INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate
Contributive
Destinatari
Circolare
n. 37
Roma,
8 Febbraio 2007
OGGETTO: Gestione
separata, di cui all’articolo 2,
comma 26 della legge n. 335/1995. Iscrizione dei
medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 1, comma
300, lettera c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
SOMMARIO: A decorrere dall’anno
accademico 2006-2007 ai contratti di formazione medica specialistica, di cui
all’art. 37, d.lgs
n. 368/1999 e successive modifiche, si applicano le disposizioni
relative alla Gestione separata.
Premessa
La legge 23
dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300,
ha apportato alcune modifiche al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368
concernente l’attuazione di direttive CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro titoli.
Le predette
modifiche intervengono al titolo VI del decreto e riguardano la formazione dei
medici specialisti, il relativo trattamento economico nonché il trattamento
previdenziale.
In particolare la lettera c) del
citato comma 300 sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 41 del
d.lgs 368/1999, stabilendo che “a decorrere dall’anno
accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (1), nonché le disposizioni di cui all’articolo 45 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326”(2).
Pertanto, per la durata legale
della formazione specialistica, i medici devono essere iscritti alla Gestione
separata.
1) Base
imponibile
La base
imponibile su cui calcolare il contributo dovuto è costituita dal trattamento
economico percepito dal medico in formazione specialistica per tutta la durata
legale del corso.
Il trattamento
economico, costituito da una parte fissa uguale per tutte le specializzazioni e
da una parte variabile, è corrisposto in rate mensili posticipate dalle
università presso cui operano le scuole di specializzazione, in base al testo dell’art. 39, comma 3
del decreto legislativo n. 368/1999, così come
sostituito dal citato comma 300 della
legge finanziaria 2006 (3).
2) Aliquota
contributiva
Per espressa disposizione
normativa richiamata in premessa, ovvero l’articolo 45
della legge n. 326/2003, l’aliquota contributiva
pensionistica è quella propria degli iscritti alla Gestione separata che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.
Pertanto dovranno
essere osservate le seguenti aliquote:
- per l’anno 2006
il 18,20% entro il limite di reddito di cui all’art. 3 della
legge 14 novembre 1992, n. 438 fissato in €
39.297,00 e il 19,20% per la quota eccedente tale limite;
- per l’anno 2007
il 23,50%, così come precisato con circolare n. 7 dell’11/1/2007.
Qualora il medico
in formazione specialistica sia già soggetto ad una tutela previdenziale
obbligatoria ai fini pensionistici le aliquote saranno: 10% per il 2006 e 16%
per il 2007.
L’onere
contributivo è ripartito nella misura di un terzo a carico del medico in
formazione specialistica e di due terzi a carico dell’università committente.
3) Adempimenti
delle università committenti
Le università
interessate, in quanto erogatrici del trattamento economico, sono tenute a
tutti gli adempimenti previsti per i committenti e, in particolare, al
versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello del
pagamento del compenso, nonché alla denuncia dei dati retributivi e
contributivi tramite il flusso telematico e-mens.
Nell’inserimento
dei dati richiesti dalla procedura e-mens, alla voce “tipologia di rapporto” ,
dovrà essere indicato il codice 14, che è specifico per la nuova categoria di
cui si tratta e non legato ad alcun codice attività, che non andrà pertanto
indicato.
Per il versamento
dei contributi relativi agli importi erogati nei mesi di novembre e dicembre
2006 si dovrà indicare, come mese di erogazione del compenso, “dicembre 2006”
ed utilizzare le aliquote relative al 2006.
Per gli importi
relativi ai mesi del corrente anno, invece, si indicherà come mese di
erogazione del compenso ogni singolo mese, utilizzando l’aliquota del 2007.
Le causali contributo da indicare
per il versamento sono, come per la generalità dei parasubordinati, “C10” se il
soggetto ha già un’altra tutela previdenziale, “CXX” se il soggetto è privo di
altra tutela previdenziale.
Il versamento
dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese dalla data di
emanazione della presente circolare, senza l’applicazione delle sanzioni civili
previste dall’articolo 116 della legge n. 388/2000.
Riguardo
all’obbligo di comunicazione stabilito dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), articolo 1, commi da 1180 a 1185,
secondo il quale i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai Centri per
l’impiego, entro le ventiquattro precedenti l’inizio della prestazione
lavorativa, i nominativi dei collaboratori con cui essi hanno stipulato
contratti di lavoro, si ritiene che le università committenti non siano
soggette a tale adempimento in quanto il contratto di formazione specialistica
non si configura quale contratto di lavoro.
Data l’eccezionalità
della norma in argomento, l’iscrizione alla Gestione separata dei medici in
formazione specialistica si ritiene validamente effettuata tramite l’invio
telematico dei dati, richiesti dalla procedura e-mens, da parte delle
università committenti.
Per quanto non
previsto nella presente circolare si applicano le disposizioni relative alla
generalità dei rapporti di collaborazione soggetti agli obblighi della Gestione
separata.
Il
Direttore Generale
Crecco
____________
(1)
“A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all’iscrizione presso una apposita
Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all’articolo 36
della legge 11 giugno 1971, n. 426”.
(2)
“Con effetto dal 1° gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica per gli
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in
misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei
commercianti”.
(3)
“3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte
le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile,
ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni
accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15
per cento di quella fissa”.
Destinatari
Ai Dirigenti
centrali e periferici
Ai Direttori
delle Agenzie
Ai Coordinatori
generali, centrali e
periferici dei
Rami professionali
Al Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per
conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di
Amministrazione
Al Presidente e
ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e
Vigilanza
Al Presidente e
ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai Presidenti dei
Comitati regionali
Ai Presidenti dei
Comitati provinciali