Il
Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere prot. n. 36667 del 12/9
u.s., ha fornito chiarimenti in merito
all'applicazione dell'art. 42, comma 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001
(congedo biennale per assistere i familiari portatori di disabilità grave) al
personale dipendente con rapporto di lavoro di part time verticale.
Nel
merito ha precisato quanto segue:
·
il congedo di cui all'art. 42, commi 5 ss., del
d.lgs. n. 151 del 2001, in caso di part time verticale deve essere
proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nel corso dell’anno. Tale calcolo va effettuato sulla base delle
giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore
presta la sua opera in regime di part time, la cui durata è fissata in
precedenza;
·
nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già
fruito andrà poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di
lavoro a tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per
conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente;
·
per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non
lavorativi (ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell'articolazione del
part time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in
generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui è
dovuta la prestazione, il conteggio deve comprendere solo i mesi o le giornate
coincidenti con quelli lavorativi. Le festività, le domeniche e le giornate del
sabato (nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni alla settimana)
ricadenti nel periodo non lavorativo vanno escluse dal conteggio, con eccezione
di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del
periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente
ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.