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ANSAS - Schema di regolamento

Argomenti trattati: Autonomia scolastica,
La VII Commissione del Senato ha espresso parere positivo sul testo dell'atto n.326, (schema di regolamento dell'ANSAS)

La VII Commissione del Senato ha espresso parere positivo sul testo dell’atto n

La VII Commissione del Senato ha espresso parere positivo sul testo dell’atto n.326, cioè lo schema di regolamento dell’ANSAS, sul quale il nostro sindacato è stato audito la scorsa settimana.

Nella discussione che è seguita alle audizioni delle OO.SS. molte delle osservazioni avanzate dalla nostra delegazione hanno trovato spazio ed alcune sono state recepite come condizioni al parere favorevole o come osservazioni. In particolare, la Commissione ha espresso la necessità di limitare il rinnovo dell’incarico di direttore generale a due volte, recependo parzialmente le richieste dello Snals Confsal, ed ha rilevato la necessità che l’ANSAS collabori con  le Regioni e gli enti locali attraverso appositi accordi in materia di istruzione e formazione tecnica superiore.

Resta aperta la questione fondamentale relativa all’errore contenuto nel decreto milleproroghe, che richiama il soppresso Indire tra le articolazioni del sistema nazionale di valutazione scolastica.  Nonostante le dichiarazioni in Commissione del sottosegretario Pizza, che ha sostenuto trattarsi di un errore tecnico, resta da chiarire, secondo la Commissione, se il Governo intenda attribuire all’ANSAS anche compiti di valutazione.

Riportiamo di seguito il testo del suddetto Parere.

 

7ª Commissione Senato della Repubblica - Resoconto Seduta n. 283 del 02/03/2011

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 326

 

 

            La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in titolo,

 

preso atto che:

- l'articolo 1, commi 610-611, della legge finanziaria 2007 ha istituito l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) con lo scopo sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione europea e i processi di innovazione e di ricerca educativa, sopprimendo contestualmente gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e l'Istituto nazionale  di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE);

- attualmente la gestione dell'Agenzia è affidata ad un solo commissario straordinario in luogo dei tre precedentemente nominati, il cui mandato è stato da ultimo prorogato fino al 31 agosto 2012 con il decreto-legge "milleproroghe", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011;

 

rilevato che:

- la Conferenza unificata si è espressa negativamente sul provvedimento, in quanto non prevede un ruolo delle Regioni all'interno dell'Agenzia, la quale impatta su competenze regionali;

- il Governo in sede di Conferenza unificata ha manifestato l'intenzione di sottoporre l'organizzazione dell'ente ad una profonda revisione;

            - il Consiglio di Stato ha ritenuto di esprimere un parere favorevole sull'atto, a condizione che le funzioni in materia di istruzione fossero esercitate in modo condiviso con le Regioni;

 

            condivisi i rilievi di carattere formale del Consiglio di Stato;

 

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1.     sul piano generale, si rende necessario superare la contraddizione sulle sorti dell'Agenzia, alla luce della modifica accolta al cosiddetto "decreto-legge milleproroghe", che richiama il soppresso INDIRE quale articolazione del sistema nazionale di valutazione scolastica. Al riguardo, pur prendendo atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo in Commissione, secondo cui si tratta di un errore tecnico, resta da chiarire se è intenzione del Governo attribuire all'ANSAS anche compiti di valutazione, ovvero modificare diversamente la norma del "milleproroghe";

2.     in merito in relazione all'articolo 5, si rileva l'opportunità di limitare la possibilità di rinnovare l'incarico di direttore generale a due volte, onde non configurare un mandato troppo lungo;

           

nonché con le seguenti osservazioni:

1.     quanto all'articolo 2, si condivide il rilievo del Consiglio di Stato circa la necessità di introdurre un comma 3 secondo cui le funzioni in materia di istruzione e formazione tecnica superiore e di collaborazione con gli enti locali devono essere esercitate, ove necessario, mediante accordi con le Regioni e gli enti locali;

2.     sull'articolo 8 si invita il Ministero a valutare l'opportunità di limitare il controllo ministeriale ai soli aspetti di legittimità e non anche di merito;

3.     circa le disposizioni transitorie di cui all'articolo 14, si segnala l'esigenza di aggiornare il riferimento normativo del comma 2, che menziona i commissari straordinari di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 2007, poi sostituiti nel 2010 da un solo commissario straordinario;

4.     in ordine all'articolo 15, si invita il Governo a valutare l'opportunità di specificare le norme del decreto legislativo n. 258 del 1999 oggetto di abrogazione, che presumibilmente dovrebbero riguardare gli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo.

 

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