Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

  • Home > Valorizzazione dei periodi di aspettativa per nomina ad assessore regionale

Valorizzazione dei periodi di aspettativa per nomina ad assessore regionale

Argomenti trattati: Diritti sindacali,
Chiarimenti Inps

L’Inps, con la circolare n

L’Inps, con la circolare n. 39 del 14/3 u.s., ha reso noto che deve ritenersi superato il precedente orientamento assunto con nota operativa n. 19 del 2011, dovendosi preferire una interpretazione estensiva dell’art. 31 della legge n. 300/1970 - corroborata da specifico parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – che amplia la platea dei soggetti che possono fruire dell’accredito della contribuzione figurativa, includendovi i dipendenti pubblici non solo eletti, ma anche chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla base di una “nomina” decisa da un Organo elettivo, e del quale il soggetto nominato segue la sorte. Pertanto, ha fornito le precisazioni che, sinteticamente, si riportano di seguito.

 

Destinatari

Destinatari della contribuzione figurativa sono tutti i dipendenti, pubblici e privati, eletti membri del Parlamento, nazionale ed europeo, o di Assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche.

 

Termini e modalità per gli adempimenti

I lavoratori, iscritti alla Gestione ex INPDAP, nominati a ricoprire la carica di assessore regionale, possono valorizzare, ai fini pensionistici i periodi di aspettativa senza assegni fruiti a tale titolo, presentando entro 90 giorni dall’emanazione della presente circolare, ora per allora, domanda cartacea di accredito figurativo a questo Istituto, Gestione ex INPDAP- Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, Ufficio 1, Via Ballarin n.42 , 00142 Roma. Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale ed è comunque allegato alla circolare in questione.

Le istanze già a suo tempo presentate e che sono state oggetto di provvedimenti di diniego non devono essere reiterate, in quanto saranno tempestivamente riesaminate d’ufficio ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo. 

Gli accrediti figurativi da regolarizzare sono naturalmente quelli relativi ai periodi per aspettative fruite per le nomine di assessore regionale riferite a tutte legislature regionali precedenti fino a quelle tuttora vigenti.

I soggetti che, in virtù della nomina, hanno maturato il diritto ad un vitalizio o ad incremento della pensione loro spettante, sono tenuti, relativamente ai periodi di aspettativa non retribuita valorizzabili con accredito figurativo, a corrispondere, qualora non abbiano già provveduto, entro la medesima data sopra indicata l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore.

Tale versamento deve essere effettuato con modello F24 elementi identificativi per il tramite dell’organo elettivo ovvero con modello F24 ordinario, se a provvedere allo stesso è direttamente il soggetto interessato.

 

Misura del versamento

L'onere consiste nel versamento a carico del soggetto in aspettativa che intende avvalersi del diritto all'accredito della contribuzione figurativa dell'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo per il quale sia stata fruita la/le aspettativa/e.

L'onere in questione deve essere assolto con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

La base imponibile di riferimento per il calcolo dell'onere deve essere commisurata alla retribuzione virtuale e cioè a quella che avrebbe percepito l’interessato se fosse rimasto in servizio. Conseguentemente detta retribuzione deve essere corrispondente alla categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica contrattuale della stessa categoria e qualifica.

A tal fine, alla domanda deve essere allegato, sempre a cura dell' interessato, un prospetto autocertificato attestante l'ammontare della/e retribuzione/i di riferimento.

All’imponibile sopra descritto deve essere applicata l'aliquota di contribuzione ai fini pensionistici. A tal fine si precisa che l’aliquota:

-          per i lavoratori dipendenti assicurati ai fini pensionistici presso la CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Stato) fino al 31 dicembre 2006 è pari all'8,75% e a decorrere dal 1° gennaio 2007 è pari a 8,80;

-          per i lavoratori dipendenti assicurati ai fini pensionistici presso la CPDEL, CPS, CPI e CPUG fino al 31 dicembre 2006, l’aliquota è pari all'8,55% e a decorrere dal 1° gennaio 2007 è pari a 8,85.

Per tali periodi è dovuto, inoltre, il contributo pari a 0,35% destinato al Fondo Credito a carico di tutte le categorie di iscritti alla Gestione ex INPDAP.

Scadenze di: ottobre 2024