Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

  • Home > Dimensionamento e sentenza della Corte Costituzionale VII Commissione Senato propone parametro medio regionale a 900 alunni

Dimensionamento e sentenza della Corte Costituzionale VII Commissione Senato propone parametro medio regionale a 900 alunni

Argomenti trattati: Scuole e Territorio,
La VII Commissione del Senato, nella seduta del 10 luglio, ha approvato a larga maggioranza, una risoluzione che, in riferimento alla sentenza pronunciata dall'Alta Corte sul dimensionamento della rete scolastica, dà indicazioni innovative sulla gestione della delicata questione

Dimensionamento e sentenza della Corte Costituzionale: VII Commissione Senato propone parametro medio regionale a 900 alunni

La VII Commissione del Senato, nella seduta del 10 luglio, ha approvato a larga maggioranza, una risoluzione che, in riferimento alla sentenza pronunciata dall'Alta Corte sul dimensionamento della rete scolastica, dà indicazioni innovative sulla gestione della delicata questione, contemperando i livelli di legislazione esclusiva e concorrente tra i soggetti istituzionali in causa come richiamati dalla sentenza medesima.

La risoluzione in concreto prevede che il dimensionamento si realizzerà a decorrere dal 2013/2014 con l'intersecarsi di due competenze tra loro distinte ma concorrenziali nel raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa come previsto dalla normativa vigente:

-       lo Stato ha competenza esclusiva sul criterio di assegnazione dei dirigenti scolastici in quanto gli stessi sono dipendenti pubblici statali;

-       il contingente di dirigenti da assegnare a ciascuna regione sarà determinato da un parametro che consenta alla regione di utilizzarlo secondo le scelte più adatte al proprio territorio;

-       il parametro utilizzato deve consentire alle amministrazioni regionali di definire la propria rete scolastica autonomamente, “senza dovere rispettare un numero di alunni uguale per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse realtà territoriali;”

-       la VII Commissione ha suggerito un parametro medio regionale non superiore a 900 alunni.

Lo SNALS-Confsal esprime apprezzamento per la decisione della VII Commissione, perché, pur senza entrare nel merito del parametro medio proposto, ritiene sicuramente valido il principio di applicare il principio di flessibilità numerica per la costituzione di istituzioni scolastiche autonome in riferimento al contesto sociale, territoriale e orografico in cui operano.

Si tenga presente che le risoluzioni approvate dalle Camere sono Atti che impegnano il Governo a predisporre la legislazione necessaria per realizzare le indicazioni in esse contenute. In questo caso vi è l'urgenza di legiferare quanto prima per consentire il dimensionamento con decorrenza dall'anno scolastico 2013/2014, dimensionamento che per effetto dei nuovi parametri potrebbe coinvolgere tutte le regioni e non solo quelle ricorrenti alla Corte Costituzionale.

 

*

Senato della Repubblica VII Commissione  

Seduta 394ª  del 10 luglio 2012

 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOC. VII, N. 165  (Doc.VII-bis, n. 1)

 

La Commissione,

 

premesso che con la sentenza n. 147 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, avente ad oggetto la rete scolastica e il dimensionamento delle scuole;

tenuto conto che la norma censurata disponeva l’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi dovevano raggiungere per acquisire l’autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

rilevata la ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di istruzione in virtù della riforma del Titolo V della Costituzione come delineata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui:

- nella competenza esclusiva rientrano «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali»;

- alla competenza concorrente afferiscono invece «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d’istruzione che caratterizza le norme generali sull’istruzione e, dall’altro, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione), dell’intervento del legislatore regionale»;

osservato dunque che, a giudizio della Corte, l'organizzazione della rete scolastica si inquadra nell'insieme delle competenze concorrenti delle Regioni, in quanto si tratta di un intervento di dettaglio, mentre la scelta di un diverso criterio di assegnazione dei dirigenti scolastici rientra pienamente nell'ambito di competenza esclusiva dello Stato, essendo i dirigenti scolastici dipendenti pubblici statali;

preso atto con favore che, poiché la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, interviene a piani di dimensionamento pressoché completati, le Regioni hanno responsabilmente dichiarato che manterranno inalterata la situazione per l'anno scolastico 2012-2013, in ossequio ad un principio di buon andamento dell'amministrazione, salvo però intervenire per l'anno successivo;

considerata la necessità di provvedere a dare attuazione alla sentenza a partire dall'anno scolastico 2013-2014;

rilevato che la sentenza è un'occasione unica per interloquire con le Regioni sul piano della gestione concreta dell'autonomia, tanto più che l'autonomia scolastica è strettamente collegata a quella regionale;

ritenuto che il disagio conseguente all'accorpamento in un unico istituto di oltre un migliaio di alunni è diverso in un piccolo comune ovvero in un'area più vasta, nella quale occorra coprire maggiori distanze;

 

impegna il Governo:

 

A.    Sul piano generale

1.     a prevedere il superamento di criteri rigidi, inaugurando una nuova fase di confronto nella quale raggiungere un'ampia condivisione con le amministrazioni regionali sugli obiettivi per la riorganizzazione della rete scolastica da porre in essere in tempi ragionevoli;

2.     ad avviare una riflessione comune sugli organici, ponendo criteri oggettivi per quantificare un bisogno condivisibile, al fine di trovare una convergenza progressiva in una logica di solidarietà e di sussidiarietà verticale;

3.     a garantire la certezza dei criteri, che devono essere chiari, coerenti, trasparenti e ragionevoli;

 

B.     In dettaglio

1.      a rispettare le specificità regionali, stabilendo parametri da considerare come media regionale; in particolare, si sottolinea la necessità di individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell'ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio. Esso deve essere basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall'altro, sull'esigenza di contenimento della spesa pubblica, tenendo in debito conto anche le caratteristiche dei territori, al fine di permettere alle amministrazioni regionali di definire la propria rete scolastica autonomamente, senza dover rispettare un numero di alunni uguale per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse realtà territoriali. Alla luce della normativa vigente, si suggerisce ad esempio un parametro medio regionale non superiore a 900 alunni.

 

 

Scadenze di: maggio 2025