Senato della Repubblica VII Commissione
Seduta
394ª del 10 luglio 2012
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOC. VII, N. 165 (Doc.VII-bis, n. 1)
La Commissione,
premesso che con la sentenza n. 147 del 2012
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, comma
4, del decreto-legge n. 98 del 2011, avente ad oggetto la rete scolastica e
il dimensionamento delle scuole;
tenuto conto che la norma censurata
disponeva l’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi,
mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle
istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della
soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi dovevano
raggiungere per acquisire l’autonomia; soglia ridotta a 500 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
rilevata la ripartizione di competenze tra lo
Stato e le Regioni in materia di istruzione in virtù della riforma del Titolo
V della Costituzione come delineata dalla giurisprudenza della Corte, secondo
cui:
-
nella competenza esclusiva rientrano «quelle disposizioni statali che
definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione
e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e
uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta
formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che
fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo
costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le
scuole statali e non statali»;
-
alla competenza concorrente afferiscono invece
«quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline,
pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di
base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del
servizio dell’istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella
struttura essenziale del sistema d’istruzione che caratterizza le norme
generali sull’istruzione e, dall’altro, necessitano, per la loro attuazione
(e non già per la loro semplice esecuzione), dell’intervento del legislatore
regionale»;
osservato dunque che, a giudizio della Corte,
l'organizzazione della rete scolastica si inquadra nell'insieme delle
competenze concorrenti delle Regioni, in quanto si tratta di un intervento di
dettaglio, mentre la scelta di un diverso criterio di assegnazione dei
dirigenti scolastici rientra pienamente nell'ambito di competenza esclusiva
dello Stato, essendo i dirigenti scolastici dipendenti pubblici statali;
preso atto con favore che, poiché la
pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4,
interviene a piani di dimensionamento pressoché completati, le Regioni hanno
responsabilmente dichiarato che manterranno inalterata la situazione per
l'anno scolastico 2012-2013, in ossequio ad un
principio di buon andamento dell'amministrazione, salvo però intervenire per
l'anno successivo;
considerata la necessità di provvedere a dare
attuazione alla sentenza a partire dall'anno scolastico 2013-2014;
rilevato che la sentenza è un'occasione unica
per interloquire con le Regioni sul piano della gestione concreta
dell'autonomia, tanto più che l'autonomia scolastica è strettamente collegata
a quella regionale;
ritenuto che il disagio conseguente all'accorpamento
in un unico istituto di oltre un migliaio di alunni è diverso in un piccolo
comune ovvero in un'area più vasta, nella quale occorra coprire maggiori
distanze;
impegna il Governo:
A. Sul piano generale
1. a prevedere il superamento di
criteri rigidi, inaugurando una nuova fase di confronto nella quale
raggiungere un'ampia condivisione con le amministrazioni regionali sugli
obiettivi per la riorganizzazione della rete scolastica da porre in essere in
tempi ragionevoli;
2. ad avviare una riflessione
comune sugli organici, ponendo criteri oggettivi per quantificare un bisogno
condivisibile, al fine di trovare una convergenza progressiva in
una logica di solidarietà e di sussidiarietà verticale;
3. a garantire la certezza dei criteri,
che devono essere chiari, coerenti, trasparenti e ragionevoli;
B. In dettaglio
1. a rispettare le specificità
regionali, stabilendo parametri da considerare come media regionale; in
particolare, si sottolinea la necessità di
individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di
dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell'ambito del quale
ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio. Esso deve
essere basato, da un lato, sul numero di alunni di
ciascuna Regione e, dall'altro, sull'esigenza di contenimento della spesa
pubblica, tenendo in debito conto anche le caratteristiche dei territori, al
fine di permettere alle amministrazioni regionali di definire la propria rete
scolastica autonomamente, senza dover rispettare un numero di alunni uguale
per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse
realtà territoriali. Alla luce della normativa vigente, si suggerisce ad
esempio un parametro medio regionale non superiore a 900 alunni.
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