Accordo
in applicazione dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124
in
materia di trasferimento di personale degli enti locali alle dipendenze dello
Stato
Il giorno
20 luglio 2000, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni
- nella persona del prof. Mario Ricciardi
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali
:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
UGL
CISAL
CGIL/SNS
CISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA
GILDA/UNAMS
SNALS
CGIL/FP
CISL/FPS
UIL/EE.LL.
DICCAP
COORDINAMENTO
SINDACALE AUTONOMO
FEDERAZIONE
NAZIONALE ENTI LOCALI
per la sottoscrizione dell’allegato accordo in
materia di trasferimento al comparto scuola di personale degli enti
locali, a norma della legge 3 maggio 1999, n. 124
Accordo
in applicazione dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124
ART. 1
AMBITO DI
APPLICAZIONE
1. Il
presente accordo si applica dall’1-1-2000 al personale dipendente dagli Enti
Locali e transitato nel comparto scuola, ai sensi dell’art. 8 della L. 3-5-1999, n. 124 e degli artt. 5 e 10 del DM 23-7-1999, n. 184, attuativi della citata
legge, con esclusione del personale che svolge funzioni o compiti rimasti di
competenza dell’ente locale.
ART. 2
REGIME
CONTRATTUALE
1. Al
personale di cui al presente accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del
relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dall’1-1-2000 il
CCNL 1-4-1999 di Regioni-Autonomie Locali e dalla
stessa data si applica il CCNL 26-5-1999 della scuola, ivi compreso tutto
quanto si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto diversamente
stabilito negli articoli successivi.
2. I
crediti dei lavoratori transitati, conseguenti a prestazioni rese a qualsiasi
titolo entro il 31-12-1999, restano e sono esigibili con spesa a carico dei
rispettivi Enti Locali.
3. Il
personale di cui al presente accordo, transitato nei ruoli della scuola,
svolge le funzioni e le mansioni previste per ciascun profilo professionale
dal citato CCNL 26-5-1999.
4. In
applicazione dell’art. 33 del D.Lgs. 29/1993, al personale di cui al
presente accordo è consentita mobilità, previo nulla osta
dell’amministrazione cedente e dell’Amministrazione ricevente anche per
quanto concerne la possibilità - limitatamente all’a. s. 2000-2001 - di
compensazione dei relativi trasferimenti statali nel caso di rientro
nell’Amministrazione locale di provenienza.
5. Per i
lavoratori vincitori di concorsi interni banditi prima del 31-12-1999 dagli
Enti Locali che rientrano in servizio nell’Ente Locale di precedente
appartenenza, il servizio prestato dall’1-1-2000 è riconosciuto a tutti gli
effetti come prestato alle dipendenze dell’Ente Locale stesso, senza
soluzione di continuità.
6. Agli
ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti all’ex VI qualifica
funzionale degli Enti Locali si applicano gli istituti contrattuali della
scuola per quanto attiene alla funzione docente; per il personale
eventualmente sprovvisto dei coerenti titoli di studio e professionali,
previsti dalle vigenti disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione
in relazione alla funzione esercitata, in sede di contrattazione integrativa
nazionale di cui al successivo art. 9, comma 3, saranno previste specifiche
soluzioni per l’utilizzazione di detto personale in area tecnica, fermo
restando "ad personam" l’inquadramento nel suddetto livello ed il
trattamento economico in godimento come previsto nel successivo art. 3.
ART. 3
INQUADRAMENTO
PROFESSIONALE E RETRIBUTIVO
1. I
dipendenti, di cui all’art. 1 del presente accordo, sono inquadrati nella
progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti
qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella
B, con le seguenti modalità.
Ai
suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle
indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore
al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e
retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono
provvisti, dall’indennità specifica prevista dall’art. 4, comma 3 del CCNL 16-7-1996 enti locali come modificato dall’art. 28 del CCNL 1-4-1999 enti locali, dall’indennità
prevista dall’art.37, comma 4, del CCNL 6-7-1995 e dall’indennità
prevista dall’art.37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL.
L’eventuale
differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il
trattamento annuo in godimento al 31-12-1999, come sopra indicato, è
corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa
temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione
stipendiale.
Al
personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità
integrativa speciale nell’importo in godimento al 31-12-99, se più elevato di
quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.
L’inquadramento
definitivo, nei profili professionali della scuola, del personale di cui al
presente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tabella A di
equiparazione allegata.
2. L’inquadramento
e l’attribuzione definitiva delle funzioni agli appartenenti alla ex VI
qualifica funzionale degli Enti Locali, fermo restando lo svolgimento dei
compiti inerenti all’attività amministrativo-contabile dell’istituzione
scolastica ed il mantenimento dello stipendio in godimento, avverrà
definitivamente secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 9. Il personale
anzidetto potrà optare per l’inquadramento nell’area B mantenendo, ove ancora
disponibile, la sede di servizio.
3. Al
personale ausiliario degli Enti Locali appartenente alla ex IV e V qualifica
funzionale degli stessi enti locali, inquadrato nell’area A secondo quanto
previsto dalla tabella allegata, debbono essere valutati ai fini
dell’applicazione dell’art.36 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, i
titoli professionali e di servizio effettivamente svolto
4. Nella
sequenza di cui all’art.36 del CCNL citato il profilo A/2 e e la lettera
d del comma 2 dello stesso art.36 saranno opportunamente integrati.
5. Trova
applicazione il disposto dell’art 6, commi 3 e 5 del D. Interministeriale 23-7-1999, n. 184
che prevede per il personale individuato dal citato comma 3 la possibilità di
revocare l’opzione esercitata per l’ente locale entro 30 giorni dalla
pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n.184
del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri
dell’Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica.
6. Per il
personale ausiliario comunque denominato il servizio prestato negli asili
nido delle Amministrazioni locali è assimilato a tutti gli effetti a quello
prestato nelle scuole materne, elementari o secondarie delle stesse
Amministrazioni considerato che l’assegnazione ad una tipologia di scuola era
disposta sulla base ad un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di
servizio dell’Ente.
ART. 4
REGIME
PENSIONISTICO E PREVIDENZIALE
1. Per
quanto riguarda il regime pensionistico e previdenziale dei lavoratori di cui
al presente accordo, ancorché cessati dal servizio in data precedente alla
firma del presente accordo, si applicano le disposizioni del DPR 22-3-1993, n. 104. I sei mesi previsti dall’art. 5 dell’anzidetto DPR per l’opzione irrevocabile
per il mantenimento del regime previdenziale - comprensivo di pensione e
buonuscita comunque denominata - di precedente appartenenza, decorrono dalla
pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n. 184 del
Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno,
del Tesoro e della Funzione Pubblica. Entro lo stesso termine deve essere
confermata o può essere revocata l’eventuale opzione già esercitata.
ART. 5
INQUADRAMENTO
NEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
1. In caso
di presenza in una scuola di più unità di personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, proveniente dagli Enti Locali e inquadrate dall’1-1-2000
nel profilo di responsabile amministrativo secondo l’allegata tabella A, sarà
inquadrato nell’area D, a decorrere dall’1-9-2000 - previa partecipazione
agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale, - colui che,
essendo responsabile amministrativo titolare in quanto firmatario degli atti
contabili, svolgeva questo compito nella scuola di titolarità alla data del
31-12-1999.
2. Le altre
unità di personale provenienti dagli Enti Locali con qualifiche che danno
titolo all’inquadramento come responsabile amministrativo nella scuola
secondo l’allegata tabella A di corrispondenza, saranno del pari inquadrate
nell’area D, previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di
arricchimento professionale. Detto personale non potrà partecipare alle
operazioni di mobilità dell’a.s. 2000-2001 e sarà utilizzato per l’a.s.
2000-2001 secondo quanto previsto in sede di contrattazione integrativa
nazionale.
3. Il
personale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma può
chiedere di essere restituito all’Ente Locale di precedente appartenenza – previo
consenso del medesimo – entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto
interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n. 184 del
Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno,
del Tesoro e della Funzione Pubblica. In tale caso trova applicazione il
precedente art. 2, comma 4.
4. Trova
applicazione, nei confronti del personale che abbia esercitato l’opzione per
la permanenza negli enti locali, quanto previsto dall’art.3,comma 5, con il
conseguente trasferimento delle relative risorse secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni.
ART. 6
FERIE
1. I
dipendenti transitati conservano tutti i diritti loro spettanti in tema di
ferie non fruite e maturate entro il 31-12-1999. Dall’1-1-2000 si applicano
le disposizioni dell’art.19 del CCNL 4-8-1995 del comparto scuola, con
particolare riferimento a quanto disposto nei commi 2 e 11 del citato
articolo.
2.
Limitatamente all’anno 2000, le ferie relative al 1999, non fruite dal
personale di cui al presente accordo, possono essere utilizzate sino al 31
dicembre.
ART. 7
MALATTIA
1. Per
l’assenza per malattia al personale di cui al presente accordo si applicano
le norme previste dal vigente CCNL 26-5-1999 del comparto scuola. I periodi di
assenza per malattia fruiti sino al 31-12-1999, comunicati dai rispettivi
EE.LL., vengono calcolati secondo le anzidette norme contrattuali del
comparto scuola.
ART. 8
TEMPO
PARZIALE
1. I
lavoratori transitati dagli EE.LL., con rapporto di lavoro trasformato, a
domanda, a tempo parziale possono conservare tale tipologia di rapporto di
lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa scolastica sulla materia ed
in particolare dall’O.M. 22-7-1997, n. 446.
2. In sede
di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti modalità,
tempi e criteri per l’accoglimento delle eventuali domande di trasformazione
in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto negli enti locali
con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato.
ART. 9
RETRIBUZIONE
FONDAMENTALE E SALARIO ACCESSORIO
1. A
decorrere dall’1-1-2000, al personale di cui al presente accordo si applicano
tutti gli istituti a contenuto economico del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, secondo le
modalità da questo previste.
2. A
decorrere dall’1-1-2000, al personale di cui al presente accordo, è
riconosciuto, a titolo provvisorio, il compenso individuale accessorio
secondo le misure lorde mensili indicate nella tabella A1 allegata al CCNI 31-8-1999 del comparto scuola. Ai responsabili
amministrativi è corrisposta l’indennità di amministrazione prevista dal CCNL 26-5-1999 del comparto scuola.
3. Con
contratto integrativo nazionale tra Ministero della Pubblica Istruzione e le
OO.SS. firmatarie del CCNL scuola 26-5-1999, sarà definito l’utilizzo -
anche ai fini dell’applicazione dell’art. 36 del medesimo CCNL e degli artt. 26, 27, 28 e 50 del CCNI 31-8-1999 del comparto scuola - delle
risorse disponibili in base al protocollo d’intesa siglato il 5 giugno 2000
tra OO.SS. e Ministero della Pubblica Istruzione, nonché a quelle derivanti
dall’applicazione del Decreto Interministeriale 16-10-1999.
4. Con
successiva sequenza contrattuale da aprirsi entro il 25 luglio 2000 ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 36 del CCNL 26-5-1999, il profilo A/2 sarà
integrato nel senso di prevedere che il collaboratore scolastico in servizio
nella scuola materna svolge attività di supporto alla persona ed ausilio
materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi
igienici e nella cura dell’igiene personale. Al personale che svolge tale
compiti potrà essere corrisposta l’indennità di cui all’art. 36 del CCNL 26-5-1999 e art. 50 del CCNI 31-8-1999 del comparto scuola.
5. Sarà
verificata la possibilità di prevedere nella medesima sequenza contrattuale
la costituzione di uno specifico profilo amministrativo con compiti di
responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di
vicariato da istituire nell’area C della scuola. In tale profilo potranno
essere collocati gli appartenenti alla ex VI q. f. degli Enti Locali che
mantengono in attesa di tale inquadramento il loro livello retributivo, i
responsabili amministrativi del comparto scuola non inquadrati all’1-9-2000
nell’area D e - mediante apposite procedure - il personale del comparto
scuola appartenente all’area B.
6. In via
transitoria e fino all’inquadramento definitivo, per i lavoratori di cui all’
art 3,comma 2, del presente accordo potranno, nel contratto integrativo di
cui al precedente comma 3, essere destinate specifiche risorse per l’applicazione
dell’art. 36 del CCNL 26.5.1999 e dell’art. 50 del CCNI 31.8.1999.
ART. 10
PERSONALE
IN DISTACCO SINDACALE
1. Il
trasferimento nel comparto scuola del personale del presente accordo che, al
31-12-1999, si trovasse in distacco sindacale o permesso cumulato sotto forma
di distacco o aspettativa sindacale non retribuita, avviene su esplicita
richiesta del dipendente da prodursi entro tre mesi dalla
pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n.184 del
Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno,
del Tesoro e della Funzione Pubblica.
2. Analoga
facoltà sarà concessa al personale di cui al comma 1 che sia rientrato in
servizio presso l’ente locale nel periodo transitorio dall’1.1.2000 alla data
di pubblicazione del sopra citato decreto interministeriale.
Tabella A di equiparazione dei
profili professionali della scuola e degli Enti Locali
Profili professionali della
scuola
|
Profili professionali degli
Enti locali
|
Collaboratore scolastico
|
Bidello, Bidello
accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello
operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello
accompagnatore scuolabus, operatore scolastico, operatore tecnico,
operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo
negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le
Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente,
Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai
magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello
capo
|
Assistente amministrativo
|
Collaboratore professionale,
Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista,
Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale
terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola,
Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore
amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore
coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario,
Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo
contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di
segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo,
Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di
biblioteca, Collaboratore di biblioteca.
|
Assistente tecnico
|
Assistente tecnico, Aiutante
tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici
Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare),
Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e
negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore,
Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico
scolastico, Aiutante di laboratorio
|
Responsabile amministrativo
(dall’1-9-2000 Direttore dei
servizi generali ed amministrativi, secondo le procedure previste)
|
Segretario ragioniere economo,
Segretario scolastico, Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici,
Funzionario amministrativo, Funzionario contabile, Funzionario
amministrativo contabile, Istruttore direttivo amministrativo, Istruttore
direttivo contabile, Istruttore direttivo amministrativo contabile
|
Docente diplomato negli
istituti di secondo grado
|
Assistenti di cattedra, Insegnanti
tecnico-pratici
|
Nota) Al
personale dei seguenti profili professionali - Segretario, Istruttore
scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile,
Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria,
Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto,
Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore
di biblioteca - ove inquadrato nell’ex VI livello degli Enti Locali, si
applica il comma 2 dell’art.3 ed il comma 5 dell’art.9.
Tabella
B
|
Anni
|
Collaboratore
scolastico
|
Assistenti
amm.vi
e tecnici
|
Responsabili
amministrativi
|
Docente
diplomato
istituti
sec. II grado
|
Da 0 a 2
|
11.240.000
|
13.889.000
|
17.446.000
|
17.446.000
|
Da 3 a 8
|
11.682.000
|
14.469.000
|
18.241.000
|
18.241.000
|
Da 9 a 14
|
13.324.000
|
16.567.000
|
20.729.000
|
20.729.000
|
Da 15 a 20
|
14.853.000
|
18.539.000
|
23.623.000
|
23.623.000
|
Da 21 a 27
|
16.358.000
|
20.535.000
|
26.441.000
|
27.818.000
|
Da 28 a 34
|
17.481.000
|
21.963.000
|
29.208.000
|
30.573.000
|
Da 35
|
18.290.000
|
23.049.000
|
31.280.000
|
32.658.000
|
Nota
aggiuntiva
Con
riferimento all’ art. 1, le parti firmatarie precisano che il personale degli
Enti Locali che non transita nel comparto scuola è quello che sino al
31-12-1999 ha svolto prevalenti funzioni in compiti che erano e sono di
competenza degli Enti Locali quali, ad esempio, la guida di scuolabus, il
servizio di mensa, l’attività di portierato e guardiania e l’assistenza
scolastica erogata dagli enti locali.
|