Come è noto, nel Supplemento Ordinario n. 28 del 4 febbraio 2009
della G.U. è stato pubblicato il CCNL per il
personale del Comparto Ministeri, sottoscritto il 23 gennaio 2009, relativo
al biennio economico 2008/2009.
L’INPDAP, con la nota operativa
n. 18 del 22/4 u.s., ha precisato che:
·
tale contratto si applica a tutto il personale – esclusi i
dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,
dipendente:
- dai Ministeri
(compreso il personale di cui all’art. 69, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165);
- personale
dipendente dalle Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, escluse
quelle ricomprese nell’art. 3 del CCNQ
dell’11 giugno 2007 ed escluse l’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica e l’APAT ricomprese nell’art. 6 del medesimo CCNQ;
- dal Centro
interforze studi applicazioni militari (CISAM);
- dagli
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), attualmente enti strumentali
del Ministero della Pubblica Istruzione, cui subentrerà l’Agenzia nazionale
per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ricompresa nell’art. 6, dalla data
della loro soppressione ai sensi dell’art. 1, co. 611, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Il contratto si applica anche al personale di cui agli
artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752 in servizio nella provincia di Bolzano;
·
Stipendio tabellare
Gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi
mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi
precisate.
Tali incrementi sono comprensivi dell’indennità di vacanza
contrattuale.
Gli importi annui degli stipendi tabellari sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite nella Tabella B.
·
Effetti dei nuovi stipendi
Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del
contratto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita e sul trattamento di fine
rapporto.
Al personale comunque cessato dal servizio, a qualsiasi
titolo e con diritto a pensione, nel biennio economico 2008/2009, gli
incrementi dello stipendio tabellare sono corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi previsti dal contratto.
Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità
di buonuscita, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. sono utili
solo gli scaglionamenti retributivi maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 30 del
CCNL 11/06/07, ovvero che: “il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell’I.I.S. non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo
in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma
10, della Legge 8 agosto 1995, n. 335”.
·
Sono utili ai fini dell’indennità
di buonuscita i seguenti elementi retributivi:
- stipendio
tabellare (per 13 mensilità);
- I.I.S -
ricompresa nello stipendio tabellare dal 1/1/2003 (per 13 mensilità);
- R.I.A. ove
acquisita (per 13 mensilità);
- indennità di
amministrazione (per 12 mensilità; solo per il personale dell’Amministrazione
Penitenziaria e della Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia
per 13 mensilità);
- assegno ad
personam spettante come importo differenziale tra il trattamento economico in
godimento e quello iniziale di nuovo inquadramento (per 13 mensilità).
·
Sono utili ai fini TFR:
- trattamento
economico tabellare (per 13 mensilità);
- indennità
integrativa speciale (per 13 mensilità);
- retribuzione
individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per esperienza
professionale ex art. 9 D.P.R. 44/90 ed ex art. 47 D.P.R. 266/87 (per 13
mensilità);
- indennità di
amministrazione (per 12 mensilità; solo per il personale dell’Amministrazione
Penitenziaria e della Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia
per 13 mensilità);
- indennità di
posizione organizzativa (per 13 mensilità);
- assegni ad
personam – ove spettanti – sia non riassorbibili che riassorbibili
limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal
servizio (per 13 mensilità).
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