E’ entrata in vigore il 28 gennaio
la legge 30
dicembre 2010, n. 238, che prevede agevolazioni fiscali per il rientro in
Italia di giovani lavoratori e studiosi, pensata, in particolare, come misura
per il rientro dei “cervelli in fuga”. I destinatari
sono cittadini italiani o di altri paesi dell’UE, nati non prima del 1 gennaio
1969, che abbiano risieduto per almeno due anni in Italia e che abbiano svolto
all’estero un’attività lavorativa continuativa o un’attività di studio conclusa
con il conseguimento di un titolo di studio (laurea o post-laurea) almeno negli
ultimi due anni.
Tali “cervelli”, al rientro in
Italia con l’obiettivo di un’assunzione o di avviare un’attività propria,
potranno avanzare richiesta per usufruire di agevolazioni fiscali, godibili
fino al 31 dicembre 2013 e non cumulabili con altre facilitazioni. I redditi da
lavoro dipendente, autonomo o d’impresa saranno, pertanto, tassati al 20% per
le donne e al 30% per gli uomini.
Sono inoltre previste altre
agevolazioni: la riserva di quote di alloggi dell’edilizia pubblica
residenziale (per l’assegnazione in godimento o per l’affitto) e il
riconoscimento della contribuzione previdenziale maturata all’estero (previa
stipula di accordi bilaterali con gli stati di provenienza dei lavoratori)
nonché dei titoli conseguiti.
La norma più controversa del
provvedimento riguarda la decadenza dai benefici di legge, ed il recupero da
parte dello Stato dei benefici già goduti, nel caso in cui si decida di tornare
all’estero prima che siano trascorsi cinque anni.
E’ evidente, infatti, che questa
misura possa mettere il lavoratore in una posizione di debolezza nei confronti
del datore di lavoro. Sempre per lo stesso motivo, non appare opportuna la
disparità tra la durata massima del periodo in cui beneficiare delle deduzioni
(un triennio), e il sostanziale obbligo a rimanere in Italia per un
quinquennio.
La legge è in Gazzetta Ufficiale
n.9, del 13 gennaio 2011.