"Scuola-Snals" n.160/04
Area V - Dirigenza scolastica
LA PIATTAFORMA CONTRATTUALE DELLO SNALS-CONFSAL
PER IL QUADRIENNIO 2002/2005
Per una reale
valorizzazione normativa ed economica della specificità dell’area V
Al termine di un
confronto che ha visto interessati centinaia di iscritti coinvolti nelle
assemblee e il Comitato Intersettoriale che ha dato un valido contributo di
idee e proposte, la Segreteria Generale ha approvato la piattaforma per il
rinnovo del Contratto dell'area V della dirigenza scolastica per il quadriennio
normativo 2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.
Il documento
definitivo è stato inviato al Ministro Moratti e al Presidente dell'ARAN per
quanto di loro rispettiva competenza.
Lo Snals-Confsal con
la piattaforma approvata ribadisce la propria posizione rispetto al ruolo e
alle funzioni della dirigenza scolastica: valorizzazione delle specificità e
riconoscimento sul piano normativo ed economico delle competenze e
responsabilità nel coordinamento e nella gestione delle attività delle istituzioni
autonome.
In questa
prospettiva, la piattaforma contrattuale riprende la nota a verbale
presentata dallo Snals-Confsal in occasione della stipula del contratto
d'ingresso del 1° marzo 2002, in cui si
sono riaffermati i principi costituzionali di tutela della libertà
d'insegnamento e della libertà di apprendimento che hanno nel dirigente
scolastico il garante in ogni realtà educativa.
I principi
ispiratori della piattaforma Snals-Confsal trovano conforto anche nel nuovo
Contratto Quadro sulle Aree di contrattazione dirigenziali, sottoscritto dalla Parte Pubblica, dallo Snals-Confsal e dalla
maggioranza degli altri sindacati, che ha portato le aree di contrattazione
da cinque a otto, inserendo, nell'area V della dirigenza scolastica, la
dirigenza dell'AFAM.
Il citato accordo
quadro si fonda sul principio, politico, culturale e professionale, che la
dirigenza è di alto profilo se è in grado di gestire le realtà lavorative e
professionali in cui opera in riferimento alle specificità dei contesti.
È stata questa, da
sempre, la nostra linea. Non può esserci una dirigenza unica per tutti i
settori e gli ambiti lavorativi, ma dirigenze specifiche in riferimento a
ciascun contesto di gestione.
Al tavolo della
contrattazione, per il quale ci stiamo impegnando affinché venga avviato
quanto prima, centreremo la nostra strategia proprio su questo assunto:
individuare le specificità della dirigenza scolastica per valorizzarne, come
detto, sia sotto il profilo normativo che economico, i profili che ne
caratterizzano professionalità, competenze e responsabilità.
Attraverso la nostra
stampa e il contatto diretto che svolgeremo con le assemblee terremo
costantemente informati i colleghi sulle posizioni in campo e le prospettive
per conseguire gli obiettivi che ci siamo posti.
Pasquale RAGONE
Coordinatore Nazionale Snals
Intersettore dirigenti scolastici
Ø
Premessa
Il ritardo
nell'avvio della trattativa per il rinnovo del contratto dei dirigenti
scolastici è da giudicare come fatto grave anche in considerazione che il
precedente contratto, scaduto il 31 dicembre 2001, presentava due elementi
fondamentali di criticità:
1)
la stipula avvenuta il 1° marzo 2002, a
vigenza già scaduta e a fronte di un esercizio delle funzioni dirigenziali
esercitata dai capi di istituto dal 1° settembre 2000;
2)
un quadro normativo ancora non puntualmente
definito e coerente con il profilo professionale e con la specificità delle
funzioni del dirigente scolastico della scuola dell'autonomia.
Occorre, peraltro, continuare a sottolineare che la qualifica dirigenziale ai
capi d'istituto è stata attribuita contestualmente al riconoscimento della
personalità giuridica e dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche,
quali enti dotati di autonomia funzionale nell'ambito delle amministrazioni
dello Stato.
Il quadro attuale e
il nuovo scenario costituzionale ed istituzionale sono caratterizzati da:
-
processi di attuazione dell'autonomia non del
tutto compiuti;
-
legge delega
di riforma degli ordinamenti, approvata in via
definitiva il 12 marzo 2003;
-
decreto
legislativo attuativo della legge 53/03 per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo
dell'istruzione;
-
prospettive di cambiamento come quelle
inerenti agli organi collegiali territoriali e agli organi di governo della
scuola, ancora all'esame del Parlamento;
-
processi di trasformazione
dell'amministrazione, in fase di assunzione di nuove funzioni e di
ristrutturazione organizzativa a livello centrale e territoriale.
Sullo sfondo si
prospettano, inoltre, cambiamenti costituzionali ben più profondi di quelli
derivanti dalle modifiche al titolo V, parte seconda, della Costituzione (Legge 3/2001), quali quelli delineati dal disegno di legge sulla devolution.
Tutto ciò richiede
un quadro normativo e contrattuale coerente, che dia certezza ai dirigenti scolastici
nel concreto esercizio dei loro compiti e funzioni.
Molte ancora sono le
questioni aperte, peraltro già evidenziate nella dichiarazione a verbale
sottoscritta dallo SNALS-CONFSAL nell'atto della sigla all'ipotesi di accordo
per il biennio contrattuale 2000-2001 [10 gennaio 2002].
Da queste premesse
discende la conferma della piena appartenenza della dirigenza scolastica al
comparto della scuola e della sua collocazione nella specifica ed autonoma
area V della dirigenza, per evitare qualsiasi omologazione con la dirigenza
amministrativa.
Così come va
ribadito che l'accesso al ruolo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e
formative deve essere riservato al personale docente ed educativo, secondo
quanto previsto dall'art. 29 del
D.Lgs. 165/2001.
L'investimento sulla
dirigenza scolastica è da ricomprendere all'interno delle politiche di
sostegno organizzativo e finanziario sia per lo sviluppo di tutte le risorse
umane e professionali della scuola sia per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche autonome.
DICHIARAZIONE A VERBALE SNALS-CONFSAL ALL'ACCORDO 10 GENNAIO
2002
La sottoscrizione
del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti scolastici
non ha risolto interamente i due problemi di fondo posti con forza dallo
Snals-Conf.s.a.l. al tavolo negoziale: quello riguardante la definizione di
una normativa di stato giuridico nel pieno rispetto della peculiarità della
funzione e quello relativo alla compiutezza dell'assetto retributivo. Sotto il
primo profilo, lo Snals-Conf.s.a.l. rileva che la Parte Pubblica ha optato
prevalentemente per una puntuale applicazione della normativa in materia,
contenuta nel Decreto
Legislativo n. 29/1993 (e successive
modificazioni e integrazioni) che - tipica e propria della Dirigenza
amministrativa - andava invece applicata alla Dirigenza scolastica nel
rispetto della fonte costituzionale da cui geneticamente deriva: articolo 33,
comma 1, Cost.. Tale dirigenza, infatti, costituisce
forma differenziata dell'unica funzione docente, il cui elemento costitutivo
primario è la libertà di insegnamento. Al contrario, è la dirigenza
amministrativa ad essere filiazione diretta ed immediata del potere
esecutivo, ex artt. 95 e 97 Cost., per cui essa - ex legge - è legata a detto potere da
rapporto fiduciario, da rapporto di subordinazione e da rapporto di lavoro a
tempo determinato. Diversamente, le fonti specifiche di riferimento disegnano
un ordinamento autonomo della dirigenza scolastica (art. 33, 1°
comma, Cost. - art. 21 commi
16 e 17 della legge n. 59/97 - Decreto Leg.vo
n. 59/98 - D.P.R. 8 marzo
1999 n. 275), non legata da rapporto di
subordinazione gerarchica al potere esecutivo, stante la sua derivazione da
certa fonte costituzionale e la riserva di legge in materia di attività
didattica organizzata. Il contratto - nei suoi istituti di status più
qualificanti quali il conferimento degli incarichi, la mobilità e la
valutazione - spesso contravviene alle citate specifiche fonti di
riferimento. Le contraddizioni esistenti non sono state superate attraverso
una interpretazione delle norme ancorata alla prevalenza dei principi
costituzionali. È stato anche disatteso, tra l'altro, quanto statuito dall'art. 21 della
legge-delega n. 59/97 (commi 16 e 17) che
configura la dirigenza scolastica come unica nel suo genere, facente parte di
un personale che “non solo rimane all'interno dell'istituzione scolastica, ma
che mantiene lo status di personale della scuola”.
Lo stesso Contratto
Collettivo Quadro del 17 maggio 2000, con il quale
viene costituita - a decorrere dal 1° settembre 2000 - l'area autonoma della
dirigenza scolastica (V area) nell'ambito del comparto scuola in relazione
alla previsione del citato art. 21 comma 17, rappresenta un ulteriore
elemento di fondo circa l'autonomia ordinamentale della dirigenza scolastica.
Sotto il secondo
profilo, quello relativo alla compiutezza dell'assetto retributivo,
l'insufficienza delle risorse finanziarie destinate al contratto non ha
consentito di raggiungere pienamente gli obiettivi economici rivendicati da
questo Sindacato.
Lo
Snals-Conf.s.a.l., pur manifestando diffuse riserve sulla parte
normativa e insoddisfazione sulla
parte economica, in considerazione del grave “vuoto contrattuale” che perdura
dall'1.09.2000, che non ha consentito la stipula dei contratti individuali,
appone la propria firma sul presente contratto e contestualmente si impegna a
proporre, ancora una volta, nella presente legislatura, specifici interventi
legislativi emendativi del decreto
legislativo 29/1993 al fine di superare un contesto
pubblicistico “omologato” e rivendica, fin d'ora, un piano finanziario di
breve periodo per assicurare retribuzioni pienamente correlate alle nuove
responsabilità funzionali per il prossimo contratto.
PARTE I
DIRIGENZA SCOLASTICA E AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Ø La specificità del profilo e del ruolo del dirigente scolastico
L'autonomia delle
istituzioni scolastiche, ora di rilievo costituzionale, i processi di
decentramento amministrativo, l'attuazione del federalismo, nonché la
prospettiva di un'ulteriore riforma costituzionale nella direzione della
devolution sopra evidenziati, impongono una rinnovata considerazione rivolta
sia al sistema delle professionalità, delle competenze e delle relazioni
interne alla singola scuola sia al sistema di ripartizione delle funzioni e
delle responsabilità tra i soggetti istituzionali costituenti la Repubblica,
operanti sul territorio.
Ciò pone in evidenza
la complessità del ruolo del dirigente scolastico che, così come delineato dall'art. 25 del
D.Lgs. 165/2001, pur condividendo i profili essenziali
della dirigenza pubblica, presenta tratti di specificità e peculiarità, che
vanno riconosciuti sia sul piano normativo che retributivo.
Il profilo dei
dirigenti scolastici deve raccordarsi con i compiti e le funzioni degli
organi collegiali interni; le competenze organizzative, gestionali e
didattiche loro riconosciute devono essere finalizzate ad assicurare alla
scuola dell'autonomia un'attiva e qualificata presenza nella comunità locale.
Ø Il quadro normativo
Art. 25,
D.L.vo n. 165/2001
“2. Il dirigente
scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle
relazioni sindacali.”
“3. Nell'esercizio
delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche
del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche
come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per
l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.”
“4. Nell'ambito
delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente
l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.”
Ø La questione dei docenti delegati e l'organizzazione della
scuola dell'autonomia
Va superata
l'attuale incertezza normativa relativa al riconoscimento della potestà del
dirigente a delegare.
La qualità del
servizio scolastico, infatti, ha un'importante espressione nell'esercizio
della dirigenza scolastica che va correlata sia all'autorevolezza del
dirigente che dei suoi delegati.
Art. 31, CCNL
Comparto Scuola 24/7/2003
(Attività di
collaborazione con il Dirigente Scolastico)
Ai sensi dell'art. 25, comma
5, del D.Lvo n. 165/2001, in attesa che i
connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso
gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, i docenti
da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali
collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili,
in sede di contrattazione di istituto, con i finanziamenti a carico del fondo
per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni con il dirigente
scolastico di cui all'art. 86, comma 2, lettera e).
Art. 86, CCNL
Comparto Scuola 24/7/2003, comma 2,
lettera e
(Indennità e
compensi a carico del fondo d'istituto)
Con il fondo vengono
retribuiti i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non
più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende
avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
gestionali.
Ø Le nuove norme sulla dirigenza
Destano, peraltro,
preoccupazione le norme di rilegificazione e di decontrattualizzazione
previste dalla legge Frattini
[Legge 15 luglio 2002, n. 145], che introducono
elementi di precarietà nel rapporto di lavoro, riducono la durata degli
incarichi, limitano di fatto l'autonomia dei dirigenti scolastici.
In questo quadro si
colloca la circolare n.
49 del 16 maggio 2003 con la quale il
MIUR, con provvedimento di natura amministrativa, intende estendere alla
dirigenza scolastica alcuni dei
profili della citata legge Frattini.
Il nuovo quadro
normativo relativo al quadriennio 2002/2005 deve ribadire la netta
distinzione della dirigenza scolastica dalle altre dirigenze amministrative.
La specificità da
riconoscere ai dirigenti scolastici trova in questo caso ulteriori ragioni e
salvaguardie da assicurare.
L'incarico, quale
atto unilaterale dell'Amministrazione, come previsto dalla circolare n.
49/03, definisce, infatti, l'oggetto, gli
obiettivi secondo i piani e i programmi definiti dall'organo di vertice, la
durata, senza più il limite minimo di due anni.
Solo il trattamento
economico è definito dal contratto individuale, al quale la circolare infatti
rinvia.
PARTE II
VERSO IL NUOVO CONTRATTO
Nella prospettiva
del consolidamento e sviluppo del ruolo dei dirigenti scolastici vanno poste
le rivendicazioni sia sul piano normativo che retributivo.
Certamente non può
aprirsi una sessione contrattuale, che già registra un notevole ritardo,
quando mancano nella legge finanziaria le risorse aggiuntive per la
valorizzazione della retribuzione accessoria, che pure era un impegno del
Governo.
Dal punto di vista
giuridico, gli autonomi poteri riconosciuti al dirigente scolastico in ordine
alla direzione, al coordinamento e alla valorizzazione delle risorse umane
richiedono una declinazione delle responsabilità in ordine ai risultati del
servizio, correlate alle effettive “competenze spettanti nell'assetto
funzionale proprio delle istituzioni scolastiche” (art. 27,
CCNL/2002).
Aree delle
competenze del dirigente scolastico correlate al ruolo professionale
delineato dall'art. 25 del
D.Lgs. 165/2001:
§
direzione e organizzazione dell'istituzione
scolastica, secondo criteri di efficacia ed efficienza formative;
§
relazioni interne ed esterne e rapporti con
soggetti ed enti del territorio;
§
innovazione e
sviluppo, tutela della libertà di insegnamento e delle scelte delle
famiglie, garanzie del diritto all'apprendimento;
§
valorizzazione e gestione delle risorse umane;
§
gestione delle risorse finanziarie e
strumentali.
Ø Le responsabilità del Dirigente Scolastico
Vanno precisate, tra
l'altro, le responsabilità di carattere contabile-patrimoniale, quelle
connesse agli aspetti di gestione del personale a tempo determinato e
indeterminato e con contratti di collaborazione (es.: stipula dei contratti
individuali di lavoro, adempimenti a norma dell'art. 2043 del c.c. per il recupero delle somme a favore dell'erario in caso di
incidenti per causa terzi e vigilanza sugli adempimenti relativi al
personale) sia sotto l'aspetto della sicurezza (D.Lgs. 626/94) e valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori (D.Lgs. 645/96) e degli utenti del servizio.
In particolare, casi
recenti e sempre più numerosi evidenziano la necessità di un superamento di
una pedissequa assimilazione delle responsabilità del dirigente scolastico
con quelle degli altri dirigenti delle pubbliche amministrazioni che deve
tener conto:
-
della numerosità degli utenti diretti e
indiretti;
-
della inadeguatezza delle risorse
professionali, organizzative, strumentali effettivamente a disposizione;
-
della pluralità di competenze allocate tra
diversi soggetti istituzionali;
-
di una normativa non coerente alla specificità
del contesto scolastico.
Per quanto riguarda
le procedure relative alla gestione finanziaria, occorre una riflessione
sulla reale volontà di rendere effettivamente autonome le scuole, pur nel
conseguimento dell'obiettivo di evitare sprechi di risorse finanziarie. Ciò
implica non solo dotare le scuole di maggiori fondi, ma anche una revisione
ed una semplificazione delle norme contenute nel Decreto
Interministeriale 44/2001.
Per molte materie,
soprattutto quella relativa alla sicurezza, occorre inderogabilmente superare
l'identificazione del dirigente scolastico quale “datore di lavoro” in quanto
non proprietario degli immobili, né responsabile del loro stato.
Su questo aspetto
occorre che gli Enti Locali, i veri e soli soggetti competenti, non solo
forniscano la certificazione prevista dalla normativa vigente, ma attivino
urgentemente piani di intervento al fine di rispettare la scadenza del 31
dicembre del 2004 per la messa a norma degli edifici e degli impianti,
prevista dalla Legge 265/99 e gli adempimenti relativi al D.P.R. 462/01.
L'Amministrazione
scolastica deve, non solo realizzare iniziative di informazione/formazione,
ma anche promuovere intese a livello nazionale e territoriale con gli Enti
Locali per il quadro degli interventi necessari e per l'individuazione delle
competenze e delle conseguenti responsabilità.
Per quanto riguarda
il contenzioso e le controversie dinanzi al giudice del lavoro, l'aumento che
si registra è dovuto in gran parte a un quadro normativo non aggiornato e non
coerente.
Non giova alla
scuola dell'autonomia e allo svolgimento delle funzioni del dirigente
scolastico e dei docenti, nella dimensione individuale e collegiale, un
elevato livello di conflittualità, dovuto peraltro a fattori esterni ed
oggettivi.
L'approfondimento
giuridico va correlato, tra l'altro, a quello delle garanzie e delle tutele.
Sotto questo
aspetto, il ritardo che si registra nel chiudere le code del contratto
scaduto, anche per quanto riguarda l'assicurazione contro i rischi
professionali e le responsabilità civili, prevista dall'art. 36 del
CCNL/2002, sta generando nella categoria un
clima di insoddisfazione e di incertezza che condiziona il concreto esercizio
della funzione dirigenziale.
Ø La formazione e la valutazione
Va effettivamente
prefigurato il sistema di formazione e di valutazione dei dirigenti
scolastici che si deve collocare all'interno di processi di valorizzazione di
tutte le risorse professionali della scuola.
Occorre realizzare
il complesso delle azioni, con le diverse modalità di fruizione della
formazione, già previste all'art. 14 del
CCNL 1° marzo 2002, anche di quelle che fanno riferimento
alla dimensione europea e alle esperienze internazionali, a quelle cui
aderiscono i dirigenti scolastici individualmente o associati in rete. A tal
fine deve essere prevista una quota da riservare nell'ambito delle risorse complessive.
Per quanto riguarda
le tematiche andrà privilegiata quella relativa alla valutazione, soprattutto
quale attività indispensabile a supporto dell'introduzione del sistema di
valutazione dei dirigenti scolastici prevista dall'art. 27 CCNL
1° marzo 2002.
La valutazione deve
contribuire allo sviluppo del ruolo dei dirigenti scolastici, all'autonomia
delle istituzioni scolastiche e, quindi, va correlata all'istituzione e al
funzionamento del Servizio Nazionale di Valutazione, agli standard di qualità
del servizio espressi a livello nazionale e regionale e alle pratiche di
autovalutazione.
Il dirigente
scolastico va valutato secondo criteri che privilegiano soprattutto la
partecipazione dell'interessato al procedimento valutativo, la conoscenza
diretta e la comunicazione, la trasparenza e l'informazione preventiva dei
criteri, in correlazione ai processi che mette in essere, in relazione alle
aree di responsabilità e per l'attuazione delle deliberazioni del collegio
dei docenti e dell'organo di governo della scuola, anche attraverso
l'attività dei docenti da lui delegati.
Non può esservi
valutazione del dirigente al di fuori di una considerazione globale delle
responsabilità e dei corrispondenti poteri diffusi e delegati.
Ø Il reclutamento dei dirigenti scolastici
Alle istituzioni
scolastiche, collocate in un sistema di autonomie istituzionali e funzionali,
occorre assicurare la presenza di dirigenti scolastici che possano coniugare
la capacità progettuale delle scuole e le istanze formative dell'utenza nell'ambito
delle politiche educative territoriali.
È, pertanto,
necessario garantire lo svolgimento di procedure di selezione e reclutamento
in modo continuo e correlato alle effettive esigenze di copertura di tutti i
posti dell'organico della dirigenza scolastica.
Anche su questo, il
ritardo è notevole e inammissibile.
Nulla si registra
per il concorso ordinario. Eppure, anche nel comunicato congiunto del
Ministero del Tesoro e dell'Istruzione di più di un anno fa, ne era stata
riconosciuta la necessità tanto che era supposta una vacanza complessiva di
circa 3.000 posti, realisticamente ad oggi ben maggiore.
Peraltro, il
sostegno alla costituzione di reti di scuole, prevista dall'art. 7
del DPR 275/99, deve rispondere alla logica di
sviluppo dell'autonomia dei singoli istituti, alla loro integrazione con il
territorio, all'incentivazione di raccordi con l'Università ed enti di
ricerca.
Non può essere,
dunque, una via per ulteriori risparmi, in modo particolare derivanti da
tagli sul numero dei posti di organico dei dirigenti scolastici e dei DGSA,
impoverendo di più la scuola dell'autonomia.
Prefigurare una
dirigenza scolastica di rete o di livello territoriale, omologandola a quella
amministrativa, farebbe, inoltre, venire meno la natura educativa della sua leadership.
Una dirigenza
scolastica, slegata dall'unità scolastica, subordinata alla dirigenza
amministrativa e agli Enti Locali, si ripercuoterebbe negativamente
sull'autonomia.
Ø L’articolazione delle funzioni dirigenziali e il trattamento
economico accessorio
Nel nuovo contratto
va garantito il riconoscimento economico della complessità della funzione
dirigenziale e delle connesse responsabilità.
Vanno incrementate,
dunque, le risorse dedicate alle due quote del trattamento accessorio
(retribuzione di posizione - retribuzione di risultato).
Vanno individuate
risorse aggiuntive e modalità contrattuali per assicurare una media regionale
per la retribuzione di posizione non inferiore a quella minima percepita dai
dirigenti amministrativi di II fascia.
La complessità di
funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome e la specificità
dell'utenza e dei contesti territoriali non risulta riconosciuta dal
meccanismo delle fasce (3 o 4) in cui è stata determinata l'articolazione
delle posizioni organizzative.
Occorre introdurre
un sistema che coniughi una maggiore oggettività e una più adeguata
corrispondenza economica.
Si tratta, dunque,
di individuare un insieme di indicatori corrispondenti ad una pluralità di
variabili quali-quantitative a cui attribuire dei pesi ai quali rapportare
valori economici.
Ø L'affidamento degli incarichi
Nel contratto del 1° marzo 2002,
all'art. 23 viene specificato che il conferimento
degli incarichi avviene “nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma
1, del D.Lgs. n. 165/2001”, che è stato
modificato dalla legge n.
145/2002.
Le modifiche mettono
prioritariamente in correlazione gli incarichi dirigenziali, e la relativa
valutazione dei risultati conseguiti, con gli obiettivi fissati nella
“direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro”. Sembra
indispensabile una profonda rivisitazione delle norme, con la necessità delle
dovute modifiche, in quanto le previsioni della Legge 145/2002 appaiono applicabili nei contesti amministrativi, ma sono
estranee alla scuola dell'autonomia, caratterizzata dalla flessibilità
organizzativa, dalla progettualità condivisa e collegiale, dalla
corrispondenza ai bisogni formativi degli studenti e del territorio secondo
quanto stabilito ed adottato nel POF di istituto.
Ø La retribuzione degli incarichi obbligatori
Va ridefinita la
retribuzione per gli incarichi obbligatori di cui al comma 1 dell'art. 26 del
CCNL/2002, garantendo la contrattualizzazione ed
evitando il rinvio alla normativa vigente.
Le istruzioni del
Miur alle Direzioni Regionali
- Dirigenza: applicazione CCNL e CIN
In data 12 maggio
2003, il Miur ha emanato la nota prot. 642 contenente istruzioni alle Direzioni Scolastiche Regionali per
l'applicazione del CCNL e del CIN relativamente a:
w
costituzione fondi regionali;
w
conguagli retributivi;
w
registro di utilizzazione del fondo regionale;
w
compensi per incarichi aggiuntivi.
Con successiva nota 30 maggio
2003, n. 752, di pari oggetto, il Miur precisa che
nella nota precedente alla pag. 3, punto 4) “Compensi per incarichi
aggiuntivi” - al 3° capoverso, 4° rigo - le parole: “aumentato dell'I.R.A.P.”
debbono essere sostituite con le seguenti: “con esclusione dell'I.R.A.P.”. E
spiega che “la suindicata imposta dovrà, infatti, essere versata dalle amministrazioni
erogatrici del compenso alle Regioni territorialmente competenti”.
Ø La sostituzione del dirigente assente dal servizio
Attualmente la
materia è solo accennata nell'art. 26 comma
1, lett. c del CCNL 1° marzo 2002 che indica
tra gli incarichi aggiuntivi, che il dirigente scolastico è tenuto ad
accettare, la reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata
con incarico dirigenziale.
La vigente Ordinanza
Ministeriale n. 39 del 1° aprile 2004 sugli incarichi di presidenza all'art. 4, comma 13 stabilisce che "nell'ipotesi di assenza o di
impedimento del titolare, per un periodo superiore a due mesi, la funzione
direttiva, nei casi di riconosciuta esigenza va attribuita, per reggenza, ad
altro dirigente scolastico dello stesso settore formativo ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. c del CCNL della V Area della dirigenza
scolastica sottoscritto il 1° marzo 2002".
Lo SNALS-CONFSAL
ritiene che la materia relativa alla sostituzione del dirigente scolastico
assente dal servizio debba essere oggetto di specifica contrattazione tra le
parti in riferimento sia ai periodi lunghi che a quelli brevi, in
considerazione che la funzione dirigenziale non possa essere delegata, ma
debba essere esercitata comunque da altro dirigente. Ferma restante la
competenza del Direttore Generale per la formalizzazione dei provvedimenti,
lo SNALS-CONFSAL ritiene che la sostituzione da parte di dirigente scolastico
di istituzione scolastica viciniore a quella del dirigente assente possa
essere un principio valido, purché inserito in un ambito di contrattazione
che deve afferire oltre che alle modalità e criteri, anche alla retribuzione.
Per quest'ultimo
aspetto la nostra proposta è che siano previste risorse specifiche da
destinare ai compensi spettanti al dirigente scolastico reggente, in
relazione a:
-
complessità dell'istituzione scolastica in
reggenza;
-
oneri derivanti dai costi sostenuti dal
dirigente reggente per raggiungere la sede assegnata in reggenza.
Ø La tutela dei dirigenti scolastici
Lo SNALS-CONFSAL
intende portare al tavolo del confronto, in sede di rinnovo contrattuale, la
questione della tutela dei dirigenti scolastici.
Nell'attuale quadro
normativo, infatti, il dirigente scolastico si presenta come soggetto debole
rispetto all'Amministrazione scolastica con particolare riferimento, tra gli
altri, al mutamento degli incarichi, alla valutazione e ai suoi effetti.
Lo SNALS-CONFSAL
auspica che dal confronto possano emergere utili elementi per pervenire alla
definizione di un sistema di tutele che diano garanzie per l'esplicazione
della funzione dirigenziale, nel quadro dei principi stabiliti dalla
Costituzione e della legislazione specifica per la dirigenza scolastica.
Allegato:
§
Giornale "Scuola-Snals" - Speciale Dirigenti
Scolastici - n. 160 del 24 luglio 2004 (versione acrobat)
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