Linee guida per i nuovi statuti
Per la democrazia negli
Statuti degli Atenei italiani
ADI,
ANDU, APU, CISL-Università, CONFSAL-SNALS-Cisapuni,
ConPAss, COSAU
(Adu, Cipur, Cnru, Cnu, Csa-Cisal-Università), FLC-CGIL,
LINK-Coordinamento
Universitario, RETE-29 aprile, SNALS-Docenti
Università, SUN,
UDU, UGL-Università
e Ricerca, UILPA-UR
0.
Principi e metodi
L’Università
pubblica deve avere il compito di promuovere la crescita culturale del Paese e
per questo deve svolgere – autonomamente, liberamente e inscindibilmente - la
ricerca e l’alta formazione.
Deve
essere assicurata la centralità degli studenti e deve essere garantita la pari
dignità di tutti i lavoratori.
In tutti gli Organi la
presenza degli studenti deve essere di almeno il 15% del numero dei componenti,
come prescritto dalla Legge(1).
Negli Statuti vanno previste forme di
partecipazione, di consultazione e di presentazione di istanze e proposte. Va
prevista la redazione del bilancio sociale.
Negli Statuti va prevista la costituzione
del Consiglio degli Studenti.
Va infine prevista l'istituzione di un apposito comitato dedicato
alla garanzia delle pari opportunità, con la partecipazione di tutte le
componenti universitarie(2).
Le procedure per le modifiche statutarie devono essere
caratterizzate dalla massima trasparenza e dalla partecipazione della comunità
universitaria.
Tutti gli atti della Commissione per la modifica degli Statuti dovranno
essere pubblici e reperibili sui siti degli atenei. Inoltre dovranno essere
tenute audizioni e assemblee pubbliche e aperte a
tutte le componenti universitarie da tenersi alla presenza della Commissione
incaricata della stesura, dalle quali emergano le
linee del nuovo statuto e nelle quali si possa poi dibattere la bozza
proposta dalla Commissione.
1.
Elezione del Rettore
L’elettorato attivo per
la carica di Rettore deve essere costituito da tutti i professori ordinari, i
professori associati, i ricercatori e deve essere prevista la partecipazione al
voto del personale tecnico-amministrativo e di tutte le altre componenti. L’elettorato
passivo deve essere limitato ai professori appartenenti all’ateneo.
2.
Senato Accademico
Il Senato Accademico, nell’ottica di potenziarne il ruolo, deve
avere la funzione di indirizzo e programmazione di tutte le attività
didattiche, di ricerca e di servizi agli studenti. I suoi pareri al Consiglio
di Amministrazione devono essere obbligatori e, per quanto concerne in
particolare la didattica e la ricerca, vincolanti.
Il SA approva il bilancio sociale dell’Ateneo.
Il Senato Accademico deve essere integralmente elettivo e deve
essere prevista comunque la pari rappresentanza dei professori ordinari, dei
professori associati e dei ricercatori.
Il numero dei direttori di dipartimento dovrà essere limitato al
minimo previsto dalla legge (1/3 dei docenti).
Per i professori e i ricercatori deve essere previsto l'elettorato
attivo e passivo comune.
Inoltre deve essere prevista, nella misura massima consentita
dalla Legge, una rappresentanza oltre che degli studenti, del personale
tecnico-amministrativo e delle altre componenti.
E’ opportuno che il Senato Accademico non sia presieduto dal
Rettore.
3.
Consiglio di Amministrazione
Il numero dei membri esterni all'interno del CdA
deve essere il minimo previsto dalla Legge.
Tutti i componenti devono essere scelti dallo stesso
collegio elettorale previsto per l’elezione del rettore, mentre i
rappresentanti degli studenti devono essere eletti da tutti gli studenti.
I
candidati esterni alla carica di componenti del CdA
dovranno essere scelti all'interno di una lista di nomi proposta dal Senato
Accademico. I membri interni vanno scelti tra tutto il personale di ruolo.
Il CdA deve essere presieduto dal rettore.
La
partecipazione agli organi di governo universitario va considerata come
requisito della «comprovata competenza in campo gestionale ovvero di
un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla
qualificazione scientifica culturale» ai fini della loro eleggibilità nei Consigli
di amministrazione secondo la Legge.
Inoltre
deve essere prevista la possibilità di candidarsi a chi presenta un curriculum da sottoporre
al Senato Accademico.
Eventuali
atti difformi dai pareri obbligatori del Senato Accademico dovranno essere
motivati secondo specifiche procedure e criteri.
4.
Collegio di disciplina
Il Collegio di disciplina deve essere costituito da una pari
rappresentanza di ordinari, associati e e
ricercatori, con elettorato attivo e passivo comune. La composizione del
Collegio per qualsiasi procedimento deve rimanere invariata.
5.
Composizione e funzioni dei dipartimenti.
La costituzione dei dipartimenti deve
rispondere a coerenti criteri scientifici e culturali, organizzando uno o più
settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti.
Al Dipartimento compete l’elaborazione di linee programmatiche pluriennali.
Il Consiglio di dipartimento deve essere costituito da tutti i
professori e i ricercatori e da un'adeguata rappresentanza del personale
tecnico-amministrativo e delle altre componenti, oltre che degli studenti.
Deve essere previsto l’elettorato attivo e passivo comune per i
professori e i ricercatori per l’elezione dei loro rappresentanti nelle giunte
di dipartimento.
Ai dipartimenti (non alle eventuali strutture di raccordo) deve
essere attribuita la competenza a formulare al CdA e
al SA proposte in materia di programmazione e la competenza a deliberare sulle
chiamate di professori e ricercatori, sulla base delle linee programmatiche
6.
Strutture di raccordo
Attribuzione alle
strutture di raccordo delle competenze previste dalla legge (funzioni di
coordinamento didattico e di gestione dei servizi comuni a più dipartimenti),
nonché della programmazione dell'offerta formativa, ma non del reclutamento; è
necessario definire che nell'organo deliberante delle strutture di raccordo vi sia una rappresentanza, scelta “tra i componenti delle
giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di
dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza
della struttura”, pari al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti
(previsto come tetto dalla Legge), eletta da tutti i componenti dei
dipartimenti interessati. Nella rappresentanza deve essere assicurata la
presenza paritetica delle tre fasce della docenza.
7.
Nucleo di valutazione
Gli
Statuti devono prevedere modalità di nomina e composizione dei nuclei di valutazione
che ne garantiscano indipendenza, imparzialità e competenza.
8.
Statuto dei diritti degli studenti e dei dottorandi
Gli Statuti devono recepire
lo Statuto dei diritti degli studenti, garantendo che siano
rispettati i loro diritti fondamentali per quanto riguarda la didattica, gli
esami, i tirocini, la valutazione, la contribuzione studentesca, l'accesso ai
servizi, ecc. Ugualmente devono essere tutelati i diritti dei dottorandi, considerando
che si tratta di una figura che è insieme studente e ricercatore in formazione.
Deve inoltre essere
adottata la Carta europea della ricerca allo scopo di garantire che i
rapporti tra i ricercatori e i datori di lavoro favoriscano
la produzione e la diffusione delle conoscenze e che tali rapporti siano allo
stesso tempo volti allo sviluppo professionale e alla carriera dei ricercatori.
9.
Regolamenti di ateneo
Deve essere previsto che i regolamenti di Ateneo siano elaborati
da commissioni designate dal Senato Accademico e rappresentative di tutte le
componenti. Le commissioni, nell’ambito dell’attività istruttoria, devono
svolgere audizioni delle rappresentanze universitarie.
10.
Contratti, diritti, reclutamento e progressioni del personale
Ai lavoratori precari con qualsivoglia tipo di contratto vanno
estesi gli stessi diritti del personale contrattualizzato.
In quest’ottica negli statuti devono
essere introdotti standard minimi che sanciscano
diritti e tutele di ciascun lavoratore dell’ateneo, precario e non. Va prevista
inoltre una retribuzione minima correlata alla durata del contratto.
A regime ogni anno il numero di contratti di ricercatore a tempo
determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) della
Legge 240/10 non dovrà essere inferiore al numero di contratti da ricercatore a
tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a).
In particolare, deve essere vietato qualsiasi ricorso a
prestazioni di lavoro gratuite.
Inoltre i regolamenti di ateneo che
disciplineranno le procedure per l’attribuzione degli assegni di ricerca, i contratti
per attività di insegnamento e i contratti da ricercatore a tempo determinato
dovranno essere elaborati da commissioni che includano anche rappresentanze di
lavoratori precari e dovranno assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza concorsuale e la massima pubblicità dei bandi, da pubblicare sul
sito dell’ateneo e nel maggior numero possibile di siti istituzionali.
Un
apposito regolamento va redatto per la definizione dei criteri di valutazione e
attribuzione degli scatti periodici dei professori e dei ricercatori.
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(1) Dall’art. 6, comma 1, del DL 21 aprile 1995, n.
120:
“Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli
organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15
per cento.”
(2) Per “componenti
universitarie” si intendono i professori, i ricercatori(3), il personale contrattualizzato(4), i dottorandi, gli specializzandi, gli
studenti e tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
(3) Con “ricercatori” si intendono i ricercatori di
ruolo e a tempo determinato.
(4) Per “personale contrattualizzato” si intendono i lavoratori regolati dal
CCNL (tecnici - amministrativi - bibliotecari, lettori/CEL,
ecc.).