Vi comunichiamo che ci è pervenuta
dal MIUR la circolare n. 15
del 22 febbraio 2011 avente per oggetto: “Dottorato
di Ricerca e problematiche connesse”.
La circolare emanata fa
riferimento alla circolare ministeriale n. 120 del 4 novembre 2002, con la
quale sono state fornite istruzioni in merito alle modalità di concessione e
di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti
ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, a seguito della
normativa prevista dall’art. 52, comma 57, della legge 28/12/2001 n. 448
(finanziaria 2002) che ha apportato modifiche e integrazioni alla legge n.
476/84 in materia di borse di studio e dottorati di ricerca.
La circolare emanata ieri
riepiloga gli aspetti della CM 120 ancora validi, non avendo dato adito ad
interpretazioni difformi:
1. la concessione del congedo
straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;
2. la richiesta di congedo non
è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato.
3. il dipendente pubblico che
cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente
servizio presso la sede di titolarità.
4. Il periodo di congedo
straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento
di quiescenza e di previdenza.
Evidenzia altresì alcuni aspetti
della CM 120 che hanno dato luogo a dubbi interpretativi:
§
Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso
§
Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere
§
Congedo al personale con nomina a tempo determinato
§
Ripetizione delle somme percepite (stipendi)
§
Dottorati e ricercatori Universitari
§
Limiti all’ autorizzazione alla frequenza dei dottorati
Su tali questioni la C.M. n. 15
fornisce precise indicazioni, anche a seguito di consultazione con la Direzione
Generale per l’istruzione universitaria e con l’Ufficio legislativo del MIUR.