In
occasione dell’incontro del 28 giugno scorso presso la Direzione generale per l'istruzione
e formazione tecnica superiore
e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, si è
ulteriormente animata la discussione tra le parti sociali e la direzione, in
materia di gestione delle relazioni e dei rapporti tra gli istituti tecnici e
professionali e le neo fondazioni ITS, costituite e
che ad oggi sono 59. Tra le
problematiche più dibattute l’attenzione si è avvertita nella valutazione
della partecipazione della scuola nella gestione e nell’organizzazione
funzionale delle neo istituzioni. La posizione di Confsal, anche in ragione della effettiva
esperienza maturata dal proprio ente di formazione Confsalform
quale socio fondatore o partecipante all’interno di quattro fondazioni, è la seguente:
Sì, alla
presidenza delle fondazioni ITS ai Dirigenti scolastici in servizio, purché tale incarico non abbia
una ricaduta negativa in termini di funzionalità dell’istituto in cui
esercita la propria professione, nulla osta in alternativa
ad offrire la presidenza ad un rappresentante del sistema produttivo;
No, alla descolarizzazione degli
ITS, intesa come emarginazione del ruolo, delle esperienze e delle risorse
umane provenienti dagli istituti tecnici e professionali coinvolti nella compagine
sociale;
Sì, al
trasferimento con distacco o aspettativa retribuita
al personale docente e non docente, in particolare ai docenti teorici, agli
ITP e al personale ATA in esubero, purché avvenga per libera accettazione del
lavoratore medesimo e per consapevole scelta funzionale della fondazione che
se ne fa carico;
Sì, al
condizionamento anche determinante del piano
formativo in ragione delle esigenze aziendali delle imprese presenti tra i
soci partecipanti e fondatori, purché vi sia da parte di tali soggetti
imprenditori la promessa e l’impegno di garantire tirocini formativi
finalizzati preventivamente e preliminarmente all’espletamento del piano
formativo, già contenuto nel contratto nazionale di riferimento, per
un’eventuale assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e
ricerca, di cui all’art. 5 dello nuovo schema di riforma del contratto di
apprendistato (ex art. 50 del D. lgs. 276/03);
Sì, ad allineare i percorsi formativi all’interno degli ITS
ad una qualifica superiore (livello VI) del Quadro Europeo delle Qualifiche
(EQF) del
medesimo profilo professionale conseguibile con la qualifica quadriennale (liv. V) del percorso di istruzione
e formazione dell’istituto di
riferimento, ai sensi e per effetto di quanto disposto dalla lettera b),
dell’art. 17 del D. lgs. 226/05;
Sì,
all’offerta di Credito Formativo Universitario per un massimo di 72 CFU da
parte delle Università partecipanti alla compagine sociale, purché il valore
equipollente in ore non superi il 20% delle ore destinate alle attività
formative, detratte del 30% delle ore destinate alle attività di stage e tirocinio formativo;
Sì, al 50 %
della docenza del monte ore assegnate a docenti e ad esperti provenienti dal
mondo del lavoro, purché in tale quota vengano
riconosciuti i curriculum vitae dei docenti in servizio nell’istituto
aderente alla fondazione e i docenti esperti provenienti dalle università e
reclutati secondo quanto previsto dal sistema di rendicontazione
del Fondo sociale europeo e secondo le norme regionali vigenti in materia di
classificazione delle fasce dei docenti esperti.
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