04/12/2008
- L’ufficio Legale Centrale ha trasmesso con nota del Segretario Generale della CONFSAL prot. 735 del 4/12/08 l’azione legale n. 44.
Si
rappresenta la possibilità per il personale scolastico in servizio all’estero
(docenti, personale educativo ed ATA) di dare
corso ad una iniziativa giudiziaria per ottenere la corresponsione dell’importo
dell’ indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio tabellare.
L’omessa
corresponsione di tale quota della retribuzione crea una ingiustificata
disparità di trattamento nei confronti del personale appartenente allo stesso
ruolo, che presta servizio nel territorio metropolitano (personale che,
viceversa, percepisce il trattamento retributivo in misura integrale),
traducendosi in un significativo pregiudizio economico, incidente sulla
tredicesima mensilità nonché sul trattamento di quiescenza.
Come
è noto, con effetto dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale è stata
conglobata nello stipendio tabellare. Al riguardo, l’art. 76, comma 3, CCNL 2002-2005 ha previsto che “a decorrere dall’1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella
misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce
retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare”.
L’importo
dell’indennità integrativa speciale, che non costituisce più voce retributiva
autonoma, diretta ad adeguare il trattamento economico
al costo della vita, concorre quindi a formare lo stipendio tabellare.
Ebbene,
come è noto, l’Amministrazione della pubblica istruzione applica ai danni del
personale che presta servizio all’estero una trattenuta corrispondente
all’importo dell’I.I.S. conglobato.
Sennonché,
il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13424 del 18 luglio u.s., ha ritenuto illegittima la trattenuta in parola,
accogliendo il ricorso proposto da alcuni dirigenti scolastici.
La
causa, trattandosi, di personale in servizio all’estero, andrà proposta dinanzi
al Tribunale di Roma, previo esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione.
Per
la presentazione dei ricorsi occorre rivolgersi alle strutture dell'I.N.P.A.S.-Confsal rilasciando
apposito mandato di patrocinio all'ufficio I.N.P.A.S.
più vicino; oppure direttamente alle sedi dello SNALS-Confsal o della Confsal.
Per
indirizzi e telefoni, ed ogni ulteriore notizia, consultare il sito internet www.confsal.it.
Si
riportano, ad ogni buon fine, le altre precedenti azioni intraprese
dall’Ufficio Legale Nazionale della CONFSAL.
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03/12/2008 - AZIONE N. 43 - Dirigenti scolastici: riconoscimento diritto alla
maggiorazione del 18% sulla I.I.S. conglobata nello
stipendio tabellare - Ricorso volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla
maggiorazione del 18% sulla I.I.S. ormai conglobata
nello stipendio tabellare dei dirigenti. Tale
Azione riguarda coloro che sono stati collocati in quiescenza successivamente
al 31/12/01. Nota prot. n.
731 del 3/12/2008, a firma del Segretario Generale della CONFSAL, prof. Marco
Paolo Nigi.
29/09/2008 - AZIONE N. 41 - Collocati in quiescenza
dall’1/9/2006 Ricalcolo della pensione con la
maggiorazione del 18% anche sulla i.i.s. in quanto
inglobata nello stipendio Tutti i dipendenti
scolastici cessati dal servizio dopo l’1/1/2003 possono proporre il ricorso
diretto al ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18%
sull’i.i.s. (ormai conglobata nello stipendio tabellare).
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