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Piattaforma contrattuale Snals-Confsal per l'area V della dirigenza scolastica

La piattaforma per il rinnovo del Contratto dell'area V della dirigenza scolastica per il quadriennio normativo 2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005

Per una reale valorizzazione normativa

  "Scuola-Snals" n.160/04

Area V - Dirigenza scolastica

 

LA PIATTAFORMA CONTRATTUALE DELLO SNALS-CONFSAL

PER IL QUADRIENNIO 2002/2005

 

 

 

Per una reale valorizzazione normativa ed economica della specificità dell’area V

Al termine di un confronto che ha visto interessati centinaia di iscritti coinvolti nelle assemblee e il Comitato Intersettoriale che ha dato un valido contributo di idee e proposte, la Segreteria Generale ha approvato la piattaforma per il rinnovo del Contratto dell'area V della dirigenza scolastica per il quadriennio normativo 2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.

Il documento definitivo è stato inviato al Ministro Moratti e al Presidente dell'ARAN per quanto di loro rispettiva competenza.

Lo Snals-Confsal con la piattaforma approvata ribadisce la propria posizione rispetto al ruolo e alle funzioni della dirigenza scolastica: valorizzazione delle specificità e riconoscimento sul piano normativo ed economico delle competenze e responsabilità nel coordinamento e nella gestione delle attività delle istituzioni autonome.

In questa prospettiva, la piattaforma contrattuale riprende la nota a verbale presentata dallo Snals-Confsal in occasione della stipula del contratto d'ingresso del 1° marzo 2002, in cui si sono riaffermati i principi costituzionali di tutela della libertà d'insegnamento e della libertà di apprendimento che hanno nel dirigente scolastico il garante in ogni realtà educativa.

I principi ispiratori della piattaforma Snals-Confsal trovano conforto anche nel nuovo Contratto Quadro sulle Aree di contrattazione dirigenziali, sottoscritto dalla Parte Pubblica, dallo Snals-Confsal e dalla maggioranza degli altri sindacati, che ha portato le aree di contrattazione da cinque a otto, inserendo, nell'area V della dirigenza scolastica, la dirigenza dell'AFAM.

Il citato accordo quadro si fonda sul principio, politico, culturale e professionale, che la dirigenza è di alto profilo se è in grado di gestire le realtà lavorative e professionali in cui opera in riferimento alle specificità dei contesti.

È stata questa, da sempre, la nostra linea. Non può esserci una dirigenza unica per tutti i settori e gli ambiti lavorativi, ma dirigenze specifiche in riferimento a ciascun contesto di gestione.

Al tavolo della contrattazione, per il quale ci stiamo impegnando affinché venga avviato quanto prima, centreremo la nostra strategia proprio su questo assunto: individuare le specificità della dirigenza scolastica per valorizzarne, come detto, sia sotto il profilo normativo che economico, i profili che ne caratterizzano professionalità, competenze e responsabilità.

Attraverso la nostra stampa e il contatto diretto che svolgeremo con le assemblee terremo costantemente informati i colleghi sulle posizioni in campo e le prospettive per conseguire gli obiettivi che ci siamo posti.

 

Pasquale RAGONE

Coordinatore Nazionale Snals

Intersettore dirigenti scolastici

 

 

 

Ø       Premessa

 

Il ritardo nell'avvio della trattativa per il rinnovo del contratto dei dirigenti scolastici è da giudicare come fatto grave anche in considerazione che il precedente contratto, scaduto il 31 dicembre 2001, presentava due elementi fondamentali di criticità:

1)               la stipula avvenuta il 1° marzo 2002, a vigenza già scaduta e a fronte di un esercizio delle funzioni dirigenziali esercitata dai capi di istituto dal 1° settembre 2000;

2)               un quadro normativo ancora non puntualmente definito e coerente con il profilo professionale e con la specificità delle funzioni del dirigente scolastico della scuola dell'autonomia.       
Occorre, peraltro, continuare a sottolineare che la qualifica dirigenziale ai capi d'istituto è stata attribuita contestualmente al riconoscimento della personalità giuridica e dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche, quali enti dotati di autonomia funzionale nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

 

Il quadro attuale e il nuovo scenario costituzionale ed istituzionale sono caratterizzati da:

-           processi di attuazione dell'autonomia non del tutto compiuti;

-           legge delega di riforma degli ordinamenti, approvata in via definitiva il 12 marzo 2003;

-           decreto legislativo attuativo della legge 53/03 per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione;

-           prospettive di cambiamento come quelle inerenti agli organi collegiali territoriali e agli organi di governo della scuola, ancora all'esame del Parlamento;

-           processi di trasformazione dell'amministrazione, in fase di assunzione di nuove funzioni e di ristrutturazione organizzativa a livello centrale e territoriale.

 

Sullo sfondo si prospettano, inoltre, cambiamenti costituzionali ben più profondi di quelli derivanti dalle modifiche al titolo V, parte seconda, della Costituzione (Legge 3/2001), quali quelli delineati dal disegno di legge sulla devolution.

Tutto ciò richiede un quadro normativo e contrattuale coerente, che dia certezza ai dirigenti scolastici nel concreto esercizio dei loro compiti e funzioni.

Molte ancora sono le questioni aperte, peraltro già evidenziate nella dichiarazione a verbale sottoscritta dallo SNALS-CONFSAL nell'atto della sigla all'ipotesi di accordo per il biennio contrattuale 2000-2001 [10 gennaio 2002].

Da queste premesse discende la conferma della piena appartenenza della dirigenza scolastica al comparto della scuola e della sua collocazione nella specifica ed autonoma area V della dirigenza, per evitare qualsiasi omologazione con la dirigenza amministrativa.

Così come va ribadito che l'accesso al ruolo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative deve essere riservato al personale docente ed educativo, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 165/2001.

L'investimento sulla dirigenza scolastica è da ricomprendere all'interno delle politiche di sostegno organizzativo e finanziario sia per lo sviluppo di tutte le risorse umane e professionali della scuola sia per il funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome.

 

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE SNALS-CONFSAL ALL'ACCORDO 10 GENNAIO 2002

 

La sottoscrizione del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti scolastici non ha risolto interamente i due problemi di fondo posti con forza dallo Snals-Conf.s.a.l. al tavolo negoziale: quello riguardante la definizione di una normativa di stato giuridico nel pieno rispetto della peculiarità della funzione e quello relativo alla compiutezza dell'assetto retributivo. Sotto il primo profilo, lo Snals-Conf.s.a.l. rileva che la Parte Pubblica ha optato prevalentemente per una puntuale applicazione della normativa in materia, contenuta nel Decreto Legislativo n. 29/1993 (e successive modificazioni e integrazioni) che - tipica e propria della Dirigenza amministrativa - andava invece applicata alla Dirigenza scolastica nel rispetto della fonte costituzionale da cui geneticamente deriva: articolo 33, comma 1, Cost.. Tale dirigenza, infatti, costituisce forma differenziata dell'unica funzione docente, il cui elemento costitutivo primario è la libertà di insegnamento. Al contrario, è la dirigenza amministrativa ad essere filiazione diretta ed immediata del potere esecutivo, ex artt. 95 e 97 Cost., per cui essa - ex legge - è legata a detto potere da rapporto fiduciario, da rapporto di subordinazione e da rapporto di lavoro a tempo determinato. Diversamente, le fonti specifiche di riferimento disegnano un ordinamento autonomo della dirigenza scolastica (art. 33, 1° comma, Cost. - art. 21 commi 16 e 17 della legge n. 59/97 - Decreto Leg.vo n. 59/98 - D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275), non legata da rapporto di subordinazione gerarchica al potere esecutivo, stante la sua derivazione da certa fonte costituzionale e la riserva di legge in materia di attività didattica organizzata. Il contratto - nei suoi istituti di status più qualificanti quali il conferimento degli incarichi, la mobilità e la valutazione - spesso contravviene alle citate specifiche fonti di riferimento. Le contraddizioni esistenti non sono state superate attraverso una interpretazione delle norme ancorata alla prevalenza dei principi costituzionali. È stato anche disatteso, tra l'altro, quanto statuito dall'art. 21 della legge-delega n. 59/97 (commi 16 e 17) che configura la dirigenza scolastica come unica nel suo genere, facente parte di un personale che “non solo rimane all'interno dell'istituzione scolastica, ma che mantiene lo status di personale della scuola”.

Lo stesso Contratto Collettivo Quadro del 17 maggio 2000, con il quale viene costituita - a decorrere dal 1° settembre 2000 - l'area autonoma della dirigenza scolastica (V area) nell'ambito del comparto scuola in relazione alla previsione del citato art. 21 comma 17, rappresenta un ulteriore elemento di fondo circa l'autonomia ordinamentale della dirigenza scolastica.

Sotto il secondo profilo, quello relativo alla compiutezza dell'assetto retributivo, l'insufficienza delle risorse finanziarie destinate al contratto non ha consentito di raggiungere pienamente gli obiettivi economici rivendicati da questo Sindacato.

Lo Snals-Conf.s.a.l., pur manifestando diffuse riserve sulla parte normativa  e insoddisfazione sulla parte economica, in considerazione del grave “vuoto contrattuale” che perdura dall'1.09.2000, che non ha consentito la stipula dei contratti individuali, appone la propria firma sul presente contratto e contestualmente si impegna a proporre, ancora una volta, nella presente legislatura, specifici interventi legislativi emendativi del decreto legislativo 29/1993 al fine di superare un contesto pubblicistico “omologato” e rivendica, fin d'ora, un piano finanziario di breve periodo per assicurare retribuzioni pienamente correlate alle nuove responsabilità funzionali per il prossimo contratto.

 

 

 

PARTE I

DIRIGENZA SCOLASTICA E AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

Ø       La specificità del profilo e del ruolo del dirigente scolastico

 

L'autonomia delle istituzioni scolastiche, ora di rilievo costituzionale, i processi di decentramento amministrativo, l'attuazione del federalismo, nonché la prospettiva di un'ulteriore riforma costituzionale nella direzione della devolution sopra evidenziati, impongono una rinnovata considerazione rivolta sia al sistema delle professionalità, delle competenze e delle relazioni interne alla singola scuola sia al sistema di ripartizione delle funzioni e delle responsabilità tra i soggetti istituzionali costituenti la Repubblica, operanti sul territorio.

Ciò pone in evidenza la complessità del ruolo del dirigente scolastico che, così come delineato dall'art. 25 del D.Lgs. 165/2001, pur condividendo i profili essenziali della dirigenza pubblica, presenta tratti di specificità e peculiarità, che vanno riconosciuti sia sul piano normativo che retributivo.

Il profilo dei dirigenti scolastici deve raccordarsi con i compiti e le funzioni degli organi collegiali interni; le competenze organizzative, gestionali e didattiche loro riconosciute devono essere finalizzate ad assicurare alla scuola dell'autonomia un'attiva e qualificata presenza nella comunità locale.

 

 

Ø       Il quadro normativo

 

Art. 25, D.L.vo n. 165/2001

“2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.”

“3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.”

“4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.”

 

 

Ø       La questione dei docenti delegati e l'organizzazione della scuola dell'autonomia

 

Va superata l'attuale incertezza normativa relativa al riconoscimento della potestà del dirigente a delegare.

La qualità del servizio scolastico, infatti, ha un'importante espressione nell'esercizio della dirigenza scolastica che va correlata sia all'autorevolezza del dirigente che dei suoi delegati.

 

Art. 31, CCNL Comparto Scuola 24/7/2003

(Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico)

Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lvo n. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, i docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione di istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni con il dirigente scolastico di cui all'art. 86, comma 2, lettera e).

 

Art. 86, CCNL Comparto Scuola 24/7/2003, comma 2, lettera e

(Indennità e compensi a carico del fondo d'istituto)

Con il fondo vengono retribuiti i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.

 

 

Ø       Le nuove norme sulla dirigenza

 

Destano, peraltro, preoccupazione le norme di rilegificazione e di decontrattualizzazione previste dalla legge Frattini [Legge 15 luglio 2002, n. 145], che introducono elementi di precarietà nel rapporto di lavoro, riducono la durata degli incarichi, limitano di fatto l'autonomia dei dirigenti scolastici.

In questo quadro si colloca la circolare n. 49 del 16 maggio 2003 con la quale il MIUR, con provvedimento di natura amministrativa, intende estendere alla dirigenza scolastica  alcuni dei profili della citata legge Frattini.

Il nuovo quadro normativo relativo al quadriennio 2002/2005 deve ribadire la netta distinzione della dirigenza scolastica dalle altre dirigenze amministrative.

La specificità da riconoscere ai dirigenti scolastici trova in questo caso ulteriori ragioni e salvaguardie da assicurare.

L'incarico, quale atto unilaterale dell'Amministrazione, come previsto dalla circolare n. 49/03, definisce, infatti, l'oggetto, gli obiettivi secondo i piani e i programmi definiti dall'organo di vertice, la durata, senza più il limite minimo di due anni.

Solo il trattamento economico è definito dal contratto individuale, al quale la circolare infatti rinvia.

 

 

 

 

PARTE II

VERSO IL NUOVO CONTRATTO

 

Nella prospettiva del consolidamento e sviluppo del ruolo dei dirigenti scolastici vanno poste le rivendicazioni sia sul piano normativo che retributivo.

 

Certamente non può aprirsi una sessione contrattuale, che già registra un notevole ritardo, quando mancano nella legge finanziaria le risorse aggiuntive per la valorizzazione della retribuzione accessoria, che pure era un impegno del Governo.

 

Dal punto di vista giuridico, gli autonomi poteri riconosciuti al dirigente scolastico in ordine alla direzione, al coordinamento e alla valorizzazione delle risorse umane richiedono una declinazione delle responsabilità in ordine ai risultati del servizio, correlate alle effettive “competenze spettanti nell'assetto funzionale proprio delle istituzioni scolastiche” (art. 27, CCNL/2002).

 

Aree delle competenze del dirigente scolastico correlate al ruolo professionale delineato dall'art. 25 del D.Lgs. 165/2001:

 

§           direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica, secondo criteri di efficacia ed efficienza formative;

§           relazioni interne ed esterne e rapporti con soggetti ed enti del territorio;

§           innovazione e  sviluppo, tutela della libertà di insegnamento e delle scelte delle famiglie, garanzie del diritto all'apprendimento;

§           valorizzazione e gestione delle risorse umane;

§           gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

 

 

Ø       Le responsabilità del Dirigente Scolastico

 

Vanno precisate, tra l'altro, le responsabilità di carattere contabile-patrimoniale, quelle connesse agli aspetti di gestione del personale a tempo determinato e indeterminato e con contratti di collaborazione (es.: stipula dei contratti individuali di lavoro, adempimenti a norma dell'art. 2043 del c.c. per il recupero delle somme a favore dell'erario in caso di incidenti per causa terzi e vigilanza sugli adempimenti relativi al personale) sia sotto l'aspetto della sicurezza (D.Lgs. 626/94) e valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori (D.Lgs. 645/96) e degli utenti del servizio.

In particolare, casi recenti e sempre più numerosi evidenziano la necessità di un superamento di una pedissequa assimilazione delle responsabilità del dirigente scolastico con quelle degli altri dirigenti delle pubbliche amministrazioni che deve tener conto:

-          della numerosità degli utenti diretti e indiretti;

-          della inadeguatezza delle risorse professionali, organizzative, strumentali effettivamente a disposizione;

-          della pluralità di competenze allocate tra diversi soggetti istituzionali;

-          di una normativa non coerente alla specificità del contesto scolastico.

 

Per quanto riguarda le procedure relative alla gestione finanziaria, occorre una riflessione sulla reale volontà di rendere effettivamente autonome le scuole, pur nel conseguimento dell'obiettivo di evitare sprechi di risorse finanziarie. Ciò implica non solo dotare le scuole di maggiori fondi, ma anche una revisione ed una semplificazione delle norme contenute nel Decreto Interministeriale 44/2001.

Per molte materie, soprattutto quella relativa alla sicurezza, occorre inderogabilmente superare l'identificazione del dirigente scolastico quale “datore di lavoro” in quanto non proprietario degli immobili, né responsabile del loro stato.

Su questo aspetto occorre che gli Enti Locali, i veri e soli soggetti competenti, non solo forniscano la certificazione prevista dalla normativa vigente, ma attivino urgentemente piani di intervento al fine di rispettare la scadenza del 31 dicembre del 2004 per la messa a norma degli edifici e degli impianti, prevista dalla Legge 265/99 e gli adempimenti relativi al D.P.R. 462/01.

L'Amministrazione scolastica deve, non solo realizzare iniziative di informazione/formazione, ma anche promuovere intese a livello nazionale e territoriale con gli Enti Locali per il quadro degli interventi necessari e per l'individuazione delle competenze e delle conseguenti responsabilità.

Per quanto riguarda il contenzioso e le controversie dinanzi al giudice del lavoro, l'aumento che si registra è dovuto in gran parte a un quadro normativo non aggiornato e non coerente.

Non giova alla scuola dell'autonomia e allo svolgimento delle funzioni del dirigente scolastico e dei docenti, nella dimensione individuale e collegiale, un elevato livello di conflittualità, dovuto peraltro a fattori esterni ed oggettivi.

L'approfondimento giuridico va correlato, tra l'altro, a quello delle garanzie e delle tutele.

Sotto questo aspetto, il ritardo che si registra nel chiudere le code del contratto scaduto, anche per quanto riguarda l'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili, prevista dall'art. 36 del CCNL/2002, sta generando nella categoria un clima di insoddisfazione e di incertezza che condiziona il concreto esercizio della funzione dirigenziale.

 

 

Ø       La formazione e la valutazione

 

Va effettivamente prefigurato il sistema di formazione e di valutazione dei dirigenti scolastici che si deve collocare all'interno di processi di valorizzazione di tutte le risorse professionali della scuola.

Occorre realizzare il complesso delle azioni, con le diverse modalità di fruizione della formazione, già previste all'art. 14 del CCNL 1° marzo 2002, anche di quelle che fanno riferimento alla dimensione europea e alle esperienze internazionali, a quelle cui aderiscono i dirigenti scolastici individualmente o associati in rete. A tal fine deve essere prevista una quota da riservare nell'ambito delle risorse complessive.

Per quanto riguarda le tematiche andrà privilegiata quella relativa alla valutazione, soprattutto quale attività indispensabile a supporto dell'introduzione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici prevista dall'art. 27 CCNL 1° marzo 2002.

La valutazione deve contribuire allo sviluppo del ruolo dei dirigenti scolastici, all'autonomia delle istituzioni scolastiche e, quindi, va correlata all'istituzione e al funzionamento del Servizio Nazionale di Valutazione, agli standard di qualità del servizio espressi a livello nazionale e regionale e alle pratiche di autovalutazione.

Il dirigente scolastico va valutato secondo criteri che privilegiano soprattutto la partecipazione dell'interessato al procedimento valutativo, la conoscenza diretta e la comunicazione, la trasparenza e l'informazione preventiva dei criteri, in correlazione ai processi che mette in essere, in relazione alle aree di responsabilità e per l'attuazione delle deliberazioni del collegio dei docenti e dell'organo di governo della scuola, anche attraverso l'attività dei docenti da lui delegati.

Non può esservi valutazione del dirigente al di fuori di una considerazione globale delle responsabilità e dei corrispondenti poteri diffusi e delegati.

 

 

Ø       Il reclutamento dei dirigenti scolastici

 

Alle istituzioni scolastiche, collocate in un sistema di autonomie istituzionali e funzionali, occorre assicurare la presenza di dirigenti scolastici che possano coniugare la capacità progettuale delle scuole e le istanze formative dell'utenza nell'ambito delle politiche educative territoriali.

È, pertanto, necessario garantire lo svolgimento di procedure di selezione e reclutamento in modo continuo e correlato alle effettive esigenze di copertura di tutti i posti dell'organico della dirigenza scolastica.

Anche su questo, il ritardo è notevole e inammissibile.

Nulla si registra per il concorso ordinario. Eppure, anche nel comunicato congiunto del Ministero del Tesoro e dell'Istruzione di più di un anno fa, ne era stata riconosciuta la necessità tanto che era supposta una vacanza complessiva di circa 3.000 posti, realisticamente ad oggi ben maggiore.

Peraltro, il sostegno alla costituzione di reti di scuole, prevista dall'art. 7 del DPR 275/99, deve rispondere alla logica di sviluppo dell'autonomia dei singoli istituti, alla loro integrazione con il territorio, all'incentivazione di raccordi con l'Università ed enti di ricerca.

Non può essere, dunque, una via per ulteriori risparmi, in modo particolare derivanti da tagli sul numero dei posti di organico dei dirigenti scolastici e dei DGSA, impoverendo di più la scuola dell'autonomia.

Prefigurare una dirigenza scolastica di rete o di livello territoriale, omologandola a quella amministrativa, farebbe, inoltre, venire meno la natura educativa della sua leadership.

Una dirigenza scolastica, slegata dall'unità scolastica, subordinata alla dirigenza amministrativa e agli Enti Locali, si ripercuoterebbe negativamente sull'autonomia.

 

 

Ø       L’articolazione delle funzioni dirigenziali e il trattamento economico accessorio

 

Nel nuovo contratto va garantito il riconoscimento economico della complessità della funzione dirigenziale e delle connesse responsabilità.

Vanno incrementate, dunque, le risorse dedicate alle due quote del trattamento accessorio (retribuzione di posizione - retribuzione di risultato).

Vanno individuate risorse aggiuntive e modalità contrattuali per assicurare una media regionale per la retribuzione di posizione non inferiore a quella minima percepita dai dirigenti amministrativi di II fascia.

La complessità di funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome e la specificità dell'utenza e dei contesti territoriali non risulta riconosciuta dal meccanismo delle fasce (3 o 4) in cui è stata determinata l'articolazione delle posizioni organizzative.

Occorre introdurre un sistema che coniughi una maggiore oggettività e una più adeguata corrispondenza economica.

Si tratta, dunque, di individuare un insieme di indicatori corrispondenti ad una pluralità di variabili quali-quantitative a cui attribuire dei pesi ai quali rapportare valori economici.

 

 

Ø       L'affidamento degli incarichi

 

Nel contratto del 1° marzo 2002, all'art. 23 viene specificato che il conferimento degli incarichi avviene “nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001”, che è stato modificato dalla legge n. 145/2002.

Le modifiche mettono prioritariamente in correlazione gli incarichi dirigenziali, e la relativa valutazione dei risultati conseguiti, con gli obiettivi fissati nella “direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro”. Sembra indispensabile una profonda rivisitazione delle norme, con la necessità delle dovute modifiche, in quanto le previsioni della Legge 145/2002 appaiono applicabili nei contesti amministrativi, ma sono estranee alla scuola dell'autonomia, caratterizzata dalla flessibilità organizzativa, dalla progettualità condivisa e collegiale, dalla corrispondenza ai bisogni formativi degli studenti e del territorio secondo quanto stabilito ed adottato nel POF di istituto.

 

 

Ø       La retribuzione degli incarichi obbligatori

 

Va ridefinita la retribuzione per gli incarichi obbligatori di cui al comma 1 dell'art. 26 del CCNL/2002, garantendo la contrattualizzazione ed evitando il rinvio alla normativa vigente.

 

Le istruzioni del Miur alle Direzioni Regionali

 

-  Dirigenza: applicazione CCNL e CIN

 

In data 12 maggio 2003, il Miur ha emanato la nota prot. 642 contenente istruzioni alle Direzioni Scolastiche Regionali per l'applicazione del CCNL e del CIN relativamente a:

w        costituzione fondi regionali;

w        conguagli retributivi;

w        registro di utilizzazione del fondo regionale;

w        compensi per incarichi aggiuntivi.

 

Con successiva nota 30 maggio 2003, n. 752, di pari oggetto, il Miur precisa che nella nota precedente alla pag. 3, punto 4) “Compensi per incarichi aggiuntivi” - al 3° capoverso, 4° rigo - le parole: “aumentato dell'I.R.A.P.” debbono essere sostituite con le seguenti: “con esclusione dell'I.R.A.P.”. E spiega che “la suindicata imposta dovrà, infatti, essere versata dalle amministrazioni erogatrici del compenso alle Regioni territorialmente competenti”.

 

 

Ø       La sostituzione del dirigente assente dal servizio

 

Attualmente la materia è solo accennata nell'art. 26 comma 1, lett. c del CCNL 1° marzo 2002 che indica tra gli incarichi aggiuntivi, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare, la reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale.

La vigente Ordinanza Ministeriale n. 39 del 1° aprile 2004 sugli incarichi di presidenza all'art. 4, comma 13 stabilisce che "nell'ipotesi di assenza o di impedimento del titolare, per un periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei casi di riconosciuta esigenza va attribuita, per reggenza, ad altro dirigente scolastico dello stesso settore formativo ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. c del CCNL della V Area della dirigenza scolastica sottoscritto il 1° marzo 2002".

Lo SNALS-CONFSAL ritiene che la materia relativa alla sostituzione del dirigente scolastico assente dal servizio debba essere oggetto di specifica contrattazione tra le parti in riferimento sia ai periodi lunghi che a quelli brevi, in considerazione che la funzione dirigenziale non possa essere delegata, ma debba essere esercitata comunque da altro dirigente. Ferma restante la competenza del Direttore Generale per la formalizzazione dei provvedimenti, lo SNALS-CONFSAL ritiene che la sostituzione da parte di dirigente scolastico di istituzione scolastica viciniore a quella del dirigente assente possa essere un principio valido, purché inserito in un ambito di contrattazione che deve afferire oltre che alle modalità e criteri, anche alla retribuzione.

Per quest'ultimo aspetto la nostra proposta è che siano previste risorse specifiche da destinare ai compensi spettanti al dirigente scolastico reggente, in relazione a:

-           complessità dell'istituzione scolastica in reggenza;

-           oneri derivanti dai costi sostenuti dal dirigente reggente per raggiungere la sede assegnata in reggenza.

 

 

Ø       La tutela dei dirigenti scolastici

 

Lo SNALS-CONFSAL intende portare al tavolo del confronto, in sede di rinnovo contrattuale, la questione della tutela dei dirigenti scolastici.

Nell'attuale quadro normativo, infatti, il dirigente scolastico si presenta come soggetto debole rispetto all'Amministrazione scolastica con particolare riferimento, tra gli altri, al mutamento degli incarichi, alla valutazione e ai suoi effetti.

Lo SNALS-CONFSAL auspica che dal confronto possano emergere utili elementi per pervenire alla definizione di un sistema di tutele che diano garanzie per l'esplicazione della funzione dirigenziale, nel quadro dei principi stabiliti dalla Costituzione e della legislazione specifica per la dirigenza scolastica.

 

 

Allegato:

§  Giornale "Scuola-Snals" - Speciale Dirigenti Scolastici - n. 160 del 24 luglio 2004 (versione acrobat)

 

 

Scadenze di: dicembre 2024