Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
2007
Costo
contratto formazione specialistica dei medici
Il
Presidente del Consiglio dei ministri
VISTO il decreto
legislativo n. 368, del 17 agosto 1999, relativo
all'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 in
materia di libera circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento di
loro diplomi, certificati e altri titoli, come modificato dalla legge 23
dicembre 2005, n. 266;
VISTO in
particolare l'art. 37 del
citato decreto legislativo n. 368, del 1999,
che prevede per il medico in formazione specialistica la stipula di uno
specifico contratto annuale di formazione specialistica;
VISTO, in
particolare, l'art. 39, comma 3,
del decreto legislativo n. 368, del 1999,
che prevede la determinazione annuale del trattamento economico del contratto
con una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata
del corso e una parte variabile che in fase di prima applicazione, per gli anni
accademici 2006/2007 e 2007/2008, non potrà eccedere il 15 per cento di quella
fissa;
VISTO in
particolare l'art. 46, comma
1, del predetto decreto legislativo n. 368, del 1999,
che prevede d'incrementare le somme già destinate alla formazione dei medici
specialisti, a decorrere dall'a.a. 2006/2007;
VISTO l'articolo 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
e l'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8
maggio 2001, n. 188, che individuano le risorse finanziarie per la formazione
dei medici specialisti:
CONSIDERATO che
il numero di medici specializzandi nell'a.a. 2006/2007, tiene conto di quelli
entrati in formazione a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;
CONSIDERATO che
il fabbisogno di specializzandi indicato dal Ministero della salute e dalle
Regioni negli anni precedenti e in particolare negli anni accademici 2003/2004,
2004/2005 e 2005/2006 è stato rispettivamente pari a 6.000, 6.917 e 7.061;
RILEVATA l'opportunità di
considerare, per l'ammissione al primo anno di formazione specialistica,
nell'a.a. 2006/2007, un numero di medici, tenuto conto dei fabbisogni espressi
dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, coerente con le risorse
finanziarie disponibili;
CONSIDERATO che a
partire dal terzo anno di formazione specialistica, lo specializzando verrà ad
assumere una maggiore responsabilità, tenuto conto dell'impegno sempre più
qualificato nella formazione stessa;
SU PROPOSTA del
Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della Salute:
D
E C R E T A :
ART. 1
Trattamento
economico
A decorrere dall'anno accademico
2006/2007 il trattamento economico relativo al contratto di formazione
specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda eguale per tutte
le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile
lorda, così come indicato nei successivi articoli.
ART. 2
Parte
fissa
La parte fissa
annua lorda è determinata in € 22.700,00 (Euro ventiduemilasettecento/00) per
ciascun anno di formazione specialistica.
ART. 3
Parte
variabile
La parte variabile annua lorda,
calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in €
2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) per ciascuno dei primi due anni di
formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione
specialistica la stessa è determinata in € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00)
annui lordi.
ART. 4
Oneri
Il trattamento
economico complessivo lordo è comprensivo degli oneri a carico dei contraenti
del contratto di formazione specialistica, ivi incluso il contributo alla
gestione pensionistica a carico delle parti contraenti.
Il presente
decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 marzo
2007
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI firmato: Romano Prodi
IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA firmato: Fabio Mussi
IL MINISTRO DELLA
SALUTE firmato: Livia Turco