Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per L’Università - Ufficio II
Roma, 31 ottobre 2006
Prot. 4149
Ai Rettori dell’Università
LORO SEDE
OGGETTO: Scuole di specializzazione area medica, a.a.
2006/2007.
A decorrere dall’a.a. 2006/2007 entra in vigore il D. Lgs. n. 368/1999, modificato
dalla legge n. 266/2005 e quindi dovrà essere attuato il “contratto di
formazione specialistica” previsto per tutti gli specializzandi in
formazione; ovviamente il D. Lgs. n. 257/1991, viene
abrogato.
In merito si comunica che per l’attuazione del citato
contratto, nelle more del completamento delle procedure per l’approvazione
dei provvedimenti formali previsti, le somme che verranno destinate a tal
fine saranno al lordo di qualsiasi ritenuta e che gli oneri derivati dalla
copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità
civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale
svolta dal medico in formazione sono a carico delle Aziende sanitarie presso
le quali viene svolta l’attività formativa, alle stesse condizioni del
proprio personale (cfr. c. 3, art. 41, D. Lgs. n. 368/1999).
Alcuni Atenei hanno fatto presente che molte Aziende
Sanitarie, con le quali hanno rapporti convenzionali, ritengono non
applicabile quanto disposto dal suddetto c. 3, art. 41, D. Lgs. n. 368/1999, in
quanto il contratto non è stato ancora emanato. Al riguardo si precisa che
l’entrata in vigore della citata normativa è chiaramente esplicitata dal c.
2, dell’art. 46, del D. Lgs. n. 368/1999; quindi le Aziende Sanitarie coinvolte dovranno assumersi
gli oneri disposti dalle vigenti disposizioni, prescindendo dalla
pubblicazione del contratto che comunque avrà decorrenza 1° novembre 2006.
Fintanto che non verrà attuato il contratto si procederà,
come per gli anni scorsi e per tutti coloro che sono attualmente in
formazione specialistica, con il pagamento delle borse di studio, che verrà
successivamente uniformato e conguagliato secondo le nuove indicazioni.
Premesso quanto sopra, è opportuno prevedere, per gli
spacializzandi in formazione, che l’assenza per maternità sia regolata ai
sensi del D. Lgs. n. 151/2001, come peraltro
previsto dal c. 3, dell’art. 40, del D. Lgs. n. 368/1999.
Infine si ricorda che le assenze per servizio militare e
missione scientifica non sono più previste dalla vigente normativa; quindi le
Università che hanno medici assenti per tali motivazioni sono invitate a
farli rientrare immediatamente, pena decadenza.
Il Direttore Generale
Dott. Antonello Masia
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