Accordo
per il personale di Accademie e Conservatori, in applicazione dell’art. 18,
comma 2, del CCNL del 15 marzo 2001 relativo al secondo biennio economico
2000/2001, per il personale del comparto Scuola
(sottoscritto
il 18 ottobre 2001)
Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3-12-2001, Serie generale, n. 281
PERSONALE
DI ACCADEMIE E CONSERVATORI
ART. 1 – DESTINATARI
La presente
sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti e i non docenti delle
Accademie di Belle Arti, degli ISIA, dell’Accademia Nazionale di Danza,
dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e dei Conservatori di Musica,
istituzioni che negli articoli seguenti sono nominate Istituzioni di Alta
Cultura.
Per quanto
disposto dalla Legge 124/1999,
la presente sequenza contrattuale ha come destinatari, altresì, i modelli
viventi delle Accademie di Belle Arti.
Capo I - Relazioni sindacali
ART. 2 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema
delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle
rispettive responsabilità dell’amministrazione e dei sindacati, persegue
l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle
relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti.
2. Il sistema
delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione
collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e a livello di singola
istituzione di alta cultura;
b)
partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione e della
concertazione;
c) interpretazione
autentica dei contratti collettivi di cui all’art. 2 del CCNL
26-5-1999 del comparto scuola, per quanto
concerne i riflessi applicativi sul settore dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
ART. 3 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La
contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità
del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione
delle professionalità coinvolte.
I contratti
collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione
al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse
disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione
agli specifici obiettivi programmati.
2. In sede di
contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MURST, sono
disciplinati i criteri generali per:
a) la mobilità
interna al comparto ed intercompartimentale;
b) procedure e
criteri di utilizzazione del personale tenuto conto delle specificità culturali
e professionali anche ai fini delle prestazioni aggiuntive;
c) i criteri per
l’attribuzione dell’indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed
ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;
d) le linee di
indirizzo per l’attività di formazione in servizio, per l’aggiornamento e per
l’eventuale riconversione del personale anche in caso di applicazione dell’art. 35 del
D.Lgs. 29/1993 nonché i criteri relativi alla
ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati
conseguiti;
e) le linee di
indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
f) le indennità di turno
notturno, notturno–festivo e festivo spettanti al personale delle istituzioni
di alta cultura di cui all’art. 1.
3. La
contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall’art. 45 del
decreto legislativo n. 29/1993.
Entro il primo
mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette.
Sulle materie che
incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la
contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.
ART. 4 – PARTECIPAZIONE
1. Il Ministero
fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea
e/o informatica ai soggetti identificati all’articolo 7 sulle seguenti materie:
a) criteri per la
definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, con
riferimento a quanto previsto, dal decreto
legislativo n. 29/ 1993 e dalla L.508/1999;
b) operatività di
nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i
servizi amministrativi e di supporto dell’attività accademica;
c) dati generali
sullo stato dell’occupazione degli organici e di utilizzazione del personale.
2. Ricevuta
l’informazione i soggetti sindacali di cui all’articolo 7 possono chiedere che
si dia inizio alla procedura di concertazione su:
a) criteri per la
definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale con
riferimento a quanto previsto, dal decreto
legislativo n. 29/1993 e dalla L. 508/1999.
La concertazione
si svolge in appositi incontri che iniziano entro 10 giorni dal ricevimento
della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un
accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua
attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la
concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto della stessa.
Sulle materie che
incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la concertazione
deve concludersi entro il 30 luglio.
ART. 5 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
1. Ciascuna
istituzione accademica è sede di contrattazione integrativa.
2. Il direttore fornisce ai
soggetti sindacali di cui all’articolo 7 un’informazione preventiva,
consegnando l’eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di
organizzazione didattica e di determinazione degli organici;
b) criteri
generali per l’ utilizzazione del personale in rapporto alla programmazione
didattica deliberata dal collegio dei docenti;
c) utilizzazione
dei servizi sociali;
d) modalità e
criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di
personale previsti dall’articolo 2 dell’allegato accordo sull’attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione
della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e i
progetti retribuiti con il fondo d’istituto o con altre risorse derivanti da
convenzioni ed accordi;
g) criteri
generali per la retribuzione e l’utilizzazione del personale docente e non
docente effettivamente impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri
generali per le politiche dell’orario e dell’organizzazione del lavoro;
i) criteri
generali per l’organizzazione dell’orario di lavoro del personale non docente
tenuto conto delle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura e per
l’individuazione del personale non docente da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo di istituto;
j) criteri
generali per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
k) criteri
generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
l) criteri
generali di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in
progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione
accademica con altri enti e istituzioni.
m) linee di indirizzo
per la realizzazione dei piani di aggiornamento e formazione del personale non
docente e criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali
piani;
3. L’
informazione è successiva relativamente a:
- unità di
personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di
istituto;
L’informazione
viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
4. Ricevute le
informazioni, sulle materie indicate nei predetti punti c), d), e), g), i), ed
m, si svolge la contrattazione integrativa.
5. Le parti,
decorsi sessanta giorni dall’inizio effettivo delle trattative, riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle
materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al
trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline
fissate dal presente CCNL. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve
essere programmato un congruo numero di incontri, comunque funzionale alla più
sollecita e positiva conclusione delle trattative.
ART. 6 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro il primo
mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in
cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto della stessa.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Le delegazioni
trattanti sono costituite come segue:
I - A LIVELLO
NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte
pubblica:
- dal Ministro o
da un suo delegato;
- da una
rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati
alla trattativa.
b) Per le
organizzazioni sindacali:
- dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente accordo.
II -A LIVELLO
DI ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA
a) Per la parte
pubblica: dal direttore;
b) Per le
organizzazioni sindacali:
dalle R.S.U. e
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente accordo.
2. Il Ministero può avvalersi,
nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell’Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO II - Rapporto di lavoro
ART. 8 - Valutazione
del direttore delle istituzioni di alta cultura
In attesa
dell’apertura dello specifico comparto previsto dall’art. 2, comma 6,
della L. 508/1999, il procedimento di cui all’art. 20 del CCNL
26-5-1999 si conclude, per i direttori delle
istituzioni di alta cultura, ivi compresi quelli incaricati, con una
valutazione espressa, tenuto conto della specificità delle funzioni esercitate,
da un nucleo nazionale istituito presso il Ministero.
Ai sensi dell'art.34, II°
comma, del CCNL 26-5-1999 del comparto
scuola il responsabile amministrativo che abbia superato l’apposito corso
modulare di formazione con valutazione finale è inquadrato direttore dei
servizi generali ed amministrativi. Le relative attività sono coordinate in via
generale dal direttore amministrativo.
L’inquadramento
avviene secondo quanto disposto dall’art.8 del CCNL
15-3-2001 del comparto scuola, secondo
biennio.
Il direttore dei
servizi generali ed amministrativi può essere incaricato, nei casi di assenza o
impedimento, superiore a quindici giorni, di entrambi i direttori
amministrativi, di svolgere funzione vicaria di questi ultimi dal direttore
che, se non ritiene di conferire le funzioni vicarie, lo segnala al Ministero,
con le relative motivazioni.
ART. 10 - NORME TRANSITORIE SULLA MOBILITÀ DEL PERSONALE ATA
Entro l’anno
Accademico 2001-2002 i direttori dei servizi generali ed amministrativi e tutto
il personale non docente di Accademie e Conservatori mantengono titolo a
transitare a domanda, nei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche,
secondo i criteri e le modalità previsti dalla disciplina della mobilità
relativa al personale ATA del comparto scuola.
Gli anzidetti passaggi
dovranno essere disciplinati in maniera tale da garantire la funzionalità dello
svolgimento dell’anno scolastico delle istituzioni scolastiche e dell’anno
accademico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
ART.11 – DIRETTORI
AMMINISTRATIVI
L’assegno ad personam di cui
all’art.3, comma 3,
del CCNL 1-8-1996 del secondo biennio scuola 1996-97 non è
riassorbibile con l’indennità di amministrazione prevista dall’art.35 del CCNL
26-5-1999 del comparto scuola, quadriennio 1998-2001, e dall’art.34 del CCNI
31-8-1999 del comparto scuola.
ART.12 – MODELLI VIVENTI
Le problematiche
inerenti il rapporto di lavoro dei modelli viventi saranno oggetto di
contrattazione integrativa da effettuarsi presso il Ministero, con particolare
riguardo ai criteri di assunzione e organizzazione del lavoro.
ART.13 - NORMA DI RINVIO E DISAPPLICAZIONI
Sino a quando non sarà
sottoscritto il CCNL relativo ad Accademie e Conservatori per il quadriennio
2002-2005, continuano ad applicarsi, ove compatibili con le disposizioni del
presente accordo, le disposizioni dell’accordo successivo
1/8/1996, della sequenza
contrattuale 24/2/2000, del CCNL 26-5-1999,
quadriennio normativo e primo biennio economico e del CCNL 15-3-2001,
secondo biennio economico del comparto scuola.
Allegato
A
Profilo: Direttore dei
servizi generali ed amministrativi nelle Accademie e nei Conservatori
Svolge attività
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende,
con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti. Ha
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e
nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria
e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli
atti di sua competenza.
L’espletamento
delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi
amministrativi e generali dell’istituzione in coerenza e strumentalmente
rispetto alle finalità ed obiettivi della stessa, in particolare della
programmazione didattica.
Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli
affidati incarichi ispettivi.
E’ consegnatario
dei beni mobili e gestisce il fondo delle minute spese.