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Relazioni sindacali nota del Segretario Generale al Ministro Gelmini

Argomenti trattati: Diritti sindacali,
Numerosi dirigenti scolastici riterrebbero, a dispetto di quanto rappresentato in circolare dalla Dir. Gen. del MIUR, che il sistema delle relazioni sindacali fissato dall'art. 6 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009...

Relazioni sindacali: nota del Segretario Generale al Ministro Gelmini

 

Trascriviamo la lettera che il Segretario Generale ha inviato in data odierna al Ministro Gelmini:

 

 

Roma, 20 settembre 2011

Prot. 303-Segr /MPN/

 

 

Preg.mo Onorevole

Mariastella GELMINI

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

R O M A

 

Preg.mo Dottor Vincenzo NUNZIATA

Capo Gabinetto dell'On. Ministro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

R O M A

 

 

Oggetto: relazioni sindacali.

 

 

Secondo quanto ci viene rappresentato dalle nostre strutture territoriali, numerosi dirigenti scolastici riterrebbero, a dispetto di quanto rappresentato in circolare dalla Direzione Generale del MIUR, che il sistema delle relazioni sindacali fissato dall'art. 6 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 sia oramai superato e caducato per effetto del D.Lgs. n. 150/2009 che, come è noto, ha apportato modifiche al D.Lgs. 165/2001.

In particolare, non troverebbe più applicazione il summenzionato art. 6 nella parte in cui demanda alla contrattazione integrativa materie quali le modalità di utilizzazione del personale docente, i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA, i criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, l'attuazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, i criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro ed alla articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA.

Il superamento della normativa contrattuale in parola conseguirebbe alla circostanza che le misure inerenti la gestione delle risorse umane rientrerebbero nelle esclusive prerogative dirigenziali ed escluse invece dalla contrattazione collettiva (artt. 5, 9 e 40 D.Lgs. 165/2001).

Al riguardo, deve essere osservato, tuttavia, come attribuire alla competenza del dirigente la concreta adozione delle misure che vengono ad incidere sulla gestione del personale, non significa affatto che, in sede di contrattazione, non possano essere definiti criteri e/o parametri ai quali il dirigente deve far riferimento nell'adozione della singola determinazione. Ciò, all'evidente fine di assicurare che, nell'ambito dell'amministrazione unitariamente apprezzata, il governo delle risorse umane venga espletata secondo principi di omogeneità e senza possibili sperequazioni.

In tal senso, pertanto, l'art. 6 del CCNL Scuola non si pone assolutamente in insanabile contrasto con il nuovo quadro legislativo in quanto il decreto legislativo “Brunetta”, a ben vedere, non ha comportato assolutamente un azzeramento della contrattazione collettiva nelle materie in parola.

Semmai, e su questo punto possiamo convenire, il mutato quadro normativo sollecita senz'altro un'attività di raccordo tra la disciplina contrattuale ed il nuovo assetto legale delle relazioni sindacali.

I rilievi su esposti trovano peraltro una significativa conferma proprio nella condotta del Governo il quale, con l'intesa del 4 febbraio u.s., si è impegnato ad emanare un atto di indirizzo all'ARAN per la stipulazione di un accordo quadro che coordini il sistema delle relazioni sindacali con il nuovo quadro normativo di riferimento.

L'esigenza di un intervento chiarificatore nella scuola risulta, peraltro, ancor più urgente ed indifferibile in ragione delle peculiarità del settore.

In proposito, è sufficiente ricordare da un lato la presenza degli organi collegiali, cui continuano ad essere attribuite specifiche prerogative, dall'altro la circostanza che il D.Lgs. 165/2001 tipizza la figura del dirigente scolastico, riservandogli una disciplina specifica; del resto, la stessa autonomia scolastica assurge a valore costituzionale (art. 117 Cost.).

Alla luce delle considerazioni su esposte siamo convinti che Lei, On.le Ministro, non potrà non convenire sulla estrema opportunità, se non necessità, di un incontro per individuare le strade percorribili affinché le norme del decreto 150/2009 trovino una equilibrata applicazione senza pregiudizio per l'efficiente e buon andamento dell'organizzazione scolastica.

Fiduciosi di un positivo riscontro, si porgono i migliori saluti.

 

 

Il Segretario Generale

(Marco Paolo Nigi)

 

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