Il presente
accordo non reca pregiudizio al diritto delle parti sociali di concludere, a
livello appropriato, ivi compreso il livello europeo, contratti che adattino
e/o integrino le sue disposizioni in modo da tener conto dei bisogni
specifici delle parti sociali interessate.
4. Il presente
accordo non reca pregiudizio alle disposizioni comunitarie più specifiche, in
particolare a quelle relative alla parità di trattamento o alle pari
opportunità uomo/donna.
5. La prevenzione e
la composizione di controversie e ricorsi che derivino dall'applicazione del
presente accordo saranno affrontate conformemente alla legge, ai contratti
collettivi e alle prassi nazionali.
6. Se una delle
parti ne fa richiesta, le parti firmatarie rivedranno il presente accordo
cinque anni dopo la data della decisione del Consiglio.
(1) Ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'accordo sulla politica sociale del trattato
che istituisce la Comunità europea.
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