Decreto Ministeriale 1 agosto 2005
Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005 n.285 - Supplemento
Ordinario n.176
Riassetto Scuole
di Specializzazione di Area Sanitaria
Il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
VISTO il
D.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, “Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica.”
VISTO il
D.P.R. 10 marzo
1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole
dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento.”
VISTA la legge 19
novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici
universitari", ed in particolare l'articolo 11,
commi 1 e 2;
VISTO il decreto
interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l’ approvazione dell’ elenco delle specializzazioni mediche
conformi alle norme della Comunità economica europea e successive modificazioni
e integrazioni ;
VISTO il decreto
interministeriale 4 marzo 2002 , concernente l’ approvazione dell’ elenco delle
specializzazioni in odontoiatria ;
VISTI i decreti
ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti gli ordinamenti
didattici delle scuole di specializzazione del settore medico, e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto
ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del
settore farmaceutico;
VISTO il decreto
ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica
sanitaria;
RITENUTA la necessità di
riordinare le scuole di specializzazione del settore odontoiatrico esistenti
presso le Università;
VISTA la legge 15 maggio
1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
VISTO il decreto
ministeriale 21 maggio 1998, n.242,
“Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto” ;
VISTO il Decreto
Legislativo 17 agosto 1999, n.368 ed in particolare gli artt. 34
e seguenti ;
VISTA la Legge 29
dicembre 2000, n. 401 , ed in particolare l’ art.8 ;
VISTA la legge 24
ottobre 2000, n.323, ed in particolare l’ art.7 ;
VISTA la legge 19 ottobre
1999, n. 370, "Disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica", ed in particolare l'articolo 6,
comma 6;
VISTO il decreto
ministeriale 22 ottobre 2004 , n.270,
"Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei"
;
VISTO il decreto
ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto
di modifica del 18 marzo 2005;
VISTO il D.M. 28 novembre
2000, "Determinazione delle classi delle
lauree specialistiche universitarie";
VISTO il decreto
ministeriale 27 gennaio 2005 relativo alle procedure informatiche per l’ inserimento
e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell’ apposito sito
della Banca dati del MIUR ;
TENUTO CONTO che il decreto
ministeriale 270/2004 stabilisce all’art.3,
comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente
in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;
CONSIDERATA l'esigenza di
provvedere al riassetto delle scuole di specializzazione dell’area sanitaria
nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal D.M. n. 270/2004
;
VISTI i pareri del
Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 17
dicembre 2003, 13 aprile 2005 e 6 luglio 2005 ;
VISTO il parere del
Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute, espresso in data 16
febbraio 2005 ;
VISTE le note prot. n.
3097 del 27.5.2005 e prot. n. 3060 del 6.6.2005 con le quali sono stati
richiesti i pareri degli ordini professionali interessati;
VISTO il parere della
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri espresso
in data 28 giugno 2005 ;
CONSIDERATA la necessità di
adeguare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell’ area
sanitaria al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al
citato DM 270/2004
;
CONSIDERATA la necessità di
individuare gli obiettivi formativi delle citate Scuole di
specializzazione in adeguamento a
quanto previsto all’ art.34 e
seguenti del D.Lgs 368/1999 ;
CONSIDERATA l’opportunità di
consentire una razionalizzazione complessiva dell’ offerta formativa in stretta
connessione con le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale ;
RITENUTA altresì la necessità di raccogliere in un unico
provvedimento gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione
mediche a normativa CEE e per le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale
finalizzandoli al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale
dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;
DECRETA:
Art. 1
1. Il presente decreto individua le
scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli
obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e
classi, di cui all’ allegato.
2. I regolamenti
didattici di Ateneo, di cui all’ art.11 della
Legge n.341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici
delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in conformità alle
disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto
sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
2.
Per il conseguimento del Titolo di Specialista
nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi
clinici lo specialista in formazione deve
l’acquisire 300 CFU complessivi,
articolati in 5 anni di corso (o 360 CFU per i percorsi formativi delle Scuole
articolate in 6 anni di corso). Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il
profilo specialistico e sono identificati gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici
funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità
professionali.
3.
I percorsi didattici sono articolati in
Attività formative di cui al comma 4 , preordinate al
raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le
Attività sono a loro volta suddivise in Ambiti omogenei di sapere, identificati
da Settori scientifico disciplinari .
4. Le
Attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:
a)
Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
b)
Attività caratterizzanti a cui sono assegnati
almeno 270 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso e 330 CFU per le
Scuole articolate in 6 anni di corso;
b.1) Attività
caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui può essere assegnata una
parte dei CFU dell’Ambito specifico della Scuola;
c) Attività Affini,
Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
d) Attività finalizzate
alla prova finale a cui sono assegnati
15 CFU;
e) Altre Attività a cui
sono assegnati 5 CFU.
5. Almeno il 70% del
complesso delle Attività formative di cui al comma 4 e’ riservato allo
svolgimento di Attività formative professionalizzanti ( pratiche e di tirocinio
), pari a 210 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e
252 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.
6.
Le Attività di base comprendono uno o più Ambiti,
ed i relativi Settori scientifico disciplinari, finalizzati all’ acquisizione
di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle
varie tipologie di Scuole comprese nella Classe.
7. Le
Attività caratterizzanti sono
articolate in almeno:
- un Ambito denominato
Tronco comune identificato dai Settori scientifico disciplinari utili
all’apprendimento di saperi comuni, coordinato da un Docente che nell’Area Medica e nell’Area Chirurgica
va identificato, rispettivamente, nel docente di Medicina Interna e nel docente
di Chirurgia Generale, mentre nell’Area dei Servizi Clinici corrisponde al
titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono
dedicati il 30% dei crediti delle Attività caratterizzanti da distribuire nell’
intero percorso formativo (rispettivamente 81 CFU per le tipologie di Scuole
articolate in 5 anni di corso e 99 CFU per le tipologie di Scuole articolate in
6 anni di corso). Almeno 60 CFU del tronco comune sono dedicati ad attività
professionalizzanti ( pratiche e di tirocinio ). Nell’Area medica e nell’Area
chirurgica, almeno 30 dei suddetti CFU devono essere dedicati ad attività
professionalizzanti cliniche, rispettivamente, di medicina interna e di
chirurgia generale. I rimanenti 30 CFU devono essere dedicati ad attività
professionalizzanti svolte nelle specialità affini alle singole tipologie di
scuola comprese nella Classe/Area e nelle attività cliniche di emergenza e
pronto soccorso. Nell’Area dei Servizi le attività professionalizzanti di
Tronco comune sono differenziate per Classe;
- un Ambito denominato
Discipline specifiche della tipologia identificato da uno o più Settori
scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso
di specializzazione. Alle discipline specifiche della tipologia è assegnato il
70% dei CFU delle Attività caratterizzanti (rispettivamente 189 CFU per le
Scuole articolate in 5 anni di corso e 231 CFU per le Scuole articolate in 6
anni di corso);
- le Attività
caratterizzanti elettive a scelta dello studente comprendenti un insieme di
Attività identificate da Settori scientifico disciplinari, utili a costituire
specifici percorsi formativi di approfondimento. A tali Attività è assegnata
una frazione di crediti compresi nell’ambito delle Discipline specifiche della
tipologia della Scuola (di cui al punto precedente). Possono essere dedicate
alle Attività caratterizzanti elettive fino a 45 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 50 CFU
per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.
8. Le
Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari comprendono uno o più Ambiti,
identificati da Settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni
multidisciplinari.
9. Le
Attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla
preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione.
10. Le
Altre Attività comprendono crediti finalizzati all’acquisizione di abilità
linguistiche, informatiche e relazionali .Tra tali attività sono comprese , in
particolare, quelle per l’ apprendimento
della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi
e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto
condizione indispensabile per l’aggiornamento e l’educazione medica continua.
Art.
3
1.
Le Scuole di specializzazione hanno sede
presso l’ Università.
2.
Le Scuole di Specializzazione di Area
Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici afferiscono alle Facoltà di Medicina e
Chirurgia e possono essere attivate anche con il concorso di altre Facoltà,
fatta salva la classe delle Specializzazioni in Farmaceutica che afferisce alle
Facoltà di Farmacia .
3.
Ai sensi dell’ art.34 e
seguenti del D.Lgs.368/1999 la Scuola opera
nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali
adeguate allo svolgimento delle
attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati
dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all’art.43
dello stesso decreto legislativo.
4.
Per i fini di cui al citato art.43 del D.Lgs
368/1999 , tenuto conto dei criteri di
accreditamento, le Facoltà di Medicina e Chirurgia possono istituire e attivare
una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia . Per ciascuna
scuola il numero minimo di
specializzandi iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anno di
corso .
Art. 4
1.
Il corpo docente delle Scuole di
specializzazione di Area sanitaria e’ costituito da Professori di ruolo o fuori
ruolo di I e II fascia , da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie,
appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di
Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio
1998, n.242.
2.
Il corpo docente comprende almeno un
Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di
riferimento della tipologia della Scuola . Per le Scuole per le quali non è
identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il
corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente
ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell’ Ambito specifico
della tipologia della Scuola. Inoltre
il corpo docente di ciascuna Scuola e’
determinato ai sensi dell’ art. 43 del D.
Lgs, 368/99.
4. Le modalità per lo svolgimento della
funzione tutoriale sono definite ai sensi dell’ art.43 del D.Lgs
368/99.
Art. 5
1.
Al termine del corso di specializzazione lo
studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al
Diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell’ art.11, comma 8,
del DM 270/2004 , che documenta l’intero percorso
formativo svolto dallo specializzando e che indica le Attività elettive che
hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.
2.
La prova finale consiste nella discussione
della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni
periodiche derivanti dalle prove in itinere , di cui al successivo comma 4 ,
nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
3.
Per il conseguimento del Diploma di
specializzazione , così come indicato all’ art.2, comma 2, del presente decreto
, lo specialista in formazione deve aver acquisito 300 o 360 crediti , secondo
la durata del corso di specializzazione.
4.
Ai sensi dell’ art. 38, comma 2
del D.Lgs 368/99, ai fini delle periodiche verifiche
di profitto la Scuola può predisporre prove in itinere in rapporto con gli
obiettivi formativi propri delle singole Scuole.
5.
Il monitoraggio interno e la documentazione
delle attività formative, con particolare riguardo alle attività
professionalizzanti, deve essere documentato , come previsto dall’ art.38, comma 2
del D.Lgs 368/99, dal libretto-diario delle attività
formative nel quale vengono annotate, e certificate mediante firma, le attività
svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini
espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.
Art. 6
Per l’Area
Chirurgica , con successivo decreto del
MIUR , sentito il Ministero della Salute , sono dettate le disposizioni per l’
individuazione degli interventi di piccola, media ed alta chirurgia, necessari
per l’ acquisizione delle specifiche abilità previste dall’ordinamento.
Art. 7
1. Gli ordinamenti didattici
delle Scuole di specializzazione di cui all’ allegato , attivate presso le università
sono adeguati alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, utilizzando le relative
procedure informatizzate predisposte dal MIUR nella Banca dati dell’ offerta
formativa .
2. Le università assicurano la conclusione
dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento
dell'adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Con riferimento all’ art.4,
comma 3, del presente decreto , per esigenze particolari ed in via transitoria
per non più di un triennio, la Direzione della Scuola può essere affidata ad un
Professore di ruolo o fuori ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato
come affine a quello della tipologia della Scuola , secondo quanto previsto
dall’allegato “D” del D.M. 4 ottobre
2000 pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – supplemento
175.
Roma, 1 agosto
2005
Il Ministro
F.to
Moratti