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Come è noto, il personale dirigente, docente, educativo ed
ATA della scuola cessato dal servizio può, ai sensi dell’art. 516 del
D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dell’art. 132 del
DPR 10/1/57, n. 3, entro il 15 gennaio di ogni anno,
presentare domanda di riammissione in servizio. Le aliquote delle
riammissioni in servizio sono stabilite dalle CC.MM. n. 194
del 20/7/90 e n. 155
dell’11/6/91.
Tale istanza deve contenere: le indicazioni anagrafiche,
la sede di titolarità precedente alla cessazione dal servizio, per i docenti
della scuola secondaria la classe di concorso, per il personale ATA il
profilo professionale di appartenenza al momento della cessazione, la causa
della cessazione stessa, i motivi per cui viene richiesta la riammissione, le
sedi di preferenza, l’assenso o diniego ad accettare una assegnazione
d’ufficio per indisponibilità nelle sedi richieste, il recapito per eventuali
comunicazioni.
La domanda di riammissione in servizio del personale ATA
va presentata all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia nella quale
l’interessato era titolare all’atto della cessazione in servizio anche se la
richiesta riguarda una provincia diversa. In tal caso, entro 15 giorni dalla
ricezione, l’istanza, corredata da una relazione contenente gli elementi per
una sua valutazione, verrà trasmessa all’Ufficio Scolastico Provinciale
competente che disporrà, sentito il Consiglio di Amministrazione Provinciale,
la riammissione in servizio in presenza di disponibilità nell’ambito delle
massimo 15 preferenze espresse, sul 10% dei posti vacanti dopo le operazioni
di mobilità.
Il provvedimento di riammissione in servizio, ha
decorrenza dall’a.s. successivo alla data di emissione ed è adottato:
§
per il personale dirigente, dal Direttore dell'Ufficio
Scolastico della Regione prescelta;
§
per il personale docente ed educativo, dal Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Regionale afferente la provincia prescelta, sentito
il Consiglio Scolastico Provinciale dello stesso per il personale della scuola
materna, elementare e media o il C.N.P.I. per il personale degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore;
§
per il personale ATA, dal Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale sentito il Consiglio di Amministrazione Provinciale
della provincia prescelta.
Si ricorda che i suddetti organi collegiali restano in
vigore fino alla costituzione dei nuovi organi collegiali locali, o regionali
e del Consiglio Superiore della P.I., previsti dal D.L.vo
30/6/99, n. 233, in virtù dell’art. 6 del D.L. 23/11/2001, n. 411,
convertito in Legge n. 463
del 31/12/2001.
Le domande di riammissione in servizio, debbono essere
presentate:
§
dal personale dirigente, alla Direzione Scolastica
Regionale prescelta;
§
dal personale docente, educativo ed A.T.A., alla Direzione
Scolastica Regionale nel cui ambito territoriale è ubicata la provincia
prescelta ed al dirigente dell’ USP di tale provincia.
Ad ogni buon fine, si precisa che:
a) per i dirigenti scolastici la Funzione
Pubblica, appositamente interpellata, ha espresso i seguenti pareri:
- per
i capi d’istituto andati in pensione senza aver frequentato il corso di
formazione previsto dal Decreto
Legislativo n. 59/98 e che, comunque, sono cessati
dal servizio senza aver acquisito la qualifica dirigenziale, non è possibile
alcuna forma di riammissione in servizio, in quanto la “riammissione” opera
esclusivamente in riferimento alla tipologia di ruolo e funzione già
espletata dal richiedente. Considerato che il ruolo dei capi d’istituto (ex
direttori didattici ed ex presidi) non esiste più nell’ordinamento a seguito
dell’introduzione della dirigenza scolastica, non è possibile la riammissione
su posti di un organico non più operante;
- per i dirigenti scolastici collocati
in pensione con detta qualifica, la riammissione in servizio opera, come
estensione generale della norma relativa a tutta la dirigenza, in presenza di
disponibilità di posti vacanti nel ruolo dirigenziale di ex servizio;
- che
alla disponibilità del posto deve accompagnarsi un atto autorizzativo alla
nomina, così come avviene anche nelle procedure concorsuali;
b) per il personale ATA, il richiamo dell'art. 132 del
D.P.R. n. 3/57, è riportato al punto 10, della lett. g), del 1°
comma, dell’art. 146 del
CCNL 29/11/2007;
c) il personale riammesso in servizio assume
la posizione giuridica ed economica occupata alla data della cessazione del
rapporto di lavoro.
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