L’Inps, con la circolare n. 39
del 14/3 u.s., ha reso noto che deve ritenersi superato il
precedente orientamento assunto con nota operativa n. 19 del 2011, dovendosi
preferire una interpretazione estensiva dell’art. 31 della legge n. 300/1970 -
corroborata da specifico parere del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali – che amplia la platea dei soggetti che possono fruire dell’accredito
della contribuzione figurativa, includendovi i dipendenti pubblici non solo
eletti, ma anche chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla
base di una “nomina” decisa da un Organo elettivo, e del quale il soggetto
nominato segue la sorte. Pertanto, ha fornito le precisazioni che, sinteticamente,
si riportano di seguito.
Destinatari
Destinatari
della contribuzione figurativa sono tutti i dipendenti, pubblici e privati,
eletti membri del Parlamento, nazionale ed europeo, o di Assemblea regionale
ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche.
Termini e
modalità per gli adempimenti
I lavoratori, iscritti alla
Gestione ex INPDAP, nominati a ricoprire la carica di assessore regionale,
possono valorizzare, ai fini pensionistici i periodi di aspettativa senza
assegni fruiti a tale titolo, presentando entro 90 giorni dall’emanazione della
presente circolare, ora per allora, domanda cartacea di accredito figurativo a
questo Istituto, Gestione ex INPDAP- Direzione Centrale Entrate e Posizione
Assicurativa, Ufficio 1, Via Ballarin n.42 , 00142 Roma. Il modello di domanda
è disponibile sul sito istituzionale ed è comunque allegato alla circolare in
questione.
Le
istanze già a suo tempo presentate e che sono state oggetto di provvedimenti di
diniego non devono essere reiterate, in quanto saranno tempestivamente
riesaminate d’ufficio ai fini del riconoscimento dell’accredito
figurativo.
Gli
accrediti figurativi da regolarizzare sono naturalmente quelli relativi ai
periodi per aspettative fruite per le nomine di assessore regionale riferite a
tutte legislature regionali precedenti fino a quelle tuttora vigenti.
I
soggetti che, in virtù della nomina, hanno maturato il diritto ad un vitalizio
o ad incremento della pensione loro spettante, sono tenuti, relativamente ai
periodi di aspettativa non retribuita valorizzabili con accredito figurativo, a
corrispondere, qualora non abbiano già provveduto, entro la medesima data sopra
indicata l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del
lavoratore.
Tale
versamento deve essere effettuato con modello F24 elementi identificativi per
il tramite dell’organo elettivo ovvero con modello F24 ordinario, se a
provvedere allo stesso è direttamente il soggetto interessato.
Misura del
versamento
L'onere consiste nel versamento a
carico del soggetto in aspettativa che intende avvalersi del diritto
all'accredito della contribuzione figurativa dell'equivalente dei contributi
pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a
carico del lavoratore, relativamente al periodo per il quale sia stata fruita
la/le aspettativa/e.
L'onere
in questione deve essere assolto con riferimento ai contributi relativi ai
ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
La
base imponibile di riferimento per il calcolo dell'onere deve essere
commisurata alla retribuzione virtuale e cioè a quella che avrebbe percepito
l’interessato se fosse rimasto in servizio. Conseguentemente detta retribuzione
deve essere corrispondente alla categoria e qualifica professionale posseduta
dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta
adeguata in relazione alla dinamica contrattuale della stessa categoria e
qualifica.
A
tal fine, alla domanda deve essere allegato, sempre a cura dell' interessato,
un prospetto autocertificato attestante l'ammontare della/e retribuzione/i di
riferimento.
All’imponibile
sopra descritto deve essere applicata l'aliquota di contribuzione ai fini
pensionistici. A tal fine si precisa che l’aliquota:
- per i
lavoratori dipendenti assicurati ai fini pensionistici presso la CTPS (Cassa
Trattamenti Pensionistici Stato) fino al 31 dicembre 2006 è pari all'8,75% e a
decorrere dal 1° gennaio 2007 è pari a 8,80;
- per i
lavoratori dipendenti assicurati ai fini pensionistici presso la CPDEL, CPS,
CPI e CPUG fino al 31 dicembre 2006, l’aliquota è pari all'8,55% e a decorrere
dal 1° gennaio 2007 è pari a 8,85.
Per
tali periodi è dovuto, inoltre, il contributo pari a 0,35% destinato al Fondo
Credito a carico di tutte le categorie di iscritti alla Gestione ex INPDAP.