In data 7 giugno 2012 è stata
depositata la Pronuncia della
Corte Costituzionale del 4/06/2012 su una serie di ricorsi
promossi dalla regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia,
Puglia e Basilicata.
Le predette regioni con sette
diversi ricorsi avevano impugnato l’art. 19 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011
(disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla L. 111/2011. La Corte ha dichiarato l’illegittimità
Costituzionale dell’art. 19 comma 4 in quanto ha ritenuto che la materia
relativa alle verticalizzazioni delle scuole dell’infanzia primaria e di I
grado sia materia oggetto di legislazione concorrente e non esclusiva dello
Stato.
Ha dichiarato invece non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19 comma 5, relativa alla utilizzazione di
Dirigenti Scolastici non titolari nelle scuole sottodimensionate, in quanto la
materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato perché relativa alla
determinazione degli organici del personale per i quali l’impegno finanziario è
dello Stato.
La Segreteria Generale sta
valutando la portata della Sentenza e rimane in attesa delle eventuali
determinazioni che assumerà l’Amministrazione scolastica in materia.