Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Direzione generale per l’Attività Ispettiva – con Interpello n.
11/2012 del
10 aprile 2012, ha fornito chiarimenti in merito alla impugnazione delle
sanzioni disciplinari nel lavoro pubblico.
Al riguardo, acquisito il parere
della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro,
della Direzione generale per le Politiche del Personale, dell’Innovazione, del
Bilancio e della Logistica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, ha precisato che le sanzioni disciplinari
irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possono essere impugnate sia
attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli
artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e
412 quater, ferma restando comunque l’esperibilità dell’azione giudiziaria
negli ordinari termini prescrizionali.