ACCORDO NAZIONALE
tra
il
Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università e le Organizzazioni
sindacali
concernente
l’attuazione
dell’articolo
2, comma 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007)
sottoscritta
il 25 luglio 2008
ALLEGATI
Articolo 1
destinatari
1.1. Il presente Accordo, in attuazione di quanto stabilito
dall’articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio
2008, regola i criteri, le procedure e le modalità di
attribuzione della seconda posizione economica orizzontale al personale
dell’area B appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo
e di assistente tecnico della Tabella “C” allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, compreso
quello in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero e quello
collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status
equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di
appartenenza. La posizione economica è attribuita a seguito della frequenza di
uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente collocato
in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il
superamento della prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di
servizio e dei crediti professionali posseduti dall’interessato.
Articolo 2
uffici
competenti
2.1. Gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Uffici
scolastici provinciali e con la collaborazione delle istituzioni scolastiche,
provvedono, per le province di rispettiva competenza, all’attuazione del
presente Accordo nelle relative modalità operative.
2.2. Le procedure selettive di cui all’articolo 1 sono
organizzate dagli Uffici scolastici regionali e dagli Uffici scolastici
provinciali, secondo quanto stabilito dal presente accordo.
2.3. Le attività di formazione di cui all’articolo 8 sono
organizzate secondo il modello generale previsto dall’intesa stipulata il 20/7/2004 e le modifiche e le
integrazioni definite nell’allegato tecnico che fa parte integrante del
presente Accordo.
2.4. Le attività in presenza dei percorsi formativi sono
gestite, su base territoriale, dagli Uffici scolastici regionali mentre
l’ambiente di apprendimento telematico, per la componente formativa a distanza,
è organizzato dall’Amministrazione centrale.
Articolo 3
ripartizione
delle posizioni economiche
3.1. Per effetto di quanto previsto all’articolo 2, comma 5,
della richiamata sequenza contrattuale, le risorse destinate al riconoscimento
della posizione economica di cui al precedente articolo 1, comma 1, ammontano a
29,89 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi.
3.2. Il numero delle posizioni economiche, finalizzate alla
valorizzazione professionale di cui al presente Accordo è determinato
proporzionalmente alla consistenza dell’organico di diritto provinciale dei
profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico
relativo all’anno scolastico 2007/2008. L’importo della posizione economica è
pari ad € 1.800 annui, da corrispondere in tredici mensilità.
3.3. Nell’allegato 1, costituente parte integrante del
presente Accordo, sono indicate, articolate per profili professionali e per province, le ripartizioni delle
posizioni economiche attribuibili. L’ammissione alla frequenza dei corsi di
formazione è determinata nella misura del 105% delle posizioni economiche
disponibili.
Articolo 4
organizzazione
del lavoro
4.1. Nell’ambito delle modalità definite secondo quanto
indicato al comma 2, il personale titolare della seconda posizione economica è
tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla
collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica.
4.2. I compiti del personale beneficiario della posizione
economica di cui al presente Accordo sono determinati nell’ambito del piano
delle attività di cui all’articolo 53 comma 1 del CCNL 29 novembre 2007.
L’attribuzione dei medesimi, è effettuata dal Dirigente scolastico con le
modalità ed i criteri individuati mediante la contrattazione integrativa di
istituto ai sensi dell’articolo 6 del CCNL 29 novembre 2007.
Analogamente, sono altresì disciplinate le modalità di effettuazione delle
prestazioni lavorative nell’ipotesi di compresenza di più soggetti beneficiari
nella medesima istituzione scolastica, con particolare riferimento alle
competenze indicate al comma 1.
4.3. Al personale beneficiario della posizione economica non
possono essere assegnati incarichi specifici di cui all’articolo 47, comma 1 lettera b) del ccnl/2007, che
comportino ulteriore incremento di retribuzione.
4.4. Il beneficio economico della seconda posizione non è
cumulabile con quello eventualmente in godimento per effetto della prima
posizione prevista dall’articolo 7 del ccnl/2005 ovvero dall’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
4.5. In prima applicazione, gli effetti giuridici ed
economici delle posizioni economiche previste dal presente Accordo decorrono
dal 1° settembre 2009. La
corresponsione del beneficio economico avviene non prima del superamento del
corso di formazione di cui al successivo articolo 9.
4.6. All’inizio dell’anno scolastico 2009/2010, il personale
utilmente collocato nella graduatoria di cui al successivo art. 6, comma 4, è
immediatamente individuato, in relazione al numero delle posizioni economiche
attribuibili e, comunque, sotto condizione sospensiva del regolare inserimento
nella graduatoria definitiva, nel piano delle attività del personale ATA
predisposto dal DSGA. La designazione, da effettuare, nel contesto di quanto
previsto dall’art. 53 del CCNL/2007, è finalizzata a concretizzare
efficacemente la corrispondenza tra decorrenza giuridica ed economica del
beneficio contrattuale di cui al precedente comma 5, rispetto all’attività
lavorativa da espletare in conseguenza dell’attribuzione del beneficio
economico.
Articolo 5
presentazione
delle domande
5.1. L’accesso alla procedura per l’attribuzione della
posizione economica avviene a domanda dell’interessato, da presentare presso la
scuola in cui il richiedente presta servizio, secondo tempi e modalità da
definire a cura del Ministero, anche con riferimento a quanto disciplinato al
comma 4 del presente articolo.
5.2. Il personale in servizio in provincia diversa da quella
di titolarità, deve presentare la domanda alla scuola di titolarità per il
tramite della scuola in cui presta servizio.
5.3. Il personale che ha perduto la titolarità, deve
presentare la domanda direttamente presso l’Ufficio scolastico provinciale
della provincia di ultima titolarità.
5.4. Il termine di presentazione delle domande è fissato in
30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di indizione della
procedura nel sito internet del MIUR. La pubblicazione avviene a cura
dell’Amministrazione entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione
definitiva del presente Accordo.
5.5. I titoli valutabili e i relativi punteggi, ai fini
dell’inserimento nella graduatoria prevista dall’articolo 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, sono
indicati nella tabella di cui all’allegato 2, che è parte integrante del
presente Accordo. Sono valutabili i titoli posseduti fino alla data del 31
agosto 2008.
5.6. La valutazione dei titoli validi ai fini
dell’inserimento negli elenchi provinciali per la partecipazione alle attività
di formazione di cui al successivo articolo 9 è effettuata sulla base delle
dichiarazioni sostitutive rese dal partecipante in apposita scheda/domanda ai
sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive integrazioni e modificazioni. Il dirigente dell’istituzione
scolastica competente dispone per l’acquisizione della domanda al sistema
informativo del MIUR.
5.7. Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, il
dirigente della scuola in cui il candidato presta servizio invia sollecitamente
la domanda all’istituzione scolastica di titolarità. Il dirigente di
quest’ultima istituzione dispone l’acquisizione della domanda stessa al sistema
informativo del MIUR.
5.8. Ai fini di cui ai precedenti commi, la domanda di
partecipazione, corredata dall’apposita scheda valutativa, deve essere
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato utilizzando l’apposito
modello (Allegato n. 3).
5.9. L’Amministrazione scolastica periferica effettua
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del citato D.P.R. n. 445/2000 e
successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 6
accesso ai percorsi
formativi e graduatorie
6.1. L’accesso ai percorsi formativi avviene previo
superamento di prova selettiva e per effetto della successiva valutazione dei
titoli di cui al comma 2. La prova selettiva attribuisce un massimo di 40 punti
e si intende superata con il punteggio minimo di 31 punti.
6.2. Il punteggio ottenuto nella prova selettiva,
integrato con quello derivante dalla valutazione dei titoli di studio, di
servizio e dei crediti professionali di cui all’allegata tabella, che
costituisce parte integrante del presente Accordo, dà luogo al punteggio
complessivo con cui ogni partecipante viene inserito nella graduatoria secondo
l’ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio, precede il
candidato più anziano di età.
6.3. Entro trenta giorni dall’effettuazione dell’ultima
prova selettiva gli Uffici scolastici provinciali, sulla base dei dati
acquisiti attraverso procedura informatizzata dalle singole istituzioni
scolastiche, pubblicano le graduatorie provinciali provvisorie nel proprio
albo. Dette graduatorie sono pubblicate anche all’albo degli Uffici scolastici
regionali e sono consultabili via internet e intranet nel sito del MIUR. Entro
cinque giorni gli interessati possono inoltrare reclamo, agli Uffici scolastici
provinciali competenti, avverso la posizione in graduatoria esclusivamente per
errore materiale. Con successivo decreto del Direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale, o del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, a
tal fine delegato, sono approvate le graduatorie definitive.
6.4. Il personale utilmente collocato nella graduatoria
definitiva di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di
cui al successivo articolo 8 in numero pari al 105 per cento delle posizioni
economiche disponibili.
6.5. A conclusione del corso di formazione, il Direttore
generale dell’Ufficio scolastico regionale, previo accertamento dell’esito
favorevole della frequenza del corso medesimo ed in ragione del contingente
assegnato a ciascuna provincia e per ciascun profilo, secondo le disponibilità
di cui alla tabella allegata al presente Accordo (Allegato 1), definisce, con apposito provvedimento,
l’elenco del personale cui è attribuita la posizione economica.
6.6. Avverso il provvedimento conclusivo della procedura di
cui al comma precedente, ovvero avverso il decreto di approvazione della
graduatoria definitiva di cui al comma 3 del presente articolo, è ammesso
ricorso al Giudice del lavoro, previo tentativo obbligatorio di conciliazione.
Art. 7
prove selettive
7.1. La prova
selettiva viene effettuata mediante somministrazione di test, secondo le
modalità definite nell’allegato tecnico costituente parte integrante del
presente Accordo.
7.2. Le prove selettive sono realizzate con la
collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica
(ANSAS) e somministrate on line prioritariamente presso il laboratori
scolastici utilizzati per il conseguimento della patente europea del computer.
Le medesime sono erogate con modalità che ne garantiscano l’affidabilità ed il
sicuro riferimento al rispettivo aspirante.
7.3. La prova è realizzata attraverso la somministrazione di
un questionario le cui domande sono scelte casualmente, per ogni partecipante,
tra quelle disponibili in una apposita banca dati che contiene l’intera
raccolta delle domande possibili, con le relative risposte.
7.4. Tutte le procedure di somministrazione delle prove
selettive sono realizzate nel rispetto di sperimentate regole sulla sicurezza informatica
e sulla protezione di dati riservati, garantendo in particolare la certezza
della somministrazione e della esecuzione della prova da parte dell’aspirante
opportunamente identificato.
7.5. La prova selettiva ha carattere formativo. La
collezione delle possibili domande e delle risposte è pubblicata e resa
scaricabile dal sito del Ministero, onde consentire a tutti di conseguire una
congrua preparazione tramite l’apprendimento autogestito.
7.6. Le prove selettive di cui al presente articolo sono finanziate
secondo le modalità indicate all’articolo 8, comma 9.
Articolo 8
corsi di
formazione
8.1. I corsi sono organizzati, con la collaborazione
dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, secondo il
modello generale concordato nell’Intesa stipulata il 20 luglio 2004 e le
modifiche e le integrazioni definite nell’Allegato Tecnico per la seconda
posizione economica, che fa parte integrante del presente Accordo; la
formazione, ai sensi della citata intesa, si basa sul modello dell’e-learning
integrato e si attua nella prospettiva dell’educazione permanente degli adulti,
dove le esperienze di vita e di lavoro hanno un ruolo centrale nei processi
d’apprendimento.
8.2. I corsi di formazione, comprensivi delle attività in
presenza, sono finalizzati all’attuazione, da parte del personale interessato,
delle ulteriori mansioni concernenti i compiti di collaborazione amministrativa
e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa.
8.3. I contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di
formazione, con particolare riferimento alla specifica configurazione dei
momenti in presenza, possono essere ulteriormente determinati rispetto a quanto previsto nell’Allegato Tecnico,
dalla Commissione paritetica di cui all’articolo 7 della citata Intesa 20 luglio 2004, rinnovata
con DDG del 10 luglio 2008.
8.4. I momenti in presenza sono organizzati dagli Uffici
Scolastici Regionali per favorire il confronto professionale tra pari,
attraverso la riflessione sulle esperienze professionali e di servizio maturate
e per sviluppare sicura consapevolezza in ordine alle conoscenze e competenze
già acquisite.
8.5. In caso di svolgimento del servizio in provincia o
regione diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene nella
provincia in cui il candidato presta servizio.
8.6. Le attestazioni dell’avvenuta positiva partecipazione
ai corsi di qualificazione di cui all’articolo 3 dell’Intesa 20 luglio 2004 nonché ai
corsi relativi all’attribuzione della posizione economica di cui all’articolo 7 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2004-2005 ed
all’attribuzione della prima posizione economica di cui all’articolo 50, comma 2, del CCNL 29 novembre 2007, come
modificato dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008,
costituiscono credito formativo ai fini dei corsi di formazione previsti dal
presente Accordo.
8.7. Gli aspiranti che non abbiano frequentato i corsi
possono frequentarli, secondo le modalità disciplinate nell’Allegato Tecnico
dell’Accordo Nazionale del 20 ottobre
2008.
8.8. La formazione prevista dal presente Accordo è
considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto
professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del
beneficio economico.
8.9. Gli Uffici scolastici regionali provvedono al
finanziamento delle prove selettive e delle iniziative di formazione necessarie
per la componente in presenza e per quella on-line. Prove selettive e corsi di
cui al presente Accordo sono prioritariamente finanziati:
- con gli stanziamenti a favore degli Uffici Scolastici
Regionali per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA;
- con gli stanziamenti previsti in bilancio in favore degli
Uffici scolastici regionali per la formazione e l’aggiornamento del personale
della scuola.
8.10. In sede di contrattazione regionale può essere
concordato che le procedure di formazione del personale interessato alle
posizioni economiche, ivi comprese le prove selettive, siano finanziate,
pro-quota, dalle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto di quanto previsto
dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007.
Articolo 9
beneficiari per surroga
9.1. Nel contesto della durata contrattuale, le
graduatorie definitive di cui all’articolo 6 sono utilizzate per l’attribuzione
delle posizioni economiche di cui all’articolo 1 del presente Accordo, ivi
comprese quelle per la surroga delle posizioni economiche da attribuire per
cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo, ovvero di quelle eventualmente
disponibili per incremento delle risorse finanziarie.
9.2. Le posizioni economiche di cui al comma 1 sono
assegnate, in pari numero, agli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria
definitiva di cui all’articolo 6, comma 3, nonché nel contingente aggiuntivo
del 5%.
9.3. Qualora si verifichino ulteriori disponibilità dopo
l’assegnazione delle posizioni economiche di cui al precedente comma, le
medesime sono assegnate, nei limiti del medesimo contingente, ai candidati
collocati secondo l’ordine di punteggio, previo esito favorevole della
frequenza delle attività di formazione da organizzare annualmente.
Articolo 10
contrattazione
integrativa regionale
10.1. I direttori generali degli Uffici scolastici regionali
procedono, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del CCNL vigente, all’immediata
attivazione della contrattazione integrativa a livello regionale, per
consentire il tempestivo espletamento delle attività selettive e formative di
cui al presente Accordo.
10.2. Al fine di garantire la massima efficacia
dell’intervento formativo, nell’ambito della contrattazione di cui al comma 1,
sono altresì specificate:
a) le modalità di
finanziamento delle specifiche iniziative;
b) lo svolgimento
temporale delle attività in presenza;
c) i criteri per
l’individuazione degli e-tutor in riferimento a quanto previsto nell’Intesa 20 luglio 2004;
d) i criteri per
l’individuazione degli esperti, i quali debbono possedere le professionalità necessarie
allo svolgimento delle iniziative di formazione in presenza finalizzate
all’acquisizione, da parte del personale aspirante al beneficio economico,
delle mansioni finalizzate alla valorizzazione professionale.
Articolo
11
norme
finali
11.1. Il personale titolare della seconda posizione
economica, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio
a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato
secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo.
11.2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo a
partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è
consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il
personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico
provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi
dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità.
11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a
tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica,
si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei
periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca
del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di
servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo
intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle
modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra
le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti
tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa
vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al
personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale,
l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale
all’orario di servizio prestato.
11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda
posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri
e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi
dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente.
11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di
cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli
aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a
seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non
avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo
9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della
posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da
frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del
beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento
provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità.
Al fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle posizioni
economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, le posizioni economiche
attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere
reintegrate nelle rispettive province di provenienza. Di conseguenza, sulle
posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non è ammesso
alcun scorrimento di graduatoria.
11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione
economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito,
a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del
DSGA.
11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere
nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti
contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.
Roma, 12 marzo 2009
|
LA PARTE PUBBLICA:
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LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
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f.to Luciano Chiappetta
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f.to FLC CGIL
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f.to Giuseppe Raieta
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f.to CISL SCUOLA
|
|
f.to Giampaolo Pilo
|
f.to UIL SCUOLA
|
|
|
f.to SNALS–CONFSAL
|
|
|
f.to GILDA-UNAMS
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ALLEGATI
Allegato 2 AA 2^posiz econ.
Allegato 2 AT 2^
posiz econ.
Allegato 1 Acc
2^ posiz 12 marzo 09
Allegato tecnico
2apv03 acc120309
Allegato 3