Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

  • Home > CCNL personale del Comparto Ministeri - II biennio economico 2008/2009 - Nota Operativa INPDAP

CCNL personale del Comparto Ministeri - II biennio economico 2008/2009 - Nota Operativa INPDAP

L'INPDAP, con la nota operativa n. 18 del 22/4 u.s., ha precisato che il Contratto si applica a tutto il personale ...

CCNL personale del Comparto Ministeri - II biennio economico 2008/2009 – Nota Operativa INPDAP

Come è noto, nel Supplemento Ordinario n. 28 del 4 febbraio 2009 della G.U. è stato pubblicato il CCNL per il personale del Comparto Ministeri, sottoscritto il 23 gennaio 2009, relativo al biennio economico 2008/2009.

L’INPDAP, con la nota operativa n. 18 del 22/4 u.s., ha precisato che:

·          tale contratto si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente:

         -       dai Ministeri (compreso il personale di cui all’art. 69, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

         -       personale dipendente dalle Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell’art. 3 del CCNQ dell’11 giugno 2007 ed escluse l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e l’APAT ricomprese nell’art. 6 del medesimo CCNQ;

         -       dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM);

         -       dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), attualmente enti strumentali del Ministero della Pubblica Istruzione, cui subentrerà l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ricompresa nell’art. 6, dalla data della loro soppressione ai sensi dell’art. 1, co. 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        Il contratto si applica anche al personale di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in servizio nella provincia di Bolzano;

·          Stipendio tabellare

        Gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi precisate.

        Tali incrementi sono comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale.

        Gli importi annui degli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite nella Tabella B.

·          Effetti dei nuovi stipendi

        Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del contratto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto.

         Al personale comunque cessato dal servizio, a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel biennio economico 2008/2009, gli incrementi dello stipendio tabellare sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal contratto.

         Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di buonuscita, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. sono utili solo gli scaglionamenti retributivi maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

         Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 30 del CCNL 11/06/07, ovvero che: “il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’I.I.S. non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della Legge 8 agosto 1995, n. 335”.

·          Sono utili ai fini dell’indennità di buonuscita i seguenti elementi retributivi:

         -       stipendio tabellare (per 13 mensilità);

         -       I.I.S - ricompresa nello stipendio tabellare dal 1/1/2003 (per 13 mensilità);

         -       R.I.A. ove acquisita (per 13 mensilità);

         -       indennità di amministrazione (per 12 mensilità; solo per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia per 13 mensilità);

         -       assegno ad personam spettante come importo differenziale tra il trattamento economico in godimento e quello iniziale di nuovo inquadramento (per 13 mensilità).

·          Sono utili ai fini TFR:

         -       trattamento economico tabellare (per 13 mensilità);

         -       indennità integrativa speciale (per 13 mensilità);

         -       retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale ex art. 9 D.P.R. 44/90 ed ex art. 47 D.P.R. 266/87 (per 13 mensilità);

         -       indennità di amministrazione (per 12 mensilità; solo per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia per 13 mensilità);

         -       indennità di posizione organizzativa (per 13 mensilità);

         -       assegni ad personam – ove spettanti – sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio (per 13 mensilità).

 

 

Scadenze di: ottobre 2024