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Nuove funzioni per la produzione del decreto di definizione della progressione di carriera del personale docente, educativo ed ATA

Argomenti trattati: Stato giuridico,
Nota del MIUR

Il MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi Informativi - Uffi

Il MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi Informativi - Ufficio III, con la nota n. 5644 dell’8 novembre 2011, inviata ai ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai Dirigenti delle sedi territoriali degli Uffici Scolastici Regionali e p.c. ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, ha comunicato che dal giorno 8 novembre sono disponibili, nell’area SIDI “Gestione Giuridica”, le nuove funzioni, condivise con la Direzione del Personale Scolastico, per la produzione del decreto di definizione della progressione di carriera del personale docente (compresi gli insegnanti di religione), educativo ed ATA già destinatario di ricostruzione, per la trattazione delle seguenti situazioni:

·        decreti per variazioni di stato giuridico (assenze e aspettative che interrompono la carriera; collocamento fuori ruolo con destinazione all’estero; riammissione in servizio; servizio in zone di confine) intervenute in date a partire dal 1.9.1997; la nuova procedura sarà limitata dall’ultima data utile di variazione stipendiale prevista dalla normativa vigente (1° luglio 2010)

·        pratiche di sviluppo della progressione di carriera successive ad un precedente provvedimento, manuale o gestito da SIDI; anche in questo caso, la data di primo inquadramento sarà compresa tra il 1.9.1997 e l’ultima prevista dalla normativa vigente.

Le pratiche di inquadramento possono essere aperte con le nuove funzioni sia dalla scuola in cui il dipendente è titolare (o in servizio di fatto, nei casi previsti), sia dall’ufficio territoriale di titolarità; le stesse possono essere completate, modificate o cancellate solo dall’ufficio che le ha aperte, e solo fintanto che il dipendente resta in carico al suddetto ufficio; dopo che il dipendente è stato trasferito, il fascicolo passa in carico al nuovo ufficio (vale sia a livello scuola che a livello provincia); se il nuovo ufficio competente prende in carico un fascicolo con una pratica incompleta, per definire la carriera del dipendente dovrà cancellare detta pratica ed aprirne una nuova.

Pertanto, la ripartizione corrente delle procedure di ricostruzione della carriera tra le diverse aree, è la seguente:

 

area “Gestione giuridica” (nuove funzioni)

·          riconoscimento dei servizi e dei benefici per il personale docente, educativo e ATA immesso in ruolo per la prima volta negli anni scolastici 1997/98 e successivi

·          definizione della progressione di carriera per il personale docente, educativo e ATA che ha conseguito un passaggio di ruolo o di qualifica funzionale negli anni scolastici 1997/98 e successivi

·          definizione della progressione di carriera per il personale docente, educativo e ATA con precedente provvedimento e/o per variazione di stato giuridico con inquadramento in data compresa tra il 1-9-1997 e il 30-6-2010

·          definizione della progressione di carriera per il personale insegnante di religione cattolica con precedente provvedimento e/o per variazione di stato giuridico con inquadramento in data compresa tra il 2-9-2995 e il 30-6-2010

·          definizione della progressione di carriera per il personale docente, educativo e ATA riammesso in servizio negli anni scolastici 1997/98 – 2009/10.

·          definizione della progressione di carriera per il personale insegnante di religione cattolica riammesso in servizio negli anni scolastici 2006/07 – 2009/10.

·          definizione della progressione di carriera in applicazione del CCNL 23-01-2009 per il personale docente, insegnante di religione cattolica, educativo e ATA con precedente provvedimento applicativo del CCNL 29-11-2007

 

area “Personale scuola” (vecchie funzioni)

·          ricostruzione carriera e/o inquadramento fino al 31-12-1985

·          riconoscimento dei servizi e dei benefici per il personale docente, educativo e ATA immesso in ruolo per la prima volta negli anni scolastici 1986/87 – 1996/97

·          riconoscimento dei servizi e dei benefici per il personale insegnante di religione cattolica immesso in ruolo per la prima volta negli anni scolastici 2005/06 e successivi

·          definizione della progressione di carriera per il personale docente, educativo e ATA che ha conseguito un passaggio di ruolo o di qualifica funzionale negli anni scolastici 1986/87 – 1996/97

·          definizione della progressione di carriera per il personale docente che ha conseguito un passaggio al ruolo direttivo o dirigente scolastico negli anni scolastici 1986/87 – 2000/01

·          ricostruzione carriera del personale docente già di ruolo che ha conseguito una seconda nomina nello stesso ruolo negli anni scolastici dal 1988/89 al 1993/94, finalizzata esclusivamente alla retrodatazione degli effetti giuridici dell’immissione in ruolo

·          definizione della progressione di carriera per il profilo professionale “Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi” da inquadrare in applicazione dell’art. 8 del CCNL 15/3/2001 e dell’art. 87 del CCNL 24.7.2003

·          definizione della progressione di carriera per il profilo professionale “Guardarobiere”, da inquadrare in applicazione dell’art. 46 c. 3 del CCNL 24.7.2003.

·          definizione della progressione di carriera per il personale docente, educativo e ATA con precedente provvedimento e/o per variazione di stato giuridico con inquadramento in data compresa tra il 1-1-1986 e il 31-8-1997

·          definizione della progressione di carriera per il personale direttivo con precedente provvedimento e/o per variazione di stato giuridico con inquadramento in data compresa tra il 1-7-1988 e il 1-7-2000

·          definizione della progressione di carriera per il personale docente, educativo e ATA riammesso in servizio negli anni scolastici 1986/87 – 1996/97

·          decreto di definizione della progressione di carriera per il personale ATA e I.T.P. trasferito da Ente locale in applicazione dell’art. 8 Legge 124/99

·          definizione della progressione di carriera in applicazione dell’art. 4 comma 5 della L. 498/92.

 

Nelle guide riportate nella sezione “Procedimenti Amministrativi – Personale Scuola”, sono riportate le modalità operative.

 

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