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Documento unitario delle OO.SS. universitarie e delle associazioni della docenza

Argomenti trattati: Università, News,
"Per la democrazia negli Statuti degli Atenei italiani"
Linee guida per i nuovi statuti


Partecipazione, metodo e principi ispiratori

 

Linee guida per i nuovi statuti

 

Per la democrazia negli Statuti degli Atenei italiani

 

ADI, ANDU, APU, CISL-Università, CONFSAL-SNALS-Cisapuni,

ConPAss, COSAU (Adu, Cipur, Cnru, Cnu, Csa-Cisal-Università), FLC-CGIL,

LINK-Coordinamento Universitario, RETE-29 aprile, SNALS-Docenti Università, SUN,

UDU, UGL-Università e Ricerca, UILPA-UR

 

 

0.       Principi e metodi

 

L’Università pubblica deve avere il compito di promuovere la crescita culturale del Paese e per questo deve svolgere – autonomamente, liberamente e inscindibilmente - la ricerca e l’alta formazione.

Deve essere assicurata la centralità degli studenti e deve essere garantita la pari dignità di tutti i lavoratori.

In tutti gli Organi la presenza degli studenti deve essere di almeno il 15% del numero dei componenti, come prescritto dalla Legge(1).

Negli Statuti vanno previste forme di partecipazione, di consultazione e di presentazione di istanze e proposte. Va prevista la redazione del bilancio sociale.

Negli Statuti va prevista la costituzione del Consiglio degli Studenti.

Va infine prevista l'istituzione di un apposito comitato dedicato alla garanzia delle pari opportunità, con la partecipazione di tutte le componenti universitarie(2).

 

Le procedure per le modifiche statutarie devono essere caratterizzate dalla massima trasparenza e dalla partecipazione della comunità universitaria.

Tutti gli atti della Commissione per la modifica degli Statuti dovranno essere pubblici e reperibili sui siti degli atenei. Inoltre dovranno essere tenute audizioni e assemblee pubbliche e aperte a tutte le componenti universitarie da tenersi alla presenza della Commissione incaricata della stesura, dalle quali emergano le linee del nuovo statuto e nelle quali si possa poi dibattere la bozza proposta dalla Commissione.

 

1.       Elezione del Rettore

 

L’elettorato attivo per la carica di Rettore deve essere costituito da tutti i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori e deve essere prevista la partecipazione al voto del personale tecnico-amministrativo e di tutte le altre componenti. L’elettorato passivo deve essere limitato ai professori appartenenti all’ateneo.

 

2.       Senato Accademico

 

Il Senato Accademico, nell’ottica di potenziarne il ruolo, deve avere la funzione di indirizzo e programmazione di tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizi agli studenti. I suoi pareri al Consiglio di Amministrazione devono essere obbligatori e, per quanto concerne in particolare la didattica e la ricerca, vincolanti.

Il SA approva il bilancio sociale dell’Ateneo.

Il Senato Accademico deve essere integralmente elettivo e deve essere prevista comunque la pari rappresentanza dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori.

Il numero dei direttori di dipartimento dovrà essere limitato al minimo previsto dalla legge (1/3 dei docenti).

Per i professori e i ricercatori deve essere previsto l'elettorato attivo e passivo comune.

Inoltre deve essere prevista, nella misura massima consentita dalla Legge, una rappresentanza oltre che degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e delle altre componenti.

E’ opportuno che il Senato Accademico non sia presieduto dal Rettore.

 

3.       Consiglio di Amministrazione

 

Il numero dei membri esterni all'interno del CdA deve essere il minimo previsto dalla Legge.

Tutti i componenti devono essere scelti dallo stesso collegio elettorale previsto per l’elezione del rettore, mentre i rappresentanti degli studenti devono essere eletti da tutti gli studenti.

I candidati esterni alla carica di componenti del CdA dovranno essere scelti all'interno di una lista di nomi proposta dal Senato Accademico. I membri interni vanno scelti tra tutto il personale di ruolo.

Il CdA deve essere presieduto dal rettore.

La partecipazione agli organi di governo universitario va considerata come requisito della «comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale» ai fini della loro eleggibilità nei Consigli di amministrazione secondo la Legge.

Inoltre deve essere prevista la possibilità di candidarsi a chi  presenta un curriculum da sottoporre al Senato Accademico.

Eventuali atti difformi dai pareri obbligatori del Senato Accademico dovranno essere motivati secondo specifiche procedure e criteri.

 

4.       Collegio di disciplina

 

Il Collegio di disciplina deve essere costituito da una pari rappresentanza di ordinari, associati e e ricercatori, con elettorato attivo e passivo comune. La composizione del Collegio per qualsiasi procedimento deve rimanere invariata.

 

5.       Composizione e funzioni dei dipartimenti.

 

La costituzione dei dipartimenti deve rispondere a coerenti criteri scientifici e culturali, organizzando uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti. Al Dipartimento compete l’elaborazione di linee programmatiche pluriennali.

Il Consiglio di dipartimento deve essere costituito da tutti i professori e i ricercatori e da un'adeguata rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e delle altre componenti, oltre che degli studenti.

Deve essere previsto l’elettorato attivo e passivo comune per i professori e i ricercatori per l’elezione dei loro rappresentanti nelle giunte di dipartimento.

Ai dipartimenti (non alle eventuali strutture di raccordo) deve essere attribuita la competenza a formulare al CdA e al SA proposte in materia di programmazione e la competenza a deliberare sulle chiamate di professori e ricercatori, sulla base delle linee programmatiche

 

6.       Strutture di raccordo

 

Attribuzione alle strutture di raccordo delle competenze previste dalla legge (funzioni di coordinamento didattico e di gestione dei servizi comuni a più dipartimenti), nonché della programmazione dell'offerta formativa, ma non del reclutamento; è necessario definire che nell'organo deliberante delle strutture di raccordo vi sia una rappresentanza, scelta “tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura”, pari al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti (previsto come tetto dalla Legge), eletta da tutti i componenti dei dipartimenti interessati. Nella rappresentanza deve essere assicurata la presenza paritetica delle tre fasce della docenza.

 

7.       Nucleo di valutazione

 

Gli Statuti devono prevedere modalità di nomina e composizione dei nuclei di valutazione che ne garantiscano indipendenza, imparzialità e competenza.

 

8.       Statuto dei diritti degli studenti e dei dottorandi

 

Gli Statuti devono recepire lo Statuto dei diritti degli studenti, garantendo che siano rispettati i loro diritti fondamentali per quanto riguarda la didattica, gli esami, i tirocini, la valutazione, la contribuzione studentesca, l'accesso ai servizi, ecc. Ugualmente devono essere tutelati i diritti dei dottorandi, considerando che si tratta di una figura che è insieme studente e ricercatore in formazione.

Deve inoltre essere adottata la Carta europea della ricerca allo scopo di garantire che i rapporti tra i ricercatori e i datori di lavoro favoriscano la produzione e la diffusione delle conoscenze e che tali rapporti siano allo stesso tempo volti allo sviluppo professionale e alla carriera dei ricercatori.

 

9.       Regolamenti di ateneo

 

Deve essere previsto che i regolamenti di Ateneo siano elaborati da commissioni designate dal Senato Accademico e rappresentative di tutte le componenti. Le commissioni, nell’ambito dell’attività istruttoria, devono svolgere audizioni delle rappresentanze universitarie.

 

10.   Contratti, diritti, reclutamento e progressioni del personale

 

Ai lavoratori precari con qualsivoglia tipo di contratto vanno estesi gli stessi diritti del personale contrattualizzato.

In quest’ottica negli statuti devono essere introdotti standard minimi che sanciscano diritti e tutele di ciascun lavoratore dell’ateneo, precario e non. Va prevista inoltre una retribuzione minima correlata alla durata del contratto.

A regime ogni anno il numero di contratti di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/10 non dovrà essere inferiore al numero di contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a).

In particolare, deve essere vietato qualsiasi ricorso a prestazioni di lavoro gratuite.

Inoltre i regolamenti di ateneo che disciplineranno le procedure per l’attribuzione degli assegni di ricerca, i contratti per attività di insegnamento e i contratti da ricercatore a tempo determinato dovranno essere elaborati da commissioni che includano anche rappresentanze di lavoratori precari e dovranno assicurare il rispetto dei principi di trasparenza concorsuale e la massima pubblicità dei bandi, da pubblicare sul sito dell’ateneo e nel maggior numero possibile di siti istituzionali.

Un apposito regolamento va redatto per la definizione dei criteri di valutazione e attribuzione degli scatti periodici dei professori e dei ricercatori.

 

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(1) Dall’art. 6, comma 1, del DL 21 aprile 1995, n. 120:

“Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento.

(2) Per “componenti universitarie” si intendono i professori, i ricercatori(3), il personale contrattualizzato(4), i dottorandi, gli specializzandi, gli studenti e tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

(3)  Con “ricercatori” si intendono i ricercatori di ruolo e a tempo determinato.

(4) Per “personale contrattualizzato” si intendono i lavoratori regolati dal CCNL (tecnici - amministrativi - bibliotecari, lettori/CEL, ecc.).

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