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Circolare 31 ottobre 2006, prot. n. 4149

Scuole di specializzazione area medica, a.a. 2006/2007

Ministero dell’Università e della Ricerca

Ministero dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per L’Università - Ufficio II

 

 

Roma, 31 ottobre 2006

 

 

Prot. 4149

 

Ai Rettori dell’Università

LORO SEDE

 

 

OGGETTO: Scuole di specializzazione area medica, a.a. 2006/2007.

 

 

 

A decorrere dall’a.a. 2006/2007 entra in vigore il D. Lgs. n. 368/1999, modificato dalla legge n. 266/2005 e quindi dovrà essere attuato il “contratto di formazione specialistica” previsto per tutti gli specializzandi in formazione; ovviamente il D. Lgs. n. 257/1991, viene abrogato.

 

In merito si comunica che per l’attuazione del citato contratto, nelle more del completamento delle procedure per l’approvazione dei provvedimenti formali previsti, le somme che verranno destinate a tal fine saranno al lordo di qualsiasi ritenuta e che gli oneri derivati dalla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione sono a carico delle Aziende sanitarie presso le quali viene svolta l’attività formativa, alle stesse condizioni del proprio personale (cfr. c. 3, art. 41, D. Lgs. n. 368/1999).

 

Alcuni Atenei hanno fatto presente che molte Aziende Sanitarie, con le quali hanno rapporti convenzionali, ritengono non applicabile quanto disposto dal suddetto c. 3, art. 41, D. Lgs. n. 368/1999, in quanto il contratto non è stato ancora emanato. Al riguardo si precisa che l’entrata in vigore della citata normativa è chiaramente esplicitata dal c. 2, dell’art. 46, del D. Lgs. n. 368/1999; quindi le Aziende Sanitarie coinvolte dovranno assumersi gli oneri disposti dalle vigenti disposizioni, prescindendo dalla pubblicazione del contratto che comunque avrà decorrenza 1° novembre 2006.

 

Fintanto che non verrà attuato il contratto si procederà, come per gli anni scorsi e per tutti coloro che sono attualmente in formazione specialistica, con il pagamento delle borse di studio, che verrà successivamente uniformato e conguagliato secondo le nuove indicazioni.

 

Premesso quanto sopra, è opportuno prevedere, per gli spacializzandi in formazione, che l’assenza per maternità sia regolata ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001, come peraltro previsto dal c. 3, dell’art. 40, del D. Lgs. n. 368/1999.

 

Infine si ricorda che le assenze per servizio militare e missione scientifica non sono più previste dalla vigente normativa; quindi le Università che hanno medici assenti per tali motivazioni sono invitate a farli rientrare immediatamente, pena decadenza.

 

 

Il Direttore Generale

Dott. Antonello Masia

 

 

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