Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

  • Home > Linee generali di piattaforma per la contrattazione ai sensi dell'art. 43 del vigente CCNL

Linee generali di piattaforma per la contrattazione ai sensi dell'art. 43 del vigente CCNL

Si è avviato all'ARAN il negoziato per l’attivazione delle procedure di adeguamento delle normative contrattuali per il personale a seguito dell’applicazione della legge 53/2003. La nostra delegazione ha illustrato le linee essenziali che ispirano la piattaforma rivendicativa SNALS-Conf.S.A.L. e le conseguenti considerazioni in relazione all’avvio e al proseguimento della trattativa

LINEE GENERALI DI PIATTAFORMA PER LA CONTRATTAZIONE AI SENSI DELL’ART

SNALS-CONFSAL

 

LINEE GENERALI DI PIATTAFORMA

PER LA CONTRATTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 43 DEL VIGENTE CCNL

 

 

In vista di un possibile avvio della trattativa contrattuale all’ARAN, di cui lo SNALS-CONFSAL ha chiesto formalmente l’apertura, ai sensi dell’art. 43 del vigente CCNL, è necessario definire una “piattaforma” che garantisca le tutele indispensabili per il personale docente nella fase di attuazione della “riforma Moratti” nel pieno rispetto delle competenze della “scuola dell’autonomia” previste dal DPR 275/99.

 

Si deve tenere ben presente che questa piattaforma legata all’art. 43 “modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della legge 53/2003 e delle connesse discipline attuative” non può affrontare né le tematiche legate alla carriera dei docenti per l’adeguamento delle retribuzioni italiane a quelle europee (art. 22 del CCNL) né gli aspetti previdenziali, né le questioni da portare a soluzione nel secondo biennio economico 2004/2005. Tanto meno è questa la sede in cui proporre le integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo 59/2004 che devono necessariamente seguire altre vie e i tempi previsti dalla norma.

 

E’ opportuno ricordare che l’articolo 43 è stato a suo tempo fortemente voluto dal nostro sindacato come forma di tutela del personale e che figura nel CCNL come ultimo articolo del CAPO IV – DOCENTI come “norma di rinvio” e recita “la disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della legge n. 53/2003 e delle connesse disposizioni attuative.” (N.B.: il Capo I riguarda le “disposizioni generali”, il Capo II le “relazioni sindacali” e il Capo III le “norme comuni”).

 

Deve essere chiaro che l’avvio della contrattazione all’ARAN è legato, come per tutti i contratti, all’emanazione di un “apposito atto di indirizzo” da parte del Governo e che lo SNALS-CONFSAL sta operando con tenacia e insistenza perché ciò avvenga nei tempi più brevi possibili e perché sia opportunamente finanziato con adeguate risorse.

 

Non sfugge a nessuno “il valore tempo” di questa contrattazione; l’urgenza deriva anche dal fatto che vi sono problemi la cui mancata soluzione ricadrebbe negativamente sul regolare inizio dell’anno scolastico e che, quindi, dovrebbero essere risolti almeno prima dell’inizio delle lezioni.

 

I temi da definire, riferiti per ora al primo decreto attuativo – Decreto Legislativo 59 del 19/2/2004 – paiono riconducibili a quattro filoni:

1.        orario di servizio,

2.        funzione tutoriale,

3.        mobilità a domanda,

4.        nuove professionalità e modalità organizzative per la scuola dell’infanzia.

 

Si dovrà tenere aperta la possibilità di procedere ad ulteriori contrattazioni, man mano che verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i successivi provvedimenti, siano essi decreti legislativi, regolamenti o altro. La contrattazione dovrà realizzare, in quanto riferita ad una mera fase attuativa della legge 53, la necessaria tutela del personale sul piano normativo ed economico. Durante le varie fasi della trattativa lo SNALS-CONFSAL opererà, come già fatto in occasione del recente CCNL, in raccordo e in sinergia con la scuola reale e terrà conto dei contributi della base che le strutture territoriali faranno pervenire sotto forma di osservazioni, integrazioni e/o modifiche.

 

 

 

 

ANALISI DELLE TEMATICHE PRINCIPALI:

 

 

ORARIO DI SERVIZIO:

 

A.         in considerazione del maggiore impegno, in termini sia di complessità che di flessibilità della attività di insegnamento, è necessario prevedere per tutti i docenti un idoneo compenso sotto forma di una rivalutazione economica, da realizzarsi incrementando i valori attualmente previsti per la voce “retribuzione professionale docente” (in sede di contratto biennale 2004/05 si cercherà di potenziare i benefici previdenziali di questa voce);

 

B.        in relazione all’attività di insegnamento (art. 26 del CCNL) si deve procedere, in attuazione del principio dell’unicità della funzione docente – per la prima volta sancito ufficialmente dalla legge 53 - alla riduzione a 18 ore settimanali dell’orario dei docenti della scuola elementare e ad una riduzione anche per i docenti della scuola dell’infanzia, con riferimento alla definizione della nuova organizzazione del lavoro di questo segmento scolastico. Si dovranno garantire le quote di compresenza necessaria per ottenere i migliori risultati dell’attività didattica. L’eventuale programmazione di flessibilità dell’orario di docenza deve avere i necessari requisiti di “garanzia”, ossia prevedere:

Ÿ              un tetto massimo giornaliero e settimanale;

Ÿ              l’obbligo di “compattare” l’orario;

Ÿ              l’eliminazione del vincolo di un numero minimo di giorni lavorativi settimanali;

Ÿ              una puntuale programmazione di orario che dia certezze almeno con riferimento al trimestre o quadrimestre;

 

C.        in relazione alle attività funzionali all’insegnamento (art. 27 CCNL) nel quadro di una oculata programmazione che ottimizzi le presenze dei docenti nella scuola e offra certezze di impegno agli stessi, si deve:

Ÿ        per quanto riguarda il punto a) - partecipazione ai Collegi Docenti, programmazione …. - confermare integralmente la normativa attualmente vigente che già prevede la possibilità di retribuire come straordinario, facoltativo, a carico del fondo di istituto le eventuali ore eccedenti;

Ÿ        per quanto riguarda il punto b) - partecipazione ai consigli di classe …. - confermare la normativa vigente per quanto attiene il tetto di ore da destinare a questa voce, ma introdurre la possibilità di retribuire come straordinario, facoltativo, a carico del fondo di istituto, le eventuali ore eccedenti le 40, integrando l’art. 86 lett. c. Tale richiesta è necessaria alla luce dell’impegno in un maggior numero di consigli conseguente alle attività svolte dai singoli docenti non solo per classi, ma anche per gruppi/laboratori derivanti dalle attività opzionali degli allievi;

Ÿ        per quanto riguarda il punto c) – svolgimento di scrutini ed esami …. - introdurre un tetto massimo di ore da destinare come “attività dovuta” e prevedere la retribuzione delle ore eccedenti secondo l’entità attualmente riconosciuta per le ore di docenza. Tale richiesta è correlata all’impegno in un maggior numero di scrutini conseguente alle attività svolte dai singoli docenti non solo per classi, ma anche per gruppi/laboratori derivanti dalle attività opzionali degli allievi. La delicatezza e la complessità dell’impegno legato alla fase valutativa giustificano la scelta di una retribuzione oraria delle ore eccedenti in forma maggiore rispetto alle lettere a) e b).

 

Per rendere fattibili le richieste di cui sopra il fondo d’istituto dovrà essere opportunamente integrato con nuove risorse aggiuntive; non si può, infatti, operare in base agli stanziamenti attualmente previsti.

 

 

 

FUNZIONE TUTORIALE:

 

A.          per non far venir meno il principio dell’unicità della funzione docente e per non consentire una sua gerarchizzazione la prevista formazione deve essere:

Ÿ           aperta a tutti;

Ÿ           senza oneri economici a carico dei docenti;

Ÿ           senza aggravi di carico di orario, prevedendo l’eventuale esonero dall’insegnamento per i periodi necessari;

 

B.          tale funzione deve essere, ovviamente, retribuita aggiuntivamente e potrebbe essere assimilata alle procedure previste all’art. 30 del vigente CCNL per le funzioni di supporto al POF attuando, ove possibile, il principio della turnazione. Lo stanziamento per questo articolo dovrà essere integrato con risorse stabilite in sede di contrattazione nazionale, rapportate forfettariamente al numero delle classi.

 

 

 

MOBILITA’:

 

si deve mantenere la possibilità del movimento a domanda senza condizionamenti e, comunque, garantire a tutti i docenti medesime opportunità di contestualità della domanda indipendentemente dalle classi in cui si presta servizio e dallo svolgimento di eventuali funzioni particolari.

 

 

 

NUOVE PROFESSIONALITA’  E  MODALITÀ’ ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:

 

A.          le nuove modalità organizzative, previste in presenza di bambini di età inferiore ai tre anni, devono comportare una congrua riduzione del numero di allievi per sezione oltre che trovare applicazione solo dopo l’esaurimento delle liste di attesa. Ciò comporta un ovvio e consistente incremento di dotazione organica a favore sia del personale già ITI che di quello attualmente ITD;

 

B.          la nuova figura professionale, prevista in presenza di bambini di età inferiore ai tre anni, dovrà essere di “assistente/educatore” e, quindi, con un nuovo profilo professionale da definire e per il quale deve essere richiesto, quale titolo di accesso, un diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico o un diploma di scuola magistrale triennale. Tale figura deve appartenere all’area ATA anche in considerazione dell’orario di servizio necessario per l’espletamento della funzione.

 

 

 

Scadenze di: gennaio 2025