REGOLAMENTO PER
LA FORMAZIONE, L’AGGIORNAMENTO ED I CREDITI FORMATIVI DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO
Premessa
L’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia considera la formazione e l’aggiornamento del
proprio personale tecnico amministrativo uno strumento fondamentale e
strategico per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati
dall’amministrazione e per il miglioramento professionale e umano dei
lavoratori stessi.
Le fonti che
disciplinano il presente Regolamento sono, in particolare:
-
il C.C.N.L.
-
lo Statuto dell’Università di Modena e Reggio
Emilia
-
la Direttiva 13.12.2001 del Ministero per la
Funzione Pubblica sulla formazione e valorizzazione del personale della P.A.
Art. 1.- Finalità
Le presenti
disposizioni definiscono i contenuti e le modalità attuative delle attività
di formazione, volti a costituire e sviluppare un sistema di formazione
permanente che tenga conto sia delle esigenze derivanti dallo sviluppo
organizzativo sia delle esigenze segnalate espressamente dal personale e
dalle strutture, e che permetta, altresì, il riconoscimento del possesso
delle competenze attraverso una loro capitalizzazione.
A quest’ultimo scopo
viene utilizzato un sistema nell’ambito del quale le competenze vengono
distinte in competenze di base e specialistiche. Su tale sistema si struttura
il sistema dei crediti formativi professionali richiamato dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro agli artt. 45, comma 5, e 57, comma 3.
Il presente
Regolamento definisce, pertanto, anche le modalità di acquisizione dei
crediti formativi professionali, le tipologie di attività formative che
consentono di acquisirli, nonché ogni altra procedura legata all’attuazione del sistema dei crediti del
personale tecnico-amministrativo del comparto Università.
Art.
2.- Destinatari del Regolamento
Il presente
regolamento si applica al personale tecnico amministrativo, nonché ai C.E.L. dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato, con
esclusione del personale dirigente dell’Università.
Art.
3.- Definizioni
Per
attività formativa si intende ogni attività organizzata o riconosciuta
dall’Università di Modena e Reggio Emilia finalizzata a garantire la formazione culturale e professionale
e l’aggiornamento dei dipendenti, a consolidare professionalità emergenti o a
formare nuove professionalità rese necessarie da modifiche organizzative e
gestionali delle strutture dell’Ateneo, a sviluppare capacità e conoscenze inerenti ad un determinato ruolo professionale.
Per
attività formativa di base si intende qualunque attività organizzata o
riconosciuta dall’Università di Modena e Reggio Emilia finalizzata ad
assicurare l’acquisizione di competenze di carattere generale richieste per
lo svolgimento dell’attività lavorativa e/o l’aggiornamento permanente dei
dipendenti relativamente all’utilizzo di strumenti di lavoro e
all’adeguamento professionale .
Per
attività formativa specialistica si intende ogni attività organizzata o riconosciuta
dall’Università di Modena e Reggio Emilia per assicurare l’acquisizione di
competenze correlate ad una specifica attività lavorativa, nonché ogni altra
attività ritenuta indispensabile e rilevante per qualificare le competenze
del personale rispetto alle
esigenze funzionali del lavoro.
Per
credito formativo è da intendersi la misura del volume di lavoro e
di apprendimento, ricomprendendo altresì le attività di studio e di lavoro
individuale, espressamente prevista dal programma del corso, necessaria per
l’acquisizione di determinate competenze.
Il
credito formativo costituisce il riconoscimento delle specifiche competenze
derivate dal tipo di attività formativa compiuta, dalla quale ne consegue la sua qualificazione.
Pertanto, il credito formativo si articola in credito formativo di base e
specialistico.
Per
formazione guidata si intendono le modalità formative in qualunque modo
assistite (presenza del docente, assistenza on line, FAD…).
Per
formazione non guidata va intesa ogni modalità formativa individuale o
comunque non assistita (lavoro individuale, attività di studio, elaborazione
progetti…).
Art.
4.- Forme e modalità di svolgimento
Le
attività formative di base e specialistiche, così come definite sub art.
3, possono essere obbligatorie o facoltative.
La
formazione obbligatoria comprende sia le attività come tali
individuate nell’ambito del Piano
annuale delle attività formative che tutte quelle attività specialistiche
ulteriori e/o esterne ritenute dai Direttori/Responsabili delle Strutture
indispensabili e rilevanti per adeguare le competenze del personale alle
esigenze funzionali del lavoro.
La formazione
obbligatoria si svolge in orario di servizio. Qualora il corso di formazione
obbligatoria si svolga al di fuori o si prolunghi oltre l’orario di servizio,
il tempo eccedente la durata ordinaria del servizio verrà computato come
esubero e potrà essere fruito secondo le modalità previste dall’Accordo di
negoziazione decentrata in materia di lavoro
straordinario.
La formazione
facoltativa consiste in attività selezionate autonomamente dal dipendente
tra le iniziative dell’Amministrazione, rientranti comunque nel Piano Annuale delle Attività Formative,
o di enti esterni, non strettamente pertinenti con il ruolo ricoperto.
La formazione
facoltativa è svolta al di fuori dell’orario di servizio. Qualora l’attività
formativa coincida in tutto o in parte con l’attività di servizio, fermo
restando che il tempo utilizzato costituisce per il dipendente un debito
orario, l’assenza deve essere preventivamente
autorizzata dal Responsabile della struttura e, comunque, risultare
compatibile con le esigenze di servizio.
Per il dipendente, che sia stato destinatario di
attività formative obbligatorie, di base o specialistiche, l’ammontare dei
crediti derivanti dalla formazione facoltativa non può superare, nell’arco
dello stesso anno, il numero totale dei crediti derivanti dalla formazione
obbligatoria.
Un singolo corso, sia di base sia specialistico, viene qualificato
obbligatorio ovvero facoltativo dal Direttore/Responsabile di struttura in
funzione dell’attività e degli obiettivi assegnati.
La Commissione di valutazione vigila sull’adeguata interpretazione
delle esigenze formative della struttura da parte del Direttore/Responsabile
di struttura (v. art. 9 ultimo comma lett. a)).
Purché i corsi di
formazione prevedano modalità di verifica finale la frequenza alle attività
formative, obbligatorie o facoltative, organizzate dall’Università di Modena
e Reggio Emilia o da altre Università o da Enti pubblici o privati, e
riconosciute dall’Ateneo dà luogo al riconoscimento di crediti formativi
valutabili ai fini delle progressioni economiche orizzontali e/o verticali
dei dipendenti.
Art. 5.- Formazione
Specialistica esterna
L’autorizzazione alla partecipazione ad
un corso esterno di formazione specialistica è rilasciata dal
Direttore/Responsabile della struttura che, nella valutazione delle domande,
terrà conto della pertinenza del corso con il ruolo ricoperto e/o della
necessità di acquisizione di nuove competenze garantendo, nei limiti delle
risorse disponibili, pari opportunità di formazione a tutto il personale in
un arco temporale adeguato possibilmente non superiore a due anni.
L’autorizzazione alla partecipazione
dei dipendenti a corsi esterni dovrà pervenire in copia, unitamente al
programma del corso e ad una copia dell’attestato di frequenza, alla
Direzione Pianificazione, Controllo e Formazione per la relativa
registrazione e/o validazione anagrafica. All’Ufficio dovrà altresì pervenire
descrizione del materiale didattico ricevuto nonché l’indicazione del luogo
ove detto materiale viene conservato, a disposizione del personale
eventualmente interessato a prenderne visione.
La formazione esterna di tipo specialistico
è, di norma, a carico della struttura che la autorizza.
Art. 6.- Articolazione del sistema
formativo
Al fine di favorire
l’efficacia dell’azione formativa e l’integrazione delle professionalità di
chi, pur dislocato in strutture organizzative diverse, assolve funzioni
riconducibili a mansioni/attività omogenee, nonché alle medesime disposizioni
regolamentari e normative, ricade in capo al Direttore Amministrativo, ove
non diversamente previsto dal presente Regolamento, la formazione del personale
amministrativo (dell’Amministrazione centrale, delle Strutture Decentrate –
ovvero Dipartimenti, Presidenze, Centri).
Al fine di favorire percorsi formativi adeguati alle professionalità e
alle funzioni a cui è adibito, ricade in capo al responsabile della struttura
cui è assegnato la formazione del personale delle aree tecnico,
tecnico-scientifico ed elaborazione dati, socio sanitario, delle biblioteche,
dei servizi generali e dei C.E.L.. Delle
iniziative di formazione viene data comunicazione preventiva alla Direzione Pianificazione, Controllo e Formazione.
Art. 7.- Modalità di finanziamento
Le attività di
formazione sono finanziate tramite lo stanziamento di un apposito fondo.
Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, viene definito l’ammontare
complessivo del fondo stanziato sul capitolo della formazione del personale,
gestito interamente dall’Amministrazione centrale.
Su tale fondo graveranno, una volta definite, la quota riservata alla
formazione del personale dirigente nonché la quota destinata
dall’Amministrazione ad iniziative formative, anche realizzate nell’abito di
accordi, per personale non stabilizzato.
La disponibilità restante, integrata dei residui eventualmente
derivanti dal precedente esercizio finanziario, è destinata alla formazione
del personale tecnico-amministrativo e C.E.L.
Nell’ambito dell’accordo negoziale stipulato ai sensi dell’art. 4,
comma 2, lett. e) del C.C.N.L. 9.8.2000, verranno definiti i criteri di
utilizzo e ripartizione della quota messa a disposizione delle strutture
decentrate per il personale di cui al comma 2 dell’art. 6.
Sono escluse dalla ripartizione delle risorse le strutture che non
hanno adempiuto alla rilevazione del fabbisogno formativo ai sensi dell’art.
10.
Il
Direttore/Responsabile di struttura, che avrà il compito di autorizzare la
frequenza ai singoli corsi, farà in modo che a rotazione a tutto il personale sia garantito l’accesso
alle opportunità formative.
La
Commissione di valutazione, ogni due anni, verifica, comunicandolo al Consiglio
di Amministrazione ed alle strutture, il raggiungimento degli obiettivi
formativi e il fatto che tutto il personale acquisisca un adeguato numero di
crediti. (vedi art.9 - comma 2 – lett. e))
L’Amministrazione, inoltre, può
formulare specifici progetti formativi finanziabili con i fondi strutturali europei, con altri programmi
di finanziamento comunitari o con fondi
gestiti direttamente da Enti Pubblici o privati.
L’Amministrazione
può, altresì, stipulare accordi, convenzioni e contratti, a titolo gratuito, oneroso e/o ai sensi del Regolamento per le
prestazioni in conto terzi, per ammettere ai propri corsi personale
terzo.
Art. 8.-
Crediti Formativi Professionali
Viene istituito il
sistema interno dei Crediti Formativi Professionali.
Il credito formativo
professionale si consegue in esito alla partecipazione ad attività formative
di base (credito formativo di base) e specialistiche (credito
formativo specialistico).
In via transitoria,
nelle more di una eventuale più precisa definizione da parte del CCNL, il
credito formativo, di base e specialistico, è commisurato ad un’attività
formativa guidata pari a 4 ore.
Il credito formativo parziale (pari a
0,5) corrisponde ad un’attività formativa guidata pari alla metà del
numero di ore necessarie per l’acquisizione di un credito formativo
professionale.
I crediti
corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dal dipendente in
esito al superamento di specifiche modalità di valutazione tese ad accertare
l’apprendimento acquisito. Tale valutazione può consistere in un esame finale
o in altra forma di verifica del profitto basata su elementi oggettivi
(colloqui, prove scritte e/o pratiche, esercitazioni, test).
Qualora l’esito
della valutazione sia negativo, al dipendente verrà comunque riconosciuta la
partecipazione all’attività formativa seguita, purché nel rispetto degli
standard minimi di frequenza definiti dall’Amministrazione (si veda art. 14).
L’inquadramento di attività formative che non prevedono una verifica
finale organizzate dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
ovvero da un’altra università, o altra istituzione scientifica, o da Enti
pubblici o privati nell’ambito di un percorso formativo previsto
dall’Amministrazione, nonché il riconoscimento dei crediti connessi, sono
effettuati dalla commissione di valutazione sulla base del programma, di una
relazione specificatamente approntata dall’interessato e approvata dal
responsabile di struttura nonché dell’attestato di partecipazione.
Art. 9 - Commissione di valutazione
E’ istituita una apposita Commissione di valutazione presieduta dal
Direttore Amministrativo, o suo delegato, e composta dal Dirigente della
Direzione Pianificazione, Controllo e Formazione, al quale sono attribuite
anche le funzioni di segreteria e supporto tecnico, dal Presidente della
Conferenza dei Direttori di dipartimento, o suo delegato, da un componente
indicato dal Consiglio del personale tecnico amministrativo. Di volta in
volta, se necessario, detta Commissione può essere integrata nella sua
composizione da docenti, dirigenti e/o esperti.
La Commissione di Valutazione deve:
a)
vigilare sul corretto andamento dell’attività
formativa e sull’adeguata interpretazione del presente Regolamento e della
sua attuazione;
b)
esprimere parere sulle attività formative di
tipo specialistico e non, non previste dal Piano Annuale delle Attività
Formative;
c)
effettuare Il riconoscimento delle attività
formative realizzate presso strutture esterne all’Università e delle attività
di cui all’art. 8 ultimo comma in termini di crediti formativi;
d)
effettuare la validazione dei crediti
formativi acquisiti da un dipendente proveniente da altra sede universitaria o da altro
comparto;
e)
redigere ogni due anni, una relazione nella
quale viene verificata, comunicandolo
al Consiglio di Amministrazione ed alle strutture, il raggiungimento degli
obiettivi formativi e il fatto che tutto il personale acquisisca un adeguato
numero di crediti.
Art. 10. -
Rilevazione del fabbisogno formativo
L’Amministrazione
procede annualmente ad una rilevazione dei fabbisogni di base e specialistici
e delle aspettative con riferimento alla formazione, attivando un sistema che
coinvolga tutto il personale, nonché il Direttore e/o il Responsabile di ogni
struttura.
A tale scopo la Direzione Pianificazione,
Controllo e Formazione adotta un programma informatico accessibile on line da
ogni dipendente e dal Direttore/Responsabile di struttura.
La rilevazione sarà attivata nel mese di
gennaio e verrà sospesa il 30 settembre di ogni anno.
Art.
11.- Piano annuale delle attività formative
Sulla base della rilevazione del fabbisogno
formativo, entro il 31 dicembre di ogni anno, viene predisposto il Piano
Annuale delle Attività Formative, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 –
comma 2 - lett.e) del CCNL 9.8.2000, in cui vengono descritti gli interventi
formativi annuali e/o pluriennali coerenti con gli obiettivi strategici
dell’Ateneo, i piani di sviluppo, le emergenze gestionali/normative inerenti
all’attività, i vincoli contrattuali e di bilancio.
Nella definizione
dei programmi, l’Amministrazione deve garantire, fatte salve le priorità
concordate nei piani annuali, la partecipazione ed il coinvolgimento di tutte
le aree professionali, nonché la possibilità di acquisire crediti formativi a
tutto il personale.
La Direzione
Pianificazione, Controllo e Formazione predispone entro il 31 marzo di ogni
anno una Relazione annuale sulle attività formative svolte. La relazione
dovrà essere presentata alla Commissione di valutazione, al Consiglio di
Amministrazione, ed alle rappresentanze sindacali, ai sensi dell’art. 45 del
CCNL 9.8.2000 ed al Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo.
Tale relazione dovrà riportare, in particolare, i nomi dei docenti
utilizzati per le attività corsuali.
Art. 12.- Monitoraggio e valutazione della qualità
Al fine di
monitorare l’efficacia ed efficienza dell’attività formativa erogata è
previsto un sistema di valutazione della qualità da effettuarsi tramite
compilazione di un questionario anonimo fornito dalla Direzione
Pianificazione, Controllo e Formazione al termine di ogni corso.
Art. 13.-
Attività di docenza
L’attività di
docenza può essere affidata sia a personale interno che esterno, esperto
della materia oggetto del corso, individuato dal Direttore Amministrativo.
I docenti interni,
designati dal Direttore Amministrativo tra il personale aventi pari
professionalità, sono retribuiti secondo le disposizioni dell’art. 45, comma
9 CCNL. 9.8.2000.
I docenti esterni
sono retribuiti secondo un tariffario aggiornato periodicamente a seguito di
apposito provvedimento assunto dal Consiglio di Amministrazione.
Il conferimento
dell’incarico di docenza al personale tecnico-amministrativo costituisce
titolo valutabile.
Non saranno
riconosciuti compensi aggiuntivi, oltre
a quello eventuale del riconoscimento del lavoro in esubero rispetto
all’orario di servizio come lavoro straordinario, al personale che
svolge funzioni di assistenza di carattere organizzativo.
Art.
14.- Attestati
A completamento dei
corsi organizzati dall’Ateneo verrà rilasciato a coloro che avranno
frequentato almeno il 75% delle ore previste, un attestato con l’indicazione
dell’oggetto del corso, del
numero di ore di insegnamento, del superamento della verifica
finale e del numero di crediti formativi conseguiti.
Art.
15.- Anagrafe formativa
E’ istituita a
cura della Direzione Pianificazione, Controllo e Formazione un’anagrafe
formativa elettronica interna. Tale sistema prevede la creazione di una banca dati contenente tutte le informazioni
attinenti al percorso
formativo di ciascun dipendente.
Art.
16.- Norme finali e transitorie
Le attività
formative svolte a partire dalla sottoscrizione del C.C.N.L. del 9 agosto
2000, autorizzate dall’Amministrazione che soddisfano i requisiti previsti
dal presente Regolamento danno luogo all’acquisizione di crediti formativi.
|