Come è noto, il rapporto di lavoro a tempo parziale per
il personale docente, educativo ed Ata è contemplato rispettivamente negli
artt. 39 e 58 del CCNL 29/11/2007.
Per entrambe le categorie di
personale la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale e viceversa, è disciplinata, ai sensi del comma 13, dell’art. 39
del CCNL Scuola 29/11/2007 a cui rinvia il pari comma dell’art. 58 del medesimo
CCNL, con le disposizioni contenute nell’O.M. n. 446/97, emanata in
applicazione del CCNL 4/8/95, e delle leggi n. 662/96 e n. 140/97, con le
integrazioni di cui all’O.M. n. 55/98.
La domanda per la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale va presentata
al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.
E’ escluso dalla possibilità di
poter presentare la domanda in argomento il personale Ata appartenente al
profilo professionale di DSGA.
Il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere la durata della
prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale
orizzontale);
b) con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati
periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della
prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle
precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo
25/2/2000, n. 61.
Il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere
continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione
dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell’applicazione degli altri
istituti normativi previsti dal contratto, tenendo conto della ridotta durata
della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
Al personale interessato è
consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di
altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto.
L’assunzione di altro lavoro, o la
variazione della seconda attività da parte del dipendente con il rapporto di
lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro
15 giorni.
Il trattamento economico, anche
accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno
appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
I dipendenti a tempo parziale
orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei
lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto
ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione lavorativa.
Il trattamento previdenziale e di
fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del
D.lgs. n. 61/2000).
Per la modulistica ed ogni altra
informazione gli interessati sono invitati a rivolgersi alle nostre strutture
provinciali di pertinenza.