SNALS-CONFSAL
LINEE GENERALI DI PIATTAFORMA
PER LA CONTRATTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 43 DEL VIGENTE CCNL
In vista di un
possibile avvio della trattativa contrattuale all’ARAN, di cui lo
SNALS-CONFSAL ha chiesto formalmente l’apertura, ai sensi dell’art. 43 del
vigente CCNL, è necessario definire una
“piattaforma” che garantisca le tutele indispensabili per il personale
docente nella fase di attuazione della “riforma Moratti” nel pieno rispetto
delle competenze della “scuola dell’autonomia” previste dal DPR 275/99.
Si deve tenere ben
presente che questa piattaforma legata all’art. 43 “modifiche che in via
pattizia si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della legge 53/2003 e delle connesse discipline attuative” non può affrontare né le
tematiche legate alla carriera dei docenti per l’adeguamento delle
retribuzioni italiane a quelle europee (art. 22 del
CCNL) né gli aspetti previdenziali, né le
questioni da portare a soluzione nel secondo biennio economico 2004/2005.
Tanto meno è questa la sede in cui proporre le integrazioni e modifiche al Decreto
Legislativo 59/2004 che devono necessariamente seguire altre
vie e i tempi previsti dalla norma.
E’ opportuno
ricordare che l’articolo 43 è stato a suo tempo fortemente voluto dal nostro sindacato come
forma di tutela del personale e che figura nel
CCNL come ultimo articolo del CAPO IV – DOCENTI come “norma di rinvio” e
recita “la disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi è suscettibile
delle modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione
all’entrata in vigore della legge n. 53/2003 e delle connesse disposizioni
attuative.” (N.B.: il Capo I riguarda le “disposizioni generali”, il Capo II
le “relazioni sindacali” e il Capo III le “norme comuni”).
Deve essere chiaro
che l’avvio della contrattazione all’ARAN è legato, come per tutti i
contratti, all’emanazione di un “apposito atto di indirizzo” da parte del
Governo e che lo SNALS-CONFSAL sta operando con tenacia e insistenza perché
ciò avvenga nei tempi più brevi possibili e perché sia opportunamente
finanziato con adeguate risorse.
Non sfugge a nessuno
“il valore tempo” di questa contrattazione; l’urgenza
deriva anche dal fatto che vi sono problemi la cui mancata soluzione
ricadrebbe negativamente sul regolare inizio dell’anno scolastico e che,
quindi, dovrebbero essere risolti almeno prima dell’inizio delle lezioni.
I temi da definire,
riferiti per ora al primo decreto attuativo – Decreto Legislativo 59 del
19/2/2004 – paiono riconducibili a quattro filoni:
1.
orario di servizio,
2.
funzione tutoriale,
3.
mobilità a domanda,
4.
nuove professionalità e modalità organizzative
per la scuola dell’infanzia.
Si dovrà tenere
aperta la possibilità di procedere ad ulteriori contrattazioni, man mano che verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i
successivi provvedimenti, siano essi decreti legislativi, regolamenti o
altro. La contrattazione dovrà realizzare, in quanto riferita ad una mera
fase attuativa della legge 53, la necessaria tutela del personale sul piano
normativo ed economico. Durante le varie fasi della trattativa lo
SNALS-CONFSAL opererà, come già fatto in occasione del recente CCNL, in
raccordo e in sinergia con la scuola reale e terrà conto dei contributi della
base che le strutture territoriali faranno pervenire sotto forma di
osservazioni, integrazioni e/o modifiche.
ANALISI DELLE TEMATICHE PRINCIPALI:
ORARIO DI SERVIZIO:
A.
in considerazione del maggiore impegno,
in termini sia di complessità che di flessibilità della attività di
insegnamento, è necessario prevedere per tutti i docenti un idoneo compenso sotto forma di una rivalutazione
economica, da realizzarsi incrementando i valori attualmente previsti per
la voce “retribuzione professionale docente” (in sede di contratto biennale
2004/05 si cercherà di potenziare i benefici previdenziali di questa voce);
B.
in relazione all’attività di
insegnamento (art. 26 del
CCNL) si deve procedere, in attuazione del
principio dell’unicità della funzione docente – per la prima volta sancito
ufficialmente dalla legge 53 - alla riduzione a 18 ore settimanali
dell’orario dei docenti della scuola elementare e ad una riduzione anche per
i docenti della scuola dell’infanzia, con riferimento alla definizione della
nuova organizzazione del lavoro di questo segmento scolastico. Si dovranno
garantire le quote di compresenza necessaria per ottenere i migliori
risultati dell’attività didattica. L’eventuale programmazione di flessibilità
dell’orario di docenza deve avere i necessari requisiti di “garanzia”, ossia
prevedere:
un tetto massimo giornaliero e settimanale;
l’obbligo di “compattare” l’orario;
l’eliminazione del vincolo di un numero minimo
di giorni lavorativi settimanali;
una puntuale programmazione di orario che dia
certezze almeno con riferimento al trimestre o quadrimestre;
C.
in relazione alle attività funzionali
all’insegnamento (art. 27 CCNL) nel quadro di una oculata programmazione che ottimizzi le
presenze dei docenti nella scuola e offra certezze di impegno agli stessi, si
deve:
per quanto riguarda il punto a) -
partecipazione ai Collegi Docenti, programmazione …. - confermare
integralmente la normativa attualmente vigente che già prevede la possibilità
di retribuire come straordinario, facoltativo, a carico del fondo di istituto
le eventuali ore eccedenti;
per quanto riguarda il punto b) -
partecipazione ai consigli di classe …. - confermare la normativa
vigente per quanto attiene il tetto di ore da destinare a questa voce, ma
introdurre la possibilità di retribuire come straordinario, facoltativo, a
carico del fondo di istituto, le eventuali ore eccedenti le 40, integrando l’art. 86 lett. c. Tale richiesta è necessaria alla luce dell’impegno in
un maggior numero di consigli conseguente alle attività svolte dai singoli
docenti non solo per classi, ma anche per gruppi/laboratori derivanti dalle
attività opzionali degli allievi;
per quanto riguarda il punto c) – svolgimento
di scrutini ed esami …. - introdurre un tetto massimo di ore da
destinare come “attività dovuta” e prevedere la retribuzione delle ore eccedenti
secondo l’entità attualmente riconosciuta per le ore di docenza. Tale
richiesta è correlata all’impegno in un maggior numero di scrutini
conseguente alle attività svolte dai singoli docenti non solo per classi, ma
anche per gruppi/laboratori derivanti dalle attività opzionali degli allievi.
La delicatezza e la complessità dell’impegno legato alla fase valutativa
giustificano la scelta di una retribuzione oraria delle ore eccedenti in
forma maggiore rispetto alle lettere a) e b).
Per rendere
fattibili le richieste di cui sopra il fondo d’istituto dovrà essere
opportunamente integrato con nuove risorse aggiuntive; non si può, infatti,
operare in base agli stanziamenti attualmente previsti.
FUNZIONE TUTORIALE:
A.
per non far venir meno il principio dell’unicità
della funzione docente e per non consentire una sua gerarchizzazione la
prevista formazione deve essere:
aperta a tutti;
senza oneri economici a carico dei docenti;
senza aggravi di carico di orario, prevedendo
l’eventuale esonero dall’insegnamento per i periodi necessari;
B.
tale funzione deve essere, ovviamente,
retribuita aggiuntivamente e potrebbe essere assimilata alle procedure
previste all’art. 30 del
vigente CCNL per le funzioni di supporto al POF
attuando, ove possibile, il principio della turnazione. Lo stanziamento per
questo articolo dovrà essere integrato con risorse stabilite in sede di
contrattazione nazionale, rapportate forfettariamente al numero delle classi.
MOBILITA’:
si deve mantenere la
possibilità del movimento a domanda senza condizionamenti e, comunque,
garantire a tutti i docenti medesime opportunità di contestualità della
domanda indipendentemente dalle classi in cui si presta servizio e dallo
svolgimento di eventuali funzioni particolari.
NUOVE
PROFESSIONALITA’ E MODALITÀ’ ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA:
A.
le nuove modalità organizzative, previste in
presenza di bambini di età inferiore ai tre anni, devono comportare una
congrua riduzione del numero di allievi per sezione oltre che trovare
applicazione solo dopo l’esaurimento delle liste di attesa. Ciò comporta un
ovvio e consistente incremento di dotazione organica a favore sia del
personale già ITI che di quello attualmente ITD;
B.
la nuova figura professionale, prevista in
presenza di bambini di età inferiore ai tre anni, dovrà essere di
“assistente/educatore” e, quindi, con un nuovo profilo professionale da
definire e per il quale deve essere richiesto, quale titolo di accesso, un
diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico o un diploma di
scuola magistrale triennale. Tale figura deve appartenere all’area ATA anche
in considerazione dell’orario di servizio necessario per l’espletamento della
funzione.
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