CONTRATTO
DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
(ARTT.
37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)
TRA
L’Università
degli Studi di ......................................, rappresentata dal
………………………………………………………………………………………. - La Regione………………………………………………, rappresentata
dal …………………………………………………………………………………………
E
Il
Dott…………………………………….……, ammesso alla scuola di specializzazione in ……………………………,
nell’a.a. …………………….., iscritto al …. anno di corso. A seguito di utile
inserimento nella graduatoria del concorso a n……. posti di formazione
specialistica presso la suddetta scuola dell’Università degli Studi di ………………,
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche.
SI
STIPULA
il presente contratto,
finalizzato esclusivamente all’apprendimento delle capacità professionali
inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle
attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali
funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste
dall’ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni
dell’Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai
ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell’Università e non determina
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
ART.1
1. Il contratto
ha la durata di un anno, a decorrere dal ed è rinnovabile di anno in anno per
la durata del corso di specializzazione.
2. Il rapporto
instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del
corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.
3. Gli impedimenti temporanei
superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale
restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico
in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la
sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica
compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui
all’articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un
anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
4. Non
determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento
economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non
superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell’anno di pertinenza del
presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi
formativi.
5. Sono causa di risoluzione
anticipata del contratto:
a) la rinuncia al
corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione
delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate
assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il
superamento del periodo di un anno, nell’ambito della durata del corso di
specializzazione;
d) il mancato
superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di
specializzazione frequentata.
ART. 2
1. Il medico in
formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di
formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall’ordinamento
didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in
conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
2. L’Università e
la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da
un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà
seguire più di tre medici in formazione.
3. Le modalità di svolgimento
delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la
rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero
minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli
determinati all’inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola in
conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda
sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in
formazione specialistica all’inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno
portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in
relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del
programma di formazione.
ART. 3
1. L’Università e
la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione
guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la
quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e
l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal
tutore, in coerenza al processo formativo. L’attività del medico in formazione
specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In
nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di
quella del personale di ruolo.
2. L’Università fornisce al
medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione
in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la
direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle
aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del
dirigente responsabile dell’unità operativa presso la quale il medico in
formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del
programma formativo e controfirmati dal medico stesso.
ART. 4
1. Il medico in formazione
specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da
ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito
dall’ordinamento didattico della scuola.
2. L’impegno richiesto per la
formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del
Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
ART. 5
1.Il medico in
formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero
professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la
formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio
sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. Il medico in
formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo
pieno può, ai sensi dell’art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n.
448 , sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati
con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della
guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di
carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi .
3. E’ assicurata
al medico in formazione specialistica la facoltà dell’esercizio della libera
professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
4. Nel caso
sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica
per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in
posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e
contrattuali previste per l’Amministrazione di appartenenza.
ART. 6
1. Fermo restando
quanto disposto dall’articolo 1, al medico in formazione specialistica compete
il trattamento economico annuo onnicomprensivo – parte fissa e parte variabile
– previsto, con riferimento alla specializzazione in ……………….… e al ….. anno di
corso, dal D.P.C.M. ………………… …. Tale trattamento viene corrisposto
dall’Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli
oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due
terzi a carico dell’Università che della quota di un terzo a carico del medico
in formazione specialistica.
2. Il medico in
formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
3. Il trattamento
economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall’imposta
sul reddito delle persone fisiche.
4. L’azienda
sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge
attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura
assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro
terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico
medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
ART. 7
1. Per quanto non
espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali
in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto
contenuto nel presente contratto.
2. Eventuali
controversie sono devolute all’Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro
competente.
ART. 8
Il presente
contratto decorre dalla data del ……………………..
Data
_________________________
I Contraenti:
per
l’Università……………………………………………
per la
Regione………………………………………………
Il Dott.
……………………………………………………….
Contratto di formazione specialistica
(formato pdf)